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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 settembre 2026

Cassazione n. 25558/2026

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ieli-ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA]- intimato -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] SICILIA n. 7925/2023, depositata il 2/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/9/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 7925/2023, depositata il 2/10/2023, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia ha dichiaratoinammissibile l’appello proposto dal Consorzio di Bonifica 6 Enna e cosìconfermato l’annullamento dell’avviso di pagamento n. 120190002615930emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Consorzio di Bonifica 6 – Enna,Numero registro generale 8884/2024Numero sezionale 5651/2026Numero di raccolta generale 25558/2026Data pubblicazione 18/09/2026quale mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica SiciliaOrientale, per il pagamento di 164 euro a titolo di “contributo opereirrigue” per l’anno 2019.

Alla base della decisione la considerazione chel’appello fosse stato proposto da un soggetto - il Consorzio di Bonifica 6 diEnna - non più esistente, in quanto accorpato (assieme ai consorzi diCaltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa, Messina) al Consorzio di BonificaSicilia Orientale.Avverso la sentenza il Consorzio di Bonifica 6 Enna propone ricorso percassazione, articolato in cinque motivi ed illustrato con memoria, mentreMario [OSCURATO:PERSONA] resta intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo di ricorso si censura la nullità della sentenza, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per violazionedegli artt. 101,secondo comma, e 112 cod. proc. civ. nonché dell’art. 1, comma 2, d.lgs.n. 546/1992, per aver la Corte regionale deciso la causa sulla base di unaquestione rilevata d’ufficio (cioè il difetto di legittimazione attiva in capo alConsorzio di Bonifica 6 di Enna, in quanto soggetto giuridicamente non piùesistente) senza previamente sottoporla alle parti al fine di provocare sullastessa il contraddittorio delle parti.1.1.

L’eccezione è infondata, trattandosi di questione rilevabile d’ufficioe non involgente profili fattuali, che, pertanto, si sottrae all’obbligo delgiudice di stimolare il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c., il qualenon riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero miste difatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materialeprobatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chiestedalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già meredifese (Cass. 822/2024; 11724/2021; 22778/2019; 15037/2018;10353/2016).Numero registro generale 8884/2024Numero sezionale 5651/2026Numero di raccolta generale 25558/2026Data pubblicazione 18/09/20261.2.

La decisione impugnata si pone, dunque, in armonia con i suddettiprincipi, poiché il giudice di appello non ha rilevato una nuova questione difatto, avendo piuttosto proceduto, sulla base delle prove offerte dalle partima soprattutto dell’interpretazione della normativa vigente, ad unaricostruzione della vicenda sottoposta al suo esame in base alla quale haritenuto che il Consorzio fosse un soggetto giuridicamente non piùesistente e come tale privo di legittimazione attiva.2.

Col secondo motivo di ricorso si denuncia il vizio di violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 19 d. lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per non aver la CGT dichiaratoinammissibile il ricorso del contribuente avverso l’avviso di pagamento dicontributi consortili, che, in quanto non compreso nell’elencazione di cuiall’art. 19, avrebbe potuto essere impugnato solo per contestare la“legittimità sostanziale” dell’obbligazione tributaria, e non anche – comeavvenuto nel caso di specie - per motivi meramente formali, qualecostituito dal difetto di motivazione e di sottoscrizione dell’atto.3.

Col terzo motivo di ricorso si denuncia il vizio di violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 21 d. lgs n. 546/1992 e dell’art. 2697 cod. civ., inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver laCGT omesso il necessario preliminare sindacato in ordine alla prova dellatempestiva proposizione del ricorso, così di fatto esonerando lacontribuente dal relativo onere.Ad entrambi i motivi la ricorrente ha rinunciato (con memoriaillustrativa del 28/7/2026), sicché questi non vanno esaminati.4.

Col quarto motivo di ricorso si espone il vizio di violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 13 legge n. 5/2014 della Regione Siciliana e dell’art.19, commi 12 e 13, del Regolamento di organizzazione del Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA] (adottato con Deliberazione del CommissarioStraordinario n. 2 del 16.10.2017 secondo lo schema tipo approvato conDecreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017),Numero registro generale 8884/2024Numero sezionale 5651/2026Numero di raccolta generale 25558/2026Data pubblicazione 18/09/2026nonché degli artt. 24, 97, 111 Cost., degli artt. 100 e 323 cod. proc. civ. edegli artt. 49, 50 e 52 d.lgs n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la Corte regionale erroneamentedichiarato l’appello inammissibile perché proveniente da un soggetto nonpiù esistente.4.1.

La censura è fondata e va accolta.4.2.

L’art. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana(rubricato «Norme in materia di consorzi di bonifica e meccanizzazioneagricola»), ha stabilito – per quanto di interesse - che: «1.

Al fine diadeguare i servizi di bonifica e irrigazione alle attuali esigenzedell'agricoltura e di razionalizzare l'impiego delle risorse umane,strumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali dioperatività dei Consorzi di bonifica, attraverso l'unificazione deicomprensori consortili sulla base della unitarietà e omogeneità idrograficae idraulica del territorio sia per la difesa del suolo sia per la gestione delleacque.

L'unificazione dei comprensori consortili avviene garantendol'utilizzo delle medesime unità di personale di ruolo, precario ed a tempodeterminato.

2. Sono istituiti il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e ilConsorzio di bonifica Sicilia orientale. [...] [OSCURATO:PERSONA] di bonifica Siciliaorientale accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna [...] e i loro rispettivicomprensori.

3. Entro il 31.12.2014 con decreto del Presidente dellaRegione, previa deliberazione della Giunta regionale, su propostadell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pescamediterranea e sentita la Commissione legislativa permanente "Attivitàproduttive" dell'Assemblea regionale siciliana, si provvede all'approvazionedello statuto e del regolamento di organizzazione dei due istituendiconsorzi nel rispetto dei principi stabiliti dall'intesa Stato-Regioni di cui art.27 del d.l. 31.12.2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L.28.02.2008 n. 31.

4. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statutoai sensi del comma 3, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppoNumero registro generale 8884/2024Numero sezionale 5651/2026Numero di raccolta generale 25558/2026Data pubblicazione 18/09/2026rurale e la pesca mediterranea, con decreto, indice le elezioni per gliorgani statutari».4.3.

L’art. 19 del regolamento di organizzazione del Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA] (riprodotto in parte qua nella sentenzaimpugnata), ha stabilito che:- «1.

A decorrere dalla data di costituzione del Consorzio di BonificaSicilia Orientale sono accorpati [...]»;- «2.

Il nuovo Consorzio succede, senza soluzione di continuità, aipreesistenti consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresiquelli relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare e al personale, chemantiene il trattamento giuridico ed economico posseduto nei consorziaccorpati alla data di costituzione dello stesso consorzio»;- «13.

I piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpatirestano vigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversadeterminazione del [OSCURATO:PERSONA] e del Direttore Generale,cui compete l'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti dipianificazione, programmazione e regolamentazione necessari perl'operatività del nuovo Consorzio, nei termini temporali sopra indicati.

Inparticolare:- i ruoli per il pagamento dei contributi consortili sono emessisulla base dei piani adottati e ogni altro atto, che disciplina il calcolo e lemodalità di riparto dei contributi a carico dei consorziati, vigenti neiconsorzi accorpati alla data di costituzione del nuovo consorzio [...]».4.4.

Come accertato dal giudice regionale, in attuazione del suindicatopunto 13 del regolamento, il Commissario straordinario, con delibera n. 8del 30 ottobre 2017, ha istituito «un "periodo transitorio", per consentirel'efficace attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 28 gennaio2014 n. 5, articolo 13, e quindi di garantire lo svolgimento delle attivitàevitando soluzioni di continuità», stabilendo, «[...] ai sensi delle normetransitorie di cui all'art 19, con riferimento particolare ai punti 12 e 13 delRegolamento di Organizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] che nelNumero registro generale 8884/2024Numero sezionale 5651/2026Numero di raccolta generale 25558/2026Data pubblicazione 18/09/2026periodo transitorio, gli accorpati consorzi di bonifica 6 Enna [...] agisconoquali "mandatari senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica SiciliaOrientale, conformemente a quanto disciplinato dall'articolo 1705 delcodice civile».Ciò ritenendo «di dovere obbligatoriamente garantire il compimentodell'attività giuridica all'istituito nuovo ente nel rispetto del Regolamentosuddetto e, pertanto, anche, ai sensi dell'art. 19 punti 12 e 13,mantenendo attive le precedenti posizioni giuridiche degli accorpatiConsorzi di cui si potrà continuare ad utilizzare la propria denominazione,ma che agiranno nella nuova configurazione in nome proprio e per contodel Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] continuando ad utilizzare tutti ipropri codici identificativi fino alla formale loro cessazione che avverrà unavolta che saranno definitivamente unificate tutte le posizioni giuridiche neiconfronti dei terzi».4.5.

Ciò posto, sulla base dell’esposto quadro legislativo eamministrativo, questa Corte, con pronuncia n. 15351/2023 ha ritenuto,sia pure in altro contesto (illegittimità del termine apposto ai contrattistipulati dal consorzio), che l’art. 13 della predetta legge regionale, nellostabilire l’accorpamento dei consorzi ivi indicati, non ne ha espressamenteprevisto la soppressione, osservando che l’assenza di una fase diliquidazione e l’esistenza di un periodo transitorio (ancora in corso alladata di proposizione del ricorso), legittimava i consorzi accorpati adoperare quali mandatari senza rappresentanza del Consorzio di bonificadella Sicilia orientale con obbligo di provvedere allo svolgimento delledella Sicilia orientale.4.6.

Con successive ordinanze, n. 6610 e n. 6611 del 2026, emesse inanalogo contenzioso, e con il medesimo ricorrente, si è poi riconosciuta laperdurante legittimazione dei precedenti consorzi, osservando, in primoluogo, che l’art. 19, comma 13, del citato regolamento, nel prevedere cheNumero registro generale 8884/2024Numero sezionale 5651/2026Numero di raccolta generale 25558/2026Data pubblicazione 18/09/2026gli “affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti e continuano atrovare applicazione fino a diversa determinazione del CommissarioStraordinario e del Direttore Generale”, ha inteso garantire il nesso dicontinuità tra le attività consortili dei precedenti enti con quello di nuovacostituzione e che la previsione, da parte della delibera commissariale n.8/2017, del predetto periodo transitorio, è stata funzionale allamenzionata modalità di successione tra gli enti.4.7.

Si è, inoltre, evidenziato che la previsione dell’art. 13 della leggeregionale, nel ridefinire gli ambiti territoriali di operatività dei consorzitramite la loro unificazione, ha pianificato il nuovo assetto organizzativodei consorzi, senza tuttavia estinguere le precedenti entità, concependotale esito come momento conclusivo di un processo.

“La lettera dellanorma non contempla, infatti, un effetto estintivo dei precedenti consorziconsentaneo all’istituzione di un nuovo ente accorpante, né taleconseguenza la si può individuare nella semplice costituzione della nuovaentità.

La riunificazione, che costituisce l’imprescindibile datoprogrammatico e letterale del dato normativo, è operazione che nonpostula, di per sé, l’immediata estinzione dell’ente accorpato, non predicacioè un effetto istantaneo dell’operazione”.

In definitiva, l’operatività deinuovi enti è stata prefigurata come “epilogo del procedimento diriorganizzazione, solo all’esito del quale poteva realizzarsi l’effetto dellariunificazione nella nuova entità dei precedenti consorzi, con conseguenteloro permanenza “in vita” sino al completamento di tale processo” (intermini, Cass. 6610/2026).4.8.

In senso analogo, si è detto, con la pronuncia n. 22104/2025, conriferimento alla procedura di accorpamento dei consorzi di sviluppoindustriale della Regione Calabria, che l’estinzione dei Consorzi provincialiaccorpati per effetto delle disposizioni contenute nella legge regionale si èverificata solo a seguito della conclusione della procedura diaccorpamento.Numero registro generale 8884/2024Numero sezionale 5651/2026Numero di raccolta generale 25558/2026Data pubblicazione 18/09/20264.9.

Deve, pertanto, conclusivamente ritenersi, in linea coi citatiprecedenti del 2026, che, in mancanza di espressa previsione diestinzione degli enti destinati all’accorpamento da parte della leggeregionale della Sicilia, la procedura possa considerarsi chiusa solo unavolta completato il processo di accorpamento e che la prosecuzionedell’attività e dei rapporti, anche processuali, dei Consorzi accorpati“comprende tutti i rapporti e le attività anche precedenti alla data dientrata in vigore della norma (v.

Cass. 22104/2025) e quelle anteriori allachiusura dell’operazione di accorpamento”.4.10.

Si è, quindi, escluso che ricorra un’ipotesi di delega di funzioni odi poteri, esercitando il Consorzio di bonifica Enna 6 le attività affidateglisino alla definizione del processo di riunificazione degli enti.4.11.

Non era, quindi, necessario che il commissario straordinariodisponesse, come invece ha fatto, che l’accorpato Consorzio di Bonifica 6Enna agisse come mandatario senza rappresentanza del Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA].4.12.

Ad ogni modo, a prescindere dall’indicazione, nell’attoimpugnato, di agire (il Consorzio di Bonifica 6 Enna) quale “mandatariosenza rappresentanza del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]”, ilricorrente aveva il potere di emanare l’atto, in ragione sia della suasopravvivenza sino al compimento del processo di accorpamento, che delperdurante affidamento dell’attività.4.13.

Tale erronea enunciazione non ha, cioè, avuto alcuna ricadutasul rapporto tributario con il contribuente, tantomeno sotto il profilo dellatitolarità del potere, in capo al ricorrente, di adottare l’atto impugnato,che, alla luce delle svolte considerazioni, deve considerarsi sussistente almomento dell’atto impugnato.4.14.

Per le suddette ragioni, il quarto motivo di ricorso va accolto,avendo la CGT erroneamente dichiarato l’appello inammissibilesull’inesatto presupposto che l’appellante fosse un soggetto giuridico nonNumero registro generale 8884/2024Numero sezionale 5651/2026Numero di raccolta generale 25558/2026Data pubblicazione 18/09/2026più esistente e, come tale, non legittimato tanto ad emettere l’attoimpugnato quanto ad appellare la sentenza emessa a definizione delgiudizio di impugnazione dell’atto medesimo.5.

Resta assorbito il quinto motivo, con cui si censura il vizio diviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1705 cod. civ., dell’art. 97 Cost.,dell’art. 21 septies legge n. 241/1990, dell’art. 13 legge n. 5/2014 dellaRegione Sicilia, nonché dell’art. 19, commi 12 e 13, del Regolamento diorganizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e dellaDeliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 8 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.6.

La sentenza va, dunque, cassata in relazione all’unico motivoaccolto (il quarto), con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la disciplina dellespese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettato il primo,assorbito il quinto, rinunciati gli altri; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, ancheper la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 10 settembre 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ieli-ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA]- intimato -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] SICILIA n. 7925/2023, depositata il 2/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/9/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 7925/2023, depositata il 2/10/2023, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia ha dichiaratoinammissibile l’appello proposto dal Consorzio di Bonifica 6 Enna e cosìconfermato l’annullamento dell’avviso di pagamento n. 120190002615930emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Consorzio di Bonifica 6 – Enna,Numero registro generale 8884/2024Numero sezionale 5651/2026Numero di raccolta generale 25558/2026Data pubblicazione 18/09/2026quale mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica SiciliaOrientale, per il pagamento di 164 euro a titolo di “contributo opereirrigue” per l’anno 2019. Alla base della decisione la considerazione chel’appello fosse stato proposto da un soggetto - il Consorzio di Bonifica 6 diEnna - non più esistente, in quanto accorpato (assieme ai consorzi diCaltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa, Messina) al Consorzio di BonificaSicilia Orientale.Avverso la sentenza il Consorzio di Bonifica 6 Enna propone ricorso percassazione, articolato in cinque motivi ed illustrato con memoria, mentreMario [OSCURATO:PERSONA] resta intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso si censura la nullità della sentenza, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per violazionedegli artt. 101,secondo comma, e 112 cod. proc. civ. nonché dell’art. 1, comma 2, d.lgs.n. 546/1992, per aver la Corte regionale deciso la causa sulla base di unaquestione rilevata d’ufficio (cioè il difetto di legittimazione attiva in capo alConsorzio di Bonifica 6 di Enna, in quanto soggetto giuridicamente non piùesistente) senza previamente sottoporla alle parti al fine di provocare sullastessa il contraddittorio delle parti.1.1. L’eccezione è infondata, trattandosi di questione rilevabile d’ufficioe non involgente profili fattuali, che, pertanto, si sottrae all’obbligo delgiudice di stimolare il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c., il qualenon riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero miste difatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materialeprobatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chiestedalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già meredifese (Cass. 822/2024; 11724/2021; 22778/2019; 15037/2018;10353/2016).Numero registro generale 8884/2024Numero sezionale 5651/2026Numero di raccolta generale 25558/2026Data pubblicazione 18/09/20261.2. La decisione impugnata si pone, dunque, in armonia con i suddettiprincipi, poiché il giudice di appello non ha rilevato una nuova questione difatto, avendo piuttosto proceduto, sulla base delle prove offerte dalle partima soprattutto dell’interpretazione della normativa vigente, ad unaricostruzione della vicenda sottoposta al suo esame in base alla quale haritenuto che il Consorzio fosse un soggetto giuridicamente non piùesistente e come tale privo di legittimazione attiva.2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia il vizio di violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 19 d. lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per non aver la CGT dichiaratoinammissibile il ricorso del contribuente avverso l’avviso di pagamento dicontributi consortili, che, in quanto non compreso nell’elencazione di cuiall’art. 19, avrebbe potuto essere impugnato solo per contestare la“legittimità sostanziale” dell’obbligazione tributaria, e non anche – comeavvenuto nel caso di specie - per motivi meramente formali, qualecostituito dal difetto di motivazione e di sottoscrizione dell’atto.3. Col terzo motivo di ricorso si denuncia il vizio di violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 21 d. lgs n. 546/1992 e dell’art. 2697 cod. civ., inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver laCGT omesso il necessario preliminare sindacato in ordine alla prova dellatempestiva proposizione del ricorso, così di fatto esonerando lacontribuente dal relativo onere.Ad entrambi i motivi la ricorrente ha rinunciato (con memoriaillustrativa del 28/7/2026), sicché questi non vanno esaminati.4. Col quarto motivo di ricorso si espone il vizio di violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 13 legge n. 5/2014 della Regione Siciliana e dell’art.19, commi 12 e 13, del Regolamento di organizzazione del Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA] (adottato con Deliberazione del CommissarioStraordinario n. 2 del 16.10.2017 secondo lo schema tipo approvato conDecreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017),Numero registro generale 8884/2024Numero sezionale 5651/2026Numero di raccolta generale 25558/2026Data pubblicazione 18/09/2026nonché degli artt. 24, 97, 111 Cost., degli artt. 100 e 323 cod. proc. civ. edegli artt. 49, 50 e 52 d.lgs n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la Corte regionale erroneamentedichiarato l’appello inammissibile perché proveniente da un soggetto nonpiù esistente.4.1. La censura è fondata e va accolta.4.2. L’art. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana(rubricato «Norme in materia di consorzi di bonifica e meccanizzazioneagricola»), ha stabilito – per quanto di interesse - che: «1. Al fine diadeguare i servizi di bonifica e irrigazione alle attuali esigenzedell'agricoltura e di razionalizzare l'impiego delle risorse umane,strumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali dioperatività dei Consorzi di bonifica, attraverso l'unificazione deicomprensori consortili sulla base della unitarietà e omogeneità idrograficae idraulica del territorio sia per la difesa del suolo sia per la gestione delleacque. L'unificazione dei comprensori consortili avviene garantendol'utilizzo delle medesime unità di personale di ruolo, precario ed a tempodeterminato. 2. Sono istituiti il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e ilConsorzio di bonifica Sicilia orientale. [...] [OSCURATO:PERSONA] di bonifica Siciliaorientale accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna [...] e i loro rispettivicomprensori. 3. Entro il 31.12.2014 con decreto del Presidente dellaRegione, previa deliberazione della Giunta regionale, su propostadell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pescamediterranea e sentita la Commissione legislativa permanente "Attivitàproduttive" dell'Assemblea regionale siciliana, si provvede all'approvazionedello statuto e del regolamento di organizzazione dei due istituendiconsorzi nel rispetto dei principi stabiliti dall'intesa Stato-Regioni di cui art.27 del d.l. 31.12.2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L.28.02.2008 n. 31. 4. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statutoai sensi del comma 3, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppoNumero registro generale 8884/2024Numero sezionale 5651/2026Numero di raccolta generale 25558/2026Data pubblicazione 18/09/2026rurale e la pesca mediterranea, con decreto, indice le elezioni per gliorgani statutari».4.3. L’art. 19 del regolamento di organizzazione del Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA] (riprodotto in parte qua nella sentenzaimpugnata), ha stabilito che:- «1. A decorrere dalla data di costituzione del Consorzio di BonificaSicilia Orientale sono accorpati [...]»;- «2. Il nuovo Consorzio succede, senza soluzione di continuità, aipreesistenti consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresiquelli relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare e al personale, chemantiene il trattamento giuridico ed economico posseduto nei consorziaccorpati alla data di costituzione dello stesso consorzio»;- «13. I piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpatirestano vigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversadeterminazione del [OSCURATO:PERSONA] e del Direttore Generale,cui compete l'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti dipianificazione, programmazione e regolamentazione necessari perl'operatività del nuovo Consorzio, nei termini temporali sopra indicati. Inparticolare:- i ruoli per il pagamento dei contributi consortili sono emessisulla base dei piani adottati e ogni altro atto, che disciplina il calcolo e lemodalità di riparto dei contributi a carico dei consorziati, vigenti neiconsorzi accorpati alla data di costituzione del nuovo consorzio [...]».4.4. Come accertato dal giudice regionale, in attuazione del suindicatopunto 13 del regolamento, il Commissario straordinario, con delibera n. 8del 30 ottobre 2017, ha istituito «un "periodo transitorio", per consentirel'efficace attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 28 gennaio2014 n. 5, articolo 13, e quindi di garantire lo svolgimento delle attivitàevitando soluzioni di continuità», stabilendo, «[...] ai sensi delle normetransitorie di cui all'art 19, con riferimento particolare ai punti 12 e 13 delRegolamento di Organizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] che nelNumero registro generale 8884/2024Numero sezionale 5651/2026Numero di raccolta generale 25558/2026Data pubblicazione 18/09/2026periodo transitorio, gli accorpati consorzi di bonifica 6 Enna [...] agisconoquali "mandatari senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica SiciliaOrientale, conformemente a quanto disciplinato dall'articolo 1705 delcodice civile».Ciò ritenendo «di dovere obbligatoriamente garantire il compimentodell'attività giuridica all'istituito nuovo ente nel rispetto del Regolamentosuddetto e, pertanto, anche, ai sensi dell'art. 19 punti 12 e 13,mantenendo attive le precedenti posizioni giuridiche degli accorpatiConsorzi di cui si potrà continuare ad utilizzare la propria denominazione,ma che agiranno nella nuova configurazione in nome proprio e per contodel Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] continuando ad utilizzare tutti ipropri codici identificativi fino alla formale loro cessazione che avverrà unavolta che saranno definitivamente unificate tutte le posizioni giuridiche neiconfronti dei terzi».4.5. Ciò posto, sulla base dell’esposto quadro legislativo eamministrativo, questa Corte, con pronuncia n. 15351/2023 ha ritenuto,sia pure in altro contesto (illegittimità del termine apposto ai contrattistipulati dal consorzio), che l’art. 13 della predetta legge regionale, nellostabilire l’accorpamento dei consorzi ivi indicati, non ne ha espressamenteprevisto la soppressione, osservando che l’assenza di una fase diliquidazione e l’esistenza di un periodo transitorio (ancora in corso alladata di proposizione del ricorso), legittimava i consorzi accorpati adoperare quali mandatari senza rappresentanza del Consorzio di bonificadella Sicilia orientale con obbligo di provvedere allo svolgimento delledella Sicilia orientale.4.6. Con successive ordinanze, n. 6610 e n. 6611 del 2026, emesse inanalogo contenzioso, e con il medesimo ricorrente, si è poi riconosciuta laperdurante legittimazione dei precedenti consorzi, osservando, in primoluogo, che l’art. 19, comma 13, del citato regolamento, nel prevedere cheNumero registro generale 8884/2024Numero sezionale 5651/2026Numero di raccolta generale 25558/2026Data pubblicazione 18/09/2026gli “affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti e continuano atrovare applicazione fino a diversa determinazione del CommissarioStraordinario e del Direttore Generale”, ha inteso garantire il nesso dicontinuità tra le attività consortili dei precedenti enti con quello di nuovacostituzione e che la previsione, da parte della delibera commissariale n.8/2017, del predetto periodo transitorio, è stata funzionale allamenzionata modalità di successione tra gli enti.4.7. Si è, inoltre, evidenziato che la previsione dell’art. 13 della leggeregionale, nel ridefinire gli ambiti territoriali di operatività dei consorzitramite la loro unificazione, ha pianificato il nuovo assetto organizzativodei consorzi, senza tuttavia estinguere le precedenti entità, concependotale esito come momento conclusivo di un processo. “La lettera dellanorma non contempla, infatti, un effetto estintivo dei precedenti consorziconsentaneo all’istituzione di un nuovo ente accorpante, né taleconseguenza la si può individuare nella semplice costituzione della nuovaentità. La riunificazione, che costituisce l’imprescindibile datoprogrammatico e letterale del dato normativo, è operazione che nonpostula, di per sé, l’immediata estinzione dell’ente accorpato, non predicacioè un effetto istantaneo dell’operazione”. In definitiva, l’operatività deinuovi enti è stata prefigurata come “epilogo del procedimento diriorganizzazione, solo all’esito del quale poteva realizzarsi l’effetto dellariunificazione nella nuova entità dei precedenti consorzi, con conseguenteloro permanenza “in vita” sino al completamento di tale processo” (intermini, Cass. 6610/2026).4.8. In senso analogo, si è detto, con la pronuncia n. 22104/2025, conriferimento alla procedura di accorpamento dei consorzi di sviluppoindustriale della Regione Calabria, che l’estinzione dei Consorzi provincialiaccorpati per effetto delle disposizioni contenute nella legge regionale si èverificata solo a seguito della conclusione della procedura diaccorpamento.Numero registro generale 8884/2024Numero sezionale 5651/2026Numero di raccolta generale 25558/2026Data pubblicazione 18/09/20264.9. Deve, pertanto, conclusivamente ritenersi, in linea coi citatiprecedenti del 2026, che, in mancanza di espressa previsione diestinzione degli enti destinati all’accorpamento da parte della leggeregionale della Sicilia, la procedura possa considerarsi chiusa solo unavolta completato il processo di accorpamento e che la prosecuzionedell’attività e dei rapporti, anche processuali, dei Consorzi accorpati“comprende tutti i rapporti e le attività anche precedenti alla data dientrata in vigore della norma (v. Cass. 22104/2025) e quelle anteriori allachiusura dell’operazione di accorpamento”.4.10. Si è, quindi, escluso che ricorra un’ipotesi di delega di funzioni odi poteri, esercitando il Consorzio di bonifica Enna 6 le attività affidateglisino alla definizione del processo di riunificazione degli enti.4.11. Non era, quindi, necessario che il commissario straordinariodisponesse, come invece ha fatto, che l’accorpato Consorzio di Bonifica 6Enna agisse come mandatario senza rappresentanza del Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA].4.12. Ad ogni modo, a prescindere dall’indicazione, nell’attoimpugnato, di agire (il Consorzio di Bonifica 6 Enna) quale “mandatariosenza rappresentanza del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]”, ilricorrente aveva il potere di emanare l’atto, in ragione sia della suasopravvivenza sino al compimento del processo di accorpamento, che delperdurante affidamento dell’attività.4.13. Tale erronea enunciazione non ha, cioè, avuto alcuna ricadutasul rapporto tributario con il contribuente, tantomeno sotto il profilo dellatitolarità del potere, in capo al ricorrente, di adottare l’atto impugnato,che, alla luce delle svolte considerazioni, deve considerarsi sussistente almomento dell’atto impugnato.4.14. Per le suddette ragioni, il quarto motivo di ricorso va accolto,avendo la CGT erroneamente dichiarato l’appello inammissibilesull’inesatto presupposto che l’appellante fosse un soggetto giuridico nonNumero registro generale 8884/2024Numero sezionale 5651/2026Numero di raccolta generale 25558/2026Data pubblicazione 18/09/2026più esistente e, come tale, non legittimato tanto ad emettere l’attoimpugnato quanto ad appellare la sentenza emessa a definizione delgiudizio di impugnazione dell’atto medesimo.5. Resta assorbito il quinto motivo, con cui si censura il vizio diviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1705 cod. civ., dell’art. 97 Cost.,dell’art. 21 septies legge n. 241/1990, dell’art. 13 legge n. 5/2014 dellaRegione Sicilia, nonché dell’art. 19, commi 12 e 13, del Regolamento diorganizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e dellaDeliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 8 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.6. La sentenza va, dunque, cassata in relazione all’unico motivoaccolto (il quarto), con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la disciplina dellespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettato il primo,assorbito il quinto, rinunciati gli altri; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, ancheper la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 10 settembre 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25558/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris