Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 23312/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

enico– intimato –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n.7926/2023 depositata il 2 ottobre 2023.Udita la relazione svolta nella udienza del 7 luglio 2026 dal ConsigliereStefania BilliNumero registro generale 6211/2024Numero sezionale 5347/2026Numero di raccolta generale 23312/2026Data pubblicazione 15/07/2026La controversia ha ad oggetto un avviso di pagamento (n.120190002484590) con cui il Consorzio 6 Enna, nella veste di mandatariosenza rappresentanza del Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA] (d’orain poi ricorrente) ha chiesto a [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi intimato) ilpagamento di € 1.127,87 a titolo di contributo opere irrigue per l’anno 2019.La CTP ha accolto il ricorso per difetto di motivazione.La CTR ha riformato la pronuncia di primo grado, accogliendo l’appellodell’Agenzia delle Entrate, sulla base delle seguenti ragioni:- gli attuali consorzi di bonifica in Sicilia sono stati istituiti con leggeregionale n. 45 del 1995, la quale all'articolo 5 ha previsto che all'internodi ciascun bacino gli imprenditori agricoli e non agricoli proprietarienfiteuti o affittuari tenuti per legge o per contratto al pagamento deicontributi consortili che usufruiscono delle opere impianti e servizi sonoriuniti in consorzio con la delega al presidente della Regione di delimitareentro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i territori deibacini di bonifica e la specificazione che i consorzi sono personegiuridiche di diritto pubblico che svolgono attività economica;- la legge regionale n. 5 del 2014, all'articolo 13, recante norme in materiadi consorzi di bonifica e meccanizzazione agricola, ha previsto che, al finedi adeguare i servizi di bonifica e irrigazione alle attuali esigenzedell'agricoltura e di razionalizzare l'impiego delle risorse umane estrumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambiti territorialidi operatività dei consorzi di bonifica, attraverso l'unificazione deicomprensori consortili alla base della unitarietà e omogeneità idrografica,idraulica, del territorio, sia per la difesa del suolo, sia per la gestione delleacque.

L'unificazione dei comprensori consortili avviene garantendol'utilizzo delle medesime unità di personale di ruolo precario a tempodeterminato.Al comma 2 prevede che sono istituiti il consorzio di bonifica Siciliaoccidentale e il consorzio di bonifica Sicilia orientale.

Il consorzio diNumero registro generale 6211/2024Numero sezionale 5347/2026Numero di raccolta generale 23312/2026Data pubblicazione 15/07/2026bonifica Sicilia occidentale accorpa i consorzi di bonifica Trapani, Palermo,Agrigento, Caltanissetta, Gela e i loro rispettivi comprensori.

Il consorziodi bonifica Sicilia orientale accorpa i consorzi di bonifica Enna,Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa, Messina e i loro rispettivicomprensori.- non è corretto affermare che tale articolo non abbia stabilito l'estinzionedei consorzi di bonifica territoriali, ma solamente istituito il consorzio dibonifica Della Sicilia occidentale e quello della Sicilia orientale;- sia il concetto di accorpamento che quello di unificazione stanno asignificare che la riunione in un tutto unico si sostituisce totalmente aiprecedenti soggetti che vengono quindi aboliti; ciò è provato anche dalfatto che è prevista l'approvazione dello statuto e del regolamento diorganizzazione dei due istituenti consorzi, nonché l'elezione degli organistatutari che ovviamente sostituiscono quelli dei precedenti soppressi iconsorzi e la nomina di un unico direttore generale;- le previsioni legislative e regolamentari hanno disciplinato unasuccessione tra enti pubblici;- nel caso di specie si ha la singolare situazione che a costituirsi in giudizioper difendere la legittimità di un proprio provvedimento è un soggetto, ilconsorzio 6 Enna, che non esiste più, in quanto abolito dalla legge con laconseguenza che la sua costituzione è nulla;- la previsione di una delega in favore dei vecchi consorzi, i qualiagirebbero quali mandatari senza rappresentanza del consorzio dibonifica Sicilia orientale, si palesa come illegittima; ciò, non solo, inquanto i vecchi consorzi sono stati aboliti, ma anche, poiché qualsiasiente pubblico non può delegare in nessun modo le proprie potestà adaltri soggetti anche se pubblici;- è da escludere la validità ed efficacia nel caso di specie del mandatosenza rappresentanza, oltre che per le ragioni sopra esposte, ancheperché si tratta di un istituto giuridico che trova collocazione solonell'ambito dei rapporti privatistici incompatibili con l'esercizio dipubbliche funzioni;Numero registro generale 6211/2024Numero sezionale 5347/2026Numero di raccolta generale 23312/2026- da quanto esposto deriva che l'atto impugnato è stato emesso da unData pubblicazione 15/07/2026soggetto privo di competenza e quindi il provvedimento impugnato ènullo, sia perché emesso da un soggetto inesistente, sia perché, se anchei vecchi consorzi fossero stati ancora esistenti, non avrebbero potutocomunque emettere provvedimenti del genere sulla base di una nonconsentita delega;- l'atto viziato da incompetenza assoluta è quindi nullo non è convalidabilecon la conseguenza che il soggetto competente dovrà emettere un nuovoLa ricorrente ha proposto ricorso fondato su cinque motivi, presentatomemorie illustrative, mentre la controparte è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente si osserva che il ricorso è stato tempestivamentenotificato.

La sentenza oggi impugnata è stata depositata il 2 ottobre 2023e non è stata notificata.

Il ricorso è stato notificato a mani proprie il 28febbraio 2024 nel rispetto del termine semestrale previsto dall’art. 327,primo comma c.p.c., come richiamato dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n.546 del 1992.2.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt.101, secondo comma, e 112, c.p.c., dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546del 1992.

Sostiene che la sentenza sia andata ultra petita per essersipronunciata sulla questione della violazione dell’art. 13 della l.r. n. 5 del2014 che non era mai stata sollevata da alcuna delle parti.2.1.

Il motivo è infondato.

Si intende, infatti, ribadire che il potere-doveredel giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli attiche formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto delpetitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzionedi nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra oextra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementiobiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimentodiverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca oNumero registro generale 6211/2024Numero sezionale 5347/2026Numero di raccolta generale 23312/2026Data pubblicazione 15/07/2026neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), cosìpronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere daicontraddittori (Cass., Sez. 2, n. 34063/2025, Rv. 677169 – 01, Sez. 5, n.644/2025, Rv. 673680 – 01, Sez. 2, n. 8048/2019, Rv. 653291 – 01, Sez.1, n. 9002/2018, Rv. 648147 – 01, Sez. 3, n. 18868/2015, Rv. 636968 -01).

Il vizio di ultrapetizione si realizza, dunque, quando il giudicecontravviene al divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel temacontroverso ed emette un provvedimento diverso da quello richiesto(petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diversoda quello conteso.Nulla di tutto questo si è realizzato nel caso in esame in cui il giudice,nell’esercizio del proprio dovere, ha effettuato la necessaria ricognizionedel quadro normativo, in cui era ricompreso anche l’esame dellanormativa regionale.Si osserva, inoltre, che la carenza di legittimazione ad agire è rilevabiled’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.La questione della legittimatio ad causam è una condizione dell’azione,espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processoun diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dallalegge (art. 81 c.p.c.).

Per tale ragione può essere verificata anched'ufficio, in ogni stato e grado del processo, per stabilire l'astrattacoincidenza di attore e convenuto con i soggetti che, secondo la legge cheregola il rapporto, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta(Cass., Sez.

L, n. 10551/2003, Rv. 564785 – 01; Sez. 3, n. 4121/2004,Rv. 570689 – 01, Sez. 2, n. 21087/2007, Rv. 600038 - 01).3.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19d.lgs. n. 546/1992.

L’avviso di pagamento di contributi consortili (cd.avviso bonario), oggetto del presente giudizio non è indicatonell’elencazione di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992.

Ne consegue che, inconformità all’orientamento più volte espresso da [OSCURATO:PERSONA].maSuprema Corte (Cass. civ., Sez.

V, Ord., 07/06/2023, n. 16118), avrebbeNumero registro generale 6211/2024Numero sezionale 5347/2026Numero di raccolta generale 23312/2026Data pubblicazione 15/07/2026potuto essere impugnato dal contribuente al più per contestare la“legittimità sostanziale” dell’obbligazione tributaria, non già per avanzaremotivi di carattere meramente formali, quali quelli trattati ed accolti, inprimo e secondo grado, dalle corti tributarie di merito, che avrebberodovuto essere dichiarati come tali inammissibili.3.1.

Il motivo è inammissibile.Dal contenuto del ricorso in esame risulta che il ricorrente avevaimpugnato per i seguenti motivi: « a norma della vigente legislazione iproprietari dei terreni irrigabili, ricadenti nei comprensori irriguidelimitati, sono tenuti al versamento di un contributo finalizzato almantenimento e al funzionamento delle opere ed infrastrutture generalipreposte all'irrigazione collettive (dighe, serbatoi, canali, adduttori,impianti di sollevamento, ecc.), e che il contributo (Cod 648 -spese fisse)scaturisce dal prodotto del "reddito dominicale" del fondo per l'aliquota5,83; è di tutta evidenza che il contenuto di tale comunicazione,considerato il suo contenuto e la sua articolazione, riporta una congruamotivazione delle ragioni logico giuridiche poste a fondamento dellapretesa tributaria.».Non risulta, quindi, che la sentenza sia stata impugnata anche sotto ilpregiudiziale aspetto della sua impugnabilità.La Corte regionale nulla ha statuito sul punto, né dal suo contenuto risultache il tema in questione sia stato posto con il motivo di appello.

In talecontesto, ricorre il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui,qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cuinon vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena diinammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi algiudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizioprecedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza delricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità ditale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

E ciòperché i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a penad'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidereNumero registro generale 6211/2024Numero sezionale 5347/2026Numero di raccolta generale 23312/2026Data pubblicazione 15/07/2026del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta insede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione nontrattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr., tra le tante, Cass.n. 25743/2025; Cass. 11238/2025; Cass. n. 3473/2025; Cass. n.18018/2024, n. 5429/2023 e le tante ivi richiamate).3.2.

In ogni caso il motivo nel merito è infondato e, anche su tale punto, nonvi sono ragioni per discostarsi da quanto già deciso nei precedenti resi inpubblica udienza sulla medesima questione con la medesima partericorrente (Cass., Sez. 5, nn. 6610 e 6611 del 2026, cit.).La stessa difesa del consorzio ha richiamato la costante giurisprudenza diquesta Corte secondo cui l'elencazione degli atti impugnabili contenutanell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 ha natura tassativa, ma, in ragione deiprincipi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e dibuon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), ogni atto adottato dall'enteimpositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente unaspecifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragionifattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senzanecessità che si manifesti in forma autoritativa (cfr., tra le tante, daultimo Cass. n. 3914/2025; Cass. n. 10667/2025).

La tesi del ricorrentesi fonda sul rilievo secondo il quale l’avviso di pagamento in oggettoavrebbe potuto essere impugnato solo per contestare aspetti sostanzialidell’obbligazione tributaria, per cui le ragioni poste a fondamento delladecisione impugnata, attinenti alla giuridica inesistenza dell’ente che haemesso l’atto, non potevano condurre all’accoglimento del ricorso,postulando semmai l’inammissibilità del motivo.Tale tesi non ha fondamento, in quanto ipotizza una limitazione del mezzodi tutela che non sussiste, ben potendo il contribuente, destinatario di unall’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, ma che, comunque, manifesti una pretesatributaria, esercitare, in forma anticipata, il suo diritto di difesa al fine dicontrastarla per tutte le ragioni ad essa inerenti, sia di carattere formale,che sostanziale.

Il riferimento alla tutela giurisdizionale al fine diNumero registro generale 6211/2024Numero sezionale 5347/2026Numero di raccolta generale 23312/2026Data pubblicazione 15/07/2026controllare la «legittimità sostanziale della pretesa impositiva»,estrapolato dal ricorrente dal passaggio motivazionale di talune pronuncedi questa Corte (cfr. tra tutte, Cass. n. 16118/2023), non pone un limitealle ragioni difensive, facoltizzando piuttosto il più ampio eserciziodifensivo, volto far valere cioè vizi sostanziali e/o di merito e/o (perchéno) anche (solo) formali dell’atto, la cui esclusione, non altrimentigiustificata, risulterebbe, invece, del tutto irragionevole.

Tant’è che lagiurisprudenza della Corte ammette l’impugnazione contro l’avviso dipagamento anche per il suo difetto di motivazione (cfr., tra le tante, Cass.n. 3914/2025 e la giurisprudenza ivi indicata), ipotesi questa cheemblematicamente integra un vizio di natura formale.

L’istante haricordato che l’impugnazione aveva riguardato (ed è stata poi accolta per)la dedotta illegittimità dell’avviso di pagamento in quanto adottato da unsoggetto inesistente, senza cioè potere impositivo, con il che, quindi, erastata eccepita la sussistenza di un vizio tombale della legittimità dell’atto,certamente proponibile contro l’avviso impugnato.4.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.21 d.lgs. n. 546/1992 e 2697 c.c.

Viene denunciato l’omesso necessariopreliminare sindacato, da parte della Corte di Giustizia di secondo gradoe della [OSCURATO:PERSONA] ennese, circa la presenza dellaprova agli atti della tempestiva proposizione del ricorso.4.1.

Il motivo è inammissibile.

Esso, difatti, lamenta una pretesa lacunanell’attività del giudice circa la verifica della regolarità processualedell’impugnazione sotto il profilo della sua tempestività, così veicolandola censura sul puro versante accademico, senza dedurre la sussistenza dialcun vizio, meno che mai quello della tardività dell’impugnazione.Trascurando di considerare poi che la verifica è stata verosimilmenteoperata, senza darne atto in motivazione, in assenza di contestazione,laddove del tutto fuori tiro si presenta la contestata violazione dell’art. 21d.lgs. n. 546/1992, non essendo nemmeno rappresentato cheNumero registro generale 6211/2024Numero sezionale 5347/2026Numero di raccolta generale 23312/2026l’impugnazione sia stata proposta decorsi i sessanta dalla notificaData pubblicazione 15/07/2026dell’atto.5.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.13 della Legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana e 19, commiXII e XIII, del Regolamento di organizzazione del Consorzio di BonificaSicilia Orientale (adottato con Deliberazione del CommissarioStraordinario n. 2 del 16.10.2017 secondo lo schema tipo approvato conDecreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017) 97,commi II e III, Cost. in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c.Contesta la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che lanormativa sopra richiamata abbia stabilito l’estinzione dei Consorzi dibonifica territoriali.5.1.

Il motivo va accolto per le medesime ragioni espresse di recente daquesta Corte nei precedenti sopra richiamati.5.2.

Giova ricapitolare il quadro normativo ed amministrativo di riferimento.L’art. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana (rubricato«Norme in materia di consorzi di bonifica e meccanizzazione agricola»), hastabilito – per quanto ora interessa - che: «1.

Al fine di adeguare i servizidi bonifica e irrigazione alle attuali esigenze dell'agricoltura e dirazionalizzare l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie delsettore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali di operatività dei Consorzi dibonifica, attraverso l'unificazione dei comprensori consortili sulla basedella unitarietà e omogeneità idrografica e idraulica del territorio sia per ladifesa del suolo sia per la gestione delle acque.

L'unificazione deicomprensori consortili avviene garantendo l'utilizzo delle medesime unitàdi personale di ruolo, precario ed a tempo determinato;

2. Sono istituiti ilConsorzio di bonifica Sicilia occidentale e il Consorzio di bonifica Siciliaorientale. […] [OSCURATO:PERSONA] di bonifica Sicilia orientale accorpa i consorzi dibonifica: 6 Enna […] e i loro rispettivi comprensori.

3. Entro il 31.12.2014con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giuntaregionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, loNumero registro generale 6211/2024Numero sezionale 5347/2026Numero di raccolta generale 23312/2026sviluppo rurale e la pesca mediterranea e sentita la CommissioneData pubblicazione 15/07/2026legislativa permanente "Attività produttive" dell'Assemblea regionalesiciliana, si provvede all'approvazione dello statuto e del regolamento diorganizzazione dei due istituendi consorzi nel rispetto dei principi stabilitidall'intesa Stato-Regioni di cui art. 27 del d.l. 31.12.2007 n. 248,convertito con modificazioni dalla L. 28.02.2008 n. 31;

4. Entro sessantagiorni dall'approvazione dello statuto ai sensi del comma 3, l'Assessoreregionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, condecreto, indice le elezioni per gli organi statutari».L’art. 19 del regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica SiciliaOrientale (approvato nel suo schema tipico, ai sensi dell’art. 13 della citatalegge regionale, con delibera presidenziale n. 468 del 13 settembre 2017,a seguito di approvazione con delibere di Giunta nn. 326/2017 e385/2017), ha stabilito – per quanto di interesse - che:- «1.

A decorrere dalla data di costituzione del Consorzio di Bonifica SiciliaOrientale sono accorpati […]»;- «2.

Il nuovo Consorzio succede, senza soluzione di continuità, aipreesistenti consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresiquelli relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare e al personale, chemantiene il trattamento giuridico ed economico posseduto nei consorziaccorpati alla data di costituzione dello stesso consorzio»;- «3.

Alla amministrazione del nuovo consorzio, in fase di primaal comma 1. […]»;- «4. [OSCURATO:PERSONA] straordinario esercita le funzioni di ordinariaamministrazione che, in base allo Statuto, al presente Regolamento e allalegislazione vigente, sono di competenza del Presidente del Consorzio diBonifica, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale»;- «6.

Ad avvenuta nomina, il Direttore Generale provvedeall'amministrazione del Consorzio, avvalendosi delle strutture degliaccorpati Consorzi e del relativo personale»;Numero registro generale 6211/2024Numero sezionale 5347/2026Numero di raccolta generale 23312/2026- «7.

Le funzioni e attività poste in essere dal Commissario straordinario eData pubblicazione 15/07/2026dai Direttori, nonché rapporti a qualsiasi titolo instaurati, sonooggettivamente e soggettivamente imputati al consorzio istituito dall'art.13 della 1.r. 5/2014 […]»;- «13.

I piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpatirestano vigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversadeterminazione del [OSCURATO:PERSONA] e del Direttore Generale,cui compete l'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti dipianificazione, programmazione e regolamentazione necessari perl'operatività del nuovo Consorzio, nei termini temporali sopra indicati.

Inparticolare:- i ruoli per il pagamento dei contributi consortili sono emessi sulla basedei piani adottati e ogni altro atto, che disciplina il calcolo e le modalità diriparto dei contributi a carico dei consorziati, vigenti nei consorzi accorpatialla data di costituzione del nuovo consorzio […]».

Con deliberazione n. 2del 16 ottobre 2017 il Commissario straordinario dell’istituto Consorzio diBonifica Orientale ha approvato il regolamento di organizzazione delconsorzio nel testo sopra riepilogato.5.3.

Come accertato dal Giudice regionale e come documentato in atti, in30 ottobre 2017 il Commissario straordinario ha istituito «un "periodotransitorio", per consentire l'efficace attuazione di quanto previsto dallalegge regionale 28 gennaio 2014 n. 5, articolo 13, e quindi di garantire losvolgimento delle attività evitando soluzioni di continuità», stabilendo,«[…] ai sensi delle norme transitorie di cui all'art 19, con riferimentoparticolare ai punti 12 e 13 del Regolamento di Organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] che nel periodo transitorio, gli accorpaticonsorzi di bonifica 6 Enna […] agiscono quali "mandatari senzarappresentanza" del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], conformementea quanto disciplinato dall'articolo 1705 del codice civile».Tutto ciò, dando preliminarmente atto dell’approvazione dello Statuto delConsorzio di Sicilia orientale e ritenendo:Numero registro generale 6211/2024Numero sezionale 5347/2026Numero di raccolta generale 23312/2026- che «la soluzione di continuità, per la tipologia e numerosità dei rapportiData pubblicazione 15/07/2026giuridici da compiersi comporta l'indefettibile previsione di un "periodotransitorio"»;- «di dovere obbligatoriamente garantire il compimento dell'attivitàgiuridica all'istituito nuovo ente nel rispetto del Regolamento suddetto e,pertanto, anche, ai sensi dell'art. 19 punti 12 e 13, mantenendo attive leprecedenti posizioni giuridiche degli accorpati Consorzi di cui si potràcontinuare ad utilizzare la propria denominazione, ma che agiranno nellanuova configurazione in nome proprio e per conto del Consorzio di BonificaSicilia Orientale continuando ad utilizzare tutti i propri codici identificativifino alla formale loro cessazione che avverrà una volta che sarannodefinitivamente unificate tutte le posizioni giuridiche nei confronti deiterzi»;- «[…] le suddette previsioni regolamentari corrispondono formalmente esostanzialmente all'istituto giuridico del "mandato senza rappresentanza"normato dall'art. 1705 del Codice Civile che garantisce il concretocompimento dell'attività e la piena operatività del nuovo ente nellemodalità anzidette, previste dalle norme transitorie del Regolamento diOrganizzazione» (così nella citata delibera).5.4 Detto periodo transitorio è stato, poi, successivamente prorogato condelibere commissariali n. 23 del 18 dicembre 2018, n. 11 del 1° luglio 2019e 21 del 2 luglio 2020.

Successivamente, la Giunta regionale della Sicilia,con deliberazioni nn. 241 e 242 del 27 giugno 2019, n 452 del 13 dicembre2019, ha prorogato sino al 30 giugno 2020 il citato «attuale ‘periodotransitorio’» (v. delibera n. 452/2019) e - per quanto risulta agli atti, daultimo - con deliberazione n. 275 del 25 giugno 2020 ha decretato che«[…] nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno dilegge: 'Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della RegioneSiciliana', di prorogare, senza soluzione di continuità, l'attuale 'periodotransitorio' per i Consorzi di bonifica della [OSCURATO:PERSONA] e Orientale,in scadenza al 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedurerelative alla definitiva riforma degli stessi […]».Numero registro generale 6211/2024Numero sezionale 5347/2026Numero di raccolta generale 23312/20265.5.

Alla luce di quanto esposto, si osserva quanto segue.

Questa Corte conData pubblicazione 15/07/2026pronuncia n. 15351/2023 ha ritenuto, sia pure in altro contesto(illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati dal consorzio), chel’art. 13 della predetta legge regionale, nello stabilire l’accorpamento deiconsorzi ivi indicati, non ne ha espressamente previsto la soppressione,osservando che l’assenza di una fase di liquidazione e l’esistenza di unperiodo transitorio (ancora in corso alla data di proposizione del ricorso),legittimava i consorzi accorpati ad operare quali mandatari senzarappresentanza del Consorzio di bonifica della Sicilia orientale con obbligodi provvedere allo svolgimento delle attività gestionali in nome proprio, maper conto del Consorzio di bonifica della Sicilia orientale.La Corte ritiene che la perdurante legittimazione dei precedenti consorzivada riconosciuta sulla base delle seguenti considerazioni.Deve, in primo luogo, osservarsi che l’art. 19, comma 13, del citatoregolamento ha previsto – come sopra esposto - che «I piani, regolamenti,ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti e continuano atrovare applicazione fino a diversa determinazione del CommissarioStraordinario e del Direttore Generale, cui compete l'adozione dellemisure, anche transitorie, e degli atti di pianificazione, programmazione eregolamentazione necessari per l'operatività del nuovo Consorzio, neitermini temporali sopra indicati».Il riferimento alla vigenza degli affidamenti dei consorzi accorpati ha intesogarantire il nesso di continuità tra le attività consortili dei precedenti enticon quello (per quanto qui interessa) di nuova costituzione nel quadro delladelineata successione tra gli stessi.

La previsione, da parte della deliberacommissariale n. 8/2017, del predetto periodo transitorio, è stata, per talevia, funzionale alla menzionata modalità di successione.

E si è trattato –giova sottolinearlo – di una decisione più volte ratificata, fatta propria eprorogata dalla Giunta regionale sino – da quel che risulta dagli atti – alla«[…] conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma deglistessi» (v. delibera n. 272/2020).Numero registro generale 6211/2024Numero sezionale 5347/2026Numero di raccolta generale 23312/2026Data pubblicazione 15/07/20265.6.

La tesi del Giudice regionale poggia, nel suo nucleo concettualefondante, sul rilievo dell’equiparazione secca tra l’istituzione dei nuoviconsorzi, che accorpano, riunificano in sé le precedenti entità consortili, el’abolizione di questi ultimi o, al più, la loro sostituzione.

Si tratta, però, agiudizio della Corte, di interpretazione assertiva, che non si concilianemmeno con il senso letterale della disposizione normativa.In effetti, la previsione dell’art. 13 della legge regionale, nel ridefinire gliambiti territoriali di operatività dei consorzi tramite la loro unificazione,istituendo, quindi, i nuovi enti, ha indicato un obiettivo programmatico, hapianificato cioè, sul versante generale, il nuovo assetto organizzativo deiconsorzi, senza tuttavia estinguere, per dato normativo, le precedentientità, concependo, in realtà, tale esito come momento conclusivo di unprocesso.

La lettera della norma non contempla, infatti, un effetto estintivodei precedenti consorzi consentaneo all’istituzione di un nuovo enteaccorpante, né tale conseguenza la si può individuare nella semplicecostituzione della nuova entità.La riunificazione, che costituisce l’imprescindibile dato programmatico eletterale del dato normativo, è operazione che non postula, di per sé,l’immediata estinzione dell’ente accorpato, non predica cioè un effettoistantaneo dell’operazione.Ne è prova la circostanza secondo la quale è la stessa legge regionale adaver contemplato termini (di certo non perentori) per l’approvazione dellostatuto e del regolamento organizzativo dei nuovi enti, il che accredital’ordine di idee secondo cui la loro operatività è stata prefigurata comeepilogo del procedimento di riorganizzazione, solo all’esito del qualepoteva realizzarsi l’effetto della riunificazione nella nuova entità deiprecedenti consorzi, con conseguente loro permanenza “in vita” sino alcompletamento di tale processo.5.7.

In tale contesto, risulta corrispondente ai riportati contenuti legislativi ecomunque si presenta come soluzione non incompatibile, né contraria conl’assetto programmatico normativamente indicato, la previsione di unesercizio non immediato delle attività consortili da parte del nuovo ente e,Numero registro generale 6211/2024Numero sezionale 5347/2026Numero di raccolta generale 23312/2026Data pubblicazione 15/07/2026dunque, di un “periodo transitorio” (per quanto prolungatosi nel tempo)concepito dal commissario straordinario e più volte ratificato e prorogatodalla Giunta, in cui i precedenti consorzi hanno continuato a svolgere leproprie attività (segnatamente, per quanto interessa, anche il servizioimpositivo e di esazione) nel segno della permanenza degli “affidamenti”in atto sino alla conclusione del processo di razionalizzazione degli ambititerritoriali.Nella delineata prospettiva soccorre la pronuncia n. 22104/2025 di questaCorte, la quale (con riferimento alla procedura di accorpamento deiconsorzi di sviluppo industriale della Regione Calabria) sulla questione(ritenuta dirimente) concernente l’individuazione del momento in cui èintervenuta l’estinzione dei Consorzi provinciali accorpati per effetto delledisposizioni contenute nella legge regionale, vale a dire se l’estinzione siaintervenuta ex lege al momento della entrata in vigore della legge ovverosi sia verificata solo a seguito della conclusione della procedura diaccorpamento, ha reputato non intervenuta l’estinzione del Consorzioprovinciale prima che la procedura di accorpamento sia stata portata atermine, perché non vi è nessuna norma che statuisce in tal senso,dovendo, pertanto ritenersi che l’estinzione sia la conseguenzadell’esaurimento della procedura di accorpamento, che si completa con ilconferimento all’ente accorpante dei beni e dei rapporti degli entiaccorpati.Nella fattispecie esaminata da detta pronuncia, la legge medesimaprevedeva un iter procedurale tramite – per quanto più interessa - ilconferimento nella nuova entità dei beni mobili, immobili, strumentali, conle inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativirapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati.Questa previsione manca nella legge regionale della Sicilia n. 5/2014,oggetto di esame.

Ciò nondimeno, la sussistenza di una procedura voltaad assicurare il passaggio o se si vuole l’imputazione dei beni delprecedente consorzio al nuovo ente non è seriamente contestabile, solconsiderando che l’istituzione dell’ente accorpante è una evenienza distintaNumero registro generale 6211/2024Numero sezionale 5347/2026Numero di raccolta generale 23312/2026Data pubblicazione 15/07/2026rispetto all’accorpamento ad esso di altri enti (v.

Cass. n. 22104/2025 cit.),operazione questa che richiede l’esecuzione di modalità organizzative perconsentire la riunificazione degli enti.Si comprende allora come, non prevedendo la predetta legge regionaledella Sicilia, alcuna espressa previsione di estinzione degli enti destinatiall’accorpamento, solo una volta completato il processo di accorpamentopossa considerarsi chiusa la procedura, mentre la prosecuzione dell’attivitàe dei rapporti, anche processuali, dei Consorzi accorpati, comprende tuttii rapporti e le attività anche precedenti alla data di entrata in vigore dellanorma e quelle anteriori alla chiusura dell’operazione di accorpamento.5.8.

Così ricostruita la vicenda si è, dunque, al di fuori della delega di funzionio di poteri, esercitando il Consorzio di bonifica Enna 6, le attività già adesso affidate in attesa della definizione del processo di riunificazione deglienti.

E si comprende, altresì, come sia stata del tutto superflua l’iniziativae la direttiva del commissario straordinario di stabilire che l’accorpatoConsorzio di Bonifica 6 Enna avrebbe agito come mandatario senzarappresentanza del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], come stabilitodall’art. 1705 c.c.Superflua perché l’affidamento, ancora in atto in capo al Consorzio 6 Ennadell’attività in precedenza espletata, rendeva inutile ricorrere ad unincarico da parte del nuovo Consorzio per esercitare l’attività.

Errataperché, a tacer d’altro, il mandato senza rappresentanza di cui all’art. 1705c.c. è fattispecie non esportabile in ambito pubblicistico, ove l’affidamentodi funzioni è regolato dall’istituto della delega intersoggettiva, che operatra rami diversi dell’amministrazione e che deve essere prevista dallalegge.Tantomeno il citato mandato può essere configurato – come sostenutodalla difesa del Consorzio – secondo il modello della delegazioneinterorganica, considerando il rapporto tra i Consorzi in termini di relazionetra articolazione centrale e periferica, stante l’alterità soggettiva tra i dueenti, postulata dalla previsione di un mandato senza rappresentanzaconferito dal nuovo consorzio a quello precedente.Numero registro generale 6211/2024Numero sezionale 5347/2026Numero di raccolta generale 23312/20265.9.

Tanto precisato, deve, tuttavia, la Corte ulteriormente osservare che laData pubblicazione 15/07/2026predetta indicazione non ha minato la legittimità dell’atto proveniente dalConsorzio di Bonifica 6 Enna.

L’enunciazione di un non configurabilerapporto di mandato senza rappresentanza, infatti, non ha inciso, néprivato il Consorzio di Bonifica 6 Enna del persistente potere di emanarel’atto, in ragione sia della sua sopravvivenza sino al compimento delprocesso di accorpamento, che in virtù della permanenza degli affidamentiin atti.Vero è piuttosto che la predetta enunciazione (mandato senzarappresentanza) ha posto il Consorzio di Bonifica 6 Enna quale soggettoresponsabile del proprio operato, in linea con l’esistenza di un perduranteaffidamento del servizio come sopra esposto.Tale erronea enunciazione, infine, non ha avuto alcuna ricaduta sulrapporto tributario con il contribuente, tantomeno sotto il profilo dellatitolarità del potere, in capo al ricorrente, di adottare l’atto impugnato,che, alla luce della considerazioni svolte, deve considerarsi sussistente almomento dell’atto impugnato, essendo il Consorzio di bonifica 6 Ennaancora operante sino alla conclusione del processo di riunificazione deiconsorzi siciliani e legittimato, pertanto, ad agire in presenza delperdurante affidamento dell’attività.5.10.

Per le suddette ragioni, la sentenza impugnata va cassata.6.

Resta assorbito nelle valutazioni che precedono l’esame del quarto motivodi ricorso, concernente, secondo il parametro dell’art. 360, primo comma,num. 3, c.p.c., le violazioni degli artt. 1705 c.c., 97, secondo e terzocomma, Cost., nonché degli artt. 21-septies della legge n. 241/1990 e 13della legge regionale della Sicilia n. 5/2014, 19, commi 7 ed 8, delregolamento di organizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA](adottato con Deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 2 del 16ottobre 2017 secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidentedella Regione n. 468 del settembre 2017) e della deliberazione delCommissario straordinario n. 8 del 30 ottobre 2017, assumendo – l’istanteNumero registro generale 6211/2024Numero sezionale 5347/2026Numero di raccolta generale 23312/2026Data pubblicazione 15/07/2026- che il predetto mandato senza rappresentanza alluderebbe, in realtà, aduna delega inter organica.7.

Alla stregua delle riflessioni svolte, il ricorso va accolto nel suo terzomotivo, mentre vanno rigettati i primi due e dichiarato assorbito il quarto.La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa varimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia - indiversa composizione – anche per regolare le spese del presente gradodi legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due e dichiaraassorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia - in diversa composizione – anche per regolare le spese delpresente grado di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile,il 7 luglio 2026Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enico– intimato –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n.7926/2023 depositata il 2 ottobre 2023.Udita la relazione svolta nella udienza del 7 luglio 2026 dal ConsigliereStefania BilliNumero registro generale 6211/2024Numero sezionale 5347/2026Numero di raccolta generale 23312/2026Data pubblicazione 15/07/2026La controversia ha ad oggetto un avviso di pagamento (n.120190002484590) con cui il Consorzio 6 Enna, nella veste di mandatariosenza rappresentanza del Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA] (d’orain poi ricorrente) ha chiesto a [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi intimato) ilpagamento di € 1.127,87 a titolo di contributo opere irrigue per l’anno 2019.La CTP ha accolto il ricorso per difetto di motivazione.La CTR ha riformato la pronuncia di primo grado, accogliendo l’appellodell’Agenzia delle Entrate, sulla base delle seguenti ragioni:- gli attuali consorzi di bonifica in Sicilia sono stati istituiti con leggeregionale n. 45 del 1995, la quale all'articolo 5 ha previsto che all'internodi ciascun bacino gli imprenditori agricoli e non agricoli proprietarienfiteuti o affittuari tenuti per legge o per contratto al pagamento deicontributi consortili che usufruiscono delle opere impianti e servizi sonoriuniti in consorzio con la delega al presidente della Regione di delimitareentro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i territori deibacini di bonifica e la specificazione che i consorzi sono personegiuridiche di diritto pubblico che svolgono attività economica;- la legge regionale n. 5 del 2014, all'articolo 13, recante norme in materiadi consorzi di bonifica e meccanizzazione agricola, ha previsto che, al finedi adeguare i servizi di bonifica e irrigazione alle attuali esigenzedell'agricoltura e di razionalizzare l'impiego delle risorse umane estrumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambiti territorialidi operatività dei consorzi di bonifica, attraverso l'unificazione deicomprensori consortili alla base della unitarietà e omogeneità idrografica,idraulica, del territorio, sia per la difesa del suolo, sia per la gestione delleacque. L'unificazione dei comprensori consortili avviene garantendol'utilizzo delle medesime unità di personale di ruolo precario a tempodeterminato.Al comma 2 prevede che sono istituiti il consorzio di bonifica Siciliaoccidentale e il consorzio di bonifica Sicilia orientale. Il consorzio diNumero registro generale 6211/2024Numero sezionale 5347/2026Numero di raccolta generale 23312/2026Data pubblicazione 15/07/2026bonifica Sicilia occidentale accorpa i consorzi di bonifica Trapani, Palermo,Agrigento, Caltanissetta, Gela e i loro rispettivi comprensori. Il consorziodi bonifica Sicilia orientale accorpa i consorzi di bonifica Enna,Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa, Messina e i loro rispettivicomprensori.- non è corretto affermare che tale articolo non abbia stabilito l'estinzionedei consorzi di bonifica territoriali, ma solamente istituito il consorzio dibonifica Della Sicilia occidentale e quello della Sicilia orientale;- sia il concetto di accorpamento che quello di unificazione stanno asignificare che la riunione in un tutto unico si sostituisce totalmente aiprecedenti soggetti che vengono quindi aboliti; ciò è provato anche dalfatto che è prevista l'approvazione dello statuto e del regolamento diorganizzazione dei due istituenti consorzi, nonché l'elezione degli organistatutari che ovviamente sostituiscono quelli dei precedenti soppressi iconsorzi e la nomina di un unico direttore generale;- le previsioni legislative e regolamentari hanno disciplinato unasuccessione tra enti pubblici;- nel caso di specie si ha la singolare situazione che a costituirsi in giudizioper difendere la legittimità di un proprio provvedimento è un soggetto, ilconsorzio 6 Enna, che non esiste più, in quanto abolito dalla legge con laconseguenza che la sua costituzione è nulla;- la previsione di una delega in favore dei vecchi consorzi, i qualiagirebbero quali mandatari senza rappresentanza del consorzio dibonifica Sicilia orientale, si palesa come illegittima; ciò, non solo, inquanto i vecchi consorzi sono stati aboliti, ma anche, poiché qualsiasiente pubblico non può delegare in nessun modo le proprie potestà adaltri soggetti anche se pubblici;- è da escludere la validità ed efficacia nel caso di specie del mandatosenza rappresentanza, oltre che per le ragioni sopra esposte, ancheperché si tratta di un istituto giuridico che trova collocazione solonell'ambito dei rapporti privatistici incompatibili con l'esercizio dipubbliche funzioni;Numero registro generale 6211/2024Numero sezionale 5347/2026Numero di raccolta generale 23312/2026- da quanto esposto deriva che l'atto impugnato è stato emesso da unData pubblicazione 15/07/2026soggetto privo di competenza e quindi il provvedimento impugnato ènullo, sia perché emesso da un soggetto inesistente, sia perché, se anchei vecchi consorzi fossero stati ancora esistenti, non avrebbero potutocomunque emettere provvedimenti del genere sulla base di una nonconsentita delega;- l'atto viziato da incompetenza assoluta è quindi nullo non è convalidabilecon la conseguenza che il soggetto competente dovrà emettere un nuovoLa ricorrente ha proposto ricorso fondato su cinque motivi, presentatomemorie illustrative, mentre la controparte è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente si osserva che il ricorso è stato tempestivamentenotificato. La sentenza oggi impugnata è stata depositata il 2 ottobre 2023e non è stata notificata. Il ricorso è stato notificato a mani proprie il 28febbraio 2024 nel rispetto del termine semestrale previsto dall’art. 327,primo comma c.p.c., come richiamato dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n.546 del 1992.2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt.101, secondo comma, e 112, c.p.c., dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546del 1992. Sostiene che la sentenza sia andata ultra petita per essersipronunciata sulla questione della violazione dell’art. 13 della l.r. n. 5 del2014 che non era mai stata sollevata da alcuna delle parti.2.1. Il motivo è infondato. Si intende, infatti, ribadire che il potere-doveredel giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli attiche formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto delpetitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzionedi nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra oextra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementiobiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimentodiverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca oNumero registro generale 6211/2024Numero sezionale 5347/2026Numero di raccolta generale 23312/2026Data pubblicazione 15/07/2026neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), cosìpronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere daicontraddittori (Cass., Sez. 2, n. 34063/2025, Rv. 677169 – 01, Sez. 5, n.644/2025, Rv. 673680 – 01, Sez. 2, n. 8048/2019, Rv. 653291 – 01, Sez.1, n. 9002/2018, Rv. 648147 – 01, Sez. 3, n. 18868/2015, Rv. 636968 -01). Il vizio di ultrapetizione si realizza, dunque, quando il giudicecontravviene al divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel temacontroverso ed emette un provvedimento diverso da quello richiesto(petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diversoda quello conteso.Nulla di tutto questo si è realizzato nel caso in esame in cui il giudice,nell’esercizio del proprio dovere, ha effettuato la necessaria ricognizionedel quadro normativo, in cui era ricompreso anche l’esame dellanormativa regionale.Si osserva, inoltre, che la carenza di legittimazione ad agire è rilevabiled’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.La questione della legittimatio ad causam è una condizione dell’azione,espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processoun diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dallalegge (art. 81 c.p.c.). Per tale ragione può essere verificata anched'ufficio, in ogni stato e grado del processo, per stabilire l'astrattacoincidenza di attore e convenuto con i soggetti che, secondo la legge cheregola il rapporto, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta(Cass., Sez. L, n. 10551/2003, Rv. 564785 – 01; Sez. 3, n. 4121/2004,Rv. 570689 – 01, Sez. 2, n. 21087/2007, Rv. 600038 - 01).3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19d.lgs. n. 546/1992. L’avviso di pagamento di contributi consortili (cd.avviso bonario), oggetto del presente giudizio non è indicatonell’elencazione di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992. Ne consegue che, inconformità all’orientamento più volte espresso da [OSCURATO:PERSONA].maSuprema Corte (Cass. civ., Sez. V, Ord., 07/06/2023, n. 16118), avrebbeNumero registro generale 6211/2024Numero sezionale 5347/2026Numero di raccolta generale 23312/2026Data pubblicazione 15/07/2026potuto essere impugnato dal contribuente al più per contestare la“legittimità sostanziale” dell’obbligazione tributaria, non già per avanzaremotivi di carattere meramente formali, quali quelli trattati ed accolti, inprimo e secondo grado, dalle corti tributarie di merito, che avrebberodovuto essere dichiarati come tali inammissibili.3.1. Il motivo è inammissibile.Dal contenuto del ricorso in esame risulta che il ricorrente avevaimpugnato per i seguenti motivi: « a norma della vigente legislazione iproprietari dei terreni irrigabili, ricadenti nei comprensori irriguidelimitati, sono tenuti al versamento di un contributo finalizzato almantenimento e al funzionamento delle opere ed infrastrutture generalipreposte all'irrigazione collettive (dighe, serbatoi, canali, adduttori,impianti di sollevamento, ecc.), e che il contributo (Cod 648 -spese fisse)scaturisce dal prodotto del "reddito dominicale" del fondo per l'aliquota5,83; è di tutta evidenza che il contenuto di tale comunicazione,considerato il suo contenuto e la sua articolazione, riporta una congruamotivazione delle ragioni logico giuridiche poste a fondamento dellapretesa tributaria.».Non risulta, quindi, che la sentenza sia stata impugnata anche sotto ilpregiudiziale aspetto della sua impugnabilità.La Corte regionale nulla ha statuito sul punto, né dal suo contenuto risultache il tema in questione sia stato posto con il motivo di appello. In talecontesto, ricorre il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui,qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cuinon vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena diinammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi algiudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizioprecedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza delricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità ditale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. E ciòperché i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a penad'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidereNumero registro generale 6211/2024Numero sezionale 5347/2026Numero di raccolta generale 23312/2026Data pubblicazione 15/07/2026del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta insede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione nontrattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr., tra le tante, Cass.n. 25743/2025; Cass. 11238/2025; Cass. n. 3473/2025; Cass. n.18018/2024, n. 5429/2023 e le tante ivi richiamate).3.2. In ogni caso il motivo nel merito è infondato e, anche su tale punto, nonvi sono ragioni per discostarsi da quanto già deciso nei precedenti resi inpubblica udienza sulla medesima questione con la medesima partericorrente (Cass., Sez. 5, nn. 6610 e 6611 del 2026, cit.).La stessa difesa del consorzio ha richiamato la costante giurisprudenza diquesta Corte secondo cui l'elencazione degli atti impugnabili contenutanell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 ha natura tassativa, ma, in ragione deiprincipi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e dibuon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), ogni atto adottato dall'enteimpositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente unaspecifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragionifattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senzanecessità che si manifesti in forma autoritativa (cfr., tra le tante, daultimo Cass. n. 3914/2025; Cass. n. 10667/2025). La tesi del ricorrentesi fonda sul rilievo secondo il quale l’avviso di pagamento in oggettoavrebbe potuto essere impugnato solo per contestare aspetti sostanzialidell’obbligazione tributaria, per cui le ragioni poste a fondamento delladecisione impugnata, attinenti alla giuridica inesistenza dell’ente che haemesso l’atto, non potevano condurre all’accoglimento del ricorso,postulando semmai l’inammissibilità del motivo.Tale tesi non ha fondamento, in quanto ipotizza una limitazione del mezzodi tutela che non sussiste, ben potendo il contribuente, destinatario di unall’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, ma che, comunque, manifesti una pretesatributaria, esercitare, in forma anticipata, il suo diritto di difesa al fine dicontrastarla per tutte le ragioni ad essa inerenti, sia di carattere formale,che sostanziale. Il riferimento alla tutela giurisdizionale al fine diNumero registro generale 6211/2024Numero sezionale 5347/2026Numero di raccolta generale 23312/2026Data pubblicazione 15/07/2026controllare la «legittimità sostanziale della pretesa impositiva»,estrapolato dal ricorrente dal passaggio motivazionale di talune pronuncedi questa Corte (cfr. tra tutte, Cass. n. 16118/2023), non pone un limitealle ragioni difensive, facoltizzando piuttosto il più ampio eserciziodifensivo, volto far valere cioè vizi sostanziali e/o di merito e/o (perchéno) anche (solo) formali dell’atto, la cui esclusione, non altrimentigiustificata, risulterebbe, invece, del tutto irragionevole. Tant’è che lagiurisprudenza della Corte ammette l’impugnazione contro l’avviso dipagamento anche per il suo difetto di motivazione (cfr., tra le tante, Cass.n. 3914/2025 e la giurisprudenza ivi indicata), ipotesi questa cheemblematicamente integra un vizio di natura formale. L’istante haricordato che l’impugnazione aveva riguardato (ed è stata poi accolta per)la dedotta illegittimità dell’avviso di pagamento in quanto adottato da unsoggetto inesistente, senza cioè potere impositivo, con il che, quindi, erastata eccepita la sussistenza di un vizio tombale della legittimità dell’atto,certamente proponibile contro l’avviso impugnato.4. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.21 d.lgs. n. 546/1992 e 2697 c.c. Viene denunciato l’omesso necessariopreliminare sindacato, da parte della Corte di Giustizia di secondo gradoe della [OSCURATO:PERSONA] ennese, circa la presenza dellaprova agli atti della tempestiva proposizione del ricorso.4.1. Il motivo è inammissibile. Esso, difatti, lamenta una pretesa lacunanell’attività del giudice circa la verifica della regolarità processualedell’impugnazione sotto il profilo della sua tempestività, così veicolandola censura sul puro versante accademico, senza dedurre la sussistenza dialcun vizio, meno che mai quello della tardività dell’impugnazione.Trascurando di considerare poi che la verifica è stata verosimilmenteoperata, senza darne atto in motivazione, in assenza di contestazione,laddove del tutto fuori tiro si presenta la contestata violazione dell’art. 21d.lgs. n. 546/1992, non essendo nemmeno rappresentato cheNumero registro generale 6211/2024Numero sezionale 5347/2026Numero di raccolta generale 23312/2026l’impugnazione sia stata proposta decorsi i sessanta dalla notificaData pubblicazione 15/07/2026dell’atto.5. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.13 della Legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana e 19, commiXII e XIII, del Regolamento di organizzazione del Consorzio di BonificaSicilia Orientale (adottato con Deliberazione del CommissarioStraordinario n. 2 del 16.10.2017 secondo lo schema tipo approvato conDecreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017) 97,commi II e III, Cost. in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c.Contesta la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che lanormativa sopra richiamata abbia stabilito l’estinzione dei Consorzi dibonifica territoriali.5.1. Il motivo va accolto per le medesime ragioni espresse di recente daquesta Corte nei precedenti sopra richiamati.5.2. Giova ricapitolare il quadro normativo ed amministrativo di riferimento.L’art. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana (rubricato«Norme in materia di consorzi di bonifica e meccanizzazione agricola»), hastabilito – per quanto ora interessa - che: «1. Al fine di adeguare i servizidi bonifica e irrigazione alle attuali esigenze dell'agricoltura e dirazionalizzare l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie delsettore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali di operatività dei Consorzi dibonifica, attraverso l'unificazione dei comprensori consortili sulla basedella unitarietà e omogeneità idrografica e idraulica del territorio sia per ladifesa del suolo sia per la gestione delle acque. L'unificazione deicomprensori consortili avviene garantendo l'utilizzo delle medesime unitàdi personale di ruolo, precario ed a tempo determinato; 2. Sono istituiti ilConsorzio di bonifica Sicilia occidentale e il Consorzio di bonifica Siciliaorientale. […] [OSCURATO:PERSONA] di bonifica Sicilia orientale accorpa i consorzi dibonifica: 6 Enna […] e i loro rispettivi comprensori. 3. Entro il 31.12.2014con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giuntaregionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, loNumero registro generale 6211/2024Numero sezionale 5347/2026Numero di raccolta generale 23312/2026sviluppo rurale e la pesca mediterranea e sentita la CommissioneData pubblicazione 15/07/2026legislativa permanente "Attività produttive" dell'Assemblea regionalesiciliana, si provvede all'approvazione dello statuto e del regolamento diorganizzazione dei due istituendi consorzi nel rispetto dei principi stabilitidall'intesa Stato-Regioni di cui art. 27 del d.l. 31.12.2007 n. 248,convertito con modificazioni dalla L. 28.02.2008 n. 31; 4. Entro sessantagiorni dall'approvazione dello statuto ai sensi del comma 3, l'Assessoreregionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, condecreto, indice le elezioni per gli organi statutari».L’art. 19 del regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica SiciliaOrientale (approvato nel suo schema tipico, ai sensi dell’art. 13 della citatalegge regionale, con delibera presidenziale n. 468 del 13 settembre 2017,a seguito di approvazione con delibere di Giunta nn. 326/2017 e385/2017), ha stabilito – per quanto di interesse - che:- «1. A decorrere dalla data di costituzione del Consorzio di Bonifica SiciliaOrientale sono accorpati […]»;- «2. Il nuovo Consorzio succede, senza soluzione di continuità, aipreesistenti consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresiquelli relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare e al personale, chemantiene il trattamento giuridico ed economico posseduto nei consorziaccorpati alla data di costituzione dello stesso consorzio»;- «3. Alla amministrazione del nuovo consorzio, in fase di primaal comma 1. […]»;- «4. [OSCURATO:PERSONA] straordinario esercita le funzioni di ordinariaamministrazione che, in base allo Statuto, al presente Regolamento e allalegislazione vigente, sono di competenza del Presidente del Consorzio diBonifica, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale»;- «6. Ad avvenuta nomina, il Direttore Generale provvedeall'amministrazione del Consorzio, avvalendosi delle strutture degliaccorpati Consorzi e del relativo personale»;Numero registro generale 6211/2024Numero sezionale 5347/2026Numero di raccolta generale 23312/2026- «7. Le funzioni e attività poste in essere dal Commissario straordinario eData pubblicazione 15/07/2026dai Direttori, nonché rapporti a qualsiasi titolo instaurati, sonooggettivamente e soggettivamente imputati al consorzio istituito dall'art.13 della 1.r. 5/2014 […]»;- «13. I piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpatirestano vigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversadeterminazione del [OSCURATO:PERSONA] e del Direttore Generale,cui compete l'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti dipianificazione, programmazione e regolamentazione necessari perl'operatività del nuovo Consorzio, nei termini temporali sopra indicati. Inparticolare:- i ruoli per il pagamento dei contributi consortili sono emessi sulla basedei piani adottati e ogni altro atto, che disciplina il calcolo e le modalità diriparto dei contributi a carico dei consorziati, vigenti nei consorzi accorpatialla data di costituzione del nuovo consorzio […]». Con deliberazione n. 2del 16 ottobre 2017 il Commissario straordinario dell’istituto Consorzio diBonifica Orientale ha approvato il regolamento di organizzazione delconsorzio nel testo sopra riepilogato.5.3. Come accertato dal Giudice regionale e come documentato in atti, in30 ottobre 2017 il Commissario straordinario ha istituito «un "periodotransitorio", per consentire l'efficace attuazione di quanto previsto dallalegge regionale 28 gennaio 2014 n. 5, articolo 13, e quindi di garantire losvolgimento delle attività evitando soluzioni di continuità», stabilendo,«[…] ai sensi delle norme transitorie di cui all'art 19, con riferimentoparticolare ai punti 12 e 13 del Regolamento di Organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] che nel periodo transitorio, gli accorpaticonsorzi di bonifica 6 Enna […] agiscono quali "mandatari senzarappresentanza" del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], conformementea quanto disciplinato dall'articolo 1705 del codice civile».Tutto ciò, dando preliminarmente atto dell’approvazione dello Statuto delConsorzio di Sicilia orientale e ritenendo:Numero registro generale 6211/2024Numero sezionale 5347/2026Numero di raccolta generale 23312/2026- che «la soluzione di continuità, per la tipologia e numerosità dei rapportiData pubblicazione 15/07/2026giuridici da compiersi comporta l'indefettibile previsione di un "periodotransitorio"»;- «di dovere obbligatoriamente garantire il compimento dell'attivitàgiuridica all'istituito nuovo ente nel rispetto del Regolamento suddetto e,pertanto, anche, ai sensi dell'art. 19 punti 12 e 13, mantenendo attive leprecedenti posizioni giuridiche degli accorpati Consorzi di cui si potràcontinuare ad utilizzare la propria denominazione, ma che agiranno nellanuova configurazione in nome proprio e per conto del Consorzio di BonificaSicilia Orientale continuando ad utilizzare tutti i propri codici identificativifino alla formale loro cessazione che avverrà una volta che sarannodefinitivamente unificate tutte le posizioni giuridiche nei confronti deiterzi»;- «[…] le suddette previsioni regolamentari corrispondono formalmente esostanzialmente all'istituto giuridico del "mandato senza rappresentanza"normato dall'art. 1705 del Codice Civile che garantisce il concretocompimento dell'attività e la piena operatività del nuovo ente nellemodalità anzidette, previste dalle norme transitorie del Regolamento diOrganizzazione» (così nella citata delibera).5.4 Detto periodo transitorio è stato, poi, successivamente prorogato condelibere commissariali n. 23 del 18 dicembre 2018, n. 11 del 1° luglio 2019e 21 del 2 luglio 2020. Successivamente, la Giunta regionale della Sicilia,con deliberazioni nn. 241 e 242 del 27 giugno 2019, n 452 del 13 dicembre2019, ha prorogato sino al 30 giugno 2020 il citato «attuale ‘periodotransitorio’» (v. delibera n. 452/2019) e - per quanto risulta agli atti, daultimo - con deliberazione n. 275 del 25 giugno 2020 ha decretato che«[…] nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno dilegge: 'Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della RegioneSiciliana', di prorogare, senza soluzione di continuità, l'attuale 'periodotransitorio' per i Consorzi di bonifica della [OSCURATO:PERSONA] e Orientale,in scadenza al 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedurerelative alla definitiva riforma degli stessi […]».Numero registro generale 6211/2024Numero sezionale 5347/2026Numero di raccolta generale 23312/20265.5. Alla luce di quanto esposto, si osserva quanto segue. Questa Corte conData pubblicazione 15/07/2026pronuncia n. 15351/2023 ha ritenuto, sia pure in altro contesto(illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati dal consorzio), chel’art. 13 della predetta legge regionale, nello stabilire l’accorpamento deiconsorzi ivi indicati, non ne ha espressamente previsto la soppressione,osservando che l’assenza di una fase di liquidazione e l’esistenza di unperiodo transitorio (ancora in corso alla data di proposizione del ricorso),legittimava i consorzi accorpati ad operare quali mandatari senzarappresentanza del Consorzio di bonifica della Sicilia orientale con obbligodi provvedere allo svolgimento delle attività gestionali in nome proprio, maper conto del Consorzio di bonifica della Sicilia orientale.La Corte ritiene che la perdurante legittimazione dei precedenti consorzivada riconosciuta sulla base delle seguenti considerazioni.Deve, in primo luogo, osservarsi che l’art. 19, comma 13, del citatoregolamento ha previsto – come sopra esposto - che «I piani, regolamenti,ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti e continuano atrovare applicazione fino a diversa determinazione del CommissarioStraordinario e del Direttore Generale, cui compete l'adozione dellemisure, anche transitorie, e degli atti di pianificazione, programmazione eregolamentazione necessari per l'operatività del nuovo Consorzio, neitermini temporali sopra indicati».Il riferimento alla vigenza degli affidamenti dei consorzi accorpati ha intesogarantire il nesso di continuità tra le attività consortili dei precedenti enticon quello (per quanto qui interessa) di nuova costituzione nel quadro delladelineata successione tra gli stessi. La previsione, da parte della deliberacommissariale n. 8/2017, del predetto periodo transitorio, è stata, per talevia, funzionale alla menzionata modalità di successione. E si è trattato –giova sottolinearlo – di una decisione più volte ratificata, fatta propria eprorogata dalla Giunta regionale sino – da quel che risulta dagli atti – alla«[…] conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma deglistessi» (v. delibera n. 272/2020).Numero registro generale 6211/2024Numero sezionale 5347/2026Numero di raccolta generale 23312/2026Data pubblicazione 15/07/20265.6. La tesi del Giudice regionale poggia, nel suo nucleo concettualefondante, sul rilievo dell’equiparazione secca tra l’istituzione dei nuoviconsorzi, che accorpano, riunificano in sé le precedenti entità consortili, el’abolizione di questi ultimi o, al più, la loro sostituzione. Si tratta, però, agiudizio della Corte, di interpretazione assertiva, che non si concilianemmeno con il senso letterale della disposizione normativa.In effetti, la previsione dell’art. 13 della legge regionale, nel ridefinire gliambiti territoriali di operatività dei consorzi tramite la loro unificazione,istituendo, quindi, i nuovi enti, ha indicato un obiettivo programmatico, hapianificato cioè, sul versante generale, il nuovo assetto organizzativo deiconsorzi, senza tuttavia estinguere, per dato normativo, le precedentientità, concependo, in realtà, tale esito come momento conclusivo di unprocesso. La lettera della norma non contempla, infatti, un effetto estintivodei precedenti consorzi consentaneo all’istituzione di un nuovo enteaccorpante, né tale conseguenza la si può individuare nella semplicecostituzione della nuova entità.La riunificazione, che costituisce l’imprescindibile dato programmatico eletterale del dato normativo, è operazione che non postula, di per sé,l’immediata estinzione dell’ente accorpato, non predica cioè un effettoistantaneo dell’operazione.Ne è prova la circostanza secondo la quale è la stessa legge regionale adaver contemplato termini (di certo non perentori) per l’approvazione dellostatuto e del regolamento organizzativo dei nuovi enti, il che accredital’ordine di idee secondo cui la loro operatività è stata prefigurata comeepilogo del procedimento di riorganizzazione, solo all’esito del qualepoteva realizzarsi l’effetto della riunificazione nella nuova entità deiprecedenti consorzi, con conseguente loro permanenza “in vita” sino alcompletamento di tale processo.5.7. In tale contesto, risulta corrispondente ai riportati contenuti legislativi ecomunque si presenta come soluzione non incompatibile, né contraria conl’assetto programmatico normativamente indicato, la previsione di unesercizio non immediato delle attività consortili da parte del nuovo ente e,Numero registro generale 6211/2024Numero sezionale 5347/2026Numero di raccolta generale 23312/2026Data pubblicazione 15/07/2026dunque, di un “periodo transitorio” (per quanto prolungatosi nel tempo)concepito dal commissario straordinario e più volte ratificato e prorogatodalla Giunta, in cui i precedenti consorzi hanno continuato a svolgere leproprie attività (segnatamente, per quanto interessa, anche il servizioimpositivo e di esazione) nel segno della permanenza degli “affidamenti”in atto sino alla conclusione del processo di razionalizzazione degli ambititerritoriali.Nella delineata prospettiva soccorre la pronuncia n. 22104/2025 di questaCorte, la quale (con riferimento alla procedura di accorpamento deiconsorzi di sviluppo industriale della Regione Calabria) sulla questione(ritenuta dirimente) concernente l’individuazione del momento in cui èintervenuta l’estinzione dei Consorzi provinciali accorpati per effetto delledisposizioni contenute nella legge regionale, vale a dire se l’estinzione siaintervenuta ex lege al momento della entrata in vigore della legge ovverosi sia verificata solo a seguito della conclusione della procedura diaccorpamento, ha reputato non intervenuta l’estinzione del Consorzioprovinciale prima che la procedura di accorpamento sia stata portata atermine, perché non vi è nessuna norma che statuisce in tal senso,dovendo, pertanto ritenersi che l’estinzione sia la conseguenzadell’esaurimento della procedura di accorpamento, che si completa con ilconferimento all’ente accorpante dei beni e dei rapporti degli entiaccorpati.Nella fattispecie esaminata da detta pronuncia, la legge medesimaprevedeva un iter procedurale tramite – per quanto più interessa - ilconferimento nella nuova entità dei beni mobili, immobili, strumentali, conle inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativirapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati.Questa previsione manca nella legge regionale della Sicilia n. 5/2014,oggetto di esame. Ciò nondimeno, la sussistenza di una procedura voltaad assicurare il passaggio o se si vuole l’imputazione dei beni delprecedente consorzio al nuovo ente non è seriamente contestabile, solconsiderando che l’istituzione dell’ente accorpante è una evenienza distintaNumero registro generale 6211/2024Numero sezionale 5347/2026Numero di raccolta generale 23312/2026Data pubblicazione 15/07/2026rispetto all’accorpamento ad esso di altri enti (v. Cass. n. 22104/2025 cit.),operazione questa che richiede l’esecuzione di modalità organizzative perconsentire la riunificazione degli enti.Si comprende allora come, non prevedendo la predetta legge regionaledella Sicilia, alcuna espressa previsione di estinzione degli enti destinatiall’accorpamento, solo una volta completato il processo di accorpamentopossa considerarsi chiusa la procedura, mentre la prosecuzione dell’attivitàe dei rapporti, anche processuali, dei Consorzi accorpati, comprende tuttii rapporti e le attività anche precedenti alla data di entrata in vigore dellanorma e quelle anteriori alla chiusura dell’operazione di accorpamento.5.8. Così ricostruita la vicenda si è, dunque, al di fuori della delega di funzionio di poteri, esercitando il Consorzio di bonifica Enna 6, le attività già adesso affidate in attesa della definizione del processo di riunificazione deglienti. E si comprende, altresì, come sia stata del tutto superflua l’iniziativae la direttiva del commissario straordinario di stabilire che l’accorpatoConsorzio di Bonifica 6 Enna avrebbe agito come mandatario senzarappresentanza del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], come stabilitodall’art. 1705 c.c.Superflua perché l’affidamento, ancora in atto in capo al Consorzio 6 Ennadell’attività in precedenza espletata, rendeva inutile ricorrere ad unincarico da parte del nuovo Consorzio per esercitare l’attività. Errataperché, a tacer d’altro, il mandato senza rappresentanza di cui all’art. 1705c.c. è fattispecie non esportabile in ambito pubblicistico, ove l’affidamentodi funzioni è regolato dall’istituto della delega intersoggettiva, che operatra rami diversi dell’amministrazione e che deve essere prevista dallalegge.Tantomeno il citato mandato può essere configurato – come sostenutodalla difesa del Consorzio – secondo il modello della delegazioneinterorganica, considerando il rapporto tra i Consorzi in termini di relazionetra articolazione centrale e periferica, stante l’alterità soggettiva tra i dueenti, postulata dalla previsione di un mandato senza rappresentanzaconferito dal nuovo consorzio a quello precedente.Numero registro generale 6211/2024Numero sezionale 5347/2026Numero di raccolta generale 23312/20265.9. Tanto precisato, deve, tuttavia, la Corte ulteriormente osservare che laData pubblicazione 15/07/2026predetta indicazione non ha minato la legittimità dell’atto proveniente dalConsorzio di Bonifica 6 Enna. L’enunciazione di un non configurabilerapporto di mandato senza rappresentanza, infatti, non ha inciso, néprivato il Consorzio di Bonifica 6 Enna del persistente potere di emanarel’atto, in ragione sia della sua sopravvivenza sino al compimento delprocesso di accorpamento, che in virtù della permanenza degli affidamentiin atti.Vero è piuttosto che la predetta enunciazione (mandato senzarappresentanza) ha posto il Consorzio di Bonifica 6 Enna quale soggettoresponsabile del proprio operato, in linea con l’esistenza di un perduranteaffidamento del servizio come sopra esposto.Tale erronea enunciazione, infine, non ha avuto alcuna ricaduta sulrapporto tributario con il contribuente, tantomeno sotto il profilo dellatitolarità del potere, in capo al ricorrente, di adottare l’atto impugnato,che, alla luce della considerazioni svolte, deve considerarsi sussistente almomento dell’atto impugnato, essendo il Consorzio di bonifica 6 Ennaancora operante sino alla conclusione del processo di riunificazione deiconsorzi siciliani e legittimato, pertanto, ad agire in presenza delperdurante affidamento dell’attività.5.10. Per le suddette ragioni, la sentenza impugnata va cassata.6. Resta assorbito nelle valutazioni che precedono l’esame del quarto motivodi ricorso, concernente, secondo il parametro dell’art. 360, primo comma,num. 3, c.p.c., le violazioni degli artt. 1705 c.c., 97, secondo e terzocomma, Cost., nonché degli artt. 21-septies della legge n. 241/1990 e 13della legge regionale della Sicilia n. 5/2014, 19, commi 7 ed 8, delregolamento di organizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA](adottato con Deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 2 del 16ottobre 2017 secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidentedella Regione n. 468 del settembre 2017) e della deliberazione delCommissario straordinario n. 8 del 30 ottobre 2017, assumendo – l’istanteNumero registro generale 6211/2024Numero sezionale 5347/2026Numero di raccolta generale 23312/2026Data pubblicazione 15/07/2026- che il predetto mandato senza rappresentanza alluderebbe, in realtà, aduna delega inter organica.7. Alla stregua delle riflessioni svolte, il ricorso va accolto nel suo terzomotivo, mentre vanno rigettati i primi due e dichiarato assorbito il quarto.La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa varimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia - indiversa composizione – anche per regolare le spese del presente gradodi legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due e dichiaraassorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia - in diversa composizione – anche per regolare le spese delpresente grado di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile,il 7 luglio 2026Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]