CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 settembre 2026
Cassazione n. 25002/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Spartà, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Micieli-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado diSicilia n. 6635/2023 depositata il 04/08/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1181/2024Numero sezionale 5491/2026Numero di raccolta generale 25002/2026Data pubblicazione 04/09/20261.Oggetto di controversia è l’avviso di pagamento indicato in atti concui il Consorzio di bonifica 6 Enna, nella veste di mandatario senzarappresentanza del Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA], chiedeva aValentina [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma € 7.791,22 a titolo di“Tributo 0648 – contributo opere irrigue”, per l’anno 2018 (così nella parteespositiva della sentenza impugnata).2. La Corte di giustizia tributaria di primo grado della Siciliaaccoglieva il ricorso proposto dalla contribuente. Il giudice di secondogrado rigettava l’appello formulato dal Consorzio di Bonifica 6 Enna.Veniva in particolare osservato che:- ai sensi dell’art 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014, nel contestodella ridefinizione degli ambiti territoriali di operatività dei consorzi dibonifica attraverso l’unificazione dei comprensori consortili sulla basedell’unitarietà ed omogeneità idrografica ed idraulica del territorio, ilConsorzio di bonifica 6 Enna ed il suo comprensorio erano stati accorpati,insieme ad altri, all’istituendo nuovo Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA];- il senso letterale della suindicata disposizione ed il complessivoimpianto della riforma deponevano nel senso che, sia pure mediante unaridefinizione degli ambiti territoriali di operatività dei consorzi,l’unificazione dei comprensori consortili e l’accorpamento del Consorzio diBonifica 6 Enna nel Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] avevanocomportato la riunione degli stessi in un unico nuovo consorzio e perl’effetto i consorzi unificati erano stati aboliti, come era dimostrato dallaprevisione di approvazione dello statuto del nuovo ente e dall’elezionedegli organi statutari, che sostituivano quelli dei precedenti (soppressi)consorzi, e la nomina di un (unico) direttore generale;- lo stesso regolamento di organizzazione del Consorzio di BonificaSicilia Orientale, adottato con delibera n. 2 del 16 ottobre 2017, non soloaveva previsto il predetto accorpamento dei pregressi consorzi dalla datadi costituzione del nuovo ente, ma soprattutto aveva stabilito che «IlNumero registro generale 1181/2024Numero sezionale 5491/2026Numero di raccolta generale 25002/2026Data pubblicazione 04/09/2026nuovo consorzio succede, senza soluzione di continuità, ai preesistenticonsorzi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quellirelativi al patrimonio mobiliare e immobiliare e al personale, che mantieneil trattamento giuridico ed economico posseduto nei consorzi accorpati alladata di costituzione dello stesso consorzio» (così nella pronunciaimpugnata);- si era così realizzata tra enti pubblici una vera e propria successionein universum ius;- la norma regionale non aveva previsto un periodo transitorio perl’esercizio di attività da parte dei precedenti consorzi, che era stato,invece, illegittimamente stabilito dalla deliberazione n. 8 del 30 ottobre2017 adottata dal Commissario straordinario del neocostituito consorziocon il conferimento al ricorrente di un mandato senza rappresentanza, chesi poneva in contrasto con la normativa regionale e regolamentare;- l’art. 19, comma 13, del regolamento di organizzazione del nuovoconsorzio aveva previsto che i piani, i regolamenti, i ruoli e gli affidamentidei consorzi accorpati restavano vigenti e continuavano a trovareapplicazione sino a diversa determinazione del commissario straordinario eche i ruoli per il pagamento dei contributi consortili venivano emessi sullabase dei piani adottati e di ogni altro atto vigente nei consorzi accorpatialla data di costituzione del nuovo consorzio, con ciò quindi considerandoapplicabili fino a nuova determinazione solo gli atti amministrativi emessidai precedenti consorzi, il che non significava certo - come invece ritenutodal Commissario straordinario con la citata deliberazione - di stabilire unperiodo transitorio in cui gli aboliti consorzi potevano ancora esercitare lefunzioni pubbliche, ostandovi sia la suddetta abolizione dei pregressiconsorzi, sia il principio secondo cui l’ente pubblico non può delegare leproprie potestà ad altri soggetti, anche se pubblici;- nemmeno poteva configurarsi un mandato senza rappresentanza,sia per l’operatività di tale fattispecie soltanto nell’ambito dei rapportiNumero registro generale 1181/2024Numero sezionale 5491/2026Numero di raccolta generale 25002/2026Data pubblicazione 04/09/2026privatistici, che per la giuridica impossibilità per un ente pubblico didelegare ad altro ente l’esercizio di funzioni pubbliche;- il Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA] era, quindi, l’unico soggettogiuridicamente esistente, per cui il mandato senza rappresentanza daquesto conferito al ricorrente era da considerarsi inesistente, come talenon convalidabile con la conseguente nullità dell’atto perché emesso dasoggetto inesistente ed in base a delega illegittima, vizio questointegrante l’ipotesi di assoluta incompetenza per difetto di attribuzione e/ocarenza di potere.3. [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 6 Enna ha proposto ricorso affidato aquattro censure. La contribuente è rimasta intimata. È stata depositatamemoria illustrativa in prossimità dell’udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione, il consorzio ha dedotto, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che l’avviso dipagamento impugnato non è atto indicato nell’elencazione di cui allapredetta disposizione, per cui «[…] avrebbe potuto essere impugnato dalcontribuente al più per contestare la “legittimità sostanziale”dell’obbligazione tributaria, non già per avanzare motivi di caratteremeramente formali, quali quelli trattati ed accolti, in primo e secondogrado, dalle corti tributarie di merito, che avrebbero dovuto esseredichiarati come tali inammissibili» (v. pagina n. 2 del ricorso), laddove leragioni di impugnazione avanzate avevano avuto riguardo alla legittimitàformale dell’atto.2. La doglianza risulta palesemente infondata come già chiarito inanaloga fattispecie decisa da questa Corte con sentenza n. 6611/2026, lacui motivazione integralmente si condivide e si fa propria.La stessa difesa del consorzio ha richiamato la costantegiurisprudenza di questa Corte secondo cui l'elencazione degli attiNumero registro generale 1181/2024Numero sezionale 5491/2026Numero di raccolta generale 25002/2026Data pubblicazione 04/09/2026impugnabili contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 ha natura tassativa,ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), ogni attoadottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza delcontribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delleconcrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudicetributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa (cfr., trale tante, da ultimo Cass. n. 3914/2025; Cass. n. 10667/2025).La tesi del ricorrente si fonda sul rilievo secondo il quale l’avviso dipagamento in oggetto avrebbe potuto essere impugnato solo percontestare aspetti sostanziali dell’obbligazione tributaria, per cui le ragioniposte a fondamento della decisione impugnata, attinenti alla giuridicainesistenza dell’ente che ha emesso l’atto, non potevano condurreall’accoglimento del ricorso, postulando semmai l’inammissibilità delmotivo.Epperò, tale ordine di idee non ha fondamento, in quanto ipotizza unalimitazione del mezzo di tutela che non sussiste, ben potendo ilcontribuente, destinatario di un atto, non ricompreso nell’elenco degli attitipicamente impugnabili di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, ma che,comunque, manifesti una pretesa tributaria, esercitare, in formaanticipata, il suo diritto di difesa al fine di contrastarla per tutte le ragioniad essa inerenti, sia di carattere formale, che sostanziale.Il riferimento alla tutela giurisdizionale al fine di controllare la«legittimità sostanziale della pretesa impositiva», estrapolato dalricorrente dal passaggio motivazionale di talune pronunce di questa Corte(cfr. tra tutte, Cass. n. 16118/2023), non pone un limite alle ragionidifensive, facoltizzando piuttosto il più ampio esercizio difensivo, volto afar valere cioè vizi sostanziali e/o di merito e/o (perché no) anche (solo)formali dell’atto, la cui esclusione, non altrimenti giustificata, risulterebbe,invece, del tutto irragionevole.Numero registro generale 1181/2024Numero sezionale 5491/2026Numero di raccolta generale 25002/2026Data pubblicazione 04/09/2026Tant’è che la giurisprudenza della Corte ammette l’impugnazionecontro l’avviso di pagamento anche per il suo difetto di motivazione (cfr.,tra le tante, Cass. n. 3914/2025 e la giurisprudenza ivi indicata), ipotesiquesta che emblematicamente integra un vizio di natura formale.3. Con la seconda censura il ricorrente ha lamentato, in relazione alcanone censorio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionee/o falsa applicazione degli artt. 21 d.lgs. n. 546/1992 e 2697 c.c.,ponendo in rilievo che «[…] è del tutto mancata da parte della Corte diGiustizia di secondo grado […] e della [OSCURATO:PERSONA], prima, il necessario preliminare sindacato circa la presenza dellaprova agli atti della tempestiva proposizione del ricorso; il che si risolve inuna innegabile violazione degli artt. 21 d.lgs. 546/1992 e 2697 cod. civ.,giacché la Corte tributaria ha, di fatto, esonerato la parte contribuente didetto onere» (v. pagina n. 3 del ricorso).3.1. Si tratta di motivo del tutto inammissibile.Esso, difatti, lamenta una pretesa lacuna nell’attività del giudice circala verifica della regolarità processuale dell’impugnazione sotto il profilodella sua tempestività, così veicolando la censura sul puro versanteaccademico, senza dedurre la sussistenza di alcun vizio, meno che maiquello della tardività dell’impugnazione.Trascurando di considerare poi che la verifica è stata verosimilmenteoperata, senza darne atto in motivazione, in assenza di contestazione,laddove del tutto fuori tiro si presenta la contestata violazione dell’art. 21d.lgs. n. 546/1992, non essendo nemmeno rappresentato chel’impugnazione sia stata proposta decorsi i sessanta giorni dalla notificadell’atto.4. Con la terza doglianza l’istante ha lamentato, sempre in ragionedell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della RegioneSiciliana e 19, commi 7 ed 8, del regolamento di organizzazione delNumero registro generale 1181/2024Numero sezionale 5491/2026Numero di raccolta generale 25002/2026Data pubblicazione 04/09/2026Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato con Deliberazione delCommissario Straordinario n. 2 del 16 ottobre 2017 secondo lo schematipo approvato con decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13settembre 2017), 97, secondo e terzo comma, 24 e 111 Cost., 100 c.p.c.e 23 e 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.Ciò sostenendo che la predetta disposizione regionale «[…] non hastabilito l’estinzione dei Consorzi di bonifica territoriale, bensì, al fine […]precipuo di soddisfare le nuove esigenze della moderna imprenditoriaagricola siciliana (creando opportune economie di scala ed interventiimprontanti all’efficienza ed efficacia), ha solamente istituito due nuovimacro Consorzi di Bonifica (Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e SiciliaOccidentale) unificando – sul piano degli ambiti territoriali di operatività - icomprensori dei già esistenti Consorzi territoriali» (cfr. pagina n. 3 delricorso).Ciò si desumerebbe dal fatto che non è stata prevista l’appositaprocedura di liquidazione di detti consorzi di bonifica territoriali, essendostati conferiti ai medesimi «[…] una nuova connotazione e missione,nell’ambito del complessivo impianto delineato dalla legge di riforma»,così creando «un’articolazione in uffici (centrali e periferici) fra il Consorziodi bonifica [OSCURATO:PERSONA] ed i singoli consorzi di Bonifica territorialiaccorpati (fra cui anche quello di Enna, n. 6)» (v. pagina n. 3 del ricorso,in termini ripresi a pagina n. 30).4.1. La censura va accolta.Come già evidenziato da questa Corte, l’art. 13 della legge 28gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana (rubricato «Norme in materia diconsorzi di bonifica e meccanizzazione agricola»), ha stabilito – per quantoora interessa - che: «1. Al fine di adeguare i servizi di bonifica eirrigazione alle attuali esigenze dell'agricoltura e di razionalizzare l'impiegodelle risorse umane, strumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gliambiti territoriali di operatività dei Consorzi di bonifica, attraversoNumero registro generale 1181/2024Numero sezionale 5491/2026Numero di raccolta generale 25002/2026Data pubblicazione 04/09/2026l'unificazione dei comprensori consortili sulla base della unitarietà eomogeneità idrografica e idraulica del territorio sia per la difesa del suolosia per la gestione delle acque. L'unificazione dei comprensori consortiliavviene garantendo l'utilizzo delle medesime unità di personale di ruolo,precario ed a tempo determinato; 2. Sono istituiti il Consorzio di bonificaSicilia occidentale e il Consorzio di bonifica Sicilia orientale. […] IlConsorzio di bonifica Sicilia orientale accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna[…] e i loro rispettivi comprensori. 3. Entro il 31.12.2014 con decreto delPresidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, suproposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e lapesca mediterranea e sentita la Commissione legislativa permanente"Attività produttive" dell'Assemblea regionale siciliana, si provvedeall'approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione dei dueistituendi consorzi nel rispetto dei principi stabiliti dall'intesa Stato-Regionidi cui art. 27 del d.l. 31.12.2007 n. 248, convertito con modificazioni dallaL. 28.02.2008 n. 31; 4. Entro sessanta giorni dall'approvazione dellostatuto ai sensi del comma 3, l'Assessore regionale per l'agricoltura, losviluppo rurale e la pesca mediterranea, con decreto, indice le elezioni pergli organi statutari. L’art. 19 del regolamento di organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] (approvato nel suo schema tipo, aisensi dell’art. 13 della citata legge regionale, con delibera presidenziale n.468 del 13 settembre 2017, a seguito di approvazione con delibere diGiunta nn. 326/2017 e 385/2017), ha stabilito – per quanto di interesse -che:- «1. A decorrere dalla data di costituzione del Consorzio di BonificaSicilia Orientale sono accorpati […]»;- «2. Il nuovo Consorzio succede, senza soluzione di continuità, aipreesistenti consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresiquelli relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare e al personale, cheNumero registro generale 1181/2024Numero sezionale 5491/2026Numero di raccolta generale 25002/2026Data pubblicazione 04/09/2026mantiene il trattamento giuridico ed economico posseduto nei consorziaccorpati alla data di costituzione dello stesso consorzio»;- «3. Alla amministrazione del nuovo consorzio, in fase di primaal comma 1. […]»;- «4. [OSCURATO:PERSONA] straordinario esercita le funzioni di ordinariaamministrazione che, in base allo Statuto, al presente Regolamento e allalegislazione vigente, sono di competenza del Presidente del Consorzio diBonifica, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale»;- «6. Ad avvenuta nomina, il Direttore Generale provvedeall'amministrazione del Consorzio, avvalendosi delle strutture degliaccorpati Consorzi e del relativo personale»;- «7. Le funzioni e attività poste in essere dal Commissariostraordinario e dai Direttori, nonché rapporti a qualsiasi titolo instaurati,sono oggettivamente e soggettivamente imputati al consorzio istituitodall'art. 13 della 1.r. 5/2014 […]»;- «13. I piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpatirestano vigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversadeterminazione del [OSCURATO:PERSONA] e del Direttore Generale,cui compete l'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti dipianificazione, programmazione e regolamentazione necessari perl'operatività del nuovo Consorzio, nei termini temporali sopra indicati. Inparticolare:- i ruoli per il pagamento dei contributi consortili sono emessi sullabase dei piani adottati e ogni altro atto, che disciplina il calcolo e lemodalità di riparto dei contributi a carico dei consorziati, vigenti neiconsorzi accorpati alla data di costituzione del nuovo consorzio […]».Con deliberazione n. 2 del 16 ottobre 2017 il Commissariostraordinario dell’istituito Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] haNumero registro generale 1181/2024Numero sezionale 5491/2026Numero di raccolta generale 25002/2026Data pubblicazione 04/09/2026approvato il regolamento di organizzazione del consorzio nel testo soprariepilogato.4.3. Come accertato dal Giudice regionale e come documentato in8 del 30 ottobre 2017 il Commissario straordinario ha istituito «un"periodo transitorio", per consentire l'efficace attuazione di quantoprevisto dalla legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5, articolo 13, e quindidi garantire lo svolgimento delle attività evitando soluzioni di continuità»,stabilendo, «[…] ai sensi delle norme transitorie di cui all'art 19, conriferimento particolare ai punti 12 e 13 del Regolamento di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] che nel periodo transitorio, gli accorpaticonsorzi di bonifica 6 Enna […] agiscono quali "mandatari senzarappresentanza" del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], conformementea quanto disciplinato dall'articolo 1705 del codice civile».Tutto ciò, dando preliminarmente atto dell’approvazione dello [OSCURATO:PERSONA] di Sicilia orientale e ritenendo:- che «la soluzione di continuità, per la tipologia e numerosità deirapporti giuridici da compiersi comporta l'indefettibile previsione di un"periodo transitorio"»;- «di dovere obbligatoriamente garantire il compimento dell'attivitàgiuridica all'istituito nuovo ente nel rispetto del Regolamento suddetto e,pertanto, anche, ai sensi dell'art. 19 punti 12 e 13, mantenendo attive leprecedenti posizioni giuridiche degli accorpati Consorzi di cui si potràcontinuare ad utilizzare la propria denominazione, ma che agiranno nellanuova configurazione in nome proprio e per conto del Consorzio di BonificaSicilia Orientale continuando ad utilizzare tutti i propri codici identificativifino alla formale loro cessazione che avverrà una volta che sarannodefinitivamente unificate tutte le posizioni giuridiche nei confronti deiterzi»;Numero registro generale 1181/2024Numero sezionale 5491/2026Numero di raccolta generale 25002/2026Data pubblicazione 04/09/2026- «[…] le suddette previsioni regolamentari corrispondonoformalmente e sostanzialmente all'istituto giuridico del "mandato senzarappresentanza" normato dall'art. 1705 del Codice Civile che garantisce ilconcreto compimento dell'attività e la piena operatività del nuovo entenelle modalità anzidette, previste dalle norme transitorie del [OSCURATO:PERSONA]» (così nella citata delibera).4.4. Detto periodo transitorio è stato, poi, successivamente prorogatocon delibere commissariali n. 23 del 18 dicembre 2018, n. 11 del 1° luglio2019 e 21 del 2 luglio 2020.Successivamente, la Giunta regionale della Sicilia, con deliberazioninn. 241 e 242 del 27 giugno 2019, n. 452 del 13 dicembre 2019, haprorogato sino al 30 giugno 2020 il citato «attuale ‘periodo transitorio’» (v.delibera n. 452/2019) e - per quanto risulta agli atti,da ultimo - con deliberazione n. 275 del 25 giugno 2020 ha decretatoche «[…] nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno dilegge: 'Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della RegioneSiciliana', di prorogare, senza soluzione di continuità, l'attuale 'periodotransitorio' per i Consorzi di bonifica della [OSCURATO:PERSONA] e Orientale,in scadenza al 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedurerelative alla definitiva riforma degli stessi […]».4.5. Tanto ricapitolato, si osserva quanto segue.Questa Corte con pronuncia n. 15351/2023 ha ritenuto, sia pure inaltro contesto (illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati dalconsorzio), che l’art. 13 della predetta legge regionale, nello stabilirel’accorpamento dei consorzi ivi indicati, non ne ha espressamente previstola soppressione, osservando che l’assenza di una fase di liquidazione el’esistenza di un periodo transitorio (ancora in corso alla data diproposizione del ricorso) legittimava i consorzi accorpati ad operare qualimandatari senza rappresentanza del Consorzio di bonifica della Siciliaorientale con obbligo di provvedere allo svolgimento delle attivitàNumero registro generale 1181/2024Numero sezionale 5491/2026Numero di raccolta generale 25002/2026Data pubblicazione 04/09/2026gestionali in nome proprio, ma per conto del Consorzio di bonifica dellaSicilia orientale.4.6. La Corte ritiene che la perdurante legittimazione dei precedenticonsorzi vada riconosciuta sulla base delle seguenti considerazioni.Deve, in primo luogo, osservarsi che l’art. 19, comma 13, del citatoregolamento ha previsto – come sopra esposto - che «I piani,regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti econtinuano a trovare applicazione fino a diversa determinazione delCommissario Straordinario e del Direttore Generale, cui competel'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti di pianificazione,programmazione e regolamentazione necessari per l'operatività del nuovoConsorzio, nei termini temporali sopra indicati». Il riferimento alla vigenzadegli affidamenti dei consorzi accorpati ha inteso garantire il nesso dicontinuità tra le attività consortili dei precedenti enti con quello (perquanto qui interessa) di nuova costituzione nel quadro della delineatasuccessione tra gli stessi.La previsione, da parte della delibera commissariale n. 8/2017, delpredetto periodo transitorio, è stata, per tale via, funzionale allamenzionata modalità di successione.E si è trattato – giova sottolinearlo – di una decisione più volteratificata, fatta propria e prorogata dalla Giunta regionale sino – da quelche risulta dagli atti – alla «[…] conclusione delle procedure relative alladefinitiva riforma degli stessi» (v. delibera n. 272/2020).4.7. La tesi del Giudice regionale poggia, nel suo nucleo concettualefondante, sul rilievo dell’equiparazione secca tra l’istituzione dei nuoviconsorzi, che accorpano e riunificano in sé le precedenti entità consortili, el’abolizione di questi ultimi o, al più, la loro sostituzione.Si tratta, però, a giudizio della Corte, di interpretazione assertiva, chenon si concilia nemmeno con il senso letterale della disposizionenormativa.Numero registro generale 1181/2024Numero sezionale 5491/2026Numero di raccolta generale 25002/2026Data pubblicazione 04/09/2026In effetti, la previsione dell’art. 13 della legge regionale, nel ridefiniregli ambiti territoriali di operatività dei consorzi tramite la loro unificazione,istituendo, quindi, i nuovi enti, ha indicato un obiettivo programmatico, hapianificato cioè, sul versante generale, il nuovo assetto organizzativo deiconsorzi, senza tuttavia estinguere, per dato normativo, le precedentientità, concependo, in realtà, tale esito come momento conclusivo di unprocesso.La lettera della norma non contempla, infatti, un effetto estintivo deiprecedenti consorzi consentaneo all’istituzione di un nuovo enteaccorpante, né tale conseguenza la si può individuare nella semplicecostituzione della nuova entità. La riunificazione, che costituiscel’imprescindibile dato programmatico e letterale del dato normativo, èoperazione che non postula, di per sé, l’immediata estinzione dell’enteaccorpato, non predica cioè un effetto istantaneo dell’operazione.Ne è prova la circostanza secondo la quale è la stessa legge regionalead aver contemplato termini (di certo non perentori) per l’approvazionedello statuto e del regolamento organizzativo dei nuovi enti, il cheaccredita l’ordine di idee secondo cui la loro operatività è stata prefiguratacome epilogo del procedimento di riorganizzazione, solo all’esito del qualepoteva realizzarsi l’effetto della riunificazione nella nuova entità deiprecedenti consorzi, con conseguente loro permanenza “in vita” sino alcompletamento di tale processo.In tale contesto, risulta corrispondente ai riportati contenuti legislativie comunque si presenta come soluzione non incompatibile, né contrariacon l’assetto programmatico normativamente indicato, la previsione di unesercizio non immediato delle attività consortili da parte del nuovo ente e,dunque, di un “periodo transitorio” (per quanto prolungatosi nel tempo)concepito dal commissario straordinario e più volte ratificato e prorogatodalla Giunta, in cui i precedenti consorzi hanno continuato a svolgere leproprie attività (segnatamente, per quanto interessa, anche il servizioNumero registro generale 1181/2024Numero sezionale 5491/2026Numero di raccolta generale 25002/2026Data pubblicazione 04/09/2026impositivo e di esazione) nel segno della permanenza degli “affidamenti”in atto sino alla conclusione del processo di razionalizzazione degli ambititerritoriali.Nella delineata prospettiva soccorre la pronuncia n. 22104/2025 diquesta Corte, la quale (con riferimento alla procedura di accorpamento deiconsorzi di sviluppo industriale della Regione Calabria) sulla questione(ritenuta dirimente) concernente l’individuazione del momento in cui èintervenuta l’estinzione dei Consorzi provinciali accorpati per effetto delledisposizioni contenute nella legge regionale, vale a dire se l’estinzione siaintervenuta ex lege al momento dell’entrata in vigore della legge ovvero sisia verificata solo a seguito della conclusione della procedura diaccorpamento, ha reputato non intervenuta l’estinzione del Consorzioprovinciale prima che la procedura di accorpamento sia stata portata atermine, perché non vi è nessuna norma che statuisce in tal senso,dovendo, pertanto, ritenersi che l’estinzione sia la conseguenzadell’esaurimento della procedura di accorpamento, che si completa con ilconferimento all’ente accorpante dei beni e dei rapporti degli entiaccorpati.Nella fattispecie esaminata da detta pronuncia, la legge medesimaprevedeva un iter procedurale tramite – per quanto più interessa - ilconferimento nella nuova entità dei beni mobili, immobili, strumentali, conle inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativirapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati.Questa previsione manca nella legge regionale della Sicilia n. 5/2014,oggetto di esame.Ciò nondimeno, la sussistenza di una procedura volta ad assicurare ilpassaggio o se si vuole l’imputazione dei beni del precedente consorzio alnuovo ente non è seriamente contestabile, ove si consideri chel’istituzione dell’ente accorpante è una evenienza distinta rispettoall’accorpamento ad esso di altri enti (v. Cass. n. 22104/2025 cit.),Numero registro generale 1181/2024Numero sezionale 5491/2026Numero di raccolta generale 25002/2026Data pubblicazione 04/09/2026operazione questa che richiede l’esecuzione di modalità organizzative perconsentire la riunificazione degli enti.Si comprende allora come, non prevedendo la predetta leggeregionale della Sicilia, alcuna espressa previsione di estinzione degli entidestinati all’accorpamento, solo una volta completato il processo diaccorpamento possa considerarsi chiusa la procedura, mentre laprosecuzione dell’attività e dei rapporti, anche processuali, dei Consorziaccorpati, comprende tutti i rapporti e le attività anche precedenti alladata di entrata in vigore della norma (v. Cass. n. 22104/2025) e quelleanteriori alla chiusura dell’operazione di accorpamento.4.8. Così ricostruita la vicenda, si è, dunque, al di fuori della delega difunzioni o di poteri, esercitando il Consorzio di bonifica Enna 6, le attivitàgià ad esso affidate in attesa della definizione del processo diriunificazione degli enti.E si comprende, altresì, come sia stata del tutto superflua l’iniziativae la direttiva del commissario straordinario di stabilire che l’accorpatoConsorzio di Bonifica 6 Enna avrebbe agito come mandatario senzarappresentanza del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], come stabilitodall’art. 1705 c.c.Superflua perché l’affidamento, ancora in atto in capo al Consorzio 6Enna dell’attività in precedenza espletata, rendeva inutile ricorrere ad unincarico da parte del nuovo Consorzio per esercitare l’attività.Errata perché, a tacer d’altro, il mandato senza rappresentanza di cuiall’art. 1705 c.c. è fattispecie non esportabile in ambito pubblicistico, ovel’affidamento di funzioni è regolato dall’istituto della delegaintersoggettiva, che opera tra rami diversi dell’amministrazione e che deveessere prevista dalla legge.Tantomeno il citato mandato può essere configurato – comesostenuto dalla difesa del Consorzio – secondo il modello della delegazioneinterorganica, considerando il rapporto tra i Consorzi in termini diNumero registro generale 1181/2024Numero sezionale 5491/2026Numero di raccolta generale 25002/2026Data pubblicazione 04/09/2026relazione tra articolazione centrale e periferica, stante l’alterità soggettivatra i due enti, postulata dalla previsione di un mandato senzarappresentanza conferito dal nuovo consorzio a quello precedente.4.9. Tanto precisato, deve, tuttavia, la Corte ulteriormente osservareche la predetta indicazione (aver agito quale mandatario del Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA]) non ha minato la legittimità dell’atto provenientedal Consorzio di Bonifica 6 Enna.L’enunciazione di un non configurabile rapporto di mandato senzarappresentanza, infatti, non ha inciso, né privato il Consorzio di Bonifica 6Enna del persistente potere di emanare l’atto, in ragione sia della suasopravvivenza sino al compimento del processo di accorpamento, che invirtù della permanenza degli affidamenti in atti.Vero è piuttosto che la predetta enunciazione (mandato senzarappresentanza) ha posto il Consorzio di Bonifica 6 Enna quale soggettoresponsabile del proprio operato, in linea con l’esistenza di un perduranteaffidamento del servizio come sopra esposto.Tale erronea enunciazione, infine, non ha avuto alcuna ricaduta sulrapporto tributario con il contribuente, tantomeno sotto il profilo dellatitolarità del potere, in capo al ricorrente, di adottare l’atto impugnato,che, alla luce delle considerazioni svolte, deve considerarsi sussistente almomento dell’atto impugnato, essendo il Consorzio di bonifica 6 Ennaancora operante sino alla conclusione del processo di riunificazione deiconsorzi siciliani e legittimato, pertanto, ad agire in presenza delperdurante affidamento dell’attività.4.10. Per le suddette ragioni, la sentenza impugnata va cassata.5. Resta assorbito nelle valutazioni che precedono l’esame del quartomotivo di ricorso, concernente, secondo il parametro dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., le violazioni degli artt. 1705 c.c., 97, secondo eterzo comma, Cost., nonché degli artt. 21-septies della legge n. 241/1990e 13 della legge regionale della Sicilia n. 5/2014, 19, commi 7 ed 8, delNumero registro generale 1181/2024Numero sezionale 5491/2026Numero di raccolta generale 25002/2026Data pubblicazione 04/09/2026regolamento di organizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA](adottato con Deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 2 del 16ottobre 2017 secondo lo schema tipo approvato con Decreto delPresidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017) e delladeliberazione del Commissario straordinario n. 8 del 30 ottobre 2017,assumendo – l’istante - che il predetto mandato senza rappresentanzaalluderebbe, in realtà, ad una delega interorganica.6. Alla stregua delle riflessioni svolte, il ricorso va accolto nel suoterzo motivo, mentre vanno rigettati i primi due e dichiarato assorbito ilquarto.La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa varimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia - indiversa composizione – anche per regolare le spese del presente grado dilegittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta i primi due edichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia - in diversa composizione – anche per regolare le spesedel presente grado di legittimità.Così deciso in Roma, il 9 luglio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]