CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 05361/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G.n. 16495/2022 promosso da [OSCURATO:PERSONA], in proprio ex art. 86 c.p.c. (PEC: giovannini.gia- [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Asti, corso Dante 8; parte ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]- brosoli (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), presso il cui studio, a Roma, viaToscana 10, è elettivamente domiciliato, in virtù di procura spe- ciale in atti; intimato avverso la sentenza della Corte d’appello di Milanon. 1275/2023 depositata il 19/04/2023, notificata in data 31/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2023 dal Con- sigliere [OSCURATO:PERSONA]. Letti gli atti e i documenti di causa.[OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione [OSCURATO:PERSONA], proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 24667/2019, emesso dal Tribunale di Milano a favore di [OSCURATO:PERSONA] in data 22/11/2019, non esecutivo, di cui non era andata a buon fine la notifica all’indirizzo di residenza del debitore, in Mi- lano, via Filippino degli Organi 7, nel termine perentorio di 60 giorni previsto ex art. 644 c.p.c. L’opponente assumeva di essere venutoa conoscenza del predetto de- creto ingiuntivo in occasione del ritiro di un altro decreto ingiuntivo, recante il n. 5630/2020,emesso dal Tribunale di Torino e notificato, ai sensi dell’art.140 c.p.c., in data 0 9/ 11 / 2020 , al nuovo indirizzo di residenza del debitore, sito a Torino, evidenziando che nel testo del ricorso del “secondo” decreto ingiuntivo veniva specificata la riproposizione del ricorso in relazione al me- desimo credito già fatto valere con l’emissione del “primo” decreto ingiun- tivo, la cui notificazione era però mancata. [OSCURATO:PERSONA], dunque, proponeva opposizione al primo decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano eccependo: l ’ inefficacia dello stesso in considerazione del tentativo infruttuoso di notifica e considerata comunque l’assenza di una dichiarazione di rinuncia volontaria al decreto; la litispendenza e l’incompetenza del Tribunale di Milano; nel merito la pre- scrizione e decadenza dal diritto azionato nonché l’inesistenza del contratto di mandatoposto a fondamento dell’azione. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la declaratoria di inammis- sibilità dell’opposizione per difetto di interesse ad agire e di legittimazione, attesa l’inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c. p . c . per omessa no- tifica del decreto.Aggiungeva, inoltre,che la volontà di non avvalersi del “primo” decreto ingiuntivo era stata espressa nel ricorso relativo al “secondo” decreto in- giuntivo, evidenziando che la stessa parte opponente aveva qualificato quella notifica come inesistente e ritenuto inefficace il decreto stesso. Il Tribunale, premettendo che il debitore ingiunto ha l’onere di proporre opposizione nel termine di legge,poiché la nullità/inesistenza della notifica non impedisce il decorso del termine, concludeva per la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] all’opposizione e dichiarava l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, per essere competente il Tribunale di Torino, con dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, condannando Gia- como Giovannini a rimborsare aFrancesco Giovannini le spese di lite, liqui- date in € 3.900,00 oltre IVA e CPAe 15 % di spese generali. Con l’unico motivo di appello [OSCURATO:PERSONA] lamentava l’erroneità della sentenza che, secondo la parte, avrebbe dovuto dichiarare l’inammis- sibilità dell’opposizione per carenza di interesse ad agire dell’opponente, attesa l’inefficacia del decreto ingiuntivo in mancanza della notificazione en- tro il termine perentorio di 60 gg.stabilito dall’art. 644 c.p.c. e considerata la sua volontà di non volersi più avvalere del decreto ingiuntivo ottenuto dal Tribunale di Milano, espressa esplicitamente nel secondo ricorso per ingiun- zione, presentato davanti al Tribunale di Torino, laddove aveva dato espres- samente atto di voler riproporre la medesima domanda per il medesimo credito. [OSCURATO:PERSONA] costituitosi chiedeva il rigetto dell’appello. Con sentenza n. 1275/2023, la Corte d’appello di Milano respingeva l’impugnazione, con conseguente rigetto della domanda di condanna dell’appellato ex art. 96 c.p.c. e condanna del l’appellante al pagamento delle spese di lite.La Corte di merito, richiamando un precedente di legittimità, riteneva che, nella specie, la notificazione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribu- nale di Milano fosse inesistente, aggiungendo che, in questo caso, l’ingiunto, oltre che con l’apposito procedimento ex art. 188 disp. att . c . p . c . , p oteva proporre la domanda d'inefficacia nei modi ordinari, anche sotto forma di opposizione, poiché i due istituti eranotra loro concorrenti e, in particolare, l'incardinamento del procedimento d'inefficacia non condizionavala propo- nibilità della domanda nelle forme ordinarie. La menzionata Corte, in particolare, riteneva che, indipendentemente dalla sua notificazione,il decreto ingiuntivo emesso dall'autorità giudiziaria èun provvedimento giudiziale che determina in concreto la pretesa attorea, secondo la legge propria del procedimento ingiuntivo, e può avere effetti anticipatori, in caso di concessione della esecuzione provvisoria. La circo- stanza che il decreto sia sottoposto ad un termine di efficacia, e debba es- sere notificato entro sessanta giorni dalla pronunzia, non inci de sulla sua natura, tenuto conto che la previsione del suddetto termine è rivolta esclu- sivamente a tutelare l'intimato. In tale ottica, la parte contro cui è emesso decreto ingiuntivo è legittimata, in caso di mancanza di fatto o di giuridica inesistenza della notificazione nei termini di cui all'art. 644 c.p.c., a richie- dere la dichiarazione di inefficacia di tale provvedimento con la procedura ex art. 188 disp. att., c.p.c. o ad esperire autonoma domanda, volta all’ac- certamento dell’inefficacia del decreto, con la conseguenza che, in questi casi, è legittimamente proposta una opposizione ex art. 645 c.p.c. , con la quale viene sollecitata la pronuncia giurisdizionale in ordine alla sussistenza della pretesa, potendo far venir meno l'interesse all'accertamento giudiziale richiesto solo una formale rinuncia alla pretesa da parte del creditore. Tale rinuncia, secondo la Cortedi merito, nella specie, non era interve- nuta, poiché, non solo nel nuovo ricorso monitorio non vi era una espressa rinuncia al precedente decreto ingiuntivo, ma [OSCURATO:PERSONA] non aveva neppure dato riscontro alla successiva richiesta di chiarimenti in pro- posito formulata dal debitore ingiunto circa l’effettiva volontà, o meno, di rinunciare all’ingiunzione milanese, con ciò determinando [OSCURATO:PERSONA]- vannini a introdurre l’opposizione. Contro tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cas- sazione, affidandosi a tre motivi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso. Ilricorrente ha depositato memoria difensiv a . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa appli- cazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 644 c.p.c., dell’art. 188 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100, 644 e 188 disp. att. c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto ammissibile una duplicazione nella opposizione por- tata avanti giudiziariamente con modalità del tutto strumentali e, pertanto, inammissibileper carenza di interesse ad agire del debitore ingiunto , do- vendo ritenersi certamente abbandonata l’azione esperita con la richiesta del primo decreto ingiuntivo, essendo stata successivamente formulata la stessa domanda monitoria ad un altroUfficio Giudiziario, il Tribunale di To- rino, che aveva emesso un secondo decreto ingiuntivo, notificato ed oppo- stoper gli stessi motivi di merito. Ad opinione del ricorrente, la Corte d’Appelloe il Tribunale hanno errato nel dichiarare –pur se con diversa motivazione - ammissibile l’opposizione al decreto ingiuntivo, incorrendo prima di tutto in una violazione dell’art.100 c.p.c., poiché l'interesse era inesistente, dato che, riproponendo il ri- corso monitorio davanti al Tribunale di Torino, il creditore aveva già rinun- ciato al precedente decreto, anche esplicitando tale volontà nel nuovo ri- corso per decreto ingiuntivo.Inoltre, sempre ad opinione della parte, la Corte d’appello ha erronea- mente ritenuto sussistente la legittimazione all’opposizione ex art. 645 c.p.c., sul presupposto che l’inefficacia del decreto ingiuntivo non opera di diritto, non solo perché la rinuncia alla pretesa di cui al primo decreto in- giuntivo erastata formalizzata all’interno del secondo ricorso monitorio da- vanti al Tribunale di Torino,e non poteva quindi essere formalizzata in sede stragiudiziale, ma anche perché , essendo mancata la notifica del decreto ingiuntivo, il creditore p oteva riproporre solam ente la domanda con un nuovo ricorso, come previsto dall’art. 644 c.p.c., per ottenere un altro de- creto, e ciò anche se l’inefficacia non erastata dichiarata dal Giudice. In sintesi, secondo il ricorrente, solo per i diversi cas i in cui il decreto ingiuntivo sia notificatofuori termine o la cui notifica sia nulla, l’unico rime- dio consentito all’intimato è quello dell’opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c., mentre, in casi come quello in esam e - ove la notifica del decreto ingiuntivo non vi è stata, perché non èandata a buon fine - l’opposizione al decreto ingiuntivo è inammissibile poiché essa presuppone la avvenuta no- tifica rituale (anche tardiva) del decreto ingiuntivo stesso. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta l’omessa considerazione di un fattodecisivo per il giudizio, posto a fondamento della decisione, oggetto di contraddittorio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto che solo una formale rinuncia alla pretesa da parte del creditore poteva far venir meno l'interesse all'accertamento giudiziale richiesto, senza considerare che,nel caso di specie, non vi era una notifica tardiva nulla o irregolare,ma una notifica inesistente, per cui non era am- messa opposizione,ed, inoltre , vi era stata la riproposizione della domanda monitoria davanti ad un altro giudice,che implica l’ abbandono ex lege del primo decreto per violazione del ne bis in idem e litispendenza. Inoltre, secondo il ricorrente, la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che la volontà espressa del creditore ingiungente di rinunciare al primo decreto ingiuntivo fosse mancata, poiché tale volontà era stata,invece, espressa in via giudiziaria proprio nel secondo ricorso per ingiunzione, laddove lo stesso dava espressamente atto formalmente di voler riproporre la medesima do- manda per il medesimo credito.Peraltro, dal mancato esercizio della facoltà di cui all'art. 188 disp. att. c.p.c. da parte del debitore non potevano deri- vare effetti preclusivi in danno del creditore, quali l'impossibilità di avanzare una nuova richiesta di decreto ingiuntivo. Con il terzo motivo di ricorso è formulata la richiesta di riforma della statuizione sulle spese di lite, per effetto dell’accoglimento del ricorso per cassazione, con condanna del debitore ingiunto alla responsabilità proces- suale aggravata, ai sensi dell’art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., nonché ai sensi dell’art. 89, comma2 c.p.c., posto che l’opposizione doveva essere ritenuta fin dal primo grado espressione di reiterato grave abuso del processo (e contenente anche false accuse e sconvenienti attestazioni contro un collega avanti alla [OSCURATO:PERSONA]). 2.Il primo motivo di ricorso è fondato sia pure nei termini di seguito evidenziati. 2.1.Per statuire sulla censura, occorre tenere presente che [OSCURATO:PERSONA] risulta avere proposto opposizione al decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Milano, la cui notifica- zione non era stata portata a terminee, dunque, non era esistente, facendo valere, in via pregiudiziale, l’inefficacia dello stesso, oltre alla litispendenza con l’altro giudizio di opposizione, proposto contro il decreto ingiuntivo suc- cessivamente emesso dal Tribunale di Torino per lo stesso credito e, co- munque, l’incompetenza del Tribunale di Milano (v. p. 4 della sentenza im- pugnata). 2.2.Com’è noto, l’art. 644 c.p.c. stabilisce che «Il decreto di ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repub- blica, e dinovanta giorni negli altri casi; ma la domanda può essere ripro- posta.» L’art. 188disp. att. c.p.c. prevede, poi, che «La parte alla quale non è stato notificato il decreto d'ingiunzione nei termini di cui all'articolo 644 del codice può chiedere con ricorso al giudice, che ha pronunciato il decreto, che ne dichiari l'inefficacia. Il giudice fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti davanti a sé e il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati alla controparte. La notificazione è fatta nel domicilio di cui all'articolo 638 del codice se avviene entro l'anno dalla pronuncia e personalmente alla parte a norma degli articoli 137 e seguenti del codice se è fatta posteriormente.Il giudice, sentite le parti, dichiara con ordinanza non impugnabile l'inefficacia del decreto ingiuntivo a tutti gli ef- fetti.Il rigetto dell'istanza non impedisce alla parte di proporre domanda di dichiarazione d'inefficacia nei modi ordinari.» 2.3.Questa Corte ha più volte precisato che il procedimento regolato dall’art. 188 disp. att. c.p.c. è esperibile solo quando la notificazione del decreto ingiuntivo sia inesistente (perché non è stata eseguita o portata o termine, ovvero perché viziatada inesistenza giuridica), ma non nel caso in cui la notificazione sia stata portata a termine, sia pure tardivamente, o sia viziata da nullità(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 36496 del 24/11/2021; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 23903 del 02/10/2018; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8126 del 02/04/2010). In particolare, si è evidenziato che, qualora il creditore, munito di de- creto ingiuntivo, provveda a rituale notificazione del medesimo, ancorché dopo il decorso del termine d'efficacia fissato dall'art 644 c.p.c., le ragioni del debitore, comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine di legge, e non anche attraverso gli strumenti pre- visti dagli artt. 188 disp. att. c.p.c. (ricorso per la declaratoria d'inefficacia del decreto) e 650 c.p.c. (opposizione tardiva), i quali presuppongono, ri- spettivamente, la mancanza o la giuridica inesistenza della notificazione del decreto, e il difetto di tempestiva conoscenza del decreto stesso per irrego- larità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore(v. da ultimo Cass., Sez. 3, Sentenza n. 36496 del 24/11/2021). In una pronuncia oramai non più recente, questa Corte ha affermato che, se un decreto ingiuntivo non è notificato, o la notifica di esso è giuridi- camente inesistente, la parte contro la quale è stato emesso può, decorso il termine stabilito dall'art. 644 c.p.c., chiederne la declaratoria di ineffica- cia, ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c., o con la procedura prevista dai primi due commi, o con autonoma domanda, come espressamente consen- tito dall’ultimo comma dell’articolo da ultimo richiamato(così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9872 del 10/10/1997). In tale ottica, la Corte, nella menzionata pronuncia, ha affermato che, in caso di notifica inesistente, è legittimamente proposta una opposizione ex art. 645 c.p.c.,quando vi sia contestazione sul credito fatto valere , poi- ché l'opposizione costituisce l’atto introduttivodel giudizio con cui viene sol- lecitata la pronunciagiurisdizionale in ordine alla sussistenza della pretesa, e solo una formale rinuncia alla pretesa da parte del creditore, può far venir meno l'interesse all’accertamento giudiziale richiesto (v. ancoraCass., Sez. 3, Sentenza n. 9872 del 10/10/1997, ove però è stato escluso che la con- troversia ricadesse nell’ipotesi descritta, perché vi era stata una notifica- zionenulla, e non inesistente, del decreto ingiuntivo opposto). 2.4.Proprio con riguardo all’interesse all’accertamento dell’inefficacia del decreto ingiuntivo con un’autonoma domanda , occorre tuttavia effet- tuare alcune precisazioni, che delimitano l’ambito operativo del principio riportato.Come sopra evidenziato, il legislatore,con il disposto dell’art. 188 disp. att. c.p.c., ha voluto introdurre uno speciale procedimento camerale, parti- colarmente connotato nei presupposti e nelle caratteristicheprocedurali. Ove la parte decida di non avvalersi ditale procedimento, scegliendo di proporre un’azione volta all’accertamento dell’inefficacia del decreto ingiun- tivo,anche mediante la presentazione di un’opposizione ex art. 645 c.p.c., devono applicarsi le regole generali che disciplinano il processo. 2.5.In particolare, occorre tenere presente che, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., «Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessa- rio avervi interesse». Questa Corte ha di recente ribadito che l’interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., va identificato in una situa- zione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giuri- sdizione l'attore soffrirebbe un danno. Ne deriva che tale interesse deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia stru- mentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una que- stione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche(Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 12532 del 08/05/2024). In numerose altre pronunce, questa stessa Corte ha efficacemente af- fermato che l’interesse ad agire deve essere concreto ed attuale, consi- stendonell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezza- bile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (tra le tante, v. Cass., Sez. 1. Sentenza n. 7786 del 29/03/2007). In quanto condizione dell’azione, peraltro, l’interesse ad agire deve sus- sistere fino al momento della decisione, quale espressione del bisogno di tutela giurisdizionale (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 17029 del 11/08/2016; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14649 del 11/06/2013). Ove, poi, l’azione si sostanzi in una domanda volta all’accertamento ne- gativo di un diritto, costituisce condizione dell’azione ex art. 100 c.p.c.l'av- venuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manife- stazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca la declaratoria d’inesistenza (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24552 del 12/09/2024; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16281 del 04/08/2016). 2.6.Nel caso di specie, lo stesso controricorrente ha dedotto che il de- creto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Milano,non gli era stato notificato, spiegando che, per lo stesso credito, aveva ricevuto la notifica di un altro decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Torino, a seguito della quale aveva incardinato un altro giudizio di opposizione(p. 2 del controricorso). A fondamento dell’opposizioneproposta contro il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto di non avere ricevuto risposta alla richiesta,rivolta a [OSCURATO:PERSONA] , di chiarire se, ripropo- nendo l’iniziativa monitoria presso il Tribunale di Torino, avesse inteso ri- nunciare al decreto ingiuntivo non notificato(p. 2-3 del controricorso). Lo stesso FrancescoGiovannini, nel controricorso, ha tuttavia dedotto che la controparte si èdifesa, nel menzionato giudizio di opposizione, ecce- pendo da subito il difetto di interesse ad agire dell’opponente, evidenziando di avere espressamente manifestato nel secondo ricorso monitorio la vo- lontà di riproporre la medesima domanda a Torino, dopo che la notifica del decreto ingiuntivo ottenuto a Milano non era andata a buon fine (p. 3 del controricorso). In effetti, anche nelle conclusioni riportate nella sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] risulta avere concluso chiedendo«… in via preliminare assorbente, dichiarare inammissibile l’opposizione spiegata, vista la palese carenza di interesse ad agire dell’opponente contro un decreto ingiuntivo non notificato ritualmente poiché espressamente riproposto come per legge presso altro Tribunale…»(p. 2 della sentenza impugnata). In tale quadro, nessun concreto e attuale interesse alla proposizione dell’opposizione è ravvisabile in capo aFrancesco Giovannini , a fronte della mera adozione del decreto ingiuntivo in questione, divenuto inefficace per mancata notifica nel termine di legge. La mancata notificazione di detto decreto non ha determinato la pen- denza della lite,ai sensi dell’art. 643 c.p.c. , e, stante l ’in contestata decor- renza del termine per la notifica previsto dall’art. 644 c.p.c., sostenuta da entrambe le parti, non vi è stataalcuna incertezza sull’inefficacia del decreto stesso. In teoria, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potutougualmente notificare, sia puretardivamente, a [OSCURATO:PERSONA] il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, ma è incontestato tra le parti che tale notificazione non è intervenuta né prima dell’opposizione né nel corso delrelativo giudizio. Il controricorrente non ha neppure dedotto di avere ricevuto la manifestazione della volontà della controparte di effettuare tale notificazione, lamentando solo il silenzio di [OSCURATO:PERSONA] di fronte a una esplicita richiesta di chiarimento in ordine alla volontà di rinunciare al decreto ingiuntivo in que- stione, che,comunque, da entrambe le parti era ritenuto inefficace. La tardiva notificazione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano si prospetta, dunque, meramente ipotetica ed eventuale, sicché, per i motivi sopra evidenziati, non è idonea a rappresentare un interesse ad agire per ottenere l’accertamento dell’inefficacia del decreto ingiuntivo, che risulta, anzi, incontestata. Peraltro, ove, in futuro, nonostante l’inefficacia, il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano dovesse essere notificato tardivamente, [OSCURATO:PERSONA] non resterebbe privo di tutela , dal momento che, come sopra evidenziato, potrebbe proporre opposizione ex art. 645 c.p.c., avendo, stavolta sì, interesse ad agire, al fine di far valere l’inefficacia del decreto ingiuntivo. 3.L’accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l’esame degli altri, che devono ritenersi assorbiti, come anche le questioni che il controricorrente ha dedotto di voler riproporre nell’eventuale giudizio di me- rito che, come appena illustrato, non poteva essere iniziato. 4.In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso, la sentenza impu- gnata deve essere cassata senza rinvio, poiché il giudizio introdotto con l’opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Milano non poteva essere proposto. 5. Tenuto conto della particolarità della vicenda e dell ’assenza di un orientamento interpretativo consolidato sulle specifiche que