Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18234/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14604-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma,[OSCURATO:PERSONA] di Belfiore n. 2,presso lo studio dell’ A vvocato Riccardo CHILOSI , rappresentato e dife so dagli A vvocat i Gabriella BORGHETTI , MassimoSANTELLA; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Avversola sentenza n. 1237/21 del la C orte di Appello di Genova , depositata il 03/12/2021; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Assegno bancario - Rilascio a scopo di garanzia -Matrice dello stesso - Indicazione di diversa causale - Assenza di disconoscimento della conformità della fotocopia prodotta all’originale - Conseguenze - Asserito abusivo riempimento della matrice -Effetti R.G.N.14604/2022 Cron.

Rep.

Ud.8/2/2023 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI .

Ritenuto in fatto - ch e [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1237/21, del 3 dicembre 2021, della Corte di Appello di Genova, che –accogliendo il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 618/18, del 6 settembre 2018, del Tribunale diLa Spezia – lo ha condannato a pagare al Berselli l’importo di € 15.000,00, oltre interessi legali dal 10 dicembre 2012 al saldo; -che, in punto di fatto, l’odierno ricorrente riferisce di essersi reso cessionario di un credito, per forniture merce, vantato –nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., della quale il Berselli era stato, prima del fallimento della stessa, amministratore – dalla società ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) di cui esso Papini era già stato amministratore; - che il Papini, in tale sua qualità, po neva all’incasso un assegno bancario di € 15.000 , 00, firmato dal Berselli e dallo stesso datogli a garanzie delle obbligazioni di [OSCURATO:SOCIETA]., da riempire per l’ipotesi– che il ricorrente assume esse rsi verificata nel caso di specie – in cui la parte debitrice si fosse resa inadempiente; -che, tuttavia, t re anni dopo l’incasso dell’assegno , il Berselli – ovvero, come detto, l’ emittente il titolo – adiva l’autorità giudiziaria, sul presupposto che l’assegno sarebbe statorilasciato a garanzia di una specifica fornitura, regolarmente effettuata in favore di [OSCURATO:PERSONA]; -che l’allora attore produce va, a comprova, copia fotostatica della matrice dell’assegno, recante – oltre alla locuzione “per ricevuta” e alla firma dell’odierno ricorrente (l’una come l’altra riconosciute dall’interessato) – la dizione “garanzia mole fattura 10665 del 31/10 - € 15.000,00”, chiedendo, su tali basi, la restituzione dell’importooggetto dell’assegno posto all’incasso, in precedenza, dal Papini; - che costui , nel costituirsi in giudizio, assumeva che “tale matrice, nel momento in cui fu sottoscritta” dal medesimo, “non era compilata e tantomeno riportava la dicitura «garanzia mole per fattura 10665 del 31/10 -€ 15.000,00»”; - che s u tali basi, dunque, il Papini disconosceva “la matrice dell’assegno”, in quanto “evidentemente interpolato successivamente alla sottoscrizione «per ricevuta»”, riservandosi di presentare querela di falso in relazione a tale documento, “invitando controparte alla produzione del suo originale”; - che i l giudice di prime cure rigettava la domanda di ripetizione, sul rilievo che il convenuto avesse tempestivamente disconosciuto la matrice dell’assegno, mentre parte attrice non aveva né prodotto l’originale dello stesso, né formulato istanza di verificazione, né avanzato istanze probatorie finalizzate a comprovare che non vi fosse stato abusivo riempimento della matrice; - che l a decisione veniva, p erò, ribaltata in appello, sul presupposto che, trattandosi di scrittura riconosciuta come propria dal convenuto (giacché egli ne aveva solo lamentato l’abusivo riempimento), il medesimo avrebbe dovuto proporre querela di falso, ciò che avrebbe potuto fare anche in appello, avendo l’attore provveduto, in primo grado, al deposito dell’originale del documento; - che avverso la sentenza della Corte genovese ha proposto ricorso per cassazioneil Papini, sulla base – come detto – di due motivi; -che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt.2702 e 2719 cod. civ., nonché degli artt. 214, 215 e 216 cod. proc. civ.; - che il ricorrente assume di aver immediatamente disconosciuto, nella stessa comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, il contenuto della copia fotostatica della scrittura privata, cioè della matrice dell’assegno, consegnatogli dal Berselli; - che il tempestivo disconoscimento della conformità dell a copia al suo originale, oltre che del contenuto del documento, ha “eliso in radice” – secondo il ricorrente – “la possibilità che alla copia del documento prodotto potesse essere attribuita l’efficacia probatoria di piena prova ex art. 2702 cod. civ.”; -che il Papini ribadisce di aver “sempre negato di aver scritto nella matrice dell’assegno la frase «garanzia mole per fattura 10665 del 31.10 – € 15.000 ,00 », affermando solo di aver sottoscritto la matrice e di aver scritto «per ricevuta»”; -che, pertanto, non sarebbero stati valutati, ex art. 216 cod. proc. civ., gli effetti processuali derivanti dalla proposizione, nei termini della fase istruttoria, dell’istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta; - che, sotto altro profilo , si ril eva come “la matrice dell’assegno fosse completa nella sua dicitura sopra indicata (Per ricevuta e sottoscrizione del Papini) e null’altro avrebbe dovuto contenere, così come concordato al momento della consegna dell’assegno”; -che, di conseguenza, l’interpolazione con una dicitura – non riconducibilealla grafia del Papini – tesa a dimostrare una causale completamente diversa da quella (di garanzia) concordata dalle parti integrerebbe un’ipotesi di abusivo riempimento “contra pacta”, in relazione al quale non è necessario esperire querela di falso;- che, inoltre, la sentenza impugnata avrebbe ignorato il principio della facoltà alternativa di scelta tra querela di falso e disconoscimento della scrittura privata; - che, infine, nessun rilievo è stato attribuito al fatto che il Papini avesse tempestivamente contestato anche la conformità della copia all’originale, così da determinare –a carico della parte che intendesse avvalersene in giudizio – l’onere di produrre l’originale; -il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 183, comma 6, 345, comma 3, 115 e 112 cod. proc. civ.; -che si censura la sentenza impugnata per aver dato rilievo alla produzione dell’originale della matrice(senza, peraltro, nulla dire circa il tempo e il modo della stessa) quantunque t ardiva , giacché avvenuta oltre il termine per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ.,ed esattamente all’udienza di precisazione delle conclusioni,in difetto, oltretutto, di presentazione, da parte del Berselli, di alcuna istanza di verificazione della scrittura disconosciuta; - che neppure potrebbe sostenersi, come argomentato dal Berselli, che la produzione dell’originale di un documento, già presente in atti in fotocopia, non abbia carattere di novità, trattandosi di regolarizzazione formale di una produzione pregressa, tempestivamente avvenuta; - che siffatto principio è stato enunciato da questa Corte in casi – diversi da quello che occupa – in cui la produzione dell’originale risultava avvenuta in funzione di uno specifico mezzo tempestivamente prodotto; -che il Berselli è rimasto solo intimato ; -che il ricorrente ha depositato memoria; -che il collegio ha raccomandato la stesura dell’ordinanza in forma semplificata.Considerato in diritto -che il ricorso va rigettato; -che il primo motivo di ricorso non è fondato; -che, diversamente da quanto assume il ricorrente, non vi era alcun accordo in ordine al riempimento – o al mancato riempimento – della matrice dell’assegno , giacché l’unic a pattuizione intercorsa tra il Papini ed il Berselliriguardava, invece, la possibilità di riempimento dell’assegno, rilasciato a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni relative alla fornitura della merce, ove ve ne fosse stata necessità; -che, di conseguenza, l’apposizione della dicitura “a garanzia mole per fattura 10665 del 31/10 -€ 15.000,00” risulta avvenuta non “contra pacta”, bensì “absque pactis”, donde la necessità della proposizione della querela di falso per privare di efficacia probatoria tale documento (tra le altre, Cass. Sez. 2, ord. 22 agosto 2019, n. 21587, Rv. 654901-01; Cass. Sez. 3, sent. 10 marzo 2006, n. 5245 , Rv. 588253 - 01 ; Cass. Sez. 2, s ent . 11 gennaio 2002,n. 308, Rv. 551497-01), posto, oltretutto, che dal tenore della comparsa di risposta, come riprodotta in ricorso, non emerge che l’odierno ricorrente avessespecificamente contestato la conformità della copia prodotta all’originale, essendosi limitato ad invitare controparte a depositare l’originalemedesimo; -che secondo questa Corte, infatti, “il disconoscimento delle copie fotostatiche discritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art.2719 cod. civ., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (da ultimo, Cass. Sez. 5, sent.20 giugno 2019, n. 16557, Rv. 654386-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-5, ord. 25 maggio 2021, n. 14279, Rv. 661573-01; Cass. Sez. 3, sent. 20 dicembre 2021, n. 40750, Rv. 663440-01); -che il secondo motivo è, invece, inammissibile; -che l’accoglimento della domanda di ripetizione dell’indebito è stato motivato – sul presupposto dell’assenza di tempestivo disconoscimento della conformità, all’originale, della fotocopia della matrice dell’assegno– in ragione della mancata proposizione della querela di falso, con cui contestare l’abusivo riempimento della stessa; -che la sentenza impugnata, pertanto, ha posto a fondamento della decisione la copia del documento, sicché la denunciata tardività della produzione dell’originale è priva di rilievo, fermo restando, inoltre, che il riferimento al deposito dell’originale pare costituire un mero “obiter dictum”, teso ad evidenziare come il convenuto potesse proporre querela di falso anche in appello; -che, in conclusione, il ricorso va rigettato ; - che nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasto il Bersellisolo intimato; -che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM La Corte rigettail ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14604-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma,[OSCURATO:PERSONA] di Belfiore n. 2,presso lo studio dell’ A vvocato Riccardo CHILOSI , rappresentato e dife so dagli A vvocat i Gabriella BORGHETTI , MassimoSANTELLA; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Avversola sentenza n. 1237/21 del la C orte di Appello di Genova , depositata il 03/12/2021; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Assegno bancario - Rilascio a scopo di garanzia -Matrice dello stesso - Indicazione di diversa causale - Assenza di disconoscimento della conformità della fotocopia prodotta all’originale - Conseguenze - Asserito abusivo riempimento della matrice -Effetti R.G.N.14604/2022 Cron. Rep. Ud.8/2/2023 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . Ritenuto in fatto - ch e [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1237/21, del 3 dicembre 2021, della Corte di Appello di Genova, che –accogliendo il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 618/18, del 6 settembre 2018, del Tribunale diLa Spezia – lo ha condannato a pagare al Berselli l’importo di € 15.000,00, oltre interessi legali dal 10 dicembre 2012 al saldo; -che, in punto di fatto, l’odierno ricorrente riferisce di essersi reso cessionario di un credito, per forniture merce, vantato –nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., della quale il Berselli era stato, prima del fallimento della stessa, amministratore – dalla società ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) di cui esso Papini era già stato amministratore; - che il Papini, in tale sua qualità, po neva all’incasso un assegno bancario di € 15.000 , 00, firmato dal Berselli e dallo stesso datogli a garanzie delle obbligazioni di [OSCURATO:SOCIETA]., da riempire per l’ipotesi– che il ricorrente assume esse rsi verificata nel caso di specie – in cui la parte debitrice si fosse resa inadempiente; -che, tuttavia, t re anni dopo l’incasso dell’assegno , il Berselli – ovvero, come detto, l’ emittente il titolo – adiva l’autorità giudiziaria, sul presupposto che l’assegno sarebbe statorilasciato a garanzia di una specifica fornitura, regolarmente effettuata in favore di [OSCURATO:PERSONA]; -che l’allora attore produce va, a comprova, copia fotostatica della matrice dell’assegno, recante – oltre alla locuzione “per ricevuta” e alla firma dell’odierno ricorrente (l’una come l’altra riconosciute dall’interessato) – la dizione “garanzia mole fattura 10665 del 31/10 - € 15.000,00”, chiedendo, su tali basi, la restituzione dell’importooggetto dell’assegno posto all’incasso, in precedenza, dal Papini; - che costui , nel costituirsi in giudizio, assumeva che “tale matrice, nel momento in cui fu sottoscritta” dal medesimo, “non era compilata e tantomeno riportava la dicitura «garanzia mole per fattura 10665 del 31/10 -€ 15.000,00»”; - che s u tali basi, dunque, il Papini disconosceva “la matrice dell’assegno”, in quanto “evidentemente interpolato successivamente alla sottoscrizione «per ricevuta»”, riservandosi di presentare querela di falso in relazione a tale documento, “invitando controparte alla produzione del suo originale”; - che i l giudice di prime cure rigettava la domanda di ripetizione, sul rilievo che il convenuto avesse tempestivamente disconosciuto la matrice dell’assegno, mentre parte attrice non aveva né prodotto l’originale dello stesso, né formulato istanza di verificazione, né avanzato istanze probatorie finalizzate a comprovare che non vi fosse stato abusivo riempimento della matrice; - che l a decisione veniva, p erò, ribaltata in appello, sul presupposto che, trattandosi di scrittura riconosciuta come propria dal convenuto (giacché egli ne aveva solo lamentato l’abusivo riempimento), il medesimo avrebbe dovuto proporre querela di falso, ciò che avrebbe potuto fare anche in appello, avendo l’attore provveduto, in primo grado, al deposito dell’originale del documento; - che avverso la sentenza della Corte genovese ha proposto ricorso per cassazioneil Papini, sulla base – come detto – di due motivi; -che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt.2702 e 2719 cod. civ., nonché degli artt. 214, 215 e 216 cod. proc. civ.; - che il ricorrente assume di aver immediatamente disconosciuto, nella stessa comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, il contenuto della copia fotostatica della scrittura privata, cioè della matrice dell’assegno, consegnatogli dal Berselli; - che il tempestivo disconoscimento della conformità dell a copia al suo originale, oltre che del contenuto del documento, ha “eliso in radice” – secondo il ricorrente – “la possibilità che alla copia del documento prodotto potesse essere attribuita l’efficacia probatoria di piena prova ex art. 2702 cod. civ.”; -che il Papini ribadisce di aver “sempre negato di aver scritto nella matrice dell’assegno la frase «garanzia mole per fattura 10665 del 31.10 – € 15.000 ,00 », affermando solo di aver sottoscritto la matrice e di aver scritto «per ricevuta»”; -che, pertanto, non sarebbero stati valutati, ex art. 216 cod. proc. civ., gli effetti processuali derivanti dalla proposizione, nei termini della fase istruttoria, dell’istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta; - che, sotto altro profilo , si ril eva come “la matrice dell’assegno fosse completa nella sua dicitura sopra indicata (Per ricevuta e sottoscrizione del Papini) e null’altro avrebbe dovuto contenere, così come concordato al momento della consegna dell’assegno”; -che, di conseguenza, l’interpolazione con una dicitura – non riconducibilealla grafia del Papini – tesa a dimostrare una causale completamente diversa da quella (di garanzia) concordata dalle parti integrerebbe un’ipotesi di abusivo riempimento “contra pacta”, in relazione al quale non è necessario esperire querela di falso;- che, inoltre, la sentenza impugnata avrebbe ignorato il principio della facoltà alternativa di scelta tra querela di falso e disconoscimento della scrittura privata; - che, infine, nessun rilievo è stato attribuito al fatto che il Papini avesse tempestivamente contestato anche la conformità della copia all’originale, così da determinare –a carico della parte che intendesse avvalersene in giudizio – l’onere di produrre l’originale; -il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 183, comma 6, 345, comma 3, 115 e 112 cod. proc. civ.; -che si censura la sentenza impugnata per aver dato rilievo alla produzione dell’originale della matrice(senza, peraltro, nulla dire circa il tempo e il modo della stessa) quantunque t ardiva , giacché avvenuta oltre il termine per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ.,ed esattamente all’udienza di precisazione delle conclusioni,in difetto, oltretutto, di presentazione, da parte del Berselli, di alcuna istanza di verificazione della scrittura disconosciuta; - che neppure potrebbe sostenersi, come argomentato dal Berselli, che la produzione dell’originale di un documento, già presente in atti in fotocopia, non abbia carattere di novità, trattandosi di regolarizzazione formale di una produzione pregressa, tempestivamente avvenuta; - che siffatto principio è stato enunciato da questa Corte in casi – diversi da quello che occupa – in cui la produzione dell’originale risultava avvenuta in funzione di uno specifico mezzo tempestivamente prodotto; -che il Berselli è rimasto solo intimato ; -che il ricorrente ha depositato memoria; -che il collegio ha raccomandato la stesura dell’ordinanza in forma semplificata.Considerato in diritto -che il ricorso va rigettato; -che il primo motivo di ricorso non è fondato; -che, diversamente da quanto assume il ricorrente, non vi era alcun accordo in ordine al riempimento – o al mancato riempimento – della matrice dell’assegno , giacché l’unic a pattuizione intercorsa tra il Papini ed il Berselliriguardava, invece, la possibilità di riempimento dell’assegno, rilasciato a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni relative alla fornitura della merce, ove ve ne fosse stata necessità; -che, di conseguenza, l’apposizione della dicitura “a garanzia mole per fattura 10665 del 31/10 -€ 15.000,00” risulta avvenuta non “contra pacta”, bensì “absque pactis”, donde la necessità della proposizione della querela di falso per privare di efficacia probatoria tale documento (tra le altre, Cass. Sez. 2, ord. 22 agosto 2019, n. 21587, Rv. 654901-01; Cass. Sez. 3, sent. 10 marzo 2006, n. 5245 , Rv. 588253 - 01 ; Cass. Sez. 2, s ent . 11 gennaio 2002,n. 308, Rv. 551497-01), posto, oltretutto, che dal tenore della comparsa di risposta, come riprodotta in ricorso, non emerge che l’odierno ricorrente avessespecificamente contestato la conformità della copia prodotta all’originale, essendosi limitato ad invitare controparte a depositare l’originalemedesimo; -che secondo questa Corte, infatti, “il disconoscimento delle copie fotostatiche discritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art.2719 cod. civ., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (da ultimo, Cass. Sez. 5, sent.20 giugno 2019, n. 16557, Rv. 654386-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-5, ord. 25 maggio 2021, n. 14279, Rv. 661573-01; Cass. Sez. 3, sent. 20 dicembre 2021, n. 40750, Rv. 663440-01); -che il secondo motivo è, invece, inammissibile; -che l’accoglimento della domanda di ripetizione dell’indebito è stato motivato – sul presupposto dell’assenza di tempestivo disconoscimento della conformità, all’originale, della fotocopia della matrice dell’assegno– in ragione della mancata proposizione della querela di falso, con cui contestare l’abusivo riempimento della stessa; -che la sentenza impugnata, pertanto, ha posto a fondamento della decisione la copia del documento, sicché la denunciata tardività della produzione dell’originale è priva di rilievo, fermo restando, inoltre, che il riferimento al deposito dell’originale pare costituire un mero “obiter dictum”, teso ad evidenziare come il convenuto potesse proporre querela di falso anche in appello; -che, in conclusione, il ricorso va rigettato ; - che nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasto il Bersellisolo intimato; -che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. PQM La Corte rigettail ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi