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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 04210/2024

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ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso n.20619/2019 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrenti- avversola sentenza della Corte di appello di Campobasso n. 131 /20 19 del 2/4/2019.

Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa La società [OSCURATO:PERSONA] (STS) s.r.l., in veste di vendi- trice, otteneva dal Tribunale di Isernia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in veste di acquirente, un decreto ingiuntivo di € 23.400 a titolo di prezzodella vendita di alcuni automezzi ( posta in essere dalla società al tempo in cui lo stesso Garvillo ne era l’amministratore).

In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, il Garvillo allegava la seguente 2di 10 – 20619/2019 – 2 – 17 /0 1 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. vicenda, da lui qualificata come permuta o vendita mista a permuta.

Egli aveva ceduto le proprie quote di partecipazione alla STS ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Nell’atto di cessione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], egli aveva dichiarato di essere già stato «soddisfatto» per il trasferimento delle quote sociali, senz’alcun altra precisazione.

In- fatti, quale corrispettivo della cessione delle quote, i cessionari siim- pegnavano a che la società gli vendesse gli autocarri, gli cedesse un contratto con lasocietà Colacem per il trasporto di clinker (elemento composto essenzialmente da argilla e calcare, impiegato nella produ- zione di un tipo di cemento), oltre a che gli fosse corrisposta la somma di €

7.000. Sulla base di tale prospettazione, con l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo il Garvillo aveva anche chiamato in causa i ces- sionari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l’accerta- mento della simulazione dell’atto di cessione delle quote sociali, in quanto non aveva ricevuto alcun corrispettivo, e per l’accertamento d’inesistenza del credito vantato con la richiesta di decreto ingiuntivo.

Inoltre, egli aveva altresì chiesto l’autorizzazione a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali effettivi beneficiari della cessione delle quote sociali, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che avevano curato le operazioni societarie quali esperti di diritto tri- butario.

Per quanto interessa, in primo grado era stata dichiarata inam- missibile la citazione diretta di [OSCURATO:PERSONA] e di Fi- lomena Pistilli; era stata disposta la separazione della causa promossa con le domande riconvenzionali proposte dal Garvillo; ritenuta la con- nessione ex art. 40 c.p.c. con un giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Napoli, era stato assegnato alle parti un termine perentorio per la riassunzione di tale causa; erano state rigettate le istanze di chiamata in causa di terzi e di sospensione del giudizio ex art. 295 c. p.c.

Nel merito, l’opposizione al decreto ingiuntivo veniva accolta.

In 3di 10 – 20619/2019 – 2 – 17 /0 1 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. particolare, l’esistenza del credito veniva esclusa sulla base del verbale della assemblea societaria dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] tra il Garvillo e [OSCURATO:PERSONA]- stilli (prodotto dall'opponente), da cui si ricavava la prova che, a fronte della cessione delle quote, il Garvillo era stato autorizzato (dalla so- cietà) alla vendita degli automezzi.

Si riteneva inoltre la legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sul presup- posto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente può chiamare in causa terzi interessati al giudizio o dai quali egli pre- tende di essere garantito.

Su appello della società, di [OSCURATO:PERSONA]- dro Guastaferro e di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di primo grado è stata riformata, con rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo.

In partico- lare, è stato accolto il primo motivo, sull’inammissibilità della chiamata in causa diretta (con l’atto di opposizione) di soggetti diversi dal credi- tore ingiungente; inoltre è stato accolto il secondo motivo, con accer- tamento positivo del credito a base del decreto ingiuntivo, poiché si è accertato che una successiva deliberazione societaria (del 20/7/2009) aveva superato quella dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (posta a base dell’accertamento di primo grado).

Ricorre in cassazione il Garvillo con tre motivi, illustrati da memoria.

Resistono la società STS, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

Ragioni della decisione

1. - Il primo motivo (p. 13 ss.) denuncia ex art. 112 c.p.c. nonché per omesso esame circa un fatto decisivo l’omessa pronuncia su un fatto estintivo del credito allegato in giudizio sotto forma di quietanza (primo profilo); denuncia, inoltre, la violazione degli artt. 2697, 2733 e 2735 c.c. per non avere la Corte di appello ritenuto che il creditore è gravato dell’onere di provare la certezza, la liquidità e l’esigibilità del credito.

In particolare, la motivazione non menziona il titolo che indichi 4di 10 – 20619/2019 – 2 – 17 /0 1 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. il prezzo della compravendita, né menziona la quietanza di pagamento riportata in fattura e sui certificati di proprietà degli automezzi.

Cosic- ché è stato violato anche l’onere della prova, poiché il creditore non ha provato l’ammontare del credito vantato, se non producendo la fattura, per di più quietanzata.

Che il corrispettivo della vendita degli automezzi sia stato corrisposto lo si desume anche dal fatto che tutti i certificati di proprietà degli autocarri riportano nel retro il passaggio di proprietà, con firma autenticata dell’amministratore della venditrice sotto una for- male quietanza.

Cosicché vi è una prova ulteriore dell’estinzione del debito, ossia la dichiarazione al pubblico registro automobilistico ex art. 13 r.d. 1814/1927.

Il secondo motivo (p. 16 ss.) denuncia ex artt. 214, 216 e 221 c.p.c. l’erronea individuazione dei rispettiviambiti di applicazione degli oneri di disconoscimento, di richiedere la verificazione giudiziale nonché di proporre querela di falso, nel caso di documento riempito abusiva- mente contra pacta (con inadempimento del mandato ad scribendum).

In particolare,la ricorrenza di tale caso (e non del riempimento absque pactis ovvero sine pactis, rilevato invece dalla Corte di appello)sarebbe confermatadalla contraddittorietà con quanto espresso in altri atti e dalla impossibilità della contemporanea sottoscrizione di due docu- menti in luoghi diversi.

Il terzo motivo (p. 21 ss.) denuncia ex artt. 1322, 1343, 1344, 1418 e 1419 c.c. la mancata declaratoria di nullità della complessivaopera- zione contrattuale che, mediante l’utilizzo di schemi tipici tra loro col- legati, viola e/o elude una norma imperativa attuando un assetto degli interessi con causa illecita e in frode alla legge e al terzo.

2.1. -I tre motivi sono da esaminare con testual mente in quanto in- terrelati.

Essi non sono fondati. 5di 10 – 20619/2019 – 2 – 17 /0 1 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA].

2.2. -È da premettere la trascrizione del l a parte censurata della sen- tenza impugnata.

«Entrambi i documenti sopra richiamati[cioè i ver- bali delle due delibere dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 20/7/2009], di contenuto contrastante, sono pienamente utilizzabili per la decisione perché ri- tualmente prodotti e non oggetto di disconoscimento: ciò vale non solo per il verbale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che viene contestato da parte appellante perché avente causa illecita ma non in ordine alla sua genuinità, ma anche per il verbale del 20/7/2009. […] [Tale] verbale, inoltre, non è stato oggetto di formale disconoscimento, non potendo qualificarsi in questo senso le dichiarazioni rese dal Garvillo all'udienza […], quando l'appellato riconobbe espressamente come propria la sottoscrizione ap- posta in calce al documento, aggiungendo di disconoscerne il contenuto che sarebbe stato il frutto dell'abusivo riempimento di un foglio da lui in precedenza firmato in bianco. […] La deduzione dell'abusivo riempi- mento di foglio firmato in bianco in mancanza di qualsiasi accordo re- lativo alla sua compilazione (absque pactis) postulava, poi, la necessità di proporre querela di falso […] in mancanza della quale la scrittura privata fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta (art. 2702 c.c.).

In mancanza di querela di falso non è pos- sibile, poi, prendere in considerazione l'elemento addotto dall'appellato a sostegno della propria deduzione circa la falsità del verbale del 20/7/2009, vale a dire la circostanza che egli si trovasse in altro luogo nel giorno in cui risulta tenutal'assemblea.

Si tratta, peraltro, di una incompatibilità non provata in termini inequivocabili, dal momento che l'atto pubblico di cessione delle quote, a cui ha preso parte il Garvillo lo stesso 20/7/2009, non indica l'orario della stipula e quindi ben po- trebbe essere intervenuto prima o dopo l’assemblea. […] La comples- siva valutazione del materiale probatorio […] porta a ritenere fondata la prospettazione di parte appellante, secondo cui la delibera del 6di 10 – 20619/2019 – 2 – 17 /0 1 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] avrebbe avuto l'effetto di superare e porre nel nulla la pre- cedente deliberazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

In questa direzione milita innan- zitutto la nullità della prima delibera per contrarietà alla norma impe- rativa di cui all'art. 2474 c.c., che fa divieto alla società a responsabilità limitata di accordare prestiti o fornire garanzie per l'acquisto o la sot- toscrizione di partecipazioni».

La Corte di appello accerta poi che i soci, resi edotti della nullità della prima delibera hanno negoziato altre modalità per dare seguito alla volontà del Garvillo di uscire dalla società: da un lato, la formalizza- zione della cessione delle quote sociali con la previsione del corrispet- tivo; dall’altro lato la vendita degli automezzi effettuata dal Garvillo quale presidente della società a se stesso (valido ex art. 1395 c.c.).

La complessiva operazione si è perfezionata nello stesso giorno (il 20/7/2009).

In conclusione, la Corte di appello conferma la ragione di credito vantata dalla società nei confronti del Garvillo, rilevando la mancata corresponsione diuna somma di denaro a titolo di prezzo della vendita degli automezzie attestando inoltre di non poter prendere in esame le ulteriori difese proposte dal Garvillo in primo grado e non ribadite in appello, in particolare quella relativa alla compensazione del credito vantato dalla società per il corrispettivo della cessione degli au- tomezzi con quello del Garvillo relativamente al corrispettivo per la ces- sione delle quote, che riguarda non la STS ma i due cessionari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.3. - La valutazione ricostruttiva compiuta dalla Corte di appello e sintetizzata nel paragrafo precedente è fronteggiata da una diversa ri- costruzione elaborata nel ricorso (p. 5): «vi è una triangolazione do- vuta all’asimmetria tra le parti: il Garvillo è cedente e cessionario in ambo le cessionitra loro collegate, mentre la STS è solo cedente (degli autocarri e del contratto di trasporto) e i Sig.ri [OSCURATO:PERSONA] 7di 10 – 20619/2019 – 2 – 17 /0 1 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Guastaferro e [OSCURATO:PERSONA] sono solo cessionari (delle quote).

Per effetto del collegamento negoziale tra le duecessioni, la STS si impo- veriva degli automezzi senza averne uncorrispettivo, di cui invece si avvantaggiavano i Sig.ri AnielloAlessandro Guastaferro e [OSCURATO:PERSONA]- stilli, che divenivano proprietari delle quote della STS senza versare alcun corrispettivo.

Com’è evidente il congegno negoziale assume causa unitaria, pereffetto del collegamento negoziale, e produce l’ef- fetto,indiretto, di depauperare la STS in favore dei soci [OSCURATO:PERSONA]- sandro Guastaferro e [OSCURATO:PERSONA].Tale congegno negoziale veniva perfezionato nel verbale diassemblea societaria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (all. v del fascicoletto diCassazione, già agli atti).

Per cui le successive ces- sioni (delle quote e dei beni) eranonegozi esecutivi di tale congegno negoziale.

In altre parole, essisi qualificano in termini causali alla luce dell’assetto d’interessi definito nell’assemblea dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], di cui sonoesecuzione».

2.4. - Ci troviamo così dinanzi ad una valutazione interpretativa del «congegno negoziale» (di cui viene predicata la globale nullità nel terzo motivo di ricorso) che, nel punto centrale, si contrappone a quella ar- gomentata dalla Corte di appello.

Infatti,mentre quest’ultima fa perno sulla delibera dell’assemblea societaria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], previo accerta- mento della nullità della precedente delibera dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],la ricostru- zione della parte ricorrente rinvieneviceversa il proprio asse portante nella delibera dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], al prezzo di una contrapposta e radicale svalutazione della successiva delibera del 20/7/2020, che sarebbe fruttodi un abusivo riempimento contra pacta (con inadempimento d i un mandato ad scribendum).

Orbene, questa impostazione avrebbe potuto (ipoteticamente) avere successo in sede di giudizio di legittimità se (e solo se) la parte ricor- rente: (a) nel rispetto del requisito di specificità/autosufficienza ex art. 8di 10 – 20619/2019 – 2 – 17 /0 1 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 366 n. 6 c.p.c., avesse sintetizzato efficientemente i passaggi rilevanti delle due deliberede quibus, nonché i passaggi del distinto atto di ces- sione delle quote societarie posto in essere il 20/7/2009; (b) avesse rivolto vittoriosamente all’indirizzo della valutazione ricostruttiva della complessiva volontà delle parti in causa, compiuta dalla Corte di ap- pello, censure specifiche di violazione delle regole legislative di erme- neutica negoziale (artt. 1362 ss. c.c.).

Infatti, ove entrambe le condi- zioni, (a) e (b), si fossero avverate, si sarebbe dischiusa la prospettiva di un ulteriore giudizio di merito in sede di rinvio,imperniato essenzial- mente sulla questione relativa alla eventuale nullità del complessivo «congegno negoziale» architettato dalle parti.

Diversamente , in as- senza di ciò, ognuno dei tre motivi di ricorso così partitamente proposti presta il fianco ad un giudizioche conduce a disattenderlo.

Così è per il primo motivo.

Esso è inammissibile in tutti i profili in cui esso si articola, poiché sial’omessa pronuncia sull’eccezione di un fatto estintivo dell’obbligo di pagamento del corrispettivo del trasferimento degli autocarri, sia l’omesso esame delle diverse quietanze, sia la cen- sura di violazione delle regole sull’onere della prova presuppongonola valutazione che il corrispettivo non debba consistere nella unitaria somma di denaro richiesta attraverso il ricorso per decreto ingiuntivo, ma debba articolarsi in quei diversi elementi allegati (salvo poi a pre- dicare la nullità della complessiva operazione, cfr. il terzo motivo).Tale valutazione si risolve nel sovrapporre l’apprezzamento della parte a quello che la Corte di appello ha espresso in una motivazione chenon si espone a profili di censura spendibili in sede di legittimità.

Così è per il secondo motivo, che è infondato poiché la censura di erronea imputazione al Garvillo dell’onere di proporre querela di falso del verbale della delibera del 20/7/2009 presuppone il caso di abusivo riempimento contra pacta e non sine pactis , come invece è stato 9di 10 – 20619/2019 – 2 – 17 /0 1 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. assunto dalla Corte di appello.

Tale censura avrebbe potuto averesuc- cesso se il ricorrente avesse: (a) allegato specificamente il contenuto della pattuizione di riempimento; (b) argomentato la violazione di re- gole legislative di ermeneuticanegoziale nell’accertare viceversa l’as- senza di una tale pattuizione.

Così non è stato, cosicché l’argomenta- zione della Corte di appello è in linea con la giurisprudenza(cfr., tra le più recenti, Cass. 18234/2023, ove si ribadisce l’oneredella querela di falso per la denuncia dell’abusivo riempimento in caso di assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documentoe non anche in caso di violazione di un siffatto accordo).

Così è anche per il terzo motivo, su cui specialmente si addensanoi profili d’inammissibilità derivanti dal mancato rispetto del requisito di specificità/autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c.,congiunto alla omessa denuncia della violazione delle regole legislative d’interpretazione della volontà delle parti (si rinvia ai primi due capoversi di questo paragrafo).

3. - Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previ- sta per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 3.400, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge, da versare all’avvo- cato [OSCURATO:PERSONA] dich

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso n.20619/2019 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrenti- avversola sentenza della Corte di appello di Campobasso n. 131 /20 19 del 2/4/2019. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La società [OSCURATO:PERSONA] (STS) s.r.l., in veste di vendi- trice, otteneva dal Tribunale di Isernia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in veste di acquirente, un decreto ingiuntivo di € 23.400 a titolo di prezzodella vendita di alcuni automezzi ( posta in essere dalla società al tempo in cui lo stesso Garvillo ne era l’amministratore). In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, il Garvillo allegava la seguente 2di 10 – 20619/2019 – 2 – 17 /0 1 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. vicenda, da lui qualificata come permuta o vendita mista a permuta. Egli aveva ceduto le proprie quote di partecipazione alla STS ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nell’atto di cessione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], egli aveva dichiarato di essere già stato «soddisfatto» per il trasferimento delle quote sociali, senz’alcun altra precisazione. In- fatti, quale corrispettivo della cessione delle quote, i cessionari siim- pegnavano a che la società gli vendesse gli autocarri, gli cedesse un contratto con lasocietà Colacem per il trasporto di clinker (elemento composto essenzialmente da argilla e calcare, impiegato nella produ- zione di un tipo di cemento), oltre a che gli fosse corrisposta la somma di € 7.000. Sulla base di tale prospettazione, con l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo il Garvillo aveva anche chiamato in causa i ces- sionari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l’accerta- mento della simulazione dell’atto di cessione delle quote sociali, in quanto non aveva ricevuto alcun corrispettivo, e per l’accertamento d’inesistenza del credito vantato con la richiesta di decreto ingiuntivo. Inoltre, egli aveva altresì chiesto l’autorizzazione a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali effettivi beneficiari della cessione delle quote sociali, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che avevano curato le operazioni societarie quali esperti di diritto tri- butario. Per quanto interessa, in primo grado era stata dichiarata inam- missibile la citazione diretta di [OSCURATO:PERSONA] e di Fi- lomena Pistilli; era stata disposta la separazione della causa promossa con le domande riconvenzionali proposte dal Garvillo; ritenuta la con- nessione ex art. 40 c.p.c. con un giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Napoli, era stato assegnato alle parti un termine perentorio per la riassunzione di tale causa; erano state rigettate le istanze di chiamata in causa di terzi e di sospensione del giudizio ex art. 295 c. p.c. Nel merito, l’opposizione al decreto ingiuntivo veniva accolta. In 3di 10 – 20619/2019 – 2 – 17 /0 1 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. particolare, l’esistenza del credito veniva esclusa sulla base del verbale della assemblea societaria dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] tra il Garvillo e [OSCURATO:PERSONA]- stilli (prodotto dall'opponente), da cui si ricavava la prova che, a fronte della cessione delle quote, il Garvillo era stato autorizzato (dalla so- cietà) alla vendita degli automezzi. Si riteneva inoltre la legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sul presup- posto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente può chiamare in causa terzi interessati al giudizio o dai quali egli pre- tende di essere garantito. Su appello della società, di [OSCURATO:PERSONA]- dro Guastaferro e di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di primo grado è stata riformata, con rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo. In partico- lare, è stato accolto il primo motivo, sull’inammissibilità della chiamata in causa diretta (con l’atto di opposizione) di soggetti diversi dal credi- tore ingiungente; inoltre è stato accolto il secondo motivo, con accer- tamento positivo del credito a base del decreto ingiuntivo, poiché si è accertato che una successiva deliberazione societaria (del 20/7/2009) aveva superato quella dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (posta a base dell’accertamento di primo grado). Ricorre in cassazione il Garvillo con tre motivi, illustrati da memoria. Resistono la società STS, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo (p. 13 ss.) denuncia ex art. 112 c.p.c. nonché per omesso esame circa un fatto decisivo l’omessa pronuncia su un fatto estintivo del credito allegato in giudizio sotto forma di quietanza (primo profilo); denuncia, inoltre, la violazione degli artt. 2697, 2733 e 2735 c.c. per non avere la Corte di appello ritenuto che il creditore è gravato dell’onere di provare la certezza, la liquidità e l’esigibilità del credito. In particolare, la motivazione non menziona il titolo che indichi 4di 10 – 20619/2019 – 2 – 17 /0 1 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. il prezzo della compravendita, né menziona la quietanza di pagamento riportata in fattura e sui certificati di proprietà degli automezzi. Cosic- ché è stato violato anche l’onere della prova, poiché il creditore non ha provato l’ammontare del credito vantato, se non producendo la fattura, per di più quietanzata. Che il corrispettivo della vendita degli automezzi sia stato corrisposto lo si desume anche dal fatto che tutti i certificati di proprietà degli autocarri riportano nel retro il passaggio di proprietà, con firma autenticata dell’amministratore della venditrice sotto una for- male quietanza. Cosicché vi è una prova ulteriore dell’estinzione del debito, ossia la dichiarazione al pubblico registro automobilistico ex art. 13 r.d. 1814/1927. Il secondo motivo (p. 16 ss.) denuncia ex artt. 214, 216 e 221 c.p.c. l’erronea individuazione dei rispettiviambiti di applicazione degli oneri di disconoscimento, di richiedere la verificazione giudiziale nonché di proporre querela di falso, nel caso di documento riempito abusiva- mente contra pacta (con inadempimento del mandato ad scribendum). In particolare,la ricorrenza di tale caso (e non del riempimento absque pactis ovvero sine pactis, rilevato invece dalla Corte di appello)sarebbe confermatadalla contraddittorietà con quanto espresso in altri atti e dalla impossibilità della contemporanea sottoscrizione di due docu- menti in luoghi diversi. Il terzo motivo (p. 21 ss.) denuncia ex artt. 1322, 1343, 1344, 1418 e 1419 c.c. la mancata declaratoria di nullità della complessivaopera- zione contrattuale che, mediante l’utilizzo di schemi tipici tra loro col- legati, viola e/o elude una norma imperativa attuando un assetto degli interessi con causa illecita e in frode alla legge e al terzo. 2.1. -I tre motivi sono da esaminare con testual mente in quanto in- terrelati. Essi non sono fondati. 5di 10 – 20619/2019 – 2 – 17 /0 1 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. -È da premettere la trascrizione del l a parte censurata della sen- tenza impugnata. «Entrambi i documenti sopra richiamati[cioè i ver- bali delle due delibere dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 20/7/2009], di contenuto contrastante, sono pienamente utilizzabili per la decisione perché ri- tualmente prodotti e non oggetto di disconoscimento: ciò vale non solo per il verbale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che viene contestato da parte appellante perché avente causa illecita ma non in ordine alla sua genuinità, ma anche per il verbale del 20/7/2009. […] [Tale] verbale, inoltre, non è stato oggetto di formale disconoscimento, non potendo qualificarsi in questo senso le dichiarazioni rese dal Garvillo all'udienza […], quando l'appellato riconobbe espressamente come propria la sottoscrizione ap- posta in calce al documento, aggiungendo di disconoscerne il contenuto che sarebbe stato il frutto dell'abusivo riempimento di un foglio da lui in precedenza firmato in bianco. […] La deduzione dell'abusivo riempi- mento di foglio firmato in bianco in mancanza di qualsiasi accordo re- lativo alla sua compilazione (absque pactis) postulava, poi, la necessità di proporre querela di falso […] in mancanza della quale la scrittura privata fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta (art. 2702 c.c.). In mancanza di querela di falso non è pos- sibile, poi, prendere in considerazione l'elemento addotto dall'appellato a sostegno della propria deduzione circa la falsità del verbale del 20/7/2009, vale a dire la circostanza che egli si trovasse in altro luogo nel giorno in cui risulta tenutal'assemblea. Si tratta, peraltro, di una incompatibilità non provata in termini inequivocabili, dal momento che l'atto pubblico di cessione delle quote, a cui ha preso parte il Garvillo lo stesso 20/7/2009, non indica l'orario della stipula e quindi ben po- trebbe essere intervenuto prima o dopo l’assemblea. […] La comples- siva valutazione del materiale probatorio […] porta a ritenere fondata la prospettazione di parte appellante, secondo cui la delibera del 6di 10 – 20619/2019 – 2 – 17 /0 1 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] avrebbe avuto l'effetto di superare e porre nel nulla la pre- cedente deliberazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. In questa direzione milita innan- zitutto la nullità della prima delibera per contrarietà alla norma impe- rativa di cui all'art. 2474 c.c., che fa divieto alla società a responsabilità limitata di accordare prestiti o fornire garanzie per l'acquisto o la sot- toscrizione di partecipazioni». La Corte di appello accerta poi che i soci, resi edotti della nullità della prima delibera hanno negoziato altre modalità per dare seguito alla volontà del Garvillo di uscire dalla società: da un lato, la formalizza- zione della cessione delle quote sociali con la previsione del corrispet- tivo; dall’altro lato la vendita degli automezzi effettuata dal Garvillo quale presidente della società a se stesso (valido ex art. 1395 c.c.). La complessiva operazione si è perfezionata nello stesso giorno (il 20/7/2009). In conclusione, la Corte di appello conferma la ragione di credito vantata dalla società nei confronti del Garvillo, rilevando la mancata corresponsione diuna somma di denaro a titolo di prezzo della vendita degli automezzie attestando inoltre di non poter prendere in esame le ulteriori difese proposte dal Garvillo in primo grado e non ribadite in appello, in particolare quella relativa alla compensazione del credito vantato dalla società per il corrispettivo della cessione degli au- tomezzi con quello del Garvillo relativamente al corrispettivo per la ces- sione delle quote, che riguarda non la STS ma i due cessionari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. - La valutazione ricostruttiva compiuta dalla Corte di appello e sintetizzata nel paragrafo precedente è fronteggiata da una diversa ri- costruzione elaborata nel ricorso (p. 5): «vi è una triangolazione do- vuta all’asimmetria tra le parti: il Garvillo è cedente e cessionario in ambo le cessionitra loro collegate, mentre la STS è solo cedente (degli autocarri e del contratto di trasporto) e i Sig.ri [OSCURATO:PERSONA] 7di 10 – 20619/2019 – 2 – 17 /0 1 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Guastaferro e [OSCURATO:PERSONA] sono solo cessionari (delle quote). Per effetto del collegamento negoziale tra le duecessioni, la STS si impo- veriva degli automezzi senza averne uncorrispettivo, di cui invece si avvantaggiavano i Sig.ri AnielloAlessandro Guastaferro e [OSCURATO:PERSONA]- stilli, che divenivano proprietari delle quote della STS senza versare alcun corrispettivo. Com’è evidente il congegno negoziale assume causa unitaria, pereffetto del collegamento negoziale, e produce l’ef- fetto,indiretto, di depauperare la STS in favore dei soci [OSCURATO:PERSONA]- sandro Guastaferro e [OSCURATO:PERSONA].Tale congegno negoziale veniva perfezionato nel verbale diassemblea societaria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (all. v del fascicoletto diCassazione, già agli atti). Per cui le successive ces- sioni (delle quote e dei beni) eranonegozi esecutivi di tale congegno negoziale. In altre parole, essisi qualificano in termini causali alla luce dell’assetto d’interessi definito nell’assemblea dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], di cui sonoesecuzione». 2.4. - Ci troviamo così dinanzi ad una valutazione interpretativa del «congegno negoziale» (di cui viene predicata la globale nullità nel terzo motivo di ricorso) che, nel punto centrale, si contrappone a quella ar- gomentata dalla Corte di appello. Infatti,mentre quest’ultima fa perno sulla delibera dell’assemblea societaria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], previo accerta- mento della nullità della precedente delibera dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],la ricostru- zione della parte ricorrente rinvieneviceversa il proprio asse portante nella delibera dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], al prezzo di una contrapposta e radicale svalutazione della successiva delibera del 20/7/2020, che sarebbe fruttodi un abusivo riempimento contra pacta (con inadempimento d i un mandato ad scribendum). Orbene, questa impostazione avrebbe potuto (ipoteticamente) avere successo in sede di giudizio di legittimità se (e solo se) la parte ricor- rente: (a) nel rispetto del requisito di specificità/autosufficienza ex art. 8di 10 – 20619/2019 – 2 – 17 /0 1 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 366 n. 6 c.p.c., avesse sintetizzato efficientemente i passaggi rilevanti delle due deliberede quibus, nonché i passaggi del distinto atto di ces- sione delle quote societarie posto in essere il 20/7/2009; (b) avesse rivolto vittoriosamente all’indirizzo della valutazione ricostruttiva della complessiva volontà delle parti in causa, compiuta dalla Corte di ap- pello, censure specifiche di violazione delle regole legislative di erme- neutica negoziale (artt. 1362 ss. c.c.). Infatti, ove entrambe le condi- zioni, (a) e (b), si fossero avverate, si sarebbe dischiusa la prospettiva di un ulteriore giudizio di merito in sede di rinvio,imperniato essenzial- mente sulla questione relativa alla eventuale nullità del complessivo «congegno negoziale» architettato dalle parti. Diversamente , in as- senza di ciò, ognuno dei tre motivi di ricorso così partitamente proposti presta il fianco ad un giudizioche conduce a disattenderlo. Così è per il primo motivo. Esso è inammissibile in tutti i profili in cui esso si articola, poiché sial’omessa pronuncia sull’eccezione di un fatto estintivo dell’obbligo di pagamento del corrispettivo del trasferimento degli autocarri, sia l’omesso esame delle diverse quietanze, sia la cen- sura di violazione delle regole sull’onere della prova presuppongonola valutazione che il corrispettivo non debba consistere nella unitaria somma di denaro richiesta attraverso il ricorso per decreto ingiuntivo, ma debba articolarsi in quei diversi elementi allegati (salvo poi a pre- dicare la nullità della complessiva operazione, cfr. il terzo motivo).Tale valutazione si risolve nel sovrapporre l’apprezzamento della parte a quello che la Corte di appello ha espresso in una motivazione chenon si espone a profili di censura spendibili in sede di legittimità. Così è per il secondo motivo, che è infondato poiché la censura di erronea imputazione al Garvillo dell’onere di proporre querela di falso del verbale della delibera del 20/7/2009 presuppone il caso di abusivo riempimento contra pacta e non sine pactis , come invece è stato 9di 10 – 20619/2019 – 2 – 17 /0 1 /202 4 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. assunto dalla Corte di appello. Tale censura avrebbe potuto averesuc- cesso se il ricorrente avesse: (a) allegato specificamente il contenuto della pattuizione di riempimento; (b) argomentato la violazione di re- gole legislative di ermeneuticanegoziale nell’accertare viceversa l’as- senza di una tale pattuizione. Così non è stato, cosicché l’argomenta- zione della Corte di appello è in linea con la giurisprudenza(cfr., tra le più recenti, Cass. 18234/2023, ove si ribadisce l’oneredella querela di falso per la denuncia dell’abusivo riempimento in caso di assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documentoe non anche in caso di violazione di un siffatto accordo). Così è anche per il terzo motivo, su cui specialmente si addensanoi profili d’inammissibilità derivanti dal mancato rispetto del requisito di specificità/autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c.,congiunto alla omessa denuncia della violazione delle regole legislative d’interpretazione della volontà delle parti (si rinvia ai primi due capoversi di questo paragrafo). 3. - Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previ- sta per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 3.400, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge, da versare all’avvo- cato [OSCURATO:PERSONA] dich
Decreto Cassazione n. 04210/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris