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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25431/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 7362-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 3977/25/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 07/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 07362 sez.

MT - ud. 25-05-2022 -2- Premesso che:

1. la CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, resa anche in contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]., affidataria della riscossione, rigettò l'appello proposto dal Consorzio Generale di Bonifica del [OSCURATO:PERSONA] del Volturno (di seguito, per brevità, Consorzio) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della CTP di Caserta che aveva accolto il ricorso proposto da quest'ultimo avverso l'ingiunzione di pagamento per contributi di bonifica relativi all'anno 2004, in relazione a terreni siti nel perimetro di contribuenza del Consorzio.

La CTR rigettò il gravame, in primo luogo, disattendendo la censura per cui la CTP avrebbe violato l'art.112 c.p.c. annullando l'ingiunzione sul motivo -secondo il Consorzio appellante, estraneo rispetto a quelli fatti valere dal consorziato- che detta ingiunzione era basata su un piano di classifica approvato nel 1998 in forza della legge della Regione Campania n. 23/1985, già abrogata, al tempo della notifica dell'ingiunzione medesima, dalla legge della Regione Campania n.4/2003 e, in secondo luogo, ribadendo quel motivo;

2. il Consorzio ha depositato ricorso per la cassazione della sentenza della CTR;

3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

Neppure ha svolto difese GE.FI.L.

S.p,A, alla quale il ricorso è stato notificato quale parte nei due gradi di merito; considerato che:

1. con il primo dei due motivi di ricorso il Consorzio denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, 1' comma, n.4, c.p.c., per avere la CTR escluso che la CTP avesse annullato l'ingiunzione per una ragione diversa da quelle fatte valere dal consorziato;

2. con il secondo motivo di ricorso il Consorzio denuncia sotto la rubrica di "violazione dell'art.2, comma 3, della legge Regione Campania n. 29/2012, dell'art. 67 TUIR e dell'art.11 delle disp. prel. al c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.", che la CTR ha errato nel ritenere (come già la CTP) caducato il piano di classifica approvato nel 1998 in conseguenza dell'abrogazione della legge n. 23/1985 nel cui vigore detto piano era stato adottato ed approvato;

3. il secondo motivo di ricorso è fondato.

3.1. La legge della Regione Campania 11 aprile 1985, n. 23, in base alla quale il Consorzio aveva adottato il piano di classifica per il riparto della contribuenza consortile, sotteso alla ingiunzione di pagamento oggetto dell'originario ricorso, è stata abrogata dalla Legge Regionale 25 febbraio 2003, n. 4, art. 1.

Gli artt. 33 e ss. della legge 4 del 2003 hanno stabilito il riordino e la ridelimitazione dei comprensori di bonifica della regione prevedendo anche formazione di nuovi statuti e l'eventuale revisione della classifica di bonifica integrale con conferma, ampliamento o riduzione della classifica vigente.

Nessuna norma della

I. 4/2003 ha però stabilito la perdita di efficacia del piano di classifica adottato dai vari consorzi nella vigenza della legge abrogata;

2. In ragione di quanto precede l'affermazione della CTR per cui il Consorzio non poteva "continuare tralaticiamente a far capo a piani di classifica approvati in vigenza di legge ora abrogata" si rivela illegittima:

3. il secondo motivo di ricorso è fondato e va accolto restando il primo assorbito;

4. la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla CTR della Campania in diversa composizione, per esame degli ulteriori motivi di appello sollevati dal Consorzio contro la decisione di primo grado nonché per la liquidazione delle spese dell'intero giudizio.

P .

Q. M. la Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Campania in diversa composizione.

Cosi deciso in Roma n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7362-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 3977/25/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 07/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 07362 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- Premesso che: 1. la CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, resa anche in contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]., affidataria della riscossione, rigettò l'appello proposto dal Consorzio Generale di Bonifica del [OSCURATO:PERSONA] del Volturno (di seguito, per brevità, Consorzio) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della CTP di Caserta che aveva accolto il ricorso proposto da quest'ultimo avverso l'ingiunzione di pagamento per contributi di bonifica relativi all'anno 2004, in relazione a terreni siti nel perimetro di contribuenza del Consorzio. La CTR rigettò il gravame, in primo luogo, disattendendo la censura per cui la CTP avrebbe violato l'art.112 c.p.c. annullando l'ingiunzione sul motivo -secondo il Consorzio appellante, estraneo rispetto a quelli fatti valere dal consorziato- che detta ingiunzione era basata su un piano di classifica approvato nel 1998 in forza della legge della Regione Campania n. 23/1985, già abrogata, al tempo della notifica dell'ingiunzione medesima, dalla legge della Regione Campania n.4/2003 e, in secondo luogo, ribadendo quel motivo; 2. il Consorzio ha depositato ricorso per la cassazione della sentenza della CTR; 3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Neppure ha svolto difese GE.FI.L. S.p,A, alla quale il ricorso è stato notificato quale parte nei due gradi di merito; considerato che: 1. con il primo dei due motivi di ricorso il Consorzio denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, 1' comma, n.4, c.p.c., per avere la CTR escluso che la CTP avesse annullato l'ingiunzione per una ragione diversa da quelle fatte valere dal consorziato; 2. con il secondo motivo di ricorso il Consorzio denuncia sotto la rubrica di "violazione dell'art.2, comma 3, della legge Regione Campania n. 29/2012, dell'art. 67 TUIR e dell'art.11 delle disp. prel. al c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.", che la CTR ha errato nel ritenere (come già la CTP) caducato il piano di classifica approvato nel 1998 in conseguenza dell'abrogazione della legge n. 23/1985 nel cui vigore detto piano era stato adottato ed approvato; 3. il secondo motivo di ricorso è fondato. 3.1. La legge della Regione Campania 11 aprile 1985, n. 23, in base alla quale il Consorzio aveva adottato il piano di classifica per il riparto della contribuenza consortile, sotteso alla ingiunzione di pagamento oggetto dell'originario ricorso, è stata abrogata dalla Legge Regionale 25 febbraio 2003, n. 4, art. 1. Gli artt. 33 e ss. della legge 4 del 2003 hanno stabilito il riordino e la ridelimitazione dei comprensori di bonifica della regione prevedendo anche formazione di nuovi statuti e l'eventuale revisione della classifica di bonifica integrale con conferma, ampliamento o riduzione della classifica vigente. Nessuna norma della I. 4/2003 ha però stabilito la perdita di efficacia del piano di classifica adottato dai vari consorzi nella vigenza della legge abrogata; 2. In ragione di quanto precede l'affermazione della CTR per cui il Consorzio non poteva "continuare tralaticiamente a far capo a piani di classifica approvati in vigenza di legge ora abrogata" si rivela illegittima: 3. il secondo motivo di ricorso è fondato e va accolto restando il primo assorbito; 4. la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla CTR della Campania in diversa composizione, per esame degli ulteriori motivi di appello sollevati dal Consorzio contro la decisione di primo grado nonché per la liquidazione delle spese dell'intero giudizio. P . Q. M. la Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Campania in diversa composizione. Cosi deciso in Roma n
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