CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27390/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 12514-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i da gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FRANCESCA VIRGILIper procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine de l controricorso; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 1026/2019della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 23 / 6 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha parzialmente accolto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.con atto di citazione notificato il 23/2/2001, condannando Ric. 2019n. 12514 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 la banca convenutaalla restituzione, in favore degli attori, d ella sommadi €. 22.079,60. 1.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato l’assenza di contratti scritti e affermato la mancata dimostrazione di aperture di credito, ha ritenuto, innanzitutto, che, relativamente alla domanda di restituzione delle somme illegittimamente addebitate sul c/c, le pretese si erano prescritte per decorso del termine di dieci anni, ed, in secondo luogo, che, relativamente agli interessi addebitati sui finanziamenti pacificamente erogati, dovesse applicarsi il tasso di sostituzione previsto dall’art. 117 TUB, con la conseguente restituzione della somma di €. 22.079,60. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto appello avverso tale sentenzae, dopo aver premesso: - di aver aperto nel mese di agosto del 1991 un c/c ab origine affidato e con saldo sempre passivo; - vi era stato un costante addebito di interessi ultralegali, variazione sfavorevoli senza giustificato motivo, anatocismo non consentito, addebiti di interessi per due finanziamenti accesi il 29/12/2000 e 31/12/2000 ed estinti con addebiti del 18/6/2001, hanno dedotto: a) con il primo motivo, che l’esistenza di un’apertura di credito sul c/c, a fronte di un rapporto concluso prima della l. n. 154/1992, può essere dimostrata anche per facta concludentia; b) con il secondo motivo, che il tribunale non aveva pronunciato sulla eccepita nullità dei contratti di finanziamento, con la conseguente illegittimità degli addebiti di capitale e interessi, per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB; c) con il terzo motivo, che il giudice aveva illegittimamente applicato i tassi massimi, anziché minimi, dei BOT ex art. 117 TUB; insistendo, quindi, per l’accertamento dell’esatto saldo finale del conto, depurato da ogni interesse ultralegale, anatocismo, spesa e per la Ric. 2019n. 12514 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 restituzione di un indebito pari alla somma complessiva di €. 1.480.952,56, oltre interessi. 1.4. La banca, dal suo canto, ha resistito al gravame, deducendo: - quanto al c/c, che i clienti non avevano provato l’affidamento né il limite del fido; - quanto ai contratti di finanziamento, che era pacifica l’erogazione del capitale, che la nullità avrebbe comportato reciproche restituzioni, risolvendosi altrimenti la retrocessione in un arricchimento senza causa del cliente, che il pagamento eseguito era riconducibile all’art. 2034 c.c. e che gli interessi erano comunque dovuti a norma dell’art.1815 c.c.. 1.5. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello. 1.6. La corte, in particolare, dopo aver rilevato che effettivamente risultano mancanti tra gli atti di causa tanto il contratto di c/c, aperto pacificamente nel 1991 quando la forma scritta non era “obbligata”(pur avendo gli appellanti prodotto in giudizio tutti gli estratti dall’apertura in poi), quanto i due contratti di finanziamento, pacificamente conclusi p er importi assai cospicui (e cioè due miliardi di lire e 400 milioni di lire) alla fine dell’anno 2000, quando invece la forma scritta era cogente, e che, di conseguenza, è nulla, come già affermato dal tribunale, l’applicazione nel tempo di interessi ultralegali, spese di ogni tipo, anatocismo, ha ritenuto , per ciò che riguarda il primo motivo,che: - gli attori , a fronte dell ’ eccezione di prescrizione sollevata dalla banca in ordine a tutti gli addebiti ultradecennali rispetto alla notifica dell’atto di citazione, avevano l’onere di dimostrare in giudizio l’esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi i relativi versamenticome mero ripristino della disponibilità accordata e sposti l’inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto; - gli attori, tuttavia, non Ric. 2019n. 12514 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 avevano assolto a tale onere: l’unica significativa allegazione dagli stessi operata sul punto, infatti, riguardava il fatto che per oltre un decennio il conto aveva avuto “un saldo costantemente passivo” ma, ha osservato la corte, tale circostanza non è sufficiente posto che, dopo la l. n. 154/1992, quando anche l’apertura di credito ha richiesto la forma scritta, ai fini della prova di un’apertura di credito per facta concludentia, la mera tolleranza rispetto ad una situazione di scoperto, per quanto prolungata, costituisce un dato di fatto del tutto inidoneo a dimostrare la concessione di un affidamento al correntista, tanto più che, se un affidamento vi fosse stato, la banca si sarebbe premurata di formalizzarlo o, comunque, di formalizzarne le variazioni conseguenti alle nuove valutazioni svolte nel corso del tempo. 1.7. La corte, per ciò che riguarda il secondo motivo, dopo aver evidenziato che: - i contratti di finanziamento erano nulli per difetto di forma scritta; - “ le somme furono pacificamente erogate e restituite”; “la declaratoria di nullità dovrebbe porre le parti nella stessa posizione in cui erano prima di concludere e dare esecuzione ai contratti, ovvero, in astratto, facendo rientrare la banca della somma erogata e facendo restituire (d)alla banca gli interessi percepiti”; ha ritenuto che: -la banca era già rientrata “in possesso del suo denaro”, laddove restituirlo agli appellanti significherebbe provocare un effetto uguale e contrario a quellodelle conseguenze legali della nullità, oltre che provocare un loro ingiusto arricchimento; - la “restituzione integrale” degli interessi era, invece, impedita dall’art. 117 TUB, il quale prescrive la sostituzione ex legedegli interessi, la cui pattuizione scritta non vi sia o non sia dimostrata, con un tasso legale prefissato, come ha inteso fare Ric. 2019n. 12514 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 la sentenza appellata e come del resto gli stessi appellanti non contestano. 1.8. La corte, infine, per ciò che riguarda il terzo motivo, pur avendo ammesso che, “nel sostituire il tasso applicato non iure con quello ex art. 117 TUB, andavano considerati il tasso nominale minimo riguardante le operazioni attive e quello massimo per le operazioni passive”, ossia, rispettivamente, le operazioni le operazioni “a credito della banca” e le operazioni “a credito per il cliente”, ha, tuttavia, ritenuto che, come eccepito dalla banca, gli appellanti non avevano specificamente impugnato le legittimità della capitalizzazione successiva al 30/6/2000, il mantenimento delle date-valute a suo tempo applicate dalla banca ed il mancato riconoscimento di interessi attivi sui saldi ricalcolati, e che, per taliragioni, non avendo gli stessi richiesto un supplemento o una integrazione della consulenza tecnica d’ufficio, le ipotesi elaborate dal consulente tecnico d’ufficio che si avvicinano all’accoglimento del terzo motivo di gravame erano soltanto quelle da 21 a 24, le quali, tuttavia, portano ad “un risultato in tutte inferiore al quantum già riconoscimento dal primo giudice” per cui, a fronte del divieto della reformatio in peius, non può essere riconosciuta agli appellanti alcuna somma ulteriore. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 17/4/2019, hanno chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso. 2.3. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo, i ricorrent i , lamentando la violazione degli artt. 2697, comma 2°, e 2727 c.c. nonché dell’art. 1194 c.c., in relazione a ll ’ art. 360 n. 3 c.p.c., ha nno Ric. 2019n. 12514 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha accolto l ’ eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta sul presupposto che gli attori, pur avendone l’onere, non avevano dimostrato l’esistenza di un’apertura di credito e che tutti i versamenti effettuati prima del 22/2/2001 avevano, pertanto, natura solutoria, senza, tuttavia, considerare: - innanzitutto, che non erano gli attori a dover provare l’esistenza dell’apertura di credito e la natura ripristinatoria dei versamenti effettuati sul conto, essendo, piuttosto,la banca ad avere l’onere di provare, a sostegno della propria eccezione di prescrizione, la natura solutoria dei versamentie, quindi, la mancanza dell’apertura di credito; - in secondo luogo, che gli attori avevano, comunque, dimostrato, attraverso gli estratti conto e il comportamento delle parti, l’esistenza in via di fatto di un affidamento , tanto più che, a fronte della presunzione della natura ripristinatoria dei versamenti eseguiti in costanza di rapporto, spetta alla banca la prova del compimento di rimesse solutorie; - infine, che i versamenti effettuati prima del 22/2/2001 non potevano avere natura solutoriapoiché il credito della banca verso il titolare di un conto corrente diviene certo, liquido ed esigibile solo per effetto del recesso esercitato dalla banca stessa. 3.2. Il motivo è infondatoin tutte le censure in cui risulta articolato. 3.3. L’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è, infatti, soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della Ric. 2019n. 12514 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell’anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens (Cass. SU n. 24418 del 2010; conf., Cass.n. 24051 del 2019 ). 3.4. Non pù , invero, ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se nondal momento in cui sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento, che l’attore pretende essere indebito perch é́ , prima di quel momento, non ̀ configurabile alcun diritto di ripetizione , con la conseguenza che , ove il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto quest’ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (se risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l’effetto di uno spostamento patrimoniale a favore della banca: ciò che, invece, non si verifica quando i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell’affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori, nella misura corrispondente (fino al limite contrattualmente fissato), dell’affidamento originariamente concesso e non possono, dunque, in alcun modo configurarsi come atti di pagamento (Cass. SU n. 24418 del 2010, al punto 3.3., secondo cui “ ... un versamento eseguito dai cliente su un conto il cui passivo non Ric. 2019n. 12514 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 abbia superato il limite dell’affidamento concesso dalla banca con l’apertura di credito non ha né lo scopo né l’effetto di soddisfare la pretesa della banca medesima di vedersi restituire le somme date a mutuo (credito che, in quel momento, non sarebbe scaduto né esigibile), bensì quello di riespandere la misura dell’affidamento utilizzabile nuovamente in futuro dal correntista. Non ̀ , dunque, un pagamento, perch è non soddisfa il creditore, ma amplia (o ripristina) la facoltà d ’ indebitamento del correntista; e la circostanza che, in quel momento, il saldo passivo del conto sia influenzato da interessi illegittimamente fin l̀ computati si traduce in un ’ indebita limitazione di tale facolt à di maggior indebitamento, ma non nel pagamento anticipato di interessi…”). 3.5. In definitiva, occorre ribadire che,qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o “scoperto”), cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento, allora dovràdirsi che quei versamenti integrino la nozione di “pagamento”; il contrario, quando i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell’affidamento concesso al cliente, consistano in meri atti ripristinatori della provvista, pur sempre nella disponibilità del cliente (Cass. n. 2660 del 2019, in motiv.). 3.6. Il termine di prescrizione decennale dell ’ azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca,il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, pertanto, decorre: a) dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati, se si tratta di versamenti che abbiano avuto solo Ric. 2019n. 12514 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 funzione ripristinatoria della provvista; b) dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, se si tratta di versamenti che abbiano avuto funzione solutoria (in tal senso, cfr. Cass. n. 18144 del 2018; Cass. n. 27704 del 2018; Cass. n. 2660 del 2019; Cass. n. 24051del 2019; in precedenza, Cass. n. 10713 del 2016). 3.7. Le Sezioni Unite di questa Corte, peraltro, con la sentenza n. 15895 del 2019, hannoaffermato il principio per cui, in tema di prescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamentepagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (conf., Cass. n. 7013 del 2020). 3.8. Quanto, in particolare, all’onere della prova, ̀ opportuno chiarire come esso si atteggi nei giudizi in questione, dovendo invero ribadirsi che: a) il cliente, il quale agisce ex art.2033 c.c. per la ripetizione dell’indebito corrisposto alla banca nel corso del rapporto di conto corrente, ha l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato: vale a dire, a fronte dell’annotazione di poste passive sul suo conto corrente nell’assunto costituenti dazione indebita, la causa petendi dell’azione, in ragione della natura non dovuta di quegli addebiti (per l’esistenza di un’indebita capitalizzazione, interessi non consentiti, costi non concordati, e cos̀ via); b) eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito per decorso del termine decennale dalle annotazioni passive in Ric. 2019n. 12514 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 conto, quale fatto estintivo, essa ha l’onere di allegare l’inerzia, il tempo del pagamento ed il tipo di prescrizione invocata; e l’eccezione di prescrizione ̀ validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e ciò l ’ inerzia del titolare, e manifestato la volontàdi avvalersene (Cass. n. 1064 del 2014; Cass. n. 32485 del 2019); c) se, a questo punto, il tempo decorso dalle annotazioni passive integri il periodo necessario per il decorso della prescrizione, diviene onere del cliente provare il fatto impeditivo, consistente nell’esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, dunque, possa spostare l’inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto(Cass. n. 2660 del 2019, la quale ha aggiunto che l’“apertura di credito … non ̀ di per s ́ , come ̀ noto, un contratto necessariamente riconnesso a quello di conto corrente”). 3.9. In definitiva, nel contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un’apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento, con la conseguenza che, una volta eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata(Cass. n. 2660 del 2019; conf., Cass. n. 27704 del 2018, la quale ha ribadito il principio per cui grava sull’attore in ripetizione dimostrare la natura indebita dei Ric. 2019n. 12514 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 versamenti e, a fronte dell’eccezione di prescrizione dell’azione proposta dalla banca, dimostrare l’esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio ed a spostare l’inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto). 3.10. Quanto al resto, i ricorrenti hanno, in sostanza, lamentato l’erronearicognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito,lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto che gli attori non avessero dimostrato in giudizio l’esistenza di un’apertura di credito. La valutazione delle prove raccolte, però, compresa la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c.(Cass. n. 1234 del 2019; Cass. n. 1216 del 2006) e l’idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, i fatti ignoti da provare (Cass. n. 12002 del 2017), costituisce un ’ attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia. L’omesso esame di elementi istruttori non dà luogo, pertanto, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora gli accadimenti fattuali rilevanti in causa, come fatti costitutivi del diritto azionato ovvero come fatti estintivi, Ric. 2019n. 12514 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 modificativi ovvero impeditivi dello stesso, siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.). La valutazione delle prove, al pari della scelta, tra le varie emergenze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati algiudice di merito, il quale è libero di attingere ilproprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n.42 d el 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 16467 del 2017).Il compito di questa Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere aduna rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove aquella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le prove ammesse ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nellamotivazione del provvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com’è in Ric. 2019n. 12514 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 effettiaccaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole edel plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). La corte d’appello, invero, dopo aver valutatole prove indiziarie, come il “saldo costantemente passivo”per oltre un decennio, raccolte in giudizio ed (implicitamente) escluso quelle invocate da gli attori,ha ritenuto, prendendo così in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda di restituzione proposta da gli stessi e l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca e indicandole ragioni del convincimento espresso in ordine agli stessi in modo nient ’ affatto apparente, perplesso o contraddittorio, che il conto corrente sul quale erano confluiti i pagamenti asseritamente indebiti compiuti dai correntisti non era assistito da un’apertura di credito. Ed una volta escluso , come la corte d’appello ha ritenuto senza che tale apprezzamento sia stato utilmente censurato (nell’unico modo possibile, e cioè, a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c.) per aver del tutto omesso l’esame di uno o più fatti storici controversi, principali o secondari, risultanti dal testo della sentenza stessa o dagli atti processuali (e doverosamente esposti in ricorso nel rigoroso rispetto degli artt. 366, comma 1°, n.6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c.) ed aventi carattere decisivo (nel senso che, ove esaminati, avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ricostruire la vicenda in termini tali da integrare l’ipotesi normativa invocata dalla ricorrente: fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non dà luogo al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie: Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.), che il conto corrente in questione non era stato assistito da un contratto di apertura di credito, non si Ric. 2019n. 12514 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 presta, evidentemente, a censure, per violazione dell’art. 1194 c.c., la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè, a fronte di versamenti solutori e non meramente ripristinatori e del decorso del termine di dieci anni dal compimento degli stessi, l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca. 3.11. Come detto, invero, nel contratto di conto corrente bancario, poiché la sua decorrenza è condizionata al carattere solutorio e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, la prescrizione dell’azione di restituzione matura dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati solo se si tratta di versamenti che abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista: viceversa, nel caso (come quello di specie) in cui il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un’apertura di credito oppure quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento, la prescrizione decorredalla data dei singoli pagamenti trattandosi, in tali ipotesi, di versamenti che hanno avuto, appunto, funzione solutoria. 3.12. La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura, del resto, solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma: non anche quando, come invece pretende la ricorrente, la censura abbia avuto ad oggetto la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, lì dove ha ritenuto (in ipotesi erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che è sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti previsti Ric. 2019n. 12514 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 dall’art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018). 4.1. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione dell’art. 2033 c.c. nonché degli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, pur avendo ammesso la nullità che i due contratti di finanziamento stipulati tra gli attori ela banca, uno per £. 400.000.000 in data 29/12/2000 e l’altro per £. 2.000.000.000 indata 31/12/2000, erano nulli per inosservanza dell’obbligo della forma scritta previsto dall’art. 117 TUB, ha, tuttavia, respinto la domanda con la quale gli attori avevano chiesto la restituzione delle somme dagli stessi pagate, attraverso i corrispondenti addebiti sul conto corrente, a titolo di capitale e di interessi, sul rilievo che, in conseguenza di tale nullità, la banca aveva comunque il diritto di ottenere la restituzione delle somme pacificamente erogate in esecuzione dei contratti nulli, omettendo, così, di considerare che: - gli addebiti, in conseguenza della nullità dei predetti contratti, erano del tutto privi di ragione giustificativa, con il conseguente diritto degli appellanti alla relativa restituzione, a norma dell’art. 2033 c.c., trattandosi di pagamenti non dovuti; -la banca, a fronte della domanda di accertamento della nullità dei contratti di finanziamento e di restituzione delle somme pagate versate alla stessa a titolo di capitale e interessi, non aveva proposto alcuna domanda riconvenzionale diretta, a sua volta, alla restituzione, a titolo di indebito o di arricchimento senza causa, delle somme incontestatamente erogate in esecuzione degli stessi contratti; - la nullità dei contratti di finanziamento esclude che gli interessi erano dovuti, con la conseguenza che il richiamo al tasso di sostituzione previsto dall’art. 117 TUB è privo di ogni logica.Ric. 2019n. 12514 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 4.2. Il motivo è infondato. Accertata, infatti, la nullità di un contatto di finanziamento, la caducazione della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali eseguite comporta l’applicazione della disciplina dell’indebito oggettivo, di cui agli artt. 2033 ss. c.c., con la conseguenza che le parti hanno l’obbligo, subordinato alla domanda di parte ed all’assolvimento degli oneri di allegazione e di prova, di procedere alle reciproche restituzioni, che hanno, però,ad oggetto, da un lato, le somme che il cliente aveva a suo tempo ricevuto dalla banca a titolo di finanziamento, oltre agliinteressi ( al tasso legale ), e , dall ’ altro lato, le somme che la banca, in esecuzione del contratto nullo, hadal suo canto ricevuto (senza averne il diritto), e cioè (non il capitale che, sia pur a titolo di indebito, doveva essere comunque restituito, com’̀ accaduto nel caso in esame, ma solo) gli interessial tasso pattuito nel contratto viziato. 4.3. La corte d’appello, l̀ dove (qualificato in iure il pagamento del capitale erogato come restituzione dell’indebito conseguente alla nullità dei contratti di finanziamento) ha escluso che gli attori avessero il diritto alla (ulteriore) restituzione di quanto versato alla banca in esecuzione di tali contratti sul rilievo che “la declaratoria di nullità” d egli stessi comportava il diritto della banca di “rientrare … della somma erogata” e de gli interessi al tasso legale (rinvenuto, senza alcuna censura sul punto, in quello stabilito dall’art. 117 TUB),e l’obbligo della stessa di“restituire … (solo) gli interessi percepiti” al tasso convenzionale, si è, pertanto, attenuta ai principi esposti e, come tale, si sottrae alle censure svolte sul punto dai ricorrenti. 5.1. Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando lanullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 n. 4 c.p.c. per illogicità e incomprensibilità della motivazione in relazione alla misura degli Ric. 2019n. 12514 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 interessi dovuti sulle partite attive e passive del conto corrente in applicazioni del tasso di sostituzione ex art. 117 TUB, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, pur avendo ammesso che, “nel sostituire il tasso applicato non iure con quello ex art. 117 TUB, andavano considerati il tasso nominale minimo riguardante le operazioni attive e quello massimo per le operazioni passive”, ossia, rispettivamente, le operazioni “a credito della banca” e le operazioni “a credito per il cliente”, ha, tuttavia, ritenuto che non p oteva essere riconosciuta agli appellanti alcuna somma ulteriore, dando, così, luogo ad un assunto “sostanzialmente immotivato e del tutto incomprendibile” poiché, “applicando interessi debitori meno gravosi e interessi creditori più elevati”, “non vi può certo essere un peggioramento, bens̀ un aumento del credito … dei correntisti”. 5.2. Il motivo è infondato. Non sussiste, invero, il vizio (non di violazione di legge sostanziale o processuale, bensì) di motivazione denunciato dai ricorrenti, il quale, in effetti, secondola costante giurisprudenza di questa Corte, sussiste solo nel caso, non ravvisabile nella specie, in cui la pronuncia contenga, nel suo stesso testo (e, quindi, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali), affermazioni in ordine alla ricognizione della fattispecie concreta obiettivamente incomprensibili (Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 22598 del 2018). 6. Il ricorso, per l’infondatezza e/o l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, dev’essere, quindi, rigettato. 7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Ric. 2019n. 12514 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 8. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 15.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali n