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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 settembre 2026

Cassazione n. 25209/2026

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rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Sicilia n.7934/2023 depositata il 02/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La [OSCURATO:PERSONA] grado Sicilia, in controversia avente ad oggetto l’avviso dipagamento n. 120180000693140 con cui il Consorzio di bonifica 6 Enna,nella veste di mandatario senza rappresentanza del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto ad [OSCURATO:PERSONA] il pagamento dellaNumero registro generale 1318/2024Numero sezionale 5470/2026Numero di raccolta generale 25209/2026Data pubblicazione 10/09/2026somma di euro 4.390,92, a titolo di “Tributo 0648 – contributo opereirrigue” per l’anno 2018 accoglieva l’appello proposto dal contribuentecontro la sentenza di primo grado ed, in riforma della stessa, annullaval’atto impugnato, osservando che: - la natura tassativa dell’elencazionedegli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 nonprecludeva l’impugnazione di atti atipici idonei a portare a conoscenza lapretesa impositiva; ai sensi dell’art. 13 della legge reg.

Sicilia n. 5/2014,nel contesto della ridefinizione degli ambiti territoriali di operatività deiconsorzi di bonifica attraverso l’unificazione dei comprensori consortili sullabase dell’unitarietà ed omogeneità idrografica ed idraulica del territorio, ilConsorzio di bonifica 6 Enna ed il suo comprensorio erano stati accorpati,insieme ad altri, all’istituendo nuovo Consorzio della [OSCURATO:PERSONA]; - ilsenso letterale della suindicata disposizione ed il complessivo impianto dellariforma deponeva nel senso che, sia pure mediante una ridefinizione degliambiti territoriali di operatività dei consorzi, l’unificazione dei comprensoriconsortili e l’accorpamento (tra l’altro) del Consorzio di Bonifica 6 Enna nelConsorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA] avevano comportato la «[…]”riunione in un tutto unico", che (ovviamente) si sostituisce in toto aiprecedenti soggetti, che vengono quindi aboliti» (così nella sentenzaimpugnata), com’è dimostrato dalla previsione di approvazione dello statutodel nuovo ente e dall’elezione degli organi statutari, «[…] che ovviamentesostituiscono quelli dei precedenti (soppressi) consorzi, e la nomina di un(unico) direttore generale»; - lo stesso regolamento di organizzazione delConsorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA], adottato con delibera n. 2 del16 ottobre 2017, non solo aveva previsto il predetto accorpamento deipregressi consorzi dalla data di costituzione del nuovo ente, ma soprattuttoaveva stabilito che «”Il nuovo consorzio succede, senza soluzione dicontinuità, ai preesistenti consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi,ivi compresi quelli relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare e alpersonale, che mantiene il trattamento giuridico ed economico possedutoNumero registro generale 1318/2024Numero sezionale 5470/2026Numero di raccolta generale 25209/2026Data pubblicazione 10/09/2026nei consorzi accorpati alla data di costituzione dello stesso consorzio» (cosìnella pronuncia impugnata); - si era così realizzata tra enti pubblici una verae propria successione in universum ius; - la norma regionale non avevaprevisto un periodo transitorio per l’esercizio di attività da parte deiprecedenti consorzi, che era stato, invece, illegittimamente stabilito dalladeliberazione n. 8 del 30 ottobre 2017 adottata dal Commissariostraordinario del neocostituito consorzio con il conferimento al ricorrente diun mandato senza rappresentanza, che si poneva in contrasto con lanormativa regionale e regolamentare; - l’art. 19, comma 13, delregolamento di organizzazione del nuovo consorzio aveva previsto che ipiani, i regolamenti, i ruoli e gli affidamenti dei consorzi accorpati restavanovigenti e continuavano a trovare applicazione sino a diversa determinazionedel commissario straordinario e che i ruoli per il pagamento dei contributiconsortili venivano emessi sulla base dei piani adottati e di ogni altro attovigente nei consorzi accorpati alla data di costituzione del nuovo consorzi,con ciò quindi considerando applicabili fino a nuova determinazione solo glicerto - come invece ritenuto dal Commissario straordinario con la citatadeliberazione - di stabilire un periodo transitorio in cui gli aboliti consorzipotevano ancora esercitare le funzioni pubbliche, ostandovi sia la suddettaabolizione dei pregressi consorzi, che il principio secondo cui l’ente pubbliconon può delegare le proprie potestà ad altri soggetti, anche se pubblici; -nemmeno poteva configurarsi un mandato senza rappresentanza, sia perl’operatività di tale fattispecie soltanto nell’ambito dei rapporti privatistici,che per la giuridica impossibilità per un ente pubblico di delegare ad altroente l’esercizio di funzioni pubbliche; il Consorzio di bonifica della SiciliaOrientale era, quindi, l’unico soggetto giuridicamente esistente, per cui ilmandato senza rappresentanza da questi conferito al ricorrente era daconsiderarsi inesistente, come tale non convalidabile (ed a tutto volerconcedere mai con effetti retroattivi), con la conseguente nullità dell’attoNumero registro generale 1318/2024Numero sezionale 5470/2026Numero di raccolta generale 25209/2026Data pubblicazione 10/09/2026perché emesso da soggetto inesistente ed in base a delega illegittima, vizioquesto integrante l’ipotesi di assoluta incompetenza per difetto di3. [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 6 Enna ha proposto ricorso per cassazione avversola predetta pronuncia, sulla base di quattro motivi illustrati con successivamemoria.4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso eccependo, in viapreliminare, l’improcedibilità del ricorso per difetto di valida procura.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Deve essere, in primo luogo, disattesa la preliminare eccezione avanzatain sede di controricorso, di improcedibilità del ricorso per difetto di valida etempestiva procura.1.1.

Il controricorrente ha rappresentato che il ricorso è stato proposto inbase a procura conferita su supporto analogico ed è stato notificato dalConsorzio tramite posta elettronica certificata, senza che la relata di notificacontenesse l’attestazione di conformità al file digitale dell’originale cartaceodella procura speciale alla lite rilasciata al difensore del Consorzio.1.2.

Detta pregiudiziale questione va disattesa come già affermato daquesta Corte in fattispecie identica alla presente, tra le medesime parti (cfr.Cass. nn. 6610 e 6111 del 2026).Occorre subito rilevare che in data 12 marzo 2026 il Consorzio haprovveduto al deposito dell’attestazione di conformità alla procura specialeoriginariamente conferita con modalità analogica del mandato alla litenotificato telematicamente con il ricorso.Vanno, quindi, richiamate le argomentazioni svolte in seno alle citatesentenze ove, nel disattendere la identica eccezione, è stato chiarito che:”L’art. 196-novies disp. att. c.p.c. (rubricato «Potere di certificazione diconformità di copie di atti e di provvedimenti») stabilisce che «Il difensore,il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare ingiudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, ilNumero registro generale 1318/2024Numero sezionale 5470/2026Numero di raccolta generale 25209/2026Data pubblicazione 10/09/2026curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quandodepositano con modalità telematiche L’art. 369 c.p.c. prevede che insiemeal ricorso devono essere presentati, a pena di improcedibilità, […] la procuraspeciale se questa è conferita con atto separato».

L’art. 372, secondocomma, c.p.c. stabilisce che «il deposito dei documenti relativiall’ammissibilità può avvenire indipendentemente da quella del ricorso e dalcontroricorso, fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza incamera di consiglio».

1.3. Prima che fosse consentito e poi divenutoobbligatorio (come nella specie) il deposito del ricorso con modalitàtelematica e quindi in ambito di processo cd. analogico, questa Corte avevaescluso la sanzione dell'improcedibilità del ricorso nel caso in cui, purmancando la certificazione di conformità della copia analogica del ricorsodigitale, il controricorrente avesse depositato copia dell'atto ricevutodebitamente autenticata, così come nel caso in cui il controricorrente,ancorché tardivamente costituito, non avesse disconosciuto la conformitàdella copia semplice depositata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma2, d.lgs. n. 82/2005 (C.A.D.), o ancora qualora il ricorrente avessedepositato l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica,entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio (cfr. Cass.,Sez.

Un., n. 22438/2018 e Cass., Sez.

Un., n. 8312/2019).

In tali termini,il tempestivo deposito della sola copia analogica del ricorso notificato comedocumento informatico nativo digitale era stata reputata idoneo aconfigurare una «fattispecie a formazione progressiva», che si esaurisce inun lasso temporale reputato proporzionato e ragionevole, con laconseguenza che, ove il destinatario della notifica telematica del ricorsorimanga solo intimato (ovvero, nell'ipotesi di più destinatari, anche solo unorimanga intimato), il ricorrente poteva depositare l'attestazione diconformità sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera diconsiglio, così come il ricorrente era tenuto a fare anche nell'ipotesi didisconoscimento della conformità da parte del controricorrente.

NelleNumero registro generale 1318/2024Numero sezionale 5470/2026Numero di raccolta generale 25209/2026Data pubblicazione 10/09/2026suddette ipotesi, il ricorrente, per evitare l'improcedibilità doveva, quindi,(cfr. Cass., Sez.

Un., n. 22438/2018). … Successivamente sono intervenutepronunce che hanno ritenuto inammissibili ricorsi, notificati tramite postaelettronica certificata, rilevando il mancato rispetto della formalità dellasuddetta asseverazione di conformità, assumendo che la procura rilasciatasu supporto analogico dalla parte al difensore, ai sensi dell’art. 16 undecies,d.l. n. 179/2012, deve essere da questi sottoscritta con firma autografa esuccessivamente trasformata in copia informatica di documento analogico,la cui conformità all’originale deve essere attestata dal difensore nella relatadi notifica (cfr. Cass. n. 6318/2023, con riferimento al processo telematicoe Cass. n. 12850/2019). … Senonché, anche da ultimo, le Sezioni unite diquesta Corte hanno ribadito, alla luce del principio di effettività della tutelagiurisdizionale (artt. 24 e 111 Cost.; art. 47 della Carta di Nizza; art. 19 delTrattato sull’Unione europea; art. 6 CEDU), l’esigenza assicurare, il piùpossibile, una decisione di merito, ponderando attentamente ed in base acriteri di ragionevolezza e proporzionalità, eventuali restrizioni del dirittodella parte all’accesso ad un tribunale (così anche: Cass., S.U., n.25513/2016; Cass., S.U., n. 10648/2017; Cass., S.U., n. 8950/2022;Cass., S.U., n. 28403/2023; Cass., S.U., n. 2075/2024), conconseguenziale, rinnovata, vitalità assegnata al principio cardine di“strumentalità delle forme” degli atti del processo, dalla legge prescritte nonper la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fineproprio ed autonomo, ma in quanto strumento più idoneo per larealizzazione di un certo risultato, il quale si pone come il traguardo che lanorma disciplinante la forma dell’atto intende conseguire (così Cass., Sez.Un., n. 6477/2024, che richiama, tra le molte, Cass. n. 9772/2016; Cass.,S.U., n. 14916/2016; Cass., S.U., n. 10937/2017; Cass. n. 8873/2020;Cass. n. 31085/2022; Cass. n. 14692/2023). ….

Alla luce di quanto precede,va osservato che nella specie non è stata posta in discussione la conformitàNumero registro generale 1318/2024Numero sezionale 5470/2026Numero di raccolta generale 25209/2026Data pubblicazione 10/09/2026della procura alla lite allegata al ricorso notificato tramite posta elettronicacertificata all’originale copia cartacea, non avendo il controricorrente nullaeccepito sul punto, essendosi, invece, limitato solo a rilevare l’assenzadell’asseverazione di conformità della copia informatica della procura al suooriginale analogico.

In tali termini ed in applicazione del suindicato principiodi strumentalità delle forme, l’assenza di ogni disconoscimento circa laconformità della copia semplice depositata dal ricorrente, esclude la radicalesanzione dell’improcedibilità del ricorso, ricorrendo solo una merairregolarità che comporta il venir meno, per effetto di detta omissione ed amente dell’art. 196, novies, disp. att., c.p.c., solo della legale equivalenzadell’atto al suo originale, legittimando con essa la facoltà della contropartedi disconoscerlo, con la conseguenza che, in assenza di tale contestazione,la predetta irritualità non sortisce effetti pregiudizievoli per l’istante.Soluzione questa che si pone in linea con la giurisprudenza della CEDU nellaparte in cui ha richiamato il citato arresto di questa Corte con cui – re meliusperpensa – era stato chiarito che il mancato deposito dell’attestazione diconformità delle copie cartacee agli originali informatici entro il terminefissato dall’articolo 369 c.p.c. non doveva comportare l’improcedibilità delricorso qualora la controparte non avesse affermato la difformità delle copiecartacee dagli originali o qualora il ricorrente avesse depositatol’attestazione mancante in un momento qualsiasi precedente allosvolgimento dell’udienza della causa (v. sentenza CEDU causa Patricolo edaltri c.

Italia – ric. 37943/2017 ed altri).Orbene applicando tali principi al caso in esame, deve allora rilevarsi cheanche in seno all’ odierno giudizio la conformità della procura alla copiacartacea non è stata contestata dal controricorrente, il quale si è limitato acensurare l’assenza dell’asseverazione nella relata; in tale ipotesil’omissione integra mera irregolarità, che incide unicamentesull’equivalenza legale della copia informatica rispetto all’originale (con laNumero registro generale 1318/2024Numero sezionale 5470/2026Numero di raccolta generale 25209/2026Data pubblicazione 10/09/2026conseguente possibilità per la controparte di disconoscerla), ma nondetermina la sanzione radicale dell’improcedibilità del ricorso.La soluzione è, peraltro, conforme alla giurisprudenza della Corte EDU cheha ritenuto compatibile una valutazione flessibile quando la parte avversarianon prova la difformità o la situazione venga regolarizzata primadell’udienza (cfr. sentenza CEDU causa Patricolo ed altri c.

Italia – ric.37943/2017 ed altri due).2.

Deve, poi, rilevarsi che con il primo motivo di impugnazione, il consorzioha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionee/o falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, assumendo chel’avviso di pagamento impugnato non è atto indicato nell’elencazione di cuialla predetta disposizione, per cui «[…] avrebbe potuto essere impugnatodal contribuente al più per contestare la “legittimità sostanziale”dell’obbligazione tributaria, non già per avanzare motivi di caratteremeramente formali, quali quelli trattati ed accolti, in primo e secondo grado,dalle corti tributarie di merito, che avrebbero dovuto essere dichiarati cometali inammissibili» (v. pagina n. 2 del ricorso), laddove le ragioni diimpugnazioni avanzate avevano avuto riguardo alla legittimità formaledell’atto.2.1.

Tale censura non coglie nel segno.

Come già osservato da questa Cortein identica fattispecie tra le stesse parti (cfr. Cass. nn. 6610 e 6611 del2026 sopra citate) l’elencazione di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 hanatura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela delcontribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97Cost.), ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, aconoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, conesplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabiledavanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in formaautoritativa (cfr., tra le tante, da ultimo Cass. n. 3914/2025; Cass. n.10667/2025).Numero registro generale 1318/2024Numero sezionale 5470/2026Numero di raccolta generale 25209/2026Data pubblicazione 10/09/2026Non sussiste, dunque, la limitazione del mezzo di tutela prospettata dalConsorzio, ben potendo il contribuente, destinatario di un atto, nonricompreso nell’elenco degli atti tipicamente impugnabili di cui all’art. 19d.lgs. n. 546/1992, ma che, comunque, manifesti una pretesa tributaria,esercitare, in forma anticipata, il suo diritto di difesa al fine di contrastarlaper tutte le ragioni ad essa inerenti, sia di carattere formale, chesostanziale.

Invero il riferimento alla tutela giurisdizionale al fine dicontrollare la «legittimità sostanziale della pretesa impositiva», estrapolatodal ricorrente dal passaggio motivazionale di talune pronunce di questaCorte (cfr. tra tutte, Cass. n. 16118/2023), non pone un limite alle ragionidifensive, facoltizzando piuttosto il più ampio esercizio difensivo, volto farvalere cioè vizi sostanziali e/o di merito e/o (perché no) anche (solo) formalidell’atto, la cui esclusione, non altrimenti giustificata, risulterebbe, invece,del tutto irragionevole, ed invero la giurisprudenza della Corte ammettel’impugnazione contro l’avviso di pagamento anche per il suo difetto dimotivazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 3914/2025 e la giurisprudenza iviindicata), ipotesi questa che emblematicamente integra un vizio di naturaformale.[OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato che l’impugnazione aveva riguardato (ed è statapoi accolta per) la dedotta illegittimità dell’avviso di pagamento in quantoadottato da un soggetto inesistente, senza cioè potere impositivo, con ilche, quindi, era stata eccepita la sussistenza di un vizio troncante quantoalla legittimità dell’atto, certamente proponibile contro l’avviso impugnato.3.

Con il secondo motivo il Consorzio ricorrente ha lamentato, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 21 d.lgs. n. 546/1992 e 2697 c.c., ponendo in rilievo che «[…] èdel tutto mancata da parte della Corte di Giustizia di secondo grado […] edella [OSCURATO:PERSONA] ennese, prima, il necessariopreliminare sindacato circa la presenza della prova agli atti della tempestivaproposizione del ricorso, il che si risolve in una innegabile violazione degliNumero registro generale 1318/2024Numero sezionale 5470/2026Numero di raccolta generale 25209/2026Data pubblicazione 10/09/2026artt. 21 d.lgs. 546/1992 e 2697 cod. civ., giacché la Corte tributaria ha, difatto, esonerato la parte contribuente di detto onere».3.1.

Anche tale motivo va disatteso.Va, ancora, richiamato quanto già evidenziato da questa Corte nelle citatepronunce nn. 6610 e 6611 del 2026, secondo cui il Consorzio si limita alamentare una pretesa lacuna nell’attività del giudice circa la verifica dellaregolarità processuale dell’impugnazione sotto il profilo della suatempestività, così veicolando la censura sul puro versante astratto, senzadedurre la sussistenza di alcun vizio, meno che mai quello della tardivitàdell’impugnazione, trascurando peraltro di considerare che la verifica è stataragionevolmente operata, pur senza darne atto in motivazione, in assenzadi contestazione, laddove del tutto ininfluente si presenta la contestataviolazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, non essendo nemmenorappresentato che l’impugnazione sia stata proposta decorsi i sessanta dallanotifica dell’atto.4.

Con il terzo motivo l’ente ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., violazione «degli artt. 13 della Legge 28 gennaio 2014n. 5 della Regione Siciliana e 19, commi XII e XIII, del Regolamento diorganizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], 97, commi II e III,Cost., degli artt. 24, 111 Cost., 100, 323 c.p.c., 49, 50 e 52 d.lgs.546/1992» e lamenta che la Corte di giustizia tributaria di secondo gradoabbia erroneamente dichiarato «inesistente» il Consorzio di Bonifica 6 Ennaa seguito della riforma regionale (L.R. 5/2014), ritenendo quindiinammissibile l'appello proposto dal Consorzio stesso.[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la predetta disposizione regionale «[…] non hastabilito l’estinzione dei Consorzi di bonifica territoriale, bensì, al fine […]precipuo di soddisfare le nuove esigenze della moderna imprenditoriaagricola siciliana (creando opportune economie di scale ed interventiimprontanti all’efficienza ed efficacia), ha solamente istituito due nuovimacro Consorzi di Bonifica (Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e SiciliaNumero registro generale 1318/2024Numero sezionale 5470/2026Numero di raccolta generale 25209/2026Data pubblicazione 10/09/2026Occidentale) unificando – sul piano degli ambiti territoriali di operatività - icomprensori dei già esistenti Consorzi territoriali» (cfr. pagina n. 3 delricorso).

Ciò si desumerebbe dal fatto che non è stata prevista l’appositaprocedura di liquidazione di detti consorzi di bonifica territoriali, essendostati conferiti ai medesimi «[…] una nuova connotazione e missione,nell’ambito del complessivo impianto delineato dalla legge di riforma», cosìcreando «un’articolazione in uffici (centrali e periferici) fra il Consorzio dibonifica Sicilia4.2.

La censura va accolta.

L’art. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 dellaRegione Siciliana (rubricato «Norme in materia di consorzi di bonifica emeccanizzazione agricola»), ha stabilito – per quanto ora interessa – quantosegue: «1.

Al fine di adeguare i servizi di bonifica e irrigazione alle attualiesigenze dell'agricoltura e di razionalizzare l'impiego delle risorse umane,strumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali dioperatività dei Consorzi di bonifica, attraverso l'unificazione dei comprensoriconsortili sulla base della unitarietà e omogeneità idrografica e idraulica delterritorio sia per la difesa del suolo sia per la gestione delle acque.L'unificazione dei comprensori consortili avviene garantendo l'utilizzo dellemedesime unità di personale di ruolo, precario ed a tempo determinato; 2.Sono istituiti il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e il Consorzio dibonifica Sicilia orientale. […] [OSCURATO:PERSONA] di bonifica Sicilia orientale accorpai consorzi di bonifica: 6 Enna […] e i loro rispettivi comprensori.

3. Entro il31.12.2014 con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazionedella Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale perl'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea e sentita laCommissione legislativa permanente "Attività produttive" dell'Assemblearegionale siciliana, si provvede all'approvazione dello statuto e delregolamento di organizzazione dei due istituendi consorzi nel rispetto deiprincipi stabiliti dall'intesa Stato-Regioni di cui art. 27 del d.l. 31.12.2007n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28.02.2008 n. 31;

4. EntroNumero registro generale 1318/2024Numero sezionale 5470/2026Numero di raccolta generale 25209/2026Data pubblicazione 10/09/2026sessanta giorni dall'approvazione dello statuto ai sensi del comma 3,l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pescamediterranea, con decreto, indice le elezioni per gli organi statutari».

L’art.19 del regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica SiciliaOrientale (approvato nel suo schema tipico, ai sensi dell’art. 13 della citatalegge regionale, con delibera presidenziale n. 468 del 13 settembre 2017,a seguito di approvazione con delibere di Giunta nn. 326/2017 e 385/2017),ha stabilito – per quanto di interesse - che: - «1.

A decorrere dalla data dicostituzione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] sono accorpati […]»;- «2.

Il nuovo Consorzio succede, senza soluzione di continuità, aipreesistenti consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresiquelli relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare e al personale, chemantiene il trattamento giuridico ed economico posseduto nei consorziaccorpati alla data di costituzione dello stesso consorzio»; - «3.

Allaamministrazione del nuovo consorzio, in fase di prima attuazione, provvedeil Commissario straordinario in carica alla data di cui al comma 1. […]»; -«4. [OSCURATO:PERSONA] straordinario esercita le funzioni di ordinariaamministrazione che, in base allo Statuto, al presente Regolamento e allalegislazione vigente, sono di competenza del Presidente del Consorzio diBonifica, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale»; - «6.Ad avvenuta nomina, il Direttore Generale provvede all'amministrazione delConsorzio, avvalendosi delle strutture degli accorpati Consorzi e del relativopersonale»; - «7.

Le funzioni e attività poste in essere dal Commissariostraordinario e dai Direttori, nonché rapporti a qualsiasi titolo instaurati,sono oggettivamente e soggettivamente imputati al consorzio istituitodall'art. 13 della 1.r. 5/2014 […]»; «13.

I piani, regolamenti, ruoli eaffidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti e continuano a trovareapplicazione fino a diversa determinazione del [OSCURATO:PERSONA] edel Direttore Generale, cui compete l'adozione delle misure, anchetransitorie, e degli atti di pianificazione, programmazione eNumero registro generale 1318/2024Numero sezionale 5470/2026Numero di raccolta generale 25209/2026Data pubblicazione 10/09/2026regolamentazione necessari per l'operatività del nuovo Consorzio, neitermini temporali sopra indicati.

In particolare: - i ruoli per il pagamento deicontributi consortili sono emessi sulla base dei piani adottati e ogni altrodei consorziati, vigenti nei consorzi accorpati alla data di costituzione delnuovo consorzio […]».

Con deliberazione n. 2 del 16 ottobre 2017 ilCommissario straordinario dell’istituto Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] haapprovato il regolamento di organizzazione del consorzio nel testo soprariepilogato.Come accertato dal Giudice regionale e come documentato in atti, in30 ottobre 2017 il Commissario straordinario ha istituito «un "periodotransitorio", per consentire l'efficace attuazione di quanto previsto dallalegge regionale 28 gennaio 2014 n. 5, articolo 13, e quindi di garantire losvolgimento delle attività evitando soluzioni di continuità», stabilendo, «[…]ai sensi delle norme transitorie di cui all'art 19, con riferimento particolareai punti 12 e 13 del Regolamento di Organizzazione del Consorzio di BonificaSicilia che nel periodo transitorio, gli accorpati consorzi di bonifica 6 Enna[…] agiscono quali "mandatari senza rappresentanza" del Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA], conformemente a quanto disciplinato dall'articolo1705 del codice civile».

Tutto ciò, dando preliminarmente attodell’approvazione dello Statuto del Consorzio di Sicilia orientale e ritenendoche «la soluzione di continuità, per la tipologia e numerosità dei rapportigiuridici da compiersi comporta l'indefettibile previsione di un "periodotransitorio"», «di dovere obbligatoriamente garantire il compimentodell'attività giuridica all'istituito nuovo ente nel rispetto del Regolamentosuddetto e, pertanto, anche, ai sensi dell'art. 19 punti 12 e 13, mantenendopotrà continuare ad utilizzare la propria denominazione, ma che agirannonella nuova configurazione in nome proprio e per conto del Consorzio diNumero registro generale 1318/2024Numero sezionale 5470/2026Numero di raccolta generale 25209/2026Data pubblicazione 10/09/2026Bonifica [OSCURATO:PERSONA] continuando ad utilizzare tutti i propri codiciidentificativi fino alla formale loro cessazione che avverrà una volta chesaranno definitivamente unificate tutte le posizioni giuridiche nei confrontidei terzi» e che «[…] le suddette previsioni regolamentari corrispondonoformalmente e sostanzialmente all'istituto giuridico del "mandato senzarappresentanza" normato dall'art. 1705 del Codice Civile che garantisce ilconcreto compimento dell'attività e la piena operatività del nuovo ente nellemodalità anzidette, previste dalle norme transitorie del Regolamento diOrganizzazione» (così nella citata delibera).

Detto periodo transitorio èstato, poi, successivamente prorogato con delibere commissariali n. 23 del18 dicembre 2018, n. 11 del 1° luglio 2019 e 21 del 2 luglio 2020;successivamente, la Giunta regionale della Sicilia, con deliberazioni nn. 241e 242 del 27 giugno 2019, n 452 del 13 dicembre 2019, ha prorogato sinoal 30 giugno 2020 il citato «attuale ‘periodo transitorio’» (v. delibera n.452/2019) e - per quanto risulta agli atti, da ultimo - con deliberazione n.275 del 25 giugno 2020 ha decretato che «[…] nelle more della definitivaapprovazione legislativa del disegno di legge: 'Riordino dei Consorzi dibonifica e di irrigazione della Regione Siciliana', di prorogare, senzasoluzione di continuità, l'attuale 'periodo transitorio' per i Consorzi dibonifica della [OSCURATO:PERSONA] e Orientale, in scadenza al 30 giugno 2020,fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma deglistessi […]».4.2.

Ciò posto, vanno richiamati sul punto i principi di diritto già affermatida questa Corte nelle citate pronunce nn. 6610 e 6611 del 2026 che, nelritenere fondata la identica censura proposta dal Consorzio ricorrente,hanno affermato, in sintesi, quanto segue.L’istituzione dei nuovi Consorzi prevista dalla legge regionale siciliana nonha comportato l’immediata estinzione dei consorzi preesistenti.

Inparticolare, l’art. 13 della legge ha un valore programmatico e prevedel’accorpamento e la riorganizzazione, ma non dispone espressamente laNumero registro generale 1318/2024Numero sezionale 5470/2026Numero di raccolta generale 25209/2026Data pubblicazione 10/09/2026soppressione dei vecchi consorzi.

È poi previsto un periodo transitorio (piùvolte prorogato) durante il quale i Consorzi originari continuano ad operaree durante tale fase restano validi piani, regolamenti e affidamenti già inessere, garantendo continuità amministrativa.

L’estinzione dei consorziaccorpati avviene solo al completamento del processo di riunificazione, nonautomaticamente con l’entrata in vigore della legge, cosicché i Consorzipreesistenti (come il Consorzio di bonifica Enna 6) mantengono lalegittimazione ad operare e ad adottare atti, anche tributari, fino allaconclusione dell’accorpamento.

Non è inoltre qualificabile la loro attivitàcome «mandato senza rappresentanza», poiché nel diritto pubblico siapplicano semmai meccanismi di delega previsti dalla legge, e tuttavia,l’erroneo richiamo al mandato non incide sulla validità degli atti adottati, nésulla titolarità del potere, che deriva dalla perdurante esistenza dell’ente edagli affidamenti ancora vigenti.Ne consegue che un avviso di pagamento emesso dal [OSCURATO:PERSONA] 6durante il periodo transitorio, come nel caso in esame, è valido, perchél’ente non era ancora estinto sino alla conclusione del processo diriunificazione dei consorzi siciliani ed era ancora titolare della funzioneimpositiva in quanto legittimato ad agire in presenza del perduranteaffidamento dell’attività.5.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata in accoglimento del terzomotivo, assorbito il quarto motivo -concernente, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 1705 c.c., 97, secondo e terzocomma, Cost., nonché degli artt. 21-septies della legge n. 241/1990 e 13della legge regionale della Sicilia n. 5/2014, 19, commi 7 ed 8, delregolamento di organizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA](adottato con Deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 2 del 16ottobre 2017 secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidentedella Regione n. 468 del 13 settembre 2017) e della deliberazione delCommissario straordinario n. 8 del 30 ottobre 2017, assumendo, l’istante,Numero registro generale 1318/2024Numero sezionale 5470/2026Numero di raccolta generale 25209/2026Data pubblicazione 10/09/2026che il predetto mandato senza rappresentanza alluderebbe, in realtà, aduna delega interorganica – mentre vanno rigettati i primi due motivi.5.1.

Conseguentemente la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione,cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta i primi due e dichiaraassorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia - in diversa composizione – anche per regolare le spese delpresente grado di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 9.7.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Sicilia n.7934/2023 depositata il 02/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La [OSCURATO:PERSONA] grado Sicilia, in controversia avente ad oggetto l’avviso dipagamento n. 120180000693140 con cui il Consorzio di bonifica 6 Enna,nella veste di mandatario senza rappresentanza del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto ad [OSCURATO:PERSONA] il pagamento dellaNumero registro generale 1318/2024Numero sezionale 5470/2026Numero di raccolta generale 25209/2026Data pubblicazione 10/09/2026somma di euro 4.390,92, a titolo di “Tributo 0648 – contributo opereirrigue” per l’anno 2018 accoglieva l’appello proposto dal contribuentecontro la sentenza di primo grado ed, in riforma della stessa, annullaval’atto impugnato, osservando che: - la natura tassativa dell’elencazionedegli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 nonprecludeva l’impugnazione di atti atipici idonei a portare a conoscenza lapretesa impositiva; ai sensi dell’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014,nel contesto della ridefinizione degli ambiti territoriali di operatività deiconsorzi di bonifica attraverso l’unificazione dei comprensori consortili sullabase dell’unitarietà ed omogeneità idrografica ed idraulica del territorio, ilConsorzio di bonifica 6 Enna ed il suo comprensorio erano stati accorpati,insieme ad altri, all’istituendo nuovo Consorzio della [OSCURATO:PERSONA]; - ilsenso letterale della suindicata disposizione ed il complessivo impianto dellariforma deponeva nel senso che, sia pure mediante una ridefinizione degliambiti territoriali di operatività dei consorzi, l’unificazione dei comprensoriconsortili e l’accorpamento (tra l’altro) del Consorzio di Bonifica 6 Enna nelConsorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA] avevano comportato la «[…]”riunione in un tutto unico", che (ovviamente) si sostituisce in toto aiprecedenti soggetti, che vengono quindi aboliti» (così nella sentenzaimpugnata), com’è dimostrato dalla previsione di approvazione dello statutodel nuovo ente e dall’elezione degli organi statutari, «[…] che ovviamentesostituiscono quelli dei precedenti (soppressi) consorzi, e la nomina di un(unico) direttore generale»; - lo stesso regolamento di organizzazione delConsorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA], adottato con delibera n. 2 del16 ottobre 2017, non solo aveva previsto il predetto accorpamento deipregressi consorzi dalla data di costituzione del nuovo ente, ma soprattuttoaveva stabilito che «”Il nuovo consorzio succede, senza soluzione dicontinuità, ai preesistenti consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi,ivi compresi quelli relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare e alpersonale, che mantiene il trattamento giuridico ed economico possedutoNumero registro generale 1318/2024Numero sezionale 5470/2026Numero di raccolta generale 25209/2026Data pubblicazione 10/09/2026nei consorzi accorpati alla data di costituzione dello stesso consorzio» (cosìnella pronuncia impugnata); - si era così realizzata tra enti pubblici una verae propria successione in universum ius; - la norma regionale non avevaprevisto un periodo transitorio per l’esercizio di attività da parte deiprecedenti consorzi, che era stato, invece, illegittimamente stabilito dalladeliberazione n. 8 del 30 ottobre 2017 adottata dal Commissariostraordinario del neocostituito consorzio con il conferimento al ricorrente diun mandato senza rappresentanza, che si poneva in contrasto con lanormativa regionale e regolamentare; - l’art. 19, comma 13, delregolamento di organizzazione del nuovo consorzio aveva previsto che ipiani, i regolamenti, i ruoli e gli affidamenti dei consorzi accorpati restavanovigenti e continuavano a trovare applicazione sino a diversa determinazionedel commissario straordinario e che i ruoli per il pagamento dei contributiconsortili venivano emessi sulla base dei piani adottati e di ogni altro attovigente nei consorzi accorpati alla data di costituzione del nuovo consorzi,con ciò quindi considerando applicabili fino a nuova determinazione solo glicerto - come invece ritenuto dal Commissario straordinario con la citatadeliberazione - di stabilire un periodo transitorio in cui gli aboliti consorzipotevano ancora esercitare le funzioni pubbliche, ostandovi sia la suddettaabolizione dei pregressi consorzi, che il principio secondo cui l’ente pubbliconon può delegare le proprie potestà ad altri soggetti, anche se pubblici; -nemmeno poteva configurarsi un mandato senza rappresentanza, sia perl’operatività di tale fattispecie soltanto nell’ambito dei rapporti privatistici,che per la giuridica impossibilità per un ente pubblico di delegare ad altroente l’esercizio di funzioni pubbliche; il Consorzio di bonifica della SiciliaOrientale era, quindi, l’unico soggetto giuridicamente esistente, per cui ilmandato senza rappresentanza da questi conferito al ricorrente era daconsiderarsi inesistente, come tale non convalidabile (ed a tutto volerconcedere mai con effetti retroattivi), con la conseguente nullità dell’attoNumero registro generale 1318/2024Numero sezionale 5470/2026Numero di raccolta generale 25209/2026Data pubblicazione 10/09/2026perché emesso da soggetto inesistente ed in base a delega illegittima, vizioquesto integrante l’ipotesi di assoluta incompetenza per difetto di3. [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 6 Enna ha proposto ricorso per cassazione avversola predetta pronuncia, sulla base di quattro motivi illustrati con successivamemoria.4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso eccependo, in viapreliminare, l’improcedibilità del ricorso per difetto di valida procura.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Deve essere, in primo luogo, disattesa la preliminare eccezione avanzatain sede di controricorso, di improcedibilità del ricorso per difetto di valida etempestiva procura.1.1. Il controricorrente ha rappresentato che il ricorso è stato proposto inbase a procura conferita su supporto analogico ed è stato notificato dalConsorzio tramite posta elettronica certificata, senza che la relata di notificacontenesse l’attestazione di conformità al file digitale dell’originale cartaceodella procura speciale alla lite rilasciata al difensore del Consorzio.1.2. Detta pregiudiziale questione va disattesa come già affermato daquesta Corte in fattispecie identica alla presente, tra le medesime parti (cfr.Cass. nn. 6610 e 6111 del 2026).Occorre subito rilevare che in data 12 marzo 2026 il Consorzio haprovveduto al deposito dell’attestazione di conformità alla procura specialeoriginariamente conferita con modalità analogica del mandato alla litenotificato telematicamente con il ricorso.Vanno, quindi, richiamate le argomentazioni svolte in seno alle citatesentenze ove, nel disattendere la identica eccezione, è stato chiarito che:”L’art. 196-novies disp. att. c.p.c. (rubricato «Potere di certificazione diconformità di copie di atti e di provvedimenti») stabilisce che «Il difensore,il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare ingiudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, ilNumero registro generale 1318/2024Numero sezionale 5470/2026Numero di raccolta generale 25209/2026Data pubblicazione 10/09/2026curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quandodepositano con modalità telematiche L’art. 369 c.p.c. prevede che insiemeal ricorso devono essere presentati, a pena di improcedibilità, […] la procuraspeciale se questa è conferita con atto separato». L’art. 372, secondocomma, c.p.c. stabilisce che «il deposito dei documenti relativiall’ammissibilità può avvenire indipendentemente da quella del ricorso e dalcontroricorso, fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza incamera di consiglio». 1.3. Prima che fosse consentito e poi divenutoobbligatorio (come nella specie) il deposito del ricorso con modalitàtelematica e quindi in ambito di processo cd. analogico, questa Corte avevaescluso la sanzione dell'improcedibilità del ricorso nel caso in cui, purmancando la certificazione di conformità della copia analogica del ricorsodigitale, il controricorrente avesse depositato copia dell'atto ricevutodebitamente autenticata, così come nel caso in cui il controricorrente,ancorché tardivamente costituito, non avesse disconosciuto la conformitàdella copia semplice depositata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma2, d.lgs. n. 82/2005 (C.A.D.), o ancora qualora il ricorrente avessedepositato l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica,entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio (cfr. Cass.,Sez. Un., n. 22438/2018 e Cass., Sez. Un., n. 8312/2019). In tali termini,il tempestivo deposito della sola copia analogica del ricorso notificato comedocumento informatico nativo digitale era stata reputata idoneo aconfigurare una «fattispecie a formazione progressiva», che si esaurisce inun lasso temporale reputato proporzionato e ragionevole, con laconseguenza che, ove il destinatario della notifica telematica del ricorsorimanga solo intimato (ovvero, nell'ipotesi di più destinatari, anche solo unorimanga intimato), il ricorrente poteva depositare l'attestazione diconformità sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera diconsiglio, così come il ricorrente era tenuto a fare anche nell'ipotesi didisconoscimento della conformità da parte del controricorrente. NelleNumero registro generale 1318/2024Numero sezionale 5470/2026Numero di raccolta generale 25209/2026Data pubblicazione 10/09/2026suddette ipotesi, il ricorrente, per evitare l'improcedibilità doveva, quindi,(cfr. Cass., Sez. Un., n. 22438/2018). … Successivamente sono intervenutepronunce che hanno ritenuto inammissibili ricorsi, notificati tramite postaelettronica certificata, rilevando il mancato rispetto della formalità dellasuddetta asseverazione di conformità, assumendo che la procura rilasciatasu supporto analogico dalla parte al difensore, ai sensi dell’art. 16 undecies,d.l. n. 179/2012, deve essere da questi sottoscritta con firma autografa esuccessivamente trasformata in copia informatica di documento analogico,la cui conformità all’originale deve essere attestata dal difensore nella relatadi notifica (cfr. Cass. n. 6318/2023, con riferimento al processo telematicoe Cass. n. 12850/2019). … Senonché, anche da ultimo, le Sezioni unite diquesta Corte hanno ribadito, alla luce del principio di effettività della tutelagiurisdizionale (artt. 24 e 111 Cost.; art. 47 della Carta di Nizza; art. 19 delTrattato sull’Unione europea; art. 6 CEDU), l’esigenza assicurare, il piùpossibile, una decisione di merito, ponderando attentamente ed in base acriteri di ragionevolezza e proporzionalità, eventuali restrizioni del dirittodella parte all’accesso ad un tribunale (così anche: Cass., S.U., n.25513/2016; Cass., S.U., n. 10648/2017; Cass., S.U., n. 8950/2022;Cass., S.U., n. 28403/2023; Cass., S.U., n. 2075/2024), conconseguenziale, rinnovata, vitalità assegnata al principio cardine di“strumentalità delle forme” degli atti del processo, dalla legge prescritte nonper la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fineproprio ed autonomo, ma in quanto strumento più idoneo per larealizzazione di un certo risultato, il quale si pone come il traguardo che lanorma disciplinante la forma dell’atto intende conseguire (così Cass., Sez.Un., n. 6477/2024, che richiama, tra le molte, Cass. n. 9772/2016; Cass.,S.U., n. 14916/2016; Cass., S.U., n. 10937/2017; Cass. n. 8873/2020;Cass. n. 31085/2022; Cass. n. 14692/2023). …. Alla luce di quanto precede,va osservato che nella specie non è stata posta in discussione la conformitàNumero registro generale 1318/2024Numero sezionale 5470/2026Numero di raccolta generale 25209/2026Data pubblicazione 10/09/2026della procura alla lite allegata al ricorso notificato tramite posta elettronicacertificata all’originale copia cartacea, non avendo il controricorrente nullaeccepito sul punto, essendosi, invece, limitato solo a rilevare l’assenzadell’asseverazione di conformità della copia informatica della procura al suooriginale analogico. In tali termini ed in applicazione del suindicato principiodi strumentalità delle forme, l’assenza di ogni disconoscimento circa laconformità della copia semplice depositata dal ricorrente, esclude la radicalesanzione dell’improcedibilità del ricorso, ricorrendo solo una merairregolarità che comporta il venir meno, per effetto di detta omissione ed amente dell’art. 196, novies, disp. att., c.p.c., solo della legale equivalenzadell’atto al suo originale, legittimando con essa la facoltà della contropartedi disconoscerlo, con la conseguenza che, in assenza di tale contestazione,la predetta irritualità non sortisce effetti pregiudizievoli per l’istante.Soluzione questa che si pone in linea con la giurisprudenza della CEDU nellaparte in cui ha richiamato il citato arresto di questa Corte con cui – re meliusperpensa – era stato chiarito che il mancato deposito dell’attestazione diconformità delle copie cartacee agli originali informatici entro il terminefissato dall’articolo 369 c.p.c. non doveva comportare l’improcedibilità delricorso qualora la controparte non avesse affermato la difformità delle copiecartacee dagli originali o qualora il ricorrente avesse depositatol’attestazione mancante in un momento qualsiasi precedente allosvolgimento dell’udienza della causa (v. sentenza CEDU causa Patricolo edaltri c. Italia – ric. 37943/2017 ed altri).Orbene applicando tali principi al caso in esame, deve allora rilevarsi cheanche in seno all’ odierno giudizio la conformità della procura alla copiacartacea non è stata contestata dal controricorrente, il quale si è limitato acensurare l’assenza dell’asseverazione nella relata; in tale ipotesil’omissione integra mera irregolarità, che incide unicamentesull’equivalenza legale della copia informatica rispetto all’originale (con laNumero registro generale 1318/2024Numero sezionale 5470/2026Numero di raccolta generale 25209/2026Data pubblicazione 10/09/2026conseguente possibilità per la controparte di disconoscerla), ma nondetermina la sanzione radicale dell’improcedibilità del ricorso.La soluzione è, peraltro, conforme alla giurisprudenza della Corte EDU cheha ritenuto compatibile una valutazione flessibile quando la parte avversarianon prova la difformità o la situazione venga regolarizzata primadell’udienza (cfr. sentenza CEDU causa Patricolo ed altri c. Italia – ric.37943/2017 ed altri due).2. Deve, poi, rilevarsi che con il primo motivo di impugnazione, il consorzioha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionee/o falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, assumendo chel’avviso di pagamento impugnato non è atto indicato nell’elencazione di cuialla predetta disposizione, per cui «[…] avrebbe potuto essere impugnatodal contribuente al più per contestare la “legittimità sostanziale”dell’obbligazione tributaria, non già per avanzare motivi di caratteremeramente formali, quali quelli trattati ed accolti, in primo e secondo grado,dalle corti tributarie di merito, che avrebbero dovuto essere dichiarati cometali inammissibili» (v. pagina n. 2 del ricorso), laddove le ragioni diimpugnazioni avanzate avevano avuto riguardo alla legittimità formaledell’atto.2.1. Tale censura non coglie nel segno. Come già osservato da questa Cortein identica fattispecie tra le stesse parti (cfr. Cass. nn. 6610 e 6611 del2026 sopra citate) l’elencazione di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 hanatura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela delcontribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97Cost.), ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, aconoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, conesplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabiledavanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in formaautoritativa (cfr., tra le tante, da ultimo Cass. n. 3914/2025; Cass. n.10667/2025).Numero registro generale 1318/2024Numero sezionale 5470/2026Numero di raccolta generale 25209/2026Data pubblicazione 10/09/2026Non sussiste, dunque, la limitazione del mezzo di tutela prospettata dalConsorzio, ben potendo il contribuente, destinatario di un atto, nonricompreso nell’elenco degli atti tipicamente impugnabili di cui all’art. 19d.lgs. n. 546/1992, ma che, comunque, manifesti una pretesa tributaria,esercitare, in forma anticipata, il suo diritto di difesa al fine di contrastarlaper tutte le ragioni ad essa inerenti, sia di carattere formale, chesostanziale. Invero il riferimento alla tutela giurisdizionale al fine dicontrollare la «legittimità sostanziale della pretesa impositiva», estrapolatodal ricorrente dal passaggio motivazionale di talune pronunce di questaCorte (cfr. tra tutte, Cass. n. 16118/2023), non pone un limite alle ragionidifensive, facoltizzando piuttosto il più ampio esercizio difensivo, volto farvalere cioè vizi sostanziali e/o di merito e/o (perché no) anche (solo) formalidell’atto, la cui esclusione, non altrimenti giustificata, risulterebbe, invece,del tutto irragionevole, ed invero la giurisprudenza della Corte ammettel’impugnazione contro l’avviso di pagamento anche per il suo difetto dimotivazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 3914/2025 e la giurisprudenza iviindicata), ipotesi questa che emblematicamente integra un vizio di naturaformale.[OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato che l’impugnazione aveva riguardato (ed è statapoi accolta per) la dedotta illegittimità dell’avviso di pagamento in quantoadottato da un soggetto inesistente, senza cioè potere impositivo, con ilche, quindi, era stata eccepita la sussistenza di un vizio troncante quantoalla legittimità dell’atto, certamente proponibile contro l’avviso impugnato.3. Con il secondo motivo il Consorzio ricorrente ha lamentato, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 21 d.lgs. n. 546/1992 e 2697 c.c., ponendo in rilievo che «[…] èdel tutto mancata da parte della Corte di Giustizia di secondo grado […] edella [OSCURATO:PERSONA] ennese, prima, il necessariopreliminare sindacato circa la presenza della prova agli atti della tempestivaproposizione del ricorso, il che si risolve in una innegabile violazione degliNumero registro generale 1318/2024Numero sezionale 5470/2026Numero di raccolta generale 25209/2026Data pubblicazione 10/09/2026artt. 21 d.lgs. 546/1992 e 2697 cod. civ., giacché la Corte tributaria ha, difatto, esonerato la parte contribuente di detto onere».3.1. Anche tale motivo va disatteso.Va, ancora, richiamato quanto già evidenziato da questa Corte nelle citatepronunce nn. 6610 e 6611 del 2026, secondo cui il Consorzio si limita alamentare una pretesa lacuna nell’attività del giudice circa la verifica dellaregolarità processuale dell’impugnazione sotto il profilo della suatempestività, così veicolando la censura sul puro versante astratto, senzadedurre la sussistenza di alcun vizio, meno che mai quello della tardivitàdell’impugnazione, trascurando peraltro di considerare che la verifica è stataragionevolmente operata, pur senza darne atto in motivazione, in assenzadi contestazione, laddove del tutto ininfluente si presenta la contestataviolazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, non essendo nemmenorappresentato che l’impugnazione sia stata proposta decorsi i sessanta dallanotifica dell’atto.4. Con il terzo motivo l’ente ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., violazione «degli artt. 13 della Legge 28 gennaio 2014n. 5 della Regione Siciliana e 19, commi XII e XIII, del Regolamento diorganizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], 97, commi II e III,Cost., degli artt. 24, 111 Cost., 100, 323 c.p.c., 49, 50 e 52 d.lgs.546/1992» e lamenta che la Corte di giustizia tributaria di secondo gradoabbia erroneamente dichiarato «inesistente» il Consorzio di Bonifica 6 Ennaa seguito della riforma regionale (L.R. 5/2014), ritenendo quindiinammissibile l'appello proposto dal Consorzio stesso.[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la predetta disposizione regionale «[…] non hastabilito l’estinzione dei Consorzi di bonifica territoriale, bensì, al fine […]precipuo di soddisfare le nuove esigenze della moderna imprenditoriaagricola siciliana (creando opportune economie di scale ed interventiimprontanti all’efficienza ed efficacia), ha solamente istituito due nuovimacro Consorzi di Bonifica (Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e SiciliaNumero registro generale 1318/2024Numero sezionale 5470/2026Numero di raccolta generale 25209/2026Data pubblicazione 10/09/2026Occidentale) unificando – sul piano degli ambiti territoriali di operatività - icomprensori dei già esistenti Consorzi territoriali» (cfr. pagina n. 3 delricorso). Ciò si desumerebbe dal fatto che non è stata prevista l’appositaprocedura di liquidazione di detti consorzi di bonifica territoriali, essendostati conferiti ai medesimi «[…] una nuova connotazione e missione,nell’ambito del complessivo impianto delineato dalla legge di riforma», cosìcreando «un’articolazione in uffici (centrali e periferici) fra il Consorzio dibonifica Sicilia4.2. La censura va accolta. L’art. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 dellaRegione Siciliana (rubricato «Norme in materia di consorzi di bonifica emeccanizzazione agricola»), ha stabilito – per quanto ora interessa – quantosegue: «1. Al fine di adeguare i servizi di bonifica e irrigazione alle attualiesigenze dell'agricoltura e di razionalizzare l'impiego delle risorse umane,strumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali dioperatività dei Consorzi di bonifica, attraverso l'unificazione dei comprensoriconsortili sulla base della unitarietà e omogeneità idrografica e idraulica delterritorio sia per la difesa del suolo sia per la gestione delle acque.L'unificazione dei comprensori consortili avviene garantendo l'utilizzo dellemedesime unità di personale di ruolo, precario ed a tempo determinato; 2.Sono istituiti il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e il Consorzio dibonifica Sicilia orientale. […] [OSCURATO:PERSONA] di bonifica Sicilia orientale accorpai consorzi di bonifica: 6 Enna […] e i loro rispettivi comprensori. 3. Entro il31.12.2014 con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazionedella Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale perl'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea e sentita laCommissione legislativa permanente "Attività produttive" dell'Assemblearegionale siciliana, si provvede all'approvazione dello statuto e delregolamento di organizzazione dei due istituendi consorzi nel rispetto deiprincipi stabiliti dall'intesa Stato-Regioni di cui art. 27 del d.l. 31.12.2007n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28.02.2008 n. 31; 4. EntroNumero registro generale 1318/2024Numero sezionale 5470/2026Numero di raccolta generale 25209/2026Data pubblicazione 10/09/2026sessanta giorni dall'approvazione dello statuto ai sensi del comma 3,l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pescamediterranea, con decreto, indice le elezioni per gli organi statutari». L’art.19 del regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica SiciliaOrientale (approvato nel suo schema tipico, ai sensi dell’art. 13 della citatalegge regionale, con delibera presidenziale n. 468 del 13 settembre 2017,a seguito di approvazione con delibere di Giunta nn. 326/2017 e 385/2017),ha stabilito – per quanto di interesse - che: - «1. A decorrere dalla data dicostituzione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] sono accorpati […]»;- «2. Il nuovo Consorzio succede, senza soluzione di continuità, aipreesistenti consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresiquelli relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare e al personale, chemantiene il trattamento giuridico ed economico posseduto nei consorziaccorpati alla data di costituzione dello stesso consorzio»; - «3. Allaamministrazione del nuovo consorzio, in fase di prima attuazione, provvedeil Commissario straordinario in carica alla data di cui al comma 1. […]»; -«4. [OSCURATO:PERSONA] straordinario esercita le funzioni di ordinariaamministrazione che, in base allo Statuto, al presente Regolamento e allalegislazione vigente, sono di competenza del Presidente del Consorzio diBonifica, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale»; - «6.Ad avvenuta nomina, il Direttore Generale provvede all'amministrazione delConsorzio, avvalendosi delle strutture degli accorpati Consorzi e del relativopersonale»; - «7. Le funzioni e attività poste in essere dal Commissariostraordinario e dai Direttori, nonché rapporti a qualsiasi titolo instaurati,sono oggettivamente e soggettivamente imputati al consorzio istituitodall'art. 13 della 1.r. 5/2014 […]»; «13. I piani, regolamenti, ruoli eaffidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti e continuano a trovareapplicazione fino a diversa determinazione del [OSCURATO:PERSONA] edel Direttore Generale, cui compete l'adozione delle misure, anchetransitorie, e degli atti di pianificazione, programmazione eNumero registro generale 1318/2024Numero sezionale 5470/2026Numero di raccolta generale 25209/2026Data pubblicazione 10/09/2026regolamentazione necessari per l'operatività del nuovo Consorzio, neitermini temporali sopra indicati. In particolare: - i ruoli per il pagamento deicontributi consortili sono emessi sulla base dei piani adottati e ogni altrodei consorziati, vigenti nei consorzi accorpati alla data di costituzione delnuovo consorzio […]». Con deliberazione n. 2 del 16 ottobre 2017 ilCommissario straordinario dell’istituto Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] haapprovato il regolamento di organizzazione del consorzio nel testo soprariepilogato.Come accertato dal Giudice regionale e come documentato in atti, in30 ottobre 2017 il Commissario straordinario ha istituito «un "periodotransitorio", per consentire l'efficace attuazione di quanto previsto dallalegge regionale 28 gennaio 2014 n. 5, articolo 13, e quindi di garantire losvolgimento delle attività evitando soluzioni di continuità», stabilendo, «[…]ai sensi delle norme transitorie di cui all'art 19, con riferimento particolareai punti 12 e 13 del Regolamento di Organizzazione del Consorzio di BonificaSicilia che nel periodo transitorio, gli accorpati consorzi di bonifica 6 Enna[…] agiscono quali "mandatari senza rappresentanza" del Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA], conformemente a quanto disciplinato dall'articolo1705 del codice civile». Tutto ciò, dando preliminarmente attodell’approvazione dello Statuto del Consorzio di Sicilia orientale e ritenendoche «la soluzione di continuità, per la tipologia e numerosità dei rapportigiuridici da compiersi comporta l'indefettibile previsione di un "periodotransitorio"», «di dovere obbligatoriamente garantire il compimentodell'attività giuridica all'istituito nuovo ente nel rispetto del Regolamentosuddetto e, pertanto, anche, ai sensi dell'art. 19 punti 12 e 13, mantenendopotrà continuare ad utilizzare la propria denominazione, ma che agirannonella nuova configurazione in nome proprio e per conto del Consorzio diNumero registro generale 1318/2024Numero sezionale 5470/2026Numero di raccolta generale 25209/2026Data pubblicazione 10/09/2026Bonifica [OSCURATO:PERSONA] continuando ad utilizzare tutti i propri codiciidentificativi fino alla formale loro cessazione che avverrà una volta chesaranno definitivamente unificate tutte le posizioni giuridiche nei confrontidei terzi» e che «[…] le suddette previsioni regolamentari corrispondonoformalmente e sostanzialmente all'istituto giuridico del "mandato senzarappresentanza" normato dall'art. 1705 del Codice Civile che garantisce ilconcreto compimento dell'attività e la piena operatività del nuovo ente nellemodalità anzidette, previste dalle norme transitorie del Regolamento diOrganizzazione» (così nella citata delibera). Detto periodo transitorio èstato, poi, successivamente prorogato con delibere commissariali n. 23 del18 dicembre 2018, n. 11 del 1° luglio 2019 e 21 del 2 luglio 2020;successivamente, la Giunta regionale della Sicilia, con deliberazioni nn. 241e 242 del 27 giugno 2019, n 452 del 13 dicembre 2019, ha prorogato sinoal 30 giugno 2020 il citato «attuale ‘periodo transitorio’» (v. delibera n.452/2019) e - per quanto risulta agli atti, da ultimo - con deliberazione n.275 del 25 giugno 2020 ha decretato che «[…] nelle more della definitivaapprovazione legislativa del disegno di legge: 'Riordino dei Consorzi dibonifica e di irrigazione della Regione Siciliana', di prorogare, senzasoluzione di continuità, l'attuale 'periodo transitorio' per i Consorzi dibonifica della [OSCURATO:PERSONA] e Orientale, in scadenza al 30 giugno 2020,fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma deglistessi […]».4.2. Ciò posto, vanno richiamati sul punto i principi di diritto già affermatida questa Corte nelle citate pronunce nn. 6610 e 6611 del 2026 che, nelritenere fondata la identica censura proposta dal Consorzio ricorrente,hanno affermato, in sintesi, quanto segue.L’istituzione dei nuovi Consorzi prevista dalla legge regionale siciliana nonha comportato l’immediata estinzione dei consorzi preesistenti. Inparticolare, l’art. 13 della legge ha un valore programmatico e prevedel’accorpamento e la riorganizzazione, ma non dispone espressamente laNumero registro generale 1318/2024Numero sezionale 5470/2026Numero di raccolta generale 25209/2026Data pubblicazione 10/09/2026soppressione dei vecchi consorzi. È poi previsto un periodo transitorio (piùvolte prorogato) durante il quale i Consorzi originari continuano ad operaree durante tale fase restano validi piani, regolamenti e affidamenti già inessere, garantendo continuità amministrativa. L’estinzione dei consorziaccorpati avviene solo al completamento del processo di riunificazione, nonautomaticamente con l’entrata in vigore della legge, cosicché i Consorzipreesistenti (come il Consorzio di bonifica Enna 6) mantengono lalegittimazione ad operare e ad adottare atti, anche tributari, fino allaconclusione dell’accorpamento. Non è inoltre qualificabile la loro attivitàcome «mandato senza rappresentanza», poiché nel diritto pubblico siapplicano semmai meccanismi di delega previsti dalla legge, e tuttavia,l’erroneo richiamo al mandato non incide sulla validità degli atti adottati, nésulla titolarità del potere, che deriva dalla perdurante esistenza dell’ente edagli affidamenti ancora vigenti.Ne consegue che un avviso di pagamento emesso dal [OSCURATO:PERSONA] 6durante il periodo transitorio, come nel caso in esame, è valido, perchél’ente non era ancora estinto sino alla conclusione del processo diriunificazione dei consorzi siciliani ed era ancora titolare della funzioneimpositiva in quanto legittimato ad agire in presenza del perduranteaffidamento dell’attività.5. La sentenza impugnata va, dunque, cassata in accoglimento del terzomotivo, assorbito il quarto motivo -concernente, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 1705 c.c., 97, secondo e terzocomma, Cost., nonché degli artt. 21-septies della legge n. 241/1990 e 13della legge regionale della Sicilia n. 5/2014, 19, commi 7 ed 8, delregolamento di organizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA](adottato con Deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 2 del 16ottobre 2017 secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidentedella Regione n. 468 del 13 settembre 2017) e della deliberazione delCommissario straordinario n. 8 del 30 ottobre 2017, assumendo, l’istante,Numero registro generale 1318/2024Numero sezionale 5470/2026Numero di raccolta generale 25209/2026Data pubblicazione 10/09/2026che il predetto mandato senza rappresentanza alluderebbe, in realtà, aduna delega interorganica – mentre vanno rigettati i primi due motivi.5.1. Conseguentemente la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione,cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta i primi due e dichiaraassorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia - in diversa composizione – anche per regolare le spese delpresente grado di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 9.7.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]