CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 31085/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.399/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. del [OSCURATO:PERSONA] n. 885/2015depositata il 18/05/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale che conclude per l’accoglimentodel primo motivo del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l'avviso di accertamento con il quale il Comune ha chiesto il pagamento della somma di euro 7.500,00oltre sanzioni e interessi a titolo di imposta ICI per l'anno 2010. La società ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, per mancanza di indicazione dell'aliquota applicata e dei riferimenti normativi e di avere, in og ni caso , già versato una somma superiore a quanto dovuto per l'annualità in questione in relazione al valore dei terreni; ha eccepito altresì il difetto di sottoscrizione. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso. La sentenza è stata appellata dal Comune. [OSCURATO:PERSONA] regionale del Veneto,preliminarmente, ha esaminato l ’ eccezione di inesistenza della notificazione dell’atto di appello , proposta dalla società ricorrente, non ritualmente costituita , ma che ha depositato memoria prima della udienza di trattazione, rilevando che l'appello è stato notificato direttamente dal Comune presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] (commercialista), quale difensore domiciliatario della società e che l’ inesistenza della notifica si ha solo quando l'atto èstato inviato a un luogo che non ha alcuna attinenza né riferimento col destinatario, mentre in questo caso è stato inviato allo studio del difensore e regolarmente ricevuto da persona incaricata ([OSCURATO:PERSONA]). Ha quindi accolto l'appello,rilevando che la società aveva dichiarato per le annualità 2008 e 2009 come imponibile ICI il valore di euro 2.500.000 così come risultante dall'atto notarile di acquisto. Il Comune, pertanto, non avendo la ditta contribuente presentato per l'annualità 2010 la dichiarazione di variazione del valore imponibile del terreno, ha ritenuto applicabile anche per il 2010 l'imponibile risultante dall'atto di acquisto, applicato per le annualità precedenti. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società, affidandosi a sei motivi . I l Comune si è costituito con controricorso. Con ordinanza pronunciata in esito alla udienza del 16 febbraio 2022, la c ausa è stata rimessa alla pubblica udienza disponendo l'acquisizione del fascicolo del merito. Il P rocuratore Generaleha concluso per accoglimentodel primo motivo. Entrambe le parti hanno depositato memoria. La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 14 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Preliminarmente sulla eccezione di tardività ricorso, proposta dal Comune, il quale deduce che la sentenza impugnata è stata depositata in data 18 maggio 2015e il ricorso è stato notificato fuori termine e cioè il 22 dicembre 2015. L’eccezioneè infondata. Come si evince dall’originale del ricorso depositato in atti , l’atto è consegnato all’ufficiale giudiziario il 21 dicembre 2015 e cioè l’ultimo giorno utile. Si applica qui il consolidato principio della scissione degli effetti della notificazione, in virtù del quale la notifica si consid era perfezionata, ai fini della tempestività dell'impugnazione , nel momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario(Cass . civ. n.3755/15, n. 27538/17, n . 8862/18, n . 15289/20, n . 6004/22). 2.- C on il primo motivo del ricorso si lamenta a i sensi dell'art . 360 n.4 c. p . c . la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio processuale. La ricorrente deduce che il Collegio ha omesso di rilevare l'inesistenza della notificazione dell'atto di appello,supponendo erroneamente l'esistenza di una rituale attività di notifica; la notifica invece è inesistente con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Parte ricorrente deduce di non avere mai ricevuto presso il domicilio eletto alcun atto di appello e che la Commissione regionale si è basata su un “foglio sciolto” rinvenuto nel fascicolodi causa, che non attesta regolarmente l’avvenuta notifica; osserva inoltre di non essersi costituita nel giudizio di appello ma di avere depositato solo una memoriatardiva e ciò non per sua libera scelta ma quale inevitabile conseguenza della omessanotifica. 3.- C on il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza per difetto del contraddittorio processuale, poiché anche a voler ritenere che si tratti di una ipotesi di nullità e non di inesistenza della notifica di appello, non vi è stata alcuna sanatoria le poiché la parte non si è costituita in giudizio, ma ha solo presentato una memoria tardiva né vi è stata ripresa del processo notificatorio. 4.-Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 n . 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 10 comma quarto del D.lgs. n . 504 del 1992, all'art. 59 del D.lgs. n. 446 del 1997 nonché agli art t. 4 e 5 del Regolamento del Comune in materia di ICI. La ricorrente deduce che la società aveva già versato addirittura in eccesso l'imposta dovuta per il 2010, determinandola sulla base dei criteri espressamente dettati per i casi di omessa dichiarazione dal regolamento del C omune. D educe altresì che essa non ha presentato dichiarazioni per le annualità 2008 e 2009 così come pacificamente ritenuto dallo stesso Comune, il quale rileva che la società non ha mai presentato la dichiarazione ICI e pertanto viene meno il presupposto della ultrattività degli effetti per l'anno 2010 delledichiarazioni degli anni 2008 e 2009 che in realtà la società non ha effettuato. 45.-Con il quarto motivo si lamenta la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine alla denunciata illegittimità dell'avviso di accertamento per assoluto difetto di motivazione; la parte deduce di avere rilevato nell’originario ricorso introduttivo l'illegittimità dell'avviso di accertamento per vizio di motivazione e che l'ufficio tributi ha omesso di indicare l'iter logico giuridico seguito per quantificare l'imposta. 6.- C on il quinto motivo del ricorso si lamenta la nullità del procedimento per omessa pronuncia in ordine alla denunciata illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione del disposto dell’art 1 comma 162 della legge 296 del 2006 e cioè il difetto assoluto di sottoscrizione, questione proposta con il ricorso originario. 7.- Con il sesto motivo si lamenta la nullità del procedimento per omessa pronuncia in ordine alla non debenza delle sanzioni irrigate contestualmente all'avviso di accertamento. Infine, con la con la memoria depositata ex 378 c.p..c deduce che è passatain giudicato tra le stesse parti sentenza che accerta il valore dell’area. 8.- Il primo e secondo motivo possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati. La prova della notifica dell’atto di appello consiste in un singolo foglio per ricevuta della consegna di un ricorso (non allegato in copia al documento) a tale [OSCURATO:PERSONA] (presumibilmente impiegata del difensore della parte in primo grado), mancante dei requisiti essenziali della relata di notifica e che reca la firma solo della ricevente, sotto il timbro dello studi o legale e tributario, senza indicare il soggetto che ha eseguito la notifica. Non è possibile identificare il mittente perché a tale fine non bastala sola il semplice intestazioneprestampata del documento, e non essendovi contezza del soggetto che ha in concreto effettuato tale consegna, e della sua qualifica, manca un soggetto abilitato a certificare la data di consegna stessa (Cass.06/07/2021, n. 19019). Il Comune oppone che nel processo tributario sono consentite altre forme di notifica quale la spedizione a mezzo del servizio postale o la consegna all'impiegato addetto; tuttavia questa non è notifica a mezzo del servizio postale, con un plico senza busta raccomandata ai sensi dell'art.16 del D.lgs. 546/92; non è una notifica a mezzo delmesso notificatore, poiché manca nel documento il nome di colui che avrebbe effettuato la congegna ; non è una consegna diretta all’impiegato poiché la regola della consegna diretta si applica quando a ricevere l’atto è un impiegato dell’ente, e comunque la ricevuta deve essere rilasciata sulla copia,per aversi contezza della identità tra l'atto che viene consegnato e l'atto originale. Il comma terzo delcitato art 16 dispone infatti che “ Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia”. Si deve quindi osservare che l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass. sez. un.1416/2016). In questo caso si ha appunto un documento che attestauna attività priva degli elementi costituivi essenziali, quali il soggetto notificante, la sua qualità e la data della consegna , che non è certificata dalla firma del ricevente. Come bene osserva il Procuratore generale, manca il requisito imprescindibile dell’attività di trasmissione svolta da unsoggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compieredetta attività. Trattandosi di notifica inesistente e non nulla, non può applicarsi il principiodella sanatoria per raggiungimento dello scopo; nel caso di specie peraltro la parte non si è regolarmente costituita, ma ha semplicemente depositato una memoria tardiva. Ne consegue, in accoglimento del primo del secondo motivo del ricorso,assorbiti gli altri la cassazione della sentenza impugnata e la dichiarazione di inammissibilità dell'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo P.Q.M. Accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l'appello proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Condanna il Comune di [OSCURATO:PERSONA] alle spese del giudizio di legittimità che liquida: per il giudizio di legittimità in euro 2.900,00 per compensi oltre euro 200 ,00 per spese non documentabili ed accessori di legge; per il grado di appello in euro 2.500,0