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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 maggio 2024

Cassazione n. 22806/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23078/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende, -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-intimati- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO PALERMO nel proc.to n. 245/2022depositato i l 10/10/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 3470/2023 pubblicata il 10/10/2023 , ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto in data 6/5/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con il quale, in accoglimento del ricorso proposto dal Ministero dell’Interno nel dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - rispettivamente ex sindaco ed ex presidente del consiglio comunale del comune di Bolognetta – erano stati dichiarati « non candidabili con riferimento alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che si svolgeranno nel territorio della regione siciliana, in relazione ai due turni elettorali successivi al provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Bolognetta», adottato dal Presidente della Repubblica in data 19 novembre 2021.

In particolare, i giudici di appello respingevano, anzitutto, il motivo di reclamo in riferimento al disposto rigetto dell’eccezione di nullità del procedimento di primo grado, eccezione fondata sulla dedotta inesistenza della notifica del decreto di fissazione di udienza e degli altri atti introduttivi del giudizio per essere stata, tale notifica, effettuata a mezzo dell’Arma dei Carabinieri e non per il tramite dell’[OSCURATO:PERSONA], rilevando che nel caso di specie non si verteva in un caso di inesistenza giuridica della notifica (Cass.31085/2022: « l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità degli atti processuali e del giusto pro-cesso, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità »), potendo, al più, configurarsi una ipotesi di nullità – giammai di inesistenza – della notificazione in argomento, nullità, tuttavia, sanata dal non contestato raggiungimento dello scopo di essa.

Nel merito, la Corte territoriale respingeva il reclamo, in particolare, dando atto che, con sentenza n.7205 del 24 luglio 2023, il Consiglio di Stato aveva rigettato l’appello proposto dagli odierni reclamanti avverso il decreto di scioglimento del consiglio comunale del comune di Bolognetta emesso dal Presidente della Repubblica in data 19 novembre 2021, costituente presupposto necessario per l’adozione delle pronunce di incandidabilità qui in discussione, e che non erano censurati, con il reclamo, i principi di diritto affermati dal Tribunale alle pagine 13 - 19 né erano contestabili, alla luce dei fatti sottesi al decreto presidenziale di scioglimento, le cause che hanno portato allo scioglimento del consiglio comunale del comune di Bolognetta, cui fa riferimento il Tribunale di prime cure alle pagine 19 – 22 del decreto oggetto di reclamo.

Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato il 20/11/2023, affidato ad un unico motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno (che resiste con controricorso) e della Procura Generale presso la Corte d’appello di Palermo, della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, di [OSCURATO:PERSONA] (che non svolgono difese ).

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 n.4 c.p.c.) per l’omessa declaratoria di inesistenza della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado (in violazione dell’art. 137 c.p.c.), con conseguente improcedibilità del giudizio di incandidabilità ex art. 143 T.U.E.L.

La proposta del Ministero di incandidabilità del ricorrente, ex art.143, comma 11, del TUEL, a seguito di pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 novembre 2021 di «Scioglimento del consiglio comunale di Bolognetta e nomina della commissione straordinaria» era stata notificata (con riferimento ai seguenti atti:-il decreto di fissazione d’udienza del procedimento, priva di numero di ruolo; -stralcio della [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica Italiana n.298; -la nota n.15900/B/241/21, priva di allegati), in data 18 gennaio 2022, previa convocazione in Caserma, dal Maggiore M.M. dell’Arma dei Carabinieri, non tramite Ufficiale giudiziario.

Dovevano, ad avviso del ricorrente, invece, applicarsi le norme in tema di notificazione degli atti civili dettate dall’art. 137 c.p.c. nel procedimento di cui all’art. 143 T.U.E.L., in quanto il comma 11 dell’art.143 TUEL recita «si applicano in quanto compatibili le procedure di cui al libro IV, titolo II, Capo VI del codice di procedura civile» (Cass. 516/2017).

Nè l’art. 137 c.p.c. né il DPR 15 dicembre 1959, n. 1229 , Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, attribuisce all’Arma dei Carabinieri (dipendenti funzionalmente dal Ministero della Difesa) alcun potere notificatorio di atti del giudizio ordinario civile.

Si deduce che si trattava di notifica dell’avvio del procedimento inesistente giuridicamente, e quindi mai entrata a far parte della realtà dell'ordinamento, come tale non passibile di sanatoria né per mezzo della rinnovazione disposta dal giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c. né mediante la costituzione in giudizio del ricorrente, cosicché il ricorso proposto dal Ministero dell'Interno doveva essere dichiarato improcedibile, con il conseguente pieno esercizio da parte del ricorrente dei diritti di elettorato.

2. Il Ministero eccepisce l'inammissibilità del ricorso, asserendo che l’inesistenza della notifica non avrebbe leso il diritto di difesa dell’odierno ricorrente avendo raggiunto lo scopo, essendosi quest’ultimo costituito per eccepire l’inesistenza della notifica.

Nel merito, eccepisce che «secondo il consolidato orientamento di codesta Suprema Corte, appare evidente come la costituzione del resistente – anche nell’eventuale e - nel caso di specie, denegata ipotesi di nullità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza –abbia avuto un effetto sanante del lamentato vizio».

3. La censura è infondata.

3.1. L’unico motivo del presente ricorso è basato sulla nullità del procedimento per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa, che costituisce oggetto delle predette decisioni, ma esclusivamente rivolto ‒ come viene a chiare lettere ribadito nelle conclusioni del ricorso ‒ ad ottenere, se del caso in sede di rinvio, «la declaratoria in rito di chiusura del processo per l’improcedibilità dello stesso per l’inesistenza della notifica introduttiva».

Si invoca quindi la pretesa inesistenza della notifica al ricorrente della proposta di incandidabilità del Ministero, avvenuta da parte dei Carabinieri, in data 18 gennaio 2022.

Il motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 137 c.p.c., secondo cui le notificazioni nel processo civile «sono eseguite dall’ufficiale giudiziario», tranne che nei casi previsti dalla legge, come dagli artt. 150 e 151 c.p.c. o notifiche da parte degli avvocati (ipotesi non ricorrenti nel caso concreto), essendo stata, per contro, la notifica della proposta di scioglimento del consiglio comunale e di incandidabilità effettuata dal Carabinieri.

Il punto, sul quale insiste, in modo particolare, il ricorrente è che ‒ secondo la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte ‒ l’esistenza della notifica presuppone che l’attività di trasmissione dell’atto da notificare sia svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività.

Tali non sarebbero i Carabinieri atteso che l’art. 137 c.p.c. prevede che le notificazioni debbano essere effettuate dall’ufficiale giudiziario

3.2. Certamente va condiviso l’assunto dell’istante, secondo cui «la proposta del Ministero (che costituisce l’atto introduttivo del giudizio ex art. 143 TUEL, Cass.S.U. 1747/2015) deve essere notificata «[…] con le forme previste per il giudizio ordinario» (in tal senso, Cass. 516/2017).

3.3. Tuttavia, le Sezioni Unite (Cass. 14916/2016) hanno affermato che «L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa».

Nell’obiettivo di segnare la distinzione tra notifica inesistente e notifica nulla di atto processuale, le Sezioni Unite hanno chiarito, in motivazione, che: a) «l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto»; b) scopo della notificazione è quello di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con gli effetti che ne conseguono (in termini di instaurazione del contraddittorio); c) in presenza di una notificazione nulla, cos̀ come opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo, attraverso la costituzione in giudizio della parte intimata, correlativamente, in mancanza di tale costituzione, il giudice, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., deve disporre la rinnovazione della notificazione (fissando a tal fine un termine perentorio), a meno che la parte stessa non abbia a cì gi à spontaneamente provveduto; d) tra i requisiti strutturali minimi della notificazione, vi è «l’attivitàdi trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l'attivit à stessa, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato».

Il principio di diritto ha trovato conferma nelle successive pronunce (Cass. 26511/2022).

In ordine alla notificazione inesistente, con riguardo all’elemento strutturale della trasmissione ad opera di un «soggetto qualificato», si deve segnalare Cass. 31085/2022, ove si è affermato che «L'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; l'inesistenza della notificazione non è sanabile per raggiungimento dello scopo» (questa Corte ha ritenuto inesistente, anziché nulla, la notifica dell'atto di appello perché risultante da «foglio sciolto» rinvenuto nel fascicolo di causa e priva dell'indicazione del soggetto notificante, della sua qualità e della data della consegna, non certificata dalla firma del ricevente).

Si deve poi ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'attivitàdi notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa, va considerata nulla e non inesistente e la nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa (Cass. 11466/2020; Cass., sent. n. 15081 del 2004, resa in una fattispecie in cui il requisito prescritto dalla legge e mancante era proprio quello relativo alla previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine; in generale, Cass., sent. n. 5743 del 2011).

3.4. Orbene è evidente che se l’inesistenza è ricostruita ‒ in via interpretativa, mancando nell’ordinamento una norma che la contempli ‒ come la fattispecie in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio de quo‒ che peraltro presenta connotati particolari anche con riguardo alla editio actionis (vedasi tra le altre Cass. 10780/2019 e Cass. 9927/2024) ‒ rendeva certamente riconoscibile l’atto compiuto dai Carabinieri come una notificazione.

Tanto vero che il ricorrente si è regolarmente costituito in giudizio.

Nella specie, l’attività notificatoria contestata ha riguardato la comunicazione, tramite l’Arma dei Carabinieri, del decreto di fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti del Presidente del Tribunale, con il quale si assegnava anche termine al Ministero dell’Interno per la notificazione della proposta del Ministro e del decreto ai soggetti indicati nella proposta medesima, n onché della [OSCURATO:PERSONA] (contenente la relazione prefettizia) e di nota ministeriale del 2021.

Non ricorre un’ipotesi di inesistenza giuridica della notificazione contestata, in quanto nella specie, previa convocazione nella Caserma dei Carabinieri, il Maggiore M.M. dell’Arma dei Carabinieri comunicava al Grassadonia gli atti indicati in ricorso.

Orbene, i Carabinieri rientrano nel personale di [OSCURATO:PERSONA] cui possono essere delegati compiti di indagine, in ambito penale, e la notificazione di atti relativi.

Come chiarito da questa Corte, Cass.pen., sez.

I, 9.3.2006, n. 8324, in ambito penale, la notifica di un atto da parte della polizia giudiziaria, al di fuori della propria sfera di competenza, non può essere causa di inesistenza della notificazione, in quanto compiuta da un organo comunque dotato del potere di notificazione e del relativo potere di certificazione, né di nullità, non essendo prevista tale sanzione in maniera espressa e non essendo tale irregolarità riconducibile alle nullità di ordine generale, ma, come tale, costituisce una mera irregolarità, ininfluente sul processo («La modifica legislativa dell'art. 148 cod. proc. pen., introdotta dalla L. 31 luglio 2005 n. 155, ha limitato la sfera di competenza della polizia giudiziaria in tema di notifiche all'ipotesi prevista dall'art.151 cod. proc. pen., ma la violazione di tale limite costituisce una mera irregolarità e non determina l'inesistenza nè la nullità dell'atto, restando comunque la polizia giudiziaria un organo di notificazione e non essendo la nullità prevista dalla legge, avendo peraltro la notifica conseguito il suo effetto di conoscenza»; cfr. Cass.26110 /2009: « Le notifiche effettuate dalla polizia giudiziaria al di fuori della propria sfera di competenza devono ritenersi comunque validamente eseguite, costituendo la violazione dei limiti posti dal primo comma dell'art. 151 cod. proc. pen. una mera irregolarità, in mancanza di una specifica previsione di una nullità per la stessa»).

E il principio va applicato nel presente giudizio, non ricorrendo quindi un’ipotesi di inesistenza della notificazione in quanto effettuata da parte di un soggetto del tutto non qualificato al compimento di tale attività.

I Carabinieri rientrano, peraltro, in quanto organi di polizia giudiziaria, senza dubbio tra i soggetti qualificati, dotati, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività di notifica.

Nel caso di specie, deve ritenersi pertanto ‒ come correttamente ritenuto dal giudice di appello -sussistente, al più, una nullità della notifica, ossia un difformità dal modello legale, che autorizza i Carabinieri ad effettuare le notifiche nei limiti posti dalle norme penali succitate, e non certo un’inesistenza della notifica, essendo l’atto, posto in essere dai Carabinieri, certamente riconoscibile come notifica e senza dubbio idoneo a realizzare lo scopo di rendere edotto il notificato della domanda di incandidabilità .

La conseguenza è che tale notifica, al più nulla, è stata sanata dalla costituzione dell’intimato (Cass. 30722/2023; Cass. 8252/2024).

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, nel rapporto tra il ricorrente e il controricorrente Ministero.

PQM La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.500,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23078/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende, -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-intimati- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO PALERMO nel proc.to n. 245/2022depositato i l 10/10/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 3470/2023 pubblicata il 10/10/2023 , ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto in data 6/5/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con il quale, in accoglimento del ricorso proposto dal Ministero dell’Interno nel dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - rispettivamente ex sindaco ed ex presidente del consiglio comunale del comune di Bolognetta – erano stati dichiarati « non candidabili con riferimento alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che si svolgeranno nel territorio della regione siciliana, in relazione ai due turni elettorali successivi al provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Bolognetta», adottato dal Presidente della Repubblica in data 19 novembre 2021. In particolare, i giudici di appello respingevano, anzitutto, il motivo di reclamo in riferimento al disposto rigetto dell’eccezione di nullità del procedimento di primo grado, eccezione fondata sulla dedotta inesistenza della notifica del decreto di fissazione di udienza e degli altri atti introduttivi del giudizio per essere stata, tale notifica, effettuata a mezzo dell’Arma dei Carabinieri e non per il tramite dell’[OSCURATO:PERSONA], rilevando che nel caso di specie non si verteva in un caso di inesistenza giuridica della notifica (Cass.31085/2022: « l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità degli atti processuali e del giusto pro-cesso, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità »), potendo, al più, configurarsi una ipotesi di nullità – giammai di inesistenza – della notificazione in argomento, nullità, tuttavia, sanata dal non contestato raggiungimento dello scopo di essa. Nel merito, la Corte territoriale respingeva il reclamo, in particolare, dando atto che, con sentenza n.7205 del 24 luglio 2023, il Consiglio di Stato aveva rigettato l’appello proposto dagli odierni reclamanti avverso il decreto di scioglimento del consiglio comunale del comune di Bolognetta emesso dal Presidente della Repubblica in data 19 novembre 2021, costituente presupposto necessario per l’adozione delle pronunce di incandidabilità qui in discussione, e che non erano censurati, con il reclamo, i principi di diritto affermati dal Tribunale alle pagine 13 - 19 né erano contestabili, alla luce dei fatti sottesi al decreto presidenziale di scioglimento, le cause che hanno portato allo scioglimento del consiglio comunale del comune di Bolognetta, cui fa riferimento il Tribunale di prime cure alle pagine 19 – 22 del decreto oggetto di reclamo. Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato il 20/11/2023, affidato ad un unico motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno (che resiste con controricorso) e della Procura Generale presso la Corte d’appello di Palermo, della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, di [OSCURATO:PERSONA] (che non svolgono difese ). Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 n.4 c.p.c.) per l’omessa declaratoria di inesistenza della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado (in violazione dell’art. 137 c.p.c.), con conseguente improcedibilità del giudizio di incandidabilità ex art. 143 T.U.E.L. La proposta del Ministero di incandidabilità del ricorrente, ex art.143, comma 11, del TUEL, a seguito di pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 novembre 2021 di «Scioglimento del consiglio comunale di Bolognetta e nomina della commissione straordinaria» era stata notificata (con riferimento ai seguenti atti:-il decreto di fissazione d’udienza del procedimento, priva di numero di ruolo; -stralcio della [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica Italiana n.298; -la nota n.15900/B/241/21, priva di allegati), in data 18 gennaio 2022, previa convocazione in Caserma, dal Maggiore M.M. dell’Arma dei Carabinieri, non tramite Ufficiale giudiziario. Dovevano, ad avviso del ricorrente, invece, applicarsi le norme in tema di notificazione degli atti civili dettate dall’art. 137 c.p.c. nel procedimento di cui all’art. 143 T.U.E.L., in quanto il comma 11 dell’art.143 TUEL recita «si applicano in quanto compatibili le procedure di cui al libro IV, titolo II, Capo VI del codice di procedura civile» (Cass. 516/2017). Nè l’art. 137 c.p.c. né il DPR 15 dicembre 1959, n. 1229 , Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, attribuisce all’Arma dei Carabinieri (dipendenti funzionalmente dal Ministero della Difesa) alcun potere notificatorio di atti del giudizio ordinario civile. Si deduce che si trattava di notifica dell’avvio del procedimento inesistente giuridicamente, e quindi mai entrata a far parte della realtà dell'ordinamento, come tale non passibile di sanatoria né per mezzo della rinnovazione disposta dal giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c. né mediante la costituzione in giudizio del ricorrente, cosicché il ricorso proposto dal Ministero dell'Interno doveva essere dichiarato improcedibile, con il conseguente pieno esercizio da parte del ricorrente dei diritti di elettorato. 2. Il Ministero eccepisce l'inammissibilità del ricorso, asserendo che l’inesistenza della notifica non avrebbe leso il diritto di difesa dell’odierno ricorrente avendo raggiunto lo scopo, essendosi quest’ultimo costituito per eccepire l’inesistenza della notifica. Nel merito, eccepisce che «secondo il consolidato orientamento di codesta Suprema Corte, appare evidente come la costituzione del resistente – anche nell’eventuale e - nel caso di specie, denegata ipotesi di nullità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza –abbia avuto un effetto sanante del lamentato vizio». 3. La censura è infondata. 3.1. L’unico motivo del presente ricorso è basato sulla nullità del procedimento per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa, che costituisce oggetto delle predette decisioni, ma esclusivamente rivolto ‒ come viene a chiare lettere ribadito nelle conclusioni del ricorso ‒ ad ottenere, se del caso in sede di rinvio, «la declaratoria in rito di chiusura del processo per l’improcedibilità dello stesso per l’inesistenza della notifica introduttiva». Si invoca quindi la pretesa inesistenza della notifica al ricorrente della proposta di incandidabilità del Ministero, avvenuta da parte dei Carabinieri, in data 18 gennaio 2022. Il motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 137 c.p.c., secondo cui le notificazioni nel processo civile «sono eseguite dall’ufficiale giudiziario», tranne che nei casi previsti dalla legge, come dagli artt. 150 e 151 c.p.c. o notifiche da parte degli avvocati (ipotesi non ricorrenti nel caso concreto), essendo stata, per contro, la notifica della proposta di scioglimento del consiglio comunale e di incandidabilità effettuata dal Carabinieri. Il punto, sul quale insiste, in modo particolare, il ricorrente è che ‒ secondo la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte ‒ l’esistenza della notifica presuppone che l’attività di trasmissione dell’atto da notificare sia svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività. Tali non sarebbero i Carabinieri atteso che l’art. 137 c.p.c. prevede che le notificazioni debbano essere effettuate dall’ufficiale giudiziario 3.2. Certamente va condiviso l’assunto dell’istante, secondo cui «la proposta del Ministero (che costituisce l’atto introduttivo del giudizio ex art. 143 TUEL, Cass.S.U. 1747/2015) deve essere notificata «[…] con le forme previste per il giudizio ordinario» (in tal senso, Cass. 516/2017). 3.3. Tuttavia, le Sezioni Unite (Cass. 14916/2016) hanno affermato che «L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa». Nell’obiettivo di segnare la distinzione tra notifica inesistente e notifica nulla di atto processuale, le Sezioni Unite hanno chiarito, in motivazione, che: a) «l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto»; b) scopo della notificazione è quello di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con gli effetti che ne conseguono (in termini di instaurazione del contraddittorio); c) in presenza di una notificazione nulla, cos̀ come opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo, attraverso la costituzione in giudizio della parte intimata, correlativamente, in mancanza di tale costituzione, il giudice, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., deve disporre la rinnovazione della notificazione (fissando a tal fine un termine perentorio), a meno che la parte stessa non abbia a cì gi à spontaneamente provveduto; d) tra i requisiti strutturali minimi della notificazione, vi è «l’attivitàdi trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l'attivit à stessa, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato». Il principio di diritto ha trovato conferma nelle successive pronunce (Cass. 26511/2022). In ordine alla notificazione inesistente, con riguardo all’elemento strutturale della trasmissione ad opera di un «soggetto qualificato», si deve segnalare Cass. 31085/2022, ove si è affermato che «L'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; l'inesistenza della notificazione non è sanabile per raggiungimento dello scopo» (questa Corte ha ritenuto inesistente, anziché nulla, la notifica dell'atto di appello perché risultante da «foglio sciolto» rinvenuto nel fascicolo di causa e priva dell'indicazione del soggetto notificante, della sua qualità e della data della consegna, non certificata dalla firma del ricevente). Si deve poi ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'attivitàdi notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa, va considerata nulla e non inesistente e la nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa (Cass. 11466/2020; Cass., sent. n. 15081 del 2004, resa in una fattispecie in cui il requisito prescritto dalla legge e mancante era proprio quello relativo alla previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine; in generale, Cass., sent. n. 5743 del 2011). 3.4. Orbene è evidente che se l’inesistenza è ricostruita ‒ in via interpretativa, mancando nell’ordinamento una norma che la contempli ‒ come la fattispecie in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio de quo‒ che peraltro presenta connotati particolari anche con riguardo alla editio actionis (vedasi tra le altre Cass. 10780/2019 e Cass. 9927/2024) ‒ rendeva certamente riconoscibile l’atto compiuto dai Carabinieri come una notificazione. Tanto vero che il ricorrente si è regolarmente costituito in giudizio. Nella specie, l’attività notificatoria contestata ha riguardato la comunicazione, tramite l’Arma dei Carabinieri, del decreto di fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti del Presidente del Tribunale, con il quale si assegnava anche termine al Ministero dell’Interno per la notificazione della proposta del Ministro e del decreto ai soggetti indicati nella proposta medesima, n onché della [OSCURATO:PERSONA] (contenente la relazione prefettizia) e di nota ministeriale del 2021. Non ricorre un’ipotesi di inesistenza giuridica della notificazione contestata, in quanto nella specie, previa convocazione nella Caserma dei Carabinieri, il Maggiore M.M. dell’Arma dei Carabinieri comunicava al Grassadonia gli atti indicati in ricorso. Orbene, i Carabinieri rientrano nel personale di [OSCURATO:PERSONA] cui possono essere delegati compiti di indagine, in ambito penale, e la notificazione di atti relativi. Come chiarito da questa Corte, Cass.pen., sez. I, 9.3.2006, n. 8324, in ambito penale, la notifica di un atto da parte della polizia giudiziaria, al di fuori della propria sfera di competenza, non può essere causa di inesistenza della notificazione, in quanto compiuta da un organo comunque dotato del potere di notificazione e del relativo potere di certificazione, né di nullità, non essendo prevista tale sanzione in maniera espressa e non essendo tale irregolarità riconducibile alle nullità di ordine generale, ma, come tale, costituisce una mera irregolarità, ininfluente sul processo («La modifica legislativa dell'art. 148 cod. proc. pen., introdotta dalla L. 31 luglio 2005 n. 155, ha limitato la sfera di competenza della polizia giudiziaria in tema di notifiche all'ipotesi prevista dall'art.151 cod. proc. pen., ma la violazione di tale limite costituisce una mera irregolarità e non determina l'inesistenza nè la nullità dell'atto, restando comunque la polizia giudiziaria un organo di notificazione e non essendo la nullità prevista dalla legge, avendo peraltro la notifica conseguito il suo effetto di conoscenza»; cfr. Cass.26110 /2009: « Le notifiche effettuate dalla polizia giudiziaria al di fuori della propria sfera di competenza devono ritenersi comunque validamente eseguite, costituendo la violazione dei limiti posti dal primo comma dell'art. 151 cod. proc. pen. una mera irregolarità, in mancanza di una specifica previsione di una nullità per la stessa»). E il principio va applicato nel presente giudizio, non ricorrendo quindi un’ipotesi di inesistenza della notificazione in quanto effettuata da parte di un soggetto del tutto non qualificato al compimento di tale attività. I Carabinieri rientrano, peraltro, in quanto organi di polizia giudiziaria, senza dubbio tra i soggetti qualificati, dotati, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività di notifica. Nel caso di specie, deve ritenersi pertanto ‒ come correttamente ritenuto dal giudice di appello -sussistente, al più, una nullità della notifica, ossia un difformità dal modello legale, che autorizza i Carabinieri ad effettuare le notifiche nei limiti posti dalle norme penali succitate, e non certo un’inesistenza della notifica, essendo l’atto, posto in essere dai Carabinieri, certamente riconoscibile come notifica e senza dubbio idoneo a realizzare lo scopo di rendere edotto il notificato della domanda di incandidabilità . La conseguenza è che tale notifica, al più nulla, è stata sanata dalla costituzione dell’intimato (Cass. 30722/2023; Cass. 8252/2024). 3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, nel rapporto tra il ricorrente e il controricorrente Ministero. PQM La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.500,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater