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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 luglio 2026

Cassazione n. 23446/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

À, rappresentato e difeso dall'avvocatoGIUSEPPA MICIELI-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADOdella SICILIA n. 6256/2023 depositata il 21/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1017/2024Numero sezionale 5566/2026Numero di raccolta generale 23446/2026Data pubblicazione 17/07/2026Il Consorzio ricorrente, quale mandatario senza rappresentanza delConsorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA], notificò al controricorrente unavviso di pagamento chiedendo il versamento del contributo opere irrigueper gli anni 2015-2017 (€ 235,50).

Il consorziato propose ricorso,evocando in giudizio entrambi i Consorzi, lamentando l’illegittimitàdell’avviso e l’infondatezza della pretesa.[OSCURATO:PERSONA] di Enna, con sentenza n 180/2020,respinse il ricorso compensando le spese.Su appello del consorziato e mediante la sentenza indicata in epigrafe, laCorte di Giustizia di II grado della Sicilia, sez. dist. di Caltanissetta, haaccolto il gravame.Secondo il giudice d’appello e contrariamente a quanto ritenuto dallaCommissione Provinciale, il Consorzio di bonifica 6 Enna emittente l’avvisonon poteva ritenersi più esistente al momento di tale emissione in quantoaccorpato con altri nel Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA] ai sensidell’art. 13 della legge reg.

Sicilia n. 5/2014.

Lo stesso mandato senzarappresentanza conferito da quest’ultimo a favore dell’emittente l’avvisodovrebbe ritenersi nullo in quanto conferito a soggetto giuridico non piùesistente, con conseguente assorbimento d’ogni ulteriore censura.La Corte di merito ha in particolare ritenuto, contrariamente al primogiudice, che la delibera n. 8/17 punto 13 del [OSCURATO:PERSONA] di bonifica della [OSCURATO:PERSONA], dove si legittimava in viatransitoria il Consorzio incorporato della gestione interinale formalizzandol’affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del mandato senzarappresentanza a tal fine, doveva ritenersi illegittima e pertanto dadisapplicare in quanto contraria all’art. 13 della citata legge reg.

Sicilia n.5/2014.Ricorre per Cassazione il Consorzio sulla base di quattro motivi integratida successiva memoria.Resiste il contribuente con controricorso.Numero registro generale 1017/2024Numero sezionale 5566/2026Numero di raccolta generale 23446/2026Data pubblicazione 17/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1 Con una prima questione preliminare il controricorrente ha eccepitol’inammissibilità del ricorso in quanto nella relata allegata alla pec dinotifica del ricorso 29/12/2023 non vi sarebbe attestazione di conformitàall’originale cartaceo.

Nella ricevuta d’avvenuta consegna non risultal’attestazione di conformità ma solo la copia digitale dell’originale cartaceocon sottoscrizione per autentica e il documento è sottoscritto digitalmentedalla avv.to Micieli per il Consorzio.

L’attestazione di conformità è statafatta solo il 16 marzo 2026.1.1 Come già evidenziato in analoga pronuncia riguardante il medesimoConsorzio (Cass. sez. 5, n. 6611 del 19/3/2026) l’eccezione è infondata.Il controricorrente ha rappresentato che il ricorso è stato proposto in basea procura conferita su supporto analogico ed è stato notificato dalConsorzio tramite posta elettronica certificata, senza che la relata dinotifica contenesse l’attestazione di conformità al file digitale dell’originalecartaceo della procura speciale alla lite rilasciata al difensore delConsorzio.1.1.

Va subito premesso che in data 16/3/2026 il Consorzio ha provvedutoal deposito dell’attestazione di conformità alla procura specialeoriginariamente conferita con modalità analogica del mandato alla litenotificato telematicamente con il ricorso.1.2.

L’art. 196-novies disp. att. c.p.c. (rubricato «Potere di certificazionedi conformità di copie di atti e di provvedimenti») stabilisce che «Ildifensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione perstare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionistadelegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale,quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, ancheNumero registro generale 1017/2024Numero sezionale 5566/2026Numero di raccolta generale 23446/2026Data pubblicazione 17/07/2026per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento delgiudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copiaconforme, attestano la conformità della copia al predetto atto.

La copiamunita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copiaconforme dell'atto o del provvedimento».L’art. 369 c.p.c. prevede che insieme al ricorso devono essere presentati,«a pena di improcedibilità, […] la procura speciale se questa è conferitacon atto separato».L’art. 372, secondo comma, c.p.c. stabilisce che «il deposito deidocumenti relativi all’ammissibilità può avvenire indipendentemente daquella del ricorso e dal controricorso, fino a quindici giorni primadell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio».1.3 Prima che fosse consentito e poi divenuto obbligatorio (come nellaspecie) il deposito del ricorso con modalità telematica e quindi in ambito diprocesso cd. analogico, questa Corte aveva escluso la sanzionedell'improcedibilità del ricorso nel caso in cui, pur mancando lacertificazione di conformità della copia analogica del ricorso digitale, ilcontroricorrente avesse depositato copia dell'atto ricevuto debitamenteautenticata, così come nel caso in cui il controricorrente, ancorchétardivamente costituito, non avesse disconosciuto la conformità della copiasemplice depositata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 2, d.lgs. n.82/2005 (C.A.D.), o ancora qualora il ricorrente avesse depositatol'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entrol'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio (cfr. Cass.,Sez.

Un., n. 22438/2018 e Cass., Sez.

Un., n. 8312/2019).In tali termini, il tempestivo deposito della sola copia analogica del ricorsonotificato come documento informatico nativo digitale era stato reputatoidoneo a configurare una «fattispecie a formazione progressiva», che siesaurisce in un lasso temporale reputato proporzionato e ragionevole, conla conseguenza che, ove il destinatario della notifica telematica del ricorsoNumero registro generale 1017/2024Numero sezionale 5566/2026Numero di raccolta generale 23446/2026Data pubblicazione 17/07/2026rimanga solo intimato (ovvero, nell'ipotesi di più destinatari, anche solouno rimanga intimato), il ricorrente poteva depositare l'attestazione diconformità sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera diconsiglio, così come il ricorrente era tenuto a fare anche nell'ipotesi didisconoscimento della conformità da parte del controricorrente.Nelle suddette ipotesi, il ricorrente, per evitare l'improcedibilità doveva,quindi, attivarsi e depositare l'attestazione di conformità entro i predettitermini (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 22438/2018).1.4.

Successivamente sono intervenute pronunce che hanno ritenutoinammissibili ricorsi, notificati tramite posta elettronica certificata,rilevando il mancato rispetto della formalità della suddetta asseverazionedi conformità, assumendo che la procura rilasciata su supporto analogicodalla parte al difensore, ai sensi dell’art. 16-undecies, d.l. n. 179/2012,deve essere da questi sottoscritta con firma autografa e successivamentetrasformata in copia informatica di documento analogico, la cui conformitàall’originale deve essere attestata dal difensore nella relata di notifica (cfr.Cass. n. 6318/2023, con riferimento al processo telematico e Cass. n.12850/2019).1.5.

Senonché, anche da ultimo, le Sezioni unite di questa Corte hannoribadito, alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale(artt. 24 e 111 Cost.; art. 47 della Carta di Nizza; art. 19 del Trattatosull’Unione europea; art. 6 CEDU), l’esigenza d’assicurare, il più possibile,una decisione di merito, ponderando attentamente ed in base a criteri diragionevolezza e proporzionalità, eventuali restrizioni del diritto della parteall’accesso ad un tribunale (così anche: Cass., S.U., n. 25513/2016;Cass., S.U., n. 10648/2017; Cass., S.U., n. 8950/2022; Cass., S.U., n.28403/2023; Cass., S.U., n. 2075/2024), con conseguenziale, rinnovata,vitalità assegnata al principio cardine di “strumentalità delle forme” deglivalore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma inNumero registro generale 1017/2024Numero sezionale 5566/2026Numero di raccolta generale 23446/2026Data pubblicazione 17/07/2026quanto strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, ilquale si pone come il traguardo che la norma disciplinante la formadell’atto intende conseguire (così Cass., Sez.

Un., n. 6477/2024, cherichiama, tra le molte, Cass. n. 9772/2016; Cass., S.U., n. 14916/2016;Cass., S.U., n. 10937/2017; Cass. n. 8873/2020; Cass. n. 31085/2022;Cass. n. 14692/2023).1.6.

Alla luce di quanto precede, va osservato che nella specie non è stataposta in discussione la conformità della procura alla lite allegata al ricorsonotificato tramite posta elettronica certificata all’originale copia cartacea,non avendo il controricorrente nulla eccepito sul punto, essendosi, invece,limitato solo a rilevare l’assenza dell’asseverazione di conformità dellacopia informatica della procura al suo originale analogico.In tali termini ed in applicazione del suindicato principio di strumentalitàdelle forme, l’assenza di ogni disconoscimento circa la conformità dellacopia semplice depositata dal ricorrente, esclude la radicale sanzionedell’improcedibilità del ricorso, ricorrendo solo una mera irregolarità checomporta il venir meno, per effetto di detta omissione ed a mente dell’art.196, novies, disp. att., c.p.c., solo della legale equivalenza dell’atto al suooriginale, legittimando con essa la facoltà della controparte didisconoscerlo, con la conseguenza che, in assenza di tale contestazione, lapredetta irritualità non sortisce effetti pregiudizievoli per l’istante.Soluzione questa che si pone in linea con la giurisprudenza della CEDUnella parte in cui ha richiamato il citato arresto di questa Corte n.8312/2019, con cui – re melius perpensa – era stato chiarito che ilmancato deposito dell’attestazione di conformità delle copie cartacee aglioriginali informatici entro il termine fissato dall’articolo 369 c.p.c. nondoveva comportare l’improcedibilità del ricorso qualora la controparte nonavesse affermato la difformità delle copie cartacee dagli originali o qualorail ricorrente avesse depositato l’attestazione mancante in un momentoNumero registro generale 1017/2024Numero sezionale 5566/2026Numero di raccolta generale 23446/2026Data pubblicazione 17/07/2026qualsiasi precedente allo svolgimento dell’udienza della causa (v. sentenzaCEDU causa Patricolo ed altri c.

Italia – ric. 37943/2017 ed altri 2).2.

Ulteriore eccezione preliminare riguarda l’inammissibilità del ricorso persopravvenuta incorporazione del Consorzio di Bonifica ricorrente che,perciò e sulla base della prospettazione del contribuente, non esisterebbepiù.2.1 Anche questa eccezione è infondata per le stesse ragioni enunciate neimotivi di cui infra (vv. in particolare il terzo motivo).3.

Con il primo motivo il ricorrente censura la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 19 d.lgs 546/1992 in relazione all’art. 360, comma I,n. 3 c.p.c.

Sostiene il Consorzio che l’atto tributario impugnato dalcontribuente, col ricorso introduttivo del presente contenzioso, consiste inun mero avviso di pagamento di contributi consortili (cd. avviso bonario),comunicato a mezzo posta ordinaria.Orbene, trattandosi di atto non indicato nell’elencazione di cui all’art. 19d.lgs. 546/1992, lo stesso, in conformità all’orientamento più volteespresso dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez.

V, Ord., 07/06/2023, n.16118), avrebbe potuto essere impugnato dal contribuente al più percontestare la “legittimità sostanziale” dell’obbligazione tributaria, non giàper avanzare motivi di carattere meramente formali, quali quelli trattati edaccolti, in primo e secondo grado, dalle corti tributarie di merito, cheavrebbero dovuto essere dichiarati come tali inammissibili.3.1 La doglianza risulta palesemente infondata.

Secondo costantegiurisprudenza di questa Corte, l'elencazione degli atti impugnabilicontenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 ha natura tassativa, ma, inragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), ogni atto adottatodall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuenteuna specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragionifattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senzaNumero registro generale 1017/2024Numero sezionale 5566/2026Numero di raccolta generale 23446/2026Data pubblicazione 17/07/2026necessità che si manifesti in forma autoritativa (cfr., tra le tante, daultimo Cass. n. 3914/2025; Cass. n. 10667/2025).

La tesi del ricorrente sifonda sul rilievo secondo il quale l’avviso di pagamento in oggetto avrebbepotuto essere impugnato solo per contestare aspetti sostanzialidell’obbligazione tributaria, per cui le ragioni poste a fondamento delladecisione impugnata, attinente alla giuridica inesistenza dell’ente che haemesso l’atto, non poteva essere condurre all’accoglimento del ricorso,postulando semmai l’inammissibilità del motivo.

Tuttavia, tale ordine diidee non ha fondamento, in quanto ipotizza una limitazione del mezzo ditutela che non sussiste, ben potendo il contribuente - destinatario di unall’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, ma che, comunque, manifesti una pretesatributaria - esercitare, in forma anticipata, il suo diritto di difesa al fine dicontrastarla per tutte le ragioni ad essa inerenti, sia di carattere formale,che sostanziale.

Il riferimento alla tutela giurisdizionale al fine dicontrollare la «legittimità sostanziale della pretesa impositiva»,estrapolato dal ricorrente dal passaggio motivazionale di talune pronuncedi questa Corte (cfr. tra tutte, Cass. n. 16118/2023), non pone un limitealle ragioni difensive, facoltizzando piuttosto il più ampio eserciziodifensivo, volto far valere cioè vizi sostanziali e/o di merito e/o (perchéno) anche (solo) formali dell’atto, la cui esclusione, non altrimentigiustificata, risulterebbe, invece, del tutto irragionevole.

Tant’è che lagiurisprudenza della Corte ammette l’impugnazione contro l’avviso dipagamento anche per il suo difetto di motivazione (cfr., tra le tante, Cass.n. 3914/2025 e la giurisprudenza ivi indicata), ipotesi questa cheemblematicamente integra un vizio di natura formale.

L’istante haricordato che l’impugnazione aveva riguardato (ed è stata poi accolta per)la dedotta illegittimità dell’avviso di pagamento in quanto adottato da unsoggetto inesistente, senza cioè potere impositivo, con il che, quindi, eraNumero registro generale 1017/2024Numero sezionale 5566/2026Numero di raccolta generale 23446/2026Data pubblicazione 17/07/2026stata eccepita la sussistenza di un vizio tombale della legittimità dell’atto,certamente proponibile contro l’avviso impugnato.4.

Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 21 d.lgs. 546/1992 e 2697 cod. civ. in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

Sostiene che, sebbene (Cass. civ.,Sez.

V, Ord., 07/06/2023, n. 16118) il contribuente avesse la facoltà diimpugnare l’avviso di pagamento dei contributi consortili, benché attodiverso da quello indicati nell’art. 19 d.lgs 546/1992, “in ogni caso, restafermo che la impugnazione di detto atto è soggetto al rispetto del terminegenerale previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, essendoininfluente la facoltatività della sua impugnazione per la permanenza, incapo al contribuente, del diritto di impugnare anche il primo attoimpositivo tipico successivamente notificatogli (in termini: Cass., Sez. 5,17 giugno 2021, n. 17237; Cass., Sez. 6-5, 43 febbraio 2022, n. 3347;Cass., Sez. 5, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5, 17 gennaio 2023, n.1213” (Cass. ibidem).

Evidenzia il Consorzio ricorrente come, nel caso dispecie, sarebbe del tutto mancata da parte della Corte di Giustizia disecondo grado, poi, e della [OSCURATO:PERSONA] ennese,prima, il necessario preliminare sindacato circa la presenza della provaagli atti della tempestiva proposizione del ricorso; il che si risolve in unainnegabile violazione degli artt. 21 d.lgs 546/1992 e 2697 cod. civ.giacché la Corte tributaria ha, di fatto, esonerato la parte contribuente didetto onere.4.1 Il motivo è inammissibile4.2 Con esso, infatti, si lamenta una pretesa lacuna nell’attività del giudicecirca la verifica della regolarità processuale dell’impugnazione sotto ilprofilo della sua tempestività, così veicolando la censura sul puro versanteaccademico, senza dedurre la sussistenza di alcun vizio, meno che maiquello della tardività dell’impugnazione.

La censura non considera poi chela verifica è stata verosimilmente operata, senza darne atto inNumero registro generale 1017/2024Numero sezionale 5566/2026Numero di raccolta generale 23446/2026Data pubblicazione 17/07/2026motivazione, in assenza di contestazione, laddove del tutto non pertinentesi presenta l’eccepita violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, nonessendo nemmeno enunciato che l’impugnazione sia stata propostadecorsi i sessanta giorni dalla notifica dell’atto.5.

Con il terzo motivo l’istante ha prospettato la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della RegioneSiciliana e 19, commi 12 e 13, del regolamento d’organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato con deliberazione delCommissario Straordinario n. 2 del 16 ottobre 2017 secondo lo schematipo approvato con decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13settembre 2017), 97, secondo e terzo comma, 24 e 111 Cost., 100 c.p.c.,23 e 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sempre in ragione dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.

Rappresenta che la predetta disposizioneregionale «[…] non ha stabilito l’estinzione dei Consorzi di bonificaterritoriale, bensì, al fine […] precipuo di soddisfare le nuove esigenzedella moderna imprenditoria agricola siciliana (creando opportuneeconomie di scala ed interventi improntate all’efficienza ed efficacia), hasolamente istituito due nuovi macro Consorzi di Bonifica (Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) unificando – sul piano degliambiti territoriali di operatività - i comprensori dei già esistenti Consorziterritoriali» (cfr. pagina n. 3 del ricorso).Ciò si desumerebbe dal fatto che non è stata prevista l’apposita proceduradi liquidazione di detti consorzi di bonifica territoriali, essendo staticonferiti ai medesimi «[…] una nuova connotazione e missione, nell’ambitodel complessivo impianto delineato dalla legge di riforma», così creando«un’articolazione in uffici (centrali e periferici) fra il Consorzio di bonificaSicilia Orientale ed i singoli consorzi di Bonifica territoriali accorpati (fracui anche quello di Enna, n. 6)» (v. pagina n. 3 del ricorso, in terminiripresi a pagina n. 30).5.1.

La censura va accolta.Numero registro generale 1017/2024Numero sezionale 5566/2026Numero di raccolta generale 23446/2026Data pubblicazione 17/07/20265.2.

Come già evidenziato nell’analoga pronuncia succitata (Cass. Sez. 5,n. 6611 del 19/3/2026), è opportuno ricapitolare il quadro normativo edamministrativo di riferimento.

L’art. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5della Regione Siciliana (rubricato «Norme in materia di consorzi di bonificae meccanizzazione agricola»), ha stabilito – per quanto ora interessa -che: «1.

Al fine di adeguare i servizi di bonifica e irrigazione alle attualiesigenze dell'agricoltura e di razionalizzare l'impiego delle risorse umane,strumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali dioperatività dei Consorzi di bonifica, attraverso l'unificazione deicomprensori consortili sulla base della unitarietà e omogeneità idrograficae idraulica del territorio sia per la difesa del suolo sia per la gestione delleacque.

L'unificazione dei comprensori consortili avviene garantendol'utilizzo delle medesime unità di personale di ruolo, precario ed a tempodeterminato;

2. Sono istituiti il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e ilConsorzio di bonifica Sicilia orientale. […] [OSCURATO:PERSONA] di bonifica Siciliaorientale accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna […] e i loro rispettivicomprensori.

3. Entro il 31.12.2014 con decreto del Presidente dellaRegione, previa deliberazione della Giunta regionale, su propostadell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pescamediterranea e sentita la Commissione legislativa permanente Attivitàproduttive dell'Assemblea regionale siciliana, si provvedeall'approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione dei dueistituendi consorzi nel rispetto dei principi stabiliti dall'intesa Stato-Regionidi cui art. 27 del d.l. 31.12.2007 n. 248, convertito con modificazioni dallaL. 28.02.2008 n. 31;

4. Entro sessanta giorni dall'approvazione dellostatuto ai sensi del comma 3, l'Assessore regionale per l'agricoltura, losviluppo rurale e la pesca mediterranea, con decreto, indice le elezioni pergli organi statutari».L’art. 19 del regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica SiciliaOrientale (approvato nel suo schema tipico, ai sensi dell’art. 13 dellaNumero registro generale 1017/2024Numero sezionale 5566/2026Numero di raccolta generale 23446/2026Data pubblicazione 17/07/2026citata legge regionale, con delibera presidenziale n. 468 del 13 settembre2017, a seguito d’approvazione con delibere di Giunta nn. 326/2017 e385/2017), ha stabilito – per quanto di interesse - che: - «1.

A decorreredalla data di costituzione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] sonoaccorpati […]»; - «2.

Il nuovo Consorzio succede, senza soluzione dicontinuità, ai preesistenti consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi epassivi, ivi compresi quelli relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare eal personale, che mantiene il trattamento giuridico ed economicoposseduto nei consorzi accorpati alla data di costituzione dello stessoconsorzio»; - «3.

Alla amministrazione del nuovo consorzio, in fase diprima attuazione, provvede il Commissario straordinario in carica alla datadi cui al comma 1. […]»; - «4. [OSCURATO:PERSONA] straordinario esercita lefunzioni di ordinaria amministrazione che, in base allo Statuto, al presenteRegolamento e alla legislazione vigente, sono di competenza delPresidente del Consorzio di Bonifica, del Consiglio di Amministrazione e delDirettore Generale»; - «6.

Ad avvenuta nomina, il [OSCURATO:PERSONA] all'amministrazione del Consorzio, avvalendosi delle strutturedegli accorpati Consorzi e del relativo personale»; - «7.

Le funzioni enonché rapporti a qualsiasi titolo instaurati, sono oggettivamente esoggettivamente imputati al consorzio istituito dall'art. 13 della 1.r.5/2014 […]»;- «13.

I piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorziaccorpati restano vigenti e continuano a trovare applicazione fino adiversa determinazione del [OSCURATO:PERSONA] e del DirettoreGenerale, cui compete l'adozione delle misure, anche transitorie, e deglil'operatività del nuovo Consorzio, nei termini temporali sopra indicati.

Inparticolare: - i ruoli per il pagamento dei contributi consortili sono emessisulla base dei piani adottati e ogni altro atto, che disciplina il calcolo e leNumero registro generale 1017/2024Numero sezionale 5566/2026Numero di raccolta generale 23446/2026Data pubblicazione 17/07/2026modalità di riparto dei contributi a carico dei consorziati, vigenti neiconsorzi accorpati alla data di costituzione del nuovo consorzio […]».Con deliberazione n. 2 del 16 ottobre 2017 il Commissario straordinariodell’istituto Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ha approvato il regolamento diorganizzazione del consorzio nel testo sopra riepilogato.5.3.

Come accertato dal Giudice regionale e come documentato in atti, in30 ottobre 2017 il Commissario straordinario ha istituito «un "periodotransitorio", per consentire l'efficace attuazione di quanto previsto dallalegge regionale 28 gennaio 2014 n. 5, articolo 13, e quindi di garantire losvolgimento delle attività evitando soluzioni di continuità», stabilendo,«[…] ai sensi delle norme transitorie di cui all'art 19, con riferimentoparticolare ai punti 12 e 13 del Regolamento di Organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] che nel periodo transitorio, gli accorpaticonsorzi di bonifica 6 Enna […] agiscono quali "mandatari senzarappresentanza" del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], conformementea quanto disciplinato dall'articolo 1705 del codice civile».Tutto ciò, dando preliminarmente atto dell’approvazione dello Statuto delConsorzio di Sicilia orientale e ritenendo: - che «la soluzione di continuità,per la tipologia e numerosità dei rapporti giuridici da compiersi comportal'indefettibile previsione di un "periodo transitorio"»; - «di dovereobbligatoriamente garantire il compimento dell'attività giuridica all'istituitonuovo ente nel rispetto del Regolamento suddetto e, pertanto, anche, aisensi dell'art. 19 punti 12 e 13, mantenendo attive le precedenti posizionigiuridiche degli accorpati Consorzi di cui si potrà continuare ad utilizzare lapropria denominazione, ma che agiranno nella nuova configurazione innome proprio e per conto del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ad utilizzare tutti i propri codici identificativi fino alla formaleloro cessazione che avverrà una volta che saranno definitivamenteunificate tutte le posizioni giuridiche nei confronti dei terzi»; - «[…] leNumero registro generale 1017/2024Numero sezionale 5566/2026Numero di raccolta generale 23446/2026Data pubblicazione 17/07/2026suddette previsioni regolamentari corrispondono formalmente esostanzialmente all'istituto giuridico del "mandato senza rappresentanza"normato dall'art. 1705 del Codice Civile che garantisce il concretocompimento dell'attività e la piena operatività del nuovo ente nellemodalità anzidette, previste dalle norme transitorie del Regolamento diOrganizzazione» (così nella citata delibera).5.4.

Detto periodo transitorio è stato, poi, successivamente prorogato condelibere commissariali n. 23 del 18 dicembre 2018, n. 11 del 1° luglio2019 e 21 del 2 luglio 2020.

Successivamente, la Giunta regionale dellaSicilia, con deliberazioni nn. 241 e 242 del 27 giugno 2019, n 452 del 13dicembre 2019, ha prorogato sino al 30 giugno 2020 il citato «attuale‘periodo transitorio’» (v. delibera n. 452/2019) e - per quanto risulta agliche «[…] nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno dilegge: 'Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della RegioneSiciliana', di prorogare, senza soluzione di continuità, l'attuale 'periodotransitorio' per i Consorzi di bonifica della [OSCURATO:PERSONA] e Orientale,in scadenza al 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedurerelative alla definitiva riforma degli stessi […]».5.5.

Tanto ricapitolato, si osserva quanto segue.Questa Corte con pronuncia n. 15351/2023 ha ritenuto, sia pure in altrocontesto (illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati dalconsorzio), che l’art. 13 della predetta legge regionale, nello stabilirel’accorpamento dei consorzi ivi indicati, non ne ha espressamente previstola soppressione, osservando che l’assenza di una fase di liquidazione el’esistenza di un periodo transitorio (ancora in corso alla data diproposizione del ricorso), legittimava i consorzi accorpati ad operare qualimandatari senza rappresentanza del Consorzio di bonifica della Siciliaorientale con obbligo di provvedere allo svolgimento delle attivitàNumero registro generale 1017/2024Numero sezionale 5566/2026Numero di raccolta generale 23446/2026Data pubblicazione 17/07/2026gestionali in nome proprio, ma per conto del Consorzio di bonifica dellaSicilia orientale.5.6.

La Corte ritiene che la perdurante legittimazione dei precedenticonsorzi vada riconosciuta sulla base delle seguenti considerazioni.Deve, in primo luogo, osservarsi che l’art. 19, comma 13, del citatoregolamento ha previsto – come sopra esposto - che «I piani,regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti econtinuano a trovare applicazione fino a diversa determinazione delCommissario Straordinario e del Direttore Generale, cui competel'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti di pianificazione,programmazione e regolamentazione necessari per l'operatività del nuovoConsorzio, nei termini temporali sopra indicati».

Il riferimento alla vigenzadegli affidamenti dei consorzi accorpati ha inteso garantire il nesso dicontinuità tra le attività consortili dei precedenti enti con quello (perquanto qui interessa) di nuova costituzione nel quadro della delineatasuccessione tra gli stessi.

La previsione, da parte della deliberacommissariale n. 8/2017, del predetto periodo transitorio, è stata, per talevia, funzionale alla menzionata modalità di successione.

E si è trattato –giova sottolinearlo – di una decisione più volte ratificata, fatta propria eprorogata dalla Giunta regionale sino – da quel che risulta dagli atti – alla«[…] conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma deglistessi» (v. delibera n. 272/2020).5.7.

La tesi del Giudice regionale poggia, nel suo nucleo concettualefondante, sul rilievo dell’equiparazione secca tra l’istituzione dei nuoviconsorzi, che accorpano, riunificano in sé le precedenti entità consortili, el’abolizione di questi ultimi o, al più, la loro sostituzione.

Si tratta, però, agiudizio della Corte, di interpretazione assertiva, che non si concilianemmeno con il senso letterale della disposizione normativa.

In effetti, laprevisione dell’art. 13 della legge regionale, nel ridefinire gli ambititerritoriali di operatività dei consorzi tramite la loro unificazione,Numero registro generale 1017/2024Numero sezionale 5566/2026Numero di raccolta generale 23446/2026Data pubblicazione 17/07/2026istituendo, quindi, i nuovi enti, ha indicato un obiettivo programmatico, hapianificato cioè, sul versante generale, il nuovo assetto organizzativo deiconsorzi, senza tuttavia estinguere, per dato normativo, le precedentientità, concependo, in realtà, tale esito come momento conclusivo di unprocesso.

La lettera della norma non contempla, infatti, un effettoestintivo dei precedenti consorzi consentaneo all’istituzione di un nuovoente accorpante, né tale conseguenza la si può individuare nella semplicecostituzione della nuova entità.

La riunificazione, che costituiscel’imprescindibile dato programmatico e letterale del dato normativo, èoperazione che non postula, di per sé, l’immediata estinzione dell’enteaccorpato, non predica cioè un effetto istantaneo dell’operazione.

Ne èprova la circostanza secondo la quale è la stessa legge regionale ad avercontemplato termini (di certo non perentori) per l’approvazione dellostatuto e del regolamento organizzativo dei nuovi enti, il che accredital’ordine di idee secondo cui la loro operatività è stata prefigurata comeepilogo del procedimento di riorganizzazione, solo all’esito del qualepoteva realizzarsi l’effetto della riunificazione nella nuova entità deiprecedenti consorzi, con conseguente loro permanenza “in vita” sino alcompletamento di tale processo.

In tale contesto, risulta corrispondente airiportati contenuti legislativi e comunque si presenta come soluzione nonincompatibile, né contraria con l’assetto programmatico normativamenteindicato, la previsione di un esercizio non immediato delle attivitàconsortili da parte del nuovo ente e, dunque, di un “periodo transitorio”(per quanto prolungatosi nel tempo) concepito dal commissariostraordinario e più volte ratificato e prorogato dalla Giunta, in cui iprecedenti consorzi hanno continuato a svolgere le proprie attività(segnatamente, per quanto interessa, anche il servizio impositivo e diesazione) nel segno della permanenza degli “affidamenti” in atto sino allaconclusione del processo di razionalizzazione degli ambiti territoriali.

Nelladelineata prospettiva soccorre la pronuncia n. 22104/2025 di questaNumero registro generale 1017/2024Numero sezionale 5566/2026Numero di raccolta generale 23446/2026Data pubblicazione 17/07/2026Corte, la quale (con riferimento alla procedura di accorpamento deiconsorzi di sviluppo industriale della Regione Calabria) sulla questione(ritenuta dirimente) concernente l’individuazione del momento in cui èintervenuta l’estinzione dei Consorzi provinciali accorpati per effetto delledisposizioni contenute nella legge regionale, vale a dire se l’estinzione siaintervenuta ex lege al momento della entrata in vigore della legge ovverosi sia verificata solo a seguito della conclusione della procedura diaccorpamento, ha reputato non intervenuta l’estinzione del Consorzioprovinciale prima che la procedura di accorpamento sia stata portata atermine, perché non vi è nessuna norma che statuisce in tal senso,dovendo, pertanto ritenersi che l’estinzione sia la conseguenzadell’esaurimento della procedura di accorpamento, che si completa con ilconferimento all’ente accorpante dei beni e dei rapporti degli entiaccorpati.

Nella fattispecie esaminata da detta pronuncia, la leggemedesima prevedeva un iter procedurale tramite – per quanto piùinteressa - il conferimento nella nuova entità dei beni mobili, immobili,strumentali, con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali,compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali deglienti accorpati.

Questa previsione manca nella legge regionale della Sicilian. 5/2014, oggetto d’esame.

Ciò nondimeno, la presenza d’una proceduravolta ad assicurare il passaggio o se si vuole l’imputazione dei beni delprecedente consorzio al nuovo ente non è seriamente contestabile, solconsiderando che l’istituzione dell’ente accorpante è una evenienzadistinta rispetto all’accorpamento ad esso di altri enti (v.

Cass. n.22104/2025 cit.), operazione questa che richiede l’esecuzione di modalitàorganizzative per consentire la riunificazione degli enti.

Si comprendeallora come, non prevedendo la predetta legge regionale della Siciliaalcuna espressa previsione d’estinzione degli enti destinatiall’accorpamento, solo una volta completato il processo di accorpamentopossa considerarsi chiusa la procedura, mentre la prosecuzioneNumero registro generale 1017/2024Numero sezionale 5566/2026Numero di raccolta generale 23446/2026Data pubblicazione 17/07/2026dell’attività e dei rapporti, anche processuali, dei Consorzi accorpati,comprende tutti i rapporti e le attività anche precedenti alla data dientrata in vigore della norma (v.

Cass. n. 22104/2025) e quelle anteriorialla chiusura dell’operazione di accorpamento.6.

Con il quarto motivo il Consorzio ricorrente evidenzia la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 1705 cod. civ., 97, commi II e III, Cost., 21-septies L. 241/1990, 13 della Legge 28 gennaio 2014 n. 5 della RegioneSiciliana, 19, commi XII e XIII, del Regolamento di organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato con Deliberazione delCommissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 secondo lo schema tipoapprovato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13settembre 2017) e Deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 8 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c.

Sostiene che, aseguito della riforma avvenuta con la legge regionale n. 5/2014 e delconseguenziale c.d. regime transitorio, si è creata un’articolazione in uffici(centrali e periferici) fra il Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA] ed i singoliconsorzi di Bonifica territoriali accorpati (fra cui anche quello di Enna, n.6), sulla scorta della quale il mandato senza rappresentanza di cui alladeliberazione n. 8 del 2017 del [OSCURATO:PERSONA] del Consorzio dibonifica [OSCURATO:PERSONA] (in forza del quale il Consorzio di Bonifica n. 6Enna ha formalmente agito quale “mandatario senza rappresentanza delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA]”) va qualificato, sul pianoamministrativistico, come una vera e propria delega interorganica(istituto, questo, che ricorre quando all'interno della stessa struttura siverifica uno spostamento di competenze da un organo a un altro).Sostiene inoltre che, contrariamente a quanto ravvisato dai giudicitributari d’appello, la menzionata deliberazione n. 8/17 del CommissarioStraordinario non ha inteso costituire un mandato senza rappresentanza,ma – per come evincibile dal tenore dell’atto – ha semplicementerichiamato tale istituto in quanto ritenuto corrispondente alle previsioniNumero registro generale 1017/2024Numero sezionale 5566/2026Numero di raccolta generale 23446/2026Data pubblicazione 17/07/2026regolamentari di cui all’art. 19 punti 12 e 13 Regolamento diorganizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA].

Sarebbe inoltreerrato l’asserto della Corte di merito per cui “quello del mandato, con osenza rappresentanza, è un istituto giuridico che trova precisa collocazione(solo) nell’ambito di rapporti prettamente privatistici, incompatibili conl’esercizio di pubbliche funzioni”: evidenzia il ricorrente che l’Istituto delmandato esisterebbe anche in materia pubblicistica tributaria, richiamandoa tal fine il rapporto fra ente impositore ed agente della riscossionenonché quello fra l’amministrazione finanziaria ed amministrazionecomunale, nel caso in cui la prima, per eseguire le notificazioni degli attitributari, si avvalga dei messi comunali, escludendosi pertanto lasituazione di “incompetenza assoluta” che la Corte territoriale ha ritenutoravvisare.6.1 Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente benché occorraqualche precisazione.6.2 Richiamando la ricostruzione normativa operata con riferimento alterzo motivo di ricorso, deve ritenersi che la fattispecie oggetto delpresente procedimento si collochi al di fuori della delega di funzioni o dipoteri, esercitando il Consorzio di bonifica Enna 6, le attività già ad essoaffidate in attesa della definizione del processo di riunificazione degli enti.E si comprende, altresì, come sia stata del tutto superflua l’iniziativa e ladirettiva del commissario straordinario di stabilire che l’accorpatoConsorzio di Bonifica 6 Enna avrebbe agito come mandatario senzarappresentanza del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], come stabilitodall’art. 1705 c.c.

Superflua perché l’affidamento, ancora in atto in capo alConsorzio 6 Enna dell’attività in precedenza espletata, rendeva inutilericorrere ad un incarico da parte del nuovo Consorzio per esercitarel’attività.

Errata perché, a tacer d’altro, il mandato senza rappresentanzadi cui all’art. 1705 c.c. è fattispecie non esportabile in ambito pubblicistico,ove l’affidamento di funzioni è regolato dall’istituto della delegaNumero registro generale 1017/2024Numero sezionale 5566/2026Numero di raccolta generale 23446/2026Data pubblicazione 17/07/2026intersoggettiva, che opera tra rami diversi dell’amministrazione e che deveessere prevista dalla legge.

Tantomeno il citato mandato può essereconfigurato – come sostenuto dalla difesa del Consorzio – secondo ilmodello della delegazione interorganica, considerando il rapporto tra iConsorzi in termini di relazione tra articolazione centrale e periferica,stante l’alterità soggettiva tra i due enti, postulata dalla previsione di unmandato senza rappresentanza conferito dal nuovo consorzio a quelloprecedente.6.3 Tanto precisato, deve tuttavia la Corte ulteriormente osservare che lapredetta indicazione (aver agito quale mandataria del Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA]) non ha minato la legittimità dell’atto provenientedal Consorzio di Bonifica 6 Enna.

L’enunciazione d’un non configurabilerapporto di mandato senza rappresentanza, infatti, non ha inciso, néprivato il Consorzio di Bonifica 6 Enna del persistente potere di emanarel’atto, in ragione sia della sua sopravvivenza sino al compimento delprocesso di accorpamento, che in virtù della permanenza degli affidamentiin atti.

Vero è piuttosto che la predetta enunciazione (mandato senzarappresentanza) ha posto il Consorzio di Bonifica 6 Enna quale soggettoresponsabile del proprio operato, in linea con l’esistenza di un perduranteaffidamento del servizio come sopra esposto.

Tale erronea enunciazione,infine, non ha avuto alcuna ricaduta sul rapporto tributario con ilcontribuente, tantomeno sotto il profilo della titolarità del potere, in capoal ricorrente, di adottare l’atto impugnato, che, alla luce dellaconsiderazioni svolte, deve considerarsi sussistente al momento dell’attoimpugnato, essendo il Consorzio di bonifica 6 Enna ancora operante sinoalla conclusione del processo di riunificazione dei consorzi siciliani elegittimato, pertanto, ad agire in presenza del perdurante affidamentodell’attività.7.

Per le suddette ragioni, il ricorso va accolto nel suo terzo motivo,mentre vanno rigettati i primi due e dichiarato assorbito il quarto.

LaNumero registro generale 1017/2024Numero sezionale 5566/2026Numero di raccolta generale 23446/2026Data pubblicazione 17/07/2026sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributariadi II grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per regolare lespese della fase di legittimità.

P.Q.Maccoglie il terzo motivo di ricorso, respinti i primi due e assorbito il quarto;cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustiziatributaria di II grado della Sicilia – in diversa composizione – cui demandaaltresì la liquidazione delle spese della fase di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/07/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
À, rappresentato e difeso dall'avvocatoGIUSEPPA MICIELI-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADOdella SICILIA n. 6256/2023 depositata il 21/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1017/2024Numero sezionale 5566/2026Numero di raccolta generale 23446/2026Data pubblicazione 17/07/2026Il Consorzio ricorrente, quale mandatario senza rappresentanza delConsorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA], notificò al controricorrente unavviso di pagamento chiedendo il versamento del contributo opere irrigueper gli anni 2015-2017 (€ 235,50). Il consorziato propose ricorso,evocando in giudizio entrambi i Consorzi, lamentando l’illegittimitàdell’avviso e l’infondatezza della pretesa.[OSCURATO:PERSONA] di Enna, con sentenza n 180/2020,respinse il ricorso compensando le spese.Su appello del consorziato e mediante la sentenza indicata in epigrafe, laCorte di Giustizia di II grado della Sicilia, sez. dist. di Caltanissetta, haaccolto il gravame.Secondo il giudice d’appello e contrariamente a quanto ritenuto dallaCommissione Provinciale, il Consorzio di bonifica 6 Enna emittente l’avvisonon poteva ritenersi più esistente al momento di tale emissione in quantoaccorpato con altri nel Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA] ai sensidell’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014. Lo stesso mandato senzarappresentanza conferito da quest’ultimo a favore dell’emittente l’avvisodovrebbe ritenersi nullo in quanto conferito a soggetto giuridico non piùesistente, con conseguente assorbimento d’ogni ulteriore censura.La Corte di merito ha in particolare ritenuto, contrariamente al primogiudice, che la delibera n. 8/17 punto 13 del [OSCURATO:PERSONA] di bonifica della [OSCURATO:PERSONA], dove si legittimava in viatransitoria il Consorzio incorporato della gestione interinale formalizzandol’affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del mandato senzarappresentanza a tal fine, doveva ritenersi illegittima e pertanto dadisapplicare in quanto contraria all’art. 13 della citata legge reg. Sicilia n.5/2014.Ricorre per Cassazione il Consorzio sulla base di quattro motivi integratida successiva memoria.Resiste il contribuente con controricorso.Numero registro generale 1017/2024Numero sezionale 5566/2026Numero di raccolta generale 23446/2026Data pubblicazione 17/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1 Con una prima questione preliminare il controricorrente ha eccepitol’inammissibilità del ricorso in quanto nella relata allegata alla pec dinotifica del ricorso 29/12/2023 non vi sarebbe attestazione di conformitàall’originale cartaceo. Nella ricevuta d’avvenuta consegna non risultal’attestazione di conformità ma solo la copia digitale dell’originale cartaceocon sottoscrizione per autentica e il documento è sottoscritto digitalmentedalla avv.to Micieli per il Consorzio. L’attestazione di conformità è statafatta solo il 16 marzo 2026.1.1 Come già evidenziato in analoga pronuncia riguardante il medesimoConsorzio (Cass. sez. 5, n. 6611 del 19/3/2026) l’eccezione è infondata.Il controricorrente ha rappresentato che il ricorso è stato proposto in basea procura conferita su supporto analogico ed è stato notificato dalConsorzio tramite posta elettronica certificata, senza che la relata dinotifica contenesse l’attestazione di conformità al file digitale dell’originalecartaceo della procura speciale alla lite rilasciata al difensore delConsorzio.1.1. Va subito premesso che in data 16/3/2026 il Consorzio ha provvedutoal deposito dell’attestazione di conformità alla procura specialeoriginariamente conferita con modalità analogica del mandato alla litenotificato telematicamente con il ricorso.1.2. L’art. 196-novies disp. att. c.p.c. (rubricato «Potere di certificazionedi conformità di copie di atti e di provvedimenti») stabilisce che «Ildifensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione perstare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionistadelegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale,quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, ancheNumero registro generale 1017/2024Numero sezionale 5566/2026Numero di raccolta generale 23446/2026Data pubblicazione 17/07/2026per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento delgiudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copiaconforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copiamunita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copiaconforme dell'atto o del provvedimento».L’art. 369 c.p.c. prevede che insieme al ricorso devono essere presentati,«a pena di improcedibilità, […] la procura speciale se questa è conferitacon atto separato».L’art. 372, secondo comma, c.p.c. stabilisce che «il deposito deidocumenti relativi all’ammissibilità può avvenire indipendentemente daquella del ricorso e dal controricorso, fino a quindici giorni primadell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio».1.3 Prima che fosse consentito e poi divenuto obbligatorio (come nellaspecie) il deposito del ricorso con modalità telematica e quindi in ambito diprocesso cd. analogico, questa Corte aveva escluso la sanzionedell'improcedibilità del ricorso nel caso in cui, pur mancando lacertificazione di conformità della copia analogica del ricorso digitale, ilcontroricorrente avesse depositato copia dell'atto ricevuto debitamenteautenticata, così come nel caso in cui il controricorrente, ancorchétardivamente costituito, non avesse disconosciuto la conformità della copiasemplice depositata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 2, d.lgs. n.82/2005 (C.A.D.), o ancora qualora il ricorrente avesse depositatol'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entrol'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio (cfr. Cass.,Sez. Un., n. 22438/2018 e Cass., Sez. Un., n. 8312/2019).In tali termini, il tempestivo deposito della sola copia analogica del ricorsonotificato come documento informatico nativo digitale era stato reputatoidoneo a configurare una «fattispecie a formazione progressiva», che siesaurisce in un lasso temporale reputato proporzionato e ragionevole, conla conseguenza che, ove il destinatario della notifica telematica del ricorsoNumero registro generale 1017/2024Numero sezionale 5566/2026Numero di raccolta generale 23446/2026Data pubblicazione 17/07/2026rimanga solo intimato (ovvero, nell'ipotesi di più destinatari, anche solouno rimanga intimato), il ricorrente poteva depositare l'attestazione diconformità sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera diconsiglio, così come il ricorrente era tenuto a fare anche nell'ipotesi didisconoscimento della conformità da parte del controricorrente.Nelle suddette ipotesi, il ricorrente, per evitare l'improcedibilità doveva,quindi, attivarsi e depositare l'attestazione di conformità entro i predettitermini (cfr. Cass., Sez. Un., n. 22438/2018).1.4. Successivamente sono intervenute pronunce che hanno ritenutoinammissibili ricorsi, notificati tramite posta elettronica certificata,rilevando il mancato rispetto della formalità della suddetta asseverazionedi conformità, assumendo che la procura rilasciata su supporto analogicodalla parte al difensore, ai sensi dell’art. 16-undecies, d.l. n. 179/2012,deve essere da questi sottoscritta con firma autografa e successivamentetrasformata in copia informatica di documento analogico, la cui conformitàall’originale deve essere attestata dal difensore nella relata di notifica (cfr.Cass. n. 6318/2023, con riferimento al processo telematico e Cass. n.12850/2019).1.5. Senonché, anche da ultimo, le Sezioni unite di questa Corte hannoribadito, alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale(artt. 24 e 111 Cost.; art. 47 della Carta di Nizza; art. 19 del Trattatosull’Unione europea; art. 6 CEDU), l’esigenza d’assicurare, il più possibile,una decisione di merito, ponderando attentamente ed in base a criteri diragionevolezza e proporzionalità, eventuali restrizioni del diritto della parteall’accesso ad un tribunale (così anche: Cass., S.U., n. 25513/2016;Cass., S.U., n. 10648/2017; Cass., S.U., n. 8950/2022; Cass., S.U., n.28403/2023; Cass., S.U., n. 2075/2024), con conseguenziale, rinnovata,vitalità assegnata al principio cardine di “strumentalità delle forme” deglivalore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma inNumero registro generale 1017/2024Numero sezionale 5566/2026Numero di raccolta generale 23446/2026Data pubblicazione 17/07/2026quanto strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, ilquale si pone come il traguardo che la norma disciplinante la formadell’atto intende conseguire (così Cass., Sez. Un., n. 6477/2024, cherichiama, tra le molte, Cass. n. 9772/2016; Cass., S.U., n. 14916/2016;Cass., S.U., n. 10937/2017; Cass. n. 8873/2020; Cass. n. 31085/2022;Cass. n. 14692/2023).1.6. Alla luce di quanto precede, va osservato che nella specie non è stataposta in discussione la conformità della procura alla lite allegata al ricorsonotificato tramite posta elettronica certificata all’originale copia cartacea,non avendo il controricorrente nulla eccepito sul punto, essendosi, invece,limitato solo a rilevare l’assenza dell’asseverazione di conformità dellacopia informatica della procura al suo originale analogico.In tali termini ed in applicazione del suindicato principio di strumentalitàdelle forme, l’assenza di ogni disconoscimento circa la conformità dellacopia semplice depositata dal ricorrente, esclude la radicale sanzionedell’improcedibilità del ricorso, ricorrendo solo una mera irregolarità checomporta il venir meno, per effetto di detta omissione ed a mente dell’art.196, novies, disp. att., c.p.c., solo della legale equivalenza dell’atto al suooriginale, legittimando con essa la facoltà della controparte didisconoscerlo, con la conseguenza che, in assenza di tale contestazione, lapredetta irritualità non sortisce effetti pregiudizievoli per l’istante.Soluzione questa che si pone in linea con la giurisprudenza della CEDUnella parte in cui ha richiamato il citato arresto di questa Corte n.8312/2019, con cui – re melius perpensa – era stato chiarito che ilmancato deposito dell’attestazione di conformità delle copie cartacee aglioriginali informatici entro il termine fissato dall’articolo 369 c.p.c. nondoveva comportare l’improcedibilità del ricorso qualora la controparte nonavesse affermato la difformità delle copie cartacee dagli originali o qualorail ricorrente avesse depositato l’attestazione mancante in un momentoNumero registro generale 1017/2024Numero sezionale 5566/2026Numero di raccolta generale 23446/2026Data pubblicazione 17/07/2026qualsiasi precedente allo svolgimento dell’udienza della causa (v. sentenzaCEDU causa Patricolo ed altri c. Italia – ric. 37943/2017 ed altri 2).2. Ulteriore eccezione preliminare riguarda l’inammissibilità del ricorso persopravvenuta incorporazione del Consorzio di Bonifica ricorrente che,perciò e sulla base della prospettazione del contribuente, non esisterebbepiù.2.1 Anche questa eccezione è infondata per le stesse ragioni enunciate neimotivi di cui infra (vv. in particolare il terzo motivo).3. Con il primo motivo il ricorrente censura la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 19 d.lgs 546/1992 in relazione all’art. 360, comma I,n. 3 c.p.c. Sostiene il Consorzio che l’atto tributario impugnato dalcontribuente, col ricorso introduttivo del presente contenzioso, consiste inun mero avviso di pagamento di contributi consortili (cd. avviso bonario),comunicato a mezzo posta ordinaria.Orbene, trattandosi di atto non indicato nell’elencazione di cui all’art. 19d.lgs. 546/1992, lo stesso, in conformità all’orientamento più volteespresso dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. V, Ord., 07/06/2023, n.16118), avrebbe potuto essere impugnato dal contribuente al più percontestare la “legittimità sostanziale” dell’obbligazione tributaria, non giàper avanzare motivi di carattere meramente formali, quali quelli trattati edaccolti, in primo e secondo grado, dalle corti tributarie di merito, cheavrebbero dovuto essere dichiarati come tali inammissibili.3.1 La doglianza risulta palesemente infondata. Secondo costantegiurisprudenza di questa Corte, l'elencazione degli atti impugnabilicontenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 ha natura tassativa, ma, inragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), ogni atto adottatodall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuenteuna specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragionifattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senzaNumero registro generale 1017/2024Numero sezionale 5566/2026Numero di raccolta generale 23446/2026Data pubblicazione 17/07/2026necessità che si manifesti in forma autoritativa (cfr., tra le tante, daultimo Cass. n. 3914/2025; Cass. n. 10667/2025). La tesi del ricorrente sifonda sul rilievo secondo il quale l’avviso di pagamento in oggetto avrebbepotuto essere impugnato solo per contestare aspetti sostanzialidell’obbligazione tributaria, per cui le ragioni poste a fondamento delladecisione impugnata, attinente alla giuridica inesistenza dell’ente che haemesso l’atto, non poteva essere condurre all’accoglimento del ricorso,postulando semmai l’inammissibilità del motivo. Tuttavia, tale ordine diidee non ha fondamento, in quanto ipotizza una limitazione del mezzo ditutela che non sussiste, ben potendo il contribuente - destinatario di unall’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, ma che, comunque, manifesti una pretesatributaria - esercitare, in forma anticipata, il suo diritto di difesa al fine dicontrastarla per tutte le ragioni ad essa inerenti, sia di carattere formale,che sostanziale. Il riferimento alla tutela giurisdizionale al fine dicontrollare la «legittimità sostanziale della pretesa impositiva»,estrapolato dal ricorrente dal passaggio motivazionale di talune pronuncedi questa Corte (cfr. tra tutte, Cass. n. 16118/2023), non pone un limitealle ragioni difensive, facoltizzando piuttosto il più ampio eserciziodifensivo, volto far valere cioè vizi sostanziali e/o di merito e/o (perchéno) anche (solo) formali dell’atto, la cui esclusione, non altrimentigiustificata, risulterebbe, invece, del tutto irragionevole. Tant’è che lagiurisprudenza della Corte ammette l’impugnazione contro l’avviso dipagamento anche per il suo difetto di motivazione (cfr., tra le tante, Cass.n. 3914/2025 e la giurisprudenza ivi indicata), ipotesi questa cheemblematicamente integra un vizio di natura formale. L’istante haricordato che l’impugnazione aveva riguardato (ed è stata poi accolta per)la dedotta illegittimità dell’avviso di pagamento in quanto adottato da unsoggetto inesistente, senza cioè potere impositivo, con il che, quindi, eraNumero registro generale 1017/2024Numero sezionale 5566/2026Numero di raccolta generale 23446/2026Data pubblicazione 17/07/2026stata eccepita la sussistenza di un vizio tombale della legittimità dell’atto,certamente proponibile contro l’avviso impugnato.4. Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 21 d.lgs. 546/1992 e 2697 cod. civ. in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. Sostiene che, sebbene (Cass. civ.,Sez. V, Ord., 07/06/2023, n. 16118) il contribuente avesse la facoltà diimpugnare l’avviso di pagamento dei contributi consortili, benché attodiverso da quello indicati nell’art. 19 d.lgs 546/1992, “in ogni caso, restafermo che la impugnazione di detto atto è soggetto al rispetto del terminegenerale previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, essendoininfluente la facoltatività della sua impugnazione per la permanenza, incapo al contribuente, del diritto di impugnare anche il primo attoimpositivo tipico successivamente notificatogli (in termini: Cass., Sez. 5,17 giugno 2021, n. 17237; Cass., Sez. 6-5, 43 febbraio 2022, n. 3347;Cass., Sez. 5, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5, 17 gennaio 2023, n.1213” (Cass. ibidem). Evidenzia il Consorzio ricorrente come, nel caso dispecie, sarebbe del tutto mancata da parte della Corte di Giustizia disecondo grado, poi, e della [OSCURATO:PERSONA] ennese,prima, il necessario preliminare sindacato circa la presenza della provaagli atti della tempestiva proposizione del ricorso; il che si risolve in unainnegabile violazione degli artt. 21 d.lgs 546/1992 e 2697 cod. civ.giacché la Corte tributaria ha, di fatto, esonerato la parte contribuente didetto onere.4.1 Il motivo è inammissibile4.2 Con esso, infatti, si lamenta una pretesa lacuna nell’attività del giudicecirca la verifica della regolarità processuale dell’impugnazione sotto ilprofilo della sua tempestività, così veicolando la censura sul puro versanteaccademico, senza dedurre la sussistenza di alcun vizio, meno che maiquello della tardività dell’impugnazione. La censura non considera poi chela verifica è stata verosimilmente operata, senza darne atto inNumero registro generale 1017/2024Numero sezionale 5566/2026Numero di raccolta generale 23446/2026Data pubblicazione 17/07/2026motivazione, in assenza di contestazione, laddove del tutto non pertinentesi presenta l’eccepita violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, nonessendo nemmeno enunciato che l’impugnazione sia stata propostadecorsi i sessanta giorni dalla notifica dell’atto.5. Con il terzo motivo l’istante ha prospettato la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della RegioneSiciliana e 19, commi 12 e 13, del regolamento d’organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato con deliberazione delCommissario Straordinario n. 2 del 16 ottobre 2017 secondo lo schematipo approvato con decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13settembre 2017), 97, secondo e terzo comma, 24 e 111 Cost., 100 c.p.c.,23 e 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sempre in ragione dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c. Rappresenta che la predetta disposizioneregionale «[…] non ha stabilito l’estinzione dei Consorzi di bonificaterritoriale, bensì, al fine […] precipuo di soddisfare le nuove esigenzedella moderna imprenditoria agricola siciliana (creando opportuneeconomie di scala ed interventi improntate all’efficienza ed efficacia), hasolamente istituito due nuovi macro Consorzi di Bonifica (Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) unificando – sul piano degliambiti territoriali di operatività - i comprensori dei già esistenti Consorziterritoriali» (cfr. pagina n. 3 del ricorso).Ciò si desumerebbe dal fatto che non è stata prevista l’apposita proceduradi liquidazione di detti consorzi di bonifica territoriali, essendo staticonferiti ai medesimi «[…] una nuova connotazione e missione, nell’ambitodel complessivo impianto delineato dalla legge di riforma», così creando«un’articolazione in uffici (centrali e periferici) fra il Consorzio di bonificaSicilia Orientale ed i singoli consorzi di Bonifica territoriali accorpati (fracui anche quello di Enna, n. 6)» (v. pagina n. 3 del ricorso, in terminiripresi a pagina n. 30).5.1. La censura va accolta.Numero registro generale 1017/2024Numero sezionale 5566/2026Numero di raccolta generale 23446/2026Data pubblicazione 17/07/20265.2. Come già evidenziato nell’analoga pronuncia succitata (Cass. Sez. 5,n. 6611 del 19/3/2026), è opportuno ricapitolare il quadro normativo edamministrativo di riferimento. L’art. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5della Regione Siciliana (rubricato «Norme in materia di consorzi di bonificae meccanizzazione agricola»), ha stabilito – per quanto ora interessa -che: «1. Al fine di adeguare i servizi di bonifica e irrigazione alle attualiesigenze dell'agricoltura e di razionalizzare l'impiego delle risorse umane,strumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali dioperatività dei Consorzi di bonifica, attraverso l'unificazione deicomprensori consortili sulla base della unitarietà e omogeneità idrograficae idraulica del territorio sia per la difesa del suolo sia per la gestione delleacque. L'unificazione dei comprensori consortili avviene garantendol'utilizzo delle medesime unità di personale di ruolo, precario ed a tempodeterminato; 2. Sono istituiti il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e ilConsorzio di bonifica Sicilia orientale. […] [OSCURATO:PERSONA] di bonifica Siciliaorientale accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna […] e i loro rispettivicomprensori. 3. Entro il 31.12.2014 con decreto del Presidente dellaRegione, previa deliberazione della Giunta regionale, su propostadell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pescamediterranea e sentita la Commissione legislativa permanente Attivitàproduttive dell'Assemblea regionale siciliana, si provvedeall'approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione dei dueistituendi consorzi nel rispetto dei principi stabiliti dall'intesa Stato-Regionidi cui art. 27 del d.l. 31.12.2007 n. 248, convertito con modificazioni dallaL. 28.02.2008 n. 31; 4. Entro sessanta giorni dall'approvazione dellostatuto ai sensi del comma 3, l'Assessore regionale per l'agricoltura, losviluppo rurale e la pesca mediterranea, con decreto, indice le elezioni pergli organi statutari».L’art. 19 del regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica SiciliaOrientale (approvato nel suo schema tipico, ai sensi dell’art. 13 dellaNumero registro generale 1017/2024Numero sezionale 5566/2026Numero di raccolta generale 23446/2026Data pubblicazione 17/07/2026citata legge regionale, con delibera presidenziale n. 468 del 13 settembre2017, a seguito d’approvazione con delibere di Giunta nn. 326/2017 e385/2017), ha stabilito – per quanto di interesse - che: - «1. A decorreredalla data di costituzione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] sonoaccorpati […]»; - «2. Il nuovo Consorzio succede, senza soluzione dicontinuità, ai preesistenti consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi epassivi, ivi compresi quelli relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare eal personale, che mantiene il trattamento giuridico ed economicoposseduto nei consorzi accorpati alla data di costituzione dello stessoconsorzio»; - «3. Alla amministrazione del nuovo consorzio, in fase diprima attuazione, provvede il Commissario straordinario in carica alla datadi cui al comma 1. […]»; - «4. [OSCURATO:PERSONA] straordinario esercita lefunzioni di ordinaria amministrazione che, in base allo Statuto, al presenteRegolamento e alla legislazione vigente, sono di competenza delPresidente del Consorzio di Bonifica, del Consiglio di Amministrazione e delDirettore Generale»; - «6. Ad avvenuta nomina, il [OSCURATO:PERSONA] all'amministrazione del Consorzio, avvalendosi delle strutturedegli accorpati Consorzi e del relativo personale»; - «7. Le funzioni enonché rapporti a qualsiasi titolo instaurati, sono oggettivamente esoggettivamente imputati al consorzio istituito dall'art. 13 della 1.r.5/2014 […]»;- «13. I piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorziaccorpati restano vigenti e continuano a trovare applicazione fino adiversa determinazione del [OSCURATO:PERSONA] e del DirettoreGenerale, cui compete l'adozione delle misure, anche transitorie, e deglil'operatività del nuovo Consorzio, nei termini temporali sopra indicati. Inparticolare: - i ruoli per il pagamento dei contributi consortili sono emessisulla base dei piani adottati e ogni altro atto, che disciplina il calcolo e leNumero registro generale 1017/2024Numero sezionale 5566/2026Numero di raccolta generale 23446/2026Data pubblicazione 17/07/2026modalità di riparto dei contributi a carico dei consorziati, vigenti neiconsorzi accorpati alla data di costituzione del nuovo consorzio […]».Con deliberazione n. 2 del 16 ottobre 2017 il Commissario straordinariodell’istituto Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ha approvato il regolamento diorganizzazione del consorzio nel testo sopra riepilogato.5.3. Come accertato dal Giudice regionale e come documentato in atti, in30 ottobre 2017 il Commissario straordinario ha istituito «un "periodotransitorio", per consentire l'efficace attuazione di quanto previsto dallalegge regionale 28 gennaio 2014 n. 5, articolo 13, e quindi di garantire losvolgimento delle attività evitando soluzioni di continuità», stabilendo,«[…] ai sensi delle norme transitorie di cui all'art 19, con riferimentoparticolare ai punti 12 e 13 del Regolamento di Organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] che nel periodo transitorio, gli accorpaticonsorzi di bonifica 6 Enna […] agiscono quali "mandatari senzarappresentanza" del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], conformementea quanto disciplinato dall'articolo 1705 del codice civile».Tutto ciò, dando preliminarmente atto dell’approvazione dello Statuto delConsorzio di Sicilia orientale e ritenendo: - che «la soluzione di continuità,per la tipologia e numerosità dei rapporti giuridici da compiersi comportal'indefettibile previsione di un "periodo transitorio"»; - «di dovereobbligatoriamente garantire il compimento dell'attività giuridica all'istituitonuovo ente nel rispetto del Regolamento suddetto e, pertanto, anche, aisensi dell'art. 19 punti 12 e 13, mantenendo attive le precedenti posizionigiuridiche degli accorpati Consorzi di cui si potrà continuare ad utilizzare lapropria denominazione, ma che agiranno nella nuova configurazione innome proprio e per conto del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ad utilizzare tutti i propri codici identificativi fino alla formaleloro cessazione che avverrà una volta che saranno definitivamenteunificate tutte le posizioni giuridiche nei confronti dei terzi»; - «[…] leNumero registro generale 1017/2024Numero sezionale 5566/2026Numero di raccolta generale 23446/2026Data pubblicazione 17/07/2026suddette previsioni regolamentari corrispondono formalmente esostanzialmente all'istituto giuridico del "mandato senza rappresentanza"normato dall'art. 1705 del Codice Civile che garantisce il concretocompimento dell'attività e la piena operatività del nuovo ente nellemodalità anzidette, previste dalle norme transitorie del Regolamento diOrganizzazione» (così nella citata delibera).5.4. Detto periodo transitorio è stato, poi, successivamente prorogato condelibere commissariali n. 23 del 18 dicembre 2018, n. 11 del 1° luglio2019 e 21 del 2 luglio 2020. Successivamente, la Giunta regionale dellaSicilia, con deliberazioni nn. 241 e 242 del 27 giugno 2019, n 452 del 13dicembre 2019, ha prorogato sino al 30 giugno 2020 il citato «attuale‘periodo transitorio’» (v. delibera n. 452/2019) e - per quanto risulta agliche «[…] nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno dilegge: 'Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della RegioneSiciliana', di prorogare, senza soluzione di continuità, l'attuale 'periodotransitorio' per i Consorzi di bonifica della [OSCURATO:PERSONA] e Orientale,in scadenza al 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedurerelative alla definitiva riforma degli stessi […]».5.5. Tanto ricapitolato, si osserva quanto segue.Questa Corte con pronuncia n. 15351/2023 ha ritenuto, sia pure in altrocontesto (illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati dalconsorzio), che l’art. 13 della predetta legge regionale, nello stabilirel’accorpamento dei consorzi ivi indicati, non ne ha espressamente previstola soppressione, osservando che l’assenza di una fase di liquidazione el’esistenza di un periodo transitorio (ancora in corso alla data diproposizione del ricorso), legittimava i consorzi accorpati ad operare qualimandatari senza rappresentanza del Consorzio di bonifica della Siciliaorientale con obbligo di provvedere allo svolgimento delle attivitàNumero registro generale 1017/2024Numero sezionale 5566/2026Numero di raccolta generale 23446/2026Data pubblicazione 17/07/2026gestionali in nome proprio, ma per conto del Consorzio di bonifica dellaSicilia orientale.5.6. La Corte ritiene che la perdurante legittimazione dei precedenticonsorzi vada riconosciuta sulla base delle seguenti considerazioni.Deve, in primo luogo, osservarsi che l’art. 19, comma 13, del citatoregolamento ha previsto – come sopra esposto - che «I piani,regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti econtinuano a trovare applicazione fino a diversa determinazione delCommissario Straordinario e del Direttore Generale, cui competel'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti di pianificazione,programmazione e regolamentazione necessari per l'operatività del nuovoConsorzio, nei termini temporali sopra indicati». Il riferimento alla vigenzadegli affidamenti dei consorzi accorpati ha inteso garantire il nesso dicontinuità tra le attività consortili dei precedenti enti con quello (perquanto qui interessa) di nuova costituzione nel quadro della delineatasuccessione tra gli stessi. La previsione, da parte della deliberacommissariale n. 8/2017, del predetto periodo transitorio, è stata, per talevia, funzionale alla menzionata modalità di successione. E si è trattato –giova sottolinearlo – di una decisione più volte ratificata, fatta propria eprorogata dalla Giunta regionale sino – da quel che risulta dagli atti – alla«[…] conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma deglistessi» (v. delibera n. 272/2020).5.7. La tesi del Giudice regionale poggia, nel suo nucleo concettualefondante, sul rilievo dell’equiparazione secca tra l’istituzione dei nuoviconsorzi, che accorpano, riunificano in sé le precedenti entità consortili, el’abolizione di questi ultimi o, al più, la loro sostituzione. Si tratta, però, agiudizio della Corte, di interpretazione assertiva, che non si concilianemmeno con il senso letterale della disposizione normativa. In effetti, laprevisione dell’art. 13 della legge regionale, nel ridefinire gli ambititerritoriali di operatività dei consorzi tramite la loro unificazione,Numero registro generale 1017/2024Numero sezionale 5566/2026Numero di raccolta generale 23446/2026Data pubblicazione 17/07/2026istituendo, quindi, i nuovi enti, ha indicato un obiettivo programmatico, hapianificato cioè, sul versante generale, il nuovo assetto organizzativo deiconsorzi, senza tuttavia estinguere, per dato normativo, le precedentientità, concependo, in realtà, tale esito come momento conclusivo di unprocesso. La lettera della norma non contempla, infatti, un effettoestintivo dei precedenti consorzi consentaneo all’istituzione di un nuovoente accorpante, né tale conseguenza la si può individuare nella semplicecostituzione della nuova entità. La riunificazione, che costituiscel’imprescindibile dato programmatico e letterale del dato normativo, èoperazione che non postula, di per sé, l’immediata estinzione dell’enteaccorpato, non predica cioè un effetto istantaneo dell’operazione. Ne èprova la circostanza secondo la quale è la stessa legge regionale ad avercontemplato termini (di certo non perentori) per l’approvazione dellostatuto e del regolamento organizzativo dei nuovi enti, il che accredital’ordine di idee secondo cui la loro operatività è stata prefigurata comeepilogo del procedimento di riorganizzazione, solo all’esito del qualepoteva realizzarsi l’effetto della riunificazione nella nuova entità deiprecedenti consorzi, con conseguente loro permanenza “in vita” sino alcompletamento di tale processo. In tale contesto, risulta corrispondente airiportati contenuti legislativi e comunque si presenta come soluzione nonincompatibile, né contraria con l’assetto programmatico normativamenteindicato, la previsione di un esercizio non immediato delle attivitàconsortili da parte del nuovo ente e, dunque, di un “periodo transitorio”(per quanto prolungatosi nel tempo) concepito dal commissariostraordinario e più volte ratificato e prorogato dalla Giunta, in cui iprecedenti consorzi hanno continuato a svolgere le proprie attività(segnatamente, per quanto interessa, anche il servizio impositivo e diesazione) nel segno della permanenza degli “affidamenti” in atto sino allaconclusione del processo di razionalizzazione degli ambiti territoriali. Nelladelineata prospettiva soccorre la pronuncia n. 22104/2025 di questaNumero registro generale 1017/2024Numero sezionale 5566/2026Numero di raccolta generale 23446/2026Data pubblicazione 17/07/2026Corte, la quale (con riferimento alla procedura di accorpamento deiconsorzi di sviluppo industriale della Regione Calabria) sulla questione(ritenuta dirimente) concernente l’individuazione del momento in cui èintervenuta l’estinzione dei Consorzi provinciali accorpati per effetto delledisposizioni contenute nella legge regionale, vale a dire se l’estinzione siaintervenuta ex lege al momento della entrata in vigore della legge ovverosi sia verificata solo a seguito della conclusione della procedura diaccorpamento, ha reputato non intervenuta l’estinzione del Consorzioprovinciale prima che la procedura di accorpamento sia stata portata atermine, perché non vi è nessuna norma che statuisce in tal senso,dovendo, pertanto ritenersi che l’estinzione sia la conseguenzadell’esaurimento della procedura di accorpamento, che si completa con ilconferimento all’ente accorpante dei beni e dei rapporti degli entiaccorpati. Nella fattispecie esaminata da detta pronuncia, la leggemedesima prevedeva un iter procedurale tramite – per quanto piùinteressa - il conferimento nella nuova entità dei beni mobili, immobili,strumentali, con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali,compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali deglienti accorpati. Questa previsione manca nella legge regionale della Sicilian. 5/2014, oggetto d’esame. Ciò nondimeno, la presenza d’una proceduravolta ad assicurare il passaggio o se si vuole l’imputazione dei beni delprecedente consorzio al nuovo ente non è seriamente contestabile, solconsiderando che l’istituzione dell’ente accorpante è una evenienzadistinta rispetto all’accorpamento ad esso di altri enti (v. Cass. n.22104/2025 cit.), operazione questa che richiede l’esecuzione di modalitàorganizzative per consentire la riunificazione degli enti. Si comprendeallora come, non prevedendo la predetta legge regionale della Siciliaalcuna espressa previsione d’estinzione degli enti destinatiall’accorpamento, solo una volta completato il processo di accorpamentopossa considerarsi chiusa la procedura, mentre la prosecuzioneNumero registro generale 1017/2024Numero sezionale 5566/2026Numero di raccolta generale 23446/2026Data pubblicazione 17/07/2026dell’attività e dei rapporti, anche processuali, dei Consorzi accorpati,comprende tutti i rapporti e le attività anche precedenti alla data dientrata in vigore della norma (v. Cass. n. 22104/2025) e quelle anteriorialla chiusura dell’operazione di accorpamento.6. Con il quarto motivo il Consorzio ricorrente evidenzia la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 1705 cod. civ., 97, commi II e III, Cost., 21-septies L. 241/1990, 13 della Legge 28 gennaio 2014 n. 5 della RegioneSiciliana, 19, commi XII e XIII, del Regolamento di organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato con Deliberazione delCommissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 secondo lo schema tipoapprovato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13settembre 2017) e Deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 8 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c. Sostiene che, aseguito della riforma avvenuta con la legge regionale n. 5/2014 e delconseguenziale c.d. regime transitorio, si è creata un’articolazione in uffici(centrali e periferici) fra il Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA] ed i singoliconsorzi di Bonifica territoriali accorpati (fra cui anche quello di Enna, n.6), sulla scorta della quale il mandato senza rappresentanza di cui alladeliberazione n. 8 del 2017 del [OSCURATO:PERSONA] del Consorzio dibonifica [OSCURATO:PERSONA] (in forza del quale il Consorzio di Bonifica n. 6Enna ha formalmente agito quale “mandatario senza rappresentanza delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA]”) va qualificato, sul pianoamministrativistico, come una vera e propria delega interorganica(istituto, questo, che ricorre quando all'interno della stessa struttura siverifica uno spostamento di competenze da un organo a un altro).Sostiene inoltre che, contrariamente a quanto ravvisato dai giudicitributari d’appello, la menzionata deliberazione n. 8/17 del CommissarioStraordinario non ha inteso costituire un mandato senza rappresentanza,ma – per come evincibile dal tenore dell’atto – ha semplicementerichiamato tale istituto in quanto ritenuto corrispondente alle previsioniNumero registro generale 1017/2024Numero sezionale 5566/2026Numero di raccolta generale 23446/2026Data pubblicazione 17/07/2026regolamentari di cui all’art. 19 punti 12 e 13 Regolamento diorganizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]. Sarebbe inoltreerrato l’asserto della Corte di merito per cui “quello del mandato, con osenza rappresentanza, è un istituto giuridico che trova precisa collocazione(solo) nell’ambito di rapporti prettamente privatistici, incompatibili conl’esercizio di pubbliche funzioni”: evidenzia il ricorrente che l’Istituto delmandato esisterebbe anche in materia pubblicistica tributaria, richiamandoa tal fine il rapporto fra ente impositore ed agente della riscossionenonché quello fra l’amministrazione finanziaria ed amministrazionecomunale, nel caso in cui la prima, per eseguire le notificazioni degli attitributari, si avvalga dei messi comunali, escludendosi pertanto lasituazione di “incompetenza assoluta” che la Corte territoriale ha ritenutoravvisare.6.1 Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente benché occorraqualche precisazione.6.2 Richiamando la ricostruzione normativa operata con riferimento alterzo motivo di ricorso, deve ritenersi che la fattispecie oggetto delpresente procedimento si collochi al di fuori della delega di funzioni o dipoteri, esercitando il Consorzio di bonifica Enna 6, le attività già ad essoaffidate in attesa della definizione del processo di riunificazione degli enti.E si comprende, altresì, come sia stata del tutto superflua l’iniziativa e ladirettiva del commissario straordinario di stabilire che l’accorpatoConsorzio di Bonifica 6 Enna avrebbe agito come mandatario senzarappresentanza del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], come stabilitodall’art. 1705 c.c. Superflua perché l’affidamento, ancora in atto in capo alConsorzio 6 Enna dell’attività in precedenza espletata, rendeva inutilericorrere ad un incarico da parte del nuovo Consorzio per esercitarel’attività. Errata perché, a tacer d’altro, il mandato senza rappresentanzadi cui all’art. 1705 c.c. è fattispecie non esportabile in ambito pubblicistico,ove l’affidamento di funzioni è regolato dall’istituto della delegaNumero registro generale 1017/2024Numero sezionale 5566/2026Numero di raccolta generale 23446/2026Data pubblicazione 17/07/2026intersoggettiva, che opera tra rami diversi dell’amministrazione e che deveessere prevista dalla legge. Tantomeno il citato mandato può essereconfigurato – come sostenuto dalla difesa del Consorzio – secondo ilmodello della delegazione interorganica, considerando il rapporto tra iConsorzi in termini di relazione tra articolazione centrale e periferica,stante l’alterità soggettiva tra i due enti, postulata dalla previsione di unmandato senza rappresentanza conferito dal nuovo consorzio a quelloprecedente.6.3 Tanto precisato, deve tuttavia la Corte ulteriormente osservare che lapredetta indicazione (aver agito quale mandataria del Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA]) non ha minato la legittimità dell’atto provenientedal Consorzio di Bonifica 6 Enna. L’enunciazione d’un non configurabilerapporto di mandato senza rappresentanza, infatti, non ha inciso, néprivato il Consorzio di Bonifica 6 Enna del persistente potere di emanarel’atto, in ragione sia della sua sopravvivenza sino al compimento delprocesso di accorpamento, che in virtù della permanenza degli affidamentiin atti. Vero è piuttosto che la predetta enunciazione (mandato senzarappresentanza) ha posto il Consorzio di Bonifica 6 Enna quale soggettoresponsabile del proprio operato, in linea con l’esistenza di un perduranteaffidamento del servizio come sopra esposto. Tale erronea enunciazione,infine, non ha avuto alcuna ricaduta sul rapporto tributario con ilcontribuente, tantomeno sotto il profilo della titolarità del potere, in capoal ricorrente, di adottare l’atto impugnato, che, alla luce dellaconsiderazioni svolte, deve considerarsi sussistente al momento dell’attoimpugnato, essendo il Consorzio di bonifica 6 Enna ancora operante sinoalla conclusione del processo di riunificazione dei consorzi siciliani elegittimato, pertanto, ad agire in presenza del perdurante affidamentodell’attività.7. Per le suddette ragioni, il ricorso va accolto nel suo terzo motivo,mentre vanno rigettati i primi due e dichiarato assorbito il quarto. LaNumero registro generale 1017/2024Numero sezionale 5566/2026Numero di raccolta generale 23446/2026Data pubblicazione 17/07/2026sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributariadi II grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per regolare lespese della fase di legittimità. P.Q.Maccoglie il terzo motivo di ricorso, respinti i primi due e assorbito il quarto;cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustiziatributaria di II grado della Sicilia – in diversa composizione – cui demandaaltresì la liquidazione delle spese della fase di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/07/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]