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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 luglio 2026

Cassazione n. 24352/2026

Testo disponibile della fonte

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a Generale dello Stato- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 2665/2021, depositata il 9/7/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 2665/2021, depositata il 9/7/2021, la CommissioneTributaria Regionale della Lombardia ha dichiarato inammissibile, perinesistenza della notifica, l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso ladecisione della CTP di Milano di accogliere il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] GrozaNumero registro generale 2158/2022Numero sezionale 5526/2026Numero di raccolta generale 24352/2026Data pubblicazione 31/07/2026avverso l’intimazione di pagamento n. 0682018901068064000, relativa aprecedenti cartelle di pagamento, per l’importo complessivo di euro157.610,27.Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate-Riscossione proponericorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] mediante controricorso, illustrato con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con un unico motivo di ricorso si censura la violazione degli artt.121, 131, 156, 157, 160 e 161 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto inesistentela notificazione dell’appello presso il domicilio originariamente eletto dalcontribuente (in primo grado), anziché presso quello comunicato invariazione ex art. 17 d.lgs. n. 546/1992, ed aver, quindi, escluso che ilvizio di notifica fosse stato sanato dalla rituale costituzione della parte.1.1.

La censura è fondata e va accolta.1.2.

Per giurisprudenza ormai costante di questa Corte, l’inesistenzadella notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delleforme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso ditotale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta inessere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei arendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione.

Tali elementiconsistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggettoqualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compieredetta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potereesercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato comeraggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazioneprevisti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debbacomunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusisoltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente almittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma nonNumero registro generale 2158/2022Numero sezionale 5526/2026Numero di raccolta generale 24352/2026Data pubblicazione 31/07/2026compiuta, cioè, in definitiva, omessa (S.U. 14916/2016, cui adde, tra lealtre, Cass. 22806/2024; 31085/2022; 26511/2022).1.3.

La dicotomia nullità -inesistenza va, dunque, ricondotta allabipartizione tra l’atto e il non atto.1.4.

Pertanto, una volta assodato che un "atto", riconoscibile come"notificazione", esiste, qualunque suo vizio ricade nell’ambito della nullità.1.5.

E’, quindi, da tempo superata la tesi che include in tale modellolegale, facendone derivare, in sua mancanza, la inesistenza dellanotificazione, il requisito del "collegamento" (o del "riferimento") tra illuogo della notificazione e il destinatario: si tratta, infatti, di un elementoche si colloca fuori del perimetro strutturale della notificazione e la cuiassenza ricade nell’ambito della nullità”.1.6.

Pertanto, poiché il luogo in cui la notificazione viene eseguita nonindividuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo dicollegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullitàdell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimentodello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche secompiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza dellarinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla partestessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.” (intermini, Cass. 26544/2024; in tema, cfr. anche Cass. 10500/2018; S.U.14916/2016, cit.; 10696/2002).1.7.

Allo stesso modo, la notifica dell’impugnazione ad un soggettodiverso dal procuratore costituito in appello non determina l’inesistenza,ma la nullità della notificazione, sanabile ex art. 291 c.p.c. con la suarinnovazione oppure con la costituzione della parte destinataria (Cass.4216/2026; 24450/2017; 15236/2014).1.8.

Va, peraltro, ribadito che detto effetto sanante ex tunc prodottodalla costituzione del convenuto - la quale non è mai tardiva, poiché laNumero registro generale 2158/2022Numero sezionale 5526/2026Numero di raccolta generale 24352/2026Data pubblicazione 31/07/2026nullità della notificazione impedisce la decorrenza del termine (per tutte,Cass., sez. un., 14539/2001) - opera anche nel caso in cui la costituzionesia effettuata al solo fine di eccepire la nullità (tra altre, Cass., sez. un.,5785/1994, cui adde Cass. 10119/2006; 13667/2007; 6470/2011).1.9.

Ha errato, pertanto, la CTR nel ritenere inesistente la notificadell’appello eseguita presso l’originario domicilio eletto dal contribuente,anziché in quello variato ex art. 17 d.lgs. n. 546/1992, trattandosi di viziorelativo al luogo di notificazione dell’atto che non impatta sull’esistenzadella notificazione, ma ricade nell’ipotesi della nullità, nel caso di speciesanata per effetto della costituzione dell’appellato, anche se costituito soloper eccepire il vizio di notifica e quando erano già scaduti i termini perl'impugnazione.1.10.

Alla stregua degli enunciati principi, la sentenza impugnata va,dunque, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la disciplinadelle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 9 luglio 2026.IL PRESIDENTEUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Generale dello Stato- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 2665/2021, depositata il 9/7/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 2665/2021, depositata il 9/7/2021, la CommissioneTributaria Regionale della Lombardia ha dichiarato inammissibile, perinesistenza della notifica, l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso ladecisione della CTP di Milano di accogliere il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] GrozaNumero registro generale 2158/2022Numero sezionale 5526/2026Numero di raccolta generale 24352/2026Data pubblicazione 31/07/2026avverso l’intimazione di pagamento n. 0682018901068064000, relativa aprecedenti cartelle di pagamento, per l’importo complessivo di euro157.610,27.Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate-Riscossione proponericorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] mediante controricorso, illustrato con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo di ricorso si censura la violazione degli artt.121, 131, 156, 157, 160 e 161 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto inesistentela notificazione dell’appello presso il domicilio originariamente eletto dalcontribuente (in primo grado), anziché presso quello comunicato invariazione ex art. 17 d.lgs. n. 546/1992, ed aver, quindi, escluso che ilvizio di notifica fosse stato sanato dalla rituale costituzione della parte.1.1. La censura è fondata e va accolta.1.2. Per giurisprudenza ormai costante di questa Corte, l’inesistenzadella notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delleforme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso ditotale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta inessere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei arendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione. Tali elementiconsistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggettoqualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compieredetta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potereesercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato comeraggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazioneprevisti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debbacomunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusisoltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente almittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma nonNumero registro generale 2158/2022Numero sezionale 5526/2026Numero di raccolta generale 24352/2026Data pubblicazione 31/07/2026compiuta, cioè, in definitiva, omessa (S.U. 14916/2016, cui adde, tra lealtre, Cass. 22806/2024; 31085/2022; 26511/2022).1.3. La dicotomia nullità -inesistenza va, dunque, ricondotta allabipartizione tra l’atto e il non atto.1.4. Pertanto, una volta assodato che un "atto", riconoscibile come"notificazione", esiste, qualunque suo vizio ricade nell’ambito della nullità.1.5. E’, quindi, da tempo superata la tesi che include in tale modellolegale, facendone derivare, in sua mancanza, la inesistenza dellanotificazione, il requisito del "collegamento" (o del "riferimento") tra illuogo della notificazione e il destinatario: si tratta, infatti, di un elementoche si colloca fuori del perimetro strutturale della notificazione e la cuiassenza ricade nell’ambito della nullità”.1.6. Pertanto, poiché il luogo in cui la notificazione viene eseguita nonindividuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo dicollegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullitàdell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimentodello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche secompiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza dellarinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla partestessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.” (intermini, Cass. 26544/2024; in tema, cfr. anche Cass. 10500/2018; S.U.14916/2016, cit.; 10696/2002).1.7. Allo stesso modo, la notifica dell’impugnazione ad un soggettodiverso dal procuratore costituito in appello non determina l’inesistenza,ma la nullità della notificazione, sanabile ex art. 291 c.p.c. con la suarinnovazione oppure con la costituzione della parte destinataria (Cass.4216/2026; 24450/2017; 15236/2014).1.8. Va, peraltro, ribadito che detto effetto sanante ex tunc prodottodalla costituzione del convenuto - la quale non è mai tardiva, poiché laNumero registro generale 2158/2022Numero sezionale 5526/2026Numero di raccolta generale 24352/2026Data pubblicazione 31/07/2026nullità della notificazione impedisce la decorrenza del termine (per tutte,Cass., sez. un., 14539/2001) - opera anche nel caso in cui la costituzionesia effettuata al solo fine di eccepire la nullità (tra altre, Cass., sez. un.,5785/1994, cui adde Cass. 10119/2006; 13667/2007; 6470/2011).1.9. Ha errato, pertanto, la CTR nel ritenere inesistente la notificadell’appello eseguita presso l’originario domicilio eletto dal contribuente,anziché in quello variato ex art. 17 d.lgs. n. 546/1992, trattandosi di viziorelativo al luogo di notificazione dell’atto che non impatta sull’esistenzadella notificazione, ma ricade nell’ipotesi della nullità, nel caso di speciesanata per effetto della costituzione dell’appellato, anche se costituito soloper eccepire il vizio di notifica e quando erano già scaduti i termini perl'impugnazione.1.10. Alla stregua degli enunciati principi, la sentenza impugnata va,dunque, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la disciplinadelle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 9 luglio 2026.IL PRESIDENTEUgo Candia
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