CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2024
Cassazione n. 22880/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30134-2018proposto da: CIPAG -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.173, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 95/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 09/04/2018 R.G.N. 420/2017; Oggetto R.G.N.30134/2018 Cron. Rep. Ud.14/05/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza del 9.4.2018 n. 95, la Corte d’appello di Torino accoglieva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli che aveva respinto l’opposizione proposta da quest’ultimo nei confronti della Cassa Italiana di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] -CIPAG - avverso la cartella di pagamento con la quale, a seguito di iscrizione d’ufficio alla predetta Cassa, gli era stato chiesto il pagamento di contributi per l’importo di € 4.732,29, in relazione all’anno 2013. Il Tribunale ha ritenuto fondata la pretesa contributiva e, quindi, rigettato il ricorso, perché la veste di socio e di amministratore del Tessaro,riguardava società sia personali che di capitale che pur non svolgendo attività di progettazione presentavano tuttavia un “nesso” con l’attività professionale strettamente intesa, perché richiedevano le stesse competenze tecniche di cui il geometra si avvale nell’esercizio dell’attività professionale; né la contestuale iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] dell’Inps era incompatibile con l’iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], non sussistendo un divieto di doppia iscrizione. La Corte d’appello a supporto dei motivi di accoglimento del gravame di [OSCURATO:PERSONA], ha accertato che, nella specie, non sussistesse una “connessione necessaria” per ritenere che l’attività professionale da cui derivavano i proventi da assoggettare a contribuzione fossero proprio quelli che scaturivano dallo svolgimento dell’attività di geometra libero professionista o che, comunque, richiedeva l’impiego necessario della stessa base di conoscenze tecniche; infatti, in relazione alla carica ricoperta di Presidente del consiglio di amministrazione ovvero di socio accomandatario delle società partecipate dal professionista, la Corte d’appello ha accertato che l’attività svolta non era tale da richiedere il possesso necessario del titolo abilitante ovvero anche solo l’impiego necessario delle tipiche competenze tecniche del geometra. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Avverso la sentenza della Corte d’appello, la CIPAG ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art.1 della legge n. 37 del 1967, degli artt. 10, 17, 18 e 22 della legge n. 773/1982, degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 509/94, oltreché dell’art. 5 dello Statuto della CIPAG, approvato con DM 27/02/13 e dell’art. 38 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva escluso l’automatismo dell’iscrizione (Albo/Cassa, ex art. 1 l. 37/67), non ritenendo che l’obbligo di contribuzione minimo fosse dovuto anche nel caso di esercizio saltuario e/o occasionale dell’attività professionale, secondo un meccanismo presuntivo di esercizio della professione, tipico degli ordinamenti mutualistici: nella specie, si trattava dell’obbligo di versare la contribuzione minima, in ragione degli obblighi di solidarietà scaturenti dalla mera appartenenza alla categoria. Con il secondo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 509/94 e dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335/95 (come modificato e interpretato dall’art. 1 comma 763 della legge n. 296/06 e dall’art. 1 comma 488 della legge n. 413/13), in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte di appello aveva ritenuto che la previsione dell’art. 5 dello statuto CIPAG (in tema di automatismo, tra iscrizione all’[OSCURATO:PERSONA] e iscrizione alla Cassa professionale) esulasse dall’alveo dei poteri delegati agli enti previdenziali, ex art. 509/94, così che l’autonomia normativa delle Casse sarebbe circoscritta ai provvedimenti “nominati” di cui all’art. 3 comma 12 della legge n. 335/95 ossia, relativamente agli interventi di variazione delle aliquote e di parametrazione dei coefficienti di rendimento). Con il terzo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art. 16 del RD n. 724/29, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 509/94 e dell’art. 5 dello statuto CIPAG, perché la Corte d’appello non aveva considerato che, in costanza d ’ iscrizione all’Albo, sono rilevanti, ai fini della previdenza di categoria, anche attività atipiche (come quella di amministratore di società), potendosi escludere l’obbligo contributivo soltanto nel caso in cui non sia, in concreto, ravvisabile alcuna connessione tra l’attività svolta e le conoscenze tipiche del professionista. Il primo, secondo e terzo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono fondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria; dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta Cassa che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo” (Cass. n. 28188/22, 7820/22, 4568/21). Secondo la delibera n. 123 del 20 maggio 2009, approvata con DM 14 luglio 2009, i geometri dipendenti di aziende, enti pubblici e società hanno l’obbligo di iscrizione alla Cassa a meno che, 1) siano inquadrati nel ruolo professionale di geometra previsto dal CCNL e l’attività svolta nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, rientri tra le mansioni di quel ruolo, oppure, 2) presentino una dichiarazione in cui il datore di lavoro attesti che il dipendente nello svolgimento delle mansioni non eserciti attività libero-professionale riconducibile a quella di geometra e comunque non utilizza il timbro professionale né sottoscrive atti nella medesima qualità. Nella specie, non ricorre nessuna delle condizioni esonerative sopra indicate. Pertanto, la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che per assoggettare a contribuzione i proventi dell’attività esercitata da [OSCURATO:PERSONA], iscritto all’Albo dei geometri, in qualità di socio ed amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA], pur afferenti, almeno in parte, al settore edile, non fosse sufficiente una semplice connessione professionale, tra i compiti propri del geometra e quelli svolti almeno in parte come amministratore di società edili, ma fosse necessaria una connessione necessaria (cfr. p. 8 della sentenza impugnata), per cui l’attività doveva essere svolta da un geometra libero professionista o comunque doveva richiedere l’impiego necessario della stessa base di conoscenze tecniche, quando invece, alla stregua dei principi sopra esposti, l’iscrizione all’Albo dei Geometri implica una presunzione di esercizio della professione, derogabile in conformità delle previsioni regolamentari dello Statuto della Cassa, nella specie non ricorrenti. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Torino, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia. P.Q.M. La corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese