CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24575/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Straordinario pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ragusa (codice fiscale MCL GPP61R69 H163 P).- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale GRVGTN71E14E536), rappresentato edifeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce alcontroricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 80R17C351 I).- CONTRORICORRENTE– per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia n. 6684/7/2023, depositata il 7 agosto 2023.UDITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 704/2024Numero sezionale 5358/2026Numero di raccolta generale 24575/2026Data pubblicazione 08/08/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di pagamento con il quale ilConsorzio di bonifica 6 Enna, nella veste di mandatario senzarappresentanza del Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA], chiedeva ilpagamento della somma di euro 6.315,90, a titolo di contributo di bonificaper opere irrigue relativamente all’anno 2018. [OSCURATO:PERSONA] tributariaprovinciale di Enna, con sentenza n. 681/2021, accoglieva il ricorso.2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Siciliadichiarava inammissibile l’appello proposto dal Consorzio avverso larichiamata decisione, accoglieva il primo motivo del ricorso originario e, inriforma della decisione appellata, annullava l’atto impugnato, osservandoche:- gli attuali consorzi di bonifica in Sicilia sono stati istituiti con leggeregionale n. 45 del 1995, la quale all'articolo 5 ha previsto che all'internodi ciascun bacino gli imprenditori agricoli e non agricoli proprietari,enfiteuti o affittuari tenuti per legge o per contratto al pagamento deicontributi consortili che usufruiscono delle opere impianti e servizi sonoriuniti in consorzio, con la delega al presidente della Regione di delimitareentro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i territori deibacini di bonifica, e la specificazione che i consorzi sono persone giuridichedi diritto pubblico che svolgono attività economica;- la legge regionale n. 5 del 2014, recante norme in materia diconsorzi di bonifica e meccanizzazione agricola, ha previsto all’art. 13 che,al fine di adeguare i servizi di bonifica e irrigazione alle attuali esigenzedell'agricoltura e di razionalizzare l'impiego delle risorse umane estrumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali dioperatività dei consorzi di bonifica, attraverso l'unificazione deicomprensori consortili alla base della unitarietà e omogeneità idrografica,idraulica, del territorio, sia per la difesa del suolo, sia per la gestione delleacque. L'unificazione dei comprensori consortili avviene garantendoNumero registro generale 704/2024Numero sezionale 5358/2026Numero di raccolta generale 24575/2026Data pubblicazione 08/08/2026l'utilizzo delle medesime unità di personale di ruolo precario a tempodeterminato. La medesima disposizione prevede, al secondo comma, chesono istituiti il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e il Consorzio dibonifica Sicilia orientale. [OSCURATO:PERSONA] di bonifica Sicilia occidentale accorpai consorzi di bonifica Trapani, Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Gela e iloro rispettivi comprensori. Il consorzio di bonifica Sicilia orientale accorpai consorzi di bonifica Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa,Messina e i loro rispettivi comprensori;- non è corretta l'affermazione contenuta nella sentenza di primogrado secondo cui tale articolo non abbia stabilito l'estinzione dei consorzidi bonifica territoriali, ma abbia solamente istituito il consorzio di bonificaDella Sicilia occidentale e quello della Sicilia orientale;- sia il concetto di accorpamento che quello di unificazione stanno asignificare che la riunione in un tutto unico si sostituisce totalmente aiprecedenti soggetti che vengono quindi aboliti; ciò è provato anche dalfatto che è prevista l'approvazione dello statuto e del regolamento diorganizzazione dei due istituenti consorzi, nonché l'elezione degli organistatutari che ovviamente sostituiscono quelli dei precedenti soppressi iconsorzi e la nomina di un unico direttore generale; le previsionilegislative e regolamentari hanno disciplinato una successione tra entipubblici; nel caso di specie si ha la singolare situazione che a costituirsi ingiudizio per difendere la legittimità di un proprio provvedimento è unsoggetto, il Consorzio 6 Enna, che non esiste più, in quanto abolito dallalegge con la conseguenza che la sua costituzione è nulla;- la previsione di una delega in favore dei vecchi consorzi, i qualiagirebbero quali mandatari senza rappresentanza del consorzio di bonificaSicilia orientale, si palesa come illegittima; ciò, non solo in quanto i vecchiconsorzi sono stati aboliti, ma anche perché qualsiasi ente pubblico nonpuò delegare in nessun modo le proprie potestà ad altri soggetti anche sepubblici;Numero registro generale 704/2024Numero sezionale 5358/2026Numero di raccolta generale 24575/2026Data pubblicazione 08/08/2026- costituisce una abnormità giuridica parlare di mandato senzarappresentanza, oltre che per le ragioni sopra esposte, anche perché sitratta di un istituto giuridico che trova collocazione solo nell'ambito deirapporti privatistici incompatibili con l'esercizio di pubbliche funzioni;- da quanto esposto deriva che l'atto impugnato è stato emesso daun soggetto privo di competenza e quindi il provvedimento impugnato ènullo, sia perché emesso da un soggetto inesistente, sia perché, se anche ivecchi consorzi fossero stati ancora esistenti, non avrebbero potutocomunque emettere provvedimenti del genere sulla base di una nonconsentita delega;- l'atto viziato da incompetenza assoluta è quindi nullo e non èconvalidabile, con la conseguenza che il soggetto competente dovràemettere un nuovo atto che non va a integrarsi con quello precedente.3. [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 6 Enna proponeva ricorso per cassazioneavverso la predetta pronuncia, con atto notificato tramite posta elettronicain data 28 dicembre 2023, sulla base di quattro motivi, depositando indata 19 febbraio 2026 memoria ex art. 378 c.p.c.4. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso depositato 2 febbraio2024.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione preliminareformulata in sede di controricorso sull’assunto dell’improcedibilità delricorso per difetto di valida e tempestiva procura. Il controricorrente harappresentato che il ricorso è stato proposto in base a procura conferitasu supporto analogico ed è stato notificato dal Consorzio tramite postaelettronica certificata, senza che la relata di notifica contenessel’attestazione di conformità al file digitale dell’originale cartaceo dellaprocura speciale alla lite rilasciata al difensore del Consorzio.1.1. L’eccezione è destituita di fondamento e va disattesa.Numero registro generale 704/2024Numero sezionale 5358/2026Numero di raccolta generale 24575/2026Data pubblicazione 08/08/20261.2. Come già rilevato in due recenti pronunce aventi il medesimooggetto e la stessa parte ricorrente (Cass., Sez. 5, nn. 6610 e 6611 del19 marzo 2026), l’art. 196-novies disp. att. c.p.c. (rubricato «Potere dicertificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti») stabilisceche «Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblicaamministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulentetecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e illiquidatore giudiziale, quando depositano con modalità telematiche lacopia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte odi un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenutoin originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia alpredetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivaleall'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento». L’art.369 c.p.c. prevede che insieme al ricorso devono essere presentati, apena di improcedibilità, […] la procura speciale se questa è conferita condeposito dei documenti relativi all’ammissibilità può avvenireindipendentemente da quella del ricorso e dal controricorso, fino aquindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio».1.3. Prima che fosse consentito e poi divenuto obbligatorio (comenella specie) il deposito del ricorso con modalità telematica e quindi inambito di processo cd. analogico, questa Corte aveva escluso la sanzionedell'improcedibilità del ricorso nel caso in cui, pur mancando lacertificazione di conformità della copia analogica del ricorso digitale, ilcontroricorrente avesse depositato copia dell'atto ricevuto debitamenteautenticata, così come nel caso in cui il controricorrente, ancorchétardivamente costituito, non avesse disconosciuto la conformità dellacopia semplice depositata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 2,d.lgs. n. 82/2005 (C.A.D.), o ancora qualora il ricorrente avessedepositato l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica,Numero registro generale 704/2024Numero sezionale 5358/2026Numero di raccolta generale 24575/2026Data pubblicazione 08/08/2026entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio (cfr.Cass., Sez. Un., n. 22438/2018 e Cass., Sez. Un., n. 8312/2019). In talitermini, il tempestivo deposito della sola copia analogica del ricorsonotificato come documento informatico nativo digitale era stato reputatoidoneo a configurare una «fattispecie a formazione progressiva», che siesaurisce in un lasso temporale reputato proporzionato e ragionevole, conla conseguenza che, ove il destinatario della notifica telematica del ricorsorimanga solo intimato (ovvero, nell'ipotesi di più destinatari, anche solouno rimanga intimato), il ricorrente poteva depositare l'attestazione diconformità sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera diconsiglio, così come il ricorrente era tenuto a fare anche nell'ipotesi didisconoscimento della conformità da parte del controricorrente. Nellesuddette ipotesi, il ricorrente, per evitare l'improcedibilità doveva, quindi,(cfr. Cass., Sez. Un., n. 22438/2018).1.4. Successivamente sono intervenute pronunce che hanno ritenutoinammissibili i ricorsi, notificati tramite posta elettronica certificata,rilevando il mancato rispetto della formalità della suddetta asseverazionedi conformità, assumendo che la procura rilasciata su supporto analogicodalla parte al difensore, ai sensi dell’art. 16-undecies, d.l. n. 179/2012,deve essere da questi sottoscritta con firma autografa e successivamentetrasformata in copia informatica di documento analogico, la cui conformitàall’originale deve essere attestata dal difensore nella relata di notifica (cfr.Cass. n. 6318/2023, con riferimento al processo telematico e Cass. n.12850/2019).1.5. Senonché, anche da ultimo, le Sezioni unite di questa Cortehanno ribadito, alla luce del principio di effettività della tutelagiurisdizionale (artt. 24 e 111 Cost.; art. 47 della Carta di Nizza; art. 19del Trattato sull’Unione europea; art. 6 CEDU), l’esigenza assicurare, il piùpossibile, una decisione di merito, ponderando attentamente ed in base aNumero registro generale 704/2024Numero sezionale 5358/2026Numero di raccolta generale 24575/2026Data pubblicazione 08/08/2026criteri di ragionevolezza e proporzionalità, eventuali restrizioni del dirittodella parte all’accesso ad un tribunale (così anche: Cass., S.U., n.25513/2016; Cass., S.U., n. 10648/2017; Cass., S.U., n. 8950/2022;Cass., S.U., n. 28403/2023; Cass., S.U., n. 2075/2024), conconseguenziale, rinnovata, vitalità assegnata al principio cardine di“strumentalità delle forme” degli atti del processo, dalla legge prescrittenon per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di unfine proprio ed autonomo, ma in quanto strumento più idoneo per larealizzazione di un certo risultato, il quale si pone come il traguardo che lanorma disciplinante la forma dell’atto intende conseguire (così Cass., Sez.Un., n. 6477/2024, che richiama, tra le molte, Cass. n. 9772/2016; Cass.,S.U., n. 14916/2016; Cass., S.U., n. 10937/2017; Cass. n. 8873/2020;Cass. n. 31085/2022; Cass. n. 14692/2023).1.6. Alla luce di quanto precede, va osservato che nella specie non èstata posta in discussione la conformità della procura alla lite allegata alricorso notificato tramite posta elettronica certificata all’originale copiacartacea, non essendo stato eccepito nulla sul punto dal controricorrente,limitatosi, invece, solo a rilevare l’assenza dell’asseverazione diconformità della copia informatica della procura al suo originale analogico.In tali termini ed in applicazione del suindicato principio di strumentalitàdelle forme, l’assenza di ogni disconoscimento circa la conformità dellacopia semplice depositata dal ricorrente, esclude la radicale sanzionedell’improcedibilità del ricorso, ricorrendo solo una mera irregolarità peressere venuta meno, per effetto di detta omissione, a mente dell’art. 196,novies, disp. att., c.p.c., solo la legale equivalenza dell’atto al suooriginale, legittimando con essa la facoltà della controparte didisconoscerlo, con la conseguenza che, in assenza di tale contestazione,la predetta irritualità non sortisce effetti pregiudizievoli per l’istante.Soluzione questa che si pone in linea con la giurisprudenza della CEDUnella parte in cui ha richiamato il citato arresto di questa Corte n.Numero registro generale 704/2024Numero sezionale 5358/2026Numero di raccolta generale 24575/2026Data pubblicazione 08/08/20268312/2019, con cui – re melius perpensa – era stato chiarito che ilmancato deposito dell’attestazione di conformità delle copie cartacee aglioriginali informatici entro il termine fissato dall’articolo 369 c.p.c. nondoveva comportare l’improcedibilità del ricorso qualora la controparte nonavesse affermato la difformità delle copie cartacee dagli originali o qualorail ricorrente avesse depositato l’attestazione mancante in un momentoqualsiasi precedente allo svolgimento dell’udienza della causa (v.sentenza CEDU causa Patricolo ed altri c. Italia – ric. 37943/2017 ed altri2. Con il primo motivo di impugnazione, il Consorzio ha dedotto, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazionee/o falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,assumendo che l’avviso di pagamento impugnato non è atto indicatonell’elencazione di cui alla predetta disposizione, per cui «[…] avrebbepotuto essere impugnato dal contribuente al più per contestare la“legittimità sostanziale” dell’obbligazione tributaria, non già per avanzaremotivi di carattere meramente formali, quali quelli trattati ed accolti, inprimo e secondo grado, dalle corti tributarie di merito, che avrebberodovuto essere dichiarati come tali inammissibili» (v. pagina n. 2 delricorso), laddove le ragioni di impugnazioni avanzate avevano avutoriguardo alla legittimità formale dell’atto.2.1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità delmotivo, formulata dal controricorrente sull’assunto della violazione delprincipio di autosufficienza, in difetto di integrale trascrizione del testodell’avviso di pagamento originariamente impugnato. La censuraenunciata dal Consorzio non attiene sotto alcun profilo al contenuto delprovvedimento, fondandosi la critica esclusivamente sulla violazionedell’art. 19 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il cui vaglio prescindedel tutto, all’evidenza, dal tenore dell’avviso e delle relative proposizioni.Numero registro generale 704/2024Numero sezionale 5358/2026Numero di raccolta generale 24575/2026Data pubblicazione 08/08/20262.2. La censura risulta palesemente inammissibile sotto diversoprofilo.Dall’esame della sentenza impugnata emerge che il ricorso di primogrado proposto dal contribuente era stato accolto per difetto dimotivazione dell’avviso. Dal contenuto del ricorso in esame risulta che ilConsorzio aveva impugnato la sentenza del primo giudice solo sul profiloaspetto della sua impugnabilità. La Corte regionale nulla ha statuito sulpunto, né dal suo contenuto risulta che il tema in questione sia statoposto con il motivo di appello. In tale contesto, va richiamato ilconsolidato orientamento di questa Corte secondo cui, qualora con ilricorso per cassazione siano prospettate questioni delle quali non vi siacenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità,non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito,ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbiafatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modoalla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima diesaminare nel merito la questione stessa. E ciò perché i motivi del ricorsoper cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni chesiano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, nonessendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioninuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito nérilevabili d'ufficio (cfr., tra le tante, Cass. n. 25743/2025; Cass.11238/2025; Cass. n. 3473/2025; Cass. n. 18018/2024, n. 5429/2023 ele tante ivi richiamate).2.3. Per completezza di argomentazione va osservato che il motivoè in ogni caso infondato e, anche su tale punto, non vi sono ragioni perdiscostarsi da quanto già deciso nei precedenti resi in pubblica udienzasulla medesima questione con la stessa parte ricorrente (Cass., Sez. 5,nn. 6610 e 6611 del 19 marzo 2026, cit.).Numero registro generale 704/2024Numero sezionale 5358/2026Numero di raccolta generale 24575/2026Data pubblicazione 08/08/2026La stessa difesa del Consorzio ha richiamato la costantegiurisprudenza di questa Corte secondo cui l'elencazione degli attiimpugnabili contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 ha natura tassativa,ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt.24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), ogni attoadottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza delcontribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delleconcrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudicetributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa (cfr., trale tante, da ultimo Cass. n. 3914/2025; Cass. n. 10667/2025).La tesi del ricorrente si fonda sul rilievo secondo il quale l’avviso dipagamento in oggetto avrebbe potuto essere impugnato solo percontestare aspetti sostanziali dell’obbligazione tributaria, per cui le ragioniposte a fondamento della decisione impugnata, attinenti alla giuridicainesistenza dell’ente che ha emesso l’atto, non potevano condurreall’accoglimento del ricorso, postulando semmai l’inammissibilità delmotivo. Tale tesi non ha fondamento, in quanto ipotizza una limitazionedel mezzo di tutela che non sussiste, ben potendo il contribuente,destinatario di un atto, non ricompreso nell’elenco degli atti tipicamenteimpugnabili di cui all’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, ma che,comunque, manifesti una pretesa tributaria, esercitare, in formaanticipata, il suo diritto di difesa al fine di contrastarla per tutte le ragioniad essa inerenti, sia di carattere formale, che sostanziale. Il riferimentoalla tutela giurisdizionale al fine di controllare la «legittimità sostanzialedella pretesa impositiva», estrapolato dal ricorrente dal passaggiomotivazionale di talune pronunce di questa Corte (cfr. tra tutte, Cass. n.16118/2023), non pone un limite alle ragioni difensive, facoltizzandopiuttosto il più ampio esercizio difensivo, volto far valere cioè vizisostanziali e/o di merito e/o (perché no) anche (solo) formali dell’atto, laNumero registro generale 704/2024Numero sezionale 5358/2026Numero di raccolta generale 24575/2026Data pubblicazione 08/08/2026cui esclusione, non altrimenti giustificata, risulterebbe, invece, del tuttoirragionevole.Tant’è che la giurisprudenza della Corte ammette l’impugnazionecontro l’avviso di pagamento anche per il suo difetto di motivazione (cfr.,tra le tante, Cass. n. 3914/2025 e la giurisprudenza ivi indicata), ipotesiquesta che emblematicamente integra un vizio di natura formale. L’istanteha ricordato che l’impugnazione aveva riguardato (ed è stata poi accoltaper) la dedotta illegittimità dell’avviso di pagamento in quanto adottato daun soggetto inesistente, privo cioè potere impositivo, con il che, quindi,era stata eccepita la sussistenza di un vizio tombale della legittimitàdell’atto, certamente proponibile avverso l’avviso di pagamentoimpugnato.3. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 2697 cod.civ., evidenziando che «[…] è del tutto mancata da parte della Corte diGiustizia di secondo grado […] e della [OSCURATO:PERSONA], prima, il necessario preliminare sindacato circa la presenza dellaprova agli atti della tempestiva proposizione del ricorso; il che si risolve inuna innegabile violazione degli artt. 21 d.lgs. 546/1992 e 2697 cod. civ.giacché la Corte tributaria ha, di fatto, esonerato la parte contribuente didetto onere» (v. pagina n. 3 del ricorso).3.1. Preliminarmente va rilevato che anche rispetto a tale censura èstata formulata, dal controricorrente, eccezione di inammissibilità perviolazione del principio di autosufficienza sotto il profilo della mancataintegrale trascrizione del testo dell’avviso di pagamento impugnato.Vanno quindi richiamate le considerazioni svolte innanzi relativamente allairrilevanza del richiamo all’intero contenuto dell’atto, in ragione dellanatura del vizio enunciato dal Consorzio.3.2. Il motivo è palesemente inammissibile sotto diverso profilo.Numero registro generale 704/2024Numero sezionale 5358/2026Numero di raccolta generale 24575/2026Data pubblicazione 08/08/2026Esso, difatti, prospetta una pretesa lacuna nell’attività del giudicecirca la verifica della regolarità processuale dell’impugnazione sotto ilprofilo della sua tempestività, così veicolando la censura sul puro versanteaccademico, senza dedurre la sussistenza di alcun vizio, meno che maiquello della tardività dell’impugnazione. Trascurando di considerare poiche la verifica è stata verosimilmente operata, senza darne atto inmotivazione, in assenza di contestazione, laddove del tutto fuori tiro sipresenta la contestata violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, nonessendo nemmeno rappresentato che l’impugnazione sia stata propostadecorsi i sessanta dalla notifica dell’atto.4. Con il terzo motivo il Consorzio istante ha lamentato, sempre inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazionee/o falsa applicazione degli artt. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 dellaRegione Siciliana e 19, commi 7 ed 8, del regolamento di organizzazionedel Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato con Deliberazione delCommissario Straordinario n. 2 del 16 ottobre 2017 secondo lo schematipo approvato con decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13settembre 2017), 97, secondo e terzo comma, 24 e 111 Cost., 100, 323cod. proc. civ. e 49, 50 e 52 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.Ha affermato che la predetta disposizione regionale «[…] non hastabilito l’estinzione dei Consorzi di bonifica territoriale, bensì, al fine […]precipuo di soddisfare le nuove esigenze della moderna imprenditoriaagricola siciliana (creando opportune economie di scale ed interventiimprontanti all’efficienza ed efficacia), ha solamente istituito due nuovimacro Consorzi di Bonifica (Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e SiciliaOccidentale) unificando – sul piano degli ambiti territoriali di operatività - icomprensori dei già esistenti Consorzi territoriali» (cfr. pagina n. 3 delricorso).Ciò si desumerebbe dal fatto che non è stata prevista l’appositaprocedura di liquidazione di detti consorzi di bonifica territoriali, essendoNumero registro generale 704/2024Numero sezionale 5358/2026Numero di raccolta generale 24575/2026Data pubblicazione 08/08/2026stati conferiti ai medesimi «[…] una nuova connotazione e missione,nell’ambito del complessivo impianto delineato dalla legge di riforma»,così creando «un’articolazione in uffici (centrali e periferici) fra ilConsorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA] ed i singoli consorzi di Bonificaterritoriali accorpati (fra cui anche quello di Enna, n. 6)» (v. pagina n. 3del ricorso, in termini ripresi a pagina n. 24).4.1. Va disattesa, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilitàdel motivo formulata dal controricorrente sull’assunto del riferimento delleargomentazioni a sostegno del vizio dedotto, a documenti non depositatinel giudizio di merito, relativi in particolare: al decreto n. 468/2017 delPresidente della Regione Siciliana, recante approvazione dello schema tipodi regolamento di organizzazione del Consorzio di bonifica della Siciliaorientale, alle deliberazioni della Giunta regionale e del Commissario, diproroga del periodo transitorio (n. 242/2019, n. 452/2019, n. 275/2020 en. 21/2020), e al DURC.Il motivo esprime una articolata critica della sentenza sotto il profilodella violazione della citata normativa regionale e delle ulterioridisposizioni, rispetto alle cui argomentazioni il riferimento ai documentiindividuati come tardivamente prodotti non assume alcun apprezzabilesignificato e alcuna rilevanza specifica. Segnatamente, il decreto diapprovazione dello schema tipo di regolamento di organizzazione delConsorzio non apporta alcun elemento di novità nella valutazione dellafondatezza del motivo, atteso che si tratta dell’approvazione di uno“schema tipo” e che l’organo commissariale ha adottato il regolamentoorganizzativo, fonte normativa specificamente menzionata dalla sentenzadella Corte regionale e depositata per estratto unitamente allecontrodeduzioni prodotte dal Consorzio nel giudizio di primo grado.Quanto alle deliberazioni di proroga del cd. periodo transitorio, quelleassunte dal Commissario appaiono citate – almeno per quanto riguarda ledue delibere assunte nel 2019 - nelle controdeduzioni (pag.3) prodotteNumero registro generale 704/2024Numero sezionale 5358/2026Numero di raccolta generale 24575/2026Data pubblicazione 08/08/2026nel giudizio di primo grado. In ogni caso le stesse non influiscono in alcunmodo nella prospettazione del motivo, atteso che la disciplina transitoriaha già costituito oggetto di valutazione, come può evincersi dalla letturadella sentenza della Corte regionale. Infine, nessun particolare significatopuò attribuirsi alla produzione del DURC.4.2. La censura è fondata e va accolta condividendosi sul temal’orientamento e le argomentazioni espresse di recente da questa Corte egià richiamato (Cass., 19 marzo 2026, n. 6610 e n. 6611).4.3. Appare opportuno riassumere il quadro normativo edamministrativo di riferimento.L’art. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana(rubricato «Norme in materia di consorzi di bonifica e meccanizzazioneagricola»), ha stabilito – per quanto ora interessa - che: «1. Al fine diadeguare i servizi di bonifica e irrigazione alle attuali esigenzedell'agricoltura e di razionalizzare l'impiego delle risorse umane,strumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali dioperatività dei Consorzi di bonifica, attraverso l'unificazione deicomprensori consortili sulla base della unitarietà e omogeneità idrograficae idraulica del territorio sia per la difesa del suolo sia per la gestione delleacque. L'unificazione dei comprensori consortili avviene garantendol'utilizzo delle medesime unità di personale di ruolo, precario ed a tempodeterminato; 2. Sono istituiti il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e ilConsorzio di bonifica Sicilia orientale. […] [OSCURATO:PERSONA] di bonifica Siciliaorientale accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna […] e i loro rispettivicomprensori. 3. Entro il 31.12.2014 con decreto del Presidente dellaRegione, previa deliberazione della Giunta regionale, su propostadell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pescamediterranea e sentita la Commissione legislativa permanente "Attivitàproduttive" dell'Assemblea regionale siciliana, si provvedeall'approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione dei dueNumero registro generale 704/2024Numero sezionale 5358/2026Numero di raccolta generale 24575/2026Data pubblicazione 08/08/2026istituendi consorzi nel rispetto dei principi stabiliti dall'intesa Stato-Regionidi cui art. 27 del d.l. 31.12.2007 n. 248, convertito con modificazioni dallaL. 28.02.2008 n. 31; 4. Entro sessanta giorni dall'approvazione dellostatuto ai sensi del comma 3, l'Assessore regionale per l'agricoltura, losviluppo rurale e la pesca mediterranea, con decreto, indice le elezioni pergli organi statutari».L’art. 19 del regolamento di organizzazione del Consorzio di BonificaSicilia Orientale (approvato nel suo schema tipico, ai sensi dell’art. 13della citata legge regionale, con delibera presidenziale n. 468 del 13settembre 2017, a seguito di approvazione con delibere di Giunta nn.326/2017 e 385/2017), ha a sua volta stabilito – per quanto di interesse -che:- «1. A decorrere dalla data di costituzione del Consorzio di BonificaSicilia Orientale sono accorpati […]»;- «2. Il nuovo Consorzio succede, senza soluzione di continuità, aipreesistenti consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresiquelli relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare e al personale, chemantiene il trattamento giuridico ed economico posseduto nei consorziaccorpati alla data di costituzione dello stesso consorzio»;- «3. Alla amministrazione del nuovo consorzio, in fase di primaal comma 1. […]»;- «4. [OSCURATO:PERSONA] straordinario esercita le funzioni di ordinariaamministrazione che, in base allo Statuto, al presente Regolamento e allalegislazione vigente, sono di competenza del Presidente del Consorzio diBonifica, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale»;- «6. Ad avvenuta nomina, il Direttore Generale provvedeall'amministrazione del Consorzio, avvalendosi delle strutture degliaccorpati Consorzi e del relativo personale»;Numero registro generale 704/2024Numero sezionale 5358/2026Numero di raccolta generale 24575/2026Data pubblicazione 08/08/2026- «7. Le funzioni e attività poste in essere dal Commissariostraordinario e dai Direttori, nonché rapporti a qualsiasi titolo instaurati,sono oggettivamente e soggettivamente imputati al consorzio istituitodall'art. 13 della 1.r. 5/2014 […]»;- «13. I piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpatirestano vigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversadeterminazione del [OSCURATO:PERSONA] e del Direttore Generale,cui compete l'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti dipianificazione, programmazione e regolamentazione necessari perl'operatività del nuovo Consorzio, nei termini temporali sopra indicati. Inparticolare:- i ruoli per il pagamento dei contributi consortili sono emessi sullabase dei piani adottati e ogni altro atto, che disciplina il calcolo e lemodalità di riparto dei contributi a carico dei consorziati, vigenti neiconsorzi accorpati alla data di costituzione del nuovo consorzio […]».Con deliberazione n. 2 del 16 ottobre 2017 il Commissariostraordinario dell’istituto Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ha approvato ilregolamento di organizzazione del consorzio nel testo sopra riepilogato.4.4. Come accertato dal Giudice regionale e come documentato inn. 8 del 30 ottobre 2017 il Commissario straordinario ha istituito «un"periodo transitorio", per consentire l'efficace attuazione di quantoprevisto dalla legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5, articolo 13, e quindidi garantire lo svolgimento delle attività evitando soluzioni di continuità»,stabilendo, «[…] ai sensi delle norme transitorie di cui all'art 19, conriferimento particolare ai punti 12 e 13 del Regolamento di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] che nel periodo transitorio, gli accorpaticonsorzi di bonifica 6 Enna […] agiscono quali "mandatari senzarappresentanza" del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA],conformemente a quanto disciplinato dall'articolo 1705 del codice civile».Numero registro generale 704/2024Numero sezionale 5358/2026Numero di raccolta generale 24575/2026Data pubblicazione 08/08/2026Tutto ciò, dando preliminarmente atto dell’approvazione delloStatuto del Consorzio di Sicilia orientale e reputando:- che «la soluzione di continuità, per la tipologia e numerosità deirapporti giuridici da compiersi comporta l'indefettibile previsione di un"periodo transitorio”»;- «di dovere obbligatoriamente garantire il compimento dell'attivitàgiuridica all'istituito nuovo ente nel rispetto del Regolamento suddetto e,pertanto, anche, ai sensi dell'art. 19 punti 12 e 13, mantenendo attive leprecedenti posizioni giuridiche degli accorpati Consorzi di cui si potràcontinuare ad utilizzare la propria denominazione, ma che agiranno nellanuova configurazione in nome proprio e per conto del Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA] continuando ad utilizzare tutti i propri codiciidentificativi fino alla formale loro cessazione che avverrà una volta chesaranno definitivamente unificate tutte le posizioni giuridiche nei confrontidei terzi»;- «[…] le suddette previsioni regolamentari corrispondonoformalmente e sostanzialmente all'istituto giuridico del "mandato senzarappresentanza" normato dall'art. 1705 del Codice Civile che garantisce ilconcreto compimento dell'attività e la piena operatività del nuovo entenelle modalità anzidette, previste dalle norme transitorie del [OSCURATO:PERSONA]» (così nella citata delibera).4.5. Detto periodo transitorio è stato, poi, successivamenteprorogato con delibere commissariali n. 23 del 18 dicembre 2018, n. 11del 1° luglio 2019 e n. 21 del 2 luglio 2020. Successivamente, la Giuntaregionale della Sicilia, con deliberazioni nn. 241 e 242 del 27 giugno2019, n 452 del 13 dicembre 2019, ha prorogato sino al 30 giugno 2020 ilcitato «attuale ‘periodo transitorio’» (v. delibera n. 452/2019) e - perquanto risulta agli atti, da ultimo - con deliberazione n. 275 del 25 giugno2020 ha decretato che «[…] nelle more della definitiva approvazionelegislativa del disegno di legge: 'Riordino dei Consorzi di bonifica e diNumero registro generale 704/2024Numero sezionale 5358/2026Numero di raccolta generale 24575/2026Data pubblicazione 08/08/2026irrigazione della Regione Siciliana', di prorogare, senza soluzione dicontinuità, l'attuale 'periodo transitorio' per i Consorzi di bonifica dellaSicilia Occidentale e Orientale, in scadenza al 30 giugno 2020, fino allaconclusione delle procedure relative alla definitiva riforma degli stessi[…]».4.6. Alla luce di quanto esposto, si osserva quanto segue.Questa Corte con pronuncia n. 15351/2023 ha ritenuto, sia pure inaltro contesto (illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati dalconsorzio), che l’art. 13 della predetta legge regionale, nello stabilirel’accorpamento dei consorzi ivi indicati, non ne ha espressamente previstola soppressione, osservando che l’assenza di una fase di liquidazione el’esistenza di un periodo transitorio (ancora in corso alla data diproposizione del ricorso), legittimava i consorzi accorpati ad operare qualimandatari senza rappresentanza del Consorzio di bonifica della Siciliaorientale con obbligo di provvedere allo svolgimento delle attivitàgestionali in nome proprio, ma per conto del Consorzio di bonifica dellaSicilia orientale.4.7. La Corte ritiene che la perdurante legittimazione dei precedenticonsorzi vada riconosciuta sulla base delle seguenti considerazioni.Deve, in primo luogo, osservarsi che l’art. 19, comma 13, del citatoregolamento ha previsto – come sopra esposto - che «I piani,regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti econtinuano a trovare applicazione fino a diversa determinazione delCommissario Straordinario e del Direttore Generale, cui competel'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti di pianificazione,programmazione e regolamentazione necessari per l'operatività del nuovoConsorzio, nei termini temporali sopra indicati».Il riferimento alla vigenza degli affidamenti dei consorzi accorpati hainteso garantire il nesso di continuità tra le attività consortili deiNumero registro generale 704/2024Numero sezionale 5358/2026Numero di raccolta generale 24575/2026Data pubblicazione 08/08/2026precedenti enti con quello (per quanto qui interessa) di nuova costituzionenel quadro della delineata successione tra gli stessi.La previsione, da parte della delibera commissariale n. 8/2017, delpredetto periodo transitorio, è stata, per tale via, funzionale allamenzionata modalità di successione. E si è trattato – giova sottolinearlo –di una decisione più volte ratificata, fatta propria e prorogata dalla Giuntaregionale sino – da quel che risulta dagli atti – alla «[…] conclusione delleprocedure relative alla definitiva riforma degli stessi» (v. delibera n.272/2020).4.8. La tesi del Giudice regionale poggia, nel suo nucleo concettualefondante, sul rilievo dell’equiparazione secca tra l’istituzione dei nuoviconsorzi, che accorpano, riunificano in sé le precedenti entità consortili, el’abolizione di questi ultimi o, al più, la loro sostituzione.Si tratta, però, a giudizio della Corte, di interpretazione assertiva,che non si concilia nemmeno con il senso letterale della disposizionenormativa.In effetti, la previsione dell’art. 13 della legge regionale, nelridefinire gli ambiti territoriali di operatività dei consorzi tramite la lorounificazione, istituendo, quindi, i nuovi enti, ha indicato un obiettivoprogrammatico, ha pianificato cioè, sul versante generale, il nuovoassetto organizzativo dei consorzi, senza tuttavia estinguere, per datonormativo, le precedenti entità, concependo, in realtà, tale esito comemomento conclusivo di un processo.La lettera della norma non contempla, infatti, un effetto estintivo deiprecedenti consorzi consentaneo all’istituzione di un nuovo enteaccorpante, né tale conseguenza la si può individuare nella semplicecostituzione della nuova entità.La riunificazione, che costituisce l’imprescindibile datoprogrammatico e letterale del dato normativo, è operazione che nonNumero registro generale 704/2024Numero sezionale 5358/2026Numero di raccolta generale 24575/2026Data pubblicazione 08/08/2026postula, di per sé, l’immediata estinzione dell’ente accorpato, non predicacioè un effetto istantaneo dell’operazione.Ne è prova la circostanza secondo la quale è la stessa leggeregionale ad aver contemplato termini (di certo non perentori) perl’approvazione dello statuto e del regolamento organizzativo dei nuovienti, il che accredita l’ordine di idee secondo cui la loro operatività è stataprefigurata come epilogo del procedimento di riorganizzazione, soloall’esito del quale poteva realizzarsi l’effetto della riunificazione nellanuova entità dei precedenti consorzi, con conseguente loro permanenza“in vita” sino al completamento di tale processo.4.9. In tale contesto, risulta corrispondente ai riportati contenutilegislativi e comunque si presenta come soluzione non incompatibile, nécontraria con l’assetto programmatico normativamente indicato, laprevisione di un esercizio non immediato delle attività consortili da partedel nuovo ente e, dunque, di un “periodo transitorio” (per quantoprolungatosi nel tempo) concepito dal commissario straordinario e piùvolte ratificato e prorogato dalla Giunta, in cui i precedenti consorzi hannocontinuato a svolgere le proprie attività (segnatamente, per quantointeressa, anche il servizio impositivo e di esazione) nel segno dellapermanenza degli “affidamenti” in atto sino alla conclusione del processodi razionalizzazione degli ambiti territoriali.Nella delineata prospettiva soccorre la pronuncia n. 22104/2025 diquesta Corte, la quale (con riferimento alla procedura di accorpamento deiconsorzi di sviluppo industriale della Regione Calabria) sulla questione(ritenuta dirimente) concernente l’individuazione del momento in cui èintervenuta l’estinzione dei Consorzi provinciali accorpati per effetto delledisposizioni contenute nella legge regionale, vale a dire se l’estinzione siaintervenuta ex lege al momento della entrata in vigore della legge ovverosi sia verificata solo a seguito della conclusione della procedura diaccorpamento, ha reputato non intervenuta l’estinzione del ConsorzioNumero registro generale 704/2024Numero sezionale 5358/2026Numero di raccolta generale 24575/2026Data pubblicazione 08/08/2026provinciale prima che la procedura di accorpamento sia stata portata atermine, perché non vi è nessuna norma che statuisce in tal senso,dovendo, pertanto ritenersi che l’estinzione sia la conseguenzadell’esaurimento della procedura di accorpamento, che si completa con ilconferimento all’ente accorpante dei beni e dei rapporti degli entiaccorpati.Nella fattispecie esaminata da detta pronuncia, la legge medesimaprevedeva un iter procedurale tramite – per quanto più interessa - ilconferimento nella nuova entità dei beni mobili, immobili, strumentali, conle inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativirapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati.Tale previsione manca nella legge regionale della Sicilia n. 5/2014,oggetto di esame.Ciò nondimeno, la sussistenza di una procedura volta ad assicurareil passaggio o se si vuole l’imputazione dei beni del precedente consorzioal nuovo ente non è seriamente contestabile, sol considerando chel’istituzione dell’ente accorpante è una evenienza distinta rispettoall’accorpamento ad esso di altri enti (v. Cass. n. 22104/2025 cit.),operazione questa che richiede l’esecuzione di modalità organizzative perconsentire la riunificazione degli enti.Si comprende allora come, non prevedendo la predetta leggeregionale della Sicilia, alcuna espressa previsione di estinzione degli entidestinati all’accorpamento, solo una volta completato il processo diaccorpamento possa considerarsi chiusa la procedura, mentre laprosecuzione dell’attività e dei rapporti, anche processuali, dei Consorziaccorpati, comprende tutti i rapporti e le attività anche precedenti alladata di entrata in vigore della norma (v. Cass. n. 22104/2025) e quelleanteriori alla chiusura dell’operazione di accorpamento.4.10. Così ricostruita la vicenda si è, dunque, al di fuori della delegadi funzioni o di poteri, esercitando il Consorzio di bonifica Enna 6, leNumero registro generale 704/2024Numero sezionale 5358/2026Numero di raccolta generale 24575/2026Data pubblicazione 08/08/2026riunificazione degli enti.E si comprende, altresì, come sia stata del tutto superflua l’iniziativae la direttiva del commissario straordinario di stabilire che l’accorpatoConsorzio di Bonifica 6 Enna avrebbe agito come mandatario senzarappresentanza del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], come stabilitodall’art. 1705 c.c.Superflua perché l’affidamento, ancora in atto in capo al Consorzio 6Enna dell’attività in precedenza espletata, rendeva inutile ricorrere ad unincarico da parte del nuovo Consorzio per esercitare l’attività.Errata perché, a tacer d’altro, il mandato senza rappresentanza dicui all’art. 1705 cod. civ. è fattispecie non esportabile in ambitopubblicistico, ove l’affidamento di funzioni è regolato dall’istituto delladelega intersoggettiva, che opera tra rami diversi dell’amministrazione eche deve essere prevista dalla legge.Tantomeno il citato mandato può essere configurato – comesostenuto dalla difesa del Consorzio – secondo il modello delladelegazione interorganica, considerando il rapporto tra i Consorzi intermini di relazione tra articolazione centrale e periferica, stante l’alteritàsoggettiva tra i due enti, postulata dalla previsione di un mandato senzarappresentanza conferito dal nuovo consorzio a quello precedente.4.11. Tanto precisato, deve, tuttavia, la Corte ulteriormenteosservare che la predetta indicazione (aver agito quale mandataria delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA]) non ha intaccato la legittimitàdell’atto proveniente dal Consorzio di Bonifica 6 Enna.L’enunciazione di un non configurabile rapporto di mandato senzarappresentanza, infatti, non ha inciso, né privato il Consorzio di Bonifica 6Enna del persistente potere di emanare l’atto, in ragione sia della suasopravvivenza sino al compimento del processo di accorpamento, che invirtù della permanenza degli affidamenti in atti.Numero registro generale 704/2024Numero sezionale 5358/2026Numero di raccolta generale 24575/2026Data pubblicazione 08/08/2026Vero è piuttosto che la predetta enunciazione (mandato senzarappresentanza) ha posto il Consorzio di Bonifica 6 Enna quale soggettoresponsabile del proprio operato, in linea con l’esistenza di un perduranteaffidamento del servizio come sopra esposto.Tale erronea enunciazione, infine, non ha avuto alcuna ricaduta sulrapporto tributario con il contribuente, tantomeno sotto il profilo dellatitolarità del potere, in capo al ricorrente, di adottare l’atto impugnato,che, alla luce delle svolte considerazioni, deve ritenersi sussistente almomento dell’atto impugnato, essendo il Consorzio di bonifica 6 Ennaancora operante sino alla conclusione del processo di riunificazione deiconsorzi siciliani e legittimato, pertanto, ad agire in presenza delperdurante affidamento dell’attività.4.12. Per le richiamate ragioni, valutandosi la fondatezza del terzomotivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata.5. Rimane assorbito nelle valutazioni che precedono l’esame delquarto motivo di ricorso, concernente, secondo il parametro dell’art. 360,primo comma, n. 3), cod. proc. civ., le violazioni degli artt. 1705 cod. civ.,97, secondo e terzo comma, Cost., nonché degli artt. 21-septies dellalegge n. 241/1990, 13 della legge regionale della Sicilia n. 5/2014, 19,commi 7 ed 8, del regolamento di organizzazione del Consorzio di BonificaSicilia Orientale (adottato con Deliberazione del CommissarioStraordinario n. 2 del 16 ottobre 2017 secondo lo schema tipo approvatocon Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017) edella deliberazione del Commissario straordinario n. 8 del 30 ottobre2017, assumendo – l’istante - che il predetto mandato senzarappresentanza alluderebbe, in realtà, ad una delega interorganica.6. Alla stregua delle svolte considerazioni, il ricorso va accolto nelsuo terzo motivo, mentre vanno rigettati i primi due e dichiarato assorbitoil quarto. La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causava rimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,Numero registro generale 704/2024Numero sezionale 5358/2026Numero di raccolta generale 24575/2026Data pubblicazione 08/08/2026in diversa composizione, anche per regolare le spese del presente gradodi legittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due edichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia - in diversa composizione – anche per regolare le spesedel presente grado di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]