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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 agosto 2026

Cassazione n. 24787/2026

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ato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo [OSCURATO:PERSONA] n. 7907/2023 depositata il 02/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1280/2024Numero sezionale 5371/2026Numero di raccolta generale 24787/2026Data pubblicazione 26/08/20261.

Oggetto di controversia è l’avviso di pagamento indicato in atti concui il Consorzio di bonifica 6 Enna, nella veste di mandatario senzarappresentanza del Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA], chiedeva aAngelo [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma € 501,55, a titolo di “Tributo0648 – contributo opere irrigue”, per l’anno 2018.2.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Siciliaaccoglieva l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza n.1027/2021 della Commissione tributaria provinciale di Enna, ritenendofondante e assorbente il primo motivo di appello, e, pertanto, annullaval’atto impugnato, osservando che:- ai sensi dell’art 13 della legge reg.

Sicilia n. 5/2014, nel contesto dellaridefinizione degli ambiti territoriali di operatività dei consorzi di bonificadell’unitarietà ed omogeneità idrografica ed idraulica del territorio, ilConsorzio di bonifica 6 Enna ed il suo comprensorio erano stati accorpati,insieme ad altri, all’istituendo nuovo [OSCURATO:PERSONA];- sebbene mediante una “ridefinizione” “degli ambiti territoriali dioperatività dei Consorzi di bonifica”, da un punto di vista letterale ladisposizione è chiara nel prevedere “l'unificazione dei comprensoriconsortili”, e la specificazione che i Consorzi di bonifica della Siciliaoccidentale e della Sicilia orientale, che vengono così “istituiti”,“accorpano”, rispettivamente, “i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo,3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela e i loro rispettivi comprensori”, e “iconsorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori”;- l’affermazione, dei giudici di primo grado, secondo cui la citata deliberan. 8/17 “non può disapplicarsi in quanto essa non risulta affatto inviolazione della legge regionale 5/14”, perché secondo la CTP “l'art. 13 diquest'ultima legge non ha stabilito l'estinzione dei consorzi di bonificaterritoriali, ma ha solo istituito il Consorzio di bonifica della SiciliaNumero registro generale 1280/2024Numero sezionale 5371/2026Numero di raccolta generale 24787/2026Data pubblicazione 26/08/2026occidentale e quello della Sicilia orientale unificando i comprensoriconsortili e ridefinendo gli ambiti territoriali di operatività dei consorzi”,contrasta sia con la lettera della legge che con la ratio complessivadell’operazione legislativa;- infatti, sia il concetto di “accorpamento” che quello di “unificazione”non vogliono dire altro che la “riunione in un tutto unico”, che(ovviamente) si sostituisce in toto ai precedenti soggetti, che vengonoquindi aboliti.

Vale a dire che, per espressa previsione dell’art. 13 dellacitata L.R. n. 5/2014, la “ridefinizione” degli “ambiti territoriali dioperatività dei Consorzi di bonifica” è avvenuta proprio “attraversol'unificazione dei comprensori consortili”;- ciò è provato, del resto, (anche) dal fatto che è previstal'approvazione “dello statuto e del regolamento di organizzazione dei dueistituendi consorzi”, nonché l’elezione degli “organi statutari”, cheovviamente sostituiscono quelli dei precedenti (soppressi) consorzi, e lanomina di un (unico) direttore generale;- si è realizzata sostanzialmente una vera e propria successione traenti pubblici;- conseguenza immediata e diretta è che, nel caso in esame, si ècostituito in giudizio, per difendere la legittimità di un proprioprovvedimento, un soggetto – il Consorzio 6 Enna – che in realtà non èpiù esistente in quanto abolito dalla legge;- la norma regionale non aveva previsto un periodo transitorio perl’esercizio di attività da parte dei precedenti consorzi, che era stato,invece, illegittimamente stabilito dalla deliberazione n. 8 del 30 ottobre2017 adottata dal Commissario straordinario del neocostituito consorziocon il conferimento al ricorrente di un mandato senza rappresentanza, chesi poneva in contrasto con la normativa regionale e regolamentare;- l’art. 19, comma 13, del regolamento di organizzazione del nuovoconsorzio aveva previsto che i piani, i regolamenti, i ruoli e gli affidamentiNumero registro generale 1280/2024Numero sezionale 5371/2026Numero di raccolta generale 24787/2026Data pubblicazione 26/08/2026dei consorzi accorpati restavano vigenti e continuavano a trovareapplicazione sino a diversa determinazione del commissario straordinario eche i ruoli per il pagamento dei contributi consortili venivano emessi sullabase dei piani adottati e di ogni altro atto vigente nei consorzi accorpatialla data di costituzione del nuovo consorzi, con ciò quindi considerandoapplicabili fino a nuova determinazione solo gli atti amministrativi emessidai precedenti consorzi, il che non significava certo - come invece ritenutodal Commissario straordinario con la citata deliberazione - di stabilire unperiodo transitorio in cui gli aboliti consorzi potevano ancora esercitare lefunzioni pubbliche, ostandovi sia la suddetta abolizione dei pregressiconsorzi, che il principio secondo cui l’ente pubblico non può delegare leproprie potestà ad altri soggetti, anche se pubblici;- nemmeno poteva configurarsi un mandato senza rappresentanza, sia perl’operatività di tale fattispecie soltanto nell’ambito dei rapporti privatistici,che per la giuridica impossibilità per un ente pubblico di delegare ad altroente l’esercizio di funzioni pubbliche;- il Consorzio di bonifica della [OSCURATO:PERSONA] era, quindi, l’unicosoggetto giuridicamente esistente, per cui il mandato senzarappresentanza da questi conferito al ricorrente era da considerarsiinesistente, come tale non convalidabile (ed a tutto voler concedere maicon effetti retroattivi), con la conseguente nullità dell’atto perché emessoda soggetto inesistente ed in base a delega illegittima, vizio questointegrante l’ipotesi di assoluta incompetenza per difetto di attribuzione e/ocarenza di potere.3. [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 6 Enna ha proposto ricorso per cassazioneavverso la predetta pronuncia sulla base di quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] è costituito con controricorso.In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 1280/2024Numero sezionale 5371/2026Numero di raccolta generale 24787/2026Data pubblicazione 26/08/20261.

Con preliminare eccezione avanzata in sede di controricorso, è statosollevato il tema dell’improcedibilità del ricorso per difetto di valida etempestiva procura.Il controricorrente ha rappresentato che il ricorso è stato proposto inbase a procura conferita su supporto analogico ed è stato notificato dalConsorzio tramite posta elettronica certificata, senza che la relata dinotifica contenesse l’attestazione di conformità al file digitale dell’originalecartaceo della procura speciale alla lite rilasciata al difensore delConsorzio.

La carenza delle superiori formalità determinerebbe laviolazione delle seguenti disposizioni: art. 25 bis, comma 1, d.lgs. n. 546del 1992; art. 4, comma 3, del d.m. n. 163 del 2013; art. 22, commi 2 e4, del d.lgs. n. 82 del 2005; artt. 196-novies e 19-undecies, commi 2 e 3,disp. att. c.p.c.; art. 19-ter d.m. 28.12.2015; art. 3-bis, comma 2, dellalegge n. 53 del 1994; art. 83, 3° comma c.p.c.; art. 18, comma 4, deld.m. n. 44 del 2011.Detta pregiudiziale questione va esaminata prioritariamente; essarisulta infondata.1.1.

Va subito premesso che in data 3 maggio 2024 il Consorzio haprovveduto al deposito dell’attestazione di conformità alla procura specialeoriginariamente conferita con modalità analogica del mandato alla litenotificato telematicamente con il ricorso.1.2.

L’art. 196-novies disp. att. c.p.c. (rubricato «Potere dicertificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti») stabilisceche «Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazioneper stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionistadelegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale,quando depositano con modalità telematiche la copia informatica ancheper immagine di un atto processuale di parte o di un provvedimento delgiudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copiaNumero registro generale 1280/2024Numero sezionale 5371/2026Numero di raccolta generale 24787/2026Data pubblicazione 26/08/2026conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto.

La copiamunita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copiaconforme dell'atto o del provvedimento».L’art. 369 c.p.c. prevede che insieme al ricorso devono esserepresentati, «a pena di improcedibilità, […] la procura speciale se questa èconferita con atto separato».L’art. 372, secondo comma, c.p.c. stabilisce che «il deposito deidocumenti relativi all’ammissibilità può avvenire indipendentemente daquella del ricorso e dal controricorso, fino a quindici giorni primadell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio».1.3.

Prima che fosse consentito e poi divenuto obbligatorio (come nellaspecie) il deposito del ricorso con modalità telematica e quindi in ambito diprocesso cd. analogico, questa Corte aveva escluso la sanzionedell'improcedibilità del ricorso nel caso in cui, pur mancando lacertificazione di conformità della copia analogica del ricorso digitale, ilcontroricorrente avesse depositato copia dell'atto ricevuto debitamenteautenticata, così come nel caso in cui il controricorrente, ancorchétardivamente costituito, non avesse disconosciuto la conformità della copiasemplice depositata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 2, d.lgs. n.82/2005 (C.A.D.), o ancora qualora il ricorrente avesse depositatol'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entrol'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio (cfr. Cass.,Sez.

Un., n. 22438/2018 e Cass., Sez.

Un., n. 8312/2019).In tali termini, il tempestivo deposito della sola copia analogica delricorso notificato come documento informatico nativo digitale era statoreputato idoneo a configurare una «fattispecie a formazione progressiva»,che si esaurisce in un lasso temporale reputato proporzionato eragionevole, con la conseguenza che, ove il destinatario della notificatelematica del ricorso rimanga solo intimato (ovvero, nell'ipotesi di piùdestinatari, anche solo uno rimanga intimato), il ricorrente potevaNumero registro generale 1280/2024Numero sezionale 5371/2026Numero di raccolta generale 24787/2026Data pubblicazione 26/08/2026depositare l'attestazione di conformità sino all'udienza di discussione oall'adunanza in camera di consiglio, così come il ricorrente era tenuto afare anche nell'ipotesi di disconoscimento della conformità da parte delcontroricorrente.Nelle suddette ipotesi, il ricorrente, per evitare l'improcedibilitàdoveva, quindi, attivarsi e depositare l'attestazione di conformità entro ipredetti termini (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 22438/2018).1.4.

Successivamente sono intervenute pronunce che hanno ritenutoinammissibili ricorsi, notificati tramite posta elettronica certificata,rilevando il mancato rispetto della formalità della suddetta asseverazionedi conformità, assumendo che la procura rilasciata su supporto analogicodalla parte al difensore, ai sensi dell’art. 16-undecies, d.l. n. 179/2012,deve essere da questi sottoscritta con firma autografa e successivamentetrasformata in copia informatica di documento analogico, la cui conformitàall’originale deve essere attestata dal difensore nella relata di notifica (cfr.Cass. n. 6318/2023, con riferimento al processo telematico e Cass. n.12850/2019).1.5.

Senonchè, anche da ultimo, le Sezioni unite di questa Cortehanno ribadito, alla luce del principio di effettività della tutelagiurisdizionale (artt. 24 e 111 Cost.; art. 47 della Carta di Nizza; art. 19del Trattato sull’Unione europea; art. 6 CEDU), l’esigenza di assicurare, ilpiù possibile, una decisione di merito, ponderando attentamente ed inbase a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, eventuali restrizioni deldiritto della parte all’accesso ad un tribunale (così anche: Cass., S.U., n.25513/2016; Cass., S.U., n. 10648/2017; Cass., S.U., n. 8950/2022;Cass., S.U., n. 28403/2023; Cass., S.U., n. 2075/2024), conconseguenziale, rinnovata, vitalità assegnata al principio cardine di“strumentalità delle forme” degli atti del processo, dalla legge prescrittenon per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fineproprio ed autonomo, ma in quanto strumento più idoneo per laNumero registro generale 1280/2024Numero sezionale 5371/2026Numero di raccolta generale 24787/2026Data pubblicazione 26/08/2026realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come il traguardo che lanorma disciplinante la forma dell’atto intende conseguire (così Cass., Sez.Un., n. 6477/2024, che richiama, tra le molte, Cass. n. 9772/2016; Cass.,S.U., n. 14916/2016; Cass., S.U., n. 10937/2017; Cass. n. 8873/2020;Cass. n. 31085/2022; Cass. n. 14692/2023).1.6.

Alla luce di quanto precede, va osservato che nella specie non èstata posta in discussione la conformità della procura alla lite allegata alricorso notificato tramite posta elettronica certificata all’originale copiacartacea, non avendo il controricorrente nulla eccepito sul punto,essendosi, invece, limitato solo a rilevare l’assenza dell’asseverazione diconformità della copia informatica della procura al suo originale analogico.In tali termini ed in applicazione del suindicato principio distrumentalità delle forme, l’assenza di ogni disconoscimento circa laconformità della copia semplice depositata dal ricorrente, esclude laradicale sanzione dell’improcedibilità del ricorso, ricorrendo solo una merairregolarità che comporta il venir meno, per effetto di detta omissione ed amente dell’art. 196, novies, disp. att., c.p.c., solo della legale equivalenzadell’atto al suo originale, legittimando con essa la facoltà della contropartedi disconoscerlo, con la conseguenza che, in assenza di tale contestazione,la predetta irritualità non sortisce effetti pregiudizievoli per l’istante.Soluzione questa che si pone in linea con la giurisprudenza della CEDUnella parte in cui ha richiamato il citato arresto di questa Corte n.8312/2019, con cui – re melius perpensa – era stato chiarito che ilmancato deposito dell’attestazione di conformità delle copie cartacee aglioriginali informatici entro il termine fissato dall’articolo 369 c.p.c. nondoveva comportare l’improcedibilità del ricorso qualora la controparte nonavesse affermato la difformità delle copie cartacee dagli originali o qualorail ricorrente avesse depositato l’attestazione mancante in un momentoqualsiasi precedente allo svolgimento dell’udienza della causa (v. sentenzaCEDU causa Patricolo ed altri c.

Italia – ric. 37943/2017 ed altri 2).Numero registro generale 1280/2024Numero sezionale 5371/2026Numero di raccolta generale 24787/2026Data pubblicazione 26/08/2026Sempre in via preliminare è denunciata l’inammissibilità del ricorso percassazione per difetto della c.d. legitimatio ad causam.

La questione saràtrattata in sede di esame della terza censura del ricorso.2.

Con il primo motivo di impugnazione, il consorzio ha dedotto, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che l’avviso dipagamento impugnato non è atto indicato nell’elencazione di cui allapredetta disposizione, per cui «[…] avrebbe potuto essere impugnato dalcontribuente al più per contestare la “legittimità sostanziale”dell’obbligazione tributaria, non già per avanzare motivi di caratteremeramente formali, quali quelli trattati ed accolti, in primo e secondogrado, dalle corti tributarie di merito, che avrebbero dovuto esseredichiarati come tali inammissibili» (v. pagina n. 2 del ricorso), laddove leragioni di impugnazioni avanzate avevano avuto riguardo alla legittimitàformale dell’atto.2.1.

La doglianza risulta palesemente infondata come già chiarito inanaloga fattispecie decisa da questa Corte con sentenza n. 6611/2026, lacui motivazione integralmente si condivide e si fa propria.La stessa difesa del consorzio ha richiamato la costante giurisprudenzadi questa Corte secondo cui l'elencazione degli atti impugnabili contenutanell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 ha natura tassativa, ma, in ragione deiprincipi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e dibuon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), ogni atto adottato dall'enteimpositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente unaspecifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragionifattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senzanecessità che si manifesti in forma autoritativa (cfr., tra le tante, daultimo Cass. n. 3914/2025; Cass. n. 10667/2025).La tesi del ricorrente si fonda sul rilievo secondo il quale l’avviso dipagamento in oggetto avrebbe potuto essere impugnato solo perNumero registro generale 1280/2024Numero sezionale 5371/2026Numero di raccolta generale 24787/2026Data pubblicazione 26/08/2026contestare aspetti sostanziali dell’obbligazione tributaria, per cui le ragioniposte a fondamento della decisione impugnata, attinenti alla giuridicainesistenza dell’ente che ha emesso l’atto, non potevano condurreall’accoglimento del ricorso, postulando semmai l’inammissibilità delmotivo.Epperò, tale ordine di idee non ha fondamento, in quanto ipotizza unalimitazione del mezzo di tutela che non sussiste, ben potendo ilcontribuente, destinatario di un atto, non ricompreso nell’elenco degli attitipicamente impugnabili di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, ma che,comunque, manifesti una pretesa tributaria, esercitare, in formaanticipata, il suo diritto di difesa al fine di contrastarla per tutte le ragioniad essa inerenti, sia di carattere formale, che sostanziale.Il riferimento alla tutela giurisdizionale al fine di controllare la«legittimità sostanziale della pretesa impositiva», estrapolato dalricorrente dal passaggio motivazionale di talune pronunce di questa Corte(cfr. tra tutte, Cass. n. 16118/2023), non pone un limite alle ragionidifensive, facoltizzando piuttosto il più ampio esercizio difensivo, volto afar valere cioè vizi sostanziali e/o di merito e/o (perché no) anche (solo)formali dell’atto, la cui esclusione, non altrimenti giustificata, risulterebbe,invece, del tutto irragionevole.Tant’è che la giurisprudenza della Corte ammette l’impugnazionecontro l’avviso di pagamento anche per il suo difetto di motivazione (cfr.,tra le tante, Cass. n. 3914/2025 e la giurisprudenza ivi indicata), ipotesiquesta che emblematicamente integra un vizio di natura formale.3.

Con la seconda censura il ricorrente ha lamentato, in relazione alcanone censorio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionee/o falsa applicazione degli artt. 21 d.lgs. n. 546/1992 e 2697 c.c.,ponendo in rilievo che «[…] è del tutto mancata da parte della Corte diGiustizia di secondo grado […] e della [OSCURATO:PERSONA], prima, il necessario preliminare sindacato circa la presenza dellaNumero registro generale 1280/2024Numero sezionale 5371/2026Numero di raccolta generale 24787/2026Data pubblicazione 26/08/2026prova agli atti della tempestiva proposizione del ricorso; il che si risolve inuna innegabile violazione degli artt. 21 d.lgs. 546/1992 e 2697 cod. civ.,giacché la Corte tributaria ha, di fatto, esonerato la parte contribuente didetto onere» (v. pagina n. 3 del ricorso).3.1.

Si tratta di motivo del tutto inammissibile.Esso, difatti, lamenta una pretesa lacuna nell’attività del giudice circa laverifica della regolarità processuale dell’impugnazione sotto il profilo dellasua tempestività, così veicolando la censura sul puro versanteaccademico, senza dedurre la sussistenza di alcun vizio, meno che maiquello della tardività dell’impugnazione.Trascurando di considerare poi che la verifica è stata verosimilmenteoperata, senza darne atto in motivazione, in assenza di contestazione,laddove del tutto fuori tiro si presenta la contestata violazione dell’art. 21d.lgs. n. 546/1992, non essendo nemmeno rappresentato chel’impugnazione sia stata proposta decorsi i sessanta giorni dalla notificadell’atto.4.

Con la terza doglianza l’istante ha lamentato, sempre in ragionedell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della RegioneSiciliana e 19, commi 7 ed 8, del regolamento di organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato con Deliberazione delCommissario Straordinario n. 2 del 16 ottobre 2017 secondo lo schematipo approvato con decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13settembre 2017), 97, secondo e terzo comma, 24 e 111 Cost., 100 c.p.c.e 23 e 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.Si sostiene che la predetta disposizione regionale non ha stabilitol’estinzione dei Consorzi di bonifica territoriale, bensì, al fine precipuo disoddisfare le nuove esigenze della moderna imprenditoria agricola sicilianaha solamente istituito due nuovi macro Consorzi di Bonifica (Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) unificando – sul piano degliNumero registro generale 1280/2024Numero sezionale 5371/2026Numero di raccolta generale 24787/2026Data pubblicazione 26/08/2026ambiti territoriali di operatività - i comprensori dei già esistenti Consorziterritoriali (cfr. pagina n. 3 del ricorso).Ciò si desumerebbe dal fatto che non è stata prevista l’appositaprocedura di liquidazione di detti consorzi di bonifica territoriali, essendostati conferiti ai medesimi «[…] una nuova connotazione e missione,nell’ambito del complessivo impianto delineato dalla legge di riforma»,così creando «un’articolazione in uffici (centrali e periferici) fra il Consorziodi bonifica [OSCURATO:PERSONA] ed i singoli consorzi di Bonifica territorialiaccorpati (fra cui anche quello di Enna, n. 6)» (v. pagina n. 3 del ricorso,in termini ripresi a pagina n. 30).4.1.

La censura va accolta.4.2.

Giova ricapitolare il quadro normativo ed amministrativo diriferimento.L’art. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana(rubricato «Norme in materia di consorzi di bonifica e meccanizzazioneagricola»), ha stabilito – per quanto ora interessa - che: «1.

Al fine diadeguare i servizi di bonifica e irrigazione alle attuali esigenzedell'agricoltura e di razionalizzare l'impiego delle risorse umane,strumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali dioperatività dei Consorzi di bonifica, attraverso l'unificazione deicomprensori consortili sulla base della unitarietà e omogeneità idrograficae idraulica del territorio sia per la difesa del suolo sia per la gestione delleacque.

L'unificazione dei comprensori consortili avviene garantendol'utilizzo delle medesime unità di personale di ruolo, precario ed a tempodeterminato;

2. Sono istituiti il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e ilConsorzio di bonifica Sicilia orientale. […] [OSCURATO:PERSONA] di bonifica Siciliaorientale accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna […] e i loro rispettivicomprensori.

3. Entro il 31.12.2014 con decreto del Presidente dellaRegione, previa deliberazione della Giunta regionale, su propostadell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pescaNumero registro generale 1280/2024Numero sezionale 5371/2026Numero di raccolta generale 24787/2026Data pubblicazione 26/08/2026mediterranea e sentita la Commissione legislativa permanente "Attivitàproduttive" dell'Assemblea regionale siciliana, si provvede all'approvazionedello statuto e del regolamento di organizzazione dei due istituendiconsorzi nel rispetto dei principi stabiliti dall'intesa Stato-Regioni di cui art.27 del d.l. 31.12.2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L.28.02.2008 n. 31;

4. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statutoai sensi del comma 3, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo svilupporurale e la pesca mediterranea, con decreto, indice le elezioni per gliorgani statutari».

L’art. 19 del regolamento di organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] (approvato nel suo schema tipico, aisensi dell’art. 13 della citata legge regionale, con delibera presidenziale n.468 del 13 settembre 2017, a seguito di approvazione con delibere diGiunta nn. 326/2017 e 385/2017), ha stabilito – per quanto di interesse -che:- «1.

A decorrere dalla data di costituzione del Consorzio di Bonifica SiciliaOrientale sono accorpati […]»;- «2.

Il nuovo Consorzio succede, senza soluzione di continuità, aipreesistenti consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresiquelli relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare e al personale, chemantiene il trattamento giuridico ed economico posseduto nei consorziaccorpati alla data di costituzione dello stesso consorzio»;- «3.

Alla amministrazione del nuovo consorzio, in fase di primaal comma 1. […]»;- «4. [OSCURATO:PERSONA] straordinario esercita le funzioni di ordinariaamministrazione che, in base allo Statuto, al presente Regolamento e allalegislazione vigente, sono di competenza del Presidente del Consorzio diBonifica, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale»;Numero registro generale 1280/2024Numero sezionale 5371/2026Numero di raccolta generale 24787/2026Data pubblicazione 26/08/2026- «6.

Ad avvenuta nomina, il Direttore Generale provvedeall'amministrazione del Consorzio, avvalendosi delle strutture degliaccorpati Consorzi e del relativo personale»;- «7.

Le funzioni e attività poste in essere dal Commissario straordinario edai Direttori, nonché rapporti a qualsiasi titolo instaurati, sonooggettivamente e soggettivamente imputati al consorzio istituito dall'art.13 della 1.r. 5/2014 […]»; «13.

I piani, regolamenti, ruoli e affidamentidei consorzi accorpati restano vigenti e continuano a trovare applicazionefino a diversa determinazione del [OSCURATO:PERSONA] e delDirettore Generale, cui compete l'adozione delle misure, anche transitorie,e degli atti di pianificazione, programmazione e regolamentazionenecessari per l'operatività del nuovo Consorzio, nei termini temporalisopra indicati.

In particolare:- i ruoli per il pagamento dei contributi consortili sono emessi sulla basedei piani adottati e ogni altro atto, che disciplina il calcolo e le modalità diriparto dei contributi a carico dei consorziati, vigenti nei consorzi accorpatialla data di costituzione del nuovo consorzio […]».Con deliberazione n. 2 del 16 ottobre 2017 il Commissario straordinariodell’istituito Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ha approvato il regolamento diorganizzazione del consorzio nel testo sopra riepilogato.4.3.

Come accertato dal Giudice regionale e come documentato in atti, in30 ottobre 2017 il Commissario straordinario ha istituito «un "periodotransitorio", per consentire l'efficace attuazione di quanto previsto dallalegge regionale 28 gennaio 2014 n. 5, articolo 13, e quindi di garantire losvolgimento delle attività evitando soluzioni di continuità», stabilendo,«[…] ai sensi delle norme transitorie di cui all'art 19, con riferimentoparticolare ai punti 12 e 13 del Regolamento di Organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] che nel periodo transitorio, gli accorpaticonsorzi di bonifica 6 Enna […] agiscono quali "mandatari senzaNumero registro generale 1280/2024Numero sezionale 5371/2026Numero di raccolta generale 24787/2026Data pubblicazione 26/08/2026rappresentanza" del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], conformementea quanto disciplinato dall'articolo 1705 del codice civile».Tutto ciò, dando preliminarmente atto dell’approvazione dello [OSCURATO:PERSONA] di Sicilia orientale e ritenendo:- che «la soluzione di continuità, per la tipologia e numerosità dei rapportigiuridici da compiersi comporta l'indefettibile previsione di un "periodotransitorio"»;- «di dovere obbligatoriamente garantire il compimento dell'attivitàgiuridica all'istituito nuovo ente nel rispetto del Regolamento suddetto e,pertanto, anche, ai sensi dell'art. 19 punti 12 e 13, mantenendo attive leprecedenti posizioni giuridiche degli accorpati Consorzi di cui si potràcontinuare ad utilizzare la propria denominazione, ma che agiranno nellanuova configurazione in nome proprio e per conto del Consorzio di BonificaSicilia Orientale continuando ad utilizzare tutti i propri codici identificativifino alla formale loro cessazione che avverrà una volta che sarannodefinitivamente unificate tutte le posizioni giuridiche nei confronti deiterzi»;- «[…] le suddette previsioni regolamentari corrispondono formalmente esostanzialmente all'istituto giuridico del "mandato senza rappresentanza"normato dall'art. 1705 del Codice Civile che garantisce il concretocompimento dell'attività e la piena operatività del nuovo ente nellemodalità anzidette, previste dalle norme transitorie del Regolamento diOrganizzazione» (così nella citata delibera).4.4.

Detto periodo transitorio è stato, poi, successivamente prorogato condelibere commissariali n. 23 del 18 dicembre 2018, n. 11 del 1° luglio2019 e 21 del 2 luglio 2020.Successivamente, la Giunta regionale della Sicilia, con deliberazioninn. 241 e 242 del 27 giugno 2019, n. 452 del 13 dicembre 2019, haprorogato sino al 30 giugno 2020 il citato «attuale ‘periodo transitorio’» (v.delibera n. 452/2019) e - per quanto risulta agli atti, da ultimo - conNumero registro generale 1280/2024Numero sezionale 5371/2026Numero di raccolta generale 24787/2026Data pubblicazione 26/08/2026deliberazione n. 275 del 25 giugno 2020 ha decretato che «[…] nelle moredella definitiva approvazione legislativa del disegno di legge: 'Riordino deiConsorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana', di prorogare,senza soluzione di continuità, l'attuale 'periodo transitorio' per i Consorzidi bonifica della [OSCURATO:PERSONA] e Orientale, in scadenza al 30 giugno2020, fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riformadegli stessi […]».4.5.

Tanto ricapitolato, si osserva quanto segue.Questa Corte con pronuncia n. 15351/2023 ha ritenuto, sia pure inaltro contesto (illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati dalconsorzio), che l’art. 13 della predetta legge regionale, nello stabilirel’accorpamento dei consorzi ivi indicati, non ne ha espressamente previstola soppressione, osservando che l’assenza di una fase di liquidazione el’esistenza di un periodo transitorio (ancora in corso alla data diproposizione del ricorso), legittimava i consorzi accorpati ad operare qualimandatari senza rappresentanza del Consorzio di bonifica della Siciliaorientale con obbligo di provvedere allo svolgimento delle attivitàgestionali in nome proprio, ma per conto del Consorzio di bonifica dellaSicilia orientale.4.6.

La Corte ritiene che la perdurante legittimazione dei precedenticonsorzi vada riconosciuta sulla base delle seguenti considerazioni.Deve, in primo luogo, osservarsi che l’art. 19, comma 13, del citatoregolamento ha previsto – come sopra esposto - che «I piani,regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti econtinuano a trovare applicazione fino a diversa determinazione delCommissario Straordinario e del Direttore Generale, cui competel'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti di pianificazione,programmazione e regolamentazione necessari per l'operatività del nuovoConsorzio, nei termini temporali sopra indicati».

Il riferimento alla vigenzadegli affidamenti dei consorzi accorpati ha inteso garantire il nesso diNumero registro generale 1280/2024Numero sezionale 5371/2026Numero di raccolta generale 24787/2026Data pubblicazione 26/08/2026continuità tra le attività consortili dei precedenti enti con quello (perquanto qui interessa) di nuova costituzione nel quadro della delineatasuccessione tra gli stessi.La previsione, da parte della delibera commissariale n. 8/2017, delpredetto periodo transitorio, è stata, per tale via, funzionale allamenzionata modalità di successione.E si è trattato – giova sottolinearlo – di una decisione più volte ratificata,fatta propria e prorogata dalla Giunta regionale sino – da quel che risultadagli atti – alla «[…] conclusione delle procedure relative alla definitivariforma degli stessi» (v. delibera n. 272/2020).4.7.

La tesi del Giudice regionale poggia, nel suo nucleo concettualefondante, sul rilievo dell’equiparazione secca tra l’istituzione dei nuoviconsorzi, che accorpano, riunificano in sé le precedenti entità consortili, el’abolizione di questi ultimi o, al più, la loro sostituzione.Si tratta, però, a giudizio della Corte, di interpretazione assertiva, chenon si concilia nemmeno con il senso letterale della disposizionenormativa.In effetti, la previsione dell’art. 13 della legge regionale, nel ridefiniregli ambiti territoriali di operatività dei consorzi tramite la loro unificazione,istituendo, quindi, i nuovi enti, ha indicato un obiettivo programmatico, hapianificato cioè, sul versante generale, il nuovo assetto organizzativo deiconsorzi, senza tuttavia estinguere, per dato normativo, le precedentientità, concependo, in realtà, tale esito come momento conclusivo di unprocesso.La lettera della norma non contempla, infatti, un effetto estintivo deiprecedenti consorzi consentaneo all’istituzione di un nuovo enteaccorpante, né tale conseguenza la si può individuare nella semplicecostituzione della nuova entità.

La riunificazione, che costituiscel’imprescindibile dato programmatico e letterale del dato normativo, èNumero registro generale 1280/2024Numero sezionale 5371/2026Numero di raccolta generale 24787/2026Data pubblicazione 26/08/2026operazione che non postula, di per sé, l’immediata estinzione dell’enteaccorpato, non predica cioè un effetto istantaneo dell’operazione.Ne è prova la circostanza secondo la quale è la stessa legge regionalead aver contemplato termini (di certo non perentori) per l’approvazionedello statuto e del regolamento organizzativo dei nuovi enti, il cheaccredita l’ordine di idee secondo cui la loro operatività è stata prefiguratacome epilogo del procedimento di riorganizzazione, solo all’esito del qualepoteva realizzarsi l’effetto della riunificazione nella nuova entità deiprecedenti consorzi, con conseguente loro permanenza “in vita” sino alcompletamento di tale processo.In tale contesto, risulta corrispondente ai riportati contenuti legislativie comunque si presenta come soluzione non incompatibile, né contrariacon l’assetto programmatico normativamente indicato, la previsione di unesercizio non immediato delle attività consortili da parte del nuovo ente e,dunque, di un “periodo transitorio” (per quanto prolungatosi nel tempo)concepito dal commissario straordinario e più volte ratificato e prorogatodalla Giunta, in cui i precedenti consorzi hanno continuato a svolgere leproprie attività (segnatamente, per quanto interessa, anche il servizioimpositivo e di esazione) nel segno della permanenza degli “affidamenti”in atto sino alla conclusione del processo di razionalizzazione degli ambititerritoriali.Nella delineata prospettiva soccorre la pronuncia n. 22104/2025 diquesta Corte, la quale (con riferimento alla procedura di accorpamento deiconsorzi di sviluppo industriale della Regione Calabria) sulla questione(ritenuta dirimente) concernente l’individuazione del momento in cui èintervenuta l’estinzione dei Consorzi provinciali accorpati per effetto delledisposizioni contenute nella legge regionale, vale a dire se l’estinzione siaintervenuta ex lege al momento dell’entrata in vigore della legge ovvero sisia verificata solo a seguito della conclusione della procedura diaccorpamento, ha reputato non intervenuta l’estinzione del ConsorzioNumero registro generale 1280/2024Numero sezionale 5371/2026Numero di raccolta generale 24787/2026Data pubblicazione 26/08/2026provinciale prima che la procedura di accorpamento sia stata portata atermine, perché non vi è nessuna norma che statuisce in tal senso,dovendo, pertanto, ritenersi che l’estinzione sia la conseguenzadell’esaurimento della procedura di accorpamento, che si completa con ilconferimento all’ente accorpante dei beni e dei rapporti degli entiaccorpati.Nella fattispecie esaminata da detta pronuncia, la legge medesimaprevedeva un iter procedurale tramite – per quanto più interessa - ilconferimento nella nuova entità dei beni mobili, immobili, strumentali, conle inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativirapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati.Questa previsione manca nella legge regionale della Sicilia n. 5/2014,oggetto di esame.Ciò nondimeno, la sussistenza di una procedura volta ad assicurare ilpassaggio o, se si vuole, l’imputazione dei beni del precedente consorzio alnuovo ente non è seriamente contestabile, sol considerando chel’istituzione dell’ente accorpante è una evenienza distinta rispettoall’accorpamento ad esso di altri enti (v.

Cass. n. 22104/2025 cit.),operazione questa che richiede l’esecuzione di modalità organizzative perconsentire la riunificazione degli enti.Si comprende allora come, non prevedendo la predetta legge regionaledella Sicilia, alcuna espressa previsione di estinzione degli enti destinatiall’accorpamento, solo una volta completato il processo di accorpamentopossa considerarsi chiusa la procedura, mentre la prosecuzionedell’attività e dei rapporti, anche processuali, dei Consorzi accorpati,comprende tutti i rapporti e le attività anche precedenti alla data dientrata in vigore della norma (v.

Cass. n. 22104/2025) e quelle anteriorialla chiusura dell’operazione di accorpamento.4.8.

Così ricostruita la vicenda si è, dunque, al di fuori della delega difunzioni o di poteri, esercitando il Consorzio di bonifica Enna 6, le attivitàNumero registro generale 1280/2024Numero sezionale 5371/2026Numero di raccolta generale 24787/2026Data pubblicazione 26/08/2026già ad esso affidate in attesa della definizione del processo diriunificazione degli enti.E si comprende, altresì, come sia stata del tutto superflua l’iniziativa ela direttiva del commissario straordinario di stabilire che l’accorpatoConsorzio di Bonifica 6 Enna avrebbe agito come mandatario senzarappresentanza del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], come stabilitodall’art. 1705 c.c.Superflua perché l’affidamento, ancora in atto in capo al Consorzio 6Enna dell’attività in precedenza espletata, rendeva inutile ricorrere ad unincarico da parte del nuovo Consorzio per esercitare l’attività.Errata perché, a tacer d’altro, il mandato senza rappresentanza di cuiall’art. 1705 c.c. è fattispecie non esportabile in ambito pubblicistico, ovel’affidamento di funzioni è regolato dall’istituto della delegaintersoggettiva, che opera tra rami diversi dell’amministrazione e che deveessere prevista dalla legge.Tantomeno il citato mandato può essere configurato – come sostenutodalla difesa del Consorzio – secondo il modello della delegazione interorganica, considerando il rapporto tra i Consorzi in termini di relazione traarticolazione centrale e periferica, stante l’alterità soggettiva tra i dueenti, postulata dalla previsione di un mandato senza rappresentanzaconferito dal nuovo consorzio a quello precedente.4.9.

Tanto precisato, deve, tuttavia, la Corte ulteriormente osservareche la predetta indicazione (aver agito quale mandatario del Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA]) non ha minato la legittimità dell’atto provenientedal Consorzio di Bonifica 6 Enna.L’enunciazione di un non configurabile rapporto di mandato senzarappresentanza, infatti, non ha inciso, né privato il Consorzio di Bonifica 6Enna del persistente potere di emanare l’atto, in ragione sia della suasopravvivenza sino al compimento del processo di accorpamento, che invirtù della permanenza degli affidamenti in atti.Numero registro generale 1280/2024Numero sezionale 5371/2026Numero di raccolta generale 24787/2026Data pubblicazione 26/08/2026Vero è piuttosto che la predetta enunciazione (mandato senzarappresentanza) ha posto il Consorzio di Bonifica 6 Enna quale soggettoresponsabile del proprio operato, in linea con l’esistenza di un perduranteaffidamento del servizio come sopra esposto.Tale erronea enunciazione, infine, non ha avuto alcuna ricaduta sulrapporto tributario con il contribuente, tantomeno sotto il profilo dellatitolarità del potere, in capo al ricorrente, di adottare l’atto impugnato,che, alla luce delle considerazioni svolte, deve considerarsi sussistente almomento dell’atto impugnato, essendo il Consorzio di bonifica 6 Ennaancora operante sino alla conclusione del processo di riunificazione deiconsorzi siciliani e legittimato, pertanto, ad agire in presenza delperdurante affidamento dell’attività.4.10.

Per le suddette ragioni, la sentenza impugnata va cassata.5.

Resta assorbito nelle valutazioni che precedono l’esame del quartomotivo di ricorso, concernente, secondo il parametro dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., le violazioni degli artt. 1705 c.c., 97, secondo eterzo comma, Cost., nonché degli artt. 21-septies della legge n. 241/1990e 13 della legge regionale della Sicilia n. 5/2014, 19, commi 7 ed 8, delregolamento di organizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA](adottato con Deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 2 del 16ottobre 2017 secondo lo schema tipo approvato con Decreto delPresidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017) e delladeliberazione del Commissario straordinario n. 8 del 30 ottobre 2017,assumendo – l’istante - che il predetto mandato senza rappresentanzaalluderebbe, in realtà, ad una delega inter organica.6.

Alla stregua delle riflessioni svolte, il ricorso va accolto nel suoterzo motivo, mentre vanno rigettati i primi due e dichiarato assorbito ilquarto.La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa varimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia - inNumero registro generale 1280/2024Numero sezionale 5371/2026Numero di raccolta generale 24787/2026Data pubblicazione 26/08/2026diversa composizione – anche per regolare le spese del presente grado dilegittimità.

P.Q.Mla Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta i primi due edichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia - in diversa composizione – anche per regolare le spesedel presente grado di legittimità.Così deciso in Roma, il 7 luglio 2026Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo [OSCURATO:PERSONA] n. 7907/2023 depositata il 02/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1280/2024Numero sezionale 5371/2026Numero di raccolta generale 24787/2026Data pubblicazione 26/08/20261. Oggetto di controversia è l’avviso di pagamento indicato in atti concui il Consorzio di bonifica 6 Enna, nella veste di mandatario senzarappresentanza del Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA], chiedeva aAngelo [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma € 501,55, a titolo di “Tributo0648 – contributo opere irrigue”, per l’anno 2018.2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Siciliaaccoglieva l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza n.1027/2021 della Commissione tributaria provinciale di Enna, ritenendofondante e assorbente il primo motivo di appello, e, pertanto, annullaval’atto impugnato, osservando che:- ai sensi dell’art 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014, nel contesto dellaridefinizione degli ambiti territoriali di operatività dei consorzi di bonificadell’unitarietà ed omogeneità idrografica ed idraulica del territorio, ilConsorzio di bonifica 6 Enna ed il suo comprensorio erano stati accorpati,insieme ad altri, all’istituendo nuovo [OSCURATO:PERSONA];- sebbene mediante una “ridefinizione” “degli ambiti territoriali dioperatività dei Consorzi di bonifica”, da un punto di vista letterale ladisposizione è chiara nel prevedere “l'unificazione dei comprensoriconsortili”, e la specificazione che i Consorzi di bonifica della Siciliaoccidentale e della Sicilia orientale, che vengono così “istituiti”,“accorpano”, rispettivamente, “i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo,3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela e i loro rispettivi comprensori”, e “iconsorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori”;- l’affermazione, dei giudici di primo grado, secondo cui la citata deliberan. 8/17 “non può disapplicarsi in quanto essa non risulta affatto inviolazione della legge regionale 5/14”, perché secondo la CTP “l'art. 13 diquest'ultima legge non ha stabilito l'estinzione dei consorzi di bonificaterritoriali, ma ha solo istituito il Consorzio di bonifica della SiciliaNumero registro generale 1280/2024Numero sezionale 5371/2026Numero di raccolta generale 24787/2026Data pubblicazione 26/08/2026occidentale e quello della Sicilia orientale unificando i comprensoriconsortili e ridefinendo gli ambiti territoriali di operatività dei consorzi”,contrasta sia con la lettera della legge che con la ratio complessivadell’operazione legislativa;- infatti, sia il concetto di “accorpamento” che quello di “unificazione”non vogliono dire altro che la “riunione in un tutto unico”, che(ovviamente) si sostituisce in toto ai precedenti soggetti, che vengonoquindi aboliti. Vale a dire che, per espressa previsione dell’art. 13 dellacitata L.R. n. 5/2014, la “ridefinizione” degli “ambiti territoriali dioperatività dei Consorzi di bonifica” è avvenuta proprio “attraversol'unificazione dei comprensori consortili”;- ciò è provato, del resto, (anche) dal fatto che è previstal'approvazione “dello statuto e del regolamento di organizzazione dei dueistituendi consorzi”, nonché l’elezione degli “organi statutari”, cheovviamente sostituiscono quelli dei precedenti (soppressi) consorzi, e lanomina di un (unico) direttore generale;- si è realizzata sostanzialmente una vera e propria successione traenti pubblici;- conseguenza immediata e diretta è che, nel caso in esame, si ècostituito in giudizio, per difendere la legittimità di un proprioprovvedimento, un soggetto – il Consorzio 6 Enna – che in realtà non èpiù esistente in quanto abolito dalla legge;- la norma regionale non aveva previsto un periodo transitorio perl’esercizio di attività da parte dei precedenti consorzi, che era stato,invece, illegittimamente stabilito dalla deliberazione n. 8 del 30 ottobre2017 adottata dal Commissario straordinario del neocostituito consorziocon il conferimento al ricorrente di un mandato senza rappresentanza, chesi poneva in contrasto con la normativa regionale e regolamentare;- l’art. 19, comma 13, del regolamento di organizzazione del nuovoconsorzio aveva previsto che i piani, i regolamenti, i ruoli e gli affidamentiNumero registro generale 1280/2024Numero sezionale 5371/2026Numero di raccolta generale 24787/2026Data pubblicazione 26/08/2026dei consorzi accorpati restavano vigenti e continuavano a trovareapplicazione sino a diversa determinazione del commissario straordinario eche i ruoli per il pagamento dei contributi consortili venivano emessi sullabase dei piani adottati e di ogni altro atto vigente nei consorzi accorpatialla data di costituzione del nuovo consorzi, con ciò quindi considerandoapplicabili fino a nuova determinazione solo gli atti amministrativi emessidai precedenti consorzi, il che non significava certo - come invece ritenutodal Commissario straordinario con la citata deliberazione - di stabilire unperiodo transitorio in cui gli aboliti consorzi potevano ancora esercitare lefunzioni pubbliche, ostandovi sia la suddetta abolizione dei pregressiconsorzi, che il principio secondo cui l’ente pubblico non può delegare leproprie potestà ad altri soggetti, anche se pubblici;- nemmeno poteva configurarsi un mandato senza rappresentanza, sia perl’operatività di tale fattispecie soltanto nell’ambito dei rapporti privatistici,che per la giuridica impossibilità per un ente pubblico di delegare ad altroente l’esercizio di funzioni pubbliche;- il Consorzio di bonifica della [OSCURATO:PERSONA] era, quindi, l’unicosoggetto giuridicamente esistente, per cui il mandato senzarappresentanza da questi conferito al ricorrente era da considerarsiinesistente, come tale non convalidabile (ed a tutto voler concedere maicon effetti retroattivi), con la conseguente nullità dell’atto perché emessoda soggetto inesistente ed in base a delega illegittima, vizio questointegrante l’ipotesi di assoluta incompetenza per difetto di attribuzione e/ocarenza di potere.3. [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 6 Enna ha proposto ricorso per cassazioneavverso la predetta pronuncia sulla base di quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] è costituito con controricorso.In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 1280/2024Numero sezionale 5371/2026Numero di raccolta generale 24787/2026Data pubblicazione 26/08/20261. Con preliminare eccezione avanzata in sede di controricorso, è statosollevato il tema dell’improcedibilità del ricorso per difetto di valida etempestiva procura.Il controricorrente ha rappresentato che il ricorso è stato proposto inbase a procura conferita su supporto analogico ed è stato notificato dalConsorzio tramite posta elettronica certificata, senza che la relata dinotifica contenesse l’attestazione di conformità al file digitale dell’originalecartaceo della procura speciale alla lite rilasciata al difensore delConsorzio. La carenza delle superiori formalità determinerebbe laviolazione delle seguenti disposizioni: art. 25 bis, comma 1, d.lgs. n. 546del 1992; art. 4, comma 3, del d.m. n. 163 del 2013; art. 22, commi 2 e4, del d.lgs. n. 82 del 2005; artt. 196-novies e 19-undecies, commi 2 e 3,disp. att. c.p.c.; art. 19-ter d.m. 28.12.2015; art. 3-bis, comma 2, dellalegge n. 53 del 1994; art. 83, 3° comma c.p.c.; art. 18, comma 4, deld.m. n. 44 del 2011.Detta pregiudiziale questione va esaminata prioritariamente; essarisulta infondata.1.1. Va subito premesso che in data 3 maggio 2024 il Consorzio haprovveduto al deposito dell’attestazione di conformità alla procura specialeoriginariamente conferita con modalità analogica del mandato alla litenotificato telematicamente con il ricorso.1.2. L’art. 196-novies disp. att. c.p.c. (rubricato «Potere dicertificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti») stabilisceche «Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazioneper stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionistadelegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale,quando depositano con modalità telematiche la copia informatica ancheper immagine di un atto processuale di parte o di un provvedimento delgiudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copiaNumero registro generale 1280/2024Numero sezionale 5371/2026Numero di raccolta generale 24787/2026Data pubblicazione 26/08/2026conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copiamunita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copiaconforme dell'atto o del provvedimento».L’art. 369 c.p.c. prevede che insieme al ricorso devono esserepresentati, «a pena di improcedibilità, […] la procura speciale se questa èconferita con atto separato».L’art. 372, secondo comma, c.p.c. stabilisce che «il deposito deidocumenti relativi all’ammissibilità può avvenire indipendentemente daquella del ricorso e dal controricorso, fino a quindici giorni primadell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio».1.3. Prima che fosse consentito e poi divenuto obbligatorio (come nellaspecie) il deposito del ricorso con modalità telematica e quindi in ambito diprocesso cd. analogico, questa Corte aveva escluso la sanzionedell'improcedibilità del ricorso nel caso in cui, pur mancando lacertificazione di conformità della copia analogica del ricorso digitale, ilcontroricorrente avesse depositato copia dell'atto ricevuto debitamenteautenticata, così come nel caso in cui il controricorrente, ancorchétardivamente costituito, non avesse disconosciuto la conformità della copiasemplice depositata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 2, d.lgs. n.82/2005 (C.A.D.), o ancora qualora il ricorrente avesse depositatol'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entrol'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio (cfr. Cass.,Sez. Un., n. 22438/2018 e Cass., Sez. Un., n. 8312/2019).In tali termini, il tempestivo deposito della sola copia analogica delricorso notificato come documento informatico nativo digitale era statoreputato idoneo a configurare una «fattispecie a formazione progressiva»,che si esaurisce in un lasso temporale reputato proporzionato eragionevole, con la conseguenza che, ove il destinatario della notificatelematica del ricorso rimanga solo intimato (ovvero, nell'ipotesi di piùdestinatari, anche solo uno rimanga intimato), il ricorrente potevaNumero registro generale 1280/2024Numero sezionale 5371/2026Numero di raccolta generale 24787/2026Data pubblicazione 26/08/2026depositare l'attestazione di conformità sino all'udienza di discussione oall'adunanza in camera di consiglio, così come il ricorrente era tenuto afare anche nell'ipotesi di disconoscimento della conformità da parte delcontroricorrente.Nelle suddette ipotesi, il ricorrente, per evitare l'improcedibilitàdoveva, quindi, attivarsi e depositare l'attestazione di conformità entro ipredetti termini (cfr. Cass., Sez. Un., n. 22438/2018).1.4. Successivamente sono intervenute pronunce che hanno ritenutoinammissibili ricorsi, notificati tramite posta elettronica certificata,rilevando il mancato rispetto della formalità della suddetta asseverazionedi conformità, assumendo che la procura rilasciata su supporto analogicodalla parte al difensore, ai sensi dell’art. 16-undecies, d.l. n. 179/2012,deve essere da questi sottoscritta con firma autografa e successivamentetrasformata in copia informatica di documento analogico, la cui conformitàall’originale deve essere attestata dal difensore nella relata di notifica (cfr.Cass. n. 6318/2023, con riferimento al processo telematico e Cass. n.12850/2019).1.5. Senonchè, anche da ultimo, le Sezioni unite di questa Cortehanno ribadito, alla luce del principio di effettività della tutelagiurisdizionale (artt. 24 e 111 Cost.; art. 47 della Carta di Nizza; art. 19del Trattato sull’Unione europea; art. 6 CEDU), l’esigenza di assicurare, ilpiù possibile, una decisione di merito, ponderando attentamente ed inbase a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, eventuali restrizioni deldiritto della parte all’accesso ad un tribunale (così anche: Cass., S.U., n.25513/2016; Cass., S.U., n. 10648/2017; Cass., S.U., n. 8950/2022;Cass., S.U., n. 28403/2023; Cass., S.U., n. 2075/2024), conconseguenziale, rinnovata, vitalità assegnata al principio cardine di“strumentalità delle forme” degli atti del processo, dalla legge prescrittenon per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fineproprio ed autonomo, ma in quanto strumento più idoneo per laNumero registro generale 1280/2024Numero sezionale 5371/2026Numero di raccolta generale 24787/2026Data pubblicazione 26/08/2026realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come il traguardo che lanorma disciplinante la forma dell’atto intende conseguire (così Cass., Sez.Un., n. 6477/2024, che richiama, tra le molte, Cass. n. 9772/2016; Cass.,S.U., n. 14916/2016; Cass., S.U., n. 10937/2017; Cass. n. 8873/2020;Cass. n. 31085/2022; Cass. n. 14692/2023).1.6. Alla luce di quanto precede, va osservato che nella specie non èstata posta in discussione la conformità della procura alla lite allegata alricorso notificato tramite posta elettronica certificata all’originale copiacartacea, non avendo il controricorrente nulla eccepito sul punto,essendosi, invece, limitato solo a rilevare l’assenza dell’asseverazione diconformità della copia informatica della procura al suo originale analogico.In tali termini ed in applicazione del suindicato principio distrumentalità delle forme, l’assenza di ogni disconoscimento circa laconformità della copia semplice depositata dal ricorrente, esclude laradicale sanzione dell’improcedibilità del ricorso, ricorrendo solo una merairregolarità che comporta il venir meno, per effetto di detta omissione ed amente dell’art. 196, novies, disp. att., c.p.c., solo della legale equivalenzadell’atto al suo originale, legittimando con essa la facoltà della contropartedi disconoscerlo, con la conseguenza che, in assenza di tale contestazione,la predetta irritualità non sortisce effetti pregiudizievoli per l’istante.Soluzione questa che si pone in linea con la giurisprudenza della CEDUnella parte in cui ha richiamato il citato arresto di questa Corte n.8312/2019, con cui – re melius perpensa – era stato chiarito che ilmancato deposito dell’attestazione di conformità delle copie cartacee aglioriginali informatici entro il termine fissato dall’articolo 369 c.p.c. nondoveva comportare l’improcedibilità del ricorso qualora la controparte nonavesse affermato la difformità delle copie cartacee dagli originali o qualorail ricorrente avesse depositato l’attestazione mancante in un momentoqualsiasi precedente allo svolgimento dell’udienza della causa (v. sentenzaCEDU causa Patricolo ed altri c. Italia – ric. 37943/2017 ed altri 2).Numero registro generale 1280/2024Numero sezionale 5371/2026Numero di raccolta generale 24787/2026Data pubblicazione 26/08/2026Sempre in via preliminare è denunciata l’inammissibilità del ricorso percassazione per difetto della c.d. legitimatio ad causam. La questione saràtrattata in sede di esame della terza censura del ricorso.2. Con il primo motivo di impugnazione, il consorzio ha dedotto, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che l’avviso dipagamento impugnato non è atto indicato nell’elencazione di cui allapredetta disposizione, per cui «[…] avrebbe potuto essere impugnato dalcontribuente al più per contestare la “legittimità sostanziale”dell’obbligazione tributaria, non già per avanzare motivi di caratteremeramente formali, quali quelli trattati ed accolti, in primo e secondogrado, dalle corti tributarie di merito, che avrebbero dovuto esseredichiarati come tali inammissibili» (v. pagina n. 2 del ricorso), laddove leragioni di impugnazioni avanzate avevano avuto riguardo alla legittimitàformale dell’atto.2.1. La doglianza risulta palesemente infondata come già chiarito inanaloga fattispecie decisa da questa Corte con sentenza n. 6611/2026, lacui motivazione integralmente si condivide e si fa propria.La stessa difesa del consorzio ha richiamato la costante giurisprudenzadi questa Corte secondo cui l'elencazione degli atti impugnabili contenutanell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 ha natura tassativa, ma, in ragione deiprincipi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e dibuon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), ogni atto adottato dall'enteimpositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente unaspecifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragionifattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senzanecessità che si manifesti in forma autoritativa (cfr., tra le tante, daultimo Cass. n. 3914/2025; Cass. n. 10667/2025).La tesi del ricorrente si fonda sul rilievo secondo il quale l’avviso dipagamento in oggetto avrebbe potuto essere impugnato solo perNumero registro generale 1280/2024Numero sezionale 5371/2026Numero di raccolta generale 24787/2026Data pubblicazione 26/08/2026contestare aspetti sostanziali dell’obbligazione tributaria, per cui le ragioniposte a fondamento della decisione impugnata, attinenti alla giuridicainesistenza dell’ente che ha emesso l’atto, non potevano condurreall’accoglimento del ricorso, postulando semmai l’inammissibilità delmotivo.Epperò, tale ordine di idee non ha fondamento, in quanto ipotizza unalimitazione del mezzo di tutela che non sussiste, ben potendo ilcontribuente, destinatario di un atto, non ricompreso nell’elenco degli attitipicamente impugnabili di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, ma che,comunque, manifesti una pretesa tributaria, esercitare, in formaanticipata, il suo diritto di difesa al fine di contrastarla per tutte le ragioniad essa inerenti, sia di carattere formale, che sostanziale.Il riferimento alla tutela giurisdizionale al fine di controllare la«legittimità sostanziale della pretesa impositiva», estrapolato dalricorrente dal passaggio motivazionale di talune pronunce di questa Corte(cfr. tra tutte, Cass. n. 16118/2023), non pone un limite alle ragionidifensive, facoltizzando piuttosto il più ampio esercizio difensivo, volto afar valere cioè vizi sostanziali e/o di merito e/o (perché no) anche (solo)formali dell’atto, la cui esclusione, non altrimenti giustificata, risulterebbe,invece, del tutto irragionevole.Tant’è che la giurisprudenza della Corte ammette l’impugnazionecontro l’avviso di pagamento anche per il suo difetto di motivazione (cfr.,tra le tante, Cass. n. 3914/2025 e la giurisprudenza ivi indicata), ipotesiquesta che emblematicamente integra un vizio di natura formale.3. Con la seconda censura il ricorrente ha lamentato, in relazione alcanone censorio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionee/o falsa applicazione degli artt. 21 d.lgs. n. 546/1992 e 2697 c.c.,ponendo in rilievo che «[…] è del tutto mancata da parte della Corte diGiustizia di secondo grado […] e della [OSCURATO:PERSONA], prima, il necessario preliminare sindacato circa la presenza dellaNumero registro generale 1280/2024Numero sezionale 5371/2026Numero di raccolta generale 24787/2026Data pubblicazione 26/08/2026prova agli atti della tempestiva proposizione del ricorso; il che si risolve inuna innegabile violazione degli artt. 21 d.lgs. 546/1992 e 2697 cod. civ.,giacché la Corte tributaria ha, di fatto, esonerato la parte contribuente didetto onere» (v. pagina n. 3 del ricorso).3.1. Si tratta di motivo del tutto inammissibile.Esso, difatti, lamenta una pretesa lacuna nell’attività del giudice circa laverifica della regolarità processuale dell’impugnazione sotto il profilo dellasua tempestività, così veicolando la censura sul puro versanteaccademico, senza dedurre la sussistenza di alcun vizio, meno che maiquello della tardività dell’impugnazione.Trascurando di considerare poi che la verifica è stata verosimilmenteoperata, senza darne atto in motivazione, in assenza di contestazione,laddove del tutto fuori tiro si presenta la contestata violazione dell’art. 21d.lgs. n. 546/1992, non essendo nemmeno rappresentato chel’impugnazione sia stata proposta decorsi i sessanta giorni dalla notificadell’atto.4. Con la terza doglianza l’istante ha lamentato, sempre in ragionedell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della RegioneSiciliana e 19, commi 7 ed 8, del regolamento di organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato con Deliberazione delCommissario Straordinario n. 2 del 16 ottobre 2017 secondo lo schematipo approvato con decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13settembre 2017), 97, secondo e terzo comma, 24 e 111 Cost., 100 c.p.c.e 23 e 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.Si sostiene che la predetta disposizione regionale non ha stabilitol’estinzione dei Consorzi di bonifica territoriale, bensì, al fine precipuo disoddisfare le nuove esigenze della moderna imprenditoria agricola sicilianaha solamente istituito due nuovi macro Consorzi di Bonifica (Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) unificando – sul piano degliNumero registro generale 1280/2024Numero sezionale 5371/2026Numero di raccolta generale 24787/2026Data pubblicazione 26/08/2026ambiti territoriali di operatività - i comprensori dei già esistenti Consorziterritoriali (cfr. pagina n. 3 del ricorso).Ciò si desumerebbe dal fatto che non è stata prevista l’appositaprocedura di liquidazione di detti consorzi di bonifica territoriali, essendostati conferiti ai medesimi «[…] una nuova connotazione e missione,nell’ambito del complessivo impianto delineato dalla legge di riforma»,così creando «un’articolazione in uffici (centrali e periferici) fra il Consorziodi bonifica [OSCURATO:PERSONA] ed i singoli consorzi di Bonifica territorialiaccorpati (fra cui anche quello di Enna, n. 6)» (v. pagina n. 3 del ricorso,in termini ripresi a pagina n. 30).4.1. La censura va accolta.4.2. Giova ricapitolare il quadro normativo ed amministrativo diriferimento.L’art. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana(rubricato «Norme in materia di consorzi di bonifica e meccanizzazioneagricola»), ha stabilito – per quanto ora interessa - che: «1. Al fine diadeguare i servizi di bonifica e irrigazione alle attuali esigenzedell'agricoltura e di razionalizzare l'impiego delle risorse umane,strumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali dioperatività dei Consorzi di bonifica, attraverso l'unificazione deicomprensori consortili sulla base della unitarietà e omogeneità idrograficae idraulica del territorio sia per la difesa del suolo sia per la gestione delleacque. L'unificazione dei comprensori consortili avviene garantendol'utilizzo delle medesime unità di personale di ruolo, precario ed a tempodeterminato; 2. Sono istituiti il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e ilConsorzio di bonifica Sicilia orientale. […] [OSCURATO:PERSONA] di bonifica Siciliaorientale accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna […] e i loro rispettivicomprensori. 3. Entro il 31.12.2014 con decreto del Presidente dellaRegione, previa deliberazione della Giunta regionale, su propostadell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pescaNumero registro generale 1280/2024Numero sezionale 5371/2026Numero di raccolta generale 24787/2026Data pubblicazione 26/08/2026mediterranea e sentita la Commissione legislativa permanente "Attivitàproduttive" dell'Assemblea regionale siciliana, si provvede all'approvazionedello statuto e del regolamento di organizzazione dei due istituendiconsorzi nel rispetto dei principi stabiliti dall'intesa Stato-Regioni di cui art.27 del d.l. 31.12.2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L.28.02.2008 n. 31; 4. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statutoai sensi del comma 3, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo svilupporurale e la pesca mediterranea, con decreto, indice le elezioni per gliorgani statutari». L’art. 19 del regolamento di organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] (approvato nel suo schema tipico, aisensi dell’art. 13 della citata legge regionale, con delibera presidenziale n.468 del 13 settembre 2017, a seguito di approvazione con delibere diGiunta nn. 326/2017 e 385/2017), ha stabilito – per quanto di interesse -che:- «1. A decorrere dalla data di costituzione del Consorzio di Bonifica SiciliaOrientale sono accorpati […]»;- «2. Il nuovo Consorzio succede, senza soluzione di continuità, aipreesistenti consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresiquelli relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare e al personale, chemantiene il trattamento giuridico ed economico posseduto nei consorziaccorpati alla data di costituzione dello stesso consorzio»;- «3. Alla amministrazione del nuovo consorzio, in fase di primaal comma 1. […]»;- «4. [OSCURATO:PERSONA] straordinario esercita le funzioni di ordinariaamministrazione che, in base allo Statuto, al presente Regolamento e allalegislazione vigente, sono di competenza del Presidente del Consorzio diBonifica, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale»;Numero registro generale 1280/2024Numero sezionale 5371/2026Numero di raccolta generale 24787/2026Data pubblicazione 26/08/2026- «6. Ad avvenuta nomina, il Direttore Generale provvedeall'amministrazione del Consorzio, avvalendosi delle strutture degliaccorpati Consorzi e del relativo personale»;- «7. Le funzioni e attività poste in essere dal Commissario straordinario edai Direttori, nonché rapporti a qualsiasi titolo instaurati, sonooggettivamente e soggettivamente imputati al consorzio istituito dall'art.13 della 1.r. 5/2014 […]»; «13. I piani, regolamenti, ruoli e affidamentidei consorzi accorpati restano vigenti e continuano a trovare applicazionefino a diversa determinazione del [OSCURATO:PERSONA] e delDirettore Generale, cui compete l'adozione delle misure, anche transitorie,e degli atti di pianificazione, programmazione e regolamentazionenecessari per l'operatività del nuovo Consorzio, nei termini temporalisopra indicati. In particolare:- i ruoli per il pagamento dei contributi consortili sono emessi sulla basedei piani adottati e ogni altro atto, che disciplina il calcolo e le modalità diriparto dei contributi a carico dei consorziati, vigenti nei consorzi accorpatialla data di costituzione del nuovo consorzio […]».Con deliberazione n. 2 del 16 ottobre 2017 il Commissario straordinariodell’istituito Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ha approvato il regolamento diorganizzazione del consorzio nel testo sopra riepilogato.4.3. Come accertato dal Giudice regionale e come documentato in atti, in30 ottobre 2017 il Commissario straordinario ha istituito «un "periodotransitorio", per consentire l'efficace attuazione di quanto previsto dallalegge regionale 28 gennaio 2014 n. 5, articolo 13, e quindi di garantire losvolgimento delle attività evitando soluzioni di continuità», stabilendo,«[…] ai sensi delle norme transitorie di cui all'art 19, con riferimentoparticolare ai punti 12 e 13 del Regolamento di Organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] che nel periodo transitorio, gli accorpaticonsorzi di bonifica 6 Enna […] agiscono quali "mandatari senzaNumero registro generale 1280/2024Numero sezionale 5371/2026Numero di raccolta generale 24787/2026Data pubblicazione 26/08/2026rappresentanza" del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], conformementea quanto disciplinato dall'articolo 1705 del codice civile».Tutto ciò, dando preliminarmente atto dell’approvazione dello [OSCURATO:PERSONA] di Sicilia orientale e ritenendo:- che «la soluzione di continuità, per la tipologia e numerosità dei rapportigiuridici da compiersi comporta l'indefettibile previsione di un "periodotransitorio"»;- «di dovere obbligatoriamente garantire il compimento dell'attivitàgiuridica all'istituito nuovo ente nel rispetto del Regolamento suddetto e,pertanto, anche, ai sensi dell'art. 19 punti 12 e 13, mantenendo attive leprecedenti posizioni giuridiche degli accorpati Consorzi di cui si potràcontinuare ad utilizzare la propria denominazione, ma che agiranno nellanuova configurazione in nome proprio e per conto del Consorzio di BonificaSicilia Orientale continuando ad utilizzare tutti i propri codici identificativifino alla formale loro cessazione che avverrà una volta che sarannodefinitivamente unificate tutte le posizioni giuridiche nei confronti deiterzi»;- «[…] le suddette previsioni regolamentari corrispondono formalmente esostanzialmente all'istituto giuridico del "mandato senza rappresentanza"normato dall'art. 1705 del Codice Civile che garantisce il concretocompimento dell'attività e la piena operatività del nuovo ente nellemodalità anzidette, previste dalle norme transitorie del Regolamento diOrganizzazione» (così nella citata delibera).4.4. Detto periodo transitorio è stato, poi, successivamente prorogato condelibere commissariali n. 23 del 18 dicembre 2018, n. 11 del 1° luglio2019 e 21 del 2 luglio 2020.Successivamente, la Giunta regionale della Sicilia, con deliberazioninn. 241 e 242 del 27 giugno 2019, n. 452 del 13 dicembre 2019, haprorogato sino al 30 giugno 2020 il citato «attuale ‘periodo transitorio’» (v.delibera n. 452/2019) e - per quanto risulta agli atti, da ultimo - conNumero registro generale 1280/2024Numero sezionale 5371/2026Numero di raccolta generale 24787/2026Data pubblicazione 26/08/2026deliberazione n. 275 del 25 giugno 2020 ha decretato che «[…] nelle moredella definitiva approvazione legislativa del disegno di legge: 'Riordino deiConsorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana', di prorogare,senza soluzione di continuità, l'attuale 'periodo transitorio' per i Consorzidi bonifica della [OSCURATO:PERSONA] e Orientale, in scadenza al 30 giugno2020, fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riformadegli stessi […]».4.5. Tanto ricapitolato, si osserva quanto segue.Questa Corte con pronuncia n. 15351/2023 ha ritenuto, sia pure inaltro contesto (illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati dalconsorzio), che l’art. 13 della predetta legge regionale, nello stabilirel’accorpamento dei consorzi ivi indicati, non ne ha espressamente previstola soppressione, osservando che l’assenza di una fase di liquidazione el’esistenza di un periodo transitorio (ancora in corso alla data diproposizione del ricorso), legittimava i consorzi accorpati ad operare qualimandatari senza rappresentanza del Consorzio di bonifica della Siciliaorientale con obbligo di provvedere allo svolgimento delle attivitàgestionali in nome proprio, ma per conto del Consorzio di bonifica dellaSicilia orientale.4.6. La Corte ritiene che la perdurante legittimazione dei precedenticonsorzi vada riconosciuta sulla base delle seguenti considerazioni.Deve, in primo luogo, osservarsi che l’art. 19, comma 13, del citatoregolamento ha previsto – come sopra esposto - che «I piani,regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti econtinuano a trovare applicazione fino a diversa determinazione delCommissario Straordinario e del Direttore Generale, cui competel'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti di pianificazione,programmazione e regolamentazione necessari per l'operatività del nuovoConsorzio, nei termini temporali sopra indicati». Il riferimento alla vigenzadegli affidamenti dei consorzi accorpati ha inteso garantire il nesso diNumero registro generale 1280/2024Numero sezionale 5371/2026Numero di raccolta generale 24787/2026Data pubblicazione 26/08/2026continuità tra le attività consortili dei precedenti enti con quello (perquanto qui interessa) di nuova costituzione nel quadro della delineatasuccessione tra gli stessi.La previsione, da parte della delibera commissariale n. 8/2017, delpredetto periodo transitorio, è stata, per tale via, funzionale allamenzionata modalità di successione.E si è trattato – giova sottolinearlo – di una decisione più volte ratificata,fatta propria e prorogata dalla Giunta regionale sino – da quel che risultadagli atti – alla «[…] conclusione delle procedure relative alla definitivariforma degli stessi» (v. delibera n. 272/2020).4.7. La tesi del Giudice regionale poggia, nel suo nucleo concettualefondante, sul rilievo dell’equiparazione secca tra l’istituzione dei nuoviconsorzi, che accorpano, riunificano in sé le precedenti entità consortili, el’abolizione di questi ultimi o, al più, la loro sostituzione.Si tratta, però, a giudizio della Corte, di interpretazione assertiva, chenon si concilia nemmeno con il senso letterale della disposizionenormativa.In effetti, la previsione dell’art. 13 della legge regionale, nel ridefiniregli ambiti territoriali di operatività dei consorzi tramite la loro unificazione,istituendo, quindi, i nuovi enti, ha indicato un obiettivo programmatico, hapianificato cioè, sul versante generale, il nuovo assetto organizzativo deiconsorzi, senza tuttavia estinguere, per dato normativo, le precedentientità, concependo, in realtà, tale esito come momento conclusivo di unprocesso.La lettera della norma non contempla, infatti, un effetto estintivo deiprecedenti consorzi consentaneo all’istituzione di un nuovo enteaccorpante, né tale conseguenza la si può individuare nella semplicecostituzione della nuova entità. La riunificazione, che costituiscel’imprescindibile dato programmatico e letterale del dato normativo, èNumero registro generale 1280/2024Numero sezionale 5371/2026Numero di raccolta generale 24787/2026Data pubblicazione 26/08/2026operazione che non postula, di per sé, l’immediata estinzione dell’enteaccorpato, non predica cioè un effetto istantaneo dell’operazione.Ne è prova la circostanza secondo la quale è la stessa legge regionalead aver contemplato termini (di certo non perentori) per l’approvazionedello statuto e del regolamento organizzativo dei nuovi enti, il cheaccredita l’ordine di idee secondo cui la loro operatività è stata prefiguratacome epilogo del procedimento di riorganizzazione, solo all’esito del qualepoteva realizzarsi l’effetto della riunificazione nella nuova entità deiprecedenti consorzi, con conseguente loro permanenza “in vita” sino alcompletamento di tale processo.In tale contesto, risulta corrispondente ai riportati contenuti legislativie comunque si presenta come soluzione non incompatibile, né contrariacon l’assetto programmatico normativamente indicato, la previsione di unesercizio non immediato delle attività consortili da parte del nuovo ente e,dunque, di un “periodo transitorio” (per quanto prolungatosi nel tempo)concepito dal commissario straordinario e più volte ratificato e prorogatodalla Giunta, in cui i precedenti consorzi hanno continuato a svolgere leproprie attività (segnatamente, per quanto interessa, anche il servizioimpositivo e di esazione) nel segno della permanenza degli “affidamenti”in atto sino alla conclusione del processo di razionalizzazione degli ambititerritoriali.Nella delineata prospettiva soccorre la pronuncia n. 22104/2025 diquesta Corte, la quale (con riferimento alla procedura di accorpamento deiconsorzi di sviluppo industriale della Regione Calabria) sulla questione(ritenuta dirimente) concernente l’individuazione del momento in cui èintervenuta l’estinzione dei Consorzi provinciali accorpati per effetto delledisposizioni contenute nella legge regionale, vale a dire se l’estinzione siaintervenuta ex lege al momento dell’entrata in vigore della legge ovvero sisia verificata solo a seguito della conclusione della procedura diaccorpamento, ha reputato non intervenuta l’estinzione del ConsorzioNumero registro generale 1280/2024Numero sezionale 5371/2026Numero di raccolta generale 24787/2026Data pubblicazione 26/08/2026provinciale prima che la procedura di accorpamento sia stata portata atermine, perché non vi è nessuna norma che statuisce in tal senso,dovendo, pertanto, ritenersi che l’estinzione sia la conseguenzadell’esaurimento della procedura di accorpamento, che si completa con ilconferimento all’ente accorpante dei beni e dei rapporti degli entiaccorpati.Nella fattispecie esaminata da detta pronuncia, la legge medesimaprevedeva un iter procedurale tramite – per quanto più interessa - ilconferimento nella nuova entità dei beni mobili, immobili, strumentali, conle inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativirapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati.Questa previsione manca nella legge regionale della Sicilia n. 5/2014,oggetto di esame.Ciò nondimeno, la sussistenza di una procedura volta ad assicurare ilpassaggio o, se si vuole, l’imputazione dei beni del precedente consorzio alnuovo ente non è seriamente contestabile, sol considerando chel’istituzione dell’ente accorpante è una evenienza distinta rispettoall’accorpamento ad esso di altri enti (v. Cass. n. 22104/2025 cit.),operazione questa che richiede l’esecuzione di modalità organizzative perconsentire la riunificazione degli enti.Si comprende allora come, non prevedendo la predetta legge regionaledella Sicilia, alcuna espressa previsione di estinzione degli enti destinatiall’accorpamento, solo una volta completato il processo di accorpamentopossa considerarsi chiusa la procedura, mentre la prosecuzionedell’attività e dei rapporti, anche processuali, dei Consorzi accorpati,comprende tutti i rapporti e le attività anche precedenti alla data dientrata in vigore della norma (v. Cass. n. 22104/2025) e quelle anteriorialla chiusura dell’operazione di accorpamento.4.8. Così ricostruita la vicenda si è, dunque, al di fuori della delega difunzioni o di poteri, esercitando il Consorzio di bonifica Enna 6, le attivitàNumero registro generale 1280/2024Numero sezionale 5371/2026Numero di raccolta generale 24787/2026Data pubblicazione 26/08/2026già ad esso affidate in attesa della definizione del processo diriunificazione degli enti.E si comprende, altresì, come sia stata del tutto superflua l’iniziativa ela direttiva del commissario straordinario di stabilire che l’accorpatoConsorzio di Bonifica 6 Enna avrebbe agito come mandatario senzarappresentanza del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], come stabilitodall’art. 1705 c.c.Superflua perché l’affidamento, ancora in atto in capo al Consorzio 6Enna dell’attività in precedenza espletata, rendeva inutile ricorrere ad unincarico da parte del nuovo Consorzio per esercitare l’attività.Errata perché, a tacer d’altro, il mandato senza rappresentanza di cuiall’art. 1705 c.c. è fattispecie non esportabile in ambito pubblicistico, ovel’affidamento di funzioni è regolato dall’istituto della delegaintersoggettiva, che opera tra rami diversi dell’amministrazione e che deveessere prevista dalla legge.Tantomeno il citato mandato può essere configurato – come sostenutodalla difesa del Consorzio – secondo il modello della delegazione interorganica, considerando il rapporto tra i Consorzi in termini di relazione traarticolazione centrale e periferica, stante l’alterità soggettiva tra i dueenti, postulata dalla previsione di un mandato senza rappresentanzaconferito dal nuovo consorzio a quello precedente.4.9. Tanto precisato, deve, tuttavia, la Corte ulteriormente osservareche la predetta indicazione (aver agito quale mandatario del Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA]) non ha minato la legittimità dell’atto provenientedal Consorzio di Bonifica 6 Enna.L’enunciazione di un non configurabile rapporto di mandato senzarappresentanza, infatti, non ha inciso, né privato il Consorzio di Bonifica 6Enna del persistente potere di emanare l’atto, in ragione sia della suasopravvivenza sino al compimento del processo di accorpamento, che invirtù della permanenza degli affidamenti in atti.Numero registro generale 1280/2024Numero sezionale 5371/2026Numero di raccolta generale 24787/2026Data pubblicazione 26/08/2026Vero è piuttosto che la predetta enunciazione (mandato senzarappresentanza) ha posto il Consorzio di Bonifica 6 Enna quale soggettoresponsabile del proprio operato, in linea con l’esistenza di un perduranteaffidamento del servizio come sopra esposto.Tale erronea enunciazione, infine, non ha avuto alcuna ricaduta sulrapporto tributario con il contribuente, tantomeno sotto il profilo dellatitolarità del potere, in capo al ricorrente, di adottare l’atto impugnato,che, alla luce delle considerazioni svolte, deve considerarsi sussistente almomento dell’atto impugnato, essendo il Consorzio di bonifica 6 Ennaancora operante sino alla conclusione del processo di riunificazione deiconsorzi siciliani e legittimato, pertanto, ad agire in presenza delperdurante affidamento dell’attività.4.10. Per le suddette ragioni, la sentenza impugnata va cassata.5. Resta assorbito nelle valutazioni che precedono l’esame del quartomotivo di ricorso, concernente, secondo il parametro dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., le violazioni degli artt. 1705 c.c., 97, secondo eterzo comma, Cost., nonché degli artt. 21-septies della legge n. 241/1990e 13 della legge regionale della Sicilia n. 5/2014, 19, commi 7 ed 8, delregolamento di organizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA](adottato con Deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 2 del 16ottobre 2017 secondo lo schema tipo approvato con Decreto delPresidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017) e delladeliberazione del Commissario straordinario n. 8 del 30 ottobre 2017,assumendo – l’istante - che il predetto mandato senza rappresentanzaalluderebbe, in realtà, ad una delega inter organica.6. Alla stregua delle riflessioni svolte, il ricorso va accolto nel suoterzo motivo, mentre vanno rigettati i primi due e dichiarato assorbito ilquarto.La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa varimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia - inNumero registro generale 1280/2024Numero sezionale 5371/2026Numero di raccolta generale 24787/2026Data pubblicazione 26/08/2026diversa composizione – anche per regolare le spese del presente grado dilegittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta i primi due edichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia - in diversa composizione – anche per regolare le spesedel presente grado di legittimità.Così deciso in Roma, il 7 luglio 2026Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]