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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 11046/2026

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dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difendeunitamente all'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 102, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente e ricorrente incidentale-Numero registro generale 18004/2020Numero sezionale 1886/2025avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n.Numero di raccolta generale 11046/2026162/2019 depositata il 24/03/2020.

Data pubblicazione 24/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] chiese alla Corte d’Appello diCampobasso, la liquidazione del compenso maturato per laprestazione professionale svolta in favore di [OSCURATO:PERSONA] nelgiudizio civile d’appello R.G. 63/2011, definito con sentenza n.349/17, quantificato in euro 21.060,00, oltre accessori di legge.Si costituì [OSCURATO:PERSONA] ed eccepì l’improcedibilità delladomanda, essendo in contestazione l’effettiva sussistenza delrapporto professionale e non il quantum del compenso; chiese, inogni caso, il rigetto del ricorso ovvero, in subordine, la riduzionedella somma pretesa dal legale.1.1.La Corte d’appello, con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], accolse, perquanto di ragione il ricorso e liquidò all’avv. [OSCURATO:PERSONA] la somma dieuro 9.515,00, oltre accessori di legge ed interessi legali dalla datadella decisione al soddisfo.Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte di merito ritennecorrettamente introdotto il ricorso, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs n.150 del 2011, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite N.4485/18, che ammette il rito speciale anche nel caso dicontestazione dell’an debeatur.Nel merito, ritenne provato il conferimento dell’incarico all’Avv.

DiCesare, sulla base della documentazione attestante la regolarità delmandato a lui conferito ed all’attività difensiva da questi svolta infavore del cliente.2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avversol’ordinanza della Corte d’appello sulla base di cinque motivi.2 di 9Numero registro generale 18004/2020Numero sezionale 1886/20252.1.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed ha propostoNumero di raccolta generale 11046/2026ricorso incidentale articolato su tre motivi, cui il VisDcaotan ptuib blihcaazio ne 24/04/2026replicato con controricorso.2.2.Fissata l’adunanza in camera di consiglio le parti hannodepositato memoria illustrativaRAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione, ai sensidell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 14 D. Lgs n. 150/2011, nonchél’omessa applicazione dell’art. 702 ter commi 3 e 5 c.p.c., peravere la Corte d’appello omesso di esaminare le richieste istruttorieche dimostrerebbero l’insussistenza del credito dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],richieste che sarebbero ammissibili anche nell’ambito delprocedimento speciale di cui all’art. 14 L. 150/2011.Il motivo è inammissibile perché non deduce la violazione di normedel procedimento relativo al rito speciale, ex art.14 del D.Lgs n.150 del 2011 - applicabile anche in presenza di contestazionisull’an ebeatur, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n.4485/2018 – ma si duole dell’omesso esame delle richiesteistruttorie ai fini della prova dell’abusivo riempimento del fogliofirmato in bianco.La Corte d’appello non ha ammesso le richieste istruttorie nonperché incompatibili con il rito speciale ma perché ha ritenutoprovato il conferimento dell’incarico sulla base delladocumentazione acquisita al processo.2.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia ex art. 360, comma1 n. 5 c.p.c. l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione suun punto decisivo della controversia, per avere la Corte d’Appelloritenuto sussistente il rapporto professionale con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] base della documentazione versata da quest’ultimo,nonostante le contestazioni sollevate sull’esistenza del mandato.

Ilricorrente sostiene di aver conferito il mandato non all’Avv.

DiCesare ma all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla quale avrebbe rilasciato3 di 9Numero registro generale 18004/2020Numero sezionale 1886/2025Numero di raccolta generale 11046/2026alcuni fogli firmati in bianco, senza fare riferimento alla necessità diData pubblicazione 24/04/2026essere assistito da altro difensore.

La prova testimoniale sarebbevolta a provare tale circostanza e l’abusivo riempimento dei foglifirmati in bianco.3.

Con il terzo motivo si censura l’ordinanza della Corte d’appello,ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversiain relazione alla omessa valutazione sull’ammissibilità e rilevanzadella prova orale chiesta dal Visconti volta a provare il rilascio difogli firmati in bianco in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].3.1.I motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione,sono infondati.Come più volte affermato da questa Corte (Cass. n. 18234/2023;Cass.

Sez. 2, 22/08/2019, n.21587) la denunzia dell'abusivoriempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizionedella querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risultiavvenuto "absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specificoaccordo sul contenuto del documento ovvero quando il riempitorenon sia stato autorizzato al riempimento.In tal caso, l'atto esce dalla sfera di controllo del sottoscrittorecompleto e definitivo, sicché l'interpolazione del testo realizza unavera e propria falsità materiale.Diversamente, allorquando il sottoscrittore abbia autorizzato ilriempimento stabilendone preventivamente il contenuto, laprovenienza dell'atto non può essere esclusa, in quanto, attraversoil mandatum ad scribendum, il mandante fa preventivamenteproprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che saràadottata dal riempitore (Cass. n. 5245/2006; Cass. n. 308/2002;Cass. n. 12823/1997).Nel caso di specie, dal contenuto del ricorso risulta dedotto ilriempimento di fogli firmati in bianco, asseritamente rilasciati dalricorrente al codifensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] in assenza di uno4 di 9Numero registro generale 18004/2020Numero sezionale 1886/2025Numero di raccolta generale 11046/2026specifico accordo sul contenuto del documento ovvero senzaData pubblicazione 24/04/2026autorizzazione al riempimento, con la conseguenza che eranecessaria la proposizione della querela di falso.4.

Con il quarto motivo di ricorso, si denuncia, ex art. 360, n. 5c.p.c., l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione inrelazione alla omessa valutazione della scheda personale, estrattadal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Larino, da cui risulterebbeche l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] si era cancellato dall’Albo degli avvocati in data17.1.2013.

Inoltre, il ricorrente avrebbe prodotto unacomunicazione del Comune di [OSCURATO:PERSONA], che egli difendeva nelmedesimo procedimento, dalla quale risulterebbe che, a seguitodell’estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, il Comune avrebbeprovveduto al pagamento del compenso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],rilasciando regolare quietanza dal medesimo sottoscritta.

A frontedi tale documentazione, la Corte avrebbe liquidato il compensolimitandosi a fare un generico riferimento all’ “ampia ed esaustivadocumentazione” allegata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con motivazioneapparente, omettendo l’omesso esame di tali documenti chesarebbero decisivi per determinare l’ammontare del compenso.Il motivo è fondato.L’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., riformulato dall'art.54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n.134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principaleo secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagliparti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

Neconsegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366,primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., ilricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia statoomesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti5 di 9Numero registro generale 18004/2020Numero sezionale 1886/2025esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto diNumero di raccolta generale 11046/2026discussione processuale tra le parti e la sua "decisivitàD"a,t a pfuebrbmlicaozio ne 24/04/2026restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, diper sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fattostorico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie.In materia di vizio di motivazione, le Sezioni Unite, con la sentenzan. 8053 del 7.4.2014, hanno affermato che la riformulazionedell’art. 360, comma 1 n. 5 disposta dal D.L. 22.6.2012 n. 83, art.54, convertito nella L. 7.8.2012 n.134, deve essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, comeriduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimitàsulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si traduce nella "mancanza assoluta dimotivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili"e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.Le Sezioni Unite, con la citata sentenza, hanno affermato che lariformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato dilegittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazionesolo l'anomalia motivazionale che si traduce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile”.Nel caso di specie, la Corte di merito, a fronte dei documentiallegati in giudizio, il cui contenuto è riportato in modo sintetico, aisensi dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., si è limitata a liquidare ilcompenso “sulla base della copiosa documentazione prodotta6 di 9Numero registro generale 18004/2020Numero sezionale 1886/2025Numero di raccolta generale 11046/2026dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]”, senza dare conto delle quietanze dalData pubblicazione 24/04/2026medesimo ricevute attestanti la ricezione del compenso da altridifensori e senza svolgere alcuna motivazione in ordine allacircostanza relativa alla cancellazione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nel corsodel giudizio, che escluderebbe la liquidazione del compenso perl’attività svolta successivamente.L’omesso esame di tali documenti, decisivi per il giudizio, nonconsente di ricostruire l’iter logico della decisione, tramutandosi inmotivazione apparente.5.

E’ assorbito il quinto motivo, svolto in via subordinata, con ilquale si denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazionedegli artt. 2229 e 2231 c.c.; dell’art. 1 R.D. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1578 edell’art. 2 comma 3 L.247/2012, nonché dell’art. 5 codicedeontologico forense; dell’art. 21, comma 1, del previgente codicedeontologico approvato il 17 aprile 1997; dell’art. 4 comma 5 lett.D) D.M. 55/2014; dell’art. 4 comma 2 D.M. 55/2014, per avere laCorte d’Appello - riconoscendo all’avv. [OSCURATO:PERSONA] il diritto alcompenso per l’intera fase del giudizio R.G. n. 63/2011 -implicitamente riconosciuto il legittimo esercizio della professioneforense per la fase decisionale in epoca successiva alla suacancellazione volontaria dall’Albo degli Avvocati, senza considerareche l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto il pagamento delcompenso da altri soggetti aventi identica posizione e, diconseguenza, liquidando il compenso nell’intero valore tabellare,invece di applicare la sola maggiorazione percentuale perl’assistenza di più parti prevista dall’art. 4 del D.M. n. 55/14.6.Deve essere esaminato il ricorso incidentale proposto dall’Avv.

DiCesare.Passando all’esame del ricorso incidentale, con il primomotivo si denuncia la violazione dell’art. 99 c.p.c., dell’art. 2907c.c., dell’art. 4, commi 1 e 2 del D.M. n. 55/2014, nonché laviolazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.,7 di 9Numero registro generale 18004/2020Numero sezionale 1886/2025per non avere la corte territoriale riconosciuto sull’importo liquidatoNumero di raccolta generale 11046/2026la maggiorazione del 50% per la particolare comDpatlae psubsbilitcàaz,io ne 24/04/2026importanza, urgenza e pregio dell’opera prestata e dei risultatiottenuti nella causa, sia del 60% per la presenza di più parti difeseaventi la stessa posizione processuale.7.Con il terzo motivo di ricorso, il controricorrente incidentalelamenta la violazione dell’art. 4 comma 2 del D.M. n. 55/2014 edell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., in subordine,in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la corte territorialeomesso di pronunciarsi sulla richiesta maggiorazione del 60% perla presenza di più parti difese aventi la stessa posizioneprocessuale.7.1.

I motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione,sono fondati.7.2.In materia di spese processuali, tra l'ipotesi disciplinata dall'art.4, comma 4 del D.M. n. 55 del 2014 e l'ipotesi disciplinata dall'art.4, comma 2 del citato D.M., sussiste un rapporto di specie agenere, sicché solo qualora la prestazione giudiziale dell'avvocatosia stata resa a favore di più soggetti aventi la medesima posizioneprocessuale, o a favore di un solo soggetto contro più soggettiaventi la medesima posizione processuale, il giudice può, con unasua valutazione discrezionale sottratta al controllo di legittimità,congiuntamente operare la riduzione del 30% del compensoliquidabile per l'assistenza di un solo soggetto ed aumentarlo nellamisura e nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 4 del citato d.m.(Cass. Sez. 2, 06/06/2022 n.18047).7.3.Nel caso di specie, è incontestato che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] più parti, ma la Corte d’appello non ha indicato leragioni per le quali tale maggiorazione non fosse dovuta.8.Il secondo motivo denuncia la violazione/falsa applicazionedell’art. 4 comma 1 del D.M. n. 55/2014, in relazione all’art. 360 n.8 di 9Numero registro generale 18004/2020Numero sezionale 1886/2025Numero di raccolta generale 11046/20265 c.p.c., per non aver riconosciuto il pregio e la complessitàData pubblicazione 24/04/2026dell’opera svolta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].8.1.

Il motivo è infondato.8.2.

La Corte d’appello, nella liquidazione del compenso, ha tenutoconto sia dell’esito del giudizio d’appello che dei risultati ottenutidal Visconti sicché la censura implica una sollecitazione al riesamedella valutazione del giudice di merito sull’attività svolta daldifensore, estranea al giudizio di legittimità.9.In conclusione, deve essere accolto il quarto motivo del ricorsoprincipale ed il primo e terzo motivo del ricorso incidentale; devonoessere rigettati i restanti e va dichiarato assorbito il quinto motivodel ricorso principale.L’ordinanza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti conrinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corted’appello di Campobasso, in diversa composizione.

P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo del ricorso principale ed il primoe terzo motivo del ricorso incidentale, rigetta i restanti e dichiaraassorbito il quinto motivo del ricorso principale; cassa l’ordinanzaimpugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio, anche per lespese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello diCampobasso, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della SecondaSezione Civile della Corte di cassazione, in data 24 giugno 2025.Il PresidenteMilena Falaschi9 di 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difendeunitamente all'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 102, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente e ricorrente incidentale-Numero registro generale 18004/2020Numero sezionale 1886/2025avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n.Numero di raccolta generale 11046/2026162/2019 depositata il 24/03/2020. Data pubblicazione 24/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] chiese alla Corte d’Appello diCampobasso, la liquidazione del compenso maturato per laprestazione professionale svolta in favore di [OSCURATO:PERSONA] nelgiudizio civile d’appello R.G. 63/2011, definito con sentenza n.349/17, quantificato in euro 21.060,00, oltre accessori di legge.Si costituì [OSCURATO:PERSONA] ed eccepì l’improcedibilità delladomanda, essendo in contestazione l’effettiva sussistenza delrapporto professionale e non il quantum del compenso; chiese, inogni caso, il rigetto del ricorso ovvero, in subordine, la riduzionedella somma pretesa dal legale.1.1.La Corte d’appello, con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], accolse, perquanto di ragione il ricorso e liquidò all’avv. [OSCURATO:PERSONA] la somma dieuro 9.515,00, oltre accessori di legge ed interessi legali dalla datadella decisione al soddisfo.Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte di merito ritennecorrettamente introdotto il ricorso, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs n.150 del 2011, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite N.4485/18, che ammette il rito speciale anche nel caso dicontestazione dell’an debeatur.Nel merito, ritenne provato il conferimento dell’incarico all’Avv. DiCesare, sulla base della documentazione attestante la regolarità delmandato a lui conferito ed all’attività difensiva da questi svolta infavore del cliente.2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avversol’ordinanza della Corte d’appello sulla base di cinque motivi.2 di 9Numero registro generale 18004/2020Numero sezionale 1886/20252.1.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed ha propostoNumero di raccolta generale 11046/2026ricorso incidentale articolato su tre motivi, cui il VisDcaotan ptuib blihcaazio ne 24/04/2026replicato con controricorso.2.2.Fissata l’adunanza in camera di consiglio le parti hannodepositato memoria illustrativaRAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione, ai sensidell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 14 D. Lgs n. 150/2011, nonchél’omessa applicazione dell’art. 702 ter commi 3 e 5 c.p.c., peravere la Corte d’appello omesso di esaminare le richieste istruttorieche dimostrerebbero l’insussistenza del credito dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],richieste che sarebbero ammissibili anche nell’ambito delprocedimento speciale di cui all’art. 14 L. 150/2011.Il motivo è inammissibile perché non deduce la violazione di normedel procedimento relativo al rito speciale, ex art.14 del D.Lgs n.150 del 2011 - applicabile anche in presenza di contestazionisull’an ebeatur, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n.4485/2018 – ma si duole dell’omesso esame delle richiesteistruttorie ai fini della prova dell’abusivo riempimento del fogliofirmato in bianco.La Corte d’appello non ha ammesso le richieste istruttorie nonperché incompatibili con il rito speciale ma perché ha ritenutoprovato il conferimento dell’incarico sulla base delladocumentazione acquisita al processo.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia ex art. 360, comma1 n. 5 c.p.c. l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione suun punto decisivo della controversia, per avere la Corte d’Appelloritenuto sussistente il rapporto professionale con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] base della documentazione versata da quest’ultimo,nonostante le contestazioni sollevate sull’esistenza del mandato. Ilricorrente sostiene di aver conferito il mandato non all’Avv. DiCesare ma all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla quale avrebbe rilasciato3 di 9Numero registro generale 18004/2020Numero sezionale 1886/2025Numero di raccolta generale 11046/2026alcuni fogli firmati in bianco, senza fare riferimento alla necessità diData pubblicazione 24/04/2026essere assistito da altro difensore. La prova testimoniale sarebbevolta a provare tale circostanza e l’abusivo riempimento dei foglifirmati in bianco.3. Con il terzo motivo si censura l’ordinanza della Corte d’appello,ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversiain relazione alla omessa valutazione sull’ammissibilità e rilevanzadella prova orale chiesta dal Visconti volta a provare il rilascio difogli firmati in bianco in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].3.1.I motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione,sono infondati.Come più volte affermato da questa Corte (Cass. n. 18234/2023;Cass. Sez. 2, 22/08/2019, n.21587) la denunzia dell'abusivoriempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizionedella querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risultiavvenuto "absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specificoaccordo sul contenuto del documento ovvero quando il riempitorenon sia stato autorizzato al riempimento.In tal caso, l'atto esce dalla sfera di controllo del sottoscrittorecompleto e definitivo, sicché l'interpolazione del testo realizza unavera e propria falsità materiale.Diversamente, allorquando il sottoscrittore abbia autorizzato ilriempimento stabilendone preventivamente il contenuto, laprovenienza dell'atto non può essere esclusa, in quanto, attraversoil mandatum ad scribendum, il mandante fa preventivamenteproprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che saràadottata dal riempitore (Cass. n. 5245/2006; Cass. n. 308/2002;Cass. n. 12823/1997).Nel caso di specie, dal contenuto del ricorso risulta dedotto ilriempimento di fogli firmati in bianco, asseritamente rilasciati dalricorrente al codifensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] in assenza di uno4 di 9Numero registro generale 18004/2020Numero sezionale 1886/2025Numero di raccolta generale 11046/2026specifico accordo sul contenuto del documento ovvero senzaData pubblicazione 24/04/2026autorizzazione al riempimento, con la conseguenza che eranecessaria la proposizione della querela di falso.4. Con il quarto motivo di ricorso, si denuncia, ex art. 360, n. 5c.p.c., l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione inrelazione alla omessa valutazione della scheda personale, estrattadal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Larino, da cui risulterebbeche l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] si era cancellato dall’Albo degli avvocati in data17.1.2013. Inoltre, il ricorrente avrebbe prodotto unacomunicazione del Comune di [OSCURATO:PERSONA], che egli difendeva nelmedesimo procedimento, dalla quale risulterebbe che, a seguitodell’estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, il Comune avrebbeprovveduto al pagamento del compenso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],rilasciando regolare quietanza dal medesimo sottoscritta. A frontedi tale documentazione, la Corte avrebbe liquidato il compensolimitandosi a fare un generico riferimento all’ “ampia ed esaustivadocumentazione” allegata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con motivazioneapparente, omettendo l’omesso esame di tali documenti chesarebbero decisivi per determinare l’ammontare del compenso.Il motivo è fondato.L’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., riformulato dall'art.54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n.134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principaleo secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagliparti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Neconsegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366,primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., ilricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia statoomesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti5 di 9Numero registro generale 18004/2020Numero sezionale 1886/2025esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto diNumero di raccolta generale 11046/2026discussione processuale tra le parti e la sua "decisivitàD"a,t a pfuebrbmlicaozio ne 24/04/2026restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, diper sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fattostorico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie.In materia di vizio di motivazione, le Sezioni Unite, con la sentenzan. 8053 del 7.4.2014, hanno affermato che la riformulazionedell’art. 360, comma 1 n. 5 disposta dal D.L. 22.6.2012 n. 83, art.54, convertito nella L. 7.8.2012 n.134, deve essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, comeriduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimitàsulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si traduce nella "mancanza assoluta dimotivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili"e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.Le Sezioni Unite, con la citata sentenza, hanno affermato che lariformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato dilegittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazionesolo l'anomalia motivazionale che si traduce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile”.Nel caso di specie, la Corte di merito, a fronte dei documentiallegati in giudizio, il cui contenuto è riportato in modo sintetico, aisensi dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., si è limitata a liquidare ilcompenso “sulla base della copiosa documentazione prodotta6 di 9Numero registro generale 18004/2020Numero sezionale 1886/2025Numero di raccolta generale 11046/2026dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]”, senza dare conto delle quietanze dalData pubblicazione 24/04/2026medesimo ricevute attestanti la ricezione del compenso da altridifensori e senza svolgere alcuna motivazione in ordine allacircostanza relativa alla cancellazione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nel corsodel giudizio, che escluderebbe la liquidazione del compenso perl’attività svolta successivamente.L’omesso esame di tali documenti, decisivi per il giudizio, nonconsente di ricostruire l’iter logico della decisione, tramutandosi inmotivazione apparente.5. E’ assorbito il quinto motivo, svolto in via subordinata, con ilquale si denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazionedegli artt. 2229 e 2231 c.c.; dell’art. 1 R.D. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1578 edell’art. 2 comma 3 L.247/2012, nonché dell’art. 5 codicedeontologico forense; dell’art. 21, comma 1, del previgente codicedeontologico approvato il 17 aprile 1997; dell’art. 4 comma 5 lett.D) D.M. 55/2014; dell’art. 4 comma 2 D.M. 55/2014, per avere laCorte d’Appello - riconoscendo all’avv. [OSCURATO:PERSONA] il diritto alcompenso per l’intera fase del giudizio R.G. n. 63/2011 -implicitamente riconosciuto il legittimo esercizio della professioneforense per la fase decisionale in epoca successiva alla suacancellazione volontaria dall’Albo degli Avvocati, senza considerareche l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto il pagamento delcompenso da altri soggetti aventi identica posizione e, diconseguenza, liquidando il compenso nell’intero valore tabellare,invece di applicare la sola maggiorazione percentuale perl’assistenza di più parti prevista dall’art. 4 del D.M. n. 55/14.6.Deve essere esaminato il ricorso incidentale proposto dall’Avv. DiCesare.Passando all’esame del ricorso incidentale, con il primomotivo si denuncia la violazione dell’art. 99 c.p.c., dell’art. 2907c.c., dell’art. 4, commi 1 e 2 del D.M. n. 55/2014, nonché laviolazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.,7 di 9Numero registro generale 18004/2020Numero sezionale 1886/2025per non avere la corte territoriale riconosciuto sull’importo liquidatoNumero di raccolta generale 11046/2026la maggiorazione del 50% per la particolare comDpatlae psubsbilitcàaz,io ne 24/04/2026importanza, urgenza e pregio dell’opera prestata e dei risultatiottenuti nella causa, sia del 60% per la presenza di più parti difeseaventi la stessa posizione processuale.7.Con il terzo motivo di ricorso, il controricorrente incidentalelamenta la violazione dell’art. 4 comma 2 del D.M. n. 55/2014 edell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., in subordine,in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la corte territorialeomesso di pronunciarsi sulla richiesta maggiorazione del 60% perla presenza di più parti difese aventi la stessa posizioneprocessuale.7.1. I motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione,sono fondati.7.2.In materia di spese processuali, tra l'ipotesi disciplinata dall'art.4, comma 4 del D.M. n. 55 del 2014 e l'ipotesi disciplinata dall'art.4, comma 2 del citato D.M., sussiste un rapporto di specie agenere, sicché solo qualora la prestazione giudiziale dell'avvocatosia stata resa a favore di più soggetti aventi la medesima posizioneprocessuale, o a favore di un solo soggetto contro più soggettiaventi la medesima posizione processuale, il giudice può, con unasua valutazione discrezionale sottratta al controllo di legittimità,congiuntamente operare la riduzione del 30% del compensoliquidabile per l'assistenza di un solo soggetto ed aumentarlo nellamisura e nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 4 del citato d.m.(Cass. Sez. 2, 06/06/2022 n.18047).7.3.Nel caso di specie, è incontestato che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] più parti, ma la Corte d’appello non ha indicato leragioni per le quali tale maggiorazione non fosse dovuta.8.Il secondo motivo denuncia la violazione/falsa applicazionedell’art. 4 comma 1 del D.M. n. 55/2014, in relazione all’art. 360 n.8 di 9Numero registro generale 18004/2020Numero sezionale 1886/2025Numero di raccolta generale 11046/20265 c.p.c., per non aver riconosciuto il pregio e la complessitàData pubblicazione 24/04/2026dell’opera svolta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].8.1. Il motivo è infondato.8.2. La Corte d’appello, nella liquidazione del compenso, ha tenutoconto sia dell’esito del giudizio d’appello che dei risultati ottenutidal Visconti sicché la censura implica una sollecitazione al riesamedella valutazione del giudice di merito sull’attività svolta daldifensore, estranea al giudizio di legittimità.9.In conclusione, deve essere accolto il quarto motivo del ricorsoprincipale ed il primo e terzo motivo del ricorso incidentale; devonoessere rigettati i restanti e va dichiarato assorbito il quinto motivodel ricorso principale.L’ordinanza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti conrinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corted’appello di Campobasso, in diversa composizione. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo del ricorso principale ed il primoe terzo motivo del ricorso incidentale, rigetta i restanti e dichiaraassorbito il quinto motivo del ricorso principale; cassa l’ordinanzaimpugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio, anche per lespese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello diCampobasso, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della SecondaSezione Civile della Corte di cassazione, in data 24 giugno 2025.Il PresidenteMilena Falaschi9 di 9
Sentenza Cassazione n. 11046/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris