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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 2026

Cassazione n. 25650/2026

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rente-[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADOdella SICILIA, sez. dist. di CALTANISSETTA, n. 4451/2024 depositata il10/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26073/2024Numero sezionale 5759/2026Numero di raccolta generale 25650/2026Data pubblicazione 21/09/2026Il Consorzio ricorrente, quale mandatario senza rappresentanza delConsorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA], notificò alla controricorrenteuna cartella di pagamento chiedendo il versamento del contributo opereirrigue per gli anni 2015-2017 (€ 548,64 comprensivo d’oneri e diritti).

Laconsorziata propose ricorso, evocando in giudizio entrambi i Consorzi,lamentando l’illegittimità dell’avviso e l’infondatezza della pretesa.[OSCURATO:PERSONA] di Enna, con sentenza n 247/2022,respinse il ricorso compensando le spese.Su appello del consorziato e mediante la sentenza indicata in epigrafe, laCorte di Giustizia di II grado della Sicilia, sez. dist. di Caltanissetta, haaccolto il gravame.Secondo il giudice d’appello era dirimente che il Consorzio di bonifica 6Enna emittente l’avviso non poteva ritenersi più esistente al momento ditale emissione in quanto accorpato con altri nel Consorzio di bonificaSicilia Orientale ai sensi dell’art. 13 della legge reg.

Sicilia n. 5/2014.

Lostesso mandato senza rappresentanza conferito da quest’ultimo a favoredell’emittente l’avviso dovrebbe ritenersi nullo in quanto conferito asoggetto giuridico non più esistente, con conseguente assorbimento d’ogniulteriore censura.Ricorre per Cassazione il Consorzio sulla base di due motivi integrati dasuccessiva memoria.Resiste la contribuente con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il Consorzio ricorrente censura di nullità la sentenzaper violazione degli artt. 101, comma secondo, c.p.c. e 1, comma 2, d.lgs.546/1992 in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.

Sostiene chela Corte di merito, verosimilmente ribadendo quanto già sostenuto in unadelle sentenze adottate in una delle numerose cause intentate avverso ilConsorzio, abbia accolto una censura che non era mai stata posta né inNumero registro generale 26073/2024Numero sezionale 5759/2026Numero di raccolta generale 25650/2026Data pubblicazione 21/09/2026primo né in secondo grado.

Ne risulterebbe violato l’art. 112 c.p.c conconseguente nullità della sentenza, non essendo stato applicato il dettatodell’art. 101, comma secondo, c.p.c. ove è prevista l’assegnazione alleparti di un termine per il deposito di memorie concernenti la questione cheil giudice intenda sollevare d’ufficio.

Afferma in ogni caso che la questione,relativa alla successione del Consorzio e alla sua idoneità all’emissionedell’avviso impugnato, riguardante quindi la legitimatio ad causam, nonpotrebbe ritenersi rilevabile d’ufficio.1.1 Il motivo è infondato.1.2 Se infatti è vero che nel ricorso originario e nelle controdeduzioni inappello era stata rilevata, si tratta comunque di questione:- rilevabile d’ufficio (Cass. Sez.

U., 08/03/2022, n. 7514, Rv. 664407 –02), con conseguente irrilevanza della mancata proposizione d’un motivospecifico di censura;- di puro diritto, basandosi sulla mera interpretazione delle fontinormative, sicché la cassazione della sentenza è imposta solo se taleerrore sia stato in concreto consumato (Cass. Sez. 2, 09/04/2026, n.8989, Rv. 677626 – 01, Sez. 1, Ordinanza n. 15037 del 08/06/2018 (Rv.649558 - 01);non apparendo pertanto neppure necessaria l’applicazione dell’art. 101c.p.c.2.

Con il secondo motivo l’istante ha prospettato la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della RegioneSiciliana e 19, commi 12 e 13, del Regolamento d’organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato con deliberazione delCommissario Straordinario n. 2 del 16 ottobre 2017 secondo lo schematipo approvato con decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13settembre 2017), 97, secondo e terzo comma, 24 e 111 Cost., 100 c.p.c.,23 e 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sempre in ragione dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.

Rappresenta che la predetta disposizioneNumero registro generale 26073/2024Numero sezionale 5759/2026Numero di raccolta generale 25650/2026Data pubblicazione 21/09/2026regionale «[…] non ha stabilito l’estinzione dei Consorzi di bonificaterritoriale, bensì, al fine […] precipuo di soddisfare le nuove esigenzedella moderna imprenditoria agricola siciliana (creando opportuneeconomie di scala ed interventi improntate all’efficienza ed efficacia), hasolamente istituito due nuovi macro Consorzi di Bonifica (Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) unificando – sul piano degliambiti territoriali di operatività - i comprensori dei già esistenti Consorziterritoriali» (cfr. pagina n. 3 del ricorso).Ciò si desumerebbe dal fatto che non è stata prevista l’apposita proceduradi liquidazione di detti consorzi di bonifica territoriali, essendo staticonferiti ai medesimi «[…] una nuova connotazione e missione, nell’ambitodel complessivo impianto delineato dalla legge di riforma», così creando«un’articolazione in uffici (centrali e periferici) fra il Consorzio di bonificaSicilia Orientale ed i singoli consorzi di Bonifica territoriali accorpati (fracui anche quello di Enna, n. 6)» (v. pagina n. 3 del ricorso, in terminiripresi a pagina n. 30).2.1.

La censura va accolta.2.2.

Come già evidenziato in analoga e recentissima pronuncia (Cass. Sez.5, n. 6611 del 19/3/2026), è opportuno ricapitolare il quadro normativoed amministrativo di riferimento.L’art. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana(rubricato «Norme in materia di consorzi di bonifica e meccanizzazioneagricola»), ha stabilito – per quanto ora interessa - che: «1.

Al fine diadeguare i servizi di bonifica e irrigazione alle attuali esigenzedell'agricoltura e di razionalizzare l'impiego delle risorse umane,strumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali dioperatività dei Consorzi di bonifica, attraverso l'unificazione deicomprensori consortili sulla base della unitarietà e omogeneità idrograficae idraulica del territorio sia per la difesa del suolo sia per la gestione delleacque.

L'unificazione dei comprensori consortili avviene garantendoNumero registro generale 26073/2024Numero sezionale 5759/2026Numero di raccolta generale 25650/2026Data pubblicazione 21/09/2026l'utilizzo delle medesime unità di personale di ruolo, precario ed a tempodeterminato;

2. Sono istituiti il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e ilConsorzio di bonifica Sicilia orientale. […] [OSCURATO:PERSONA] di bonifica Siciliaorientale accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna […] e i loro rispettivicomprensori.

3. Entro il 31.12.2014 con decreto del Presidente dellaRegione, previa deliberazione della Giunta regionale, su propostadell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pescamediterranea e sentita la Commissione legislativa permanente Attivitàproduttive dell'Assemblea regionale siciliana, si provvedeall'approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione dei dueistituendi consorzi nel rispetto dei principi stabiliti dall'intesa Stato-Regionidi cui art. 27 del d.l. 31.12.2007 n. 248, convertito con modificazioni dallaL. 28.02.2008 n. 31;

4. Entro sessanta giorni dall'approvazione dellostatuto ai sensi del comma 3, l'Assessore regionale per l'agricoltura, losviluppo rurale e la pesca mediterranea, con decreto, indice le elezioni pergli organi statutari».L’art. 19 del regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica SiciliaOrientale (approvato nel suo schema tipico, ai sensi dell’art. 13 dellacitata legge regionale, con delibera presidenziale n. 468 del 13 settembre2017, a seguito di approvazione con delibere di Giunta nn. 326/2017 e385/2017), ha stabilito – per quanto di interesse - che: - «1.

A decorreredalla data di costituzione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] sonoaccorpati […]»; - «2.

Il nuovo Consorzio succede, senza soluzione dicontinuità, ai preesistenti consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi epassivi, ivi compresi quelli relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare eal personale, che mantiene il trattamento giuridico ed economicoposseduto nei consorzi accorpati alla data di costituzione dello stessoconsorzio»; - «3.

Alla amministrazione del nuovo consorzio, in fase diprima attuazione, provvede il Commissario straordinario in carica alla datadi cui al comma 1. […]»; - «4. [OSCURATO:PERSONA] straordinario esercita leNumero registro generale 26073/2024Numero sezionale 5759/2026Numero di raccolta generale 25650/2026Data pubblicazione 21/09/2026funzioni di ordinaria amministrazione che, in base allo Statuto, al presenteRegolamento e alla legislazione vigente, sono di competenza delPresidente del Consorzio di Bonifica, del Consiglio di Amministrazione e delDirettore Generale»; - «6.

Ad avvenuta nomina, il [OSCURATO:PERSONA] all'amministrazione del Consorzio, avvalendosi delle strutturedegli accorpati Consorzi e del relativo personale»; - «7.

Le funzioni enonché rapporti a qualsiasi titolo instaurati, sono oggettivamente esoggettivamente imputati al consorzio istituito dall'art. 13 della 1.r.5/2014 […]»;- «13.

I piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorziaccorpati restano vigenti e continuano a trovare applicazione fino adiversa determinazione del [OSCURATO:PERSONA] e del DirettoreGenerale, cui compete l'adozione delle misure, anche transitorie, e deglil'operatività del nuovo Consorzio, nei termini temporali sopra indicati.

Inparticolare: - i ruoli per il pagamento dei contributi consortili sono emessisulla base dei piani adottati e ogni altro atto, che disciplina il calcolo e lemodalità di riparto dei contributi a carico dei consorziati, vigenti neiconsorzi accorpati alla data di costituzione del nuovo consorzio […]».Con deliberazione n. 2 del 16 ottobre 2017 il Commissario straordinariodell’istituto Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ha approvato il regolamento diorganizzazione del consorzio nel testo sopra riepilogato.2.3.

Come accertato dal Giudice regionale e come documentato in atti, in30 ottobre 2017 il Commissario straordinario ha istituito «un "periodotransitorio", per consentire l'efficace attuazione di quanto previsto dallalegge regionale 28 gennaio 2014 n. 5, articolo 13, e quindi di garantire losvolgimento delle attività evitando soluzioni di continuità», stabilendo,«[…] ai sensi delle norme transitorie di cui all'art 19, con riferimentoparticolare ai punti 12 e 13 del Regolamento di Organizzazione delNumero registro generale 26073/2024Numero sezionale 5759/2026Numero di raccolta generale 25650/2026Data pubblicazione 21/09/2026Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] che nel periodo transitorio, gli accorpaticonsorzi di bonifica 6 Enna […] agiscono quali "mandatari senzarappresentanza" del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], conformementea quanto disciplinato dall'articolo 1705 del codice civile».Tutto ciò, dando preliminarmente atto dell’approvazione dello Statuto delConsorzio di Sicilia orientale e ritenendo: - che «la soluzione di continuità,per la tipologia e numerosità dei rapporti giuridici da compiersi comportal'indefettibile previsione di un "periodo transitorio"»; - «di dovereobbligatoriamente garantire il compimento dell'attività giuridica all'istituitonuovo ente nel rispetto del Regolamento suddetto e, pertanto, anche, aisensi dell'art. 19 punti 12 e 13, mantenendo attive le precedenti posizionigiuridiche degli accorpati Consorzi di cui si potrà continuare ad utilizzare lapropria denominazione, ma che agiranno nella nuova configurazione innome proprio e per conto del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ad utilizzare tutti i propri codici identificativi fino alla formaleloro cessazione che avverrà una volta che saranno definitivamenteunificate tutte le posizioni giuridiche nei confronti dei terzi»; - «[…] lesuddette previsioni regolamentari corrispondono formalmente esostanzialmente all'istituto giuridico del "mandato senza rappresentanza"normato dall'art. 1705 del Codice Civile che garantisce il concretocompimento dell'attività e la piena operatività del nuovo ente nellemodalità anzidette, previste dalle norme transitorie del Regolamento diOrganizzazione» (così nella citata delibera).2.4.

Detto periodo transitorio è stato, poi, successivamente prorogato condelibere commissariali n. 23 del 18 dicembre 2018, n. 11 del 1° luglio2019 e 21 del 2 luglio 2020.

Successivamente, la Giunta regionale dellaSicilia, con deliberazioni nn. 241 e 242 del 27 giugno 2019, n 452 del 13dicembre 2019, ha prorogato sino al 30 giugno 2020 il citato «attuale‘periodo transitorio’» (v. delibera n. 452/2019) e - per quanto risulta agliNumero registro generale 26073/2024Numero sezionale 5759/2026Numero di raccolta generale 25650/2026Data pubblicazione 21/09/2026che «[…] nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno dilegge: 'Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della RegioneSiciliana', di prorogare, senza soluzione di continuità, l'attuale 'periodotransitorio' per i Consorzi di bonifica della [OSCURATO:PERSONA] e Orientale,in scadenza al 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedurerelative alla definitiva riforma degli stessi […]».2.5.

Tanto ricapitolato, si osserva quanto segue.Questa Corte con pronuncia n. 15351/2023 ha ritenuto, sia pure in altrocontesto (illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati dalconsorzio), che l’art. 13 della predetta legge regionale, nello stabilirel’accorpamento dei consorzi ivi indicati, non ne ha espressamente previstola soppressione, osservando che l’assenza di una fase di liquidazione el’esistenza di un periodo transitorio (ancora in corso alla data diproposizione del ricorso), legittimava i consorzi accorpati ad operare qualimandatari senza rappresentanza del Consorzio di bonifica della Siciliaorientale con obbligo di provvedere allo svolgimento delle attivitàgestionali in nome proprio, ma per conto del Consorzio di bonifica dellaSicilia orientale.2.6.

La Corte ritiene che la perdurante legittimazione dei precedenticonsorzi vada riconosciuta sulla base delle seguenti considerazioni.Deve, in primo luogo, osservarsi che l’art. 19, comma 13, del citatoregolamento ha previsto – come sopra esposto - che «I piani,regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti econtinuano a trovare applicazione fino a diversa determinazione delCommissario Straordinario e del Direttore Generale, cui competel'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti di pianificazione,programmazione e regolamentazione necessari per l'operatività del nuovoConsorzio, nei termini temporali sopra indicati».

Il riferimento alla vigenzadegli affidamenti dei consorzi accorpati ha inteso garantire il nesso dicontinuità tra le attività consortili dei precedenti enti con quello (perNumero registro generale 26073/2024Numero sezionale 5759/2026Numero di raccolta generale 25650/2026Data pubblicazione 21/09/2026quanto qui interessa) di nuova costituzione nel quadro della delineatasuccessione tra gli stessi.

La previsione, da parte della deliberacommissariale n. 8/2017, del predetto periodo transitorio, è stata, per talevia, funzionale alla menzionata modalità di successione.

E si è trattato –giova sottolinearlo – di una decisione più volte ratificata, fatta propria eprorogata dalla Giunta regionale sino – da quel che risulta dagli atti – alla«[…] conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma deglistessi» (v. delibera n. 272/2020).2.7.

La tesi del Giudice regionale poggia, nel suo nucleo concettualefondante, sul rilievo dell’equiparazione secca tra l’istituzione dei nuoviconsorzi, che accorpano, riunificano in sé le precedenti entità consortili, el’abolizione di questi ultimi o, al più, la loro sostituzione.

Si tratta, però, agiudizio della Corte, di interpretazione assertiva, che non si concilianemmeno con il senso letterale della disposizione normativa.

In effetti, laprevisione dell’art. 13 della legge regionale, nel ridefinire gli ambititerritoriali di operatività dei consorzi tramite la loro unificazione,istituendo, quindi, i nuovi enti, ha indicato un obiettivo programmatico, hapianificato cioè, sul versante generale, il nuovo assetto organizzativo deiconsorzi, senza tuttavia estinguere, per dato normativo, le precedentientità, concependo, in realtà, tale esito come momento conclusivo di unprocesso.

La lettera della norma non contempla, infatti, un effettoestintivo dei precedenti consorzi consentaneo all’istituzione di un nuovoente accorpante, né tale conseguenza la si può individuare nella semplicecostituzione della nuova entità.

La riunificazione, che costituiscel’imprescindibile dato programmatico e letterale del dato normativo, èoperazione che non postula, di per sé, l’immediata estinzione dell’enteaccorpato, non predica cioè un effetto istantaneo dell’operazione.

Ne èprova la circostanza secondo la quale è la stessa legge regionale ad avercontemplato termini (di certo non perentori) per l’approvazione dellostatuto e del regolamento organizzativo dei nuovi enti, il che accreditaNumero registro generale 26073/2024Numero sezionale 5759/2026Numero di raccolta generale 25650/2026Data pubblicazione 21/09/2026l’ordine di idee secondo cui la loro operatività è stata prefigurata comeepilogo del procedimento di riorganizzazione, solo all’esito del qualepoteva realizzarsi l’effetto della riunificazione nella nuova entità deiprecedenti consorzi, con conseguente loro permanenza “in vita” sino alcompletamento di tale processo.

In tale contesto, risulta corrispondente airiportati contenuti legislativi e comunque si presenta come soluzione nonincompatibile, né contraria con l’assetto programmatico normativamenteindicato, la previsione di un esercizio non immediato delle attivitàconsortili da parte del nuovo ente e, dunque, di un “periodo transitorio”(per quanto prolungatosi nel tempo) concepito dal commissariostraordinario e più volte ratificato e prorogato dalla Giunta, in cui iprecedenti consorzi hanno continuato a svolgere le proprie attività(segnatamente, per quanto interessa, anche il servizio impositivo e diesazione) nel segno della permanenza degli “affidamenti” in atto sino allaconclusione del processo di razionalizzazione degli ambiti territoriali.

Nelladelineata prospettiva soccorre la pronuncia n. 22104/2025 di questaCorte, la quale (con riferimento alla procedura di accorpamento deiconsorzi di sviluppo industriale della Regione Calabria) sulla questione(ritenuta dirimente) concernente l’individuazione del momento in cui èintervenuta l’estinzione dei Consorzi provinciali accorpati per effetto delledisposizioni contenute nella legge regionale, vale a dire se l’estinzione siaintervenuta ex lege al momento della entrata in vigore della legge ovverosi sia verificata solo a seguito della conclusione della procedura diaccorpamento, ha reputato non intervenuta l’estinzione del Consorzioprovinciale prima che la procedura di accorpamento sia stata portata atermine, perché non vi è nessuna norma che statuisce in tal senso,dovendo, pertanto ritenersi che l’estinzione sia la conseguenzadell’esaurimento della procedura di accorpamento, che si completa con ilconferimento all’ente accorpante dei beni e dei rapporti degli entiaccorpati.

Nella fattispecie esaminata da detta pronuncia, la leggeNumero registro generale 26073/2024Numero sezionale 5759/2026Numero di raccolta generale 25650/2026Data pubblicazione 21/09/2026medesima prevedeva un iter procedurale tramite – per quanto piùinteressa - il conferimento nella nuova entità dei beni mobili, immobili,strumentali, con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali,compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali deglienti accorpati.

Questa previsione manca nella legge regionale della Sicilian. 5/2014, oggetto d’esame.

Ciò nondimeno, la presenza d’una proceduravolta ad assicurare il passaggio o se si vuole l’imputazione dei beni delprecedente consorzio al nuovo ente non è seriamente contestabile, solconsiderando che l’istituzione dell’ente accorpante è una evenienzadistinta rispetto all’accorpamento ad esso di altri enti (v.

Cass. n.22104/2025 cit.), operazione questa che richiede l’esecuzione di modalitàorganizzative per consentire la riunificazione degli enti.

Si comprendeallora come, non prevedendo la predetta legge regionale della Sicilia,alcuna espressa previsione d’estinzione degli enti destinatiall’accorpamento, solo una volta completato il processo di accorpamentopossa considerarsi chiusa la procedura, mentre la prosecuzionedell’attività e dei rapporti, anche processuali, dei Consorzi accorpati,comprende tutti i rapporti e le attività anche precedenti alla data dientrata in vigore della norma (v.

Cass. n. 22104/2025) e quelle anteriorialla chiusura dell’operazione di accorpamento.2.8 Quanto al problema del mandato senza rappresentanza appareopportuno fornire taluni chiarimenti.

Richiamando la ricostruzionenormativa sopra operata, deve ritenersi che la fattispecie oggetto delpresente procedimento si collochi al di fuori della delega di funzioni o dipoteri, esercitando il Consorzio di bonifica 6 Enna le attività già ad essoaffidate in attesa della definizione del processo di riunificazione degli enti.E si comprende, altresì, come sia stata del tutto superflua l’iniziativa e ladirettiva del commissario straordinario di stabilire che l’accorpatoConsorzio di Bonifica 6 Enna avrebbe agito come mandatario senzarappresentanza del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], come stabilitoNumero registro generale 26073/2024Numero sezionale 5759/2026Numero di raccolta generale 25650/2026Data pubblicazione 21/09/2026dall’art. 1705 c.c.

Superflua perché l’affidamento, ancora in atto in capo alConsorzio 6 Enna dell’attività in precedenza espletata, rendeva inutilericorrere ad un incarico da parte del nuovo Consorzio per esercitarel’attività.

Errata perché, a tacer d’altro, il mandato senza rappresentanzadi cui all’art. 1705 c.c. è fattispecie non esportabile in ambito pubblicistico,ove l’affidamento di funzioni è regolato dall’istituto della delegaintersoggettiva, che opera tra rami diversi dell’amministrazione e che deveessere prevista dalla legge.

Tantomeno il citato mandato può essereconfigurato – come sostenuto dalla difesa del Consorzio – secondo ilmodello della delegazione interorganica, considerando il rapporto tra iConsorzi in termini di relazione tra articolazione centrale e periferica,stante l’alterità soggettiva tra i due enti, postulata dalla previsione di unmandato senza rappresentanza conferito dal nuovo consorzio a quelloprecedente.2.9 Tanto precisato, deve, tuttavia, la Corte ulteriormente osservare chela predetta indicazione (aver agito quale mandataria del Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA]) non ha minato la legittimità dell’atto provenientedal Consorzio di Bonifica 6 Enna.

L’enunciazione di un non configurabilerapporto di mandato senza rappresentanza, infatti, non ha inciso, néprivato il Consorzio di Bonifica 6 Enna del persistente potere di emanarel’atto, in ragione sia della sua sopravvivenza sino al compimento delprocesso di accorpamento, che in virtù della permanenza degli affidamentiin atti.

Vero è piuttosto che la predetta enunciazione (mandato senzarappresentanza) ha posto il Consorzio di Bonifica 6 Enna quale soggettoresponsabile del proprio operato, in linea con l’esistenza di un perduranteaffidamento del servizio come sopra esposto.

Tale erronea enunciazione,infine, non ha avuto alcuna ricaduta sul rapporto tributario con lacontribuente, tantomeno sotto il profilo della titolarità del potere, in capoal ricorrente, di adottare l’atto impugnato, che, alla luce dellaconsiderazioni svolte, deve considerarsi sussistente al momento dell’attoNumero registro generale 26073/2024Numero sezionale 5759/2026Numero di raccolta generale 25650/2026Data pubblicazione 21/09/2026impugnato, essendo il Consorzio di bonifica 6 Enna ancora operante sinoalla conclusione del processo di riunificazione dei consorzi siciliani elegittimato, pertanto, ad agire in presenza del perdurante affidamentodell’attività.3.

Per le suddette ragioni, il ricorso va accolto nel suo secondo motivo,mentre va respinto il primo.

La sentenza impugnata va cassata con rinvioalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, in diversacomposizione, per l’esame delle ulteriori questioni e anche per regolare lespese della fase di legittimità.

P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo; cassa la sentenzaimpugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di II gradodella Sicilia – in diversa composizione – cui demanda altresì la liquidazionedelle spese della fase di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/09/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente-[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADOdella SICILIA, sez. dist. di CALTANISSETTA, n. 4451/2024 depositata il10/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26073/2024Numero sezionale 5759/2026Numero di raccolta generale 25650/2026Data pubblicazione 21/09/2026Il Consorzio ricorrente, quale mandatario senza rappresentanza delConsorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA], notificò alla controricorrenteuna cartella di pagamento chiedendo il versamento del contributo opereirrigue per gli anni 2015-2017 (€ 548,64 comprensivo d’oneri e diritti). Laconsorziata propose ricorso, evocando in giudizio entrambi i Consorzi,lamentando l’illegittimità dell’avviso e l’infondatezza della pretesa.[OSCURATO:PERSONA] di Enna, con sentenza n 247/2022,respinse il ricorso compensando le spese.Su appello del consorziato e mediante la sentenza indicata in epigrafe, laCorte di Giustizia di II grado della Sicilia, sez. dist. di Caltanissetta, haaccolto il gravame.Secondo il giudice d’appello era dirimente che il Consorzio di bonifica 6Enna emittente l’avviso non poteva ritenersi più esistente al momento ditale emissione in quanto accorpato con altri nel Consorzio di bonificaSicilia Orientale ai sensi dell’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014. Lostesso mandato senza rappresentanza conferito da quest’ultimo a favoredell’emittente l’avviso dovrebbe ritenersi nullo in quanto conferito asoggetto giuridico non più esistente, con conseguente assorbimento d’ogniulteriore censura.Ricorre per Cassazione il Consorzio sulla base di due motivi integrati dasuccessiva memoria.Resiste la contribuente con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il Consorzio ricorrente censura di nullità la sentenzaper violazione degli artt. 101, comma secondo, c.p.c. e 1, comma 2, d.lgs.546/1992 in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. Sostiene chela Corte di merito, verosimilmente ribadendo quanto già sostenuto in unadelle sentenze adottate in una delle numerose cause intentate avverso ilConsorzio, abbia accolto una censura che non era mai stata posta né inNumero registro generale 26073/2024Numero sezionale 5759/2026Numero di raccolta generale 25650/2026Data pubblicazione 21/09/2026primo né in secondo grado. Ne risulterebbe violato l’art. 112 c.p.c conconseguente nullità della sentenza, non essendo stato applicato il dettatodell’art. 101, comma secondo, c.p.c. ove è prevista l’assegnazione alleparti di un termine per il deposito di memorie concernenti la questione cheil giudice intenda sollevare d’ufficio. Afferma in ogni caso che la questione,relativa alla successione del Consorzio e alla sua idoneità all’emissionedell’avviso impugnato, riguardante quindi la legitimatio ad causam, nonpotrebbe ritenersi rilevabile d’ufficio.1.1 Il motivo è infondato.1.2 Se infatti è vero che nel ricorso originario e nelle controdeduzioni inappello era stata rilevata, si tratta comunque di questione:- rilevabile d’ufficio (Cass. Sez. U., 08/03/2022, n. 7514, Rv. 664407 –02), con conseguente irrilevanza della mancata proposizione d’un motivospecifico di censura;- di puro diritto, basandosi sulla mera interpretazione delle fontinormative, sicché la cassazione della sentenza è imposta solo se taleerrore sia stato in concreto consumato (Cass. Sez. 2, 09/04/2026, n.8989, Rv. 677626 – 01, Sez. 1, Ordinanza n. 15037 del 08/06/2018 (Rv.649558 - 01);non apparendo pertanto neppure necessaria l’applicazione dell’art. 101c.p.c.2. Con il secondo motivo l’istante ha prospettato la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della RegioneSiciliana e 19, commi 12 e 13, del Regolamento d’organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato con deliberazione delCommissario Straordinario n. 2 del 16 ottobre 2017 secondo lo schematipo approvato con decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13settembre 2017), 97, secondo e terzo comma, 24 e 111 Cost., 100 c.p.c.,23 e 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sempre in ragione dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c. Rappresenta che la predetta disposizioneNumero registro generale 26073/2024Numero sezionale 5759/2026Numero di raccolta generale 25650/2026Data pubblicazione 21/09/2026regionale «[…] non ha stabilito l’estinzione dei Consorzi di bonificaterritoriale, bensì, al fine […] precipuo di soddisfare le nuove esigenzedella moderna imprenditoria agricola siciliana (creando opportuneeconomie di scala ed interventi improntate all’efficienza ed efficacia), hasolamente istituito due nuovi macro Consorzi di Bonifica (Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) unificando – sul piano degliambiti territoriali di operatività - i comprensori dei già esistenti Consorziterritoriali» (cfr. pagina n. 3 del ricorso).Ciò si desumerebbe dal fatto che non è stata prevista l’apposita proceduradi liquidazione di detti consorzi di bonifica territoriali, essendo staticonferiti ai medesimi «[…] una nuova connotazione e missione, nell’ambitodel complessivo impianto delineato dalla legge di riforma», così creando«un’articolazione in uffici (centrali e periferici) fra il Consorzio di bonificaSicilia Orientale ed i singoli consorzi di Bonifica territoriali accorpati (fracui anche quello di Enna, n. 6)» (v. pagina n. 3 del ricorso, in terminiripresi a pagina n. 30).2.1. La censura va accolta.2.2. Come già evidenziato in analoga e recentissima pronuncia (Cass. Sez.5, n. 6611 del 19/3/2026), è opportuno ricapitolare il quadro normativoed amministrativo di riferimento.L’art. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana(rubricato «Norme in materia di consorzi di bonifica e meccanizzazioneagricola»), ha stabilito – per quanto ora interessa - che: «1. Al fine diadeguare i servizi di bonifica e irrigazione alle attuali esigenzedell'agricoltura e di razionalizzare l'impiego delle risorse umane,strumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali dioperatività dei Consorzi di bonifica, attraverso l'unificazione deicomprensori consortili sulla base della unitarietà e omogeneità idrograficae idraulica del territorio sia per la difesa del suolo sia per la gestione delleacque. L'unificazione dei comprensori consortili avviene garantendoNumero registro generale 26073/2024Numero sezionale 5759/2026Numero di raccolta generale 25650/2026Data pubblicazione 21/09/2026l'utilizzo delle medesime unità di personale di ruolo, precario ed a tempodeterminato; 2. Sono istituiti il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e ilConsorzio di bonifica Sicilia orientale. […] [OSCURATO:PERSONA] di bonifica Siciliaorientale accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna […] e i loro rispettivicomprensori. 3. Entro il 31.12.2014 con decreto del Presidente dellaRegione, previa deliberazione della Giunta regionale, su propostadell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pescamediterranea e sentita la Commissione legislativa permanente Attivitàproduttive dell'Assemblea regionale siciliana, si provvedeall'approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione dei dueistituendi consorzi nel rispetto dei principi stabiliti dall'intesa Stato-Regionidi cui art. 27 del d.l. 31.12.2007 n. 248, convertito con modificazioni dallaL. 28.02.2008 n. 31; 4. Entro sessanta giorni dall'approvazione dellostatuto ai sensi del comma 3, l'Assessore regionale per l'agricoltura, losviluppo rurale e la pesca mediterranea, con decreto, indice le elezioni pergli organi statutari».L’art. 19 del regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica SiciliaOrientale (approvato nel suo schema tipico, ai sensi dell’art. 13 dellacitata legge regionale, con delibera presidenziale n. 468 del 13 settembre2017, a seguito di approvazione con delibere di Giunta nn. 326/2017 e385/2017), ha stabilito – per quanto di interesse - che: - «1. A decorreredalla data di costituzione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] sonoaccorpati […]»; - «2. Il nuovo Consorzio succede, senza soluzione dicontinuità, ai preesistenti consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi epassivi, ivi compresi quelli relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare eal personale, che mantiene il trattamento giuridico ed economicoposseduto nei consorzi accorpati alla data di costituzione dello stessoconsorzio»; - «3. Alla amministrazione del nuovo consorzio, in fase diprima attuazione, provvede il Commissario straordinario in carica alla datadi cui al comma 1. […]»; - «4. [OSCURATO:PERSONA] straordinario esercita leNumero registro generale 26073/2024Numero sezionale 5759/2026Numero di raccolta generale 25650/2026Data pubblicazione 21/09/2026funzioni di ordinaria amministrazione che, in base allo Statuto, al presenteRegolamento e alla legislazione vigente, sono di competenza delPresidente del Consorzio di Bonifica, del Consiglio di Amministrazione e delDirettore Generale»; - «6. Ad avvenuta nomina, il [OSCURATO:PERSONA] all'amministrazione del Consorzio, avvalendosi delle strutturedegli accorpati Consorzi e del relativo personale»; - «7. Le funzioni enonché rapporti a qualsiasi titolo instaurati, sono oggettivamente esoggettivamente imputati al consorzio istituito dall'art. 13 della 1.r.5/2014 […]»;- «13. I piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorziaccorpati restano vigenti e continuano a trovare applicazione fino adiversa determinazione del [OSCURATO:PERSONA] e del DirettoreGenerale, cui compete l'adozione delle misure, anche transitorie, e deglil'operatività del nuovo Consorzio, nei termini temporali sopra indicati. Inparticolare: - i ruoli per il pagamento dei contributi consortili sono emessisulla base dei piani adottati e ogni altro atto, che disciplina il calcolo e lemodalità di riparto dei contributi a carico dei consorziati, vigenti neiconsorzi accorpati alla data di costituzione del nuovo consorzio […]».Con deliberazione n. 2 del 16 ottobre 2017 il Commissario straordinariodell’istituto Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ha approvato il regolamento diorganizzazione del consorzio nel testo sopra riepilogato.2.3. Come accertato dal Giudice regionale e come documentato in atti, in30 ottobre 2017 il Commissario straordinario ha istituito «un "periodotransitorio", per consentire l'efficace attuazione di quanto previsto dallalegge regionale 28 gennaio 2014 n. 5, articolo 13, e quindi di garantire losvolgimento delle attività evitando soluzioni di continuità», stabilendo,«[…] ai sensi delle norme transitorie di cui all'art 19, con riferimentoparticolare ai punti 12 e 13 del Regolamento di Organizzazione delNumero registro generale 26073/2024Numero sezionale 5759/2026Numero di raccolta generale 25650/2026Data pubblicazione 21/09/2026Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] che nel periodo transitorio, gli accorpaticonsorzi di bonifica 6 Enna […] agiscono quali "mandatari senzarappresentanza" del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], conformementea quanto disciplinato dall'articolo 1705 del codice civile».Tutto ciò, dando preliminarmente atto dell’approvazione dello Statuto delConsorzio di Sicilia orientale e ritenendo: - che «la soluzione di continuità,per la tipologia e numerosità dei rapporti giuridici da compiersi comportal'indefettibile previsione di un "periodo transitorio"»; - «di dovereobbligatoriamente garantire il compimento dell'attività giuridica all'istituitonuovo ente nel rispetto del Regolamento suddetto e, pertanto, anche, aisensi dell'art. 19 punti 12 e 13, mantenendo attive le precedenti posizionigiuridiche degli accorpati Consorzi di cui si potrà continuare ad utilizzare lapropria denominazione, ma che agiranno nella nuova configurazione innome proprio e per conto del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ad utilizzare tutti i propri codici identificativi fino alla formaleloro cessazione che avverrà una volta che saranno definitivamenteunificate tutte le posizioni giuridiche nei confronti dei terzi»; - «[…] lesuddette previsioni regolamentari corrispondono formalmente esostanzialmente all'istituto giuridico del "mandato senza rappresentanza"normato dall'art. 1705 del Codice Civile che garantisce il concretocompimento dell'attività e la piena operatività del nuovo ente nellemodalità anzidette, previste dalle norme transitorie del Regolamento diOrganizzazione» (così nella citata delibera).2.4. Detto periodo transitorio è stato, poi, successivamente prorogato condelibere commissariali n. 23 del 18 dicembre 2018, n. 11 del 1° luglio2019 e 21 del 2 luglio 2020. Successivamente, la Giunta regionale dellaSicilia, con deliberazioni nn. 241 e 242 del 27 giugno 2019, n 452 del 13dicembre 2019, ha prorogato sino al 30 giugno 2020 il citato «attuale‘periodo transitorio’» (v. delibera n. 452/2019) e - per quanto risulta agliNumero registro generale 26073/2024Numero sezionale 5759/2026Numero di raccolta generale 25650/2026Data pubblicazione 21/09/2026che «[…] nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno dilegge: 'Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della RegioneSiciliana', di prorogare, senza soluzione di continuità, l'attuale 'periodotransitorio' per i Consorzi di bonifica della [OSCURATO:PERSONA] e Orientale,in scadenza al 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedurerelative alla definitiva riforma degli stessi […]».2.5. Tanto ricapitolato, si osserva quanto segue.Questa Corte con pronuncia n. 15351/2023 ha ritenuto, sia pure in altrocontesto (illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati dalconsorzio), che l’art. 13 della predetta legge regionale, nello stabilirel’accorpamento dei consorzi ivi indicati, non ne ha espressamente previstola soppressione, osservando che l’assenza di una fase di liquidazione el’esistenza di un periodo transitorio (ancora in corso alla data diproposizione del ricorso), legittimava i consorzi accorpati ad operare qualimandatari senza rappresentanza del Consorzio di bonifica della Siciliaorientale con obbligo di provvedere allo svolgimento delle attivitàgestionali in nome proprio, ma per conto del Consorzio di bonifica dellaSicilia orientale.2.6. La Corte ritiene che la perdurante legittimazione dei precedenticonsorzi vada riconosciuta sulla base delle seguenti considerazioni.Deve, in primo luogo, osservarsi che l’art. 19, comma 13, del citatoregolamento ha previsto – come sopra esposto - che «I piani,regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti econtinuano a trovare applicazione fino a diversa determinazione delCommissario Straordinario e del Direttore Generale, cui competel'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti di pianificazione,programmazione e regolamentazione necessari per l'operatività del nuovoConsorzio, nei termini temporali sopra indicati». Il riferimento alla vigenzadegli affidamenti dei consorzi accorpati ha inteso garantire il nesso dicontinuità tra le attività consortili dei precedenti enti con quello (perNumero registro generale 26073/2024Numero sezionale 5759/2026Numero di raccolta generale 25650/2026Data pubblicazione 21/09/2026quanto qui interessa) di nuova costituzione nel quadro della delineatasuccessione tra gli stessi. La previsione, da parte della deliberacommissariale n. 8/2017, del predetto periodo transitorio, è stata, per talevia, funzionale alla menzionata modalità di successione. E si è trattato –giova sottolinearlo – di una decisione più volte ratificata, fatta propria eprorogata dalla Giunta regionale sino – da quel che risulta dagli atti – alla«[…] conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma deglistessi» (v. delibera n. 272/2020).2.7. La tesi del Giudice regionale poggia, nel suo nucleo concettualefondante, sul rilievo dell’equiparazione secca tra l’istituzione dei nuoviconsorzi, che accorpano, riunificano in sé le precedenti entità consortili, el’abolizione di questi ultimi o, al più, la loro sostituzione. Si tratta, però, agiudizio della Corte, di interpretazione assertiva, che non si concilianemmeno con il senso letterale della disposizione normativa. In effetti, laprevisione dell’art. 13 della legge regionale, nel ridefinire gli ambititerritoriali di operatività dei consorzi tramite la loro unificazione,istituendo, quindi, i nuovi enti, ha indicato un obiettivo programmatico, hapianificato cioè, sul versante generale, il nuovo assetto organizzativo deiconsorzi, senza tuttavia estinguere, per dato normativo, le precedentientità, concependo, in realtà, tale esito come momento conclusivo di unprocesso. La lettera della norma non contempla, infatti, un effettoestintivo dei precedenti consorzi consentaneo all’istituzione di un nuovoente accorpante, né tale conseguenza la si può individuare nella semplicecostituzione della nuova entità. La riunificazione, che costituiscel’imprescindibile dato programmatico e letterale del dato normativo, èoperazione che non postula, di per sé, l’immediata estinzione dell’enteaccorpato, non predica cioè un effetto istantaneo dell’operazione. Ne èprova la circostanza secondo la quale è la stessa legge regionale ad avercontemplato termini (di certo non perentori) per l’approvazione dellostatuto e del regolamento organizzativo dei nuovi enti, il che accreditaNumero registro generale 26073/2024Numero sezionale 5759/2026Numero di raccolta generale 25650/2026Data pubblicazione 21/09/2026l’ordine di idee secondo cui la loro operatività è stata prefigurata comeepilogo del procedimento di riorganizzazione, solo all’esito del qualepoteva realizzarsi l’effetto della riunificazione nella nuova entità deiprecedenti consorzi, con conseguente loro permanenza “in vita” sino alcompletamento di tale processo. In tale contesto, risulta corrispondente airiportati contenuti legislativi e comunque si presenta come soluzione nonincompatibile, né contraria con l’assetto programmatico normativamenteindicato, la previsione di un esercizio non immediato delle attivitàconsortili da parte del nuovo ente e, dunque, di un “periodo transitorio”(per quanto prolungatosi nel tempo) concepito dal commissariostraordinario e più volte ratificato e prorogato dalla Giunta, in cui iprecedenti consorzi hanno continuato a svolgere le proprie attività(segnatamente, per quanto interessa, anche il servizio impositivo e diesazione) nel segno della permanenza degli “affidamenti” in atto sino allaconclusione del processo di razionalizzazione degli ambiti territoriali. Nelladelineata prospettiva soccorre la pronuncia n. 22104/2025 di questaCorte, la quale (con riferimento alla procedura di accorpamento deiconsorzi di sviluppo industriale della Regione Calabria) sulla questione(ritenuta dirimente) concernente l’individuazione del momento in cui èintervenuta l’estinzione dei Consorzi provinciali accorpati per effetto delledisposizioni contenute nella legge regionale, vale a dire se l’estinzione siaintervenuta ex lege al momento della entrata in vigore della legge ovverosi sia verificata solo a seguito della conclusione della procedura diaccorpamento, ha reputato non intervenuta l’estinzione del Consorzioprovinciale prima che la procedura di accorpamento sia stata portata atermine, perché non vi è nessuna norma che statuisce in tal senso,dovendo, pertanto ritenersi che l’estinzione sia la conseguenzadell’esaurimento della procedura di accorpamento, che si completa con ilconferimento all’ente accorpante dei beni e dei rapporti degli entiaccorpati. Nella fattispecie esaminata da detta pronuncia, la leggeNumero registro generale 26073/2024Numero sezionale 5759/2026Numero di raccolta generale 25650/2026Data pubblicazione 21/09/2026medesima prevedeva un iter procedurale tramite – per quanto piùinteressa - il conferimento nella nuova entità dei beni mobili, immobili,strumentali, con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali,compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali deglienti accorpati. Questa previsione manca nella legge regionale della Sicilian. 5/2014, oggetto d’esame. Ciò nondimeno, la presenza d’una proceduravolta ad assicurare il passaggio o se si vuole l’imputazione dei beni delprecedente consorzio al nuovo ente non è seriamente contestabile, solconsiderando che l’istituzione dell’ente accorpante è una evenienzadistinta rispetto all’accorpamento ad esso di altri enti (v. Cass. n.22104/2025 cit.), operazione questa che richiede l’esecuzione di modalitàorganizzative per consentire la riunificazione degli enti. Si comprendeallora come, non prevedendo la predetta legge regionale della Sicilia,alcuna espressa previsione d’estinzione degli enti destinatiall’accorpamento, solo una volta completato il processo di accorpamentopossa considerarsi chiusa la procedura, mentre la prosecuzionedell’attività e dei rapporti, anche processuali, dei Consorzi accorpati,comprende tutti i rapporti e le attività anche precedenti alla data dientrata in vigore della norma (v. Cass. n. 22104/2025) e quelle anteriorialla chiusura dell’operazione di accorpamento.2.8 Quanto al problema del mandato senza rappresentanza appareopportuno fornire taluni chiarimenti. Richiamando la ricostruzionenormativa sopra operata, deve ritenersi che la fattispecie oggetto delpresente procedimento si collochi al di fuori della delega di funzioni o dipoteri, esercitando il Consorzio di bonifica 6 Enna le attività già ad essoaffidate in attesa della definizione del processo di riunificazione degli enti.E si comprende, altresì, come sia stata del tutto superflua l’iniziativa e ladirettiva del commissario straordinario di stabilire che l’accorpatoConsorzio di Bonifica 6 Enna avrebbe agito come mandatario senzarappresentanza del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], come stabilitoNumero registro generale 26073/2024Numero sezionale 5759/2026Numero di raccolta generale 25650/2026Data pubblicazione 21/09/2026dall’art. 1705 c.c. Superflua perché l’affidamento, ancora in atto in capo alConsorzio 6 Enna dell’attività in precedenza espletata, rendeva inutilericorrere ad un incarico da parte del nuovo Consorzio per esercitarel’attività. Errata perché, a tacer d’altro, il mandato senza rappresentanzadi cui all’art. 1705 c.c. è fattispecie non esportabile in ambito pubblicistico,ove l’affidamento di funzioni è regolato dall’istituto della delegaintersoggettiva, che opera tra rami diversi dell’amministrazione e che deveessere prevista dalla legge. Tantomeno il citato mandato può essereconfigurato – come sostenuto dalla difesa del Consorzio – secondo ilmodello della delegazione interorganica, considerando il rapporto tra iConsorzi in termini di relazione tra articolazione centrale e periferica,stante l’alterità soggettiva tra i due enti, postulata dalla previsione di unmandato senza rappresentanza conferito dal nuovo consorzio a quelloprecedente.2.9 Tanto precisato, deve, tuttavia, la Corte ulteriormente osservare chela predetta indicazione (aver agito quale mandataria del Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA]) non ha minato la legittimità dell’atto provenientedal Consorzio di Bonifica 6 Enna. L’enunciazione di un non configurabilerapporto di mandato senza rappresentanza, infatti, non ha inciso, néprivato il Consorzio di Bonifica 6 Enna del persistente potere di emanarel’atto, in ragione sia della sua sopravvivenza sino al compimento delprocesso di accorpamento, che in virtù della permanenza degli affidamentiin atti. Vero è piuttosto che la predetta enunciazione (mandato senzarappresentanza) ha posto il Consorzio di Bonifica 6 Enna quale soggettoresponsabile del proprio operato, in linea con l’esistenza di un perduranteaffidamento del servizio come sopra esposto. Tale erronea enunciazione,infine, non ha avuto alcuna ricaduta sul rapporto tributario con lacontribuente, tantomeno sotto il profilo della titolarità del potere, in capoal ricorrente, di adottare l’atto impugnato, che, alla luce dellaconsiderazioni svolte, deve considerarsi sussistente al momento dell’attoNumero registro generale 26073/2024Numero sezionale 5759/2026Numero di raccolta generale 25650/2026Data pubblicazione 21/09/2026impugnato, essendo il Consorzio di bonifica 6 Enna ancora operante sinoalla conclusione del processo di riunificazione dei consorzi siciliani elegittimato, pertanto, ad agire in presenza del perdurante affidamentodell’attività.3. Per le suddette ragioni, il ricorso va accolto nel suo secondo motivo,mentre va respinto il primo. La sentenza impugnata va cassata con rinvioalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, in diversacomposizione, per l’esame delle ulteriori questioni e anche per regolare lespese della fase di legittimità. P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo; cassa la sentenzaimpugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di II gradodella Sicilia – in diversa composizione – cui demanda altresì la liquidazionedelle spese della fase di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/09/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25650/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris