Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 settembre 2026

Cassazione n. 25546/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Capra- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] SICILIA n. 6685/2023, depositata il 7/8/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/9/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 6685/2023, depositata il 7/8/2023, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia ha annullato l’avviso dipagamento n. 120180000763840 emesso nei confronti di FrancescoSpataro dal Consorzio di Bonifica 6 – Enna, quale mandatario senzaNumero registro generale 1509/2024Numero sezionale 5610/2026Numero di raccolta generale 25546/2026Data pubblicazione 18/09/2026rappresentanza del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], per ilpagamento di euro 2.563,48 a titolo di “contributo opere irrigue” perl’anno 2018.

Alla base della decisione la considerazione che l’avviso fosseviziato da “incompetenza assoluta”, in quanto emesso da un soggetto - ilConsorzio di Bonifica 6 di Enna - non più esistente, perché accorpato(assieme ai consorzi di Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa, Messina) alConsorzio di [OSCURATO:PERSONA].Avverso la sentenza il Consorzio di Bonifica 6 Enna propone ricorso percassazione, sulla base di quattro motivi, illustrato con memoria, mentreRAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va, in via pregiudiziale, respinta l’eccezione di inammissibilità delricorso per cassazione, per difetto di valida e tempestiva procura speciale,conferita su supporto analogico, senza che la relata di notifica del ricorsocontenga l’attestazione di conformità dell’originale cartaceo della procuraal file digitale.1.1.

L’art. 196-novies disp. att. cod. proc. civ. (rubricato «Potere dicertificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti») stabilisceche «Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblicaamministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico,il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e illiquidatore giudiziale, quando depositano con modalità telematiche lacopia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte odi un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenutoin originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia alpredetto atto.

La copia munita dell'attestazione di conformità equivaleall'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento».L’art. 369 cod. proc. civ. prevede che, insieme al ricorso, deve esserepresentata, a pena di improcedibilità, «la procura speciale se questa èconferita con atto separato».Numero registro generale 1509/2024Numero sezionale 5610/2026Numero di raccolta generale 25546/2026Data pubblicazione 18/09/2026L’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ. stabilisce che «il depositodei documenti relativi all’ammissibilità può avvenire indipendentemente daquello del ricorso e del controricorso, fino a quindici giorni primadell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio».1.2.

In ambito di processo cd. analogico, prima cioè che diventasseobbligatorio (come nella specie) il deposito del ricorso con modalitàtelematica, questa Corte aveva escluso la sanzione dell'improcedibilità delricorso nel caso in cui, pur mancando la certificazione di conformità dellacopia analogica del ricorso digitale, il controricorrente avesse depositatocopia dell'atto ricevuto debitamente autenticata o non avessedisconosciuto la conformità della copia semplice depositata dal ricorrenteo, ancora, qualora il ricorrente avesse depositato l'asseverazione diconformità all'originale della copia analogica entro l'udienza di discussioneo l'adunanza in camera di consiglio (cfr. Cass., Sez.

Un., 22438/2018 eSez.

Un., 8312/2019).

Nelle suddette ipotesi, il ricorrente, per evitarel'improcedibilità doveva, quindi, attivarsi e depositare l'attestazione diconformità entro i predetti termini (cfr. Cass., Sez.

Un., 22438/2018).1.3.

Successivamente, altre pronunce hanno ritenuto inammissibiliricorsi notificati tramite posta elettronica certificata, per mancato rispettodella formalità della suddetta asseverazione di conformità, assumendo chela procura rilasciata su supporto analogico ai sensi dell’art. 16- undecies,d.l. n. 179/2012 deve essere sottoscritta con firma autografa esuccessivamente trasformata in copia informatica di documento analogico,la cui conformità all’originale va attestata dal difensore nella relata dinotifica (cfr. Cass. 6318/2023, con riferimento al processo telematico eCass. 12850/2019).1.4.

Senonché, anche da ultimo, le Sezioni unite di questa Cortehanno ribadito, alla luce del principio di effettività della tutelagiurisdizionale (artt. 24 e 111 Cost.; art. 47 della Carta di Nizza; art. 19del Trattato sull’Unione europea; art. 6 CEDU), l’esigenza di assicurare, ilNumero registro generale 1509/2024Numero sezionale 5610/2026Numero di raccolta generale 25546/2026Data pubblicazione 18/09/2026più possibile, una decisione di merito, ponderando attentamente ed inbase a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, eventuali restrizioni deldiritto della parte all’accesso ad un tribunale (così anche: Cass., S.U.,25513/2016, cui adde S.U. 10648/2017; S.U. 8950/2022; S.U.28403/2023; S.U. 2075/2024), con conseguenziale, rinnovata, vitalitàassegnata al principio cardine di “strumentalità delle forme” degli atti delprocesso, dalla legge prescritte non per la realizzazione di un valore in séo per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma in quantostrumento più idoneo alla realizzazione di un certo risultato, il quale sipone come il traguardo che la norma disciplinante la forma dell’attointende conseguire (così Sez.

Un. 6477/2024, che richiama, tra le molte,9772/2016, S.U. 14916/2016, S.U. 10937/2017, 8873/2020, 31085/2022,14692/2023).1.5.

Ebbene, nel caso di specie, il controricorrente non ha contestatola conformità della procura alla lite (allegata al ricorso notificato tramiteposta elettronica certificata) all’originale copia cartacea, ma si è sololimitato a rilevare l’assenza dell’asseverazione di conformità della copiainformatica della procura al suo originale analogico.1.6.

Ne discende che, in applicazione del suindicato principio distrumentalità delle forme, l’assenza di ogni disconoscimento circa laconformità della copia semplice depositata dal ricorrente, esclude laradicale sanzione dell’improcedibilità del ricorso, ricorrendo solo una merairregolarità, che ha il solo effetto di legittimare la controparte aldisconoscimento, in assenza del quale non sortisce effetti pregiudizievoliper l’istante (Cass. 6610/2026).1.7.

A ciò si aggiunga che il Consorzio, pur in assenza didisconoscimento, si è attivato per depositare l’attestazione di conformitàalla procura speciale originariamente conferita con modalità analogica delmandato alla lite notificato telematicamente con il ricorso, assolvendo aNumero registro generale 1509/2024Numero sezionale 5610/2026Numero di raccolta generale 25546/2026Data pubblicazione 18/09/2026tale onere in data 7/5/2026, quindi mesi prima dell’adunanza fissata per ilgiorno 9/9/2026.1.8.

Il che esclude l’applicazione della sanzione dell’improcedibilitàprevista dall’art. 369 cod. proc. civ., non ricorrendone i presupposti.1.9.

Ciò in linea con la giurisprudenza della CEDU, laddove harichiamato il citato arresto di questa Corte n. 8312/2019, con cui – remelius perpensa – era stato chiarito che il mancato depositodell’attestazione di conformità delle copie cartacee agli originali informaticientro il termine fissato dall’art. 369 cod. proc. civ. non doveva comportarel’improcedibilità del ricorso qualora la controparte non avesse affermato ladifformità delle copie cartacee dagli originali o qualora il ricorrente avessedepositato l’attestazione mancante in un momento qualsiasi precedenteallo svolgimento dell’udienza della causa (v. sentenza CEDU causaPatricolo ed altri c.

Italia – ric. 37943/2017 ed altri 2).2.

Venendo ai motivi di ricorso, rinunciati i primi due (con memoria del27/7/2026), col terzo motivo si espone il vizio di violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 13 legge n. 5/2014 della Regione Siciliana e dell’art.19, commi 12 e 13, del Regolamento di organizzazione del Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA] (adottato con Deliberazione del CommissarioStraordinario n. 2 del 16.10.2017 secondo lo schema tipo approvato conDecreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017),nonché degli artt. 24, 97, 111 Cost., degli artt. 100 e 323 cod. proc. civ. edegli artt. 49, 50 e 52 d.lgs n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la Corte regionale erroneamenteannullato l’avviso di pagamento impugnato, in quanto emesso da soggettonon più esistente.2.1.

La censura è fondata e va accolta.2.2.

L’art. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana(rubricato «Norme in materia di consorzi di bonifica e meccanizzazioneagricola»), ha stabilito – per quanto di interesse - che: «1.

Al fine diNumero registro generale 1509/2024Numero sezionale 5610/2026Numero di raccolta generale 25546/2026Data pubblicazione 18/09/2026adeguare i servizi di bonifica e irrigazione alle attuali esigenzedell'agricoltura e di razionalizzare l'impiego delle risorse umane,strumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali dioperatività dei Consorzi di bonifica, attraverso l'unificazione deicomprensori consortili sulla base della unitarietà e omogeneità idrograficae idraulica del territorio sia per la difesa del suolo sia per la gestione delleacque.

L'unificazione dei comprensori consortili avviene garantendol'utilizzo delle medesime unità di personale di ruolo, precario ed a tempodeterminato.

2. Sono istituiti il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e ilConsorzio di bonifica Sicilia orientale. [...] [OSCURATO:PERSONA] di bonifica Siciliaorientale accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna [...] e i loro rispettivicomprensori.

3. Entro il 31.12.2014 con decreto del Presidente dellaRegione, previa deliberazione della Giunta regionale, su propostadell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pescamediterranea e sentita la Commissione legislativa permanente "Attivitàproduttive" dell'Assemblea regionale siciliana, si provvede all'approvazionedello statuto e del regolamento di organizzazione dei due istituendiconsorzi nel rispetto dei principi stabiliti dall'intesa Stato-Regioni di cui art.27 del d.l. 31.12.2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L.28.02.2008 n. 31.

4. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statutoai sensi del comma 3, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo svilupporurale e la pesca mediterranea, con decreto, indice le elezioni per gliorgani statutari».2.3.

L’art. 19 del regolamento di organizzazione del Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA] (riprodotto in parte qua nella sentenzaimpugnata), ha stabilito che:- «1.

A decorrere dalla data di costituzione del Consorzio di BonificaSicilia Orientale sono accorpati [...]»;- «2.

Il nuovo Consorzio succede, senza soluzione di continuità, aipreesistenti consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresiNumero registro generale 1509/2024Numero sezionale 5610/2026Numero di raccolta generale 25546/2026Data pubblicazione 18/09/2026quelli relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare e al personale, chemantiene il trattamento giuridico ed economico posseduto nei consorziaccorpati alla data di costituzione dello stesso consorzio»;- «13.

I piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpatirestano vigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversadeterminazione del [OSCURATO:PERSONA] e del Direttore Generale,cui compete l'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti dipianificazione, programmazione e regolamentazione necessari perl'operatività del nuovo Consorzio, nei termini temporali sopra indicati.

Inparticolare:- i ruoli per il pagamento dei contributi consortili sono emessisulla base dei piani adottati e ogni altro atto, che disciplina il calcolo e lemodalità di riparto dei contributi a carico dei consorziati, vigenti neiconsorzi accorpati alla data di costituzione del nuovo consorzio [...]».2.4.

Come accertato dal giudice regionale, in attuazione del suindicatopunto 13 del regolamento, il Commissario straordinario, con delibera n. 8del 30 ottobre 2017, ha istituito «un "periodo transitorio", per consentirel'efficace attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 28 gennaio2014 n. 5, articolo 13, e quindi di garantire lo svolgimento delle attivitàevitando soluzioni di continuità», stabilendo, «[...] ai sensi delle normetransitorie di cui all'art 19, con riferimento particolare ai punti 12 e 13 delRegolamento di Organizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] che nelperiodo transitorio, gli accorpati consorzi di bonifica 6 Enna [...] agisconoquali "mandatari senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica SiciliaOrientale, conformemente a quanto disciplinato dall'articolo 1705 delcodice civile».Ciò ritenendo «di dovere obbligatoriamente garantire il compimentodell'attività giuridica all'istituito nuovo ente nel rispetto del Regolamentosuddetto e, pertanto, anche, ai sensi dell'art. 19 punti 12 e 13,mantenendo attive le precedenti posizioni giuridiche degli accorpatiConsorzi di cui si potrà continuare ad utilizzare la propria denominazione,Numero registro generale 1509/2024Numero sezionale 5610/2026Numero di raccolta generale 25546/2026Data pubblicazione 18/09/2026ma che agiranno nella nuova configurazione in nome proprio e per contodel Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] continuando ad utilizzare tutti ipropri codici identificativi fino alla formale loro cessazione che avverrà unavolta che saranno definitivamente unificate tutte le posizioni giuridiche neiconfronti dei terzi».2.5.

Ciò posto, sulla base dell’esposto quadro legislativo eamministrativo, questa Corte, con pronuncia n. 15351/2023 ha ritenuto,sia pure in altro contesto (illegittimità del termine apposto ai contrattistipulati dal consorzio), che l’art. 13 della predetta legge regionale, nellostabilire l’accorpamento dei consorzi ivi indicati, non ne ha espressamenteprevisto la soppressione, osservando che l’assenza di una fase diliquidazione e l’esistenza di un periodo transitorio (ancora in corso alladata di proposizione del ricorso), legittimava i consorzi accorpati adoperare quali mandatari senza rappresentanza del Consorzio di bonificadella Sicilia orientale con obbligo di provvedere allo svolgimento delledella Sicilia orientale.2.6.

Con successive ordinanze, n. 6610 e n. 6611 del 2026, emesse inanalogo contenzioso, e con il medesimo ricorrente, si è poi riconosciuta laperdurante legittimazione dei precedenti consorzi, osservando, in primoluogo, che l’art. 19, comma 13, del citato regolamento, nel prevedere chegli “affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti e continuano atrovare applicazione fino a diversa determinazione del CommissarioStraordinario e del Direttore Generale”, ha inteso garantire il nesso dicontinuità tra le attività consortili dei precedenti enti con quello di nuovacostituzione e che la previsione, da parte della delibera commissariale n.8/2017, del predetto periodo transitorio, è stata funzionale allamenzionata modalità di successione tra gli enti.2.7.

Si è, inoltre, evidenziato che la previsione dell’art. 13 della leggeregionale, nel ridefinire gli ambiti territoriali di operatività dei consorziNumero registro generale 1509/2024Numero sezionale 5610/2026Numero di raccolta generale 25546/2026Data pubblicazione 18/09/2026tramite la loro unificazione, ha pianificato il nuovo assetto organizzativodei consorzi, senza tuttavia estinguere le precedenti entità, concependotale esito come momento conclusivo di un processo.

“La lettera dellanorma non contempla, infatti, un effetto estintivo dei precedenti consorziconsentaneo all’istituzione di un nuovo ente accorpante, né taleconseguenza la si può individuare nella semplice costituzione della nuovaentità.

La riunificazione, che costituisce l’imprescindibile datoprogrammatico e letterale del dato normativo, è operazione che nonpostula, di per sé, l’immediata estinzione dell’ente accorpato, non predicacioè un effetto istantaneo dell’operazione”.

In definitiva, l’operatività deinuovi enti è stata prefigurata come “epilogo del procedimento diriorganizzazione, solo all’esito del quale poteva realizzarsi l’effetto dellariunificazione nella nuova entità dei precedenti consorzi, con conseguenteloro permanenza “in vita” sino al completamento di tale processo” (intermini, Cass. 6610/2026).2.8.

In senso analogo, si è detto, con la pronuncia n. 22104/2025, conriferimento alla procedura di accorpamento dei consorzi di sviluppoindustriale della Regione Calabria, che l’estinzione dei Consorzi provincialiaccorpati per effetto delle disposizioni contenute nella legge regionale si èverificata solo a seguito della conclusione della procedura diaccorpamento.2.9.

Deve, pertanto, conclusivamente ritenersi, in linea coi citatiprecedenti del 2026, che, in mancanza di espressa previsione diestinzione degli enti destinati all’accorpamento da parte della leggeregionale della Sicilia, la procedura possa considerarsi chiusa solo unavolta completato il processo di accorpamento e che la prosecuzionedell’attività e dei rapporti, anche processuali, dei Consorzi accorpati“comprende tutti i rapporti e le attività anche precedenti alla data dientrata in vigore della norma (v.

Cass. 22104/2025) e quelle anteriori allachiusura dell’operazione di accorpamento”.Numero registro generale 1509/2024Numero sezionale 5610/2026Numero di raccolta generale 25546/2026Data pubblicazione 18/09/20262.10.

Si è, quindi, escluso che ricorra un’ipotesi di delega di funzioni odi poteri, esercitando il Consorzio di bonifica Enna 6 le attività affidateglisino alla definizione del processo di riunificazione degli enti.2.11.

Non era, quindi, necessario che il commissario straordinariodisponesse, come invece ha fatto, che l’accorpato Consorzio di Bonifica 6Enna agisse come mandatario senza rappresentanza del Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA].2.12.

Ad ogni modo, a prescindere dall’indicazione, nell’attoimpugnato, di agire (il Consorzio di Bonifica 6 Enna) quale “mandatariosenza rappresentanza del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]”, ilricorrente aveva il potere di emanare l’atto, in ragione sia della suasopravvivenza sino al compimento del processo di accorpamento, che delperdurante affidamento dell’attività.2.13.

Tale erronea enunciazione non ha, cioè, avuto alcuna ricadutasul rapporto tributario con il contribuente, tantomeno sotto il profilo dellatitolarità del potere, in capo al ricorrente, di adottare l’atto impugnato,che, alla luce delle svolte considerazioni, deve considerarsi sussistente almomento dell’atto impugnato.2.14.

Per le suddette ragioni, il terzo motivo di ricorso va accolto,avendo la CGT erroneamente annullato l’atto sulla base di un vizio di“incompetenza assoluta” che, invece, non ricorre.3.

Resta assorbito il quarto motivo, con cui si censura il vizio diviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1705 cod. civ., dell’art. 97 Cost.,dell’art. 21 septies legge n. 241/1990, dell’art. 13 legge n. 5/2014 dellaRegione Siciliana, nonché dell’art. 19, commi 12 e 13, del Regolamento diorganizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e dellaDeliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 8 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.4.

La sentenza va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto conrinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, inNumero registro generale 1509/2024Numero sezionale 5610/2026Numero di raccolta generale 25546/2026Data pubblicazione 18/09/2026diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del presentegiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto,rinunciati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Sicilia, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spesedel presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 9 settembre 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Capra- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] SICILIA n. 6685/2023, depositata il 7/8/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/9/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 6685/2023, depositata il 7/8/2023, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia ha annullato l’avviso dipagamento n. 120180000763840 emesso nei confronti di FrancescoSpataro dal Consorzio di Bonifica 6 – Enna, quale mandatario senzaNumero registro generale 1509/2024Numero sezionale 5610/2026Numero di raccolta generale 25546/2026Data pubblicazione 18/09/2026rappresentanza del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], per ilpagamento di euro 2.563,48 a titolo di “contributo opere irrigue” perl’anno 2018. Alla base della decisione la considerazione che l’avviso fosseviziato da “incompetenza assoluta”, in quanto emesso da un soggetto - ilConsorzio di Bonifica 6 di Enna - non più esistente, perché accorpato(assieme ai consorzi di Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa, Messina) alConsorzio di [OSCURATO:PERSONA].Avverso la sentenza il Consorzio di Bonifica 6 Enna propone ricorso percassazione, sulla base di quattro motivi, illustrato con memoria, mentreRAGIONI DELLA DECISIONE1. Va, in via pregiudiziale, respinta l’eccezione di inammissibilità delricorso per cassazione, per difetto di valida e tempestiva procura speciale,conferita su supporto analogico, senza che la relata di notifica del ricorsocontenga l’attestazione di conformità dell’originale cartaceo della procuraal file digitale.1.1. L’art. 196-novies disp. att. cod. proc. civ. (rubricato «Potere dicertificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti») stabilisceche «Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblicaamministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico,il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e illiquidatore giudiziale, quando depositano con modalità telematiche lacopia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte odi un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenutoin originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia alpredetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivaleall'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento».L’art. 369 cod. proc. civ. prevede che, insieme al ricorso, deve esserepresentata, a pena di improcedibilità, «la procura speciale se questa èconferita con atto separato».Numero registro generale 1509/2024Numero sezionale 5610/2026Numero di raccolta generale 25546/2026Data pubblicazione 18/09/2026L’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ. stabilisce che «il depositodei documenti relativi all’ammissibilità può avvenire indipendentemente daquello del ricorso e del controricorso, fino a quindici giorni primadell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio».1.2. In ambito di processo cd. analogico, prima cioè che diventasseobbligatorio (come nella specie) il deposito del ricorso con modalitàtelematica, questa Corte aveva escluso la sanzione dell'improcedibilità delricorso nel caso in cui, pur mancando la certificazione di conformità dellacopia analogica del ricorso digitale, il controricorrente avesse depositatocopia dell'atto ricevuto debitamente autenticata o non avessedisconosciuto la conformità della copia semplice depositata dal ricorrenteo, ancora, qualora il ricorrente avesse depositato l'asseverazione diconformità all'originale della copia analogica entro l'udienza di discussioneo l'adunanza in camera di consiglio (cfr. Cass., Sez. Un., 22438/2018 eSez. Un., 8312/2019). Nelle suddette ipotesi, il ricorrente, per evitarel'improcedibilità doveva, quindi, attivarsi e depositare l'attestazione diconformità entro i predetti termini (cfr. Cass., Sez. Un., 22438/2018).1.3. Successivamente, altre pronunce hanno ritenuto inammissibiliricorsi notificati tramite posta elettronica certificata, per mancato rispettodella formalità della suddetta asseverazione di conformità, assumendo chela procura rilasciata su supporto analogico ai sensi dell’art. 16- undecies,d.l. n. 179/2012 deve essere sottoscritta con firma autografa esuccessivamente trasformata in copia informatica di documento analogico,la cui conformità all’originale va attestata dal difensore nella relata dinotifica (cfr. Cass. 6318/2023, con riferimento al processo telematico eCass. 12850/2019).1.4. Senonché, anche da ultimo, le Sezioni unite di questa Cortehanno ribadito, alla luce del principio di effettività della tutelagiurisdizionale (artt. 24 e 111 Cost.; art. 47 della Carta di Nizza; art. 19del Trattato sull’Unione europea; art. 6 CEDU), l’esigenza di assicurare, ilNumero registro generale 1509/2024Numero sezionale 5610/2026Numero di raccolta generale 25546/2026Data pubblicazione 18/09/2026più possibile, una decisione di merito, ponderando attentamente ed inbase a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, eventuali restrizioni deldiritto della parte all’accesso ad un tribunale (così anche: Cass., S.U.,25513/2016, cui adde S.U. 10648/2017; S.U. 8950/2022; S.U.28403/2023; S.U. 2075/2024), con conseguenziale, rinnovata, vitalitàassegnata al principio cardine di “strumentalità delle forme” degli atti delprocesso, dalla legge prescritte non per la realizzazione di un valore in séo per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma in quantostrumento più idoneo alla realizzazione di un certo risultato, il quale sipone come il traguardo che la norma disciplinante la forma dell’attointende conseguire (così Sez. Un. 6477/2024, che richiama, tra le molte,9772/2016, S.U. 14916/2016, S.U. 10937/2017, 8873/2020, 31085/2022,14692/2023).1.5. Ebbene, nel caso di specie, il controricorrente non ha contestatola conformità della procura alla lite (allegata al ricorso notificato tramiteposta elettronica certificata) all’originale copia cartacea, ma si è sololimitato a rilevare l’assenza dell’asseverazione di conformità della copiainformatica della procura al suo originale analogico.1.6. Ne discende che, in applicazione del suindicato principio distrumentalità delle forme, l’assenza di ogni disconoscimento circa laconformità della copia semplice depositata dal ricorrente, esclude laradicale sanzione dell’improcedibilità del ricorso, ricorrendo solo una merairregolarità, che ha il solo effetto di legittimare la controparte aldisconoscimento, in assenza del quale non sortisce effetti pregiudizievoliper l’istante (Cass. 6610/2026).1.7. A ciò si aggiunga che il Consorzio, pur in assenza didisconoscimento, si è attivato per depositare l’attestazione di conformitàalla procura speciale originariamente conferita con modalità analogica delmandato alla lite notificato telematicamente con il ricorso, assolvendo aNumero registro generale 1509/2024Numero sezionale 5610/2026Numero di raccolta generale 25546/2026Data pubblicazione 18/09/2026tale onere in data 7/5/2026, quindi mesi prima dell’adunanza fissata per ilgiorno 9/9/2026.1.8. Il che esclude l’applicazione della sanzione dell’improcedibilitàprevista dall’art. 369 cod. proc. civ., non ricorrendone i presupposti.1.9. Ciò in linea con la giurisprudenza della CEDU, laddove harichiamato il citato arresto di questa Corte n. 8312/2019, con cui – remelius perpensa – era stato chiarito che il mancato depositodell’attestazione di conformità delle copie cartacee agli originali informaticientro il termine fissato dall’art. 369 cod. proc. civ. non doveva comportarel’improcedibilità del ricorso qualora la controparte non avesse affermato ladifformità delle copie cartacee dagli originali o qualora il ricorrente avessedepositato l’attestazione mancante in un momento qualsiasi precedenteallo svolgimento dell’udienza della causa (v. sentenza CEDU causaPatricolo ed altri c. Italia – ric. 37943/2017 ed altri 2).2. Venendo ai motivi di ricorso, rinunciati i primi due (con memoria del27/7/2026), col terzo motivo si espone il vizio di violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 13 legge n. 5/2014 della Regione Siciliana e dell’art.19, commi 12 e 13, del Regolamento di organizzazione del Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA] (adottato con Deliberazione del CommissarioStraordinario n. 2 del 16.10.2017 secondo lo schema tipo approvato conDecreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017),nonché degli artt. 24, 97, 111 Cost., degli artt. 100 e 323 cod. proc. civ. edegli artt. 49, 50 e 52 d.lgs n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la Corte regionale erroneamenteannullato l’avviso di pagamento impugnato, in quanto emesso da soggettonon più esistente.2.1. La censura è fondata e va accolta.2.2. L’art. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana(rubricato «Norme in materia di consorzi di bonifica e meccanizzazioneagricola»), ha stabilito – per quanto di interesse - che: «1. Al fine diNumero registro generale 1509/2024Numero sezionale 5610/2026Numero di raccolta generale 25546/2026Data pubblicazione 18/09/2026adeguare i servizi di bonifica e irrigazione alle attuali esigenzedell'agricoltura e di razionalizzare l'impiego delle risorse umane,strumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali dioperatività dei Consorzi di bonifica, attraverso l'unificazione deicomprensori consortili sulla base della unitarietà e omogeneità idrograficae idraulica del territorio sia per la difesa del suolo sia per la gestione delleacque. L'unificazione dei comprensori consortili avviene garantendol'utilizzo delle medesime unità di personale di ruolo, precario ed a tempodeterminato. 2. Sono istituiti il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e ilConsorzio di bonifica Sicilia orientale. [...] [OSCURATO:PERSONA] di bonifica Siciliaorientale accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna [...] e i loro rispettivicomprensori. 3. Entro il 31.12.2014 con decreto del Presidente dellaRegione, previa deliberazione della Giunta regionale, su propostadell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pescamediterranea e sentita la Commissione legislativa permanente "Attivitàproduttive" dell'Assemblea regionale siciliana, si provvede all'approvazionedello statuto e del regolamento di organizzazione dei due istituendiconsorzi nel rispetto dei principi stabiliti dall'intesa Stato-Regioni di cui art.27 del d.l. 31.12.2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L.28.02.2008 n. 31. 4. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statutoai sensi del comma 3, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo svilupporurale e la pesca mediterranea, con decreto, indice le elezioni per gliorgani statutari».2.3. L’art. 19 del regolamento di organizzazione del Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA] (riprodotto in parte qua nella sentenzaimpugnata), ha stabilito che:- «1. A decorrere dalla data di costituzione del Consorzio di BonificaSicilia Orientale sono accorpati [...]»;- «2. Il nuovo Consorzio succede, senza soluzione di continuità, aipreesistenti consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresiNumero registro generale 1509/2024Numero sezionale 5610/2026Numero di raccolta generale 25546/2026Data pubblicazione 18/09/2026quelli relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare e al personale, chemantiene il trattamento giuridico ed economico posseduto nei consorziaccorpati alla data di costituzione dello stesso consorzio»;- «13. I piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpatirestano vigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversadeterminazione del [OSCURATO:PERSONA] e del Direttore Generale,cui compete l'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti dipianificazione, programmazione e regolamentazione necessari perl'operatività del nuovo Consorzio, nei termini temporali sopra indicati. Inparticolare:- i ruoli per il pagamento dei contributi consortili sono emessisulla base dei piani adottati e ogni altro atto, che disciplina il calcolo e lemodalità di riparto dei contributi a carico dei consorziati, vigenti neiconsorzi accorpati alla data di costituzione del nuovo consorzio [...]».2.4. Come accertato dal giudice regionale, in attuazione del suindicatopunto 13 del regolamento, il Commissario straordinario, con delibera n. 8del 30 ottobre 2017, ha istituito «un "periodo transitorio", per consentirel'efficace attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 28 gennaio2014 n. 5, articolo 13, e quindi di garantire lo svolgimento delle attivitàevitando soluzioni di continuità», stabilendo, «[...] ai sensi delle normetransitorie di cui all'art 19, con riferimento particolare ai punti 12 e 13 delRegolamento di Organizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] che nelperiodo transitorio, gli accorpati consorzi di bonifica 6 Enna [...] agisconoquali "mandatari senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica SiciliaOrientale, conformemente a quanto disciplinato dall'articolo 1705 delcodice civile».Ciò ritenendo «di dovere obbligatoriamente garantire il compimentodell'attività giuridica all'istituito nuovo ente nel rispetto del Regolamentosuddetto e, pertanto, anche, ai sensi dell'art. 19 punti 12 e 13,mantenendo attive le precedenti posizioni giuridiche degli accorpatiConsorzi di cui si potrà continuare ad utilizzare la propria denominazione,Numero registro generale 1509/2024Numero sezionale 5610/2026Numero di raccolta generale 25546/2026Data pubblicazione 18/09/2026ma che agiranno nella nuova configurazione in nome proprio e per contodel Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] continuando ad utilizzare tutti ipropri codici identificativi fino alla formale loro cessazione che avverrà unavolta che saranno definitivamente unificate tutte le posizioni giuridiche neiconfronti dei terzi».2.5. Ciò posto, sulla base dell’esposto quadro legislativo eamministrativo, questa Corte, con pronuncia n. 15351/2023 ha ritenuto,sia pure in altro contesto (illegittimità del termine apposto ai contrattistipulati dal consorzio), che l’art. 13 della predetta legge regionale, nellostabilire l’accorpamento dei consorzi ivi indicati, non ne ha espressamenteprevisto la soppressione, osservando che l’assenza di una fase diliquidazione e l’esistenza di un periodo transitorio (ancora in corso alladata di proposizione del ricorso), legittimava i consorzi accorpati adoperare quali mandatari senza rappresentanza del Consorzio di bonificadella Sicilia orientale con obbligo di provvedere allo svolgimento delledella Sicilia orientale.2.6. Con successive ordinanze, n. 6610 e n. 6611 del 2026, emesse inanalogo contenzioso, e con il medesimo ricorrente, si è poi riconosciuta laperdurante legittimazione dei precedenti consorzi, osservando, in primoluogo, che l’art. 19, comma 13, del citato regolamento, nel prevedere chegli “affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti e continuano atrovare applicazione fino a diversa determinazione del CommissarioStraordinario e del Direttore Generale”, ha inteso garantire il nesso dicontinuità tra le attività consortili dei precedenti enti con quello di nuovacostituzione e che la previsione, da parte della delibera commissariale n.8/2017, del predetto periodo transitorio, è stata funzionale allamenzionata modalità di successione tra gli enti.2.7. Si è, inoltre, evidenziato che la previsione dell’art. 13 della leggeregionale, nel ridefinire gli ambiti territoriali di operatività dei consorziNumero registro generale 1509/2024Numero sezionale 5610/2026Numero di raccolta generale 25546/2026Data pubblicazione 18/09/2026tramite la loro unificazione, ha pianificato il nuovo assetto organizzativodei consorzi, senza tuttavia estinguere le precedenti entità, concependotale esito come momento conclusivo di un processo. “La lettera dellanorma non contempla, infatti, un effetto estintivo dei precedenti consorziconsentaneo all’istituzione di un nuovo ente accorpante, né taleconseguenza la si può individuare nella semplice costituzione della nuovaentità. La riunificazione, che costituisce l’imprescindibile datoprogrammatico e letterale del dato normativo, è operazione che nonpostula, di per sé, l’immediata estinzione dell’ente accorpato, non predicacioè un effetto istantaneo dell’operazione”. In definitiva, l’operatività deinuovi enti è stata prefigurata come “epilogo del procedimento diriorganizzazione, solo all’esito del quale poteva realizzarsi l’effetto dellariunificazione nella nuova entità dei precedenti consorzi, con conseguenteloro permanenza “in vita” sino al completamento di tale processo” (intermini, Cass. 6610/2026).2.8. In senso analogo, si è detto, con la pronuncia n. 22104/2025, conriferimento alla procedura di accorpamento dei consorzi di sviluppoindustriale della Regione Calabria, che l’estinzione dei Consorzi provincialiaccorpati per effetto delle disposizioni contenute nella legge regionale si èverificata solo a seguito della conclusione della procedura diaccorpamento.2.9. Deve, pertanto, conclusivamente ritenersi, in linea coi citatiprecedenti del 2026, che, in mancanza di espressa previsione diestinzione degli enti destinati all’accorpamento da parte della leggeregionale della Sicilia, la procedura possa considerarsi chiusa solo unavolta completato il processo di accorpamento e che la prosecuzionedell’attività e dei rapporti, anche processuali, dei Consorzi accorpati“comprende tutti i rapporti e le attività anche precedenti alla data dientrata in vigore della norma (v. Cass. 22104/2025) e quelle anteriori allachiusura dell’operazione di accorpamento”.Numero registro generale 1509/2024Numero sezionale 5610/2026Numero di raccolta generale 25546/2026Data pubblicazione 18/09/20262.10. Si è, quindi, escluso che ricorra un’ipotesi di delega di funzioni odi poteri, esercitando il Consorzio di bonifica Enna 6 le attività affidateglisino alla definizione del processo di riunificazione degli enti.2.11. Non era, quindi, necessario che il commissario straordinariodisponesse, come invece ha fatto, che l’accorpato Consorzio di Bonifica 6Enna agisse come mandatario senza rappresentanza del Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA].2.12. Ad ogni modo, a prescindere dall’indicazione, nell’attoimpugnato, di agire (il Consorzio di Bonifica 6 Enna) quale “mandatariosenza rappresentanza del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]”, ilricorrente aveva il potere di emanare l’atto, in ragione sia della suasopravvivenza sino al compimento del processo di accorpamento, che delperdurante affidamento dell’attività.2.13. Tale erronea enunciazione non ha, cioè, avuto alcuna ricadutasul rapporto tributario con il contribuente, tantomeno sotto il profilo dellatitolarità del potere, in capo al ricorrente, di adottare l’atto impugnato,che, alla luce delle svolte considerazioni, deve considerarsi sussistente almomento dell’atto impugnato.2.14. Per le suddette ragioni, il terzo motivo di ricorso va accolto,avendo la CGT erroneamente annullato l’atto sulla base di un vizio di“incompetenza assoluta” che, invece, non ricorre.3. Resta assorbito il quarto motivo, con cui si censura il vizio diviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1705 cod. civ., dell’art. 97 Cost.,dell’art. 21 septies legge n. 241/1990, dell’art. 13 legge n. 5/2014 dellaRegione Siciliana, nonché dell’art. 19, commi 12 e 13, del Regolamento diorganizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e dellaDeliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 8 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.4. La sentenza va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto conrinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, inNumero registro generale 1509/2024Numero sezionale 5610/2026Numero di raccolta generale 25546/2026Data pubblicazione 18/09/2026diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto,rinunciati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Sicilia, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spesedel presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 9 settembre 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25546/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris