CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 2026
Cassazione n. 25667/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
feso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Sicilian. 6292/2023 depositata il 21/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 6292/2023 la GGT di II grado della Sicilia - suimpugnazione, proposta da [OSCURATO:PERSONA], della sentenza n. 241/2020 conNumero registro generale 1018/2024Numero sezionale 5572/2026Numero di raccolta generale 25667/2026Data pubblicazione 21/09/2026cui la CTP di Enna aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuenteavverso l’avviso di pagamento dell’importo di 181,02 euro, richiesto, atitolo di contributo di bonifica per opere irrigue relativamente agli anni2015,2016 e 2017, dal Consorzio di bonifica 6 Enna, quale mandatariosenza rappresentanza del Consorzio di bonifica della [OSCURATO:PERSONA] –accoglieva l’appello della contribuente e annullava il provvedimentoimpugnato, in riforma della sentenza di primo grado (che aveva ritenutol’avviso di pagamento legittimamente emesso dal Consorzio 6 Enna nellaqualifica di mandatario senza rappresentanza attribuitagli con delibera n.8/17 del Commissario straordinario del Consorzio di bonifica SiciliaOrientale, in attuazione dell’art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che,nella prospettazione del giudice di prime cure, non aveva stabilitol’estinzione dei consorzi di bonifica territoriali, tra cui il Consorzio 6 Enna,ma aveva “solo istituito il Consorzio di bonifica della Sicilia occidentale equello della Sicilia orientale unificando i comprensori consortili eridefinendo gli ambiti territoriali di operatività dei consorzi”).La Corte regionale motivava la suddetta pronuncia sulla scorta delleseguenti argomentazioni:- l’art. 13 della legge regionale n. 5 del 2014, recante norme inmateria di consorzi di bonifica e meccanizzazione agricola, ha previstoche, al fine di adeguare i servizi di bonifica e irrigazione alle attualiesigenze dell'agricoltura e di razionalizzare l'impiego delle risorse umane,strumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali dioperatività dei consorzi di bonifica, attraverso l'unificazione deicomprensori consortili sulla base della unitarietà e omogeneità idrograficae idraulica del territorio, sia per la difesa del suolo, sia per la gestionedelle acque, ciò garantendo l'utilizzo delle medesime unità di personale diruolo, precario ed a tempo determinato. La medesima disposizioneprevede, al secondo comma, che sono istituiti il Consorzio di bonificaSicilia occidentale e il Consorzio di bonifica Sicilia orientale. [OSCURATO:PERSONA] diNumero registro generale 1018/2024Numero sezionale 5572/2026Numero di raccolta generale 25667/2026Data pubblicazione 21/09/2026bonifica Sicilia occidentale accorpa i consorzi di bonifica di Trapani,Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Gela e i loro rispettivi comprensori. IlConsorzio di bonifica Sicilia orientale accorpa i consorzi di bonifica di Enna,Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa, Messina e i loro rispettivicomprensori;- non è corretto sostenere, come invece affermato dalla CTP, che ilsuddetto articolo non abbia stabilito l'estinzione dei consorzi di bonificaterritoriali ma abbia solamente istituito il Consorzio di bonifica della Siciliaoccidentale e il Consorzio di bonifica della Sicilia orientale, atteso che sia ilconcetto di accorpamento che quello di unificazione rimandano alla“riunione in un tutto unico”, che si sostituisce totalmente ai precedentisoggetti, i quali sono stati quindi aboliti, tant’è che è stata previstal'approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione dei dueistituendi consorzi, nonché l'elezione degli organi statutari e la nomina diun unico direttore generale, dovendo, pertanto, ritenersi avvenuta unavera e propria successione tra enti pubblici, come evincibile anche dalRegolamento di organizzazione del Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA] edalla decisione del Commissario straordinario di stabilire, pur in assenza diuna specifica previsione di legge, un periodo “transitorio”, nel corso delquale consentire ai vecchi consorzi di continuare a operare;- nel caso di specie, pertanto, si è verificata la singolare situazione chea costituirsi in giudizio per difendere la legittimità di un proprioprovvedimento è un soggetto, il Consorzio 6 Enna, che non esiste più, inquanto abolito dalla legge, con la “ulteriore conseguenza che la sua stessacostituzione va considerata nulla”;- la previsione di una delega in favore dei vecchi consorzi, i qualiagirebbero quali mandatari senza rappresentanza del Consorzio di bonificadella Sicilia orientale, in virtù di deliberazione n. 8/2017 del Commissariostraordinario del Consorzio di bonifica della [OSCURATO:PERSONA] (che non puòritenersi adottata in attuazione del comma 13 dell’art. 19 del RegolamentoNumero registro generale 1018/2024Numero sezionale 5572/2026Numero di raccolta generale 25667/2026Data pubblicazione 21/09/2026di organizzazione del nuovo Consorzio di bonifica della [OSCURATO:PERSONA] edell’art. 13 della legge regionale n. 5/2014), si palesa come illegittima, siain quanto i vecchi consorzi sono stati aboliti dalla legge regionale, sia inquanto un ente pubblico non può delegare in alcun modo le propriepotestà ad altri soggetti anche se pubblici, fatta salva un’espressaprevisione legislativa;- “parlare di “mandato senza rappresentanza” del Consorzio di bonificadella [OSCURATO:PERSONA] è una abnormità giuridica”, sia perché un entepubblico non può delegare ad un altro le proprie funzioni, sia perché sitratta di un istituto giuridico applicabile ai soli rapporti privatistici,incompatibili con l'esercizio di pubbliche funzioni;- l’atto impugnato - in quanto emesso da un soggetto inesistente,pertanto assolutamente privo di competenza, sulla base di una delegaillegittima - è nullo, perciò non convalidabile, con la conseguenza che ilsoggetto competente dovrà emettere un nuovo atto, il quale non va adintegrarsi con quello precedente.2. [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 6 Enna proponeva ricorso per cassazioneavverso la sentenza della CGT di II grado, depositando inoltre memoriaillustrativa.3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Va preliminarmente disattesa l’eccezione di “inammissibilità” delricorso per difetto di valida e tempestiva procura speciale, spiegata dallacontroricorrente in quanto la relata di notifica del ricorso, effettuatatramite posta elettronica certificata, non contiene l’attestazione diconformità del file digitale all’originale cartaceo della procura speciale allalite conferita su supporto analogico al difensore del Consorzio(attestazione mancante anche nel file digitale contenente la procurascansionata).Numero registro generale 1018/2024Numero sezionale 5572/2026Numero di raccolta generale 25667/2026Data pubblicazione 21/09/2026A tal proposito, va premesso che l’art. 196-novies disp. att. c.p.c.stabilisce che «Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblicaamministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico,il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e illiquidatore giudiziale, quando depositano con modalità telematiche lacopia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte odi un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenutoin originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia alpredetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivaleall'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento». L’art.369 c.p.c. prevede che la procura speciale, se conferita con atto separato,debba essere depositata, a pena di improcedibilità, insieme al ricorso.L’art. 372, comma 2, c.p.c. stabilisce che «il deposito dei documentirelativi all’ammissibilità può avvenire indipendentemente da quella delricorso e dal controricorso, fino a quindici giorni prima dell’udienza odell’adunanza in camera di consiglio».Come già rilevato in due recenti pronunce aventi medesimo oggetto emedesima parte ricorrente (Cass., nn. 6610/2026 e 6611/2026), primache fosse consentito e poi divenuto obbligatorio (come nella specie) ildeposito del ricorso con modalità telematica e quindi in ambito delprocesso cd. analogico, questa Corte aveva escluso la sanzionedell'improcedibilità del ricorso nel caso in cui, pur mancando lacertificazione di conformità alla copia analogica del ricorso digitale, ilcontroricorrente avesse depositato copia dell'atto ricevuto debitamenteautenticata, così come nel caso in cui il controricorrente, ancorchétardivamente costituito, non avesse disconosciuto la conformità della copiasemplice depositata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 2, d.lgs. n.82/2005 (C.A.D.), o ancora qualora il ricorrente avesse depositatol'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entrol'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio (cfr. Cass.,Numero registro generale 1018/2024Numero sezionale 5572/2026Numero di raccolta generale 25667/2026Data pubblicazione 21/09/2026Sez. Un., n. 22438/2018 e Cass., Sez. Un., n. 8312/2019). In tali termini,il tempestivo deposito della sola copia analogica del ricorso notificatocome documento informatico nativo digitale era stato reputato idoneo aconfigurare una «fattispecie a formazione progressiva», che si esaurisce inun lasso temporale reputato proporzionato e ragionevole, con laconseguenza che, ove il destinatario della notifica telematica del ricorsofosse rimasto solo intimato, il ricorrente poteva depositare l'attestazione diconformità sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera diconsiglio, così come era tenuto a fare anche nell'ipotesi di disconoscimentodella conformità da parte del controricorrente. Nelle suddette ipotesi, ilricorrente, per evitare l'improcedibilità doveva, quindi, attivarsi edepositare l'attestazione di conformità entro i predetti termini (cfr. Cass.,Sez. Un., n. 22438/2018).Superando talune successive pronunce che avevano ritenutoinammissibili i ricorsi, notificati tramite posta elettronica certificata, prividella suddetta asseverazione di conformità, assumendo che la procurarilasciata su supporto analogico dalla parte al difensore, ai sensi dell’art.16 undecies, d.l. n. 179/2012, dovesse essere da questi sottoscritta confirma autografa e successivamente trasformata in copia informatica didocumento analogico, la cui conformità all’originale doveva essereriferimento al processo telematico e Cass. n. 12850/2019), le Sezioniunite di questa Corte hanno ribadito, alla luce del principio di effettivitàdella tutela giurisdizionale (artt. 24 e 111 Cost.; art. 47 della Carta diNizza; art. 19 del Trattato sull’Unione europea; art. 6 CEDU), l’esigenza diassicurare, il più possibile, una decisione di merito, ponderandoeventuali restrizioni del diritto della parte all’accesso ad un tribunale (cosìanche: Cass., S.U., n. 25513/2016; Cass., S.U., n. 10648/2017; Cass.,S.U., n. 8950/2022; Cass., S.U., n. 28403/2023; Cass., S.U., n.Numero registro generale 1018/2024Numero sezionale 5572/2026Numero di raccolta generale 25667/2026Data pubblicazione 21/09/20262075/2024), con conseguenziale, rinnovata, vitalità assegnata al principiocardine di “strumentalità delle forme” degli atti del processo, dalla leggeprescritte non per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimentodi un fine proprio ed autonomo, ma in quanto strumento più idoneo per larealizzazione di un certo risultato, il quale si pone come il traguardo che lanorma disciplinante la forma dell’atto intende conseguire (così Cass., Sez.Un., n. 6477/2024, che richiama, tra le molte, Cass. n. 9772/2016; Cass.,S.U., n. 14916/2016; Cass., S.U., n. 10937/2017; Cass. n. 8873/2020;Cass. n. 31085/2022; Cass. n. 14692/2023).Ciò posto, nel caso in esame, la controricorrente non ha contestato laconformità della procura alla lite allegata al ricorso notificato tramite postaelettronica certificata all’originale cartaceo, essendosi limitata, invece, soloa rilevare l’assenza dell’asseverazione di conformità della copia informaticadel documento al suo originale analogico. Pertanto, va esclusal’improcedibilità del ricorso, configurandosi solo una mera irregolarità, peressere venuta meno, in conseguenza di detta omissione, solo la legaleequivalenza dell’atto al suo originale, che legittima la controparte aldisconoscimento, in assenza del quale le predetta irregolarità non producealcun effetto pregiudizievole. Soluzione questa che si pone in linea con lagiurisprudenza della CEDU laddove richiama il citato arresto di questaCorte n. 8312/2019, con cui – re melius perpensa – è stato chiarito che ilmancato deposito dell’attestazione di conformità delle copie cartacee aglioriginali informatici entro il termine fissato dall’articolo 369 c.p.c. nondetermina l’improcedibilità del ricorso qualora la controparte non abbiacontestato la conformità delle copie cartacee agli originali o qualora ilricorrente abbia depositato l’attestazione mancante in un momentoqualsiasi precedente allo svolgimento dell’udienza di trattazione dellacausa (v. sentenza CEDU causa Patricolo ed altri c. Italia – ric.37943/2017). Nel caso di specie, peraltro, il Consorzio, pur in assenza didisconoscimento, ha comunque provveduto a depositare, in dataNumero registro generale 1018/2024Numero sezionale 5572/2026Numero di raccolta generale 25667/2026Data pubblicazione 21/09/202617.3.2026 (mesi prima dell’adunanza camerale), l’attestazione diconformità alla procura speciale originariamente conferita con modalitàanalogica della procura notificata telematicamente con il ricorso.2. L’ulteriore eccezione, sollevata dalla controricorrente, diinammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di legitimatio adcausam del consorzio ricorrente, di cui si anticipa l’infondatezza, verràinvece trattata in sede di esame del terzo motivo di ricorso, involgendo lacomune pregiudiziale questione della perdurante esistenza del consorzio.3. Con il primo motivo di ricorso, il Consorzio deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, assumendo che l’avviso di pagamentoimpugnato non è atto indicato nell’elencazione di cui alla predettadisposizione, per cui “… avrebbe potuto essere impugnato dal contribuenteal più per contestare la “legittimità sostanziale” dell’obbligazionetributaria, non già per avanzare motivi di carattere meramente formale,quali quelli trattati ed accolti, in primo e secondo grado, dalle cortitributarie di merito, che avrebbero dovuto essere dichiarati come taliinammissibili”.Orbene, va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità delmotivo, formulata dalla controricorrente sull’assunto della violazione delprincipio di autosufficienza, per difetto di integrale trascrizione del testodell’avviso di pagamento impugnato. Invero, la censura svolta nel primomotivo non concerne il contenuto dell’atto, ma asseriti limiti alla suaimpugnabilità ex art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, sicché il vaglio di talecensura prescinde totalmente dal tenore dell’avviso.Il motivo risulta invece inammissibile sotto diverso profilo, oltre che,comunque, infondato.Dall’esame della sentenza impugnata emerge che il giudice di primecure aveva rigettato tutti i motivi di ricorso della contribuente, tra cui nonviene riportato alcun motivo afferente la violazione del sopracitato art. 19Numero registro generale 1018/2024Numero sezionale 5572/2026Numero di raccolta generale 25667/2026Data pubblicazione 21/09/2026in relazione al pregiudiziale profilo della impugnabilità dell’atto. Lasentenza d’appello non contiene alcuna statuizione su tale punto.Ciò posto, va richiamato il consolidato orientamento di questa Cortesecondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettatequestioni delle quali non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorsodeve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta lorodeduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in qualespecifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio diautosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questioneprospettata. E ciò perché i motivi del ricorso per cassazione devonoinvestire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nelthema decidendum del giudizio di appello, non essendo prospettabili per laprima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi dicontestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr., trale tante, Cass. n. 25743/2025; Cass. 11238/2025; Cass. n. 3473/2025;Cass. n. 18018/2024, n. 5429/2023).A ciò si aggiunga che il motivo è in ogni caso infondato, in ragionedelle condivisibili motivazioni svolte sul punto nei sopracitati recentiprecedenti emessi nei confronti del medesimo Consorzio ricorrente (Cass.,Sez. 5, nn. 6610 e 6611 del 19 marzo 2026, cit.). In tali pronunce si èribadito il costante orientamento di questa Corte secondo cui l'elencazionedegli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 hanatura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela delcontribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97Cost.), ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, aconoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, conesplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabiledavanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in formaautoritativa (cfr., tra le tante, da ultimo Cass. n. 3914/2025; Cass. n.Numero registro generale 1018/2024Numero sezionale 5572/2026Numero di raccolta generale 25667/2026Data pubblicazione 21/09/202610667/2025). La tesi del ricorrente secondo cui l’avviso di pagamento inoggetto sarebbe stato suscettibile di impugnazione solo per contestareaspetti sostanziali dell’obbligazione tributaria e non anche aspetti formali,quali quelli posti a fondamento della decisione impugnata, attinenti allagiuridica inesistenza dell’ente che ha emesso l’atto, non ha fondamento, inquanto ipotizza una limitazione del mezzo di tutela che non sussiste e chenon sarebbe in alcun modo giustificabile, ben potendo il contribuente,destinatario di un atto non ricompreso nell’elenco degli atti tipicamenteimpugnabili di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 ma che, comunque,manifesti una pretesa tributaria, esercitare, in forma anticipata, il suodiritto di difesa, al fine di contrastarla per tutte le ragioni ad essa inerenti,sia di carattere formale che sostanziale.4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21del d.lgs. n. 546/1992 e 2697 c.c., evidenziando che “…è del tuttomancata da parte della Corte di Giustizia di secondo grado […] e dellaCommissione Tributaria Provinciale ennese, prima, il necessariopreliminare sindacato circa la presenza della prova agli atti dellatempestiva proposizione del ricorso; il che si risolve in una innegabileviolazione degli artt. 21 d.lgs. 546/1992 e 2697 cod. civ. giacché la Cortetributaria ha, di fatto, esonerato la parte contribuente di detto onere”.Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità anche ditale motivo, formulata dalla controricorrente per violazione del principio diautosufficienza in mancanza di integrale trascrizione/allegazione del testodell’avviso di pagamento impugnato, compresa la busta di spedizione. Atal proposito vanno richiamate le considerazioni già sopra svolterelativamente alla irrilevanza dell’intero contenuto dell’atto impugnato(nonchè della busta di spedizione) ai fini del vaglio del tipo di censuracome sopra prospettata.Il motivo risulta invece inammissibile sotto diverso profilo.Numero registro generale 1018/2024Numero sezionale 5572/2026Numero di raccolta generale 25667/2026Data pubblicazione 21/09/2026Esso, come già rilevato nelle sopracitate precedenti pronunce di questaCorte nei confronti del medesimo Consorzio ricorrente, prospetta unapretesa lacuna nell’attività del giudice circa la verifica della regolaritàprocessuale dell’impugnazione per quanto attiene alla tempestività dellastessa, in termini sostanzialmente “accademici”, senza dedurre in concretoun vero e proprio vizio censurabile in cassazione e, in particolare, quellodella tardività dell’impugnazione, non considerando, peraltro, che lasuddetta verifica è stata verosimilmente effettuata senza darne atto inmotivazione, in assenza di contestazione. Del tutto inconferente risultainoltre la contestata violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, nonessendo nemmeno rappresentato che l’impugnazione sia stata propostadecorsi i sessanta dalla notifica dell’atto.5. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana e 19, commi 12 e13, del Regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica SiciliaOrientale (adottato con Deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 2del 16 ottobre 2017 secondo lo schema tipo approvato con decreto delPresidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017), 97, commi 2 e 3,24 e 111 Cost., 100, 323 c.p.c., 49, 50 e 52 del d.lgs. n. 546/1992, peravere il giudice d’appello erroneamente ritenuto che il Consorzio nonesistesse più e che, per l’effetto, l’appello fosse inammissibile.Sostiene, all’uopo, il ricorrente che, contrariamente a quantoaffermato dalla sentenza impugnata, la predetta disposizione regionale “…non ha stabilito l’estinzione dei Consorzi di bonifica territoriale, bensì, alfine precipuo di soddisfare le nuove esigenze della moderna imprenditoriaagricola siciliana (creando opportune economie di scale ed interventiimprontanti all’efficienza ed efficacia), ha solamente istituito due nuovimacro Consorzi di Bonifica (Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e SiciliaOccidentale) unificando – sul piano degli ambiti territoriali di operatività - iNumero registro generale 1018/2024Numero sezionale 5572/2026Numero di raccolta generale 25667/2026Data pubblicazione 21/09/2026comprensori dei già esistenti Consorzi territoriali”. Ciò si desumerebbe dalfatto che non è stata prevista l’apposita procedura di liquidazione di detticonsorzi di bonifica territoriali, essendo stati conferiti ai medesimi “… unanuova connotazione e missione, nell’ambito del complessivo impiantodelineato dalla legge di riforma», così creando “un’articolazione in uffici(centrali e periferici) fra il Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA] ed i singoliconsorzi di Bonifica territoriali accorpati (fra cui anche quello di Enna, n.6)”.Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità delsuddetto motivo di ricorso, formulata dalla controricorrente in ragionedell’utilizzo da parte del Consorzio ricorrente, a sostegno della censura (esegnatamente della diversa interpretazione dell’art. 13 della leggeregionale rispetto a quella datane dalla sentenza impugnata), didocumenti non depositati nel giudizio di merito ossia: del decreto n.468/2017 del Presidente della Regione Siciliana, recante approvazionedello schema tipo di regolamento di organizzazione del Consorzio dibonifica della Sicilia orientale, delle deliberazioni della Giunta regionale edel Commissario di proroga del periodo transitorio (n. 242/2019, n.452/2019, n. 275/2020 e n. 21/2020), della Determina del Direttoregenerale n. 45/21 (con cui il Consorzio di Bonifica 6 Enna ha preso attodella delibera n. 21/2020) e del DURC.Invero, il motivo è sorretto da articolate deduzioni a sostegno dellaprospettata violazione e/o falsa applicazione di legge denunciata, rispettoalle quali i documenti individuati come tardivamente prodotti non risultanodi ulteriore significativo apporto argomentativo ai fini dell’accoglimentodella censura svolta, il quale, invero, si giustifica a prescindere da taliulteriori documenti. In particolare, il decreto di approvazione dello schematipo di regolamento di organizzazione del Consorzio non introduce alcunelemento di novità, atteso che si tratta dell’approvazione di uno “schematipo” rifluito nel Regolamento organizzativo poi adottato e menzionatoNumero registro generale 1018/2024Numero sezionale 5572/2026Numero di raccolta generale 25667/2026Data pubblicazione 21/09/2026dalla sentenza della Corte regionale (nonché allegato alle controdeduzionidel Consorzio nel giudizio di primo grado). Anche le suddette deliberazionidi proroga del cd. periodo transitorio non appaiono significative, nonintroducendo un tema nuovo ma attenendo ad una questione già trattatadalla sentenza impugnata, sulla scorta di analoga precedentedocumentazione in atti (nonché dalle sentenze n. 6610/26 e n. 6611/26laddove hanno dato atto anche delle ulteriori successive proroghe, l’ultimadelle quali “fino alla conclusione delle procedure relative alla definitivariforma…“). Infine, alcuno specifico apporto argomentativo puòriconoscersi alla produzione del DURC.Tanto premesso, il motivo è fondato, ribadendosi il condivisibileorientamento già espresso in merito da questa Corte, nelle recentirichiamate pronunce emesse nei confronti del medesimo Consorzio (Cass.,n. 6610/2026 e n. 6611/2026).In relazione al quadro normativo ed amministrativo di riferimento, vapremesso quanto segue.L’art. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana hastabilito che: «1. Al fine di adeguare i servizi di bonifica e irrigazione alleumane, strumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambititerritoriali di operatività dei Consorzi di bonifica, attraverso l'unificazionedei comprensori consortili sulla base della unitarietà e omogeneitàidrografica e idraulica del territorio sia per la difesa del suolo sia per lagestione delle acque. L'unificazione dei comprensori consortili avvienegarantendo l'utilizzo delle medesime unità di personale di ruolo, precarioed a tempo determinato; 2. Sono istituiti il Consorzio di bonifica Siciliaoccidentale e il Consorzio di bonifica Sicilia orientale. […] [OSCURATO:PERSONA] dibonifica Sicilia orientale accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna […] e i lororispettivi comprensori. 3. Entro il 31.12.2014 con decreto del Presidentedella Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su propostaNumero registro generale 1018/2024Numero sezionale 5572/2026Numero di raccolta generale 25667/2026Data pubblicazione 21/09/2026dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pescamediterranea e sentita la Commissione legislativa permanente "Attivitàproduttive" dell'Assemblea regionale siciliana, si provvede all'approvazionedello statuto e del regolamento di organizzazione dei due istituendiconsorzi nel rispetto dei principi stabiliti dall'intesa Stato-Regioni di cui art.27 del d. l. 31.12.2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L.28.02.2008 n. 31; 4. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statutoai sensi del comma 3, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo svilupporurale e la pesca mediterranea, con decreto, indice le elezioni per gliorgani statutari».L’art. 19 del Regolamento di organizzazione del Consorzio di BonificaSicilia Orientale (prodotto in allegato alle controdeduzioni nel fascicolo diprimo grado) ha a sua volta stabilito che:- «1. A decorrere dalla data di costituzione del Consorzio di BonificaSicilia Orientale sono accorpati […]»;- «2. Il nuovo Consorzio succede, senza soluzione di continuità, aipreesistenti consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresiquelli relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare e al personale, chemantiene il trattamento giuridico ed economico posseduto nei consorziaccorpati alla data di costituzione dello stesso consorzio»;- «3. Alla amministrazione del nuovo consorzio, in fase di primaal comma 1.»;- «4. [OSCURATO:PERSONA] straordinario esercita le funzioni di ordinariaamministrazione che, in base allo Statuto, al presente Regolamento e allalegislazione vigente, sono di competenza del Presidente del Consorzio diBonifica, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale […]»;- «6. Ad avvenuta nomina, il Direttore Generale provvedeall'amministrazione del Consorzio, avvalendosi delle strutture degliaccorpati Consorzi e del relativo personale»;Numero registro generale 1018/2024Numero sezionale 5572/2026Numero di raccolta generale 25667/2026Data pubblicazione 21/09/2026- «7. Le funzioni e attività poste in essere dal Commissariostraordinario e dai Direttori, nonché rapporti a qualsiasi titolo instaurati,sono oggettivamente e soggettivamente imputati al consorzio istituitodall'art. 13 della 1.r. 5/2014 […]»;- «13. I piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpatirestano vigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversadeterminazione del [OSCURATO:PERSONA] e del Direttore Generale,cui compete l'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti dipianificazione, programmazione e regolamentazione necessari perl'operatività del nuovo Consorzio, nei termini temporali sopra indicati. Inparticolare:- i ruoli per il pagamento dei contributi consortili sono emessisulla base dei piani adottati e ogni altro atto, che disciplina il calcolo e lemodalità di riparto dei contributi a carico dei consorziati, vigenti neiconsorzi accorpati alla data di costituzione del nuovo consorzio […]».Come accertato dal Giudice regionale e come documentato in atti, in30 ottobre 2017, il Commissario straordinario ha istituito «un "periodotransitorio", per consentire l'efficace attuazione di quanto previsto dallalegge regionale 28 gennaio 2014 n. 5, articolo 13, e quindi di garantire losvolgimento delle attività evitando soluzioni di continuità», stabilendo,«[…] ai sensi delle norme transitorie di cui all'art 19, con riferimentoparticolare ai punti 12 e 13 del Regolamento di Organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA]…, che nel periodo transitorio, gliaccorpati consorzi di bonifica 6 Enna […] agiscono quali "mandatari senzarappresentanza" del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], conformementea quanto disciplinato dall'articolo 1705 del codice civile».Ciò ritenendo:- che «la soluzione di continuità, per la tipologia e numerosità deirapporti giuridici da compiersi comporta l'indefettibile previsione di un"periodo transitorio”»;Numero registro generale 1018/2024Numero sezionale 5572/2026Numero di raccolta generale 25667/2026Data pubblicazione 21/09/2026- «di dovere obbligatoriamente garantire il compimento dell'attivitàgiuridica all'istituito nuovo ente nel rispetto del Regolamento suddetto e,pertanto, anche, ai sensi dell'art. 19 punti 12 e 13, mantenendo attive leprecedenti posizioni giuridiche degli accorpati Consorzi di cui si potràcontinuare ad utilizzare la propria denominazione, ma che agiranno nellanuova configurazione in nome proprio e per conto del Consorzio di BonificaSicilia Orientale continuando ad utilizzare tutti i propri codici identificativifino alla formale loro cessazione che avverrà una volta che sarannodefinitivamente unificate tutte le posizioni giuridiche nei confronti deiterzi».Sulla scorta del suddetto quadro normativo ed amministrativo, questaCorte, già con pronuncia n. 15351/2023 (sebbene riferita alla diversaquestione della illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati dalConsorzio), ha affermato che l’art. 13 della predetta legge regionale, nellostabilire l’accorpamento dei consorzi ivi indicati, non ne ha espressamenteprevisto la soppressione, osservando che l’assenza di una fase diliquidazione e l’esistenza di un periodo transitorio (ancora in corso alladata di proposizione del ricorso) legittimavano i consorzi accorpati adoperare quali mandatari senza rappresentanza del Consorzio di bonificadella Sicilia orientale con obbligo di provvedere allo svolgimento delledella Sicilia orientale.Con le citate sentenze n. 6610/26 e n. 6611/2026, emesse neiconfronti dell’odierno Consorzio in fattispecie analoga, questa Corte haribadito la perdurante legittimazione dei precedenti consorzi, evidenziandoche l’art. 19, comma 13, del citato Regolamento, laddove stabilisce che «Ipiani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati restanovigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversa determinazionedel [OSCURATO:PERSONA] e del Direttore Generale, cui competel'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti di pianificazione,Numero registro generale 1018/2024Numero sezionale 5572/2026Numero di raccolta generale 25667/2026Data pubblicazione 21/09/2026programmazione e regolamentazione necessari per l'operatività del nuovoConsorzio, nei termini temporali sopra indicati», ha inteso garantire ilnesso di continuità tra le attività consortili dei precedenti enti con quello dinuova costituzione e che la previsione, da parte della deliberacommissariale n. 8/2017, del predetto periodo transitorio, è stata, per talevia, funzionale alla menzionata modalità di successione tra gli stessi. Talesuccessione, come chiarito nei richiamati precedenti, non ha comportato,però, l’abolizione né la sostituzione dei vecchi consorzi in concomitanzacon l’istituzione dei nuovi, in quanto la previsione dell’art. 13 della leggeregionale, che non contempla tale effetto estintivo, nel ridefinire gli ambititerritoriali di operatività dei consorzi tramite la loro unificazione,istituendo, quindi, i nuovi enti, ha indicato un obiettivo programmatico, hapianificato cioè, sul versante generale, il nuovo assetto organizzativo deiconsorzi, senza tuttavia estinguere, per dato normativo, le precedentientità, concependo, in realtà, tale esito come momento conclusivo di unprocesso, non potendo trattarsi di una conseguenza correlata alla semplicecostituzione della nuova entità. La riunificazione, che costituiscel’imprescindibile dato programmatico e letterale del dato normativo, èoperazione che non postula, di per sé, l’immediata estinzione dell’enteaccorpato, non predica cioè un effetto istantaneo dell’operazione. Ne èprova la circostanza secondo la quale è la stessa legge regionale ad avercontemplato termini (non perentori) per l’approvazione dello statuto e delregolamento organizzativo dei nuovi enti, il che accredita l’ordine di ideesecondo cui la loro operatività è stata prefigurata come epilogo delprocedimento di riorganizzazione, solo all’esito del quale potrà realizzarsil’effetto della riunificazione nella nuova entità dei precedenti consorzi, conconseguente loro permanenza “in vita” sino al completamento di taleprocesso.In tale contesto, risulta corrispondente ai riportati contenuti legislativie comunque si presenta come soluzione non incompatibile né contrariaNumero registro generale 1018/2024Numero sezionale 5572/2026Numero di raccolta generale 25667/2026Data pubblicazione 21/09/2026con l’assetto programmatico normativamente indicato, la previsione di unesercizio non immediato delle attività consortili da parte del nuovo ente e,dunque, di un “periodo transitorio”, nel segno della permanenza degli“affidamenti” in atto sino alla conclusione del processo di razionalizzazionedegli ambiti territoriali.In linea con i sopracitati precedenti (nonché con la pronuncia n.22104/2025 relativa alla procedura di accorpamento dei consorzi disviluppo industriale della Regione Calabria), deve perciò concludersi chesolo una volta completato il processo di accorpamento possa considerarsichiusa la procedura, mentre la prosecuzione dell’attività e dei rapporti,anche processuali, dei consorzi accorpati, comprende tutti i rapporti e leanteriori alla chiusura dell’operazione di accorpamento.La accertata permanenza in vita del Consorzio di Bonifica 6 Enna sinoal completamento del processo di accorpamento esclude, pertanto, lafondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione perdifetto di legitimatio ad causam, sollevata dalla controricorrente in ragionedella dedotta inesistenza del Consorzio alla data di proposizione delricorso.Così ricostruita la vicenda, si è, inoltre, condivisibilmente esclusa daquesta Corte (nei precedenti citati) la configurabilità di una delega difunzioni o di poteri, esercitando il Consorzio di bonifica 6 Enna, le attivitàgià ad esso affidate in attesa della definizione del processo diriunificazione degli enti, con conseguente superfluità, inoltre, dell’iniziativacommissariale volta ad attribuire al Consorzio la qualità di mandatariosenza rappresentanza del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], comestabilito dall’art. 1705 c.c., tanto più che l’istituto del mandato senzarappresentanza non appare esportabile in ambito pubblicistico, ovel’affidamento di funzioni è regolato dall’istituto della delegaintersoggettiva, che opera tra rami diversi dell’amministrazione e che deveNumero registro generale 1018/2024Numero sezionale 5572/2026Numero di raccolta generale 25667/2026Data pubblicazione 21/09/2026essere prevista dalla legge. Tantomeno il citato mandato può essereconfigurato – come sostenuto dalla difesa del Consorzio – secondo ilmodello della delegazione inter organica, considerando il rapporto tra iconsorzi in termini di relazione tra articolazione centrale e periferica,stante l’alterità soggettiva tra i due enti, postulata dalla previsione di unmandato senza rappresentanza conferito dal nuovo consorzio a quelloprecedente.In ogni caso, l’avere il Consorzio di bonifica 6 Enna (inutilmente) agitoquale mandatario senza rappresentanza non ha inciso sul rapportotributario, né privato detto Consorzio del persistente potere di emanarel’atto, in ragione sia della sua sopravvivenza sino al compimento delprocesso di accorpamento, sia della sua legittimazione ad agire inpresenza del perdurante affidamento dell’attività, sicché erroneamente ilgiudice d’appello ha annullato l’atto impugnato, sulla base di uninsussistente vizio di incompetenza assoluta.6. Rimane assorbito dalle valutazioni che precedono l’esame del quartomotivo di ricorso, con cui si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1705 c.c., 97,commi 2 e 3, Cost., 21 septies della legge n. 241/1990, 13 della leggeregionale della Sicilia n. 5/2014, 19, commi 12 e 13, del Regolamento diorganizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e dellaDeliberazione del Commissario straordinario n. 8 del 30 ottobre 2017,assumendo il ricorrente che il predetto mandato senza rappresentanzaalluderebbe, in realtà, ad una delega inter organica.La sentenza va dunque cassata in relazione al motivo accolto, conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, indiversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese delpresente giudizio di legittimità.Numero registro generale 1018/2024Numero sezionale 5572/2026Numero di raccolta generale 25667/2026Data pubblicazione 21/09/2026 P.Q.Mla Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta i primi due e dichiaraassorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia in diversa composizione, anche per regolamentazione dellespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio 2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]