CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 2026
Cassazione n. 25665/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaSicilia n. 6627/2023 depositata il 04/08/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 6627/2023 la GGT di II grado della Sicilia - suimpugnazione, proposta da [OSCURATO:PERSONA], della sentenza n. 242/2020 concui la CTP di Enna aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avversoNumero registro generale 1090/2024Numero sezionale 5574/2026Numero di raccolta generale 25665/2026Data pubblicazione 21/09/2026l’avviso di pagamento dell’importo di 223,14 euro, richiesto, a titolo dicontributo di bonifica per opere irrigue relativamente agli anni 2015,2016 e2017, dal Consorzio di bonifica 6 Enna, quale mandatario senzarappresentanza del Consorzio di bonifica della [OSCURATO:PERSONA] – accoglieval’appello del contribuente e annullava il provvedimento impugnato, in riformadella sentenza di primo grado (che aveva ritenuto l’avviso di pagamentolegittimamente emesso dal Consorzio 6 Enna nella qualifica di mandatariosenza rappresentanza attribuitagli con delibera n. 8/17 del Commissariostraordinario del Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA], in attuazione dell’art.13 della legge regionale n. 5/2014 che, nella prospettazione del giudice diprime cure, non aveva stabilito l’estinzione dei consorzi di bonifica territoriali,tra cui il Consorzio 6 Enna, ma aveva “solo istituito il Consorzio di bonificadella Sicilia occidentale e quello della Sicilia orientale unificando i comprensoriconsortili e ridefinendo gli ambiti territoriali di operatività dei consorzi”).La Corte regionale motivava la suddetta pronuncia sulla scorta delleseguenti argomentazioni:- l’art. 13 della legge regionale n. 5 del 2014, recante norme in materia diconsorzi di bonifica e meccanizzazione agricola, ha previsto che, al fine diadeguare i servizi di bonifica e irrigazione alle attuali esigenze dell'agricolturae di razionalizzare l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie delsettore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali di operatività dei consorzi dibonifica, attraverso l'unificazione dei comprensori consortili sulla base dellaunitarietà e omogeneità idrografica e idraulica del territorio, sia per la difesadel suolo, sia per la gestione delle acque, ciò garantendo l'utilizzo dellemedesime unità di personale di ruolo, precario ed a tempo determinato. Lamedesima disposizione prevede, al secondo comma, che sono istituiti ilConsorzio di bonifica Sicilia occidentale e il Consorzio di bonifica Siciliaorientale. [OSCURATO:PERSONA] di bonifica Sicilia occidentale accorpa i consorzi dibonifica di Trapani, Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Gela e i loro rispettivicomprensori. [OSCURATO:PERSONA] di bonifica Sicilia orientale accorpa i consorzi dibonifica di Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa, Messina e i lororispettivi comprensori;Numero registro generale 1090/2024Numero sezionale 5574/2026Numero di raccolta generale 25665/2026Data pubblicazione 21/09/2026- non è corretto sostenere, come invece affermato dalla CTP, che ilsuddetto articolo non abbia stabilito l'estinzione dei consorzi di bonificaterritoriali ma abbia solamente istituito il Consorzio di bonifica della Siciliaoccidentale e il Consorzio di bonifica della Sicilia orientale, atteso che sia ilconcetto di accorpamento che quello di unificazione rimandano alla “riunionein un tutto unico”, che si sostituisce totalmente ai precedenti soggetti, i qualisono stati quindi aboliti, tant’è che è stata prevista l'approvazione dellostatuto e del regolamento di organizzazione dei due istituendi consorzi,nonché l'elezione degli organi statutari e la nomina di un unico direttoregenerale, dovendo, pertanto, ritenersi avvenuta una vera e propriasuccessione tra enti pubblici, come evincibile anche dal Regolamento diorganizzazione del Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA] e dalla decisione delCommissario straordinario di stabilire, pur in assenza di una specificaprevisione di legge, un periodo “transitorio”, nel corso del quale consentire aivecchi consorzi di continuare a operare;- nel caso di specie, pertanto, si è verificata la singolare situazione che acostituirsi in giudizio per difendere la legittimità di un proprio provvedimentoè un soggetto, il Consorzio 6 Enna, che non esiste più, in quanto abolito dallalegge, con la “ulteriore conseguenza che la sua stessa costituzione vaconsiderata nulla”;- la previsione di una delega in favore dei vecchi consorzi, i qualiagirebbero quali mandatari senza rappresentanza del Consorzio di bonificadella Sicilia orientale, in virtù di deliberazione n. 8/2017 del Commissariostraordinario del Consorzio di bonifica della [OSCURATO:PERSONA] (che non puòritenersi adottata in attuazione del comma 13 dell’art. 19 del Regolamento diorganizzazione del nuovo Consorzio di bonifica della [OSCURATO:PERSONA] edell’art. 13 della legge regionale n. 5/2014), si palesa come illegittima, sia inquanto i vecchi consorzi sono stati aboliti dalla legge regionale, sia in quantoun ente pubblico non può delegare in alcun modo le proprie potestà ad altrisoggetti anche se pubblici, fatta salva un’espressa previsione legislativa;- “parlare di “mandato senza rappresentanza” del Consorzio di bonificadella [OSCURATO:PERSONA] è una abnormità giuridica”, sia perché un ente pubblicoNumero registro generale 1090/2024Numero sezionale 5574/2026Numero di raccolta generale 25665/2026Data pubblicazione 21/09/2026non può delegare ad un altro le proprie funzioni, sia perché si tratta di unistituto giuridico applicabile ai soli rapporti privatistici, incompatibili conl'esercizio di pubbliche funzioni;- l’atto impugnato - in quanto emesso da un soggetto inesistente,pertanto assolutamente privo di competenza, sulla base di una delegaillegittima - è nullo, perciò non convalidabile, con la conseguenza che ilsoggetto competente dovrà emettere un nuovo atto, il quale non va adintegrarsi con quello precedente.2. [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 6 Enna proponeva ricorso per cassazioneavverso la sentenza della CGT di II grado, depositando inoltre memoriaillustrativa.3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Va preliminarmente disattesa l’eccezione di “inammissibilità” del ricorsoper difetto di valida e tempestiva procura speciale, spiegata dalcontroricorrente in quanto la relata di notifica del ricorso, effettuata tramiteposta elettronica certificata, non contiene l’attestazione di conformità del filedigitale all’originale cartaceo della procura speciale alla lite conferita susupporto analogico al difensore del Consorzio (attestazione mancante anchenel file digitale contenente la procura scansionata).A tal proposito, va premesso che l’art. 196-novies disp. att. c.p.c.stabilisce che «Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblicaamministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, ilprofessionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatoregiudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica,anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimentodel giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copiaconforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copiamunita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copiaconforme dell'atto o del provvedimento». L’art. 369 c.p.c. prevede che laprocura speciale, se conferita con atto separato, debba essere depositata, apena di improcedibilità, insieme al ricorso. L’art. 372, comma 2, c.p.c.Numero registro generale 1090/2024Numero sezionale 5574/2026Numero di raccolta generale 25665/2026Data pubblicazione 21/09/2026stabilisce che «il deposito dei documenti relativi all’ammissibilità può avvenireindipendentemente da quella del ricorso e dal controricorso, fino a quindicigiorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio».Come già rilevato in due recenti pronunce aventi medesimo oggetto emedesima parte ricorrente (Cass., nn. 6610/2026 e 6611/2026), prima chefosse consentito e poi divenuto obbligatorio (come nella specie) il deposito delricorso con modalità telematica e quindi in ambito del processo cd. analogico,questa Corte aveva escluso la sanzione dell'improcedibilità del ricorso nelcaso in cui, pur mancando la certificazione di conformità alla copia analogicadel ricorso digitale, il controricorrente avesse depositato copia dell'attoricevuto debitamente autenticata, così come nel caso in cui ilcontroricorrente, ancorché tardivamente costituito, non avesse disconosciutola conformità della copia semplice depositata dal ricorrente, ai sensi dell'art.23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005 (C.A.D.), o ancora qualora il ricorrenteavesse depositato l'asseverazione di conformità all'originale della copiaanalogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio(cfr. Cass., Sez. Un., n. 22438/2018 e Cass., Sez. Un., n. 8312/2019). In talitermini, il tempestivo deposito della sola copia analogica del ricorso notificatocome documento informatico nativo digitale era stato reputato idoneo aconfigurare una «fattispecie a formazione progressiva», che si esaurisce in unlasso temporale reputato proporzionato e ragionevole, con la conseguenzache, ove il destinatario della notifica telematica del ricorso fosse rimasto solointimato, il ricorrente poteva depositare l'attestazione di conformità sinoall'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio, così come eratenuto a fare anche nell'ipotesi di disconoscimento della conformità da partedel controricorrente. Nelle suddette ipotesi, il ricorrente, per evitarel'improcedibilità doveva, quindi, attivarsi e depositare l'attestazione diconformità entro i predetti termini (cfr. Cass., Sez. Un., n. 22438/2018).Superando talune successive pronunce che avevano ritenuto inammissibilii ricorsi, notificati tramite posta elettronica certificata, privi della suddettaasseverazione di conformità, assumendo che la procura rilasciata su supportoanalogico dalla parte al difensore, ai sensi dell’art. 16 undecies, d.l. n.Numero registro generale 1090/2024Numero sezionale 5574/2026Numero di raccolta generale 25665/2026Data pubblicazione 21/09/2026179/2012, dovesse essere da questi sottoscritta con firma autografa esuccessivamente trasformata in copia informatica di documento analogico, lacui conformità all’originale doveva essere attestata dal difensore nella relatadi notifica (cfr. Cass. n. 6318/2023, con riferimento al processo telematico eCass. n. 12850/2019), le Sezioni unite di questa Corte hanno ribadito, allaluce del principio di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 111Cost.; art. 47 della Carta di Nizza; art. 19 del Trattato sull’Unione europea;art. 6 CEDU), l’esigenza di assicurare, il più possibile, una decisione di merito,ponderando attentamente ed in base a criteri di ragionevolezza eproporzionalità, eventuali restrizioni del diritto della parte all’accesso ad untribunale (così anche: Cass., S.U., n. 25513/2016; Cass., S.U., n.10648/2017; Cass., S.U., n. 8950/2022; Cass., S.U., n. 28403/2023; Cass.,S.U., n. 2075/2024), con conseguenziale, rinnovata, vitalità assegnata alprincipio cardine di “strumentalità delle forme” degli atti del processo, dallalegge prescritte non per la realizzazione di un valore in sé o per ilperseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma in quanto strumento piùidoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come iltraguardo che la norma disciplinante la forma dell’atto intende conseguire(così Cass., Sez. Un., n. 6477/2024, che richiama, tra le molte, Cass. n.9772/2016; Cass., S.U., n. 14916/2016; Cass., S.U., n. 10937/2017; Cass.n. 8873/2020; Cass. n. 31085/2022; Cass. n. 14692/2023).Ciò posto, nel caso in esame, il controricorrente non ha contestato laconformità della procura alla lite allegata al ricorso notificato tramite postaelettronica certificata all’originale cartaceo, essendosi limitato, invece, solo arilevare l’assenza dell’asseverazione di conformità della copia informatica deldocumento al suo originale analogico. Pertanto, va esclusa l’improcedibilitàdel ricorso, configurandosi solo una mera irregolarità, per essere venutameno, in conseguenza di detta omissione, solo la legale equivalenza dell’attoal suo originale, che legittima la controparte al disconoscimento, in assenzadel quale le predetta irregolarità non produce alcun effetto pregiudizievole.Soluzione questa che si pone in linea con la giurisprudenza della CEDUladdove richiama il citato arresto di questa Corte n. 8312/2019, con cui – reNumero registro generale 1090/2024Numero sezionale 5574/2026Numero di raccolta generale 25665/2026Data pubblicazione 21/09/2026melius perpensa – è stato chiarito che il mancato deposito dell’attestazione diconformità delle copie cartacee agli originali informatici entro il terminefissato dall’articolo 369 c.p.c. non determina l’improcedibilità del ricorsoqualora la controparte non abbia contestato la conformità delle copie cartaceeagli originali o qualora il ricorrente abbia depositato l’attestazione mancantein un momento qualsiasi precedente allo svolgimento dell’udienza ditrattazione della causa (v. sentenza CEDU causa Patricolo ed altri c. Italia –ric. 37943/2017). Nel caso di specie, peraltro, il Consorzio, pur in assenza didisconoscimento, ha comunque provveduto a depositare, in data 20.3.2026(mesi prima dell’adunanza camerale), l’attestazione di conformità alla procuraspeciale originariamente conferita con modalità analogica della procuranotificata telematicamente con il ricorso.2. L’ulteriore eccezione, sollevata dal controricorrente, di inammissibilitàdel ricorso per cassazione per difetto di legitimatio ad causam del consorzioricorrente, di cui si anticipa l’infondatezza, verrà invece trattata in sede diesame del terzo motivo di ricorso, involgendo la comune pregiudizialequestione della perdurante esistenza del consorzio.3. Con il primo motivo di ricorso, il Consorzio deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19del d.lgs. n. 546/1992, assumendo che l’avviso di pagamento impugnato nonè atto indicato nell’elencazione di cui alla predetta disposizione, per cui “…avrebbe potuto essere impugnato dal contribuente al più per contestare la“legittimità sostanziale” dell’obbligazione tributaria, non già per avanzaremotivi di carattere meramente formale, quali quelli trattati ed accolti, inprimo e secondo grado, dalle corti tributarie di merito, che avrebbero dovutoessere dichiarati come tali inammissibili”.Orbene, va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità delmotivo, formulata dal controricorrente sull’assunto della violazione delprincipio di autosufficienza, per difetto di integrale trascrizione del testodell’avviso di pagamento impugnato. Invero, la censura svolta nel primomotivo non concerne il contenuto dell’atto, ma asseriti limiti alla suaNumero registro generale 1090/2024Numero sezionale 5574/2026Numero di raccolta generale 25665/2026Data pubblicazione 21/09/2026impugnabilità ex art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, sicchè il vaglio di tale censuraprescinde totalmente dal tenore dell’avviso.Il motivo risulta invece inammissibile sotto diverso profilo, oltre che,comunque, infondato.Dall’esame della sentenza impugnata emerge che il giudice di prime cureaveva rigettato tutti i motivi di ricorso della contribuente, tra cui non vieneriportato alcun motivo afferente la violazione del sopracitato art. 19 inrelazione al pregiudiziale profilo della impugnabilità dell’atto. La sentenzad’appello non contiene alcuna statuizione su tale punto.Ciò posto, va richiamato il consolidato orientamento di questa Cortesecondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questionidelle quali non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a penadi inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi algiudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizioprecedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso,onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di taleasserzione, prima di esaminare nel merito la questione prospettata. E ciòperché i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a penad'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendumdel giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede dilegittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nellafase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr., tra le tante, Cass. n. 25743/2025;Cass. 11238/2025; Cass. n. 3473/2025; Cass. n. 18018/2024, n.5429/2023).A ciò si aggiunga che il motivo è in ogni caso infondato, in ragione dellecondivisibili motivazioni svolte sul punto nei sopracitati recenti precedentiemessi nei confronti del medesimo Consorzio ricorrente (Cass., Sez. 5, nn.6610 e 6611 del 19 marzo 2026, cit.). In tali pronunce si è ribadito il costanteorientamento di questa Corte secondo cui l'elencazione degli atti impugnabilicontenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 ha natura tassativa, ma, inragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), ogni atto adottatoNumero registro generale 1090/2024Numero sezionale 5574/2026Numero di raccolta generale 25665/2026Data pubblicazione 21/09/2026dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente unaspecifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali egiuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che simanifesti in forma autoritativa (cfr., tra le tante, da ultimo Cass. n.3914/2025; Cass. n. 10667/2025). La tesi del ricorrente secondo cui l’avvisodi pagamento in oggetto sarebbe stato suscettibile di impugnazione solo percontestare aspetti sostanziali dell’obbligazione tributaria e non anche aspettiformali, quali quelli posti a fondamento della decisione impugnata, attinentialla giuridica inesistenza dell’ente che ha emesso l’atto, non ha fondamento,in quanto ipotizza una limitazione del mezzo di tutela che non sussiste e chenon sarebbe in alcun modo giustificabile, ben potendo il contribuente,destinatario di un atto non ricompreso nell’elenco degli atti tipicamenteimpugnabili di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 ma che, comunque,manifesti una pretesa tributaria, esercitare, in forma anticipata, il suo dirittodi difesa, al fine di contrastarla per tutte le ragioni ad essa inerenti, sia dicarattere formale che sostanziale.4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 deld.lgs. n. 546/1992 e 2697 c.c., evidenziando che “…è del tutto mancata daparte della Corte di Giustizia di secondo grado […] e della CommissioneTributaria Provinciale ennese, prima, il necessario preliminare sindacato circala presenza della prova agli atti della tempestiva proposizione del ricorso; ilche si risolve in una innegabile violazione degli artt. 21 d.lgs. 546/1992 e2697 cod. civ. giacché la Corte tributaria ha, di fatto, esonerato la partecontribuente di detto onere”.Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità anche di talemotivo, formulata dal controricorrente per violazione del principio diautosufficienza in mancanza di integrale trascrizione/allegazione del testodell’avviso di pagamento impugnato, compresa la busta di spedizione. A talproposito vanno richiamate le considerazioni già sopra svolte relativamentealla irrilevanza dell’intero contenuto dell’atto impugnato (nonchè della bustadi spedizione) ai fini del vaglio del tipo di censura come sopra prospettata.Numero registro generale 1090/2024Numero sezionale 5574/2026Numero di raccolta generale 25665/2026Data pubblicazione 21/09/2026Il motivo risulta invece inammissibile sotto diverso profilo.Esso, come già rilevato nelle sopracitate precedenti pronunce di questaCorte nei confronti del medesimo Consorzio ricorrente, prospetta una pretesalacuna nell’attività del giudice circa la verifica della regolarità processualedell’impugnazione per quanto attiene alla tempestività della stessa, in terminisostanzialmente “accademici”, senza dedurre in concreto un vero e propriovizio censurabile in cassazione e, in particolare, quello della tardivitàdell’impugnazione, non considerando, peraltro, che la suddetta verifica èstata verosimilmente effettuata senza darne atto in motivazione, in assenzadi contestazione. Del tutto inconferente risulta inoltre la contestata violazionedell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, non essendo nemmeno rappresentato chel’impugnazione sia stata proposta decorsi i sessanta dalla notifica dell’atto.5. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 dellalegge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana e 19, commi 12 e 13, delRegolamento di organizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA](adottato con Deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 2 del 16 ottobre2017 secondo lo schema tipo approvato con decreto del Presidente dellaRegione n. 468 del 13 settembre 2017), 97, commi 2 e 3, 24 e 111 Cost.,100, 323 c.p.c., 49, 50 e 52 del d.lgs. n. 546/1992, per avere il giudiced’appello erroneamente ritenuto che il Consorzio non esistesse più e che, perl’effetto, l’appello fosse inammissibile.Sostiene, all’uopo, il ricorrente che, contrariamente a quanto affermatodalla sentenza impugnata, la predetta disposizione regionale “… non hastabilito l’estinzione dei Consorzi di bonifica territoriale, bensì, al fine precipuodi soddisfare le nuove esigenze della moderna imprenditoria agricola siciliana(creando opportune economie di scale ed interventi improntanti all’efficienzaed efficacia), ha solamente istituito due nuovi macro Consorzi di Bonifica(Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) unificando – sulpiano degli ambiti territoriali di operatività - i comprensori dei già esistentiConsorzi territoriali”. Ciò si desumerebbe dal fatto che non è stata previstal’apposita procedura di liquidazione di detti consorzi di bonifica territoriali,Numero registro generale 1090/2024Numero sezionale 5574/2026Numero di raccolta generale 25665/2026Data pubblicazione 21/09/2026essendo stati conferiti ai medesimi “… una nuova connotazione e missione,nell’ambito del complessivo impianto delineato dalla legge di riforma», cosìcreando “un’articolazione in uffici (centrali e periferici) fra il Consorzio dibonifica [OSCURATO:PERSONA] ed i singoli consorzi di Bonifica territoriali accorpati(fra cui anche quello di Enna, n. 6)”.Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del suddettomotivo di ricorso, formulata dal controricorrente in ragione dell’utilizzo daparte del Consorzio ricorrente, a sostegno della censura (e segnatamentedella diversa interpretazione dell’art. 13 della legge regionale rispetto a quelladatane dalla sentenza impugnata), di documenti non depositati nel giudizio dimerito ossia: del decreto n. 468/2017 del Presidente della Regione Siciliana,recante approvazione dello schema tipo di regolamento di organizzazione delConsorzio di bonifica della Sicilia orientale, delle deliberazioni della Giuntaregionale e del Commissario di proroga del periodo transitorio (n. 242/2019,n. 452/2019, n. 275/2020 e n. 21/2020), della Determina del Direttoregenerale n. 45/21 (con cui il Consorzio di Bonifica 6 Enna ha preso atto delladelibera n. 21/2020) e del DURC.Invero, il motivo è sorretto da articolate deduzioni a sostegno dellaprospettata violazione e/o falsa applicazione di legge denunciata, rispetto allequali i documenti individuati come tardivamente prodotti non risultano diulteriore significativo apporto argomentativo ai fini dell’accoglimento dellacensura svolta, il quale, invero, si giustifica a prescindere da tali ulterioridocumenti. In particolare, il decreto di approvazione dello schema tipo diregolamento di organizzazione del Consorzio non introduce alcun elemento dinovità, atteso che si tratta dell’approvazione di uno “schema tipo” rifluito nelRegolamento organizzativo poi adottato e menzionato dalla sentenza dellaCorte regionale (nonchè allegato alle controdeduzioni del Consorzio nelgiudizio di primo grado). Anche le suddette deliberazioni di proroga del cd.periodo transitorio non appaiono particolarmente significative, nonintroducendo un tema nuovo ma attenendo ad una questione già trattatadalla sentenza impugnata, sulla scorta di analoga precedente documentazionein atti (nonché dalle sentenze n. 6610/26 e n. 6611/26 laddove hanno datoNumero registro generale 1090/2024Numero sezionale 5574/2026Numero di raccolta generale 25665/2026Data pubblicazione 21/09/2026conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma…“). Infine, alcunospecifico apporto argomentativo può riconoscersi alla produzione del DURC.Tanto premesso, il motivo è fondato, ribadendosi il condivisibileorientamento già espresso in merito da questa Corte, nelle recenti richiamatepronunce emesse nei confronti del medesimo Consorzio (Cass., n. 6610/2026e n. 6611/2026).In relazione al quadro normativo ed amministrativo di riferimento, vapremesso quanto segue.L’art. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana hastabilito che: «1. Al fine di adeguare i servizi di bonifica e irrigazione alleumane, strumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambititerritoriali di operatività dei Consorzi di bonifica, attraverso l'unificazione deicomprensori consortili sulla base della unitarietà e omogeneità idrografica eidraulica del territorio sia per la difesa del suolo sia per la gestione delleacque. L'unificazione dei comprensori consortili avviene garantendo l'utilizzodelle medesime unità di personale di ruolo, precario ed a tempo determinato;2. Sono istituiti il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e il Consorzio dibonifica Sicilia orientale. […] [OSCURATO:PERSONA] di bonifica Sicilia orientale accorpa iconsorzi di bonifica: 6 Enna […] e i loro rispettivi comprensori. 3. Entro il31.12.2014 con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazionedella Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura,lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea e sentita la Commissionelegislativa permanente "Attività produttive" dell'Assemblea regionale siciliana,si provvede all'approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazionedei due istituendi consorzi nel rispetto dei principi stabiliti dall'intesa Stato-Regioni di cui art. 27 del d.l. 31.12.2007 n. 248, convertito con modificazionidalla L. 28.02.2008 n. 31; 4. Entro sessanta giorni dall'approvazione dellostatuto ai sensi del comma 3, l'Assessore regionale per l'agricoltura, losviluppo rurale e la pesca mediterranea, con decreto, indice le elezioni per gliorgani statutari».Numero registro generale 1090/2024Numero sezionale 5574/2026Numero di raccolta generale 25665/2026Data pubblicazione 21/09/2026L’art. 19 del Regolamento di organizzazione del Consorzio di BonificaSicilia Orientale (prodotto in allegato alle controdeduzioni nel fascicolo diprimo grado) ha a sua volta stabilito che:- «1. A decorrere dalla data di costituzione del Consorzio di Bonifica SiciliaOrientale sono accorpati […]»;- «2. Il nuovo Consorzio succede, senza soluzione di continuità, aipreesistenti consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresiquelli relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare e al personale, chemantiene il trattamento giuridico ed economico posseduto nei consorziaccorpati alla data di costituzione dello stesso consorzio»;- «3. Alla amministrazione del nuovo consorzio, in fase di primacomma 1.»;- «4. [OSCURATO:PERSONA] straordinario esercita le funzioni di ordinariaamministrazione che, in base allo Statuto, al presente Regolamento e allalegislazione vigente, sono di competenza del Presidente del Consorzio diBonifica, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale […]»;- «6. Ad avvenuta nomina, il Direttore Generale provvedeall'amministrazione del Consorzio, avvalendosi delle strutture degli accorpatiConsorzi e del relativo personale»;- «7. Le funzioni e attività poste in essere dal Commissario straordinario edai Direttori, nonché rapporti a qualsiasi titolo instaurati, sonooggettivamente e soggettivamente imputati al consorzio istituito dall'art. 13della l.r. 5/2014 […]»;- «13. I piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpatirestano vigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversadeterminazione del [OSCURATO:PERSONA] e del Direttore Generale, cuicompete l'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti dipianificazione, programmazione e regolamentazione necessari perl'operatività del nuovo Consorzio, nei termini temporali sopra indicati. Inparticolare:- i ruoli per il pagamento dei contributi consortili sono emessi sullabase dei piani adottati e ogni altro atto, che disciplina il calcolo e le modalitàNumero registro generale 1090/2024Numero sezionale 5574/2026Numero di raccolta generale 25665/2026Data pubblicazione 21/09/2026di riparto dei contributi a carico dei consorziati, vigenti nei consorzi accorpatialla data di costituzione del nuovo consorzio […]».Come accertato dal Giudice regionale e come documentato in atti, inottobre 2017, il Commissario straordinario ha istituito «un "periodotransitorio", per consentire l'efficace attuazione di quanto previsto dalla leggeregionale 28 gennaio 2014 n. 5, articolo 13, e quindi di garantire losvolgimento delle attività evitando soluzioni di continuità», stabilendo, «[…]ai sensi delle norme transitorie di cui all'art 19, con riferimento particolare aipunti 12 e 13 del Regolamento di Organizzazione del Consorzio di BonificaSicilia Orientale…, che nel periodo transitorio, gli accorpati consorzi di bonifica6 Enna […] agiscono quali "mandatari senza rappresentanza" del Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA], conformemente a quanto disciplinato dall'articolo1705 del codice civile».Ciò ritenendo:- che «la soluzione di continuità, per la tipologia e numerosità dei rapportigiuridici da compiersi comporta l'indefettibile previsione di un "periodotransitorio”»;- «di dovere obbligatoriamente garantire il compimento dell'attivitàgiuridica all'istituito nuovo ente nel rispetto del Regolamento suddetto e,pertanto, anche, ai sensi dell'art. 19 punti 12 e 13, mantenendo attive leprecedenti posizioni giuridiche degli accorpati Consorzi di cui si potràcontinuare ad utilizzare la propria denominazione, ma che agiranno nellanuova configurazione in nome proprio e per conto del Consorzio di BonificaSicilia Orientale continuando ad utilizzare tutti i propri codici identificativi finoalla formale loro cessazione che avverrà una volta che sarannodefinitivamente unificate tutte le posizioni giuridiche nei confronti dei terzi».Sulla scorta del suddetto quadro normativo ed amministrativo, questaCorte, già con pronuncia n. 15351/2023 (sebbene riferita alla diversaquestione della illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati dalConsorzio), ha affermato che l’art. 13 della predetta legge regionale, nellostabilire l’accorpamento dei consorzi ivi indicati, non ne ha espressamenteNumero registro generale 1090/2024Numero sezionale 5574/2026Numero di raccolta generale 25665/2026Data pubblicazione 21/09/2026previsto la soppressione, osservando che l’assenza di una fase di liquidazionee l’esistenza di un periodo transitorio (ancora in corso alla data diproposizione del ricorso) legittimavano i consorzi accorpati ad operare qualimandatari senza rappresentanza del Consorzio di bonifica della Siciliaorientale con obbligo di provvedere allo svolgimento delle attività gestionali innome proprio, ma per conto del Consorzio di bonifica della Sicilia orientale.Con le citate sentenze n. 6610/26 e n. 6611/2026, emesse nei confrontidell’odierno Consorzio in fattispecie analoga, questa Corte ha ribadito laperdurante legittimazione dei precedenti consorzi, evidenziando che l’art. 19,comma 13, del citato Regolamento, laddove stabilisce che «I piani,regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti econtinuano a trovare applicazione fino a diversa determinazione delCommissario Straordinario e del Direttore Generale, cui compete l'adozionedelle misure, anche transitorie, e degli atti di pianificazione, programmazionee regolamentazione necessari per l'operatività del nuovo Consorzio, neitermini temporali sopra indicati», ha inteso garantire il nesso di continuità trale attività consortili dei precedenti enti con quello di nuova costituzione e chela previsione, da parte della delibera commissariale n. 8/2017, del predettoperiodo transitorio, è stata, per tale via, funzionale alla menzionata modalitàdi successione tra gli stessi. Tale successione, come chiarito nei richiamatiprecedenti, non ha comportato, però, l’abolizione né la sostituzione dei vecchiconsorzi in concomitanza con l’istituzione dei nuovi, in quanto la previsionedell’art. 13 della legge regionale, che non contempla tale effetto estintivo, nelridefinire gli ambiti territoriali di operatività dei consorzi tramite la lorounificazione, istituendo, quindi, i nuovi enti, ha indicato un obiettivoprogrammatico, ha pianificato cioè, sul versante generale, il nuovo assettoorganizzativo dei consorzi, senza tuttavia estinguere, per dato normativo, leprecedenti entità, concependo, in realtà, tale esito come momento conclusivodi un processo, non potendo trattarsi di una conseguenza correlata allasemplice costituzione della nuova entità. La riunificazione, che costituiscel’imprescindibile dato programmatico e letterale del dato normativo, èoperazione che non postula, di per sé, l’immediata estinzione dell’enteNumero registro generale 1090/2024Numero sezionale 5574/2026Numero di raccolta generale 25665/2026Data pubblicazione 21/09/2026accorpato, non predica cioè un effetto istantaneo dell’operazione. Ne è provala circostanza secondo la quale è la stessa legge regionale ad avercontemplato termini (non perentori) per l’approvazione dello statuto e delregolamento organizzativo dei nuovi enti, il che accredita l’ordine di ideesecondo cui la loro operatività è stata prefigurata come epilogo delprocedimento di riorganizzazione, solo all’esito del quale potrà realizzarsil’effetto della riunificazione nella nuova entità dei precedenti consorzi, conconseguente loro permanenza “in vita” sino al completamento di taleprocesso.In tale contesto, risulta corrispondente ai riportati contenuti legislativi ecomunque si presenta come soluzione non incompatibile né contraria conl’assetto programmatico normativamente indicato, la previsione di unesercizio non immediato delle attività consortili da parte del nuovo ente e,dunque, di un “periodo transitorio”, nel segno della permanenza degli“affidamenti” in atto sino alla conclusione del processo di razionalizzazionedegli ambiti territoriali.In linea con i sopracitati precedenti (nonché con la pronuncia n.22104/2025 relativa alla procedura di accorpamento dei consorzi di sviluppoindustriale della Regione Calabria), deve perciò concludersi che solo una voltacompletato il processo di accorpamento possa considerarsi chiusa laprocedura, mentre la prosecuzione dell’attività e dei rapporti, ancheprocessuali, dei consorzi accorpati, comprende tutti i rapporti e le attivitàanche precedenti alla data di entrata in vigore della norma e quelle anteriorialla chiusura dell’operazione di accorpamento.La accertata permanenza in vita del Consorzio di Bonifica 6 Enna sino alcompletamento del processo di accorpamento esclude, pertanto, lafondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione perdifetto di legitimatio ad causam, sollevata dal controricorrente in ragionedella dedotta inesistenza del Consorzio alla data di proposizione del ricorso.Così ricostruita la vicenda, si è, inoltre, condivisibilmente esclusa daquesta Corte (nei precedenti citati) la configurabilità di una delega di funzionio di poteri, esercitando il Consorzio di bonifica 6 Enna, le attività già ad essoNumero registro generale 1090/2024Numero sezionale 5574/2026Numero di raccolta generale 25665/2026Data pubblicazione 21/09/2026affidate in attesa della definizione del processo di riunificazione degli enti, conconseguente superfluità, inoltre, dell’iniziativa commissariale volta adConsorzio di [OSCURATO:PERSONA], come stabilito dall’art. 1705 c.c., tantopiù che l’istituto del mandato senza rappresentanza non appare esportabile inambito pubblicistico, ove l’affidamento di funzioni è regolato dall’istituto delladelega intersoggettiva, che opera tra rami diversi dell’amministrazione e chedeve essere prevista dalla legge. Tantomeno il citato mandato può essereconfigurato – come sostenuto dalla difesa del Consorzio – secondo il modellodella delegazione interorganica, considerando il rapporto tra i Consorzi intermini di relazione tra articolazione centrale e periferica, stante l’alteritàsoggettiva tra i due enti, postulata dalla previsione di un mandato senzarappresentanza conferito dal nuovo consorzio a quello precedente.In ogni caso, l’avere il Consorzio 6 Enna (inutilmente) agito qualemandatario senza rappresentanza non ha inciso sul rapporto tributario, néprivato detto Consorzio del persistente potere di emanare l’atto, in ragionesia della sua sopravvivenza sino al compimento del processo diaccorpamento, sia della sua legittimazione ad agire in presenza delperdurante affidamento dell’attività, sicchè erroneamente il giudice d’appelloha annullato l’atto impugnato, sulla base di un insussistente vizio diincompetenza assoluta.6. Rimane assorbito dalle valutazioni che precedono l’esame del quartomotivo di ricorso, con cui si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1705 c.c., 97, commi 2 e3, Cost., 21 septies della legge n. 241/1990, 13 della legge regionale dellaSicilia n. 5/2014, 19, commi 12 e 13, del Regolamento di organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] e della Deliberazione del Commissariostraordinario n. 8 del 30 ottobre 2017, assumendo il ricorrente che il predettomandato senza rappresentanza alluderebbe, in realtà ad una delegainterorganica.La sentenza va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversaNumero registro generale 1090/2024Numero sezionale 5574/2026Numero di raccolta generale 25665/2026Data pubblicazione 21/09/2026composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta i primi due e dichiaraassorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia in diversa composizione, anche per regolamentazione delle spesedel presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio 2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]