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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 dicembre 2024

Cassazione n. 34377/2024

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 457/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difendeper legge -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA i n n . 436/2023 depositatoil 11/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto della Corte d’appello di Venezia di rigetto del reclamo contro l’omologazione forzosa di un accordo di ristrutturazione presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., accordo (ad efficacia estesa) contenente una proposta di transazione fiscale.

Ha dedotto quattro motivi.

La società ha replicato con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

I. - Col primo motivo la ricorrente denunzia la v iolazione dell’art. 182 - bis, quarto comma, legge fall. in ordine al termine di deposito della domanda di omologazionerispetto al termine di adesione alla proposta.

Col secondo ulteriormente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 182-septies legge fall.per mancata partecipazione alle trattative dell’Agenzia delle entrate.

Col terzo prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 182-septies legge fall.per applicazione del cram down verso l’Agenzia medesima ed estensione degli effetti ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria.

Col quarto infine deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 182-bis, ottavo comma, legge fall. per aver la corte d’appello ritenuto alla stregua di modifica non sostanziale la modifica del piano e della proposta apportata dalla società in data 3-4-2023 e 28-4-2023.

II. -Il primo motivo è fondato e d è assorbente di ogni distinta questione .

Dal decreto risulta che l’amministrazione aveva eccepito il mancato rispetto del termine di novanta giorni di cui all’art. 182-bis per la presentazione della domanda di omologazione in mancanza di adesione.

Va ricordato che la norma - dopo aver stabilito che il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria ( o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie) quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma dell’art. 182-bis e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria- a ggiunge che “ a i fini di cui al periodo che precede, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento.”.

III. -La questione prospettata dall’amministrazione a mezzo del reclamo era una questione di inammissibilità della domanda di omologazionepoiché legata a una proposta di soddisfacimento ancora suscettibile di esame; e quindi perché la domanda era stata presentata prima della scadenza del termine senza che fosse stata data la possibilità all’amministrazione di determinarsi in un modo o nell’altro.

IV. -La corte d’appello ha disatteso la censura osservando che è ben possibile depositare una domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione del debito con transazione non approvata dai creditori istituzionali prima ancora che sia scaduto il termine di cui all’art. 182-bis, quarto comma, ultima parte, legge fall., in quanto il termine non è delineato come termine dilatorio della presentazione della domanda, quanto piuttosto della adozione del provvedimento giudiziale conclusivo del procedimento di ristrutturazione del debito.

Secondo la corte d’appello la norma sarebbe rispettata quando i l t ribunale abbia comunque fissato l’udienza di omologazione dopo la maturazione del termine.

V. -La soluzione non può essere condivisa perché in contrasto con la ratio più che col tenore letterale della norma.Ben vero la norma nel suo tenore letterale non è risolutiva, perché lega il termine di novanta giorni al deposito della propostadi soddisfacimento, non alla domanda di omologazione.

Tuttavia, non è consentito svincolare gli elementi del la sequenza procedimentaleimplicitamente validata dal legislatore.

La domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione –anche quando sia del tipo di quello in esame, con transazione fiscale ed eventuale cram down - deve necessariamente essere raccorda ta con i tempi di perfezionamento dell’adesione dei creditori,compreso il creditore fiscale.Deve essere raccordata invero anche col perfezionamento dei tempi di opposizione, che l’art. 182-bis, quarto comma, fa decorrere dalla pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese.

L’interpretazione data dalla corte d’appello determina un evidente disallineamento nel momento stesso in cui suppone che il termine di novanta giorni sia da collegare a una sorta di semplice (e ovvio) divieto di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento di omologazione prima di 90 giorni.

Ma la domanda di omologazione, così come le opposizioni dei creditori e di ogni interessato,presuppongono l’accordo , e dunque l’adesione dei creditori alla proposta.

A fronte della possibilità offerta dall’art. 182-bis di procedere alla omologazione forzosa,ove l’adesione non sia intervenuta nel termine a ciò stabilito dalla legge, presuppone dunque che sia almeno scaduto codesto termine.

Èillogico affermare che sia dato al proponente di presentare la domanda di omologazione prima della scadenza di esso : q uella domanda difatti sarebbe deprivatadi uno dei presupposti che coinvolge il fine concorsuale (si rammenta che l’accordo di ristrutturazione è procedura concorsuale).

F inirebbe per cagionare anche una contrazione delle stesse avverse possibilità di determinazione.

Correttamente l’ A vvocatura dello Stato sottintende c ome dietro l’interpretazione minimalistica della corte d’appello si annidi una lesione del contraddittorio e del diritto di difesa dei creditorisoggetti al cram down.

VI. - P uò osservarsi che è in gioco la salvaguardia dello schema procedimentale che conduce agli effetti derivanti dall’accordo di ristrutturazione.

Loschema è scomponibile in una prima fase stragiudiziale, carat t erizzata da trattativee culminata in un accordo o, alternativamente, in una proposta non assentita, e in una seconda fase di carattere giurisdizionale finalizzata all’omologazione.

In esatta linea di continuità(cosa che ne consente la citazione a supporto del regime anteriore, v.

Cass. Sez.

U n. 12476-20, Cass. Sez.

U n. 2061-21, Cass. Sez. n. 8504-21, Cass. Sez.

U n. 42093-21, Cass. Sez.

U n. 8557-23, Cass. Sez.

U n. 7337-24), la rilevanza dell’aspetto procedimentale è ben chiaritadal ccii in conseguenza del d.lgs. n. 136 del 2024 (decreto correttivo).E nell’art.63, terzo comma, del ccii è specificato che la domanda di omologazione (in sé) può essere proposta solo una volta ottenuta l’adesione del creditore o, in difetto, trascorso il termine di novanta giorni dal deposito della proposta di transazione.

La ragione è comune anche all’accordo di ristrutturazione in vigenza della legge fallimentare così da poter essere affermata anche in questo.

Difattil’accordo di ristrutturazione è basato – concettualmente - sull’adesione dei creditorio alternativamente sulla mancanza di adesione nel termine.

Le agenzie fiscali e gli enti previdenziali, proprio perché soggetti al cram down, sono liberi di accettare o meno la proposta avendo però a disposizione un tempo di valutazione dettato dalla legge e non diversamente comprimibile.

VII. - N on costituisce elemento giustificativo l’assunto della corte d’appello secondo il quale, nel concreto, l’Agenzia delle e ntrate av rebbe avuto già a disposizione tutte le informazioni necessarie per poter assumere una decisione consapevole in relazione alla proposta rivoltale dalla società.

La circostanza è enfatizzata con motivazione generica e inconferente, poiché non implica che non occorresse attendere lo spirare del termine dilatorio per presentare la domanda di omologazione.

Il termine serve alla formazione del presupposto della domanda: solo il decorso del termine consente di affermare, nell’ottica del legislatore, che l’accordo non si è formato secondo la tempistica confacente all’esercizio di una potestà decisionale come quella implicata dalle norme tributarie o previdenziali.

VIII. -Per la stessa ragione non rileva che l’Agenzia non avesse dedotto, come ancora dice il decreto impugnato, “in quali termini avrebbe potuto diversamente determinarsi”, ovvero in quali termini si sarebbe in concreto altrimenti determinatanell’arco dei novanta giorni.

La sottolineatura replica una sorta di onere della prova di resistenza, la cui invocazione non è tuttavia pertinente dinanzi a uno schema procedimentale quale quello in esame.

Senza il decorso di novanta giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento non può ritenersi esistente neppure l’oggetto dell’omologazione: né l’accordo néla sua mancata formazione.

Diverso sarebbeil caso in cui l’amministrazione a vesse fatto pervenire il suo dissenso (esplicito)prima della scadenza del termine.Ma questa cosa non risulta dal provvedimento impugnato.

IX. –Ne consegue che il primo motivo va accolto.

L’accoglimento determina l’assorbimento dei restanti.

Il giudizio di omologazione può essere deciso direttamente in questa sede con declaratoria di inammissibilità della domanda.

L’insussistenza di precedenti sul tema induce a compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivodi ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e dichiara inammissibile la domanda di omol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 457/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difendeper legge -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA i n n . 436/2023 depositatoil 11/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto della Corte d’appello di Venezia di rigetto del reclamo contro l’omologazione forzosa di un accordo di ristrutturazione presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., accordo (ad efficacia estesa) contenente una proposta di transazione fiscale. Ha dedotto quattro motivi. La società ha replicato con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione I. - Col primo motivo la ricorrente denunzia la v iolazione dell’art. 182 - bis, quarto comma, legge fall. in ordine al termine di deposito della domanda di omologazionerispetto al termine di adesione alla proposta. Col secondo ulteriormente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 182-septies legge fall.per mancata partecipazione alle trattative dell’Agenzia delle entrate. Col terzo prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 182-septies legge fall.per applicazione del cram down verso l’Agenzia medesima ed estensione degli effetti ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Col quarto infine deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 182-bis, ottavo comma, legge fall. per aver la corte d’appello ritenuto alla stregua di modifica non sostanziale la modifica del piano e della proposta apportata dalla società in data 3-4-2023 e 28-4-2023. II. -Il primo motivo è fondato e d è assorbente di ogni distinta questione . Dal decreto risulta che l’amministrazione aveva eccepito il mancato rispetto del termine di novanta giorni di cui all’art. 182-bis per la presentazione della domanda di omologazione in mancanza di adesione. Va ricordato che la norma - dopo aver stabilito che il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria ( o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie) quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma dell’art. 182-bis e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria- a ggiunge che “ a i fini di cui al periodo che precede, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento.”. III. -La questione prospettata dall’amministrazione a mezzo del reclamo era una questione di inammissibilità della domanda di omologazionepoiché legata a una proposta di soddisfacimento ancora suscettibile di esame; e quindi perché la domanda era stata presentata prima della scadenza del termine senza che fosse stata data la possibilità all’amministrazione di determinarsi in un modo o nell’altro. IV. -La corte d’appello ha disatteso la censura osservando che è ben possibile depositare una domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione del debito con transazione non approvata dai creditori istituzionali prima ancora che sia scaduto il termine di cui all’art. 182-bis, quarto comma, ultima parte, legge fall., in quanto il termine non è delineato come termine dilatorio della presentazione della domanda, quanto piuttosto della adozione del provvedimento giudiziale conclusivo del procedimento di ristrutturazione del debito. Secondo la corte d’appello la norma sarebbe rispettata quando i l t ribunale abbia comunque fissato l’udienza di omologazione dopo la maturazione del termine. V. -La soluzione non può essere condivisa perché in contrasto con la ratio più che col tenore letterale della norma.Ben vero la norma nel suo tenore letterale non è risolutiva, perché lega il termine di novanta giorni al deposito della propostadi soddisfacimento, non alla domanda di omologazione. Tuttavia, non è consentito svincolare gli elementi del la sequenza procedimentaleimplicitamente validata dal legislatore. La domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione –anche quando sia del tipo di quello in esame, con transazione fiscale ed eventuale cram down - deve necessariamente essere raccorda ta con i tempi di perfezionamento dell’adesione dei creditori,compreso il creditore fiscale.Deve essere raccordata invero anche col perfezionamento dei tempi di opposizione, che l’art. 182-bis, quarto comma, fa decorrere dalla pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese. L’interpretazione data dalla corte d’appello determina un evidente disallineamento nel momento stesso in cui suppone che il termine di novanta giorni sia da collegare a una sorta di semplice (e ovvio) divieto di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento di omologazione prima di 90 giorni. Ma la domanda di omologazione, così come le opposizioni dei creditori e di ogni interessato,presuppongono l’accordo , e dunque l’adesione dei creditori alla proposta. A fronte della possibilità offerta dall’art. 182-bis di procedere alla omologazione forzosa,ove l’adesione non sia intervenuta nel termine a ciò stabilito dalla legge, presuppone dunque che sia almeno scaduto codesto termine. Èillogico affermare che sia dato al proponente di presentare la domanda di omologazione prima della scadenza di esso : q uella domanda difatti sarebbe deprivatadi uno dei presupposti che coinvolge il fine concorsuale (si rammenta che l’accordo di ristrutturazione è procedura concorsuale). F inirebbe per cagionare anche una contrazione delle stesse avverse possibilità di determinazione. Correttamente l’ A vvocatura dello Stato sottintende c ome dietro l’interpretazione minimalistica della corte d’appello si annidi una lesione del contraddittorio e del diritto di difesa dei creditorisoggetti al cram down. VI. - P uò osservarsi che è in gioco la salvaguardia dello schema procedimentale che conduce agli effetti derivanti dall’accordo di ristrutturazione. Loschema è scomponibile in una prima fase stragiudiziale, carat t erizzata da trattativee culminata in un accordo o, alternativamente, in una proposta non assentita, e in una seconda fase di carattere giurisdizionale finalizzata all’omologazione. In esatta linea di continuità(cosa che ne consente la citazione a supporto del regime anteriore, v. Cass. Sez. U n. 12476-20, Cass. Sez. U n. 2061-21, Cass. Sez. n. 8504-21, Cass. Sez. U n. 42093-21, Cass. Sez. U n. 8557-23, Cass. Sez. U n. 7337-24), la rilevanza dell’aspetto procedimentale è ben chiaritadal ccii in conseguenza del d.lgs. n. 136 del 2024 (decreto correttivo).E nell’art.63, terzo comma, del ccii è specificato che la domanda di omologazione (in sé) può essere proposta solo una volta ottenuta l’adesione del creditore o, in difetto, trascorso il termine di novanta giorni dal deposito della proposta di transazione. La ragione è comune anche all’accordo di ristrutturazione in vigenza della legge fallimentare così da poter essere affermata anche in questo. Difattil’accordo di ristrutturazione è basato – concettualmente - sull’adesione dei creditorio alternativamente sulla mancanza di adesione nel termine. Le agenzie fiscali e gli enti previdenziali, proprio perché soggetti al cram down, sono liberi di accettare o meno la proposta avendo però a disposizione un tempo di valutazione dettato dalla legge e non diversamente comprimibile. VII. - N on costituisce elemento giustificativo l’assunto della corte d’appello secondo il quale, nel concreto, l’Agenzia delle e ntrate av rebbe avuto già a disposizione tutte le informazioni necessarie per poter assumere una decisione consapevole in relazione alla proposta rivoltale dalla società. La circostanza è enfatizzata con motivazione generica e inconferente, poiché non implica che non occorresse attendere lo spirare del termine dilatorio per presentare la domanda di omologazione. Il termine serve alla formazione del presupposto della domanda: solo il decorso del termine consente di affermare, nell’ottica del legislatore, che l’accordo non si è formato secondo la tempistica confacente all’esercizio di una potestà decisionale come quella implicata dalle norme tributarie o previdenziali. VIII. -Per la stessa ragione non rileva che l’Agenzia non avesse dedotto, come ancora dice il decreto impugnato, “in quali termini avrebbe potuto diversamente determinarsi”, ovvero in quali termini si sarebbe in concreto altrimenti determinatanell’arco dei novanta giorni. La sottolineatura replica una sorta di onere della prova di resistenza, la cui invocazione non è tuttavia pertinente dinanzi a uno schema procedimentale quale quello in esame. Senza il decorso di novanta giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento non può ritenersi esistente neppure l’oggetto dell’omologazione: né l’accordo néla sua mancata formazione. Diverso sarebbeil caso in cui l’amministrazione a vesse fatto pervenire il suo dissenso (esplicito)prima della scadenza del termine.Ma questa cosa non risulta dal provvedimento impugnato. IX. –Ne consegue che il primo motivo va accolto. L’accoglimento determina l’assorbimento dei restanti. Il giudizio di omologazione può essere deciso direttamente in questa sede con declaratoria di inammissibilità della domanda. L’insussistenza di precedenti sul tema induce a compensare le spese dell’intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivodi ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e dichiara inammissibile la domanda di omol
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