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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 2026

Cassazione n. 25669/2026

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appresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Micieli- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Capra- CONTRORICORRENTEper la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia n. 6699/2023, depositata il 7 agosto 2023.Uditala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]1.

Con sentenza n. 6699/2023 la GGT di II grado della Sicilia - suricorso proposto dal Consorzio di bonifica 6 Enna avverso la sentenza n.681/2021 con cui la CTP di Enna aveva accolto il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] registro generale 773/2024Numero sezionale 5352/2026Numero di raccolta generale 25669/2026Data pubblicazione 21/09/2026Sebastiana Ronda avverso l’avviso di pagamento dell’importo di 85,05euro, richiesto, a titolo di contributo di bonifica per opere irriguerelativamente all’anno 2018, dal Consorzio di bonifica 6 Enna, qualemandatario senza rappresentanza del Consorzio di bonifica della SiciliaOrientale – accoglieva il primo motivo del ricorso di primo grado e, perl’effetto, dichiarava l’inammissibilità dell’appello e annullava ilprovvedimento impugnato.La Corte regionale motivava la suddetta pronuncia sulla scorta delleseguenti argomentazioni:- l’art. 13 della legge regionale n. 5 del 2014, recante norme inmateria di consorzi di bonifica e meccanizzazione agricola, ha previstoche, al fine di adeguare i servizi di bonifica e irrigazione alle attualiesigenze dell'agricoltura e di razionalizzare l'impiego delle risorse umane,strumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali dioperatività dei consorzi di bonifica, attraverso l'unificazione deicomprensori consortili sulla base della unitarietà e omogeneità idrograficae idraulica del territorio, sia per la difesa del suolo, sia per la gestionedelle acque, ciò garantendo l'utilizzo delle medesime unità di personale diruolo, precario ed a tempo determinato.

La medesima disposizioneprevede, al secondo comma, che sono istituiti il Consorzio di bonificaSicilia occidentale e il Consorzio di bonifica Sicilia orientale. [OSCURATO:PERSONA] dibonifica Sicilia occidentale accorpa i consorzi di bonifica di Trapani,Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Gela e i loro rispettivi comprensori.

IlConsorzio di bonifica Sicilia orientale accorpa i consorzi di bonifica di Enna,Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa, Messina e i loro rispettivicomprensori;- non è corretto affermare che il suddetto articolo non abbia stabilitol'estinzione dei consorzi di bonifica territoriali ma abbia solamente istituitoil Consorzio di bonifica della Sicilia occidentale e il Consorzio di bonificadella Sicilia orientale, atteso che sia il concetto di accorpamento che quelloNumero registro generale 773/2024Numero sezionale 5352/2026Numero di raccolta generale 25669/2026Data pubblicazione 21/09/2026di unificazione rimandano alla “riunione in un tutto unico”, che sisostituisce totalmente ai precedenti soggetti, i quali sono stati quindiaboliti, tant’è che è stata prevista l'approvazione dello statuto e delregolamento di organizzazione dei due istituendi consorzi, nonchél'elezione degli organi statutari e la nomina di un unico direttore generale,dovendo, pertanto, ritenersi avvenuta, come evincibile anche dalRegolamento di organizzazione del Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA],una vera e propria successione tra enti pubblici;- nel caso di specie, pertanto, si è verificata la singolare situazione chea costituirsi in giudizio per difendere la legittimità di un proprioprovvedimento è un soggetto, il Consorzio 6 Enna, che non esiste più, inquanto abolito dalla legge, con la conseguenza che l’appello va ritenutoinammissibile;- la previsione di una delega in favore dei vecchi consorzi, i qualiagirebbero quali mandatari senza rappresentanza del Consorzio di bonificaSicilia orientale, si palesa come illegittima, sia in quanto i vecchi consorzisono stati aboliti, sia in quanto un ente pubblico non può delegare in alcunmodo le proprie potestà ad altri soggetti anche se pubblici (non potendopertanto in tal senso intendersi la previsione di cui al comma 13 dell’art.19 del Regolamento di organizzazione del nuovo Consorzio di bonificaSicilia Orientale), fatta salva un’espressa previsione legislativa;- parlare di “mandato senza rappresentanza” del Consorzio di bonificadella [OSCURATO:PERSONA] è una abnormità giuridica”, sia perché un entepubblico non può delegare ad un altro le proprie funzioni, sia perché sitratta di un istituto giuridico applicabile ai soli rapporti privatistici,incompatibili con l'esercizio di pubbliche funzioni;- l’atto impugnato - in quanto emesso da un soggetto inesistente,pertanto assolutamente privo di competenza, sulla base di una delegaillegittima - è nullo, perciò non convalidabile, con la conseguenza che ilNumero registro generale 773/2024Numero sezionale 5352/2026Numero di raccolta generale 25669/2026Data pubblicazione 21/09/2026soggetto competente dovrà emettere un nuovo atto, il quale non va adintegrarsi con quello precedente.2. [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 6 Enna proponeva ricorso per cassazioneavverso la sentenza della CGT di II grado, depositando inoltre memoriaillustrativa.3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Va preliminarmente disattesa l’eccezione di “inammissibilità” (rectiusimprocedibilità) del ricorso per difetto di valida e tempestiva procuraspeciale, spiegata dalla controricorrente in quanto la relata di notifica delricorso, effettuata tramite posta elettronica certificata, non contienel’attestazione di conformità del file digitale all’originale cartaceo dellaprocura speciale alla lite conferita su supporto analogico al difensore delConsorzio (attestazione mancante anche nel file digitale contenente laprocura scansionata).A tal proposito, va premesso che l’art. 196-novies disp. att. c.p.c.stabilisce che «Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblicaamministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico,il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e illiquidatore giudiziale, quando depositano con modalità telematiche lacopia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte odi un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenutoin originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia alpredetto atto.

La copia munita dell'attestazione di conformità equivaleall'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento».

L’art.369 c.p.c. prevede che la procura speciale, se conferita con atto separato,debba essere depositata, a pena di improcedibilità, insieme al ricorso.L’art. 372, comma 2, c.p.c. stabilisce che «il deposito dei documentirelativi all’ammissibilità può avvenire indipendentemente da quella delNumero registro generale 773/2024Numero sezionale 5352/2026Numero di raccolta generale 25669/2026Data pubblicazione 21/09/2026ricorso e dal controricorso, fino a quindici giorni prima dell’udienza odell’adunanza in camera di consiglio».Come già rilevato in due recenti pronunce aventi medesimo oggetto emedesima parte ricorrente (Cass., nn. 6610/2026 e 6611/2026), primache fosse consentito e poi divenuto obbligatorio (come nella specie) ildeposito del ricorso con modalità telematica e quindi in ambito delprocesso cd. analogico, questa Corte aveva escluso la sanzionedell'improcedibilità del ricorso nel caso in cui, pur mancando lacertificazione di conformità alla copia analogica del ricorso digitale, ilcontroricorrente avesse depositato copia dell'atto ricevuto debitamenteautenticata, così come nel caso in cui il controricorrente, ancorchétardivamente costituito, non avesse disconosciuto la conformità della copiasemplice depositata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 2, d.lgs. n.82/2005 (C.A.D.), o ancora qualora il ricorrente avesse depositatol'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entrol'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio (cfr. Cass.,Sez.

Un., n. 22438/2018 e Cass., Sez.

Un., n. 8312/2019).

In tali termini,il tempestivo deposito della sola copia analogica del ricorso notificatocome documento informatico nativo digitale era stato reputato idoneo aconfigurare una «fattispecie a formazione progressiva», che si esaurisce inun lasso temporale reputato proporzionato e ragionevole, con laconseguenza che, ove il destinatario della notifica telematica del ricorsofosse rimasto solo intimato, il ricorrente poteva depositare l'attestazione diconformità sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera diconsiglio, così come era tenuto a fare anche nell'ipotesi didisconoscimento della conformità da parte del controricorrente.

Nellesuddette ipotesi, il ricorrente, per evitare l'improcedibilità doveva, quindi,(cfr. Cass., Sez.

Un., n. 22438/2018).Numero registro generale 773/2024Numero sezionale 5352/2026Numero di raccolta generale 25669/2026Data pubblicazione 21/09/2026Superando talune successive pronunce che avevano ritenutoinammissibili i ricorsi, notificati tramite posta elettronica certificata, prividella suddetta asseverazione di conformità, assumendo che la procurarilasciata su supporto analogico dalla parte al difensore, ai sensi dell’art.16 undecies, d.l. n. 179/2012, dovesse essere da questi sottoscritta confirma autografa e successivamente trasformata in copia informatica didocumento analogico, la cui conformità all’originale doveva esserecon riferimento al processo telematico e Cass. n. 12850/2019), le Sezioniunite di questa Corte hanno ribadito, alla luce del principio di effettivitàdella tutela giurisdizionale (artt. 24 e 111 Cost.; art. 47 della Carta diNizza; art. 19 del Trattato sull’Unione europea; art. 6 CEDU), l’esigenza diassicurare, il più possibile, una decisione di merito, ponderandoeventuali restrizioni del diritto della parte all’accesso ad un tribunale (cosìanche: Cass., S.U., n. 25513/2016; Cass., S.U., n. 10648/2017; Cass.,S.U., n. 8950/2022; Cass., S.U., n. 28403/2023; Cass., S.U., n.2075/2024), con conseguenziale, rinnovata, vitalità assegnata al principiocardine di “strumentalità delle forme” degli atti del processo, dalla leggeprescritte non per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimentodi un fine proprio ed autonomo, ma in quanto strumento più idoneo per larealizzazione di un certo risultato, il quale si pone come il traguardo che lanorma disciplinante la forma dell’atto intende conseguire (così Cass., Sez.Un., n. 6477/2024, che richiama, tra le molte, Cass. n. 9772/2016; Cass.,S.U., n. 14916/2016; Cass., S.U., n. 10937/2017; Cass. n. 8873/2020;Cass. n. 31085/2022; Cass. n. 14692/2023).Ciò posto, nel caso in esame, la controricorrente non ha contestato laconformità della procura alla lite allegata al ricorso notificato tramite postaelettronica certificata all’originale cartaceo, essendosi limitata, invece, soloa rilevare l’assenza dell’asseverazione di conformità della copiaNumero registro generale 773/2024Numero sezionale 5352/2026Numero di raccolta generale 25669/2026Data pubblicazione 21/09/2026informatica del documento al suo originale analogico.

Pertanto, va esclusal’improcedibilità del ricorso, configurandosi solo una mera irregolarità, peressere venuta meno, in conseguenza di detta omissione, solo la legaleequivalenza dell’atto al suo originale, che legittima la controparte aldisconoscimento, in assenza del quale le predetta irregolarità non producealcun effetto pregiudizievole.

Soluzione questa che si pone in linea con lagiurisprudenza della CEDU laddove richiama il citato arresto di questaCorte n. 8312/2019, con cui – re melius perpensa – è stato chiarito che ilmancato deposito dell’attestazione di conformità delle copie cartacee aglioriginali informatici entro il termine fissato dall’articolo 369 c.p.c. nondetermina l’improcedibilità del ricorso qualora la controparte non abbiacontestato la conformità delle copie cartacee agli originali o qualora ilricorrente abbia depositato l’attestazione mancante in un momentoqualsiasi precedente allo svolgimento dell’udienza di trattazione dellacausa (v. sentenza CEDU causa Patricolo ed altri c.

Italia – ric.37943/2017).

Nel caso di specie, peraltro, il Consorzio, pur in assenza didisconoscimento, ha comunque provveduto a depositare, in data19.2.2026 (mesi prima dell’adunanza camerale), l’attestazione diconformità alla procura speciale originariamente conferita con modalitàanalogica della procura notificata telematicamente con il ricorso.2.

L’ulteriore eccezione, sollevata dalla controricorrente, diinammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di legitimatio adcausam del consorzio ricorrente, di cui si anticipa l’infondatezza, verràinvece trattata in sede di esame del terzo motivo di ricorso, involgendo lacomune pregiudiziale questione della perdurante esistenza del consorzio.3.

Con il primo motivo di ricorso, il Consorzio deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, assumendo che l’avviso di pagamentoimpugnato non è atto indicato nell’elencazione di cui alla predettadisposizione, per cui “… avrebbe potuto essere impugnato dal contribuenteNumero registro generale 773/2024Numero sezionale 5352/2026Numero di raccolta generale 25669/2026Data pubblicazione 21/09/2026al più per contestare la “legittimità sostanziale” dell’obbligazionetributaria, non già per avanzare motivi di carattere meramente formale,quali quelli trattati ed accolti, in primo e secondo grado, dalle cortitributarie di merito, che avrebbero dovuto essere dichiarati come taliinammissibili”.Orbene, va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità delmotivo, formulata dalla controricorrente sull’assunto della violazione delprincipio di autosufficienza, per difetto di integrale trascrizione del testodell’avviso di pagamento impugnato.

Invero, la censura svolta nel primomotivo non concerne il contenuto dell’atto, ma asseriti limiti alla suaimpugnabilità ex art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, sicché il vaglio di talecensura prescinde totalmente dal tenore dell’avviso.Il motivo risulta invece inammissibile sotto diverso profilo, oltre che,comunque, infondato.Dall’esame della sentenza impugnata emerge che il ricorso di primogrado proposto dalla contribuente era stato accolto solo per difetto dimotivazione dell’avviso.

Dall’odierno ricorso del Consorzio risulta che ilpredetto aveva appellato la sentenza del primo giudice solo in relazione alprofilo attinente alla motivazione dell’avviso, non anche in relazione alpregiudiziale profilo della sua impugnabilità.

La sentenza d’appello noncontiene alcuna statuizione su tale punto.

Ciò posto, va richiamato ilconsolidato orientamento di questa Corte secondo cui, qualora con ilricorso per cassazione siano prospettate questioni delle quali non vi siacenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità,non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito,ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbiafatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modoalla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima diesaminare nel merito la questione prospettata.

E ciò perché i motivi delricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità,Numero registro generale 773/2024Numero sezionale 5352/2026Numero di raccolta generale 25669/2026Data pubblicazione 21/09/2026questioni che siano già comprese nel thema decidendum del giudizio diappello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimitàquestioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase dimerito né rilevabili d'ufficio (cfr., tra le tante, Cass. n. 25743/2025; Cass.11238/2025; Cass. n. 3473/2025; Cass. n. 18018/2024, n. 5429/2023).A ciò si aggiunga che il motivo è in ogni caso infondato, in ragionedelle condivisibili motivazioni svolte in merito dai sopracitati recentiprecedenti emessi nei confronti del medesimo Consorzio ricorrente (Cass.,Sez. 5, nn. 6610 e 6611 del 19 marzo 2026, cit.).

In tali pronunce si èribadito il costante orientamento di questa Corte secondo cui l'elencazionedegli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 hanatura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela delcontribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97Cost.), ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, aconoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, conesplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabiledavanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in formaautoritativa (cfr., tra le tante, da ultimo Cass. n. 3914/2025; Cass. n.10667/2025).

La tesi del ricorrente secondo cui l’avviso di pagamento inoggetto sarebbe stato suscettibile di impugnazione solo per contestareaspetti sostanziali dell’obbligazione tributaria e non anche aspetti formali,quali quelli posti a fondamento della decisione impugnata, attinenti allagiuridica inesistenza dell’ente che ha emesso l’atto, non ha fondamento, inquanto ipotizza una limitazione del mezzo di tutela che non sussiste e chenon sarebbe in alcun modo giustificabile, ben potendo il contribuente,destinatario di un atto non ricompreso nell’elenco degli atti tipicamenteimpugnabili di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 ma che, comunque,manifesti una pretesa tributaria, esercitare, in forma anticipata, il suodiritto di difesa, al fine di contrastarla per tutte le ragioni ad essa inerenti,sia di carattere formale che sostanziale.Numero registro generale 773/2024Numero sezionale 5352/2026Numero di raccolta generale 25669/2026Data pubblicazione 21/09/20264.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21del d.lgs. n. 546/1992 e 2697 c.c., evidenziando che “…è del tuttomancata da parte della Corte di Giustizia di secondo grado […] e dellaCommissione Tributaria Provinciale ennese, prima, il necessariopreliminare sindacato circa la presenza della prova agli atti dellatempestiva proposizione del ricorso; il che si risolve in una innegabileviolazione degli artt. 21 d.lgs. 546/1992 e 2697 cod. civ. giacché la Cortetributaria ha, di fatto, esonerato la parte contribuente di detto onere”.Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità anche ditale motivo, formulata dalla controricorrente per violazione del principio diautosufficienza in mancanza di integrale trascrizione/allegazione del testodell’avviso di pagamento impugnato, compresa la busta di spedizione.

Atal proposito vanno richiamate le considerazioni già sopra svolterelativamente alla irrilevanza dell’intero contenuto dell’atto impugnato(nonchè della busta di spedizione) ai fini del vaglio del tipo di censuracome sopra prospettata.Il motivo risulta invece inammissibile sotto diverso profilo.Esso, come già rilevato nelle sopracitate precedenti pronunce diquesta Corte nei confronti del medesimo Consorzio ricorrente, prospettauna pretesa lacuna nell’attività del giudice circa la verifica della regolaritàprocessuale dell’impugnazione per quanto attiene alla tempestività dellastessa, in termini sostanzialmente “accademici”, senza dedurre in concretoun vero e proprio vizio censurabile in cassazione e, in particolare, quellodella tardività dell’impugnazione, non considerando, peraltro, che lasuddetta verifica è stata verosimilmente effettuata senza darne atto inmotivazione, in assenza di contestazione.

Del tutto inconferente risultainoltre la contestata violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, nonessendo nemmeno rappresentato che l’impugnazione sia stata propostadecorsi i sessanta dalla notifica dell’atto.Numero registro generale 773/2024Numero sezionale 5352/2026Numero di raccolta generale 25669/2026Data pubblicazione 21/09/20265.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana e 19, commi 12 e13, del Regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica SiciliaOrientale (adottato con Deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 2del 16 ottobre 2017 secondo lo schema tipo approvato con decreto delPresidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017), 97, commi 2 e 3,24 e 111 Cost., 100, 323 c.p.c., 49, 50 e 52 del d.lgs. n. 546/1992, peravere il giudice d’appello erroneamente ritenuto che il Consorzio nonesistesse più e che, per l’effetto, l’appello fosse inammissibile.Sostiene, all’uopo, il ricorrente che, contrariamente a quantoaffermato dalla sentenza impugnata, la predetta disposizione regionale “…non ha stabilito l’estinzione dei Consorzi di bonifica territoriale, bensì, alfine […] precipuo di soddisfare le nuove esigenze della modernaimprenditoria agricola siciliana (creando opportune economie di scale edinterventi improntanti all’efficienza ed efficacia), ha solamente istituito duenuovi macro Consorzi di Bonifica (Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] eSicilia Occidentale) unificando – sul piano degli ambiti territoriali dioperatività - i comprensori dei già esistenti Consorzi territoriali”.

Ciò sidesumerebbe dal fatto che non è stata prevista l’apposita procedura diliquidazione di detti consorzi di bonifica territoriali, essendo stati conferitiai medesimi “… una nuova connotazione e missione, nell’ambito delcomplessivo impianto delineato dalla legge di riforma», così creando“un’articolazione in uffici (centrali e periferici) fra il Consorzio di bonificaSicilia Orientale ed i singoli consorzi di Bonifica territoriali accorpati (fracui anche quello di Enna, n. 6)”.Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità delsuddetto motivo di ricorso, formulata dalla controricorrente in ragionedell’utilizzo da parte del Consorzio ricorrente, a sostegno della censura (esegnatamente della diversa interpretazione dell’art. 13 della leggeNumero registro generale 773/2024Numero sezionale 5352/2026Numero di raccolta generale 25669/2026Data pubblicazione 21/09/2026regionale rispetto a quella datane dalla sentenza impugnata), didocumenti non depositati nel giudizio di merito ossia: del decreto n.468/2017 del Presidente della Regione Siciliana, recante approvazionedello schema tipo di regolamento di organizzazione del Consorzio dibonifica della Sicilia orientale, delle deliberazioni della Giunta regionale edel Commissario di proroga del periodo transitorio (n. 242/2019, n.452/2019, n. 275/2020 e n. 21/2020), della Determina del Direttoregenerale n. 45/21 (con cui il Consorzio di Bonifica 6 Enna ha preso attodella delibera n. 21/2020) e del DURC.Invero, il motivo è sorretto da articolate deduzioni a sostegno dellaprospettata violazione e/o falsa applicazione di legge denunciata, rispettoalle quali i documenti individuati come tardivamente prodotti non risultanodi ulteriore significativo apporto argomentativo ai fini dell’accoglimentodella censura svolta, il quale, invero, si giustifica a prescindere da taliulteriori documenti.

In particolare, il decreto di approvazione dello schematipo di regolamento di organizzazione del Consorzio non introduce alcunelemento di novità, atteso che si tratta dell’approvazione di uno “schematipo” rifluito nel Regolamento organizzativo poi adottato e menzionatodalla sentenza della Corte regionale (nonché allegato alle controdeduzionidel Consorzio nel giudizio di primo grado).

Anche le suddette deliberazionidi proroga del cd. periodo transitorio non appaiono significative, nonintroducendo un tema nuovo ma attenendo ad una questione già trattatadalla sentenza impugnata sulla scorta di analoga precedentedocumentazione in atti.

Infine, alcuno specifico apporto argomentativopuò riconoscersi alla produzione del DURC.Tanto premesso, il motivo è fondato, ribadendosi il condivisibileorientamento già espresso in merito da questa Corte, nelle recentirichiamate pronunce emesse nei confronti del medesimo Consorzio (Cass.,n. 6610/2026 e n. 6611/2026).Numero registro generale 773/2024Numero sezionale 5352/2026Numero di raccolta generale 25669/2026Data pubblicazione 21/09/2026In relazione al quadro normativo ed amministrativo di riferimento, vapremesso quanto segue.L’art. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana hastabilito che: «1.

Al fine di adeguare i servizi di bonifica e irrigazione alleumane, strumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambititerritoriali di operatività dei Consorzi di bonifica, attraverso l'unificazionedei comprensori consortili sulla base della unitarietà e omogeneitàidrografica e idraulica del territorio sia per la difesa del suolo sia per lagestione delle acque.

L'unificazione dei comprensori consortili avvienegarantendo l'utilizzo delle medesime unità di personale di ruolo, precarioed a tempo determinato;

2. Sono istituiti il Consorzio di bonifica Siciliaoccidentale e il Consorzio di bonifica Sicilia orientale. […] [OSCURATO:PERSONA] dibonifica Sicilia orientale accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna […] e i lororispettivi comprensori.

3. Entro il 31.12.2014 con decreto del Presidentedella Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su propostadell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pescamediterranea e sentita la Commissione legislativa permanente "Attivitàproduttive" dell'Assemblea regionale siciliana, si provvede all'approvazionedello statuto e del regolamento di organizzazione dei due istituendiconsorzi nel rispetto dei principi stabiliti dall'intesa Stato-Regioni di cui art.27 del d.l. 31.12.2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L.28.02.2008 n. 31;

4. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statutoai sensi del comma 3, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo svilupporurale e la pesca mediterranea, con decreto, indice le elezioni per gliorgani statutari».L’art. 19 del Regolamento di organizzazione del Consorzio di BonificaSicilia Orientale (prodotto in allegato alle controdeduzioni nel fascicolo diprimo grado) ha a sua volta stabilito che:Numero registro generale 773/2024Numero sezionale 5352/2026Numero di raccolta generale 25669/2026Data pubblicazione 21/09/2026- «1.

A decorrere dalla data di costituzione del Consorzio di BonificaSicilia Orientale sono accorpati […]»;- «2.

Il nuovo Consorzio succede, senza soluzione di continuità, aipreesistenti consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresiquelli relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare e al personale, chemantiene il trattamento giuridico ed economico posseduto nei consorziaccorpati alla data di costituzione dello stesso consorzio»;- «3.

Alla amministrazione del nuovo consorzio, in fase di primaal comma 1.»;- «4. [OSCURATO:PERSONA] straordinario esercita le funzioni di ordinariaamministrazione che, in base allo Statuto, al presente Regolamento e allalegislazione vigente, sono di competenza del Presidente del Consorzio diBonifica, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale […]»;- «6.

Ad avvenuta nomina, il Direttore Generale provvedeall'amministrazione del Consorzio, avvalendosi delle strutture degliaccorpati Consorzi e del relativo personale»;- «7.

Le funzioni e attività poste in essere dal Commissariostraordinario e dai Direttori, nonché rapporti a qualsiasi titolo instaurati,sono oggettivamente e soggettivamente imputati al consorzio istituitodall'art. 13 della 1.r. 5/2014 […]»;- «13.

I piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpatirestano vigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversadeterminazione del [OSCURATO:PERSONA] e del Direttore Generale,cui compete l'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti dipianificazione, programmazione e regolamentazione necessari perl'operatività del nuovo Consorzio, nei termini temporali sopra indicati.

Inparticolare:- i ruoli per il pagamento dei contributi consortili sono emessisulla base dei piani adottati e ogni altro atto, che disciplina il calcolo e leNumero registro generale 773/2024Numero sezionale 5352/2026Numero di raccolta generale 25669/2026Data pubblicazione 21/09/2026modalità di riparto dei contributi a carico dei consorziati, vigenti neiconsorzi accorpati alla data di costituzione del nuovo consorzio […]».Come accertato dal Giudice regionale e come documentato in atti, in30 ottobre 2017, il Commissario straordinario ha istituito «un "periodotransitorio", per consentire l'efficace attuazione di quanto previsto dallalegge regionale 28 gennaio 2014 n. 5, articolo 13, e quindi di garantire losvolgimento delle attività evitando soluzioni di continuità», stabilendo,«[…] ai sensi delle norme transitorie di cui all'art 19, con riferimentoparticolare ai punti 12 e 13 del Regolamento di Organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA]…, che nel periodo transitorio, gliaccorpati consorzi di bonifica 6 Enna […] agiscono quali "mandatari senzarappresentanza" del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], conformementea quanto disciplinato dall'articolo 1705 del codice civile».Ciò ritenendo:- che «la soluzione di continuità, per la tipologia e numerosità deirapporti giuridici da compiersi comporta l'indefettibile previsione di un"periodo transitorio”»;- «di dovere obbligatoriamente garantire il compimento dell'attivitàgiuridica all'istituito nuovo ente nel rispetto del Regolamento suddetto e,pertanto, anche, ai sensi dell'art. 19 punti 12 e 13, mantenendo attive leprecedenti posizioni giuridiche degli accorpati Consorzi di cui si potràcontinuare ad utilizzare la propria denominazione, ma che agiranno nellanuova configurazione in nome proprio e per conto del Consorzio di BonificaSicilia Orientale continuando ad utilizzare tutti i propri codici identificativifino alla formale loro cessazione che avverrà una volta che sarannodefinitivamente unificate tutte le posizioni giuridiche nei confronti deiterzi».Sulla scorta del suddetto quadro normativo ed amministrativo, questaCorte, già con pronuncia n. 15351/2023 (sebbene riferita alla diversaNumero registro generale 773/2024Numero sezionale 5352/2026Numero di raccolta generale 25669/2026Data pubblicazione 21/09/2026questione della illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati dalConsorzio), ha affermato che l’art. 13 della predetta legge regionale, nellostabilire l’accorpamento dei consorzi ivi indicati, non ne ha espressamenteprevisto la soppressione, osservando che l’assenza di una fase diliquidazione e l’esistenza di un periodo transitorio (ancora in corso alladata di proposizione del ricorso) legittimavano i consorzi accorpati adoperare quali mandatari senza rappresentanza del Consorzio di bonificadella Sicilia orientale con obbligo di provvedere allo svolgimento delledella Sicilia orientale.Con le citate sentenze n. 6610/26 e n. 6611/2026, emesse neiconfronti dell’odierno Consorzio in fattispecie analoga, questa Corte haribadito la perdurante legittimazione dei precedenti consorzi, evidenziandoche l’art. 19, comma 13, del citato Regolamento, laddove stabilisce che «Ipiani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati restanovigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversa determinazionedel [OSCURATO:PERSONA] e del Direttore Generale, cui competel'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti di pianificazione,programmazione e regolamentazione necessari per l'operatività del nuovoConsorzio, nei termini temporali sopra indicati», ha inteso garantire ilnesso di continuità tra le attività consortili dei precedenti enti con quello dinuova costituzione e che la previsione, da parte della deliberacommissariale n. 8/2017, del predetto periodo transitorio, è stata, per talevia, funzionale alla menzionata modalità di successione tra gli stessi.

Talesuccessione, come chiarito nei richiamati precedenti, non ha comportato,però, l’abolizione né la sostituzione dei vecchi consorzi in concomitanzacon l’istituzione dei nuovi, in quanto la previsione dell’art. 13 della leggeregionale, che non contempla tale effetto estintivo, nel ridefinire gli ambititerritoriali di operatività dei consorzi tramite la loro unificazione,istituendo, quindi, i nuovi enti, ha indicato un obiettivo programmatico, haNumero registro generale 773/2024Numero sezionale 5352/2026Numero di raccolta generale 25669/2026Data pubblicazione 21/09/2026pianificato cioè, sul versante generale, il nuovo assetto organizzativo deiconsorzi, senza tuttavia estinguere, per dato normativo, le precedentientità, concependo, in realtà, tale esito come momento conclusivo di unprocesso, non potendo trattarsi di una conseguenza correlata alla semplicecostituzione della nuova entità.

La riunificazione, che costituiscel’imprescindibile dato programmatico e letterale del dato normativo, èoperazione che non postula, di per sé, l’immediata estinzione dell’enteaccorpato, non predica cioè un effetto istantaneo dell’operazione.

Ne èprova la circostanza secondo la quale è la stessa legge regionale ad avercontemplato termini (non perentori) per l’approvazione dello statuto e delregolamento organizzativo dei nuovi enti, il che accredita l’ordine di ideesecondo cui la loro operatività è stata prefigurata come epilogo delprocedimento di riorganizzazione, solo all’esito del quale potrà realizzarsil’effetto della riunificazione nella nuova entità dei precedenti consorzi, conconseguente loro permanenza “in vita” sino al completamento di taleprocesso.In tale contesto, risulta corrispondente ai riportati contenuti legislativie comunque si presenta come soluzione non incompatibile né contrariacon l’assetto programmatico normativamente indicato, la previsione di unesercizio non immediato delle attività consortili da parte del nuovo ente e,dunque, di un “periodo transitorio”, nel segno della permanenza degli“affidamenti” in atto sino alla conclusione del processo di razionalizzazionedegli ambiti territoriali.In linea con i sopracitati precedenti (nonché con la pronuncia n.22104/2025 relativa alla procedura di accorpamento dei consorzi disviluppo industriale della Regione Calabria), deve perciò concludersi chesolo una volta completato il processo di accorpamento possa considerarsichiusa la procedura, mentre la prosecuzione dell’attività e dei rapporti,anche processuali, dei consorzi accorpati, comprende tutti i rapporti e leNumero registro generale 773/2024Numero sezionale 5352/2026Numero di raccolta generale 25669/2026Data pubblicazione 21/09/2026anteriori alla chiusura dell’operazione di accorpamento.La accertata permanenza in vita del Consorzio di Bonifica 6 Enna sinoal completamento del processo di accorpamento esclude, pertanto, lafondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione perdifetto di legitimatio ad causam, sollevata dalla controricorrente in ragionedella dedotta inesistenza del Consorzio alla data di proposizione delricorso.Così ricostruita la vicenda, si è, inoltre, esclusa la configurabilità di unadelega di funzioni o di poteri, esercitando il Consorzio di bonifica 6 Enna,le attività già ad esso affidate in attesa della definizione del processo diriunificazione degli enti, con conseguente superfluità, inoltre, dell’iniziativacommissariale volta ad attribuire al Consorzio la qualità di mandatariosenza rappresentanza del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], comestabilito dall’art. 1705 c.c., tanto più che l’istituto del mandato senzarappresentanza non appare esportabile in ambito pubblicistico, ovel’affidamento di funzioni è regolato dall’istituto della delegaintersoggettiva, che opera tra rami diversi dell’amministrazione e che deveessere prevista dalla legge.

Tantomeno il citato mandato può essereconfigurato – come sostenuto dalla difesa del Consorzio – secondo ilmodello della delegazione inter organica, considerando il rapporto tra iConsorzi in termini di relazione tra articolazione centrale e periferica,stante l’alterità soggettiva tra i due enti, postulata dalla previsione di unmandato senza rappresentanza conferito dal nuovo consorzio a quelloprecedente.In ogni caso, l’aver agito il Consorzio (inutilmente) quale mandatariosenza rappresentanza non ha inciso sul rapporto tributario, né privato ilConsorzio di Bonifica 6 Enna del persistente potere di emanare l’atto, inragione sia della sua sopravvivenza sino al compimento del processo diaccorpamento, sia della sua legittimazione ad agire in presenza delNumero registro generale 773/2024Numero sezionale 5352/2026Numero di raccolta generale 25669/2026Data pubblicazione 21/09/2026perdurante affidamento dell’attività, sicché erroneamente il giudiced’appello ha annullato l’atto impugnato, sulla base di un insussistente viziodi incompetenza assoluta.6.

Rimane assorbito nelle valutazioni che precedono l’esame del quartomotivo di ricorso, con cui si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1705 c.c., 97,commi 2 e 3, Cost., 21 septies della legge n. 241/1990, 13 della leggeregionale della Sicilia n. 5/2014, 19, commi 12 e 13, del Regolamento diorganizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e dellaDeliberazione del Commissario straordinario n. 8 del 30 ottobre 2017.La sentenza va dunque cassata in relazione al motivo accolto, conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, indiversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese delpresente giudizio di legittimità.

P.Q.Mla Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta i primi due edichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia in diversa composizione, anche per regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Micieli- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Capra- CONTRORICORRENTEper la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia n. 6699/2023, depositata il 7 agosto 2023.Uditala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]1. Con sentenza n. 6699/2023 la GGT di II grado della Sicilia - suricorso proposto dal Consorzio di bonifica 6 Enna avverso la sentenza n.681/2021 con cui la CTP di Enna aveva accolto il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] registro generale 773/2024Numero sezionale 5352/2026Numero di raccolta generale 25669/2026Data pubblicazione 21/09/2026Sebastiana Ronda avverso l’avviso di pagamento dell’importo di 85,05euro, richiesto, a titolo di contributo di bonifica per opere irriguerelativamente all’anno 2018, dal Consorzio di bonifica 6 Enna, qualemandatario senza rappresentanza del Consorzio di bonifica della SiciliaOrientale – accoglieva il primo motivo del ricorso di primo grado e, perl’effetto, dichiarava l’inammissibilità dell’appello e annullava ilprovvedimento impugnato.La Corte regionale motivava la suddetta pronuncia sulla scorta delleseguenti argomentazioni:- l’art. 13 della legge regionale n. 5 del 2014, recante norme inmateria di consorzi di bonifica e meccanizzazione agricola, ha previstoche, al fine di adeguare i servizi di bonifica e irrigazione alle attualiesigenze dell'agricoltura e di razionalizzare l'impiego delle risorse umane,strumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali dioperatività dei consorzi di bonifica, attraverso l'unificazione deicomprensori consortili sulla base della unitarietà e omogeneità idrograficae idraulica del territorio, sia per la difesa del suolo, sia per la gestionedelle acque, ciò garantendo l'utilizzo delle medesime unità di personale diruolo, precario ed a tempo determinato. La medesima disposizioneprevede, al secondo comma, che sono istituiti il Consorzio di bonificaSicilia occidentale e il Consorzio di bonifica Sicilia orientale. [OSCURATO:PERSONA] dibonifica Sicilia occidentale accorpa i consorzi di bonifica di Trapani,Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Gela e i loro rispettivi comprensori. IlConsorzio di bonifica Sicilia orientale accorpa i consorzi di bonifica di Enna,Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa, Messina e i loro rispettivicomprensori;- non è corretto affermare che il suddetto articolo non abbia stabilitol'estinzione dei consorzi di bonifica territoriali ma abbia solamente istituitoil Consorzio di bonifica della Sicilia occidentale e il Consorzio di bonificadella Sicilia orientale, atteso che sia il concetto di accorpamento che quelloNumero registro generale 773/2024Numero sezionale 5352/2026Numero di raccolta generale 25669/2026Data pubblicazione 21/09/2026di unificazione rimandano alla “riunione in un tutto unico”, che sisostituisce totalmente ai precedenti soggetti, i quali sono stati quindiaboliti, tant’è che è stata prevista l'approvazione dello statuto e delregolamento di organizzazione dei due istituendi consorzi, nonchél'elezione degli organi statutari e la nomina di un unico direttore generale,dovendo, pertanto, ritenersi avvenuta, come evincibile anche dalRegolamento di organizzazione del Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA],una vera e propria successione tra enti pubblici;- nel caso di specie, pertanto, si è verificata la singolare situazione chea costituirsi in giudizio per difendere la legittimità di un proprioprovvedimento è un soggetto, il Consorzio 6 Enna, che non esiste più, inquanto abolito dalla legge, con la conseguenza che l’appello va ritenutoinammissibile;- la previsione di una delega in favore dei vecchi consorzi, i qualiagirebbero quali mandatari senza rappresentanza del Consorzio di bonificaSicilia orientale, si palesa come illegittima, sia in quanto i vecchi consorzisono stati aboliti, sia in quanto un ente pubblico non può delegare in alcunmodo le proprie potestà ad altri soggetti anche se pubblici (non potendopertanto in tal senso intendersi la previsione di cui al comma 13 dell’art.19 del Regolamento di organizzazione del nuovo Consorzio di bonificaSicilia Orientale), fatta salva un’espressa previsione legislativa;- parlare di “mandato senza rappresentanza” del Consorzio di bonificadella [OSCURATO:PERSONA] è una abnormità giuridica”, sia perché un entepubblico non può delegare ad un altro le proprie funzioni, sia perché sitratta di un istituto giuridico applicabile ai soli rapporti privatistici,incompatibili con l'esercizio di pubbliche funzioni;- l’atto impugnato - in quanto emesso da un soggetto inesistente,pertanto assolutamente privo di competenza, sulla base di una delegaillegittima - è nullo, perciò non convalidabile, con la conseguenza che ilNumero registro generale 773/2024Numero sezionale 5352/2026Numero di raccolta generale 25669/2026Data pubblicazione 21/09/2026soggetto competente dovrà emettere un nuovo atto, il quale non va adintegrarsi con quello precedente.2. [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 6 Enna proponeva ricorso per cassazioneavverso la sentenza della CGT di II grado, depositando inoltre memoriaillustrativa.3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Va preliminarmente disattesa l’eccezione di “inammissibilità” (rectiusimprocedibilità) del ricorso per difetto di valida e tempestiva procuraspeciale, spiegata dalla controricorrente in quanto la relata di notifica delricorso, effettuata tramite posta elettronica certificata, non contienel’attestazione di conformità del file digitale all’originale cartaceo dellaprocura speciale alla lite conferita su supporto analogico al difensore delConsorzio (attestazione mancante anche nel file digitale contenente laprocura scansionata).A tal proposito, va premesso che l’art. 196-novies disp. att. c.p.c.stabilisce che «Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblicaamministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico,il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e illiquidatore giudiziale, quando depositano con modalità telematiche lacopia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte odi un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenutoin originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia alpredetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivaleall'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento». L’art.369 c.p.c. prevede che la procura speciale, se conferita con atto separato,debba essere depositata, a pena di improcedibilità, insieme al ricorso.L’art. 372, comma 2, c.p.c. stabilisce che «il deposito dei documentirelativi all’ammissibilità può avvenire indipendentemente da quella delNumero registro generale 773/2024Numero sezionale 5352/2026Numero di raccolta generale 25669/2026Data pubblicazione 21/09/2026ricorso e dal controricorso, fino a quindici giorni prima dell’udienza odell’adunanza in camera di consiglio».Come già rilevato in due recenti pronunce aventi medesimo oggetto emedesima parte ricorrente (Cass., nn. 6610/2026 e 6611/2026), primache fosse consentito e poi divenuto obbligatorio (come nella specie) ildeposito del ricorso con modalità telematica e quindi in ambito delprocesso cd. analogico, questa Corte aveva escluso la sanzionedell'improcedibilità del ricorso nel caso in cui, pur mancando lacertificazione di conformità alla copia analogica del ricorso digitale, ilcontroricorrente avesse depositato copia dell'atto ricevuto debitamenteautenticata, così come nel caso in cui il controricorrente, ancorchétardivamente costituito, non avesse disconosciuto la conformità della copiasemplice depositata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 2, d.lgs. n.82/2005 (C.A.D.), o ancora qualora il ricorrente avesse depositatol'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entrol'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio (cfr. Cass.,Sez. Un., n. 22438/2018 e Cass., Sez. Un., n. 8312/2019). In tali termini,il tempestivo deposito della sola copia analogica del ricorso notificatocome documento informatico nativo digitale era stato reputato idoneo aconfigurare una «fattispecie a formazione progressiva», che si esaurisce inun lasso temporale reputato proporzionato e ragionevole, con laconseguenza che, ove il destinatario della notifica telematica del ricorsofosse rimasto solo intimato, il ricorrente poteva depositare l'attestazione diconformità sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera diconsiglio, così come era tenuto a fare anche nell'ipotesi didisconoscimento della conformità da parte del controricorrente. Nellesuddette ipotesi, il ricorrente, per evitare l'improcedibilità doveva, quindi,(cfr. Cass., Sez. Un., n. 22438/2018).Numero registro generale 773/2024Numero sezionale 5352/2026Numero di raccolta generale 25669/2026Data pubblicazione 21/09/2026Superando talune successive pronunce che avevano ritenutoinammissibili i ricorsi, notificati tramite posta elettronica certificata, prividella suddetta asseverazione di conformità, assumendo che la procurarilasciata su supporto analogico dalla parte al difensore, ai sensi dell’art.16 undecies, d.l. n. 179/2012, dovesse essere da questi sottoscritta confirma autografa e successivamente trasformata in copia informatica didocumento analogico, la cui conformità all’originale doveva esserecon riferimento al processo telematico e Cass. n. 12850/2019), le Sezioniunite di questa Corte hanno ribadito, alla luce del principio di effettivitàdella tutela giurisdizionale (artt. 24 e 111 Cost.; art. 47 della Carta diNizza; art. 19 del Trattato sull’Unione europea; art. 6 CEDU), l’esigenza diassicurare, il più possibile, una decisione di merito, ponderandoeventuali restrizioni del diritto della parte all’accesso ad un tribunale (cosìanche: Cass., S.U., n. 25513/2016; Cass., S.U., n. 10648/2017; Cass.,S.U., n. 8950/2022; Cass., S.U., n. 28403/2023; Cass., S.U., n.2075/2024), con conseguenziale, rinnovata, vitalità assegnata al principiocardine di “strumentalità delle forme” degli atti del processo, dalla leggeprescritte non per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimentodi un fine proprio ed autonomo, ma in quanto strumento più idoneo per larealizzazione di un certo risultato, il quale si pone come il traguardo che lanorma disciplinante la forma dell’atto intende conseguire (così Cass., Sez.Un., n. 6477/2024, che richiama, tra le molte, Cass. n. 9772/2016; Cass.,S.U., n. 14916/2016; Cass., S.U., n. 10937/2017; Cass. n. 8873/2020;Cass. n. 31085/2022; Cass. n. 14692/2023).Ciò posto, nel caso in esame, la controricorrente non ha contestato laconformità della procura alla lite allegata al ricorso notificato tramite postaelettronica certificata all’originale cartaceo, essendosi limitata, invece, soloa rilevare l’assenza dell’asseverazione di conformità della copiaNumero registro generale 773/2024Numero sezionale 5352/2026Numero di raccolta generale 25669/2026Data pubblicazione 21/09/2026informatica del documento al suo originale analogico. Pertanto, va esclusal’improcedibilità del ricorso, configurandosi solo una mera irregolarità, peressere venuta meno, in conseguenza di detta omissione, solo la legaleequivalenza dell’atto al suo originale, che legittima la controparte aldisconoscimento, in assenza del quale le predetta irregolarità non producealcun effetto pregiudizievole. Soluzione questa che si pone in linea con lagiurisprudenza della CEDU laddove richiama il citato arresto di questaCorte n. 8312/2019, con cui – re melius perpensa – è stato chiarito che ilmancato deposito dell’attestazione di conformità delle copie cartacee aglioriginali informatici entro il termine fissato dall’articolo 369 c.p.c. nondetermina l’improcedibilità del ricorso qualora la controparte non abbiacontestato la conformità delle copie cartacee agli originali o qualora ilricorrente abbia depositato l’attestazione mancante in un momentoqualsiasi precedente allo svolgimento dell’udienza di trattazione dellacausa (v. sentenza CEDU causa Patricolo ed altri c. Italia – ric.37943/2017). Nel caso di specie, peraltro, il Consorzio, pur in assenza didisconoscimento, ha comunque provveduto a depositare, in data19.2.2026 (mesi prima dell’adunanza camerale), l’attestazione diconformità alla procura speciale originariamente conferita con modalitàanalogica della procura notificata telematicamente con il ricorso.2. L’ulteriore eccezione, sollevata dalla controricorrente, diinammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di legitimatio adcausam del consorzio ricorrente, di cui si anticipa l’infondatezza, verràinvece trattata in sede di esame del terzo motivo di ricorso, involgendo lacomune pregiudiziale questione della perdurante esistenza del consorzio.3. Con il primo motivo di ricorso, il Consorzio deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, assumendo che l’avviso di pagamentoimpugnato non è atto indicato nell’elencazione di cui alla predettadisposizione, per cui “… avrebbe potuto essere impugnato dal contribuenteNumero registro generale 773/2024Numero sezionale 5352/2026Numero di raccolta generale 25669/2026Data pubblicazione 21/09/2026al più per contestare la “legittimità sostanziale” dell’obbligazionetributaria, non già per avanzare motivi di carattere meramente formale,quali quelli trattati ed accolti, in primo e secondo grado, dalle cortitributarie di merito, che avrebbero dovuto essere dichiarati come taliinammissibili”.Orbene, va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità delmotivo, formulata dalla controricorrente sull’assunto della violazione delprincipio di autosufficienza, per difetto di integrale trascrizione del testodell’avviso di pagamento impugnato. Invero, la censura svolta nel primomotivo non concerne il contenuto dell’atto, ma asseriti limiti alla suaimpugnabilità ex art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, sicché il vaglio di talecensura prescinde totalmente dal tenore dell’avviso.Il motivo risulta invece inammissibile sotto diverso profilo, oltre che,comunque, infondato.Dall’esame della sentenza impugnata emerge che il ricorso di primogrado proposto dalla contribuente era stato accolto solo per difetto dimotivazione dell’avviso. Dall’odierno ricorso del Consorzio risulta che ilpredetto aveva appellato la sentenza del primo giudice solo in relazione alprofilo attinente alla motivazione dell’avviso, non anche in relazione alpregiudiziale profilo della sua impugnabilità. La sentenza d’appello noncontiene alcuna statuizione su tale punto. Ciò posto, va richiamato ilconsolidato orientamento di questa Corte secondo cui, qualora con ilricorso per cassazione siano prospettate questioni delle quali non vi siacenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità,non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito,ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbiafatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modoalla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima diesaminare nel merito la questione prospettata. E ciò perché i motivi delricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità,Numero registro generale 773/2024Numero sezionale 5352/2026Numero di raccolta generale 25669/2026Data pubblicazione 21/09/2026questioni che siano già comprese nel thema decidendum del giudizio diappello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimitàquestioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase dimerito né rilevabili d'ufficio (cfr., tra le tante, Cass. n. 25743/2025; Cass.11238/2025; Cass. n. 3473/2025; Cass. n. 18018/2024, n. 5429/2023).A ciò si aggiunga che il motivo è in ogni caso infondato, in ragionedelle condivisibili motivazioni svolte in merito dai sopracitati recentiprecedenti emessi nei confronti del medesimo Consorzio ricorrente (Cass.,Sez. 5, nn. 6610 e 6611 del 19 marzo 2026, cit.). In tali pronunce si èribadito il costante orientamento di questa Corte secondo cui l'elencazionedegli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 hanatura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela delcontribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97Cost.), ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, aconoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, conesplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabiledavanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in formaautoritativa (cfr., tra le tante, da ultimo Cass. n. 3914/2025; Cass. n.10667/2025). La tesi del ricorrente secondo cui l’avviso di pagamento inoggetto sarebbe stato suscettibile di impugnazione solo per contestareaspetti sostanziali dell’obbligazione tributaria e non anche aspetti formali,quali quelli posti a fondamento della decisione impugnata, attinenti allagiuridica inesistenza dell’ente che ha emesso l’atto, non ha fondamento, inquanto ipotizza una limitazione del mezzo di tutela che non sussiste e chenon sarebbe in alcun modo giustificabile, ben potendo il contribuente,destinatario di un atto non ricompreso nell’elenco degli atti tipicamenteimpugnabili di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 ma che, comunque,manifesti una pretesa tributaria, esercitare, in forma anticipata, il suodiritto di difesa, al fine di contrastarla per tutte le ragioni ad essa inerenti,sia di carattere formale che sostanziale.Numero registro generale 773/2024Numero sezionale 5352/2026Numero di raccolta generale 25669/2026Data pubblicazione 21/09/20264. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21del d.lgs. n. 546/1992 e 2697 c.c., evidenziando che “…è del tuttomancata da parte della Corte di Giustizia di secondo grado […] e dellaCommissione Tributaria Provinciale ennese, prima, il necessariopreliminare sindacato circa la presenza della prova agli atti dellatempestiva proposizione del ricorso; il che si risolve in una innegabileviolazione degli artt. 21 d.lgs. 546/1992 e 2697 cod. civ. giacché la Cortetributaria ha, di fatto, esonerato la parte contribuente di detto onere”.Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità anche ditale motivo, formulata dalla controricorrente per violazione del principio diautosufficienza in mancanza di integrale trascrizione/allegazione del testodell’avviso di pagamento impugnato, compresa la busta di spedizione. Atal proposito vanno richiamate le considerazioni già sopra svolterelativamente alla irrilevanza dell’intero contenuto dell’atto impugnato(nonchè della busta di spedizione) ai fini del vaglio del tipo di censuracome sopra prospettata.Il motivo risulta invece inammissibile sotto diverso profilo.Esso, come già rilevato nelle sopracitate precedenti pronunce diquesta Corte nei confronti del medesimo Consorzio ricorrente, prospettauna pretesa lacuna nell’attività del giudice circa la verifica della regolaritàprocessuale dell’impugnazione per quanto attiene alla tempestività dellastessa, in termini sostanzialmente “accademici”, senza dedurre in concretoun vero e proprio vizio censurabile in cassazione e, in particolare, quellodella tardività dell’impugnazione, non considerando, peraltro, che lasuddetta verifica è stata verosimilmente effettuata senza darne atto inmotivazione, in assenza di contestazione. Del tutto inconferente risultainoltre la contestata violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, nonessendo nemmeno rappresentato che l’impugnazione sia stata propostadecorsi i sessanta dalla notifica dell’atto.Numero registro generale 773/2024Numero sezionale 5352/2026Numero di raccolta generale 25669/2026Data pubblicazione 21/09/20265. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana e 19, commi 12 e13, del Regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica SiciliaOrientale (adottato con Deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 2del 16 ottobre 2017 secondo lo schema tipo approvato con decreto delPresidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017), 97, commi 2 e 3,24 e 111 Cost., 100, 323 c.p.c., 49, 50 e 52 del d.lgs. n. 546/1992, peravere il giudice d’appello erroneamente ritenuto che il Consorzio nonesistesse più e che, per l’effetto, l’appello fosse inammissibile.Sostiene, all’uopo, il ricorrente che, contrariamente a quantoaffermato dalla sentenza impugnata, la predetta disposizione regionale “…non ha stabilito l’estinzione dei Consorzi di bonifica territoriale, bensì, alfine […] precipuo di soddisfare le nuove esigenze della modernaimprenditoria agricola siciliana (creando opportune economie di scale edinterventi improntanti all’efficienza ed efficacia), ha solamente istituito duenuovi macro Consorzi di Bonifica (Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] eSicilia Occidentale) unificando – sul piano degli ambiti territoriali dioperatività - i comprensori dei già esistenti Consorzi territoriali”. Ciò sidesumerebbe dal fatto che non è stata prevista l’apposita procedura diliquidazione di detti consorzi di bonifica territoriali, essendo stati conferitiai medesimi “… una nuova connotazione e missione, nell’ambito delcomplessivo impianto delineato dalla legge di riforma», così creando“un’articolazione in uffici (centrali e periferici) fra il Consorzio di bonificaSicilia Orientale ed i singoli consorzi di Bonifica territoriali accorpati (fracui anche quello di Enna, n. 6)”.Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità delsuddetto motivo di ricorso, formulata dalla controricorrente in ragionedell’utilizzo da parte del Consorzio ricorrente, a sostegno della censura (esegnatamente della diversa interpretazione dell’art. 13 della leggeNumero registro generale 773/2024Numero sezionale 5352/2026Numero di raccolta generale 25669/2026Data pubblicazione 21/09/2026regionale rispetto a quella datane dalla sentenza impugnata), didocumenti non depositati nel giudizio di merito ossia: del decreto n.468/2017 del Presidente della Regione Siciliana, recante approvazionedello schema tipo di regolamento di organizzazione del Consorzio dibonifica della Sicilia orientale, delle deliberazioni della Giunta regionale edel Commissario di proroga del periodo transitorio (n. 242/2019, n.452/2019, n. 275/2020 e n. 21/2020), della Determina del Direttoregenerale n. 45/21 (con cui il Consorzio di Bonifica 6 Enna ha preso attodella delibera n. 21/2020) e del DURC.Invero, il motivo è sorretto da articolate deduzioni a sostegno dellaprospettata violazione e/o falsa applicazione di legge denunciata, rispettoalle quali i documenti individuati come tardivamente prodotti non risultanodi ulteriore significativo apporto argomentativo ai fini dell’accoglimentodella censura svolta, il quale, invero, si giustifica a prescindere da taliulteriori documenti. In particolare, il decreto di approvazione dello schematipo di regolamento di organizzazione del Consorzio non introduce alcunelemento di novità, atteso che si tratta dell’approvazione di uno “schematipo” rifluito nel Regolamento organizzativo poi adottato e menzionatodalla sentenza della Corte regionale (nonché allegato alle controdeduzionidel Consorzio nel giudizio di primo grado). Anche le suddette deliberazionidi proroga del cd. periodo transitorio non appaiono significative, nonintroducendo un tema nuovo ma attenendo ad una questione già trattatadalla sentenza impugnata sulla scorta di analoga precedentedocumentazione in atti. Infine, alcuno specifico apporto argomentativopuò riconoscersi alla produzione del DURC.Tanto premesso, il motivo è fondato, ribadendosi il condivisibileorientamento già espresso in merito da questa Corte, nelle recentirichiamate pronunce emesse nei confronti del medesimo Consorzio (Cass.,n. 6610/2026 e n. 6611/2026).Numero registro generale 773/2024Numero sezionale 5352/2026Numero di raccolta generale 25669/2026Data pubblicazione 21/09/2026In relazione al quadro normativo ed amministrativo di riferimento, vapremesso quanto segue.L’art. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana hastabilito che: «1. Al fine di adeguare i servizi di bonifica e irrigazione alleumane, strumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambititerritoriali di operatività dei Consorzi di bonifica, attraverso l'unificazionedei comprensori consortili sulla base della unitarietà e omogeneitàidrografica e idraulica del territorio sia per la difesa del suolo sia per lagestione delle acque. L'unificazione dei comprensori consortili avvienegarantendo l'utilizzo delle medesime unità di personale di ruolo, precarioed a tempo determinato; 2. Sono istituiti il Consorzio di bonifica Siciliaoccidentale e il Consorzio di bonifica Sicilia orientale. […] [OSCURATO:PERSONA] dibonifica Sicilia orientale accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna […] e i lororispettivi comprensori. 3. Entro il 31.12.2014 con decreto del Presidentedella Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su propostadell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pescamediterranea e sentita la Commissione legislativa permanente "Attivitàproduttive" dell'Assemblea regionale siciliana, si provvede all'approvazionedello statuto e del regolamento di organizzazione dei due istituendiconsorzi nel rispetto dei principi stabiliti dall'intesa Stato-Regioni di cui art.27 del d.l. 31.12.2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L.28.02.2008 n. 31; 4. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statutoai sensi del comma 3, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo svilupporurale e la pesca mediterranea, con decreto, indice le elezioni per gliorgani statutari».L’art. 19 del Regolamento di organizzazione del Consorzio di BonificaSicilia Orientale (prodotto in allegato alle controdeduzioni nel fascicolo diprimo grado) ha a sua volta stabilito che:Numero registro generale 773/2024Numero sezionale 5352/2026Numero di raccolta generale 25669/2026Data pubblicazione 21/09/2026- «1. A decorrere dalla data di costituzione del Consorzio di BonificaSicilia Orientale sono accorpati […]»;- «2. Il nuovo Consorzio succede, senza soluzione di continuità, aipreesistenti consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresiquelli relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare e al personale, chemantiene il trattamento giuridico ed economico posseduto nei consorziaccorpati alla data di costituzione dello stesso consorzio»;- «3. Alla amministrazione del nuovo consorzio, in fase di primaal comma 1.»;- «4. [OSCURATO:PERSONA] straordinario esercita le funzioni di ordinariaamministrazione che, in base allo Statuto, al presente Regolamento e allalegislazione vigente, sono di competenza del Presidente del Consorzio diBonifica, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale […]»;- «6. Ad avvenuta nomina, il Direttore Generale provvedeall'amministrazione del Consorzio, avvalendosi delle strutture degliaccorpati Consorzi e del relativo personale»;- «7. Le funzioni e attività poste in essere dal Commissariostraordinario e dai Direttori, nonché rapporti a qualsiasi titolo instaurati,sono oggettivamente e soggettivamente imputati al consorzio istituitodall'art. 13 della 1.r. 5/2014 […]»;- «13. I piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpatirestano vigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversadeterminazione del [OSCURATO:PERSONA] e del Direttore Generale,cui compete l'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti dipianificazione, programmazione e regolamentazione necessari perl'operatività del nuovo Consorzio, nei termini temporali sopra indicati. Inparticolare:- i ruoli per il pagamento dei contributi consortili sono emessisulla base dei piani adottati e ogni altro atto, che disciplina il calcolo e leNumero registro generale 773/2024Numero sezionale 5352/2026Numero di raccolta generale 25669/2026Data pubblicazione 21/09/2026modalità di riparto dei contributi a carico dei consorziati, vigenti neiconsorzi accorpati alla data di costituzione del nuovo consorzio […]».Come accertato dal Giudice regionale e come documentato in atti, in30 ottobre 2017, il Commissario straordinario ha istituito «un "periodotransitorio", per consentire l'efficace attuazione di quanto previsto dallalegge regionale 28 gennaio 2014 n. 5, articolo 13, e quindi di garantire losvolgimento delle attività evitando soluzioni di continuità», stabilendo,«[…] ai sensi delle norme transitorie di cui all'art 19, con riferimentoparticolare ai punti 12 e 13 del Regolamento di Organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA]…, che nel periodo transitorio, gliaccorpati consorzi di bonifica 6 Enna […] agiscono quali "mandatari senzarappresentanza" del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], conformementea quanto disciplinato dall'articolo 1705 del codice civile».Ciò ritenendo:- che «la soluzione di continuità, per la tipologia e numerosità deirapporti giuridici da compiersi comporta l'indefettibile previsione di un"periodo transitorio”»;- «di dovere obbligatoriamente garantire il compimento dell'attivitàgiuridica all'istituito nuovo ente nel rispetto del Regolamento suddetto e,pertanto, anche, ai sensi dell'art. 19 punti 12 e 13, mantenendo attive leprecedenti posizioni giuridiche degli accorpati Consorzi di cui si potràcontinuare ad utilizzare la propria denominazione, ma che agiranno nellanuova configurazione in nome proprio e per conto del Consorzio di BonificaSicilia Orientale continuando ad utilizzare tutti i propri codici identificativifino alla formale loro cessazione che avverrà una volta che sarannodefinitivamente unificate tutte le posizioni giuridiche nei confronti deiterzi».Sulla scorta del suddetto quadro normativo ed amministrativo, questaCorte, già con pronuncia n. 15351/2023 (sebbene riferita alla diversaNumero registro generale 773/2024Numero sezionale 5352/2026Numero di raccolta generale 25669/2026Data pubblicazione 21/09/2026questione della illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati dalConsorzio), ha affermato che l’art. 13 della predetta legge regionale, nellostabilire l’accorpamento dei consorzi ivi indicati, non ne ha espressamenteprevisto la soppressione, osservando che l’assenza di una fase diliquidazione e l’esistenza di un periodo transitorio (ancora in corso alladata di proposizione del ricorso) legittimavano i consorzi accorpati adoperare quali mandatari senza rappresentanza del Consorzio di bonificadella Sicilia orientale con obbligo di provvedere allo svolgimento delledella Sicilia orientale.Con le citate sentenze n. 6610/26 e n. 6611/2026, emesse neiconfronti dell’odierno Consorzio in fattispecie analoga, questa Corte haribadito la perdurante legittimazione dei precedenti consorzi, evidenziandoche l’art. 19, comma 13, del citato Regolamento, laddove stabilisce che «Ipiani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati restanovigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversa determinazionedel [OSCURATO:PERSONA] e del Direttore Generale, cui competel'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti di pianificazione,programmazione e regolamentazione necessari per l'operatività del nuovoConsorzio, nei termini temporali sopra indicati», ha inteso garantire ilnesso di continuità tra le attività consortili dei precedenti enti con quello dinuova costituzione e che la previsione, da parte della deliberacommissariale n. 8/2017, del predetto periodo transitorio, è stata, per talevia, funzionale alla menzionata modalità di successione tra gli stessi. Talesuccessione, come chiarito nei richiamati precedenti, non ha comportato,però, l’abolizione né la sostituzione dei vecchi consorzi in concomitanzacon l’istituzione dei nuovi, in quanto la previsione dell’art. 13 della leggeregionale, che non contempla tale effetto estintivo, nel ridefinire gli ambititerritoriali di operatività dei consorzi tramite la loro unificazione,istituendo, quindi, i nuovi enti, ha indicato un obiettivo programmatico, haNumero registro generale 773/2024Numero sezionale 5352/2026Numero di raccolta generale 25669/2026Data pubblicazione 21/09/2026pianificato cioè, sul versante generale, il nuovo assetto organizzativo deiconsorzi, senza tuttavia estinguere, per dato normativo, le precedentientità, concependo, in realtà, tale esito come momento conclusivo di unprocesso, non potendo trattarsi di una conseguenza correlata alla semplicecostituzione della nuova entità. La riunificazione, che costituiscel’imprescindibile dato programmatico e letterale del dato normativo, èoperazione che non postula, di per sé, l’immediata estinzione dell’enteaccorpato, non predica cioè un effetto istantaneo dell’operazione. Ne èprova la circostanza secondo la quale è la stessa legge regionale ad avercontemplato termini (non perentori) per l’approvazione dello statuto e delregolamento organizzativo dei nuovi enti, il che accredita l’ordine di ideesecondo cui la loro operatività è stata prefigurata come epilogo delprocedimento di riorganizzazione, solo all’esito del quale potrà realizzarsil’effetto della riunificazione nella nuova entità dei precedenti consorzi, conconseguente loro permanenza “in vita” sino al completamento di taleprocesso.In tale contesto, risulta corrispondente ai riportati contenuti legislativie comunque si presenta come soluzione non incompatibile né contrariacon l’assetto programmatico normativamente indicato, la previsione di unesercizio non immediato delle attività consortili da parte del nuovo ente e,dunque, di un “periodo transitorio”, nel segno della permanenza degli“affidamenti” in atto sino alla conclusione del processo di razionalizzazionedegli ambiti territoriali.In linea con i sopracitati precedenti (nonché con la pronuncia n.22104/2025 relativa alla procedura di accorpamento dei consorzi disviluppo industriale della Regione Calabria), deve perciò concludersi chesolo una volta completato il processo di accorpamento possa considerarsichiusa la procedura, mentre la prosecuzione dell’attività e dei rapporti,anche processuali, dei consorzi accorpati, comprende tutti i rapporti e leNumero registro generale 773/2024Numero sezionale 5352/2026Numero di raccolta generale 25669/2026Data pubblicazione 21/09/2026anteriori alla chiusura dell’operazione di accorpamento.La accertata permanenza in vita del Consorzio di Bonifica 6 Enna sinoal completamento del processo di accorpamento esclude, pertanto, lafondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione perdifetto di legitimatio ad causam, sollevata dalla controricorrente in ragionedella dedotta inesistenza del Consorzio alla data di proposizione delricorso.Così ricostruita la vicenda, si è, inoltre, esclusa la configurabilità di unadelega di funzioni o di poteri, esercitando il Consorzio di bonifica 6 Enna,le attività già ad esso affidate in attesa della definizione del processo diriunificazione degli enti, con conseguente superfluità, inoltre, dell’iniziativacommissariale volta ad attribuire al Consorzio la qualità di mandatariosenza rappresentanza del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], comestabilito dall’art. 1705 c.c., tanto più che l’istituto del mandato senzarappresentanza non appare esportabile in ambito pubblicistico, ovel’affidamento di funzioni è regolato dall’istituto della delegaintersoggettiva, che opera tra rami diversi dell’amministrazione e che deveessere prevista dalla legge. Tantomeno il citato mandato può essereconfigurato – come sostenuto dalla difesa del Consorzio – secondo ilmodello della delegazione inter organica, considerando il rapporto tra iConsorzi in termini di relazione tra articolazione centrale e periferica,stante l’alterità soggettiva tra i due enti, postulata dalla previsione di unmandato senza rappresentanza conferito dal nuovo consorzio a quelloprecedente.In ogni caso, l’aver agito il Consorzio (inutilmente) quale mandatariosenza rappresentanza non ha inciso sul rapporto tributario, né privato ilConsorzio di Bonifica 6 Enna del persistente potere di emanare l’atto, inragione sia della sua sopravvivenza sino al compimento del processo diaccorpamento, sia della sua legittimazione ad agire in presenza delNumero registro generale 773/2024Numero sezionale 5352/2026Numero di raccolta generale 25669/2026Data pubblicazione 21/09/2026perdurante affidamento dell’attività, sicché erroneamente il giudiced’appello ha annullato l’atto impugnato, sulla base di un insussistente viziodi incompetenza assoluta.6. Rimane assorbito nelle valutazioni che precedono l’esame del quartomotivo di ricorso, con cui si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1705 c.c., 97,commi 2 e 3, Cost., 21 septies della legge n. 241/1990, 13 della leggeregionale della Sicilia n. 5/2014, 19, commi 12 e 13, del Regolamento diorganizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e dellaDeliberazione del Commissario straordinario n. 8 del 30 ottobre 2017.La sentenza va dunque cassata in relazione al motivo accolto, conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, indiversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta i primi due edichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia in diversa composizione, anche per regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]