CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22104/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA nel ricorsoR.G. n. 12066/2021 promosso da CORAP – [OSCURATO:PERSONA] per lo sviluppo delle [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ottavio, in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Laura , rappresentati e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura speciale in atti; controricorrenti avverso l a sentenza n. 105 / 20 2 1 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]e notificata in pari data; udita la relazione della causa alla pubblica udienzadel 15 /0 4 /202 5 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; sentiti l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ottavio per il ricorrente e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per icontroricorrenti, che hanno illustrato le rispettive conclusioni; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione in appello notificato in data 28/11/2014, il [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore del Consorzio ASIREG(Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di [OSCURATO:PERSONA]),dott. [OSCURATO:PERSONA], in forza della nomina di cui al DPGR n. 111/2013 e della delibera commissariale n. 26 / 2014, ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per sentir pronunciare la riforma della sentenza n. 813/2014, emessa dal Tribunale di Palmi, depositata in data 22/10/2014, con cui il Tribunale ha accolto la domandaformulata dagli appellati, volta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla sopravvenuta illegittimità dell'occupazione delle particelle nn. 9 e 17 del foglio di mappa 6 del Catasto terreni del Comune di Rosarno , condannando il Consorzio ASIREGa corrispondere agli attori la somma di € 764.416,25 (comprensiva del valore venale del bene e dell'indennità dovuta per il biennio di occupazione), oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla domanda al soddisfo. Con l’atto di appello, il Consorzio ha affermato che il valore di mercato dei terreni occupati dove va essere commisu rato al valore agricolo, e non al valore edificatorio degli stessi , evidenziando l’incongruenza del certificato di destinazione urbanistica , avverso il quale aveva anche proposto querela di falso in via incidentale , e contestando la CTU depositata nel giudizio di primo grado. Gli appellati si sono costituiti con comparsa di costituzione e risposta depositatail 30/03/2015. Accolta parzialmente la richiesta di sospensione della sentenza impugnata, con ordinanzadel 03/06/2015, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioniall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] . Nelle more, in sostituzione del [OSCURATO:PERSONA], d ott. [OSCURATO:PERSONA], con DPGR n. 31 / 2015 è stato nominato , quale Commissario straordinario,il dott. [OSCURATO:PERSONA]. A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 2351 / 2015 del 12/05/2015 (riguardante il Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Cosenza) , con cui è stata ritenuta la intervenuta soppressione dei Consorzi industriali al momentodell'entrata in vigore della l.r. Calabria n. 24 del 2013, con comparsa di costituzione depositata in data 03/10/2015 lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si è costituito nel giudizio di appello,quale [OSCURATO:PERSONA] per l'accorpamento dei Consorzi industriali Calabresi nel CORAP, evidenziando in detta comparsa dinon potersi costituire per il C ORAP , perché quest’ultimo non aveva acquisito i requisiti formali per la costituzione in giudizio, in quanto privo di partita Iva e codice fiscale ed altro. Nelle more del giudizio di appello, con DPGR n. 115 / 2016 , è stato istituito il CORAP, [OSCURATO:PERSONA] per lo sviluppo delle attività produttive, ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, mediante l’accorpamento nel Consorzio ASI di Catanzaro degli altri quattro Consorzi regolamentati con l.r. Calabria n. 38 del 2001, compreso il Consorzio ASIREGappellante. Con comparsa depositata in data 27 / 01 / 2017 , gli appellat i hanno eccepito per la prima volta l ’ inammissibilità dell’ appello , per essere stato promosso dal Consorzio ASIREG,da ritenersi, a loro avviso (e in forza della menzionata sentenza del Consiglio di Stato), non più titolare del diritto oggetto del giudizio inquestione e privo di legittimazione sin dal momento dell’entrata in vigore della l. n. 24 del 2013. Con comparsa di costituzione in prosecuzione, depositata in data 02/02/2017, si è costituito in giudizio il C ORAP , istituito con DPGR n. 115/2016, in persona del [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], per poi eccepire, con nota di replica conclusionale depositata in data 02/02/2017, la tardività e l'infondatezza della eccezione di inammissibilità sollevata dagli appellati . Dopo alcuni rinvii, in virtù della l.r. Calabria n. 47 del 2019,è stata disposta laliquidazione coatta amministrativa del CORAP con DPGR n. 344/2019, che ha nominato anche il [OSCURATO:PERSONA]. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudizio di appello è stato interrotto, per intervenutaliquidazione coatta amministrativa del CORAP, e, poi, riassunto dal [OSCURATO:PERSONA]. Trattenuta la causa in decisione, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha emesso la sentenza n.105/2021, pubblicata il 25/02/2021, con la quale ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione. Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione il CORAP, affidato a cinque motivi di impugnazione. Gli intimati si sono difesi con controricorso. Fissata l’udienza pubblica di discussione, il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la v iolazione art 12 preleggi, per errata interpretazione degli artt. 2, 3 e 5 l.r. Calabria n. 24del 2013 e dell’art. 2, c omma 2 , l.r. Calabria n. 30 del 2015 , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha accolto l’eccezione di inammissibilità dell’appello, ritenendo che il Consorzio ASIREG, al momento della proposizione del gravame fosse già estinto,o comunque privo della titolarità del rapporto controverso e di legittimazione processuale, per essere stato soppresso ex lege a partire dal 24/05/2013, data di entrata in vigore della l.r. Calabria n. 24 del 2013, in base a quanto disposto dagli artt. 3, comma 3, e 5, comma 4, di detta legge regionale, mentre, invece, avrebbe dovuto considerare che l’art. 5, comma 2, della medesima legge regionale aveva prev isto una procedura di accorpamento , disciplinata dal precedente art. 3, ove era stabilita l’istituzione del CORAP e il conferimento del patrimonio, del personale e di tutti i rapporti giuridici attivi, passivi e processualidegli enti in esso accorpati solo all’esito di detta procedura di accorpamento, a seguito di delibera della [OSCURATO:PERSONA] e di successivo DPGR. Nella specie, pertanto, secondo il ricorrente, la soppressione del Consorzio ASIREG è avvenut a con l’adozione del D PGR n. 115/2016 , ove si legge che «È istituito il [OSCURATO:PERSONA] per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP) ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, mediante l’accorpamento nel Consorzio ASI di Catanzaro degli altri quattro Consorzi regolamentati con legge regionale 31 (rectius 24) dicembre 2001 n. 38, con conseguente cambio di denominazione in CORAP … Per l’effetto, sono conferiti al CORAP tutti i beni mobili, immobili e strumentali, ivi compresi quelli specificati negli elenchi di cui in premessa, con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivianche processuali degli enti accorpati.» Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 132, c omma 1 , n. 4 , c . p . c . per omessa /apparente motivazione in ordine alla questione della permanenza di soggettività giuridica e di capacità di agire del Consorzio ASIREG dopo la l.r. Calabria n. 24 del 2013 sino al DPGR n. 115/2016, che, istituendo il CORAP, ha disposto il passaggio a quest’ultimo di tutti i rapporti giuridici facenti capo al primo. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4,c.p . c . e dell’art. 118 disp . att . c . p . c . , oltre che dell’art. art 111 Cost., per omessa /apparente motivazione in punto di capacità di agire in giudizio del Commissario, dott. [OSCURATO:PERSONA] i o, nominato in sostituzione del dott. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 182 c.p.c., in riferimento alla costituzione in giudizio del Corap con ratifica degli atti precedenti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso l’applicabilità dell’art. 182 c . p . c . per soppressione ex lege del Consorzio ASIREG prima della proposizione dell’appello. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non avere la Corte d’appellodeciso sulla eccezione di tardività sollevata dall’odierno ricorrente in ordine alla rilevata inammissibilità dell’appello per asserita soppressione del Consorzio ASIREG. 2.Il primo motivo di ricorso è fondato. 2.1. Com’è noto, l’art. 36, commi 4 e 5, l. n. 317 del 1991, stabilisce che «4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. …» ( v. anche Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 38321 del 03/12/2021; Cass., Sez. U, Ordinanza n. 15570 del 04/06/2021 ; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31037 del 30/11/2018). La l.r. Calabria n. 38 del 2001, nel disciplinare i propri “ Consorzi per lo sviluppo industriale”, ha ribadito che si tratta di enti pubblici economici costituiti per la promozione dell’ industrializzazione e dell’insediamento di attività produttive (art. 2, comma 1, l.r. cit.) , prevedendo la disciplina statutaria, gli organi e le rispettive competenze. La successiva l.r. Calabria n. 24 del 2013 ha stabilito il riordino di numerosi enti, compresi i Consorzi in questione , disciplinando la relativa procedura. In particolare, all’art. 2 si legge quanto segue: «1. Al fine di una maggiore efficienza del sistema amministrativo regionale e per garantire lo svolgimento delle funzioni amministrative secondo i criteri di razionalizzazione, efficienza, efficacia, economicità e specializzazione dell’attività amministrativa, la Regione Calabria provvede al riordino degli enti regionali cui è attribuito lo svolgimento delle attività gestionali e del compiti tecnico-operativi relativi alle funzioni amministrative riservate alla Regione attraverso l'accorpamento e la fusione in un unico ente o attraverso l’attivazione di procedure di liquidazione. 2. Ai sensi del comma 1 la Regione Calabria provvede all'accorpamento, fusione, liquidazione o riordino delle seguenti aziende, fondazioni ed enti regionali comunque denominati: a) consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale Il successivo art. 3 l.r. cit. descrive l’iterprocedurale da seguire per l’accorpamento, laddove si legge quanto segue: «1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per ciascun ente conseguente agli accorpamenti. 2. … 3. Gli organi degli enti da accorpare rimangono in carica per garantire l ’ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali, sino alla data di notifica deldecreto del Presidenziale e della Giunta regionale di nomina del commissario straordinario e contestuale determinazione della loro decadenza. 4. Entro novanta giorni dalla nomina, il commissario straordinario provvede a redigere una relazione per ciascuno degli enti accorpati, e ne cura la trasmissione al Presidente della Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente, individuando in particolare: a) lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale dell'ente, distinto per tipologia contrattuale di ciascun ente da accorpare; b) lo stato di consistenza dei beni mobili, immobili, strumentali e la natura giuridica del possesso; c) i rapporti giuridici, attivi epassivi, e i procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria; d) i progetti/interventi in corso di realizzazione. 5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il commissario straordinario si avvale del personale in servizio degli enti da accorpare. 6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottare entro i successivi centoventi giorni, previa deliberazione della Giunta regionale, sulla base·di conforme p arere rilasciato dalle competenti commissioni consiliari, si provvede: a) all'Isti tuzione dell ’ ente regionale conseguente alla procedura di accorpamento; b) al conferimento del beni mobili, immobili, strumentali con le inerenti risorse um ane , finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati.7. [OSCURATO:PERSONA] attribuite dalla normativa vigente agli enti accorpati secondo le procedure di cui al presente articolo, continuano ad essere esercitate con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, ancheprocessuali senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, d ai rispettivi enti incorporanti.…» Ilsuccessivo art. 5 della legge in esame individua nel C ORAP , l’ente destinato ad accorpare i Consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale, stabilendo quanto segue: « 1. Al fine di migliorare l'efficienza nello svolgimento delle funzioni in materia di sviluppo e valorizzazione delle aree produttive ed industriali, iconsorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale d i cui alla legge re gionale 24 dicembre 2001, n. 38 sono accorpati in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, di seguitodenominato CORAP. 2. l consorzi per le aree, i nuclei e le zone cii sviluppo industriale, di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 sono accorpati nel Consorzio regionale per losviluppo delle attività produttive, con sede in Catanzaro, secondo le procedure di cui all'a rticolo 3 della presente legge.3. Il CORAP è articolato in Unità operative ubicate nelle città di [OSCURATO:PERSONA], ReggioCalabria, Cosenza, Crotone e [OSCURATO:PERSONA] che assicurano l'espletamento d elle attività gestionali , amministrative e tecniche delle aree di sviluppo industriale di rispettiva pertinenza territoriale.4. Le funzioni attribuite ai Consorzi provinciali per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo i ndustriale dalla normativa regionale e nazionale vigente, continuano ad essere esercitate, dalla d ata di entrata in vigore della presente legge, dal CORAP, con le i nerenti risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali, compresi i relativirapporti giuridici attivi e passivi, anche processual i senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione del conso rzi . 5. A decorrere dalla data di approvazione della presente legge, è disposta la prorogaquinquennale dell'efficacia degli strumenti urbanistici delle relative aree industriali vigenti e del vincoli connessi, che s ’i ntendono rinnovati.» Il successivo art. 6 l.r. cit. individua gli organ i del CORAP ( i l direttore generale, il comitato di programmazione, il revisore unico dei conti e il revisore supplente ), disciplinando l a composizione e le competenze degli stessi , aggiungendo che i compiti, le funzioni e l'organizzazione di detti organi amministrativivengono disciplinati dallo Statuto. Le ulteriori disposizioni della menzionata l.r. regolamentano l’accorpamento, l’istituzione e la liquidazione di altri entiregionali . La l.r. Calabria n. 30 del 2015 ha , poi , prorogat o i termini come sopra previsti per l’accorpamento dei menzionati C onsorzi (art. 2, comma 2, l.r. cit.). 2.2. Con DPGR n. 1 1 1/2013 del 20 /0 8 /2013 , il Presidente della Giunta regionale ha decretato: « 1. di nominare il Dott. [OSCURATO:PERSONA], Dirigente generale del Dipartimento regionale Attività produttive, quale Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, commi 1 e 2, della L.R. n. 24/2013, per ciascuno dei Consorzi per lo SviluppoIndustriale di cui alla L.R. n. 38/2001 e_s.m.i.; 2. di dichiarare decaduti gli Organi di amministrazione ordinaria, di cui agli articoli 8 e 9della LR. n. 38/2001 e s.m.i.; 3. di attribuire al citato Commissario straordinario i poteri e le funzioni degli organi di cui agli articoli 8 e 9 della L.R. n. 38/2001 e s.m.i.…» Con atto di citazione in appello datato 26/11/2014, il menzionato Commissario straordinario, dott. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante del Consorzio ASIREG, e in forza della nomina di cui al DPGR n. 111/2013, ha introdotto il giudizio di appello nel presente procedimento. Occorre tenere presente che, nel corso del giudizio di appello, con DPGR n. 115/2016 è stato istituto «il [OSCURATO:PERSONA] per lo sviluppo delle attività produttive (Corap) ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, mediante l’accorpamento nel Consorzio ASI di Catanzaro degli altri quattro Consorzi regolamentati con legge regionale 31 (rectius 24) dicembre 2001 n. 38, con conseguente cambio di denominazione in Corap … Per l’effetto, sono conferiti al Coraptutti i beni mobili, immobili e strumentali, ivi compresi quelli specificati negli elenchi di cui in premessa, con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali degli enti accorpati.» 2.3. La Corte d’appello h a riten uto che dalla data di entrata in vigore della l.r. n. 24 del 2013 si è determinato il subingresso ex lege del CORAPal Consorzio ASIREG, con la conseguenza che, a partire da quella data, la capacità giuridica, la capacità di agire e la capacità di stare in giudizio in relazione ai rapporti giuridici, sostanziali e processuali, in origine facenti capo al Consorzio ASIREG , si sono trasferiti o sono sorti in capo al CORAP, affermando, di conseguenza, l’intervenuta l’estinzione del Consorzio ASIREG e , dunque, la sua soppressione quale persona giuridica e centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici sostanziali e processuali , prima che venisse proposto l’appello. La menzionata Corte ha aggiunto che, in una prima fase della procedura di accorpamento, che ha avuto inizio con l’entrata in vigore della l.r. n. 24del 2013 , sono rimasti in carica gli organi dei Consorzi provinciali, che hanno continuato ad operare, ma in rappresentanza del CORAP, che ha incorporato i Consorzi provincialioramai soppressi. Poi, con la nomina del Commissario straordinario , tali organi sono stati dichiarati decaduti, come disposto dalla legge regionale, spettando al Commissario straordinario compiere gli atti sostanziali e processuali, ma sempre in rappresentanza delCORAP . Ad opinione della Cortedistrettuale, l’art. 3, comma 6, l.r. cit., nella parte in cui ha attribuito al DPGR il compito di provvedere all’istituzione dell’ente regionale conseguente alla procedura di accorpamento, si è riferito all’atto formale di chiusura della fase transitoriadella procedura di accorpamento e, correlativamente, all’atto formale di aperturadella fase ordinariadi funzionamento del CORAP, con seguente alla no mina degli organi ordinari de ll’ente accorpante , come individuati dall’art. 6 l.r. n. 24 del 2013, in sostituzione del Commissario straordinario. In tale ottica, per la Corte territoriale, la l.r. Calabria n. 30 del 2015, che ha prorogato in termine per la procedura di accorpamento, non ha assunto alcun rilievo, poiché, comunque, il Consorzio ASIREG a veva già perso la soggettivitàgiuridica con l’entrata in vigore della l.r. n. 24 del 2013. Secondo la Corte d’appello, in sintesi, quest’ultima legge regionale ha determinato la soppressione del Consorzio ASIREG , evenienza assimilabile alla morte o alla perditadella capacità di stare in giudizio della persona fisica, con subingresso di un nuovo soggettogiuridico, il CORAP, rappresentato dal Commissario straordinario , con la conseguenza che l’appello in questione , essendo stato proposto dal Consorzio ASIREG, doveva essere dichiarato inammissibile, in quanto proveniente da un ente non più esistente. 2.4. La decisione impugnata ha richiama to alcune sentenz e del Giudice amministrativo, riferite proprio all’accorpamento dei menzionati Consorzi provinciali nel C ORAP , per effetto della l. r. Calabria n. 24 del 2013. Si tratta, in particolare, di una sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato la pronuncia di primo grado, nella parte in cui il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un Consorzio provinciale, dopo che,con il DPGR n. 111/2013 sopra menzionato, era stato nominato il Commissario straordinario. Secondo il Consiglio di Stato, il procedimento preordinato alla perdita della capacità di operare del Consorzio si è concluso con il menzionato DPGR n. 111/2013, tenuto conto che: a) l’art. 5, comma 4, l. n. 24 del 2013, con effetto immediato esclude la capacità dei Consorzi industriali digestire i propri rapporti processuali; b) sul piano pratico e fattuale, l’adozione del decreto di nomina del Commissario straordinario rende definitiva la perdita della legittimazione processuale deiConsorzi provinciali (Cons. Stato, Sez. 5, Sentenza n. 2351 del 12/05/2015). Altre due pronunce sono state adottate dal [OSCURATO:PERSONA] che ha ritenuto applicabile al caso di specie l’indirizzo giurisprudenziale riferito ai casi di soppressione ex legedi un ente pubblico con successione allo stesso di un altro ente, secondo il quale si verifica un fenomeno equiparabile alla morte o alla perdita della capacità di stare in giudizio della persona fisica, così affermando che, essendo stato il ricorso notificato successivamente all’entrata in vigore della l.r. n. 24 del 2013, esso non avrebbe dovuto essere proposto dal Consorzio provinciale, ma dal CORAP ( subentrato nei rapporti attivi e passivi del Consorzio provinciale), rappresentato dal Commissario strao rdinario, quale organo subentrato al Presidente del Consorzio ricorrente, decaduto per effetto del DPGR n. 111/2013([OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, Sentenza n. 1509 del 08/09/2014; [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, Sentenza n. 1137 del 2016). Occorre, tuttavia , tenere presente che tale orientamento non è unitario. In un’altra decisione, il [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, affermato che l’art. 5 l.r. n. 24 del 2013 ha previsto un procedimento per l’ attuazione dell’accorpamento, sancendo in ogni caso il principio della continuità delle funzioni esercitate dagli enti accorpati,e ha aggiunto che , con la deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 153/2014, è stato approvato un iter per la costituzione del CORAP e la prosecuzione del procedimento di accorpamento, con ciò attestando che, in quel momento,non si era ancora verificato l’effetto della soppressione dei [OSCURATO:PERSONA], il quale poteva derivare a seguito della effettiva istituzione del Consorzio r egionale per lo sviluppo delle attività produttive([OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, Sentenza n. 566 del 23/03/2015). 2.6. Nel presente procedimento, l a questione dirimente attiene all’individuazione del momento in cui è intervenuta l’ estinzione de i Consorzi provinciali accorpat i per effetto dell e disposizioni contenute nella l.r. n. 24 del 2013, dovendosi , in particolare, accertare se l’estinzione sia intervenuta ex lege al momento della entrata in vigore della l.r. n. 24 del 2013, ovvero si sia verificat a solo a seguito della conclusione della procedura di accorpamento, con l’adozione del DPGR previsto dall’art. 3, comma 6, l.r. n. 24 del 2013. La Corte d’appello, come sopra evidenziato, ha optato per la prima soluzione, la quale, tuttavia, non può essere condivisa da questo Collegio per due ordini di ragioni. In primo luogo, occorre operare una distinzione concettuale,prima ancora che giuridica,tra la istituzione del nuovo ente pubblico, il CORAP (che non poteva non essere disposta per legge, trattandosi di ente pubblico), e l’accorpamento dei Consorzi provinciali nel neocostituito CORAP, operata dalla Regione secondo la procedura disciplinata nella stessa legge. In secondo luogo, occorre distinguere tra l’estinzione dell’ente incorporato, conseguente all’incorporazione, e gli effetti dell’incorporazione stessa, una volta effettuata. 2.7. Come si evince dalla lettura della legge regionale del 2013, sopra riportata per le parti rilevanti, la Regione Calabria ha inteso procedere al riordino di alcuni enti pubblici, «attraverso l'accorpamento e la fusione in un unico ente o attraverso l’attivazione di procedure di liquidazione». Con riferimento ai Consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale, la stessa Regione ha scelto la strada dell ’accorpamento in un unico ente, il CORAP, che però ha istituto ex novo. È evidente che l’istituzione dell’ente accorpante è una evenienza distinta rispetto all’accorpamento ad esso di altri enti. L’accorpamento è stato previsto , e disciplinato , in generale , dall’art. 3 l.r. n. 24 del 2013, come risultato di un iterprocedurale ben delineato. L’istituzione del nuovo ente destinato ad accorpare altri enti, per quanto riguarda i Consorzi per le aree di sviluppo industriale, è stata prevista dall’art. 5, l.r. cit. Tuttavia, anche in quest’ultimo caso, per la procedura di accorpamento, la stessa legge regionale ha richiamato la disciplina generale prevista dall’art. 3 l.r. n. 24 del 2013 (art. 5, comma 2, l.r. cit.). Per quanto riguarda la procedura di accorpamento , l ’art. 3 l.r . n. 24 del 2013 ha previsto una prima fase in cui gli organi degli enti da accorpare continuano a svolgere le loro funzioni nell’attesa della nomina delCommissario straordinario per ciascun ente accorpante . Con la nomina del C ommissario straordinario , e la conseguente decadenza degli organi degli enti da accorpare, si passa alla seconda fase, la quale, tuttavia, non contiene alcuna espressa previsione di estinzione degli enti destinati all’accorpamento. E, in effetti, non potrebbe essere altrimenti, tenuto conto che, in tale fase, l a procedura di accorpamento non è definita, ma, anzi, è appena iniziata. La norma prevede che deve essere nominato un Commissario straordinario per ciascun ente accorpante. Il DPGR n. 111/2013 del 20/08/2013 ha proceduto a tale nomina, decretando, in particolare: «1. di nominare il Dott. [OSCURATO:PERSONA], Dirigente generale del Dipartimento regionale Attività produttive, quale Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, commi 1 e 2, della L.R. n. 24/2013, per ciascuno dei Consorzi per lo [OSCURATO:PERSONA] di cui alla L.R. n. 38/2001 e_s.m.i.; 2. di dichiarare decaduti gli Organi di amministrazione ordinaria, di cui agli articoli 8 e 9 della LR. n. 38/2001 e s.m.i.; 3. di attribuire al citato Commissario straordinario i poteri e le funzioni degli organi di cui agli articoli 8 e 9 della L.R. n. 38/2001 e s.m.i. …». [OSCURATO:PERSONA] straordinario è stato, dunque, espressamente designato quale Commissario straordinario degli enti da accorpare. Si tratta di un solo Commissario straordinario per tutti gli enti da accorpare, cui il DPGR ha attribuito i poteri del [OSCURATO:PERSONA] e del Presidente di detti enti (artt. 8 e 9 l.r. n. 38 del 2001). [OSCURATO:PERSONA] straordinario , incaricato di poteri di amministrazione straordinaria e ordinaria, è, inoltre,in base alla l.r. n. 24 del 2013, tenuto a compiere determinate attività funzionali all’accorpamento, specificamente descritte all’art. 3, comma 5, l.r. cit., e, inparticolare, alla redazione di una relazione che deve individuare il personale, i beni e i rapporti giuridici di ciascuno degli enti destinati all’accorpamento. Espletato tale incombenteè prevista un’ulteriore fase, che è quella finale, perché, ai sensi dell’art. 3, comma 6, l.r. n. 24 del 2013, con un successivo DPGR, previa delibera della [OSCURATO:PERSONA], il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] è tenuto a procedere: a) alla istituzione dell’ente regionale conseguente alla procedura di accorpamento; b) a l conferimento del beni mobili, immobili, strumentali, con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati(art. 3, comma 6, l.r. cit.). Solo con questo provvedimento, nella specie assunto con DPGR n. 115/2016, è portata a termine la procedura di accorpamento, già delineata dalla legge, ma eseguita secondo l’iter procedurale appena descritto. Pertanto, solo in questo momento si verifica l’estinzione dell’ente accorpato. Anche se la legge ha già istituito per legge l’ente accorpante, il CORAP, e ha previsto l’accorpamento dei Consorzi provinciali preesistenti, l’accorpamento effettivo, con gli effetti sopra descritti, compreso il conferimento dei rapporti giuridici pendenti, anche processuali, è intervenuto a seguito dell’adozione del DPGR n. 115/2016, il quale non ha istituito il CORAP in sé , che già esisteva per legge, ma ha istituito il CORAPquale ente accorpante, in conformità alla disposizione di leggee secondo la procedura ivi disciplinata. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, non può ritenersi intervenuta l’estinzione delConsorzio provinciale prima che la procedura di accorpamento sia stata portata a termine, perché non vi è nessuna norma che statuisce in tal senso, dovendo, pertanto ritenersi che l’estinzione sia la conseguenza dell’esaurimento della procedura di accorpamento, che sicompleta con il conferimento all’ente accorpante dei beni e dei rapporti degli enti accorpati. D’altronde, il legislatore ha voluto precisare all’art. 3, comma 7, l.r. n. 24 del 2013, che «Le funzioni attribuite dalla normativa vigente agli enti accorpati secondo le procedure di cui al presente articolo, continuano ad essere esercitate con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali,senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, dai rispettivi enti incorporanti. …» Ciò significa che il trasferimento all’ente accorpante delle funzioni in origine attribuite agli enti accorpati avviene senza soluzione di continuità, ma tale effetto non può conseguire se non quando l a procedura di accorpamento è esaurita, come si evince dalla disposizione appena evidenziata, a seguito del conferimento di beni e risorse, compresi i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati. Il disposto dell’art. 5 l.r. cit. non si pone in contrasto con la procedura appena descritta, ma ne costituisce l’applicazione, nella specifica fattispecie in cui l’accorpamento si accompagna alla istituzione ex lege di un nuovo ente, il CORAP , destinato ad accorpare gli enti preesistenti. Come già evidenziato, l’art. 5, comma 2, l.r. cit. dispone espressamente che i Consorzi provinciali «sono accorpati nel Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, con sede in Catanzaro, secondo le procedure di cui all'articolo 3 della presente legge.» La disposizione, richiamando la procedura da seguire, rivela la propria caratteristica di norma di azione, rivolta ai soggetti investiti della procedura di accorpamento, indicando l’iter da seguire appena descritto. La previsione dell’art. 5, comma 4, l.r. cit. , non attiene alla procedura di accorpamento, ma agli effetti dell’accorpamento, una volta che sia effettuato, secondo la procedura sopra descritta, stabilendoche «Le funzioni attribuite ai Consorzi provinciali per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale dalla normativa regionale e nazionale vigente, continuano ad essere esercitate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal CORAP, con le inerenti risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione del consorzi.» La disposizione costituisce una precisazione di quanto, in generale, disposto dall’art. 3, comma 7, l.r. cit., appena richiamato, poiché tiene in considerazione il fatto che il C ORAP è stato istituito con la menzionata legge regionale e , pertanto, la sua esistenza e le sue attribuzioni decorrono dall’entrata in vigore di detta legge, ma tal e precisazione poco rileva, perché, una volta intervenuto l’accorpamento, la prosecuzione dell’attività e dei rapporti, anche processuali, de i Consorzi accorpati, comprende tutti i rapporti e le attività anche precedenti alla data di entrata in vigoredella norma. Come pure evidenziato dal Pubblico Ministero, nella memoria depositata in atti , la norma assume rilievo solo per la parte in cui evidenzia che, per effetto dell’accorpamento, eseguito con le modalità sopra descritte, al CORAP, istituito con l’entrata in vigore della legge regionale, sono attribuit e le funzioni e i rapporti degli enti accorpati senza soluzione di continuità. 2.8.Alla stregua di quanto appena evidenziato, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, poichél’impugnazione è stata proposta dal Consorzio ASIREG, rappresentato dal Commissario straordinario, come previsto dal DPGR n. 111/2013, all’epoca in vigore, quando ancora il procedimento di accorpamento non era stato terminato e, quindi, il menzionato Consorzio non era ancora estinto. 3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l’esame degli altri, che devono pertanto ritenersi assorbiti. 4.In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto e, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassatacon rinvio alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, as