CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 marzo 2024
Cassazione n. 12481/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12031/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in R oma, piazza Adriana n. 5, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di R.I.F. - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia n. 71, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.2242/2017depositato il[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/3/2024dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il giudice delegato al fallimento di R.I.F. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito, per brevità, R.I.F.), già [OSCURATO:SOCIETA]., non ammetteva al passivo della procedura il credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova dell a sua effettiva sussistenza ed entità. 2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell’opposizione presentata da [OSCURATO:SOCIETA]., osservava –fra l’altro e per quanto qui di interesse – che l’art. 117 T.U.B. prevede per tale tipo di contratto la forma scritta ad substantiam. Constatava che il contratto di factoring del 16 giugno 2011, prodotto dalla società creditrice a giustificazione del fatto genetico del proprio diritto, non era stato sottoscritto da [OSCURATO:SOCIETA]., ma solo da [OSCURATO:SOCIETA].. Riteneva, dunque, che la mancanza della sottoscrizione della creditrice istante comportasse la nullità del contratto ai sensi degli artt. 1325 e 1418 cod. civ. e 117 T.U.B., per mancanza di firma scritta quale requisito di validità del contratto. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 6 aprile 2017, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di R.I.F.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Occorre preliminarmente rilevare l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità e/o nullità del ricorso sollevata dalla procedura controricorrente, perché il ricorso è stato notificato senza alcuna attestazione di conformità finalizzata ad attestare e dimostrare la conformità della copia scansionata della procura alle liti a quella in originale in possesso del difensore. Ora, in caso di ricorso per cassazione nativo digitale (come nella fattispecie in esame), notificato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, cod. proc. civ., di procura speciale apposta in calce al ricorso (Cass., Sez. U., 2077/2024). La mancanza, poi, dell'attestazione di conformità della procura alle liti notificata unitamente al ricorso per cassazione a mezzo p.e.c. ai sensi dell'art. 3-bis della l. 53/1994 non comporta l'inammissibilità per nullità della notificazione, venendo in rilievo, nel contesto di una costituzione compiuta mediante deposito di fascicolo cartaceo (come avveniva all’epoca in cui il presente giudizio di legittimità è stato introdotto), una mera irregolarità sanata dal tempestivo deposito del ricorso e della procura in originale analogico, corredati dall'attestazione mancante (Cass., Sez. U.,29175/2020). L’odierna ricorrente ha operato in questo senso attraverso il deposito di copia analogica del ricorso nativo digitale e della procura in originale analogico, corredati da un’attestazione di conformità che, nel riferirsi agli “originali telematici”, fra cuila procura speciale alle liti (contemporaneamente depositata in originale analogico), non può che intendersi come indirettamente comprensiva anche dell’attestazione denunciata come mancante, in quanto solo così l’attestazione avrebbe rivestito una qualcheutilità. D’altra parte, le Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 6477/2024) hanno di recente ribadito, dopo aver fatto richiamo al principio cardine di “strumentalità delle forme” degli atti del processo (dalla legge prescritte non per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma in quanto strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come il traguardo che la norma disciplinante la forma dell’atto intende conseguire; si vedano, tra le molte, Cass.9772/2016, Cass., Sez. U., 14916/2016, Cass., Sez. U., 10937/2017, Cass. 8873/2020, Cass. 31085/2022, Cass.14692/2023), che è possibile desumere aliunde , da precipui elementi qualificanti, la paternità certa dell’atto processuale. Facendo applicazione della stessa logica interpretativa, l’attestazione di conformità della copia della procura alle liti notificata unitamente al ricorso per cassazione a mezzo p.e.c. all’originale analogico, che è atto proprio dell’avvocato ai sensi dell’art. 3-bis, comma 2, l. 53/1994, ben può essere evinta dall’attestazione di “conformità agli originali telematici” delle copie analogiche di tutti gli atti concernenti la notificazione del ricorso via p.e.c. (relazione di notificazione, ricorso per cassazione, procura speciale alle liti, ricevute di accettazione e di consegna): infatti, questa attestazione del difensore, essendo finalizzata ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 369 cod. proc. civ., logicamente presuppone che la copia della procura speciale notificata fosse conforme a quella analogica rilasciata dalla cliente, contemporaneamente depositata in originale, in virtù della quale il ricorso era stato redatto. Una simile attestazione e il contestuale deposito della procura in originale analogico rappresentano, quindi, elementi univoci da cui desumere l’ampia portata dell’attestazione di conformità, rimanendo così superato l’eccepito vizio in ordine alla mancata certificazione di conformità all’originale della copia della procura notificata. 5. Va, altresì, respinta l’eccezione, proposta in memoria, d’inammissibilità(recte , d’improcedibilità) del ricorso perché iscritto a ruolo oltre il termine di dieci giorni dalla notifica: assume difatti il [OSCURATO:PERSONA] che la previsione di un apposito termine dimezzato per la notifica del ricorso debba essere estesa anche al termine d’iscrizione a ruolo. L’eccezione è infondata: il termine ridotto previsto per la ricorribilità in cassazione dall’art. 99 l.fall. si riferisce esclusivamente alla proposizione del ricorso per cassazione e la previsione, per il suo tenore letterale e per il suo carattere eccezionale,non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica (in termini, in relazione al testo previgente dell’art. 99 l. fall., che pure prevedeva la riduzione alla metà del termine per proporre ricorso per cassazione, vedi Cass.11471/08; sulla medesima linea, con riguardo al termine ridotto previsto per la ricorribilità in cassazione in materia di dichiarazione di fallimento,Cass. 25218/13). 6. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1325 cod. civ. e 117 T.U.B. nonché, exart. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso fra le parti, perché il tribunale ha ritenuto sussistente un vizio di forma del contratto di factoring, tale da determinarne la nullità, senza considerare che nei contratti per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti; in ogni caso il tribunale ha omesso di considerare che il contratto era stato concluso per corrispondenza fra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] e che comunque [OSCURATO:SOCIETA] aveva manifestato la propria volontà di avvalersi del contratto prima della dichiarazione di fallimento. 7. Il motivo è fondato. 7.1 La fattispecie in esame rimane regolata dall’art. 117 d.lgs. 385/1993 in ragione non del profilo oggettivo della fattispecie (stipulazione del contratto di factoring), bensì di quello soggettivo (qualità non contestata di intermediaria finanziaria della società ricorrente). Invero, “i contratti ai quali si riferisce l'art. 117 del T.u.b. sono quelli (tutti quelli) stipulati dai soggetti ai quali è applicabile la disciplina sulle operazioni e sui servizi bancari e finanziari contenuta nel citato testo unico; sicché l'insieme di tali contratti designa la corrispondente categoria che - come emerge dall'art. 115 del medesimo T.u.b. ("le norme del presente capo si applicano alle attività svolte (..) dalle 3 banche e dagli intermediari finanziari") - va ricostruita in base all'elemento soggettivo; tale elemento assume rilievo prevalente rispetto alla tipologia di operazione volta a volta identificata nell'oggetto” (così Cass. 2510/2018). Ciò posto, non era ravvisabile alcun vizio di forma, ove si consideri che lo stesso tribunale riferisce che il contratto prodotto era munito della firma del cliente. Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui “in tema di contratti bancari, il requisito dellaforma scritta previsto dall'art. 117, comma 1, T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti” (Cass. 28500/2023; nello stesso senso Cass. 14243/2018 e Cass. 16070/2018). 8. Il secondo mezzo lamenta l’omesso esame di fatti decisivi e discussi fra le parti, costituiti dall’effettiva erogazione di somme a [OSCURATO:SOCIETA] a titolo di anticipazione sul corrispettivo di cessione dei crediti, dalla quale discendeva il diritto alla corrispettiva restituzione, e dal riconoscimento del debito ad opera di [OSCURATO:SOCIETA] prima della dichiarazione di fallimento. 9. Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di contratti bancari, la nullità (nella specie per difetto di forma) di un contratto di finanziamento comporta il venir meno dalla causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali, con conseguente applicazione delle norme sulla ripetizione dell'indebito; ne deriva che anche in questo caso devono essere restituiti alla banca tanto il capitale erogato, quanto gli interessi al tasso legale (Cass. 27390/2023). Erra, dunque, il provvedimento impugnato laddove ritiene (a pag. 5) che l’accoglimento dell’eccezione di nullità del contratto di factoring precludesse la prova dell’an del credito opposto, giacché anche in una simile eventualità do vrebbero essere restituiti alla banca il capitale erogato e gli interessi al tasso legale secondo la disciplina sulla ripetizione dell'indebito. 10. In conclusione il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]