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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 giugno 2026

Cassazione n. 17401/2026

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mbrosoli,dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale come per legge;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], autodifeso, con domicilio digitale come per legge;- controricorrente -avverso la sentenza n. 175/2023 della Corte di appello di Torino,depositata il 20.2.2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2026 dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11335/2023Numero sezionale 1922/2026Numero di raccolta generale 17401/2026Data pubblicazione 02/06/20261. [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione notificato in data 28.10.2019,propose opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n.256/2018, emesso in data 14.2.2018 dal Tribunale di Ivrea in favore delfratello, [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento di euro 224.041,71, pari al50% dei prelievi effettuati dal conto corrente cointestato, aperto per lagestione del patrimonio immobiliare dei loro genitori.

L’opponente dedussedi essere venuto a conoscenza, consultando il proprio cassetto fiscale nelluglio 2019, dell’esistenza del decreto ingiuntivo n. 256/2018, dichiaratoesecutivo per mancata opposizione in data 14.6.2019, notificato nonpresso la propria residenza, pur correttamente indicata in epigrafe, mapresso la moglie separata non convivente. [OSCURATO:PERSONA] eccepì,pertanto, l’inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto per l’inesistenza dellanotifica; l’irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, perchéeffettuata presso la sua precedente residenza in Asti e non in quellaper infondatezza delle ragioni creditorie.Con sentenza n. 668 del 25 agosto 2020 il Tribunale di Ivrea, nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA], dichiarò inammissibile l’opposizione, inquanto proposta oltre il termine di quaranta giorni ex art. 641, primocomma, c.p.c. dalla effettiva conoscenza dello stesso.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello sulla base di tre motivi: ilprimo relativo alla nullità della sentenza per omesso accertamentodell’inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, il secondo relativoall’erroneità della decisione, secondo la quale la presentazione di unaistanza di visibilità del fascicolo era idonea a far decorrere il termine perl’opposizione ai sensi dell’art. 641 c.p.c., ed il terzo relativo alla omessa econtraddittoria motivazione della Corte d’appello nella parte in cui avevaritenuto provato che l’appellante avesse preso visione del fascicoloNumero registro generale 11335/2023Numero sezionale 1922/2026Numero di raccolta generale 17401/2026Data pubblicazione 02/06/2026monitorio in data 8 luglio 2019.

Si costituì [OSCURATO:PERSONA], chiedendoil rigetto del gravame.La Corte d’appello di Torino, con la sentenza n. 175/2023 del20.2.2023, ha rigettato l’appello ed ha condannato l’appellante alrisarcimento dei danni per responsabilità aggravata in favore di GiacomoGiovannini.2.

Contro la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione con dieci motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la «violazionee/o falsa applicazione degli artt. 2 e 111 Cost. e degli artt. 137, 138, 139,140 e 160 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.», per avere la Corted’appello escluso che la notifica del decreto ingiuntivo fosse inesistente,con conseguente inefficacia del decreto monitorio ai sensi dell’art. 644c.p.c..

Al riguardo il ricorrente deduce che la notifica è stata eseguitapresso un soggetto diverso dal destinatario “scientemente iniziata con ilfine della non conoscenza”, essendo il notificante a conoscenzadell’effettiva residenza del debitore ingiunto.Il motivo è infondato.È ormai costante principio affermato dalla S.C. quello secondo cui«l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi distrumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltreche in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cuivenga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenzialiidonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione,ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoriaNumero registro generale 11335/2023Numero sezionale 1922/2026Numero di raccolta generale 17401/2026Data pubblicazione 02/06/2026della nullità» (Cass. n. 26511/2022; Cass. n. 14692/2023; Cass. n.22806/2024).

È stato, inoltre, precisato che «la notificazione del decretoingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell’ingiunto non èinesistente, bensì nulla, possedendo tale luogo un collegamento con ildestinatario della stessa, sicché quest’ultimo, ricorrendone i presupposti,potrà proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.,la quale tuttavia non potrà fondarsi unicamente sulla deduzione del viziodi notificazione, venendo questo sanato dalla stessa proposizionedell’opposizione» (Cass. n. 4529/2019).Nel caso in esame, la Corte territoriale ha affermato (v. pag. 6 dellamotivazione) che la notifica del decreto ingiuntivo si fosse formalmenteperfezionata all’indirizzo in Asti, che era stato sino al 2015 il luogodell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], in costanza di convivenza con laconiuge [OSCURATO:PERSONA], e quella era ancora la residenza della Risso.La Corte ha, quindi, concluso che quel luogo avesse nell’aprile del2018, quando la notifica del decreto ingiuntivo era stata eseguita, uncollegamento con l’appellante, come del resto confermato, anche in epocasuccessiva, dal fatto che proprio a quell’indirizzo in Asti, via MassimoD’Azeglio n. 2, ancora nel 2020, venivano inviati gli estratti del contocorrente postale intestato a [OSCURATO:PERSONA].Il giudice di secondo grado ha, pertanto, fatto corretta applicazione delprincipio giurisprudenziale richiamato, avendo ritenuto che la notificaeseguita presso il luogo, avente un legame con [OSCURATO:PERSONA] almenosino al 2015, dell’attuale residenza della moglie fosse nulla e noninesistente, in quanto eseguita mediante un’attività idonea, comunque, arendere conoscibile l’atto anche se in modo difforme dal modello legale.Non è ravvisabile, pertanto, alcuna violazione di legge.Tanto meno possono ritenersi fondatamente evocati, quale parametrodel dedotto vizio cassatorio, gli artt. 2 e 111 Cost. indicati in rubrica, alriguardo mancando peraltro qualsiasi pertinente argomentazione.Numero registro generale 11335/2023Numero sezionale 1922/2026Numero di raccolta generale 17401/2026Data pubblicazione 02/06/20262.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la «omessaconsiderazione di circostanza decisiva, oggetto di contraddittorio, inrelazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.», non avendo il Tribunale concesso itermini per formulare le istanze istruttorie in violazione del diritto didifesa.

Il ricorrente evidenzia che con la comparsa conclusionale e, poi,con l’atto di appello aveva chiesto di provare per testimoni che la notificafosse mancata anche nei confronti di un soggetto terzo e che, quindi,fosse mai avvenuta nella realtà.

Deduce, infine, che la Corte territoriale,nel valorizzare la circostanza che la notifica fosse stata eseguita presso lapassata abitazione di [OSCURATO:PERSONA], non avesse considerato chel’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pur conoscendo la reale residenza delricorrente, ne avesse “scientemente” abusato; che dell’estratto contobancario non vi fosse prova della ricezione; che, inoltre, l’odiernoresistente richiese indagini di polizia, il cui esito fu negativo presso il luogodi notifica e positivo presso il luogo di effettiva residenza, ignoratoconsapevolmente da [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è inammissibile.In primo luogo, perché - senza considerare la dubbia rispondenza deitempi di proposizione delle istanze, come prospettati in ricorso, con ilregime delle relative preclusioni - ci si duole di una decisione assunta nondalla Corte d’appello, ma dal giudice di primo grado.Inoltre, perché la critica investe l’apprezzamento del compendioprobatorio e la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudicedi merito, sollecitando una rivisitazione del giudizio di fatto preclusa insede di legittimità, sicché il motivo, anche sotto tale aspetto, non puòtrovare accoglimento.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la parte non puòcensurare la complessiva valutazione delle risultanze processualicontenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una suadiversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudiceNumero registro generale 11335/2023Numero sezionale 1922/2026Numero di raccolta generale 17401/2026Data pubblicazione 02/06/2026di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: lecensure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversinella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa daquella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione dellafattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle provedifforme da quello dato dal giudice di merito (ex multis, Cass. n.24092/2013; Cass. n. 7394/2010; Cass. n. 7972/2007; Cass. n.13954/2007; Cass. n. 9368/2006).3.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la «nullità della sentenzaper omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4c.p.c.», per non avere la Corte d’appello valutato l’eccezione di inefficaciaex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 256/2018 per inesistenza dellanotifica, preliminare ed assorbente rispetto a quella relativa alla tardivitàdell’opposizione ex art. 650 c.p.c..Il motivo è infondato.La censura, infatti, non si confronta con la sentenza della Corted’appello, che, invero, ha esaminato la questione relativa alla dedottacomplessiva inefficacia del provvedimento monitorio, interpretando larelativa domanda e rigettandola.

Si legge, infatti, nella motivazione (v.pag. 6 e 7): «Non è del resto rispondente al vero che [OSCURATO:PERSONA],oltre all’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., abbia proposto dinanzi alTribunale di Ivrea quella che in appello definisce come una “autonoma,cumulativa azione di accertamento” dell’inefficacia ex art. 644 c.p.c.,diretta ad ottenere unicamente - secondo quanto è consentito anche nelleforme previste dall’art. 188 disp. att. c.p.c. - la declaratoria d’inefficacia,dal momento che con l’atto di citazione sono state svolte contestazioniafferenti al merito della pretesa creditoria, chiedendo quindi - al di là della“preliminare” dichiarazione d’inefficacia del decreto ingiuntivo - unapronuncia sull’inesistenza del credito azionato da [OSCURATO:PERSONA]».Numero registro generale 11335/2023Numero sezionale 1922/2026Numero di raccolta generale 17401/2026Data pubblicazione 02/06/2026Il presupposto della norma separatamente invocata risulta, così,pienamente preso in esame e complessivamente considerato, del restol’inefficacia risultando assorbita nell’esclusione dei presupposti di unavalida contestazione del monitorio.4.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la «nullità della sentenzaper vizi di motivazione ex art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c. in relazioneall’art. 360 n. 4 c.p.c.», per essere contraddittoria nella parte in cui siafferma che la domanda di inefficacia del decreto ingiuntivo non è stataproposta dopo averla rigettata con ampia motivazione.Il motivo è infondato.La Corte d’appello ha interpretato la domanda proposta comedomanda “sull’inesistenza del credito azionato da [OSCURATO:PERSONA]”assorbente la “preliminare” dichiarazione di inefficacia del decretoingiuntivo ed ha concluso affermando che l’oggetto del giudizio fossequello proprio dell’opposizione, sia pure tardiva, e che fosse oneredell’opponente fornire la prova del dies a quo per la decorrenza deltermine di cui all’art. 641 c.p.c..

Pertanto, il motivo prospettato non puòtrovare accoglimento.5.

Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la «violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 644 c.p.c., dell’art. 188 disp. att. c.p.c. e dell’art.111 Cost. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.» per avere la Corte d’appelloritenuto che l’inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. nonpotrebbe essere invocata in caso di notifica nulla o irregolare.Il motivo è infondato.La S.C. ha affermato che la nullità o irregolarità della notifica deldecreto ingiuntivo rileva ai soli fini della proponibilità dell’opposizione exart. 650 c.p.c. e non può essere fatta valere con l’autonomo procedimentocamerale previsto dall’art. 188 disp. att. c.p.c., che riguarda solo l’ipotesidella notifica inesistente nel termine ex art. 644 c.p.c. (Cass. n.Numero registro generale 11335/2023Numero sezionale 1922/2026Numero di raccolta generale 17401/2026Data pubblicazione 02/06/202624223/2015 cit. dalla Corte d’appello di Torino; ma anche Cass. n.36496/2023; Cass. n. 5361/2025).Una volta esclusa l’inesistenza e ridotta a nullità l’irritualità dellanotifica del monitorio, il vizio denunciato non è, pertanto, sussistente,avendo la Corte d’appello deciso in conformità all’orientamentoconsolidato della giurisprudenza di legittimità.6.

Col sesto motivo il ricorrente lamenta la «omessa considerazione diuna circostanza decisiva, oggetto di contraddittorio, in relazione all’art.360 n. 5 c.p.c.» in relazione alla dedotta mancata notificazione del titoloesecutivo ed al mancato inizio dell’esecuzione forzata.Il motivo è inammissibile, non solo in quanto formulato in presenza diuna doppia pronuncia conforme nei gradi merito (art. 360, quarto commac.p.c.), ma anche perché, una volta riconosciuto che vi era stata unanotificazione, la mera successiva, sia pure prolungata, inerzia del creditorenon avrebbe mai potuto di per sé sola rilevare.7.

Con il settimo motivo il ricorrente lamenta la «violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 641 e 650 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c.» per avere la Corte d’appello individuato il dies a quo per presentareopposizione nella “autorizzazione alla visibilità del fascicolo telematicoconcessa dalla Cancelleria in data 08/07/2019”.Al riguardo il ricorrente ritiene che l’autorizzazione non coincide conl’effettiva estrapolazione del fascicolo, né con la consegna alla parte, unicadestinataria della notificazione di un decreto ingiuntivo e unico soggetto acui può riferirsi la conoscenza effettiva dell’atto, e che la decisione assuntadal giudice di appello è in contrasto con gli artt. 641 e 650 c.p.c., cheesigono una conoscenza effettiva del decreto in capo alla parte.Il motivo è infondato.Secondo costante orientamento della S.C.

«ai fini della legittimitàdell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all’art. 650 c.p.c.) nonè sufficiente l’accertamento dell’irregolarità della notificazione delNumero registro generale 11335/2023Numero sezionale 1922/2026Numero di raccolta generale 17401/2026Data pubblicazione 02/06/2026provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onereincombe sull’opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nellaqualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddettodecreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua dellemodalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento,sia da ritenere che l’atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera diconoscibilità del destinatario (Cass. n. 20850 del 2018; Cass. n. 10386 del2012; Cass. n. 28600 del 2024 che ha ribadito che è onere della parteingiunta fornire la prova di avere proposto l’opposizione entro il termineex art. 641, primo comma, c.p.c. di quaranta giorni decorrente dalla delladata in cui il decreto ingiuntivo è entrato nella sua sfera di conoscibilità).Pertanto, in applicazione del suesposto principio, la Corte d’appello hacorrettamente ritenuto che il termine decorresse dal momento in cui l’attoè entrato nella sfera di conoscibilità, ovvero nel momento in cui PieroGiovannini ha acquisito l’accessibilità al fascicolo telematico, non essendorichiesta una conoscenza effettiva del titolo, altrimenti rimettendosi alladiscrezionalità dell’opponente la stessa individuazione del dies a quo.

Nél’opponente, su cui incombeva l’onere della prova della tempestività dellasua reazione, ha dimostrato che, acquisita tale accessibilità, egli siaincolpevolmente venuto a conoscenza del monitorio in data diversa, deltutto esigibile prospettandosi l’onere di attivarsi diligentemente etempestivamente una volta autorizzato ad acquisire piena contezzadell’atto stesso.8.

Con l’ottavo motivo il ricorrente lamenta la «omessa considerazionedi una circostanza decisiva per la decisione, oggetto di contraddittorio, inrelazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.», ovvero la “diversità ontologica e lascissione temporale tra potere visionare un fascicolo ad opera di un legalee leggere il decreto ad opera della parte”.Numero registro generale 11335/2023Numero sezionale 1922/2026Numero di raccolta generale 17401/2026Data pubblicazione 02/06/2026Il motivo è inammissibile: sia perché non attiene ad un fattofenomenico, il solo rilevante ai fini del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.; sia perchéinveste un accertamento eminentemente fattuale, sorretto da motivazionescevra dai soli vizi logici ormai rilevanti dopo la novella del 2012 dellanorma da ultimo richiamata e tutt’altro che implausibile, neppure - comevisto - essendo state addotte ragioni di un’eventuale impossibilità diaccesso all’atto pur essendo stato a tanto autorizzato.9.

Con il nono motivo il ricorrente lamenta la «violazione dell’art. 2697c.c. in riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c.», perché la Corte d’appelloavrebbe invertito l’onere probatorio nel ritenere che spettasse a PieroGiovannini provare l’effettiva conoscenza del decreto ingiuntivo in dataanteriore a quella dall’opponente indicata (il 3 ottobre 2019) coincidentecon la ricezione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativaall’ingiunzione per l’importo di euro 6.738,50.Occorre premettere che, secondo pacifico indirizzo, «la violazione delprecetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltantonell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una partediversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni enon invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudiceabbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, insede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.)»(Cass. n. 13395 del 29/05/2018; Cass. n. 26769 del 23/10/2018).Nella specie, come si è già esposto esaminando il settimo motivo, laCorte d’appello ha correttamente applicato le regole sul riparto dell’onereprobatorio in materia di decorrenza del termine per proporre opposizioneai sensi dell’art. 650 c.p.c, secondo i principi sanciti dalla richiamatagiurisprudenza di legittimità, che non sono smentiti - contrariamente aquanto ritenuto dal ricorrente - dalla sentenza n. 14572 del 2007.

Con taleNumero registro generale 11335/2023Numero sezionale 1922/2026Numero di raccolta generale 17401/2026Data pubblicazione 02/06/2026decisione le Sezioni Unite hanno chiarito che, per verificare sel’opposizione tardiva è tempestiva rispetto alla data della conoscenza, dacui decorre l’onere della opposizione nei termini di cui all’art. 641 c.p.c.,primo comma c.p.c., occorre distinguere tra mancata conoscenza deldecreto e successiva conoscenza dello stesso; la mancata conoscenza sipuò ritenere implicita nella notifica a soggetto diverso dal notificando, maciò non è sufficiente per la tempestività della opposizione tardiva, perchéoccorre anche la data effettiva della conoscenza, al fine di verificare latempestività della opposizione.

Quanto ai mezzi di prova, la dimostrazionedella non conoscenza del decreto ingiuntivo notificato in modo irregolare,che è un fatto negativo, si risolve nella prova del fatto positivo di come equando tale conoscenza si sia avuta e tale onere è posto a carico dellaparte i cui diritti di difesa sono stati lesi dalla notifica irregolare effettuatadalla controparte.

Solo ove la parte opposta intenda contestare latempestività dell’opposizione tardiva, in relazione alla irregolarità dellanotificazione così come ricostruita dall’opponente, ha l’onere di provare ilfatto relativo all’eventuale conoscenza anteriore del decreto da partedell’ingiunto che sia in grado di rendere l’opposizione tardiva intempestivae, quindi, inammissibile.Nel caso in esame, la sentenza impugnata non ha impropriamenteposto a carico dell’odierno ricorrente alcun onere, ma ha escluso lariferibilità della conoscenza ad un momento successivo rispetto a quellodell’accessibilità al fascicolo telematico, considerato che alla data del08/07/2019 il difensore era stato incaricato da [OSCURATO:PERSONA] diprendere conoscenza del decreto ingiuntivo.10.

Con il decimo motivo il ricorrente lamenta la «omessaconsiderazione di un fatto decisivo per la controversia, oggetto dicontraddittorio, in relazione all’art. 360 n. 5», per non avere la Corted’appello considerato che in atto di citazione era stato sostenuto che PieroGiovannini aveva avuto conoscenza del decreto ingiuntivo in dataNumero registro generale 11335/2023Numero sezionale 1922/2026Numero di raccolta generale 17401/2026Data pubblicazione 02/06/202628/10/2019, allorquando, incontratosi con il proprio avvocato, gli avevarilasciato la procura per proporre l’opposizione.Il motivo è inammissibile, perché, ove non in contrasto col disposto dicui all’art. 360 quarto comma c.p.c., attiene ad una circostanza che nonassume alcuna rilevanza decisiva ai fini della decisione, la cui ratiomotivazionale è l’accertamento in concreto della decorrenza del terminedall’accessibilità autorizzata dalla cancelleria.11.

Inammissibile, infine, è la produzione dei documenti allegati allememorie illustrative, in quanto l’art. 372 c.p.c. consente la produzione, insede di legittimità, dei soli atti e documenti relativi all’ammissibilità delricorso e non al merito dei singoli motivi.12.

Per quanto esposto, il ricorso va rigettato.

Le spese processuali delgiudizio di cassazione seguono la soccombenza.Non si ravvisano i presupposti per la condanna del ricorrente alpagamento di ulteriore somma ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.,poiché le sue tesi, benché sostenute con pervicacia, non integrano unVa dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento infavore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, cheliquida in complessivi euro 7.700,00, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàNumero registro generale 11335/2023Numero sezionale 1922/2026Numero di raccolta generale 17401/2026Data pubblicazione 02/06/2026parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile della Corte suprema di cassazione del 27 maggio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mbrosoli,dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale come per legge;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], autodifeso, con domicilio digitale come per legge;- controricorrente -avverso la sentenza n. 175/2023 della Corte di appello di Torino,depositata il 20.2.2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2026 dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11335/2023Numero sezionale 1922/2026Numero di raccolta generale 17401/2026Data pubblicazione 02/06/20261. [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione notificato in data 28.10.2019,propose opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n.256/2018, emesso in data 14.2.2018 dal Tribunale di Ivrea in favore delfratello, [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento di euro 224.041,71, pari al50% dei prelievi effettuati dal conto corrente cointestato, aperto per lagestione del patrimonio immobiliare dei loro genitori. L’opponente dedussedi essere venuto a conoscenza, consultando il proprio cassetto fiscale nelluglio 2019, dell’esistenza del decreto ingiuntivo n. 256/2018, dichiaratoesecutivo per mancata opposizione in data 14.6.2019, notificato nonpresso la propria residenza, pur correttamente indicata in epigrafe, mapresso la moglie separata non convivente. [OSCURATO:PERSONA] eccepì,pertanto, l’inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto per l’inesistenza dellanotifica; l’irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, perchéeffettuata presso la sua precedente residenza in Asti e non in quellaper infondatezza delle ragioni creditorie.Con sentenza n. 668 del 25 agosto 2020 il Tribunale di Ivrea, nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA], dichiarò inammissibile l’opposizione, inquanto proposta oltre il termine di quaranta giorni ex art. 641, primocomma, c.p.c. dalla effettiva conoscenza dello stesso.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello sulla base di tre motivi: ilprimo relativo alla nullità della sentenza per omesso accertamentodell’inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, il secondo relativoall’erroneità della decisione, secondo la quale la presentazione di unaistanza di visibilità del fascicolo era idonea a far decorrere il termine perl’opposizione ai sensi dell’art. 641 c.p.c., ed il terzo relativo alla omessa econtraddittoria motivazione della Corte d’appello nella parte in cui avevaritenuto provato che l’appellante avesse preso visione del fascicoloNumero registro generale 11335/2023Numero sezionale 1922/2026Numero di raccolta generale 17401/2026Data pubblicazione 02/06/2026monitorio in data 8 luglio 2019. Si costituì [OSCURATO:PERSONA], chiedendoil rigetto del gravame.La Corte d’appello di Torino, con la sentenza n. 175/2023 del20.2.2023, ha rigettato l’appello ed ha condannato l’appellante alrisarcimento dei danni per responsabilità aggravata in favore di GiacomoGiovannini.2. Contro la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione con dieci motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la «violazionee/o falsa applicazione degli artt. 2 e 111 Cost. e degli artt. 137, 138, 139,140 e 160 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.», per avere la Corted’appello escluso che la notifica del decreto ingiuntivo fosse inesistente,con conseguente inefficacia del decreto monitorio ai sensi dell’art. 644c.p.c.. Al riguardo il ricorrente deduce che la notifica è stata eseguitapresso un soggetto diverso dal destinatario “scientemente iniziata con ilfine della non conoscenza”, essendo il notificante a conoscenzadell’effettiva residenza del debitore ingiunto.Il motivo è infondato.È ormai costante principio affermato dalla S.C. quello secondo cui«l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi distrumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltreche in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cuivenga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenzialiidonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione,ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoriaNumero registro generale 11335/2023Numero sezionale 1922/2026Numero di raccolta generale 17401/2026Data pubblicazione 02/06/2026della nullità» (Cass. n. 26511/2022; Cass. n. 14692/2023; Cass. n.22806/2024). È stato, inoltre, precisato che «la notificazione del decretoingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell’ingiunto non èinesistente, bensì nulla, possedendo tale luogo un collegamento con ildestinatario della stessa, sicché quest’ultimo, ricorrendone i presupposti,potrà proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.,la quale tuttavia non potrà fondarsi unicamente sulla deduzione del viziodi notificazione, venendo questo sanato dalla stessa proposizionedell’opposizione» (Cass. n. 4529/2019).Nel caso in esame, la Corte territoriale ha affermato (v. pag. 6 dellamotivazione) che la notifica del decreto ingiuntivo si fosse formalmenteperfezionata all’indirizzo in Asti, che era stato sino al 2015 il luogodell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], in costanza di convivenza con laconiuge [OSCURATO:PERSONA], e quella era ancora la residenza della Risso.La Corte ha, quindi, concluso che quel luogo avesse nell’aprile del2018, quando la notifica del decreto ingiuntivo era stata eseguita, uncollegamento con l’appellante, come del resto confermato, anche in epocasuccessiva, dal fatto che proprio a quell’indirizzo in Asti, via MassimoD’Azeglio n. 2, ancora nel 2020, venivano inviati gli estratti del contocorrente postale intestato a [OSCURATO:PERSONA].Il giudice di secondo grado ha, pertanto, fatto corretta applicazione delprincipio giurisprudenziale richiamato, avendo ritenuto che la notificaeseguita presso il luogo, avente un legame con [OSCURATO:PERSONA] almenosino al 2015, dell’attuale residenza della moglie fosse nulla e noninesistente, in quanto eseguita mediante un’attività idonea, comunque, arendere conoscibile l’atto anche se in modo difforme dal modello legale.Non è ravvisabile, pertanto, alcuna violazione di legge.Tanto meno possono ritenersi fondatamente evocati, quale parametrodel dedotto vizio cassatorio, gli artt. 2 e 111 Cost. indicati in rubrica, alriguardo mancando peraltro qualsiasi pertinente argomentazione.Numero registro generale 11335/2023Numero sezionale 1922/2026Numero di raccolta generale 17401/2026Data pubblicazione 02/06/20262. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la «omessaconsiderazione di circostanza decisiva, oggetto di contraddittorio, inrelazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.», non avendo il Tribunale concesso itermini per formulare le istanze istruttorie in violazione del diritto didifesa. Il ricorrente evidenzia che con la comparsa conclusionale e, poi,con l’atto di appello aveva chiesto di provare per testimoni che la notificafosse mancata anche nei confronti di un soggetto terzo e che, quindi,fosse mai avvenuta nella realtà. Deduce, infine, che la Corte territoriale,nel valorizzare la circostanza che la notifica fosse stata eseguita presso lapassata abitazione di [OSCURATO:PERSONA], non avesse considerato chel’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pur conoscendo la reale residenza delricorrente, ne avesse “scientemente” abusato; che dell’estratto contobancario non vi fosse prova della ricezione; che, inoltre, l’odiernoresistente richiese indagini di polizia, il cui esito fu negativo presso il luogodi notifica e positivo presso il luogo di effettiva residenza, ignoratoconsapevolmente da [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è inammissibile.In primo luogo, perché - senza considerare la dubbia rispondenza deitempi di proposizione delle istanze, come prospettati in ricorso, con ilregime delle relative preclusioni - ci si duole di una decisione assunta nondalla Corte d’appello, ma dal giudice di primo grado.Inoltre, perché la critica investe l’apprezzamento del compendioprobatorio e la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudicedi merito, sollecitando una rivisitazione del giudizio di fatto preclusa insede di legittimità, sicché il motivo, anche sotto tale aspetto, non puòtrovare accoglimento.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la parte non puòcensurare la complessiva valutazione delle risultanze processualicontenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una suadiversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudiceNumero registro generale 11335/2023Numero sezionale 1922/2026Numero di raccolta generale 17401/2026Data pubblicazione 02/06/2026di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: lecensure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversinella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa daquella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione dellafattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle provedifforme da quello dato dal giudice di merito (ex multis, Cass. n.24092/2013; Cass. n. 7394/2010; Cass. n. 7972/2007; Cass. n.13954/2007; Cass. n. 9368/2006).3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la «nullità della sentenzaper omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4c.p.c.», per non avere la Corte d’appello valutato l’eccezione di inefficaciaex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 256/2018 per inesistenza dellanotifica, preliminare ed assorbente rispetto a quella relativa alla tardivitàdell’opposizione ex art. 650 c.p.c..Il motivo è infondato.La censura, infatti, non si confronta con la sentenza della Corted’appello, che, invero, ha esaminato la questione relativa alla dedottacomplessiva inefficacia del provvedimento monitorio, interpretando larelativa domanda e rigettandola. Si legge, infatti, nella motivazione (v.pag. 6 e 7): «Non è del resto rispondente al vero che [OSCURATO:PERSONA],oltre all’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., abbia proposto dinanzi alTribunale di Ivrea quella che in appello definisce come una “autonoma,cumulativa azione di accertamento” dell’inefficacia ex art. 644 c.p.c.,diretta ad ottenere unicamente - secondo quanto è consentito anche nelleforme previste dall’art. 188 disp. att. c.p.c. - la declaratoria d’inefficacia,dal momento che con l’atto di citazione sono state svolte contestazioniafferenti al merito della pretesa creditoria, chiedendo quindi - al di là della“preliminare” dichiarazione d’inefficacia del decreto ingiuntivo - unapronuncia sull’inesistenza del credito azionato da [OSCURATO:PERSONA]».Numero registro generale 11335/2023Numero sezionale 1922/2026Numero di raccolta generale 17401/2026Data pubblicazione 02/06/2026Il presupposto della norma separatamente invocata risulta, così,pienamente preso in esame e complessivamente considerato, del restol’inefficacia risultando assorbita nell’esclusione dei presupposti di unavalida contestazione del monitorio.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la «nullità della sentenzaper vizi di motivazione ex art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c. in relazioneall’art. 360 n. 4 c.p.c.», per essere contraddittoria nella parte in cui siafferma che la domanda di inefficacia del decreto ingiuntivo non è stataproposta dopo averla rigettata con ampia motivazione.Il motivo è infondato.La Corte d’appello ha interpretato la domanda proposta comedomanda “sull’inesistenza del credito azionato da [OSCURATO:PERSONA]”assorbente la “preliminare” dichiarazione di inefficacia del decretoingiuntivo ed ha concluso affermando che l’oggetto del giudizio fossequello proprio dell’opposizione, sia pure tardiva, e che fosse oneredell’opponente fornire la prova del dies a quo per la decorrenza deltermine di cui all’art. 641 c.p.c.. Pertanto, il motivo prospettato non puòtrovare accoglimento.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la «violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 644 c.p.c., dell’art. 188 disp. att. c.p.c. e dell’art.111 Cost. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.» per avere la Corte d’appelloritenuto che l’inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. nonpotrebbe essere invocata in caso di notifica nulla o irregolare.Il motivo è infondato.La S.C. ha affermato che la nullità o irregolarità della notifica deldecreto ingiuntivo rileva ai soli fini della proponibilità dell’opposizione exart. 650 c.p.c. e non può essere fatta valere con l’autonomo procedimentocamerale previsto dall’art. 188 disp. att. c.p.c., che riguarda solo l’ipotesidella notifica inesistente nel termine ex art. 644 c.p.c. (Cass. n.Numero registro generale 11335/2023Numero sezionale 1922/2026Numero di raccolta generale 17401/2026Data pubblicazione 02/06/202624223/2015 cit. dalla Corte d’appello di Torino; ma anche Cass. n.36496/2023; Cass. n. 5361/2025).Una volta esclusa l’inesistenza e ridotta a nullità l’irritualità dellanotifica del monitorio, il vizio denunciato non è, pertanto, sussistente,avendo la Corte d’appello deciso in conformità all’orientamentoconsolidato della giurisprudenza di legittimità.6. Col sesto motivo il ricorrente lamenta la «omessa considerazione diuna circostanza decisiva, oggetto di contraddittorio, in relazione all’art.360 n. 5 c.p.c.» in relazione alla dedotta mancata notificazione del titoloesecutivo ed al mancato inizio dell’esecuzione forzata.Il motivo è inammissibile, non solo in quanto formulato in presenza diuna doppia pronuncia conforme nei gradi merito (art. 360, quarto commac.p.c.), ma anche perché, una volta riconosciuto che vi era stata unanotificazione, la mera successiva, sia pure prolungata, inerzia del creditorenon avrebbe mai potuto di per sé sola rilevare.7. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta la «violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 641 e 650 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c.» per avere la Corte d’appello individuato il dies a quo per presentareopposizione nella “autorizzazione alla visibilità del fascicolo telematicoconcessa dalla Cancelleria in data 08/07/2019”.Al riguardo il ricorrente ritiene che l’autorizzazione non coincide conl’effettiva estrapolazione del fascicolo, né con la consegna alla parte, unicadestinataria della notificazione di un decreto ingiuntivo e unico soggetto acui può riferirsi la conoscenza effettiva dell’atto, e che la decisione assuntadal giudice di appello è in contrasto con gli artt. 641 e 650 c.p.c., cheesigono una conoscenza effettiva del decreto in capo alla parte.Il motivo è infondato.Secondo costante orientamento della S.C. «ai fini della legittimitàdell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all’art. 650 c.p.c.) nonè sufficiente l’accertamento dell’irregolarità della notificazione delNumero registro generale 11335/2023Numero sezionale 1922/2026Numero di raccolta generale 17401/2026Data pubblicazione 02/06/2026provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onereincombe sull’opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nellaqualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddettodecreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua dellemodalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento,sia da ritenere che l’atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera diconoscibilità del destinatario (Cass. n. 20850 del 2018; Cass. n. 10386 del2012; Cass. n. 28600 del 2024 che ha ribadito che è onere della parteingiunta fornire la prova di avere proposto l’opposizione entro il termineex art. 641, primo comma, c.p.c. di quaranta giorni decorrente dalla delladata in cui il decreto ingiuntivo è entrato nella sua sfera di conoscibilità).Pertanto, in applicazione del suesposto principio, la Corte d’appello hacorrettamente ritenuto che il termine decorresse dal momento in cui l’attoè entrato nella sfera di conoscibilità, ovvero nel momento in cui PieroGiovannini ha acquisito l’accessibilità al fascicolo telematico, non essendorichiesta una conoscenza effettiva del titolo, altrimenti rimettendosi alladiscrezionalità dell’opponente la stessa individuazione del dies a quo. Nél’opponente, su cui incombeva l’onere della prova della tempestività dellasua reazione, ha dimostrato che, acquisita tale accessibilità, egli siaincolpevolmente venuto a conoscenza del monitorio in data diversa, deltutto esigibile prospettandosi l’onere di attivarsi diligentemente etempestivamente una volta autorizzato ad acquisire piena contezzadell’atto stesso.8. Con l’ottavo motivo il ricorrente lamenta la «omessa considerazionedi una circostanza decisiva per la decisione, oggetto di contraddittorio, inrelazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.», ovvero la “diversità ontologica e lascissione temporale tra potere visionare un fascicolo ad opera di un legalee leggere il decreto ad opera della parte”.Numero registro generale 11335/2023Numero sezionale 1922/2026Numero di raccolta generale 17401/2026Data pubblicazione 02/06/2026Il motivo è inammissibile: sia perché non attiene ad un fattofenomenico, il solo rilevante ai fini del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.; sia perchéinveste un accertamento eminentemente fattuale, sorretto da motivazionescevra dai soli vizi logici ormai rilevanti dopo la novella del 2012 dellanorma da ultimo richiamata e tutt’altro che implausibile, neppure - comevisto - essendo state addotte ragioni di un’eventuale impossibilità diaccesso all’atto pur essendo stato a tanto autorizzato.9. Con il nono motivo il ricorrente lamenta la «violazione dell’art. 2697c.c. in riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c.», perché la Corte d’appelloavrebbe invertito l’onere probatorio nel ritenere che spettasse a PieroGiovannini provare l’effettiva conoscenza del decreto ingiuntivo in dataanteriore a quella dall’opponente indicata (il 3 ottobre 2019) coincidentecon la ricezione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativaall’ingiunzione per l’importo di euro 6.738,50.Occorre premettere che, secondo pacifico indirizzo, «la violazione delprecetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltantonell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una partediversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni enon invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudiceabbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, insede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.)»(Cass. n. 13395 del 29/05/2018; Cass. n. 26769 del 23/10/2018).Nella specie, come si è già esposto esaminando il settimo motivo, laCorte d’appello ha correttamente applicato le regole sul riparto dell’onereprobatorio in materia di decorrenza del termine per proporre opposizioneai sensi dell’art. 650 c.p.c, secondo i principi sanciti dalla richiamatagiurisprudenza di legittimità, che non sono smentiti - contrariamente aquanto ritenuto dal ricorrente - dalla sentenza n. 14572 del 2007. Con taleNumero registro generale 11335/2023Numero sezionale 1922/2026Numero di raccolta generale 17401/2026Data pubblicazione 02/06/2026decisione le Sezioni Unite hanno chiarito che, per verificare sel’opposizione tardiva è tempestiva rispetto alla data della conoscenza, dacui decorre l’onere della opposizione nei termini di cui all’art. 641 c.p.c.,primo comma c.p.c., occorre distinguere tra mancata conoscenza deldecreto e successiva conoscenza dello stesso; la mancata conoscenza sipuò ritenere implicita nella notifica a soggetto diverso dal notificando, maciò non è sufficiente per la tempestività della opposizione tardiva, perchéoccorre anche la data effettiva della conoscenza, al fine di verificare latempestività della opposizione. Quanto ai mezzi di prova, la dimostrazionedella non conoscenza del decreto ingiuntivo notificato in modo irregolare,che è un fatto negativo, si risolve nella prova del fatto positivo di come equando tale conoscenza si sia avuta e tale onere è posto a carico dellaparte i cui diritti di difesa sono stati lesi dalla notifica irregolare effettuatadalla controparte. Solo ove la parte opposta intenda contestare latempestività dell’opposizione tardiva, in relazione alla irregolarità dellanotificazione così come ricostruita dall’opponente, ha l’onere di provare ilfatto relativo all’eventuale conoscenza anteriore del decreto da partedell’ingiunto che sia in grado di rendere l’opposizione tardiva intempestivae, quindi, inammissibile.Nel caso in esame, la sentenza impugnata non ha impropriamenteposto a carico dell’odierno ricorrente alcun onere, ma ha escluso lariferibilità della conoscenza ad un momento successivo rispetto a quellodell’accessibilità al fascicolo telematico, considerato che alla data del08/07/2019 il difensore era stato incaricato da [OSCURATO:PERSONA] diprendere conoscenza del decreto ingiuntivo.10. Con il decimo motivo il ricorrente lamenta la «omessaconsiderazione di un fatto decisivo per la controversia, oggetto dicontraddittorio, in relazione all’art. 360 n. 5», per non avere la Corted’appello considerato che in atto di citazione era stato sostenuto che PieroGiovannini aveva avuto conoscenza del decreto ingiuntivo in dataNumero registro generale 11335/2023Numero sezionale 1922/2026Numero di raccolta generale 17401/2026Data pubblicazione 02/06/202628/10/2019, allorquando, incontratosi con il proprio avvocato, gli avevarilasciato la procura per proporre l’opposizione.Il motivo è inammissibile, perché, ove non in contrasto col disposto dicui all’art. 360 quarto comma c.p.c., attiene ad una circostanza che nonassume alcuna rilevanza decisiva ai fini della decisione, la cui ratiomotivazionale è l’accertamento in concreto della decorrenza del terminedall’accessibilità autorizzata dalla cancelleria.11. Inammissibile, infine, è la produzione dei documenti allegati allememorie illustrative, in quanto l’art. 372 c.p.c. consente la produzione, insede di legittimità, dei soli atti e documenti relativi all’ammissibilità delricorso e non al merito dei singoli motivi.12. Per quanto esposto, il ricorso va rigettato. Le spese processuali delgiudizio di cassazione seguono la soccombenza.Non si ravvisano i presupposti per la condanna del ricorrente alpagamento di ulteriore somma ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.,poiché le sue tesi, benché sostenute con pervicacia, non integrano unVa dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento infavore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, cheliquida in complessivi euro 7.700,00, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàNumero registro generale 11335/2023Numero sezionale 1922/2026Numero di raccolta generale 17401/2026Data pubblicazione 02/06/2026parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile della Corte suprema di cassazione del 27 maggio 2026.Il Presidente