CassazionedecretoSezione 5Decisione del 23 luglio 2026
Cassazione n. 23966/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sario straordinario pro tempore, dr. GiuseppeSpartà, nominato con decreto assessoriale n. 04/GAB del 9 gennaio2023 dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Agricoltura, dello [OSCURATO:PERSONA] edella [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso,come da procura speciale e nomina poste in calce al ricorso e giustadeliberazione del commissario straordinario n. 48 del 30 ottobre 2023,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 61R69 H163 P).- RICORRENTE –CONTRO[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1297/2024Numero sezionale 5445/2026Numero di raccolta generale 23966/2026Data pubblicazione 23/07/2026CORTESE SILVESTRA (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67C64 E536 D),rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste incalce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale CPR FDN80R17 C351 I).- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia n. 7935/7/2023, depositata il 2 ottobre 2023e notificata il 4 novembre 2023.UDITA la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza cameraledell’8 luglio 2026.1. Oggetto di controversia è l’avviso di pagamento indicato in atti concui il Consorzio di bonifica 6 Enna, nella veste di mandatario senzarappresentanza del Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA], chiedevaa [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di 777,34 €, a titolo dicontributo di bonifica per opere irrigue relativamente all’anno di imposta2018 (nella sentenza impugnata sono riportati gli anni 2015/2017,verosimilmente per errore materiale, risultando pacifico tra le parti che sitratto del citato, diverso, anno di imposta).2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Siciliaaccoglieva l’appello proposto dalla contribuente ed in riforma dellapronuncia di primo grado, annullava l’atto impugnato, osservando che:- ai sensi dell’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014, nel contestodella ridefinizione degli ambiti territoriali di operatività dei consorzi dibonifica attraverso l’unificazione dei comprensori consortili sulla basedell’unitarietà ed omogeneità idrografica ed idraulica del territorio, ilConsorzio di bonifica 6 Enna ed il suo comprensorio erano stati accorpati,insieme ad altri, all’istituendo nuovo Consorzio della [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1297/2024Numero sezionale 5445/2026Numero di raccolta generale 23966/2026Data pubblicazione 23/07/2026- il senso letterale della suindicata disposizione ed il complessivoimpianto della riforma deponeva nel senso che, sia pure mediante unaridefinizione degli ambiti territoriali di operatività dei consorzi,l’unificazione dei comprensori consortili e l’accorpamento (tra l’altro) delConsorzio di Bonifica 6 Enna nel Consorzio di Bonifica della SiciliaOrientale avevano comportato la «[…] ”riunione in un tutto unico", che(ovviamente) si sostituisce in toto ai precedenti soggetti, che vengonoquindi aboliti» (così nella sentenza impugnata), com’è dimostrato dallaprevisione di approvazione dello statuto del nuovo ente e dall’elezionedegli organi statutari, «[…] che ovviamente sostituiscono quelli deiprecedenti (soppressi) consorzi, e la nomina di un (unico) direttoregenerale»;- lo stesso regolamento di organizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], adottato con delibera n. 2 del 16 ottobre 2017,non solo aveva previsto il predetto accorpamento dei pregressi consorzidalla data di costituzione del nuovo ente, ma soprattutto aveva stabilitoche «”Il nuovo consorzio succede, senza soluzione di continuità, aipreesistenti consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi […]» (cosìnella pronuncia impugnata);- si era così realizzata tra enti pubblici una vera e propria successionein universum ius;- la norma regionale non aveva previsto un periodo transitorio perl’esercizio di attività da parte dei precedenti consorzi, che era stato,invece, illegittimamente stabilito dalla deliberazione n. 8 del 30 ottobre2017 adottata dal Commissario straordinario del neocostituito consorziocon il conferimento al ricorrente di un mandato senza rappresentanza,che si poneva in contrasto con la normativa regionale e regolamentare;- l’art. 19, comma 13, del regolamento di organizzazione del nuovoconsorzio aveva previsto che i piani, i regolamenti, i ruoli e gliNumero registro generale 1297/2024Numero sezionale 5445/2026Numero di raccolta generale 23966/2026Data pubblicazione 23/07/2026affidamenti dei consorzi accorpati restavano vigenti e continuavano atrovare applicazione sino a diversa determinazione del commissariostraordinario e che i ruoli per il pagamento dei contributi consortilivenivano emessi sulla base dei piani adottati e di ogni altro atto vigentenei consorzi accorpati alla data di costituzione del nuovo consorzi, con ciòquindi considerando applicabili fino a nuova determinazione solo gli attiamministrativi emessi dai precedenti consorzi, il che non significava certo- come invece ritenuto dal Commissario straordinario con la citatadeliberazione - di stabilire un periodo transitorio in cui gli aboliti consorzipotevano ancora esercitare le funzioni pubbliche, ostandovi sia lasuddetta abolizione dei pregressi consorzi, che il principio secondo cuil’ente pubblico non può delegare le proprie potestà ad altri soggetti,anche se pubblici;- nemmeno poteva configurarsi un mandato senza rappresentanza, siaper l’operatività di tale fattispecie soltanto nell’ambito dei rapportiprivatistici, che per la giuridica impossibilità per un ente pubblico didelegare ad altro ente l’esercizio di funzioni pubbliche;- il Consorzio di bonifica della [OSCURATO:PERSONA] era, quindi, l’unicosoggetto giuridicamente esistente, per cui il mandato senzarappresentanza da questi conferito al ricorrente era da considerarsiinesistente, come tale non convalidabile (ed a tutto voler concedere maicon effetti retroattivi), con la conseguente nullità dell’atto perché emessoda soggetto inesistente ed in base a delega illegittima, vizio questointegrante l’ipotesi di assoluta incompetenza per difetto di attribuzionee/o carenza di potere.3. [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 6 Enna proponeva ricorso per cassazioneavverso la predetta pronuncia, con atto notificato tramite postaelettronica in data 29 dicembre 2023, sulla base di quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1297/2024Numero sezionale 5445/2026Numero di raccolta generale 23966/2026Data pubblicazione 23/07/20264. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso depositato 2 febbraio2024.5. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c. in data25 giugno 2026.RAGIONI DELLA DECISIONEVa subito rappresentato che la presente controversia è parte di unvasto contenzioso, dai contenuti pressoché coincidenti, in relazione alquale questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi, in sede di pubblicaudienza, con due sentenze nn. 6611/2026 e 6610/2026, le cui ragioni, inassenza di argomenti contrari, vanno qui ribadite.1. Con preliminare eccezione avanzata in sede di controricorso è statosollevato il tema dell’improcedibilità del ricorso per difetto di valida etempestiva procura.La controricorrente ha rappresentato che il ricorso è stato proposto inbase a procura conferita su supporto analogico ed è stato notificato dalConsorzio tramite posta elettronica certificata, senza che la relata dinotifica contenesse l’attestazione di conformità al file digitaledell’originale cartaceo della procura speciale alla lite rilasciata aldifensore del Consorzio.Detta pregiudiziale questione va esaminata prioritariamente; essarisulta infondata.1.1. Va innanzitutto premesso che in data 15 aprile 2026 il Consorzioha provveduto al deposito dell’attestazione di conformità alla procuraspeciale originariamente conferita con modalità analogica del mandatoalla lite notificato telematicamente con il ricorso.1.2. L’art. 196-novies disp. att. c.p.c. (rubricato «Potere dicertificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti») stabilisceche «Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblicaNumero registro generale 1297/2024Numero sezionale 5445/2026Numero di raccolta generale 23966/2026Data pubblicazione 23/07/2026amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulentetecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale eil liquidatore giudiziale, quando depositano con modalità telematiche lacopia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte odi un provvedimento del giudice formato su supporto analogico edetenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità dellacopia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformitàequivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o delprovvedimento».L’art. 369 c.p.c. prevede che insieme al ricorso devono esserepresentati, a pena di improcedibilità, […] la procura speciale se questa èconferita con atto separato».L’art. 372, secondo comma, c.p.c. stabilisce che «il deposito deidocumenti relativi all’ammissibilità può avvenire indipendentemente daquella del ricorso e dal controricorso, fino a quindici giorni primadell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio».1.3. Prima che fosse consentito e poi divenuto obbligatorio (come nellaspecie) il deposito del ricorso con modalità telematica e quindi in ambitodi processo cd. analogico, questa Corte aveva escluso la sanzionedell'improcedibilità del ricorso nel caso in cui, pur mancando lacertificazione di conformità della copia analogica del ricorso digitale, ilcontroricorrente avesse depositato copia dell'atto ricevuto debitamenteautenticata, così come nel caso in cui il controricorrente, ancorchétardivamente costituito, non avesse disconosciuto la conformità dellacopia semplice depositata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 2,d.lgs. n. 82/2005 (C.A.D.), o ancora qualora il ricorrente avessedepositato l'asseverazione di conformità all'originale della copiaanalogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera diconsiglio (cfr. Cass., Sez. Un., n. 22438/2018 e Cass., Sez. Un., n.8312/2019).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1297/2024Numero sezionale 5445/2026Numero di raccolta generale 23966/2026Data pubblicazione 23/07/2026In tali termini, il tempestivo deposito della sola copia analogica delricorso notificato come documento informatico nativo digitale era statoconsiderato idoneo a configurare una «fattispecie a formazioneprogressiva», che si esaurisce in un lasso temporale reputatoproporzionato e ragionevole, con la conseguenza che, ove il destinatariodella notifica telematica del ricorso rimanga solo intimato (ovvero,nell'ipotesi di più destinatari, anche solo uno rimanga intimato), ilricorrente poteva depositare l'attestazione di conformità sino all'udienzadi discussione o all'adunanza in camera di consiglio, così come ilricorrente era tenuto a fare anche nell'ipotesi di disconoscimento dellaconformità da parte del controricorrente.Nelle suddette ipotesi, il ricorrente, per evitare l'improcedibilitàdoveva, quindi, attivarsi e depositare l'attestazione di conformità entro ipredetti termini (cfr. Cass., Sez. Un., n. 22438/2018).1.4. Successivamente sono intervenute pronunce che hanno ritenutoinammissibili ricorsi, notificati tramite posta elettronica certificata,rilevando il mancato rispetto della formalità della suddetta asseverazionedi conformità, assumendo che la procura rilasciata su supporto analogicodalla parte al difensore, ai sensi dell’art. 16-undecies, d.l. n. 179/2012,deve essere da questi sottoscritta con firma autografa e successivamentetrasformata in copia informatica di documento analogico, la cuiconformità all’originale deve essere attestata dal difensore nella relata dinotifica (cfr. Cass. n. 6318/2023, con riferimento al processo telematicoe Cass. n. 12850/2019).1.5. Senonché, anche da ultimo, le Sezioni unite di questa Corte hannoribadito, alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale(artt. 24 e 111 Cost.; art. 47 della Carta di Nizza; art. 19 del Trattatosull’Unione europea; art. 6 CEDU), l’esigenza assicurare, il più possibile,una decisione di merito, ponderando attentamente ed in base a criteri diragionevolezza e proporzionalità, eventuali restrizioni del diritto dellaNumero registro generale 1297/2024Numero sezionale 5445/2026Numero di raccolta generale 23966/2026Data pubblicazione 23/07/2026parte all’accesso ad un tribunale (così anche: Cass., Sez. Un., n.25513/2016; Cass., Sez. Un., n. 10648/2017; Cass., Sez. Un., n.8950/2022; Cass., Sez. Un., n. 28403/2023; Cass., Sez. Un., n.2075/2024), con conseguenziale, rinnovata, vitalità assegnata alprincipio cardine di “strumentalità delle forme” degli atti del processo,dalla legge prescritte non per la realizzazione di un valore in sé o per ilperseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma in quanto strumentopiù idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone comeil traguardo che la norma disciplinante la forma dell’atto intendeconseguire (così Cass., Sez. Un., n. 6477/2024, che richiama, tra lemolte, Cass. n. 9772/2016; Cass., Sez. Un., n. 14916/2016; Cass., Sez.Un., n. 10937/2017; Cass. n. 8873/2020; Cass. n. 31085/2022; Cass. n.14692/2023).1.6. Alla luce di quanto precede, va osservato che nella specie non èstata posta in discussione la conformità della procura alla lite allegata alricorso notificato tramite posta elettronica certificata all’originale copiacartacea, non avendo il controricorrente nulla eccepito sul punto,essendosi, invece, limitato solo a rilevare l’assenza dell’asseverazione diconformità della copia informatica della procura al suo originaleanalogico.In tali termini ed in applicazione del suindicato principio distrumentalità delle forme, l’assenza di ogni disconoscimento circa laconformità della copia semplice depositata dal ricorrente, esclude laradicale sanzione dell’improcedibilità del ricorso, ricorrendo solo unamera irregolarità che comporta il venir meno, per effetto di dettaomissione ed a mente dell’art. 196, novies, disp. att., c.p.c., solo dellalegale equivalenza dell’atto al suo originale, legittimando con essa lafacoltà della controparte di disconoscerlo, con la conseguenza che, inassenza di tale contestazione, la predetta irritualità non sortisce effettipregiudizievoli per l’istante.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1297/2024Numero sezionale 5445/2026Numero di raccolta generale 23966/2026Data pubblicazione 23/07/2026Soluzione questa che si pone in linea con la giurisprudenza della CEDUnella parte in cui ha richiamato il citato arresto di questa Corte n.8312/2019, con cui – re melius perpensa – era stato chiarito che ilmancato deposito dell’attestazione di conformità delle copie cartacee aglioriginali informatici entro il termine fissato dall’articolo 369 c.p.c. nondoveva comportare l’improcedibilità del ricorso qualora la contropartenon avesse affermato la difformità delle copie cartacee dagli originali oqualora il ricorrente avesse depositato l’attestazione mancante in unmomento qualsiasi precedente allo svolgimento dell’udienza della causa(v. sentenza CEDU causa Patricolo ed altri c. Italia – ric. 37943/2017 edaltri 2).2. Con il primo motivo di impugnazione, il consorzio ha dedotto, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che l’avvisodi pagamento impugnato non è atto indicato nell’elencazione di cui allapredetta disposizione, per cui «[…] avrebbe potuto essere impugnato dalcontribuente al più per contestare la “legittimità sostanziale”dell’obbligazione tributaria, non già per avanzare motivi di caratteremeramente formali, quali quelli trattati ed accolti, in primo e secondogrado, dalle corti tributarie di merito, che avrebbero dovuto esseredichiarati come tali inammissibili» (v. pagina n. 2 del ricorso), laddove leragioni di impugnazioni avanzate avevano avuto riguardo alla legittimitàformale dell’atto.2.2. La doglianza risulta palesemente infondata.La stessa difesa del consorzio ha richiamato la costante giurisprudenzadi questa Corte secondo cui l'elencazione degli atti impugnabili contenutanell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 ha natura tassativa, ma, in ragione deiprincipi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e dibuon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), ogni atto adottato dall'enteimpositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente unaNumero registro generale 1297/2024Numero sezionale 5445/2026Numero di raccolta generale 23966/2026Data pubblicazione 23/07/2026specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragionifattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senzanecessità che si manifesti in forma autoritativa (cfr., tra le tante, daultimo Cass. n. 3914/2025; Cass., n. 10667/2025).La tesi del ricorrente si fonda sul rilievo secondo il quale l’avviso dipagamento in oggetto avrebbe potuto essere impugnato solo percontestare aspetti sostanziali dell’obbligazione tributaria, per cui leragioni poste a fondamento della decisione impugnata, attinente allagiuridica inesistenza dell’ente che ha emesso l’atto, non poteva esserecondurre all’accoglimento del ricorso, postulando semmail’inammissibilità del motivo.Epperò, tale ordine di idee non ha fondamento, in quanto ipotizza unalimitazione del mezzo di tutela che non sussiste, ben potendo ilcontribuente, destinatario di un atto, non ricompreso nell’elenco degli attitipicamente impugnabili di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, ma che,comunque, manifesti una pretesa tributaria, esercitare, in formaanticipata, il suo diritto di difesa al fine di contrastarla per tutte le ragioniad essa inerenti, sia di carattere formale, che sostanziale.Il riferimento alla tutela giurisdizionale al fine di controllare la«legittimità sostanziale della pretesa impositiva», estrapolato dalricorrente dal passaggio motivazionale di talune pronunce di questa Corte(cfr. tra tutte, n. 16118/2023), non pone un limite alle ragioni difensive,facoltizzando piuttosto il più ampio esercizio difensivo, volto far valerecioè vizi sostanziali e/o di merito e/o (perché no) anche (solo) formalidell’atto, la cui esclusione, non altrimenti giustificata, risulterebbe,invece, del tutto irragionevole.Tant’è che la giurisprudenza della Corte ammette l’impugnazionecontro l’avviso di pagamento anche per il suo difetto di motivazione (cfr.,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1297/2024Numero sezionale 5445/2026Numero di raccolta generale 23966/2026Data pubblicazione 23/07/2026tra le tante, Cass. n. 3914/2025 e la giurisprudenza ivi indicata), ipotesiquesta che emblematicamente integra un vizio di natura formale.L’istante ha ricordato che l’impugnazione aveva riguardato (ed è statapoi accolta per) la dedotta illegittimità dell’avviso di pagamento in quantoadottato da un soggetto inesistente, senza cioè potere impositivo, con ilche, quindi, era stata eccepita la sussistenza di un vizio tombale dellalegittimità dell’atto, certamente proponibile contro l’avviso impugnato.3. Con la seconda censura il ricorrente ha lamentato, in relazione alcanone censorio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 d.lgs. n. 546/1992 e e2697 c.c., ponendo in rilievo che «[…] è del tutto mancata da parte dellaCorte di Giustizia di secondo grado […] e della Commissione TributariaProvinciale ennese, prima, il necessario preliminare sindacato circa lapresenza della prova agli atti della tempestiva proposizione del ricorso; ilche si risolve in una innegabile violazione degli artt. 21 d.lgs. 546/1992 e2697 cod. civ., giacché la Corte tributaria ha, di fatto, esonerato la partecontribuente di detto onere» (v. pagina n. 3 del ricorso).3.1. Si tratta di motivo del tutto inammissibile.Esso, difatti, lamenta una pretesa lacuna nell’attività del giudice circala verifica della regolarità processuale dell’impugnazione sotto il profilodella sua tempestività, così veicolando la censura sul puro versanteaccademico, senza dedurre la sussistenza di alcun vizio, meno che maiquello della tardività dell’impugnazione.Trascurando di considerare poi che la verifica è stata verosimilmenteoperata, senza darne atto in motivazione, in assenza di contestazione,laddove del tutto fuori tiro si presenta la contestata violazione dell’art. 21d.lgs. n. 546/1992, non essendo nemmeno rappresentato chel’impugnazione sia stata proposta dopo che erano decorsi i sessanta dallanotifica dell’atto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1297/2024Numero sezionale 5445/2026Numero di raccolta generale 23966/2026Data pubblicazione 23/07/20264. Con la terza doglianza l’istante ha lamentato, sempre in ragionedell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della RegioneSiciliana e 19, commi 7 ed 8, del regolamento di organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato con Deliberazione delCommissario Straordinario n. 2 del 16 ottobre 2017 secondo lo schematipo approvato con decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13settembre 2017), 97, secondo e terzo comma, 24 e 111 Cost., 100 c.p.c.e 323 c.p.c. e 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.Ciò sostenendo che la predetta disposizione regionale «[…] non hastabilito l’estinzione dei Consorzi di bonifica territoriale, bensì, al fine […]precipuo di soddisfare le nuove esigenze della moderna imprenditoriaagricola siciliana (creando opportune economie di scale ed interventiimprontanti all’efficienza ed efficacia), ha solamente istituito due nuovimacro Consorzi di Bonifica (Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e SiciliaOccidentale) unificando – sul piano degli ambiti territoriali di operatività -i comprensori dei già esistenti Consorzi territoriali» (cfr. pagina n. 3 delricorso).Ciò si desumerebbe dal fatto che non è stata prevista l’appositaprocedura di liquidazione di detti consorzi di bonifica territoriali, essendostati conferiti ai medesimi «[…] una nuova connotazione e missione,nell’ambito del complessivo impianto delineato dalla legge di riforma»,così creando «un’articolazione in uffici (centrali e periferici) fra ilConsorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA] ed i singoli consorzi di Bonificaterritoriali accorpati (fra cui anche quello di Enna, n. 6)» (v. pagina n. 3del ricorso, in termini successivamente ripresi e sviluppati).4.1. La censura va accolta.4.2. Giova ricapitolare il quadro normativo ed amministrativo diriferimento.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1297/2024Numero sezionale 5445/2026Numero di raccolta generale 23966/2026Data pubblicazione 23/07/2026L’art. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana(rubricato «Norme in materia di consorzi di bonifica e meccanizzazioneagricola»), ha stabilito – per quanto ora interessa - che: «1. Al fine diadeguare i servizi di bonifica e irrigazione alle attuali esigenzedell'agricoltura e di razionalizzare l'impiego delle risorse umane,strumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali dioperatività dei Consorzi di bonifica, attraverso l'unificazione deicomprensori consortili sulla base della unitarietà e omogeneitàidrografica e idraulica del territorio sia per la difesa del suolo sia per lagestione delle acque. L'unificazione dei comprensori consortili avvienegarantendo l'utilizzo delle medesime unità di personale di ruolo, precarioed a tempo determinato; 2. Sono istituiti il Consorzio di bonifica Siciliaoccidentale e il Consorzio di bonifica Sicilia orientale. […] [OSCURATO:PERSONA] dibonifica Sicilia orientale accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna […] e i lororispettivi comprensori. 3. Entro il 31.12.2014 con decreto del Presidentedella Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su propostadell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pescamediterranea e sentita la Commissione legislativa permanente "Attivitàproduttive" dell'Assemblea regionale siciliana, si provvedeall'approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione deidue istituendi consorzi nel rispetto dei principi stabiliti dall'intesa Stato-Regioni di cui art. 27 del d.l. 31.12.2007 n. 248, convertito conmodificazioni dalla L. 28.02.2008 n. 31; 4. Entro sessanta giornidall'approvazione dello statuto ai sensi del comma 3, l'Assessoreregionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea,con decreto, indice le elezioni per gli organi statutari».L’art. 19 del regolamento di organizzazione del Consorzio di BonificaSicilia Orientale (approvato nel suo schema tipico, ai sensi dell’art. 13della citata legge regionale, con delibera presidenziale n. 468 del 13Numero registro generale 1297/2024Numero sezionale 5445/2026Numero di raccolta generale 23966/2026Data pubblicazione 23/07/2026settembre 2017, a seguito di approvazione con delibere di Giunta nn.326/2017 e 385/2017), ha stabilito – per quanto di interesse - che:- «1. A decorrere dalla data di costituzione del Consorzio di BonificaSicilia Orientale sono accorpati […]»;- «2. Il nuovo Consorzio succede, senza soluzione di continuità, aipreesistenti consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivicompresi quelli relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare e alpersonale, che mantiene il trattamento giuridico ed economico possedutonei consorzi accorpati alla data di costituzione dello stesso consorzio»;- «3. Alla amministrazione del nuovo consorzio, in fase di primacui al comma 1. […]»;- «4. [OSCURATO:PERSONA] straordinario esercita le funzioni di ordinariaamministrazione che, in base allo Statuto, al presente Regolamento e allalegislazione vigente, sono di competenza del Presidente del Consorzio diBonifica, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale»;- «6. Ad avvenuta nomina, il Direttore Generale provvedeall'amministrazione del Consorzio, avvalendosi delle strutture degliaccorpati Consorzi e del relativo personale»;- «7. Le funzioni e attività poste in essere dal Commissariostraordinario e dai Direttori, nonché rapporti a qualsiasi titolo instaurati,sono oggettivamente e soggettivamente imputati al consorzio istituitodall'art. 13 della 1.r. 5/2014 […]»;- «13. I piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpatirestano vigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversadeterminazione del [OSCURATO:PERSONA] e del Direttore Generale,cui compete l'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti dipianificazione, programmazione e regolamentazione necessari perNumero registro generale 1297/2024Numero sezionale 5445/2026Numero di raccolta generale 23966/2026Data pubblicazione 23/07/2026l'operatività del nuovo Consorzio, nei termini temporali sopra indicati. Inparticolare:- i ruoli per il pagamento dei contributi consortili sono emessi sullabase dei piani adottati e ogni altro atto, che disciplina il calcolo e lemodalità di riparto dei contributi a carico dei consorziati, vigenti neiconsorzi accorpati alla data di costituzione del nuovo consorzio […]».Con deliberazione n. 2 del 16 ottobre 2017 il Commissariostraordinario dell’istituto Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ha approvato ilregolamento di organizzazione del consorzio nel testo sopra riepilogato.4.3. Come accertato dal Giudice regionale e come documentato in atti,in attuazione del suindicato punto 13 del regolamento, con delibera n. 8del 30 ottobre 2017 il Commissario straordinario ha istituito «un "periodotransitorio", per consentire l'efficace attuazione di quanto previsto dallalegge regionale 28 gennaio 2014 n. 5, articolo 13, e quindi di garantire losvolgimento delle attività evitando soluzioni di continuità», stabilendo,«[…] ai sensi delle norme transitorie di cui all'art 19, con riferimentoparticolare ai punti 12 e 13 del Regolamento di Organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] che nel periodo transitorio, gli accorpaticonsorzi di bonifica 6 Enna […] agiscono quali "mandatari senzarappresentanza" del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA],conformemente a quanto disciplinato dall'articolo 1705 del codice civile».Tutto ciò, dando preliminarmente atto dell’approvazione dello [OSCURATO:PERSONA] di Sicilia orientale e ritenendo:- che «la soluzione di continuità, per la tipologia e numerosità deirapporti giuridici da compiersi comporta l'indefettibile previsione di un"periodo transitorio"»;- «di dovere obbligatoriamente garantire il compimento dell'attivitàgiuridica all'istituito nuovo ente nel rispetto del Regolamento suddetto e,pertanto, anche, ai sensi dell'art. 19 punti 12 e 13, mantenendo attive leNumero registro generale 1297/2024Numero sezionale 5445/2026Numero di raccolta generale 23966/2026Data pubblicazione 23/07/2026precedenti posizioni giuridiche degli accorpati Consorzi di cui si potràcontinuare ad utilizzare la propria denominazione, ma che agiranno nellanuova configurazione in nome proprio e per conto del Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA] continuando ad utilizzare tutti i propri codiciidentificativi fino alla formale loro cessazione che avverrà una volta chesaranno definitivamente unificate tutte le posizioni giuridiche neiconfronti dei terzi»;- «[…] le suddette previsioni regolamentari corrispondono formalmentee sostanzialmente all'istituto giuridico del "mandato senzarappresentanza" normato dall'art. 1705 del Codice Civile che garantisce ilconcreto compimento dell'attività e la piena operatività del nuovo entenelle modalità anzidette, previste dalle norme transitorie delRegolamento di Organizzazione» (così nella citata delibera).4.4. Detto periodo transitorio è stato, poi, successivamente prorogatocon delibere commissariali n. 23 del 18 dicembre 2018, n. 11 del 1°luglio 2019 e 21 del 2 luglio 2020.Successivamente, la Giunta regionale della Sicilia, con deliberazioni nn.241 e 242 del 27 giugno 2019, n 452 del 13 dicembre 2019, haprorogato sino al 30 giugno 2020 il citato «attuale ‘periodo transitorio’»(v. delibera n. 452/2019) e - per quanto risulta agli atti, da ultimo - condeliberazione n. 275 del 25 giugno 2020 ha decretato che «[…] nellemore della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge:'Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana',di prorogare, senza soluzione di continuità, l'attuale 'periodo transitorio'per i Consorzi di bonifica della [OSCURATO:PERSONA] e Orientale, in scadenzaal 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure relative alladefinitiva riforma degli stessi […]».4.5. Tanto ricapitolato, si osserva quanto segue.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1297/2024Numero sezionale 5445/2026Numero di raccolta generale 23966/2026Data pubblicazione 23/07/2026Questa Corte con pronuncia n. 15351/2023 ha ritenuto, sia pure inaltro contesto (illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati dalconsorzio), che l’art. 13 della predetta legge regionale, nello stabilirel’accorpamento dei consorzi ivi indicati, non ne ha espressamenteprevisto la soppressione, osservando che l’assenza di una fase diliquidazione e l’esistenza di un periodo transitorio (ancora in corso alladata di proposizione del ricorso), legittimava i consorzi accorpati adoperare quali mandatari senza rappresentanza del Consorzio di bonificadella Sicilia orientale con obbligo di provvedere allo svolgimento delledella Sicilia orientale.4.6. La Corte ritiene che la perdurante legittimazione dei precedenticonsorzi vada riconosciuta sulla base delle seguenti considerazioni.Deve, in primo luogo, osservarsi che l’art. 19, comma 13, del citatoregolamento ha previsto – come sopra esposto - che «I piani,regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti econtinuano a trovare applicazione fino a diversa determinazione delCommissario Straordinario e del Direttore Generale, cui competel'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti di pianificazione,programmazione e regolamentazione necessari per l'operatività delnuovo Consorzio, nei termini temporali sopra indicati».Il riferimento alla vigenza degli affidamenti dei consorzi accorpati hainteso garantire il nesso di continuità tra le attività consortili deiprecedenti enti con quello (per quanto qui interessa) di nuovacostituzione nel quadro della delineata successione tra gli stessi.La previsione, da parte della delibera commissariale n. 8/2017, delpredetto periodo transitorio, è stata, per tale via, funzionale allamenzionata modalità di successione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1297/2024Numero sezionale 5445/2026Numero di raccolta generale 23966/2026Data pubblicazione 23/07/2026E si è trattato – giova sottolinearlo – di una decisione più volteratificata, fatta propria e prorogata dalla Giunta regionale sino – da quelche risulta dagli atti – alla «[…] conclusione delle procedure relative alladefinitiva riforma degli stessi» (v. delibera n. 272/2020).4.7. La tesi del Giudice regionale poggia, nel suo nucleo concettualefondante, sul rilievo dell’equiparazione secca tra l’istituzione dei nuoviconsorzi, che accorpano, riunificano in sé le precedenti entità consortili, el’abolizione di questi ultimi o, al più, la loro sostituzione.Si tratta, però, a giudizio della Corte, di interpretazione assertiva, chenon si concilia nemmeno con il senso letterale della disposizionenormativa.In effetti, la previsione dell’art. 13 della legge regionale, nel ridefiniregli ambiti territoriali di operatività dei consorzi tramite la lorounificazione, istituendo, quindi, i nuovi enti, ha indicato un obiettivoprogrammatico, ha pianificato cioè, sul versante generale, il nuovoassetto organizzativo dei consorzi, senza tuttavia estinguere, per datonormativo, le precedenti entità, concependo, in realtà, tale esito comemomento conclusivo di un processo.La lettera della norma non contempla, infatti, un effetto estintivo deiprecedenti consorzi consentaneo all’istituzione di un nuovo enteaccorpante, né tale conseguenza la si può individuare nella semplicecostituzione della nuova entità.La riunificazione, che costituisce l’imprescindibile dato programmaticoe letterale del dato normativo, è operazione che non postula, di per sé,l’immediata estinzione dell’ente accorpato, non predica cioè un effettoistantaneo dell’operazione.Ne è prova la circostanza secondo la quale è la stessa legge regionalead aver contemplato termini (di certo non perentori) per l’approvazionedello statuto e del regolamento organizzativo dei nuovi enti, il cheNumero registro generale 1297/2024Numero sezionale 5445/2026Numero di raccolta generale 23966/2026Data pubblicazione 23/07/2026accredita l’ordine di idee secondo cui la loro operatività è stataprefigurata come epilogo del procedimento di riorganizzazione, soloall’esito del quale poteva realizzarsi l’effetto della riunificazione nellanuova entità dei precedenti consorzi, con conseguente loro permanenza“in vita” sino al completamento di tale processo.In tale contesto, risulta corrispondente ai riportati contenuti legislativie comunque si presenta come soluzione non incompatibile, né contrariacon l’assetto programmatico normativamente indicato, la previsione di unesercizio non immediato delle attività consortili da parte del nuovo entee, dunque, di un “periodo transitorio” (per quanto prolungatosi neltempo) concepito dal commissario straordinario e più volte ratificato eprorogato dalla Giunta, in cui i precedenti consorzi hanno continuato asvolgere le proprie attività (segnatamente, per quanto interessa, anche ilservizio impositivo e di esazione) nel segno della permanenza degli“affidamenti” in atto sino alla conclusione del processo dirazionalizzazione degli ambiti territoriali.Nella delineata prospettiva soccorre la pronuncia n. 22104/2025 diquesta Corte, la quale (con riferimento alla procedura di accorpamentodei consorzi di sviluppo industriale della Regione Calabria) sulla questione(ritenuta dirimente) concernente l’individuazione del momento in cui èintervenuta l’estinzione dei Consorzi provinciali accorpati per effetto delledisposizioni contenute nella legge regionale, vale a dire se l’estinzione siaintervenuta ex lege al momento della entrata in vigore della legge ovverosi sia verificata solo a seguito della conclusione della procedura diaccorpamento, ha reputato non intervenuta l’estinzione del Consorzioprovinciale prima che la procedura di accorpamento sia stata portata atermine, perché non vi è nessuna norma che statuisce in tal senso,dovendo, pertanto ritenersi che l’estinzione sia la conseguenzadell’esaurimento della procedura di accorpamento, che si completa con ilNumero registro generale 1297/2024Numero sezionale 5445/2026Numero di raccolta generale 23966/2026Data pubblicazione 23/07/2026conferimento all’ente accorpante dei beni e dei rapporti degli entiaccorpati.Nella fattispecie esaminata da detta pronuncia, la legge medesimaprevedeva un iter procedurale tramite – per quanto più interessa - ilconferimento nella nuova entità dei beni mobili, immobili, strumentali, con leinerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapportigiuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati.Questa previsione manca nella legge regionale della Sicilia n. 5/2014,oggetto dii esame.Ciò nondimeno, la sussidenza di una procedura volta ad assicurare ilpassaggio o se si vuole l’imputazione dei beni del precedente consorzio alnuovo ente non è seriamente contestabile, sol considerando che l’istituzionedell’ente accorpante è una evenienza distinta rispetto all’accorpamentoad esso di altri enti (v. Cass. n. 22104/2025 cit.), operazione questa cherichiede l’esecuzione di modalità organizzative per consentire lariunificazione degli enti.Si comprende allora come, non prevedendo la predetta legge regionaledella Sicilia, alcuna espressa previsione di estinzione degli enti destinatiall’accorpamento, solo una volta completato il processo di accorpamentopossa considerarsi chiusa la procedura, mentre la prosecuzionedell’attività e dei rapporti, anche processuali, dei Consorzi accorpati,comprende tutti i rapporti e le attività anche precedenti alla data dientrata in vigore della norma (v. Cass. n. 22104/2025) e quelle anteriorialla chiusura dell’operazione di accorpamento.4.8. Così ricostruita la vicenda si è, dunque, al di fuori della delega difunzioni o di poteri, esercitando il Consorzio di bonifica Enna 6, le attivitàgià ad esso affidate in attesa della definizione del processo diriunificazione degli enti.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1297/2024Numero sezionale 5445/2026Numero di raccolta generale 23966/2026Data pubblicazione 23/07/2026E si comprende, altresì, come sia stata del tutto superflua l’iniziativa ela direttiva del commissario straordinario di stabilire che l’accorpatoConsorzio di Bonifica 6 Enna avrebbe agito come mandatario senzarappresentanza del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], come stabilitodall’art. 1705 c.c.Superflua perché l’affidamento, ancora in atto in capo al Consorzio 6Enna dell’attività in precedenza espletata, rendeva inutile ricorrere ad unincarico da parte del nuovo Consorzio per esercitare l’attività.Errata perché, a tacer d’altro, il mandato senza rappresentanza di cuiall’art. 1705 c.c. è fattispecie non esportabile in ambito pubblicistico, ovel’affidamento di funzioni è regolato dall’istituto della delegaintersoggettiva, che opera tra rami diversi dell’amministrazione e chedeve essere prevista dalla legge.Tantomeno il citato mandato può essere configurato – come sostenutodalla difesa del Consorzio – secondo il modello della delegazioneinterorganica, considerando il rapporto tra i Consorzi in termini direlazione tra articolazione centrale e periferica, stante l’alteritàsoggettiva tra i due enti, postulata dalla previsione di un mandato senzarappresentanza conferito dal nuovo consorzio a quello precedente.4.9. Tanto precisato, deve, tuttavia, la Corte ulteriormente osservareche la predetta indicazione (aver agito quale mandataria del Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA]) non ha minato la legittimità dell’attoproveniente dal Consorzio di Bonifica 6 Enna.L’enunciazione di un non configurabile rapporto di mandato senzarappresentanza, infatti, non ha inciso, né privato il Consorzio di Bonifica6 Enna del persistente potere di emanare l’atto, in ragione sia della suasopravvivenza sino al compimento del processo di accorpamento, che invirtù della permanenza degli affidamenti in atti.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1297/2024Numero sezionale 5445/2026Numero di raccolta generale 23966/2026Data pubblicazione 23/07/2026Vero è, piuttosto, che la predetta enunciazione (mandato senzarappresentanza) ha posto il Consorzio di Bonifica 6 Enna quale soggettoresponsabile del proprio operato, in linea con l’esistenza di un perduranteaffidamento del servizio come sopra esposto.Tale erronea enunciazione, infine, non ha avuto alcuna ricaduta sulrapporto tributario con la contribuente, tantomeno sotto il profilo dellatitolarità del potere, in capo al ricorrente, di adottare l’atto impugnato,che, alla luce della considerazioni svolte, deve considerarsi sussistente almomento dell’atto impugnato, essendo il Consorzio di bonifica 6 Ennaancora operante sino alla conclusione del processo di riunificazione deiconsorzi siciliani e legittimato, pertanto, ad agire in presenza delperdurante affidamento dell’attività.4.10. Per le suddette ragioni, la sentenza impugnata va cassata.5. Resta assorbito nelle valutazioni che precedono l’esame del quartomotivo di ricorso, concernente, secondo il parametro dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., le violazioni degli artt. 1705 c.c., 97, secondo eterzo comma, Cost., nonché degli artt. 21-septies della legge n.241/1990 e 13 della legge regionale della Sicilia n. 5/2014, 19, commi 7ed 8, del regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica SiciliaOrientale (adottato con Deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 2del 16 ottobre 2017 secondo lo schema tipo approvato con Decreto delPresidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017) e delladeliberazione del Commissario straordinario n. 8 del 30 ottobre 2017,assumendo – l’istante - che il predetto mandato senza rappresentanzaalluderebbe, in realtà, ad una delega interorganica.6. Alla stregua delle riflessioni svolte, il ricorso va accolto nel suo terzomotivo, mentre vanno rigettati i primi due e dichiarato assorbito ilquarto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1297/2024Numero sezionale 5445/2026Numero di raccolta generale 23966/2026Data pubblicazione 23/07/2026La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa varimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia - indiversa composizione – anche per regolare le spese del presente grado dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta i primi due motivi edichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia - in diversa composizione – anche perregolare le spese del presente grado di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 luglio 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto