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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 settembre 2026

Cassazione n. 25758/2026

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resentato e difeso, in forza di procuraspeciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].- CONTRO[OSCURATO:PERSONA] nei confronti diAGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro-tempore;- INTIMATA-– per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia n. 3669/2024, depositata il 10 maggio 2024.UDITA la relazione svolta, nella camera di consiglio in data 11 settembre2026, dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26122/2024Numero sezionale 5772/2026Numero di raccolta generale 25758/2026Data pubblicazione 24/09/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento con la qualel’Agenzia delle entrate riscossione, per conto del Consorzio di bonifica 6Enna, nella veste di mandatario senza rappresentanza del Consorzio diBonifica della [OSCURATO:PERSONA], chiedeva il pagamento della somma di euro1.915,92, a titolo di contributo di bonifica per opere irrigue relativamenteagli anni 2015, 2016 e 2017. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale diEnna, con sentenza n. 822/2022, accoglieva il ricorso reputando la cartelladi pagamento carente di motivazione.2.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Siciliarigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate riscossione avversola richiamata decisione.Secondo il giudice d’appello:- andava confermato il giudizio d’insufficienza della motivazione, nonrisultando emesso e notificato un atto prodromico alla cartella in questionené la stessa indicava almeno gli estremi di pubblicazione del “piano diclassifica” approvato comprendente i fondi della contribuente o le modalitàdi calcolo del contributo, limitandosi all’identificazione dei terreni, deiredditi dominicali e gli specifici importi dovuti e le annualità di riferimento;- doveva reputarsi tardiva la spiegazione fornita con la memoria dicontrodeduzioni dal Consorzio secondo cui la pretesa non era basata sulpiano di classifica ma solo sulla moltiplicazione del reddito dominicale perl’aliquota fissa del 2,09 per tutti i fondi coinvolti;- la costituzione del Consorzio, in I e II grado, doveva comunqueritenersi nulla atteso che il Consorzio di bonifica 6 Enna emittente l’avvisonon poteva ritenersi più esistente al momento di tale emissione in quantoaccorpato con altri nel Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA] ai sensidell’art. 13 della legge reg.

Sicilia n. 5/2014.

Lo stesso mandato senzarappresentanza conferito da quest’ultimo a favore dell’emittente l’avvisodovrebbe ritenersi nullo in quanto conferito a soggetto giuridico non piùesistente, con conseguente assorbimento d’ogni ulteriore censura.

LaNumero registro generale 26122/2024Numero sezionale 5772/2026Numero di raccolta generale 25758/2026Data pubblicazione 24/09/2026Corte di merito ha in particolare ritenuto che la delibera n. 8/17 punto 13del [OSCURATO:PERSONA] del Consorzio di bonifica della SiciliaOrientale, dove si legittimava in via transitoria il Consorzio incorporatodella gestione interinale formalizzando l’affidamento agli accorpaticonsorzi di bonifica del mandato senza rappresentanza a tal fine, dovevaritenersi illegittima e pertanto da disapplicare in quanto contraria all’art.13 della citata legge reg.

Sicilia n. 5/2014.3. [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 6 Enna proponeva ricorso per cassazioneavverso la predetta pronuncia, con atto notificato tramite posta elettronicain data 11 dicembre 2024, sulla base di quattro motivi, depositando indata 29 luglio 2026 memoria ex art. 378 c.p.c.4. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso depositato 17gennaio 2025.5.

Agenzia delle entrate riscossione restava intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il Consorzio ricorrente deduce la nullità dellasentenza per violazione degli artt. 101, comma secondo, c.p.c. e 1,comma 2, d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4)cod. proc. civ.

Afferma che la Corte di merito, verosimilmente ribadendoquanto indicato in una delle sentenze adottate in una delle numerosecause intentate avverso il Consorzio, rilevando l’estinzione del Consorzioricorrente abbia accolto una censura che non era mai stata posta in primoe in secondo grado.

Ne risulterebbe quindi violato l’art. 112 cod. proc.civ., con conseguente nullità della sentenza, non essendo stato applicatol’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., che prevede l’assegnazionealle parti di un termine – non inferiore a venti giorni e non superiore aquaranta giorni dalla comunicazione - per il deposito di memoriecontenenti osservazioni sulla questione che il giudice intenda sollevared’ufficio.

Osserva in ogni caso che la questione, riferita alla successionedel Consorzio e alla sua competenza rispetto all’emissione dell’avvisoNumero registro generale 26122/2024Numero sezionale 5772/2026Numero di raccolta generale 25758/2026Data pubblicazione 24/09/2026impugnato, riguarda la “legitimatio ad causam” e non possa ritenersirilevabile d’ufficio.1.1 La censura è destituita di fondamento e va disattesa.1.2 Infatti, se è vero che nel ricorso originario e nellecontrodeduzioni in appello non era stata rilevata, si tratta comunque diquestione:- rilevabile d’ufficio (Cass. Sez.

U., 08/03/2022, n. 7514, Rv.664407 – 02), con conseguente irrilevanza della mancata proposizione diun motivo specifico di censura;- di puro diritto, basandosi sulla mera interpretazione delle fontinormative, sicché la cassazione della sentenza è imposta solo se taleerrore sia stato in concreto consumato (Cass. Sez. 2, 09/04/2026, n.8989, Rv. 677626 – 01, Sez. 1, Ordinanza n. 15037 del 08/06/2018 - Rv.649558 - 01);non apparendo di conseguenza neppure necessaria l’applicazionedell’art. 101 cod. proc. civ.2.

Con il secondo motivo il Consorzio deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 7 legge 212/2000, 12, terzo comma, d.P.R.602/1973 e 24 Cost. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod.proc. civ.Afferma che la contribuente ha eccepito sin dal ricorso originario ilmancato inserimento dei terreni nel perimetro consortile e l’assenza delbeneficio concreto per gli stessi.

Ne deriva che la contribuente sarebbestata sufficientemente edotta delle motivazioni del provvedimento e nellecondizioni per poter predisporre una difesa argomentata.

Evidenzia come,ove la parte dimostri di avere piena conoscenza dei presuppostidell’imposizione puntualmente contestandoli e, dall’altro, non abbiaallegato e specificamente provato quale sia stato in concreto il pregiudizioche il vizio dell’atto abbia determinato al suo diritto di difesa, non sarebbeNumero registro generale 26122/2024Numero sezionale 5772/2026Numero di raccolta generale 25758/2026Data pubblicazione 24/09/2026eccepibile la carenza motivazionale ravvisata dalla Corte territoriale(Cass., S.U., n. 11722/2010).2.1 La censura è fondata.2.3 Va infatti evidenziato come dall’avviso, riprodottofotograficamente nel ricorso per cassazione, emerga l’individuazionecatastale dei terreni, la superficie, il reddito dominicale e l’imponibile(identico al reddito), nonché l’importo da pagare quantificato in euro630,36 per ciascun anno.

Non viene indicato il calcolo e il coefficiente(2,09), tuttavia tali carenze non sono tali da rendere l’avviso illegittimo aisensi delle norme succitate, atteso che dal raffronto tra gli importi indicatia titolo d’imponibile (reddito dominicale) e quello indicato quale imposta,può ricavarsi il calcolo con una semplice operazione aritmetica:sommando tali importi (euro 301,61) e raffrontandoli con l’importooggetto dell’avviso (euro 630,36) si desume agevolmente come il primosia stato moltiplicato per 2,09.

A tali considerazioni deve aggiungersi chela questione così prospettata può porre al massimo un problema di calcolodell’imposta e, pertanto, una questione di fatto non censurabile in sede dilegittimità.

Poiché non è contestato un errore nel calcolo dell’imposta,deve ritenersi che l’avviso impugnato sia sufficientemente motivato,relativo alla prova della pretesa impositiva e, corrispondentemente, l'attoa cui l'avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova(Cass. Sez. 5, 25/03/2024, n. 8016, Rv. 670858 - 01).

Ove, come nelcaso specifico, gli elementi indicati siano sufficienti a renderecomprensibili i presupposti della pretesa tributaria, deve ritenersi lavalidità dell’avviso (Cass. Sez. 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15032, Rv. 678409 –01) ponendosi nella fase contenziosa le questioni inerenti alla fondatezzadella pretesa stessa.3.

Con il terzo motivo il Consorzio ricorrente ha dedotto la violazionee/o falsa applicazione degli artt. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 dellaNumero registro generale 26122/2024Numero sezionale 5772/2026Numero di raccolta generale 25758/2026Data pubblicazione 24/09/2026Regione Siciliana e 19, commi 12 e 13, del regolamento d’organizzazionedel Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato con deliberazione delCommissario Straordinario n. 2 del 16 ottobre 2017 secondo lo schematipo approvato con decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13settembre 2017), 97, secondo e terzo comma, 24 e 111 Cost., 100, 323c.p.c., 49, 50 e 52 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sempre in ragionedell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.Prospetta che la predetta disposizione regionale «[…] non hastabilito l’estinzione dei Consorzi di bonifica territoriale, bensì, al fine […]precipuo di soddisfare le nuove esigenze della moderna imprenditoriaagricola siciliana (creando opportune economie di scala ed interventiimprontate all’efficienza ed efficacia), ha solamente istituito due nuovimacro Consorzi di Bonifica (Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e SiciliaOccidentale) unificando – sul piano degli ambiti territoriali di operatività - icomprensori dei già esistenti Consorzi territoriali» (cfr. pagina n. 3 delricorso).Ciò si desumerebbe dal fatto che non è stata prevista l’appositaprocedura di liquidazione di detti consorzi di bonifica territoriali, essendostati conferiti ai medesimi «[…] una nuova connotazione e missione,nell’ambito del complessivo impianto delineato dalla legge di riforma»,così creando «un’articolazione in uffici (centrali e periferici) fra il Consorziodi bonifica [OSCURATO:PERSONA] ed i singoli consorzi di Bonifica territorialiaccorpati (fra cui anche quello di Enna, n. 6)» (v. pagina n. 3 del ricorso,in termini ripresi a pagina n. 30).3.1.

Il motivo è fondato.3.2 Come già evidenziato da questa Sezione in analoga e recentepronuncia (Cass. Sez. 5, 19/3/2026, n. 6611), appare opportunoriassumere il quadro normativo ed amministrativo di riferimento.Numero registro generale 26122/2024Numero sezionale 5772/2026Numero di raccolta generale 25758/2026Data pubblicazione 24/09/2026L’art. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana(rubricato «Norme in materia di consorzi di bonifica e meccanizzazioneagricola»), ha stabilito – per quanto ora interessa - che:«1.

Al fine di adeguare i servizi di bonifica e irrigazione alle attualiesigenze dell'agricoltura e di razionalizzare l'impiego delle risorse umane,strumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali dioperatività dei Consorzi di bonifica, attraverso l'unificazione deicomprensori consortili sulla base della unitarietà e omogeneità idrograficae idraulica del territorio sia per la difesa del suolo sia per la gestione delleacque.

L'unificazione dei comprensori consortili avviene garantendol'utilizzo delle medesime unità di personale di ruolo, precario ed a tempodeterminato;2.

Sono istituiti il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e ilConsorzio di bonifica Sicilia orientale. […] [OSCURATO:PERSONA] di bonifica Siciliaorientale accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna […] e i loro rispettivicomprensori.3.

Entro il 31.12.2014 con decreto del Presidente della Regione,previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessoreregionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea esentita la Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionalesiciliana, si provvede all'approvazione dello statuto e del regolamento diorganizzazione dei due istituendi consorzi nel rispetto dei principi stabilitidall'intesa Stato-Regioni di cui art. 27 del d. l. 31.12.2007 n. 248,convertito con modificazioni dalla L. 28.02.2008 n. 31;4.

Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto ai sensi delcomma 3, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e lapesca mediterranea, con decreto, indice le elezioni per gli organistatutari».L’art. 19 del regolamento di organizzazione del Consorzio di BonificaSicilia Orientale (approvato nel suo schema tipico, ai sensi dell’art. 13Numero registro generale 26122/2024Numero sezionale 5772/2026Numero di raccolta generale 25758/2026Data pubblicazione 24/09/2026della citata legge regionale, con delibera presidenziale n. 468 del 13settembre 2017, a seguito di approvazione con delibere di Giunta nn.326/2017 e 385/2017), ha stabilito – per quanto di interesse - che:- «1.

A decorrere dalla data di costituzione del Consorzio di BonificaSicilia Orientale sono accorpati […]»;- «2.

Il nuovo Consorzio succede, senza soluzione di continuità, aipreesistenti consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresiquelli relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare e al personale, chemantiene il trattamento giuridico ed economico posseduto nei consorziaccorpati alla data di costituzione dello stesso consorzio»;- «3.

Alla amministrazione del nuovo consorzio, in fase di primaal comma 1. […]»;- «4. [OSCURATO:PERSONA] straordinario esercita le funzioni di ordinariaamministrazione che, in base allo Statuto, al presente Regolamento e allalegislazione vigente, sono di competenza del Presidente del Consorzio diBonifica, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale»;- «6.

Ad avvenuta nomina, il Direttore Generale provvedeall'amministrazione del Consorzio, avvalendosi delle strutture degliaccorpati Consorzi e del relativo personale»;- «7.

Le funzioni e attività poste in essere dal Commissariostraordinario e dai Direttori, nonché rapporti a qualsiasi titolo instaurati,sono oggettivamente e soggettivamente imputati al consorzio istituitodall'art. 13 della 1.r. 5/2014 […]»;- «13.

I piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpatirestano vigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversadeterminazione del [OSCURATO:PERSONA] e del Direttore Generale,cui compete l'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti dipianificazione, programmazione e regolamentazione necessari perl'operatività del nuovo Consorzio, nei termini temporali sopra indicati.

InNumero registro generale 26122/2024Numero sezionale 5772/2026Numero di raccolta generale 25758/2026Data pubblicazione 24/09/2026particolare: - i ruoli per il pagamento dei contributi consortili sono emessisulla base dei piani adottati e ogni altro atto, che disciplina il calcolo e lemodalità di riparto dei contributi a carico dei consorziati, vigenti neiconsorzi accorpati alla data di costituzione del nuovo consorzio […]».Con deliberazione n. 2 del 16 ottobre 2017 il Commissariostraordinario dell’istituto Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ha approvato ilregolamento di organizzazione del consorzio nel testo sopra riepilogato.3.3.

Come accertato dal Giudice regionale e come documentato inn. 8 del 30 ottobre 2017 il Commissario straordinario ha istituito «un"periodo transitorio", per consentire l'efficace attuazione di quantoprevisto dalla legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5, articolo 13, e quindidi garantire lo svolgimento delle attività evitando soluzioni di continuità»,stabilendo, «[…] ai sensi delle norme transitorie di cui all'art 19, conriferimento particolare ai punti 12 e 13 del Regolamento di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] che nel periodo transitorio, gli accorpaticonsorzi di bonifica 6 Enna […] agiscono quali "mandatari senzarappresentanza" del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], conformementea quanto disciplinato dall'articolo 1705 del codice civile».Tutto ciò, dando preliminarmente atto dell’approvazione delloStatuto del Consorzio di Sicilia orientale e ritenendo:- che «la soluzione di continuità, per la tipologia e numerosità deirapporti giuridici da compiersi comporta l'indefettibile previsione di un"periodo transitorio"»;- «di dovere obbligatoriamente garantire il compimento dell'attivitàgiuridica all'istituito nuovo ente nel rispetto del Regolamento suddetto e,pertanto, anche, ai sensi dell'art. 19 punti 12 e 13, mantenendo attive leprecedenti posizioni giuridiche degli accorpati Consorzi di cui si potràcontinuare ad utilizzare la propria denominazione, ma che agiranno nellanuova configurazione in nome proprio e per conto del Consorzio diNumero registro generale 26122/2024Numero sezionale 5772/2026Numero di raccolta generale 25758/2026Data pubblicazione 24/09/2026Bonifica [OSCURATO:PERSONA] continuando ad utilizzare tutti i propri codiciidentificativi fino alla formale loro cessazione che avverrà una volta chesaranno definitivamente unificate tutte le posizioni giuridiche nei confrontidei terzi»;- «[…] le suddette previsioni regolamentari corrispondonoformalmente e sostanzialmente all'istituto giuridico del "mandato senzarappresentanza" normato dall'art. 1705 del Codice Civile che garantisce ilconcreto compimento dell'attività e la piena operatività del nuovo entenelle modalità anzidette, previste dalle norme transitorie del [OSCURATO:PERSONA]» (così nella citata delibera).3.4.

Detto periodo transitorio è stato, poi, successivamenteprorogato con delibere commissariali n. 23 del 18 dicembre 2018, n. 11del 1° luglio 2019 e 21 del 2 luglio 2020.Successivamente, la Giunta regionale della Sicilia, con deliberazionin. 241 e n. 242 del 27 giugno 2019, n 452 del 13 dicembre 2019, haprorogato sino al 30 giugno 2020 il citato «attuale ‘periodo transitorio’»(v. delibera n. 452/2019) e - per quanto risulta agli atti, da ultimo - condeliberazione n. 275 del 25 giugno 2020 ha decretato che «[…] nelle moredella definitiva approvazione legislativa del disegno di legge: 'Riordino deiConsorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana', di prorogare,senza soluzione di continuità, l'attuale 'periodo transitorio' per i Consorzidi bonifica della [OSCURATO:PERSONA] e Orientale, in scadenza al 30 giugno2020, fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riformadegli stessi […]».3.5.

Alla luce di quanto esposto, si osserva quanto segue.Questa Corte con pronuncia n. 15351/2023 ha ritenuto, sia pure inaltro contesto (illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati dalconsorzio), che l’art. 13 della predetta legge regionale, nello stabilirel’accorpamento dei consorzi ivi indicati, non ne ha espressamente previstola soppressione, osservando che l’assenza di una fase di liquidazione eNumero registro generale 26122/2024Numero sezionale 5772/2026Numero di raccolta generale 25758/2026Data pubblicazione 24/09/2026l’esistenza di un periodo transitorio (ancora in corso alla data diproposizione del ricorso), legittimava i consorzi accorpati ad operare qualimandatari senza rappresentanza del Consorzio di bonifica della Siciliaorientale con obbligo di provvedere allo svolgimento delle attivitàgestionali in nome proprio, ma per conto del Consorzio di bonifica dellaSicilia orientale.3.6.

La Corte ritiene che la perdurante legittimazione dei precedenticonsorzi vada riconosciuta sulla base delle seguenti considerazioni.Deve, in primo luogo, osservarsi che l’art. 19, comma 13, del citatoregolamento ha previsto – come sopra esposto - che «I piani,regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti econtinuano a trovare applicazione fino a diversa determinazione delCommissario Straordinario e del Direttore Generale, cui competel'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti di pianificazione,programmazione e regolamentazione necessari per l'operatività del nuovoConsorzio, nei termini temporali sopra indicati».Il riferimento alla vigenza degli affidamenti dei consorzi accorpati hainteso garantire il nesso di continuità tra le attività consortili deiprecedenti enti con quello (per quanto qui interessa) di nuova costituzionenel quadro della delineata successione tra gli stessi.La previsione, da parte della delibera commissariale n. 8/2017, delpredetto periodo transitorio, è stata, per tale via, funzionale allamenzionata modalità di successione.

E si è trattato – giova sottolinearlo –di una decisione più volte ratificata, fatta propria e prorogata dalla Giuntaregionale sino – da quel che risulta dagli atti – alla «[…] conclusione delleprocedure relative alla definitiva riforma degli stessi» (v. delibera n.272/2020).3.7.

La tesi del Giudice regionale poggia, nel suo nucleo concettualefondante, sul rilievo dell’equiparazione secca tra l’istituzione dei nuoviNumero registro generale 26122/2024Numero sezionale 5772/2026Numero di raccolta generale 25758/2026Data pubblicazione 24/09/2026consorzi, che accorpano, riunificano in sé le precedenti entità consortili, el’abolizione di questi ultimi o, al più, la loro sostituzione.Si tratta, però, a giudizio della Corte, di interpretazione assertiva,che non si concilia nemmeno con il senso letterale della disposizionenormativa.In effetti, la previsione dell’art. 13 della legge regionale, nelridefinire gli ambiti territoriali di operatività dei consorzi tramite la lorounificazione, istituendo, quindi, i nuovi enti, ha indicato un obiettivoprogrammatico, ha pianificato cioè, sul versante generale, il nuovo assettoorganizzativo dei consorzi, senza tuttavia estinguere, per dato normativo,le precedenti entità, concependo, in realtà, tale esito come momentoconclusivo di un processo.La lettera della norma non contempla, infatti, un effetto estintivo deiprecedenti consorzi consentaneo all’istituzione di un nuovo enteaccorpante, né tale conseguenza la si può individuare nella semplicecostituzione della nuova entità.La riunificazione, che costituisce l’imprescindibile datoprogrammatico e letterale del dato normativo, è operazione che nonpostula, di per sé, l’immediata estinzione dell’ente accorpato, non predicacioè un effetto istantaneo dell’operazione.Ne è prova la circostanza secondo la quale è la stessa leggeregionale ad aver contemplato termini (di certo non perentori) perl’approvazione dello statuto e del regolamento organizzativo dei nuovienti, il che accredita l’ordine di idee secondo cui la loro operatività è stataprefigurata come epilogo del procedimento di riorganizzazione, soloall’esito del quale poteva realizzarsi l’effetto della riunificazione nellanuova entità dei precedenti consorzi, con conseguente loro permanenza“in vita” sino al completamento di tale processo.In tale contesto, risulta corrispondente ai riportati contenutilegislativi e comunque si presenta come soluzione non incompatibile, néNumero registro generale 26122/2024Numero sezionale 5772/2026Numero di raccolta generale 25758/2026Data pubblicazione 24/09/2026contraria con l’assetto programmatico normativamente indicato, laprevisione di un esercizio non immediato delle attività consortili da partedel nuovo ente e, dunque, di un “periodo transitorio” (per quantoprolungatosi nel tempo) concepito dal commissario straordinario e piùvolte ratificato e prorogato dalla Giunta, in cui i precedenti consorzi hannocontinuato a svolgere le proprie attività (segnatamente, per quantointeressa, anche il servizio impositivo e di esazione) nel segno dellapermanenza degli “affidamenti” in atto sino alla conclusione del processodi razionalizzazione degli ambiti territoriali.Nella delineata prospettiva soccorre la pronuncia n. 22104/2025 diquesta Corte, la quale (con riferimento alla procedura di accorpamento deiconsorzi di sviluppo industriale della Regione Calabria) sulla questione(ritenuta dirimente) concernente l’individuazione del momento in cui èintervenuta l’estinzione dei Consorzi provinciali accorpati per effetto delledisposizioni contenute nella legge regionale, vale a dire se l’estinzione siaintervenuta ex lege al momento della entrata in vigore della legge ovverosi sia verificata solo a seguito della conclusione della procedura diaccorpamento, ha reputato non intervenuta l’estinzione del Consorzioprovinciale prima che la procedura di accorpamento sia stata portata atermine, perché non vi è nessuna norma che statuisce in tal senso,dovendo, pertanto ritenersi che l’estinzione sia la conseguenzadell’esaurimento della procedura di accorpamento, che si completa con ilconferimento all’ente accorpante dei beni e dei rapporti degli entiaccorpati.Nella fattispecie esaminata da detta pronuncia, la legge medesimaprevedeva un iter procedurale tramite – per quanto più interessa - ilconferimento nella nuova entità dei beni mobili, immobili, strumentali, conle inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativirapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati.Numero registro generale 26122/2024Numero sezionale 5772/2026Numero di raccolta generale 25758/2026Data pubblicazione 24/09/2026Questa previsione manca nella legge regionale della Sicilia n.5/2014, oggetto d’esame.Ciò nondimeno, la presenza d’una procedura volta ad assicurare ilpassaggio o se si vuole l’imputazione dei beni del precedente consorzio alnuovo ente non è seriamente contestabile, sol considerando chel’istituzione dell’ente accorpante è una evenienza distinta rispettoall’accorpamento ad esso di altri enti (v.

Cass. n. 22104/2025 cit.),operazione questa che richiede l’esecuzione di modalità organizzative perconsentire la riunificazione degli enti.Si comprende allora come, non prevedendo la predetta leggeregionale della Sicilia, alcuna espressa previsione d’estinzione degli entidestinati all’accorpamento, solo una volta completato il processo diaccorpamento possa considerarsi chiusa la procedura, mentre laprosecuzione dell’attività e dei rapporti, anche processuali, dei Consorziaccorpati, comprende tutti i rapporti e le attività anche precedenti alladata di entrata in vigore della norma (v.

Cass. n. 22104/2025) e quelleanteriori alla chiusura dell’operazione di accorpamento.3.8.

Così ricostruita la vicenda si è, dunque, al di fuori della delegadi funzioni o di poteri, esercitando il Consorzio di bonifica Enna 6, leriunificazione degli enti.E si comprende, altresì, come sia stata del tutto superflua l’iniziativae la direttiva del commissario straordinario di stabilire che l’accorpatoConsorzio di Bonifica 6 Enna avrebbe agito come mandatario senzarappresentanza del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], come stabilitodall’art. 1705 c.c.Superflua perché l’affidamento, ancora in atto in capo al Consorzio 6Enna dell’attività in precedenza espletata, rendeva inutile ricorrere ad unincarico da parte del nuovo Consorzio per esercitare l’attività.Numero registro generale 26122/2024Numero sezionale 5772/2026Numero di raccolta generale 25758/2026Data pubblicazione 24/09/2026Errata perché, a tacer d’altro, il mandato senza rappresentanza dicui all’art. 1705 c.c. è fattispecie non esportabile in ambito pubblicistico,ove l’affidamento di funzioni è regolato dall’istituto della delegaintersoggettiva, che opera tra rami diversi dell’amministrazione e chedeve essere prevista dalla legge.Tantomeno il citato mandato può essere configurato – comesostenuto dalla difesa del Consorzio – secondo il modello delladelegazione inter organica, considerando il rapporto tra i Consorzi intermini di relazione tra articolazione centrale e periferica, stante l’alteritàsoggettiva tra i due enti, postulata dalla previsione di un mandato senzarappresentanza conferito dal nuovo consorzio a quello precedente.3.9.

Tanto precisato, deve, tuttavia, la Corte ulteriormenteosservare che la predetta indicazione (aver agito quale mandataria delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA]) non ha intaccato la legittimitàdell’atto proveniente dal Consorzio di Bonifica 6 Enna.L’enunciazione di un non configurabile rapporto di mandato senzarappresentanza, infatti, non ha inciso, né privato il Consorzio di Bonifica 6Enna del persistente potere di emanare l’atto, in ragione sia della suasopravvivenza sino al compimento del processo di accorpamento, che invirtù della permanenza degli affidamenti in atti.Vero è piuttosto che la predetta enunciazione (mandato senzarappresentanza) ha posto il Consorzio di Bonifica 6 Enna quale soggettoresponsabile del proprio operato, in linea con l’esistenza di un perduranteaffidamento del servizio come sopra esposto.Tale erronea enunciazione, infine, non ha avuto alcuna ricaduta sulrapporto tributario con il contribuente, tantomeno sotto il profilo dellatitolarità del potere, in capo al ricorrente, di adottare l’atto impugnato,che, alla luce della considerazioni svolte, deve considerarsi sussistente almomento dell’atto impugnato, essendo il Consorzio di bonifica 6 Ennaancora operante sino alla conclusione del processo di riunificazione deiNumero registro generale 26122/2024Numero sezionale 5772/2026Numero di raccolta generale 25758/2026Data pubblicazione 24/09/2026consorzi siciliani e legittimato, pertanto, ad agire in presenza delperdurante affidamento dell’attività.3.10.

Per le richiamate ragioni, valutandosi la fondatezza del terzomotivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata.4.

Con il quarto motivo di ricorso, il Consorzio deduce, secondo ilparametro dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazionedegli artt. 1705 cod. civ., 97, secondo e terzo comma, Cost., nonché degliartt. 21-septies della legge n. 241/1990, 13 della legge regionale dellaSicilia n. 5/2014, 19, commi 7 ed 8, del regolamento di organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato con Deliberazione delCommissario Straordinario n. 2 del 16 ottobre 2017 secondo lo schematipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13settembre 2017) e della deliberazione del Commissario straordinario n. 8del 30 ottobre 2017.Afferma che, a seguito della riforma avvenuta con la legge regionalen. 5/2014 e del conseguenziale c.d. regime transitorio, si è creataun’articolazione in uffici (centrali e periferici) fra il Consorzio di bonificaSicilia Orientale ed i singoli consorzi di Bonifica territoriali accorpati (fracui anche quello di Enna, n. 6), sulla scorta della quale il mandato senzarappresentanza di cui alla deliberazione n. 8 del 2017 del CommissarioStraordinario del Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA] (in forza del qualeil Consorzio di Bonifica n. 6 Enna ha formalmente agito quale “mandatariosenza rappresentanza del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]”) vaqualificato, sul piano amministrativistico, come una vera e propria delegainter organica (istituto, questo, che ricorre quando all'interno della stessastruttura si verifica uno spostamento di competenze da un organo a unaltro).Osserva inoltre che, contrariamente a quanto ravvisato dai giudicitributari d’appello, la menzionata deliberazione n. 8/17 del CommissarioStraordinario non ha inteso costituire un mandato senza rappresentanza,Numero registro generale 26122/2024Numero sezionale 5772/2026Numero di raccolta generale 25758/2026Data pubblicazione 24/09/2026ma – per come evincibile dal tenore dell’atto – ha semplicementerichiamato tale istituto in quanto ritenuto corrispondente alle previsioniregolamentari di cui all’art. 19 punti 12 e 13 Regolamento diorganizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA].Sarebbe inoltre errata l’affermazione della Corte di merito per cui“quello del mandato, con o senza rappresentanza, è un istituto giuridicoche trova precisa collocazione (solo) nell’ambito di rapporti prettamenteprivatistici, incompatibili con l’esercizio di pubbliche funzioni”: evidenzia ilricorrente che l’Istituto del mandato esisterebbe anche in materiapubblicistica tributaria, richiamando a tal fine il rapporto fra enteimpositore ed agente della riscossione nonché quello fra l’amministrazionefinanziaria ed amministrazione comunale, nel caso in cui la prima, pereseguire le notificazioni degli atti tributari, si avvalga dei messi comunali,escludendosi pertanto la situazione di “incompetenza assoluta” che laCorte territoriale ha ritenuto ravvisare.4.1 Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente.5.

Il ricorso va, in conclusione, accolto nei suoi motivi secondo eterzo, rigettato il primo e dichiarato assorbito il quarto.

La sentenza vacassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rimessa alla Corte digiustizia tributaria di II grado della Sicilia, in diversa composizione, ancheper regolare le spese del presente grado di legittimità.

P.Q.Mla Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, respinto ilprimo e assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia – in diversacomposizione – cui demanda altresì la liquidazione delle spese della fasedi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 11/09/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentato e difeso, in forza di procuraspeciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].- CONTRO[OSCURATO:PERSONA] nei confronti diAGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro-tempore;- INTIMATA-– per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia n. 3669/2024, depositata il 10 maggio 2024.UDITA la relazione svolta, nella camera di consiglio in data 11 settembre2026, dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26122/2024Numero sezionale 5772/2026Numero di raccolta generale 25758/2026Data pubblicazione 24/09/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento con la qualel’Agenzia delle entrate riscossione, per conto del Consorzio di bonifica 6Enna, nella veste di mandatario senza rappresentanza del Consorzio diBonifica della [OSCURATO:PERSONA], chiedeva il pagamento della somma di euro1.915,92, a titolo di contributo di bonifica per opere irrigue relativamenteagli anni 2015, 2016 e 2017. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale diEnna, con sentenza n. 822/2022, accoglieva il ricorso reputando la cartelladi pagamento carente di motivazione.2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Siciliarigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate riscossione avversola richiamata decisione.Secondo il giudice d’appello:- andava confermato il giudizio d’insufficienza della motivazione, nonrisultando emesso e notificato un atto prodromico alla cartella in questionené la stessa indicava almeno gli estremi di pubblicazione del “piano diclassifica” approvato comprendente i fondi della contribuente o le modalitàdi calcolo del contributo, limitandosi all’identificazione dei terreni, deiredditi dominicali e gli specifici importi dovuti e le annualità di riferimento;- doveva reputarsi tardiva la spiegazione fornita con la memoria dicontrodeduzioni dal Consorzio secondo cui la pretesa non era basata sulpiano di classifica ma solo sulla moltiplicazione del reddito dominicale perl’aliquota fissa del 2,09 per tutti i fondi coinvolti;- la costituzione del Consorzio, in I e II grado, doveva comunqueritenersi nulla atteso che il Consorzio di bonifica 6 Enna emittente l’avvisonon poteva ritenersi più esistente al momento di tale emissione in quantoaccorpato con altri nel Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA] ai sensidell’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014. Lo stesso mandato senzarappresentanza conferito da quest’ultimo a favore dell’emittente l’avvisodovrebbe ritenersi nullo in quanto conferito a soggetto giuridico non piùesistente, con conseguente assorbimento d’ogni ulteriore censura. LaNumero registro generale 26122/2024Numero sezionale 5772/2026Numero di raccolta generale 25758/2026Data pubblicazione 24/09/2026Corte di merito ha in particolare ritenuto che la delibera n. 8/17 punto 13del [OSCURATO:PERSONA] del Consorzio di bonifica della SiciliaOrientale, dove si legittimava in via transitoria il Consorzio incorporatodella gestione interinale formalizzando l’affidamento agli accorpaticonsorzi di bonifica del mandato senza rappresentanza a tal fine, dovevaritenersi illegittima e pertanto da disapplicare in quanto contraria all’art.13 della citata legge reg. Sicilia n. 5/2014.3. [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 6 Enna proponeva ricorso per cassazioneavverso la predetta pronuncia, con atto notificato tramite posta elettronicain data 11 dicembre 2024, sulla base di quattro motivi, depositando indata 29 luglio 2026 memoria ex art. 378 c.p.c.4. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso depositato 17gennaio 2025.5. Agenzia delle entrate riscossione restava intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il Consorzio ricorrente deduce la nullità dellasentenza per violazione degli artt. 101, comma secondo, c.p.c. e 1,comma 2, d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4)cod. proc. civ. Afferma che la Corte di merito, verosimilmente ribadendoquanto indicato in una delle sentenze adottate in una delle numerosecause intentate avverso il Consorzio, rilevando l’estinzione del Consorzioricorrente abbia accolto una censura che non era mai stata posta in primoe in secondo grado. Ne risulterebbe quindi violato l’art. 112 cod. proc.civ., con conseguente nullità della sentenza, non essendo stato applicatol’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., che prevede l’assegnazionealle parti di un termine – non inferiore a venti giorni e non superiore aquaranta giorni dalla comunicazione - per il deposito di memoriecontenenti osservazioni sulla questione che il giudice intenda sollevared’ufficio. Osserva in ogni caso che la questione, riferita alla successionedel Consorzio e alla sua competenza rispetto all’emissione dell’avvisoNumero registro generale 26122/2024Numero sezionale 5772/2026Numero di raccolta generale 25758/2026Data pubblicazione 24/09/2026impugnato, riguarda la “legitimatio ad causam” e non possa ritenersirilevabile d’ufficio.1.1 La censura è destituita di fondamento e va disattesa.1.2 Infatti, se è vero che nel ricorso originario e nellecontrodeduzioni in appello non era stata rilevata, si tratta comunque diquestione:- rilevabile d’ufficio (Cass. Sez. U., 08/03/2022, n. 7514, Rv.664407 – 02), con conseguente irrilevanza della mancata proposizione diun motivo specifico di censura;- di puro diritto, basandosi sulla mera interpretazione delle fontinormative, sicché la cassazione della sentenza è imposta solo se taleerrore sia stato in concreto consumato (Cass. Sez. 2, 09/04/2026, n.8989, Rv. 677626 – 01, Sez. 1, Ordinanza n. 15037 del 08/06/2018 - Rv.649558 - 01);non apparendo di conseguenza neppure necessaria l’applicazionedell’art. 101 cod. proc. civ.2. Con il secondo motivo il Consorzio deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 7 legge 212/2000, 12, terzo comma, d.P.R.602/1973 e 24 Cost. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod.proc. civ.Afferma che la contribuente ha eccepito sin dal ricorso originario ilmancato inserimento dei terreni nel perimetro consortile e l’assenza delbeneficio concreto per gli stessi. Ne deriva che la contribuente sarebbestata sufficientemente edotta delle motivazioni del provvedimento e nellecondizioni per poter predisporre una difesa argomentata. Evidenzia come,ove la parte dimostri di avere piena conoscenza dei presuppostidell’imposizione puntualmente contestandoli e, dall’altro, non abbiaallegato e specificamente provato quale sia stato in concreto il pregiudizioche il vizio dell’atto abbia determinato al suo diritto di difesa, non sarebbeNumero registro generale 26122/2024Numero sezionale 5772/2026Numero di raccolta generale 25758/2026Data pubblicazione 24/09/2026eccepibile la carenza motivazionale ravvisata dalla Corte territoriale(Cass., S.U., n. 11722/2010).2.1 La censura è fondata.2.3 Va infatti evidenziato come dall’avviso, riprodottofotograficamente nel ricorso per cassazione, emerga l’individuazionecatastale dei terreni, la superficie, il reddito dominicale e l’imponibile(identico al reddito), nonché l’importo da pagare quantificato in euro630,36 per ciascun anno. Non viene indicato il calcolo e il coefficiente(2,09), tuttavia tali carenze non sono tali da rendere l’avviso illegittimo aisensi delle norme succitate, atteso che dal raffronto tra gli importi indicatia titolo d’imponibile (reddito dominicale) e quello indicato quale imposta,può ricavarsi il calcolo con una semplice operazione aritmetica:sommando tali importi (euro 301,61) e raffrontandoli con l’importooggetto dell’avviso (euro 630,36) si desume agevolmente come il primosia stato moltiplicato per 2,09. A tali considerazioni deve aggiungersi chela questione così prospettata può porre al massimo un problema di calcolodell’imposta e, pertanto, una questione di fatto non censurabile in sede dilegittimità. Poiché non è contestato un errore nel calcolo dell’imposta,deve ritenersi che l’avviso impugnato sia sufficientemente motivato,relativo alla prova della pretesa impositiva e, corrispondentemente, l'attoa cui l'avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova(Cass. Sez. 5, 25/03/2024, n. 8016, Rv. 670858 - 01). Ove, come nelcaso specifico, gli elementi indicati siano sufficienti a renderecomprensibili i presupposti della pretesa tributaria, deve ritenersi lavalidità dell’avviso (Cass. Sez. 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15032, Rv. 678409 –01) ponendosi nella fase contenziosa le questioni inerenti alla fondatezzadella pretesa stessa.3. Con il terzo motivo il Consorzio ricorrente ha dedotto la violazionee/o falsa applicazione degli artt. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 dellaNumero registro generale 26122/2024Numero sezionale 5772/2026Numero di raccolta generale 25758/2026Data pubblicazione 24/09/2026Regione Siciliana e 19, commi 12 e 13, del regolamento d’organizzazionedel Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato con deliberazione delCommissario Straordinario n. 2 del 16 ottobre 2017 secondo lo schematipo approvato con decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13settembre 2017), 97, secondo e terzo comma, 24 e 111 Cost., 100, 323c.p.c., 49, 50 e 52 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sempre in ragionedell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.Prospetta che la predetta disposizione regionale «[…] non hastabilito l’estinzione dei Consorzi di bonifica territoriale, bensì, al fine […]precipuo di soddisfare le nuove esigenze della moderna imprenditoriaagricola siciliana (creando opportune economie di scala ed interventiimprontate all’efficienza ed efficacia), ha solamente istituito due nuovimacro Consorzi di Bonifica (Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e SiciliaOccidentale) unificando – sul piano degli ambiti territoriali di operatività - icomprensori dei già esistenti Consorzi territoriali» (cfr. pagina n. 3 delricorso).Ciò si desumerebbe dal fatto che non è stata prevista l’appositaprocedura di liquidazione di detti consorzi di bonifica territoriali, essendostati conferiti ai medesimi «[…] una nuova connotazione e missione,nell’ambito del complessivo impianto delineato dalla legge di riforma»,così creando «un’articolazione in uffici (centrali e periferici) fra il Consorziodi bonifica [OSCURATO:PERSONA] ed i singoli consorzi di Bonifica territorialiaccorpati (fra cui anche quello di Enna, n. 6)» (v. pagina n. 3 del ricorso,in termini ripresi a pagina n. 30).3.1. Il motivo è fondato.3.2 Come già evidenziato da questa Sezione in analoga e recentepronuncia (Cass. Sez. 5, 19/3/2026, n. 6611), appare opportunoriassumere il quadro normativo ed amministrativo di riferimento.Numero registro generale 26122/2024Numero sezionale 5772/2026Numero di raccolta generale 25758/2026Data pubblicazione 24/09/2026L’art. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana(rubricato «Norme in materia di consorzi di bonifica e meccanizzazioneagricola»), ha stabilito – per quanto ora interessa - che:«1. Al fine di adeguare i servizi di bonifica e irrigazione alle attualiesigenze dell'agricoltura e di razionalizzare l'impiego delle risorse umane,strumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali dioperatività dei Consorzi di bonifica, attraverso l'unificazione deicomprensori consortili sulla base della unitarietà e omogeneità idrograficae idraulica del territorio sia per la difesa del suolo sia per la gestione delleacque. L'unificazione dei comprensori consortili avviene garantendol'utilizzo delle medesime unità di personale di ruolo, precario ed a tempodeterminato;2. Sono istituiti il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e ilConsorzio di bonifica Sicilia orientale. […] [OSCURATO:PERSONA] di bonifica Siciliaorientale accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna […] e i loro rispettivicomprensori.3. Entro il 31.12.2014 con decreto del Presidente della Regione,previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessoreregionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea esentita la Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionalesiciliana, si provvede all'approvazione dello statuto e del regolamento diorganizzazione dei due istituendi consorzi nel rispetto dei principi stabilitidall'intesa Stato-Regioni di cui art. 27 del d. l. 31.12.2007 n. 248,convertito con modificazioni dalla L. 28.02.2008 n. 31;4. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto ai sensi delcomma 3, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e lapesca mediterranea, con decreto, indice le elezioni per gli organistatutari».L’art. 19 del regolamento di organizzazione del Consorzio di BonificaSicilia Orientale (approvato nel suo schema tipico, ai sensi dell’art. 13Numero registro generale 26122/2024Numero sezionale 5772/2026Numero di raccolta generale 25758/2026Data pubblicazione 24/09/2026della citata legge regionale, con delibera presidenziale n. 468 del 13settembre 2017, a seguito di approvazione con delibere di Giunta nn.326/2017 e 385/2017), ha stabilito – per quanto di interesse - che:- «1. A decorrere dalla data di costituzione del Consorzio di BonificaSicilia Orientale sono accorpati […]»;- «2. Il nuovo Consorzio succede, senza soluzione di continuità, aipreesistenti consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresiquelli relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare e al personale, chemantiene il trattamento giuridico ed economico posseduto nei consorziaccorpati alla data di costituzione dello stesso consorzio»;- «3. Alla amministrazione del nuovo consorzio, in fase di primaal comma 1. […]»;- «4. [OSCURATO:PERSONA] straordinario esercita le funzioni di ordinariaamministrazione che, in base allo Statuto, al presente Regolamento e allalegislazione vigente, sono di competenza del Presidente del Consorzio diBonifica, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale»;- «6. Ad avvenuta nomina, il Direttore Generale provvedeall'amministrazione del Consorzio, avvalendosi delle strutture degliaccorpati Consorzi e del relativo personale»;- «7. Le funzioni e attività poste in essere dal Commissariostraordinario e dai Direttori, nonché rapporti a qualsiasi titolo instaurati,sono oggettivamente e soggettivamente imputati al consorzio istituitodall'art. 13 della 1.r. 5/2014 […]»;- «13. I piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpatirestano vigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversadeterminazione del [OSCURATO:PERSONA] e del Direttore Generale,cui compete l'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti dipianificazione, programmazione e regolamentazione necessari perl'operatività del nuovo Consorzio, nei termini temporali sopra indicati. InNumero registro generale 26122/2024Numero sezionale 5772/2026Numero di raccolta generale 25758/2026Data pubblicazione 24/09/2026particolare: - i ruoli per il pagamento dei contributi consortili sono emessisulla base dei piani adottati e ogni altro atto, che disciplina il calcolo e lemodalità di riparto dei contributi a carico dei consorziati, vigenti neiconsorzi accorpati alla data di costituzione del nuovo consorzio […]».Con deliberazione n. 2 del 16 ottobre 2017 il Commissariostraordinario dell’istituto Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ha approvato ilregolamento di organizzazione del consorzio nel testo sopra riepilogato.3.3. Come accertato dal Giudice regionale e come documentato inn. 8 del 30 ottobre 2017 il Commissario straordinario ha istituito «un"periodo transitorio", per consentire l'efficace attuazione di quantoprevisto dalla legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5, articolo 13, e quindidi garantire lo svolgimento delle attività evitando soluzioni di continuità»,stabilendo, «[…] ai sensi delle norme transitorie di cui all'art 19, conriferimento particolare ai punti 12 e 13 del Regolamento di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] che nel periodo transitorio, gli accorpaticonsorzi di bonifica 6 Enna […] agiscono quali "mandatari senzarappresentanza" del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], conformementea quanto disciplinato dall'articolo 1705 del codice civile».Tutto ciò, dando preliminarmente atto dell’approvazione delloStatuto del Consorzio di Sicilia orientale e ritenendo:- che «la soluzione di continuità, per la tipologia e numerosità deirapporti giuridici da compiersi comporta l'indefettibile previsione di un"periodo transitorio"»;- «di dovere obbligatoriamente garantire il compimento dell'attivitàgiuridica all'istituito nuovo ente nel rispetto del Regolamento suddetto e,pertanto, anche, ai sensi dell'art. 19 punti 12 e 13, mantenendo attive leprecedenti posizioni giuridiche degli accorpati Consorzi di cui si potràcontinuare ad utilizzare la propria denominazione, ma che agiranno nellanuova configurazione in nome proprio e per conto del Consorzio diNumero registro generale 26122/2024Numero sezionale 5772/2026Numero di raccolta generale 25758/2026Data pubblicazione 24/09/2026Bonifica [OSCURATO:PERSONA] continuando ad utilizzare tutti i propri codiciidentificativi fino alla formale loro cessazione che avverrà una volta chesaranno definitivamente unificate tutte le posizioni giuridiche nei confrontidei terzi»;- «[…] le suddette previsioni regolamentari corrispondonoformalmente e sostanzialmente all'istituto giuridico del "mandato senzarappresentanza" normato dall'art. 1705 del Codice Civile che garantisce ilconcreto compimento dell'attività e la piena operatività del nuovo entenelle modalità anzidette, previste dalle norme transitorie del [OSCURATO:PERSONA]» (così nella citata delibera).3.4. Detto periodo transitorio è stato, poi, successivamenteprorogato con delibere commissariali n. 23 del 18 dicembre 2018, n. 11del 1° luglio 2019 e 21 del 2 luglio 2020.Successivamente, la Giunta regionale della Sicilia, con deliberazionin. 241 e n. 242 del 27 giugno 2019, n 452 del 13 dicembre 2019, haprorogato sino al 30 giugno 2020 il citato «attuale ‘periodo transitorio’»(v. delibera n. 452/2019) e - per quanto risulta agli atti, da ultimo - condeliberazione n. 275 del 25 giugno 2020 ha decretato che «[…] nelle moredella definitiva approvazione legislativa del disegno di legge: 'Riordino deiConsorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana', di prorogare,senza soluzione di continuità, l'attuale 'periodo transitorio' per i Consorzidi bonifica della [OSCURATO:PERSONA] e Orientale, in scadenza al 30 giugno2020, fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riformadegli stessi […]».3.5. Alla luce di quanto esposto, si osserva quanto segue.Questa Corte con pronuncia n. 15351/2023 ha ritenuto, sia pure inaltro contesto (illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati dalconsorzio), che l’art. 13 della predetta legge regionale, nello stabilirel’accorpamento dei consorzi ivi indicati, non ne ha espressamente previstola soppressione, osservando che l’assenza di una fase di liquidazione eNumero registro generale 26122/2024Numero sezionale 5772/2026Numero di raccolta generale 25758/2026Data pubblicazione 24/09/2026l’esistenza di un periodo transitorio (ancora in corso alla data diproposizione del ricorso), legittimava i consorzi accorpati ad operare qualimandatari senza rappresentanza del Consorzio di bonifica della Siciliaorientale con obbligo di provvedere allo svolgimento delle attivitàgestionali in nome proprio, ma per conto del Consorzio di bonifica dellaSicilia orientale.3.6. La Corte ritiene che la perdurante legittimazione dei precedenticonsorzi vada riconosciuta sulla base delle seguenti considerazioni.Deve, in primo luogo, osservarsi che l’art. 19, comma 13, del citatoregolamento ha previsto – come sopra esposto - che «I piani,regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti econtinuano a trovare applicazione fino a diversa determinazione delCommissario Straordinario e del Direttore Generale, cui competel'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti di pianificazione,programmazione e regolamentazione necessari per l'operatività del nuovoConsorzio, nei termini temporali sopra indicati».Il riferimento alla vigenza degli affidamenti dei consorzi accorpati hainteso garantire il nesso di continuità tra le attività consortili deiprecedenti enti con quello (per quanto qui interessa) di nuova costituzionenel quadro della delineata successione tra gli stessi.La previsione, da parte della delibera commissariale n. 8/2017, delpredetto periodo transitorio, è stata, per tale via, funzionale allamenzionata modalità di successione. E si è trattato – giova sottolinearlo –di una decisione più volte ratificata, fatta propria e prorogata dalla Giuntaregionale sino – da quel che risulta dagli atti – alla «[…] conclusione delleprocedure relative alla definitiva riforma degli stessi» (v. delibera n.272/2020).3.7. La tesi del Giudice regionale poggia, nel suo nucleo concettualefondante, sul rilievo dell’equiparazione secca tra l’istituzione dei nuoviNumero registro generale 26122/2024Numero sezionale 5772/2026Numero di raccolta generale 25758/2026Data pubblicazione 24/09/2026consorzi, che accorpano, riunificano in sé le precedenti entità consortili, el’abolizione di questi ultimi o, al più, la loro sostituzione.Si tratta, però, a giudizio della Corte, di interpretazione assertiva,che non si concilia nemmeno con il senso letterale della disposizionenormativa.In effetti, la previsione dell’art. 13 della legge regionale, nelridefinire gli ambiti territoriali di operatività dei consorzi tramite la lorounificazione, istituendo, quindi, i nuovi enti, ha indicato un obiettivoprogrammatico, ha pianificato cioè, sul versante generale, il nuovo assettoorganizzativo dei consorzi, senza tuttavia estinguere, per dato normativo,le precedenti entità, concependo, in realtà, tale esito come momentoconclusivo di un processo.La lettera della norma non contempla, infatti, un effetto estintivo deiprecedenti consorzi consentaneo all’istituzione di un nuovo enteaccorpante, né tale conseguenza la si può individuare nella semplicecostituzione della nuova entità.La riunificazione, che costituisce l’imprescindibile datoprogrammatico e letterale del dato normativo, è operazione che nonpostula, di per sé, l’immediata estinzione dell’ente accorpato, non predicacioè un effetto istantaneo dell’operazione.Ne è prova la circostanza secondo la quale è la stessa leggeregionale ad aver contemplato termini (di certo non perentori) perl’approvazione dello statuto e del regolamento organizzativo dei nuovienti, il che accredita l’ordine di idee secondo cui la loro operatività è stataprefigurata come epilogo del procedimento di riorganizzazione, soloall’esito del quale poteva realizzarsi l’effetto della riunificazione nellanuova entità dei precedenti consorzi, con conseguente loro permanenza“in vita” sino al completamento di tale processo.In tale contesto, risulta corrispondente ai riportati contenutilegislativi e comunque si presenta come soluzione non incompatibile, néNumero registro generale 26122/2024Numero sezionale 5772/2026Numero di raccolta generale 25758/2026Data pubblicazione 24/09/2026contraria con l’assetto programmatico normativamente indicato, laprevisione di un esercizio non immediato delle attività consortili da partedel nuovo ente e, dunque, di un “periodo transitorio” (per quantoprolungatosi nel tempo) concepito dal commissario straordinario e piùvolte ratificato e prorogato dalla Giunta, in cui i precedenti consorzi hannocontinuato a svolgere le proprie attività (segnatamente, per quantointeressa, anche il servizio impositivo e di esazione) nel segno dellapermanenza degli “affidamenti” in atto sino alla conclusione del processodi razionalizzazione degli ambiti territoriali.Nella delineata prospettiva soccorre la pronuncia n. 22104/2025 diquesta Corte, la quale (con riferimento alla procedura di accorpamento deiconsorzi di sviluppo industriale della Regione Calabria) sulla questione(ritenuta dirimente) concernente l’individuazione del momento in cui èintervenuta l’estinzione dei Consorzi provinciali accorpati per effetto delledisposizioni contenute nella legge regionale, vale a dire se l’estinzione siaintervenuta ex lege al momento della entrata in vigore della legge ovverosi sia verificata solo a seguito della conclusione della procedura diaccorpamento, ha reputato non intervenuta l’estinzione del Consorzioprovinciale prima che la procedura di accorpamento sia stata portata atermine, perché non vi è nessuna norma che statuisce in tal senso,dovendo, pertanto ritenersi che l’estinzione sia la conseguenzadell’esaurimento della procedura di accorpamento, che si completa con ilconferimento all’ente accorpante dei beni e dei rapporti degli entiaccorpati.Nella fattispecie esaminata da detta pronuncia, la legge medesimaprevedeva un iter procedurale tramite – per quanto più interessa - ilconferimento nella nuova entità dei beni mobili, immobili, strumentali, conle inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativirapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati.Numero registro generale 26122/2024Numero sezionale 5772/2026Numero di raccolta generale 25758/2026Data pubblicazione 24/09/2026Questa previsione manca nella legge regionale della Sicilia n.5/2014, oggetto d’esame.Ciò nondimeno, la presenza d’una procedura volta ad assicurare ilpassaggio o se si vuole l’imputazione dei beni del precedente consorzio alnuovo ente non è seriamente contestabile, sol considerando chel’istituzione dell’ente accorpante è una evenienza distinta rispettoall’accorpamento ad esso di altri enti (v. Cass. n. 22104/2025 cit.),operazione questa che richiede l’esecuzione di modalità organizzative perconsentire la riunificazione degli enti.Si comprende allora come, non prevedendo la predetta leggeregionale della Sicilia, alcuna espressa previsione d’estinzione degli entidestinati all’accorpamento, solo una volta completato il processo diaccorpamento possa considerarsi chiusa la procedura, mentre laprosecuzione dell’attività e dei rapporti, anche processuali, dei Consorziaccorpati, comprende tutti i rapporti e le attività anche precedenti alladata di entrata in vigore della norma (v. Cass. n. 22104/2025) e quelleanteriori alla chiusura dell’operazione di accorpamento.3.8. Così ricostruita la vicenda si è, dunque, al di fuori della delegadi funzioni o di poteri, esercitando il Consorzio di bonifica Enna 6, leriunificazione degli enti.E si comprende, altresì, come sia stata del tutto superflua l’iniziativae la direttiva del commissario straordinario di stabilire che l’accorpatoConsorzio di Bonifica 6 Enna avrebbe agito come mandatario senzarappresentanza del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], come stabilitodall’art. 1705 c.c.Superflua perché l’affidamento, ancora in atto in capo al Consorzio 6Enna dell’attività in precedenza espletata, rendeva inutile ricorrere ad unincarico da parte del nuovo Consorzio per esercitare l’attività.Numero registro generale 26122/2024Numero sezionale 5772/2026Numero di raccolta generale 25758/2026Data pubblicazione 24/09/2026Errata perché, a tacer d’altro, il mandato senza rappresentanza dicui all’art. 1705 c.c. è fattispecie non esportabile in ambito pubblicistico,ove l’affidamento di funzioni è regolato dall’istituto della delegaintersoggettiva, che opera tra rami diversi dell’amministrazione e chedeve essere prevista dalla legge.Tantomeno il citato mandato può essere configurato – comesostenuto dalla difesa del Consorzio – secondo il modello delladelegazione inter organica, considerando il rapporto tra i Consorzi intermini di relazione tra articolazione centrale e periferica, stante l’alteritàsoggettiva tra i due enti, postulata dalla previsione di un mandato senzarappresentanza conferito dal nuovo consorzio a quello precedente.3.9. Tanto precisato, deve, tuttavia, la Corte ulteriormenteosservare che la predetta indicazione (aver agito quale mandataria delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA]) non ha intaccato la legittimitàdell’atto proveniente dal Consorzio di Bonifica 6 Enna.L’enunciazione di un non configurabile rapporto di mandato senzarappresentanza, infatti, non ha inciso, né privato il Consorzio di Bonifica 6Enna del persistente potere di emanare l’atto, in ragione sia della suasopravvivenza sino al compimento del processo di accorpamento, che invirtù della permanenza degli affidamenti in atti.Vero è piuttosto che la predetta enunciazione (mandato senzarappresentanza) ha posto il Consorzio di Bonifica 6 Enna quale soggettoresponsabile del proprio operato, in linea con l’esistenza di un perduranteaffidamento del servizio come sopra esposto.Tale erronea enunciazione, infine, non ha avuto alcuna ricaduta sulrapporto tributario con il contribuente, tantomeno sotto il profilo dellatitolarità del potere, in capo al ricorrente, di adottare l’atto impugnato,che, alla luce della considerazioni svolte, deve considerarsi sussistente almomento dell’atto impugnato, essendo il Consorzio di bonifica 6 Ennaancora operante sino alla conclusione del processo di riunificazione deiNumero registro generale 26122/2024Numero sezionale 5772/2026Numero di raccolta generale 25758/2026Data pubblicazione 24/09/2026consorzi siciliani e legittimato, pertanto, ad agire in presenza delperdurante affidamento dell’attività.3.10. Per le richiamate ragioni, valutandosi la fondatezza del terzomotivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata.4. Con il quarto motivo di ricorso, il Consorzio deduce, secondo ilparametro dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazionedegli artt. 1705 cod. civ., 97, secondo e terzo comma, Cost., nonché degliartt. 21-septies della legge n. 241/1990, 13 della legge regionale dellaSicilia n. 5/2014, 19, commi 7 ed 8, del regolamento di organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato con Deliberazione delCommissario Straordinario n. 2 del 16 ottobre 2017 secondo lo schematipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13settembre 2017) e della deliberazione del Commissario straordinario n. 8del 30 ottobre 2017.Afferma che, a seguito della riforma avvenuta con la legge regionalen. 5/2014 e del conseguenziale c.d. regime transitorio, si è creataun’articolazione in uffici (centrali e periferici) fra il Consorzio di bonificaSicilia Orientale ed i singoli consorzi di Bonifica territoriali accorpati (fracui anche quello di Enna, n. 6), sulla scorta della quale il mandato senzarappresentanza di cui alla deliberazione n. 8 del 2017 del CommissarioStraordinario del Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA] (in forza del qualeil Consorzio di Bonifica n. 6 Enna ha formalmente agito quale “mandatariosenza rappresentanza del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]”) vaqualificato, sul piano amministrativistico, come una vera e propria delegainter organica (istituto, questo, che ricorre quando all'interno della stessastruttura si verifica uno spostamento di competenze da un organo a unaltro).Osserva inoltre che, contrariamente a quanto ravvisato dai giudicitributari d’appello, la menzionata deliberazione n. 8/17 del CommissarioStraordinario non ha inteso costituire un mandato senza rappresentanza,Numero registro generale 26122/2024Numero sezionale 5772/2026Numero di raccolta generale 25758/2026Data pubblicazione 24/09/2026ma – per come evincibile dal tenore dell’atto – ha semplicementerichiamato tale istituto in quanto ritenuto corrispondente alle previsioniregolamentari di cui all’art. 19 punti 12 e 13 Regolamento diorganizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA].Sarebbe inoltre errata l’affermazione della Corte di merito per cui“quello del mandato, con o senza rappresentanza, è un istituto giuridicoche trova precisa collocazione (solo) nell’ambito di rapporti prettamenteprivatistici, incompatibili con l’esercizio di pubbliche funzioni”: evidenzia ilricorrente che l’Istituto del mandato esisterebbe anche in materiapubblicistica tributaria, richiamando a tal fine il rapporto fra enteimpositore ed agente della riscossione nonché quello fra l’amministrazionefinanziaria ed amministrazione comunale, nel caso in cui la prima, pereseguire le notificazioni degli atti tributari, si avvalga dei messi comunali,escludendosi pertanto la situazione di “incompetenza assoluta” che laCorte territoriale ha ritenuto ravvisare.4.1 Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente.5. Il ricorso va, in conclusione, accolto nei suoi motivi secondo eterzo, rigettato il primo e dichiarato assorbito il quarto. La sentenza vacassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rimessa alla Corte digiustizia tributaria di II grado della Sicilia, in diversa composizione, ancheper regolare le spese del presente grado di legittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, respinto ilprimo e assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia – in diversacomposizione – cui demanda altresì la liquidazione delle spese della fasedi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 11/09/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25758/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris