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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 febbraio 2024

Cassazione n. 08960/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 18305/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore pro tempore, domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatoe difeso da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso, domicilio [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione , rappresentatae difesa da gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al controricorso , domicilio digitale ; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] N. 18305/20R.G. -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 811 /20 19 , depositata i l 6.12.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 14.2.2024 dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. evocò in giudizio la Siderfers.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per la condanna, in solido tra loro o in via parziaria, al risarcimento dei danni arrecati ad un capannone della società fallita, all’atto dell’asporto dei beni mobili della stessa, aggiudicati alla società convenuta all’esito di procedura competitiva (con contestuale appropriazione del quadro elettrico generale e del trasformatore, custoditi all’interno di una cabina adiacente all’opificio).

Il Tribunale accolse parzialmente le domande attoree con sentenza del 6.8.2018 e condannò la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al pagamento della somma di € 200.000,00, oltre accessori, a titolo di risarcimento danni; rigettò invece le domande nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] propose gravame, negando la propria responsabilità circa il danno lamentato dal Fallimento.

Nella dichiarata contumacia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Trieste accolse il gravame con sentenza del 6.12.2019 e per l’effetto rigettò la domanda proposta dal Fallimento nei confronti dell’appellante, condannando il Fallimento stesso alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradinei rapporti con la [OSCURATO:SOCIETA].

In particolare, la Corte respinse la censura relativa alla mancanza dei presupposti per la condanna ex art. 2049 c.c., ma non riconobbe alcuna responsabilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] per i fatti N. 18305/20R.G. contestati; di conseguenza, escluse l’imputabilità dei fatti illeciti alla [OSCURATO:SOCIETA] , proprio per mancanza di prova circa la riferibilità al predetto [OSCURATO:PERSONA] dei fatti stessi.

Avverso detta sentenza il Fallimento propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., che ha pure depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

Ai sensi dell’art. 380 - bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo e il secondo motivo si lamenta la falsa applicazione dell’art.2729 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c . p . c ., sotto due distinti profili .

Sotto il primo si imputa alla Corte d’appello di aver erroneamente ritenuto “grave una presunzioneche tale non era”, nel momento in cui, tramite appunto una presunzione, aveva escluso la responsabilità del convenuto [OSCURATO:PERSONA] e quindi dell’aggiudicataria e preponente [OSCURATO:SOCIETA]., pure affermando la asserita negligenza con cui la curatela avrebbe svolto il proprio incarico.

Più in dettaglio, la Corte avrebbe considerato come gravi, precisi e concordanti elementi indiziari che, invece, sono privi di tali caratteristiche, non avendo invece esaminato l’unica circostanza di segno opposto non contestata in giudizio, secondo cui il curatore aveva consegnato le chiavi del capannone a [OSCURATO:PERSONA], delegato all’asporto: erroneamente, dunque, la Corte ha affermatoche le sottrazioni dei beni mobili fossero state realizzate da terzi ignoti.

Sotto diverso profilo, ci si duole che la Corte non abbia considerato elementi indiziari dotati di gravi tà , precisione e concordan za ; s econdo il ricorrente, la Corte avrebbe fatto malgoverno di molteplici indizi, tutti convergenti verso l’affermazione di N. 18305/20R.G. responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], e dunque della [OSCURATO:SOCIETA], che l’aveva incaricato dell’asporto dei beniacquistati, in ordine alla causazione del danno reclamato dal Fallimento. 1.2 – Col terzo motivo , infine, s i lamenta la falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 38 l.fall., 1176, comma 2, 1177 e 2049 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c . p . c ., per aver la Corte considerato interrotto il nesso di causa e non imputabili i fatti allo Zorzie, per esso , alla [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l. 2.1 –Preliminarmente, va evidenziato che il controricorso della [OSCURATO:SOCIETA] è stato firmato anche dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che, secondo gli atti legittimamente ed effettivamente consultabili dal Collegio al momento della decisione, non risulta iscritto allo speciale albo per gli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.

Benché da tanto non discenda l’inammissibilità del l’atto - stante la condivisione del mandato difensivo da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha pure firmato il controricorso ed ha autenticato la procura speciale rilasciata dalla [OSCURATO:SOCIETA] - occorre comunque procedere alla segnalazione dell’occorso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino , per quanto di competenza, trattandosi di questione avente rilevanza disciplinare, nonché alla Procura generale della Repubblica, per il caso di rilevanza penale. 3.1 –Ciò posto, occorre semp re in via preliminare rilevare che , con l a sentenza di primo grado,[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. sono stati condannati in solido al pagamento di € 200.000,00, per i fatti contestati, mentreFederico Biaggio è stato mandato assolto.

La decisione è stata impugnatadalla sola società, sicché deve ritenersi formato il giudicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (oltre che del Biaggio , questione che qui non rileva), circa il fatto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha cagionato i N. 18305/20R.G. danni lamentati dal Fallimento in occasione dell’asporto dei beni mobili venduti acquistati dalla [OSCURATO:SOCIETA], essendo divenuta irrevocabile la condanna nei suoi confronti.

La questione, però, non si riverbera sulla posizione dell’odierna ricorrente,stante il disposto dell’art. 1306, comma 1, c.c., per di più avendo la stessa [OSCURATO:SOCIETA] partecipato al giudizio in cui detta sentenza è stata resa ed avendo invece ottenuto la riforma della prima decisione (arg. ex Cass. n. 12496/2023). 4.1 -I primi due motivi possono ora esaminarsi congiuntamente, stante la loro intrinseca connessione.

Può sin d’ora anticiparsi che essi sono inammissibili, in quanto tendenti a ottenere da questa Corte la rivalutazione della quaestio facti, com’è noto riservata al giudice del merito, benché proposti sotto il velo della denuncia di una pretesa violazione del disposto dell’art. 2729 c.c., a mente del quale (comma 1) “Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti”. 4.2 - Ora , la Corte giuliana , scrutinando il secondo motivo d’appello della [OSCURATO:SOCIETA], ha ritenuto che la prova della responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA] non potesse rinvenirsi né nella relazione tecnica dell’ing.

Scarbaci, professionista incaricato dal Fallimento, né nelle dichiarazioni testimoniali assunte nel giudizio: la prima perché limitata ad accertare la perdita di valore dell’edificio a causa dei danni riscontrati; le dichiarazioni (in particolare, dei testi Barriviera e Moras) perché da esse nulla poteva evincersi circa l’identificazione del danneggiante.

La Corte ha dunque ritenuto che il Fallimento attore non abbia fornito la prova di cui era onerato, tanto più che era invece emerso che la curatela aveva assolto il proprio N. 18305/20R.G. incarico con scarsa diligenza, così facilitando il verificarsi di danni ed asportazioni e presenziando alle operazioni di vendita ed asporto presso il capannone, protrattesi per sei mesi, per sole quattro volte.

In particolare, la Corte ha evidenziato molteplici anomalie, quali: 1)la consegna della chiavi del capannone allo [OSCURATO:PERSONA], da parte della curatela, onde accedervi per l’asporto dei beni mobili acquistati dalla [OSCURATO:SOCIETA], con affidamento dell’incarico di supervisionare le operazioni all’ex legale rappresentante della società fallita, e dunque in assenza di debita supervisione dell’ufficio; 2) la mancata chiara indicazione degli stessi beni acquistati dalla Siderferaddirittura nell’avviso di vendita, nella fattura e nel verbale di consegna, il che aveva potuto concorrere a rendere difficoltosa l’individuazione degli stessi beni da asportare; 3) la pur denunciata (dalla curatela) attività illecita di terzi non identificati circa tentativi di intrusione nel capannone aziendale prima della liquidazione dei beni, nonché la presenza di operai nello stesso, parimenti non identificati, all’atto della riconsegna delle chiavi da parte dello [OSCURATO:PERSONA].Infine, 4) la Corte giuliana ha escluso che le parziali ammissioni rese nel corso del giudizio da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (che aveva dichiarato di aver erroneamente asportato il gruppo rifasante, tre compressori e l’impianto di verniciatura, credendoli ricompresi nei beni venduti dal Fallimento), nonché della stessa [OSCURATO:SOCIETA] (che aveva ammesso di aver venduto tre compressori ed un essiccatore, in buona fede non avendoli ritenuti impianti fissi), non poteva giovare alla tesi attorea, giacché anzitutto la carente supervisione alle operazioni da parte della stessa curatela aveva facilitato l’insorgere di situazioni dubbie; ha pure aggiunto che l’eventuale valenza confessoria delle dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA] non potevano estendersi nei confronti della condebitrice N. 18305/20R.G. solidale [OSCURATO:SOCIETA], potendo nuocere solo nei suoi confronti; ed infine che le dichiarazioni di quest’ultima riguardavano beni di cui neppure era possibile stabilire il valore, stante anche l’inattendibilità della valutazione espressa dal consulente della procedura. 4.3.1– Questa essendo la linea motivazionale della decisione impugnata, risulta evidente come le censure in esame non colgano nel segno.

In particolare, un primo profilo di inammissibilità si scorge nell’affermazione del Fallimento ricorrente secondo cui, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, nessun incarico era stato conferito dalla curatela all’ex legale rappresentante della società fallita, onde fornire assistenza allo [OSCURATO:PERSONA] per l’asporto (o comunque per supervisionare le operazioni) ; il relativo accertamento, infatti, è riservato al giudice del merito e può in questa sede censurarsi o per deficit motivazionale , nei limitati casi in cui ciò è ancora possibile, dopo la riforma del 2012 (v.

Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014), ovvero per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (anch’essi soggetti a stringenti limiti di denunciabilità nel giudizio di legittimità; v.

Cass., Sez.

Un., n. 20867/2020).

Nessuno dei due profili è stato agitato dalla curatela ricorrente. 4.3.2 – Del pari inammissibile è l’ulteriore censura inerente al la pretesa praesumptio de praesumpto.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla curatela ricorrente, nell’apprezzare la contestata negligenza dell’ufficio fallimentare, la Corte giuliana non s’è affatto mossa da un fatto ignoto (la negligenza, appunto), per poi giungere “a presumere la concretizzazione di un ulteriore fatto ignoto, l’asportazione dei beni da parte di terzi” (così il ricorso, p. 5).

In realtà, il giudice d’appello ha solo dato N. 18305/20R.G. un nome (negligenza) ad una serie di elementi istruttori emersi nel corso del giudizio(ci si riferisce alle anomalie elencate nel par. 4.2, ai nn. 1-3), dunque costituenti fatti certi, per inferirne che essi - almeno, secondo l’ id quod plerumque accidit – denotano un non puntuale espletamento dell’incarico da parte del curatore fallimentare, sostanzialmente identificato quale causa ultima dell’evento dannoso.

Ed è proprio su questo aspetto, costituente a ben vedere l’elemento di fondo della ricostruzione della fattispecie, che la Corte giuliana ha ritenuto non adeguatamente offerta la prova dello responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA]; in altre parole, non ci si è mossi da un fatto ignoto per ritenere accertato un fatto altrettanto ignoto (come pretenderebbe la curatela ricorrente, che semplicisticamente riconduce la questione al falso sillogismo: “ negligenza della curatela = asportazione e danneggiamento”), bensì da fatti noti, singolarmente ed unitariamente considerati, per ritenere provata una situazione di generale confusione nella gestione delle operazioni di liquidazione dei beni aziendali(ciò in linea con l’insegnamento di questa Corte; per tutte, Cass. n. 9059/2018)e di conseguente impossibilità di ricostruzione del nesso causale tra il fatto dannoso e la condotta di una delle controparti.

Su tale contesto,il giudice d’appello ha poi soppesato tutti gli el ementi a carico dei convenuti, pure emergenti dal giudizio(compresa la consegna delle chiavi del capannone allo [OSCURATO:PERSONA], nonché le parziali ammissioni di quest’ultimo e della stessa [OSCURATO:SOCIETA]), secondo il più classico giudizio di valutazione del compendio istruttorioriservato al giudice del merito ai sensi dell’art. 116 c.p.c.

Risulta quindi del tutto evidente che , in relazione ai profili esaminati, le censure si risolvono in una non consentita N. 18305/20R.G. sollecitazione alla rivalutazione dei fatti, rivelandosi dunque inammissibili, tanto non essendo consentito a questa Corte di legittimità. 4.3.3 – Considerazioni sostanzialmente analoghe possono muoversi riguardo alla pretesa mancata considerazione, da parte del giudice d’appello, di una serie di elementi indiziari,che, unitariamente e complessivamente valutati, avrebbero dovuto condurre invece al la prova della responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA].

Anche sotto tale aspetto è agevole considerare che tutti detti elementisono stati valutati dalla Corte d’appello e che la responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA] , se non altro quale presupposto di quella della committente,è stata ritenuta non provata non già in forza di una presunzione di negligenza della curatela, bensì proprio a causa del deficitprobatorio in cui questa è incorsa.

Scendendo più nel dettaglio, la pretesa mancata considerazione della descrizione analitica dei beni vendutiespressa in fattura si scontra irrimediabilmente con il contrario accertamento della Corte d’appello, che, come s’è visto , ha ritenuto che tutti i documenti versati in atti neppure consentissero di individuare con certezza i beni oggetto dell’acquisto da parte di [OSCURATO:SOCIETA]; pertanto, risolvendosi il vizio in un chiaro errore di percezione, per come prospettato, esso avrebbe dovuto denunciarsi con la revocazione, ex art. 395, n. 4, c.p.c., e non già col ricorso per cassazione.

Per quanto concerne poi le parziali ammissioni dello [OSCURATO:PERSONA] e della stessa società controricorrente, la Corte ha spiegato che le prime non potevano utilizzarsi contro la pretesa condebitrice in solido, giacché la confessione nuoce solo a chi l’ha resa.

Detta statuizione non solo non è stata censurata, ma a ben vedere si N. 18305/20R.G. aggiunge a quanto già supra osservato (par. 3 .1) circa la formazione del giudicato a carico dello [OSCURATO:PERSONA] , in forza del generale principio per cui gli eventi lato sensu pregiudizievoli che colpiscono un condebitore solidale non si estendono, di regola, agli altri.

La relativa censura, dunque, si rivela del pari inammissibile.

Lo stesso può dirsi riguardo alle dichiarazionidella [OSCURATO:SOCIETA]: la Corte d’appello ha al riguardo sostenuto che, comunque,non era possibile definire il valore dei cespiti erroneamente asportati dall’acquirente, donde la non accoglibilità della domanda attorea, anche su tale limitato profilo.

La ricorrente non solo non ha - anche in tal caso - censurato detta statuizione, ma neppure ha contestato ulteriori profili astrattamente agitabili rispetto al decisum (quale, a mero titolo di esempio, una possibile violazione dell’art. 1226 c.c., circa la mancata valutazione - almeno - equitativa del danno ; e di certo in tal senso non ufficiosamente riqualificabili), limitandosi ad invocare, inammissibilmente, un diverso apprezzamentodi natura indiscutibilmente meritale. 5.1 –Il terzo motivo, infine, è inammissibile per difetto di decisività.

La censura, infatti, percorre una dirett rice del tutto irrilevante ai fini della decisione, giacché la Corte d’appello non ha negato l’applicabilità dell’art.2049 c.c.(né l’ha falsamente applicato), ma ha negato tout court l’ascrivibilità della responsabilità al prepostoZorzi.

Quindi, non ha alcun senso discutere del nesso di causalità, neppure con riguardo alla contestata negligenza della curatela. 6.1– Il ricorso è dunque inammissibile .

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

N. 18305/20R.G.

In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P. Q. M. la Cortedichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 7.500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino ed alla Procura Generale della Repubblica, per quanto di eventuale competenza.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 18305/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore pro tempore, domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatoe difeso da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso, domicilio [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione , rappresentatae difesa da gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al controricorso , domicilio digitale ; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] N. 18305/20R.G. -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 811 /20 19 , depositata i l 6.12.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 14.2.2024 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. evocò in giudizio la Siderfers.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per la condanna, in solido tra loro o in via parziaria, al risarcimento dei danni arrecati ad un capannone della società fallita, all’atto dell’asporto dei beni mobili della stessa, aggiudicati alla società convenuta all’esito di procedura competitiva (con contestuale appropriazione del quadro elettrico generale e del trasformatore, custoditi all’interno di una cabina adiacente all’opificio). Il Tribunale accolse parzialmente le domande attoree con sentenza del 6.8.2018 e condannò la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al pagamento della somma di € 200.000,00, oltre accessori, a titolo di risarcimento danni; rigettò invece le domande nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] propose gravame, negando la propria responsabilità circa il danno lamentato dal Fallimento. Nella dichiarata contumacia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Trieste accolse il gravame con sentenza del 6.12.2019 e per l’effetto rigettò la domanda proposta dal Fallimento nei confronti dell’appellante, condannando il Fallimento stesso alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradinei rapporti con la [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare, la Corte respinse la censura relativa alla mancanza dei presupposti per la condanna ex art. 2049 c.c., ma non riconobbe alcuna responsabilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] per i fatti N. 18305/20R.G. contestati; di conseguenza, escluse l’imputabilità dei fatti illeciti alla [OSCURATO:SOCIETA] , proprio per mancanza di prova circa la riferibilità al predetto [OSCURATO:PERSONA] dei fatti stessi. Avverso detta sentenza il Fallimento propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., che ha pure depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Ai sensi dell’art. 380 - bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo e il secondo motivo si lamenta la falsa applicazione dell’art.2729 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c . p . c ., sotto due distinti profili . Sotto il primo si imputa alla Corte d’appello di aver erroneamente ritenuto “grave una presunzioneche tale non era”, nel momento in cui, tramite appunto una presunzione, aveva escluso la responsabilità del convenuto [OSCURATO:PERSONA] e quindi dell’aggiudicataria e preponente [OSCURATO:SOCIETA]., pure affermando la asserita negligenza con cui la curatela avrebbe svolto il proprio incarico. Più in dettaglio, la Corte avrebbe considerato come gravi, precisi e concordanti elementi indiziari che, invece, sono privi di tali caratteristiche, non avendo invece esaminato l’unica circostanza di segno opposto non contestata in giudizio, secondo cui il curatore aveva consegnato le chiavi del capannone a [OSCURATO:PERSONA], delegato all’asporto: erroneamente, dunque, la Corte ha affermatoche le sottrazioni dei beni mobili fossero state realizzate da terzi ignoti. Sotto diverso profilo, ci si duole che la Corte non abbia considerato elementi indiziari dotati di gravi tà , precisione e concordan za ; s econdo il ricorrente, la Corte avrebbe fatto malgoverno di molteplici indizi, tutti convergenti verso l’affermazione di N. 18305/20R.G. responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], e dunque della [OSCURATO:SOCIETA], che l’aveva incaricato dell’asporto dei beniacquistati, in ordine alla causazione del danno reclamato dal Fallimento. 1.2 – Col terzo motivo , infine, s i lamenta la falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 38 l.fall., 1176, comma 2, 1177 e 2049 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c . p . c ., per aver la Corte considerato interrotto il nesso di causa e non imputabili i fatti allo Zorzie, per esso , alla [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l. 2.1 –Preliminarmente, va evidenziato che il controricorso della [OSCURATO:SOCIETA] è stato firmato anche dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che, secondo gli atti legittimamente ed effettivamente consultabili dal Collegio al momento della decisione, non risulta iscritto allo speciale albo per gli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Benché da tanto non discenda l’inammissibilità del l’atto - stante la condivisione del mandato difensivo da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha pure firmato il controricorso ed ha autenticato la procura speciale rilasciata dalla [OSCURATO:SOCIETA] - occorre comunque procedere alla segnalazione dell’occorso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino , per quanto di competenza, trattandosi di questione avente rilevanza disciplinare, nonché alla Procura generale della Repubblica, per il caso di rilevanza penale. 3.1 –Ciò posto, occorre semp re in via preliminare rilevare che , con l a sentenza di primo grado,[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. sono stati condannati in solido al pagamento di € 200.000,00, per i fatti contestati, mentreFederico Biaggio è stato mandato assolto. La decisione è stata impugnatadalla sola società, sicché deve ritenersi formato il giudicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (oltre che del Biaggio , questione che qui non rileva), circa il fatto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha cagionato i N. 18305/20R.G. danni lamentati dal Fallimento in occasione dell’asporto dei beni mobili venduti acquistati dalla [OSCURATO:SOCIETA], essendo divenuta irrevocabile la condanna nei suoi confronti. La questione, però, non si riverbera sulla posizione dell’odierna ricorrente,stante il disposto dell’art. 1306, comma 1, c.c., per di più avendo la stessa [OSCURATO:SOCIETA] partecipato al giudizio in cui detta sentenza è stata resa ed avendo invece ottenuto la riforma della prima decisione (arg. ex Cass. n. 12496/2023). 4.1 -I primi due motivi possono ora esaminarsi congiuntamente, stante la loro intrinseca connessione. Può sin d’ora anticiparsi che essi sono inammissibili, in quanto tendenti a ottenere da questa Corte la rivalutazione della quaestio facti, com’è noto riservata al giudice del merito, benché proposti sotto il velo della denuncia di una pretesa violazione del disposto dell’art. 2729 c.c., a mente del quale (comma 1) “Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti”. 4.2 - Ora , la Corte giuliana , scrutinando il secondo motivo d’appello della [OSCURATO:SOCIETA], ha ritenuto che la prova della responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA] non potesse rinvenirsi né nella relazione tecnica dell’ing. Scarbaci, professionista incaricato dal Fallimento, né nelle dichiarazioni testimoniali assunte nel giudizio: la prima perché limitata ad accertare la perdita di valore dell’edificio a causa dei danni riscontrati; le dichiarazioni (in particolare, dei testi Barriviera e Moras) perché da esse nulla poteva evincersi circa l’identificazione del danneggiante. La Corte ha dunque ritenuto che il Fallimento attore non abbia fornito la prova di cui era onerato, tanto più che era invece emerso che la curatela aveva assolto il proprio N. 18305/20R.G. incarico con scarsa diligenza, così facilitando il verificarsi di danni ed asportazioni e presenziando alle operazioni di vendita ed asporto presso il capannone, protrattesi per sei mesi, per sole quattro volte. In particolare, la Corte ha evidenziato molteplici anomalie, quali: 1)la consegna della chiavi del capannone allo [OSCURATO:PERSONA], da parte della curatela, onde accedervi per l’asporto dei beni mobili acquistati dalla [OSCURATO:SOCIETA], con affidamento dell’incarico di supervisionare le operazioni all’ex legale rappresentante della società fallita, e dunque in assenza di debita supervisione dell’ufficio; 2) la mancata chiara indicazione degli stessi beni acquistati dalla Siderferaddirittura nell’avviso di vendita, nella fattura e nel verbale di consegna, il che aveva potuto concorrere a rendere difficoltosa l’individuazione degli stessi beni da asportare; 3) la pur denunciata (dalla curatela) attività illecita di terzi non identificati circa tentativi di intrusione nel capannone aziendale prima della liquidazione dei beni, nonché la presenza di operai nello stesso, parimenti non identificati, all’atto della riconsegna delle chiavi da parte dello [OSCURATO:PERSONA].Infine, 4) la Corte giuliana ha escluso che le parziali ammissioni rese nel corso del giudizio da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (che aveva dichiarato di aver erroneamente asportato il gruppo rifasante, tre compressori e l’impianto di verniciatura, credendoli ricompresi nei beni venduti dal Fallimento), nonché della stessa [OSCURATO:SOCIETA] (che aveva ammesso di aver venduto tre compressori ed un essiccatore, in buona fede non avendoli ritenuti impianti fissi), non poteva giovare alla tesi attorea, giacché anzitutto la carente supervisione alle operazioni da parte della stessa curatela aveva facilitato l’insorgere di situazioni dubbie; ha pure aggiunto che l’eventuale valenza confessoria delle dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA] non potevano estendersi nei confronti della condebitrice N. 18305/20R.G. solidale [OSCURATO:SOCIETA], potendo nuocere solo nei suoi confronti; ed infine che le dichiarazioni di quest’ultima riguardavano beni di cui neppure era possibile stabilire il valore, stante anche l’inattendibilità della valutazione espressa dal consulente della procedura. 4.3.1– Questa essendo la linea motivazionale della decisione impugnata, risulta evidente come le censure in esame non colgano nel segno. In particolare, un primo profilo di inammissibilità si scorge nell’affermazione del Fallimento ricorrente secondo cui, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, nessun incarico era stato conferito dalla curatela all’ex legale rappresentante della società fallita, onde fornire assistenza allo [OSCURATO:PERSONA] per l’asporto (o comunque per supervisionare le operazioni) ; il relativo accertamento, infatti, è riservato al giudice del merito e può in questa sede censurarsi o per deficit motivazionale , nei limitati casi in cui ciò è ancora possibile, dopo la riforma del 2012 (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014), ovvero per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (anch’essi soggetti a stringenti limiti di denunciabilità nel giudizio di legittimità; v. Cass., Sez. Un., n. 20867/2020). Nessuno dei due profili è stato agitato dalla curatela ricorrente. 4.3.2 – Del pari inammissibile è l’ulteriore censura inerente al la pretesa praesumptio de praesumpto. Contrariamente a quanto ritenuto dalla curatela ricorrente, nell’apprezzare la contestata negligenza dell’ufficio fallimentare, la Corte giuliana non s’è affatto mossa da un fatto ignoto (la negligenza, appunto), per poi giungere “a presumere la concretizzazione di un ulteriore fatto ignoto, l’asportazione dei beni da parte di terzi” (così il ricorso, p. 5). In realtà, il giudice d’appello ha solo dato N. 18305/20R.G. un nome (negligenza) ad una serie di elementi istruttori emersi nel corso del giudizio(ci si riferisce alle anomalie elencate nel par. 4.2, ai nn. 1-3), dunque costituenti fatti certi, per inferirne che essi - almeno, secondo l’ id quod plerumque accidit – denotano un non puntuale espletamento dell’incarico da parte del curatore fallimentare, sostanzialmente identificato quale causa ultima dell’evento dannoso. Ed è proprio su questo aspetto, costituente a ben vedere l’elemento di fondo della ricostruzione della fattispecie, che la Corte giuliana ha ritenuto non adeguatamente offerta la prova dello responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA]; in altre parole, non ci si è mossi da un fatto ignoto per ritenere accertato un fatto altrettanto ignoto (come pretenderebbe la curatela ricorrente, che semplicisticamente riconduce la questione al falso sillogismo: “ negligenza della curatela = asportazione e danneggiamento”), bensì da fatti noti, singolarmente ed unitariamente considerati, per ritenere provata una situazione di generale confusione nella gestione delle operazioni di liquidazione dei beni aziendali(ciò in linea con l’insegnamento di questa Corte; per tutte, Cass. n. 9059/2018)e di conseguente impossibilità di ricostruzione del nesso causale tra il fatto dannoso e la condotta di una delle controparti. Su tale contesto,il giudice d’appello ha poi soppesato tutti gli el ementi a carico dei convenuti, pure emergenti dal giudizio(compresa la consegna delle chiavi del capannone allo [OSCURATO:PERSONA], nonché le parziali ammissioni di quest’ultimo e della stessa [OSCURATO:SOCIETA]), secondo il più classico giudizio di valutazione del compendio istruttorioriservato al giudice del merito ai sensi dell’art. 116 c.p.c. Risulta quindi del tutto evidente che , in relazione ai profili esaminati, le censure si risolvono in una non consentita N. 18305/20R.G. sollecitazione alla rivalutazione dei fatti, rivelandosi dunque inammissibili, tanto non essendo consentito a questa Corte di legittimità. 4.3.3 – Considerazioni sostanzialmente analoghe possono muoversi riguardo alla pretesa mancata considerazione, da parte del giudice d’appello, di una serie di elementi indiziari,che, unitariamente e complessivamente valutati, avrebbero dovuto condurre invece al la prova della responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. Anche sotto tale aspetto è agevole considerare che tutti detti elementisono stati valutati dalla Corte d’appello e che la responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA] , se non altro quale presupposto di quella della committente,è stata ritenuta non provata non già in forza di una presunzione di negligenza della curatela, bensì proprio a causa del deficitprobatorio in cui questa è incorsa. Scendendo più nel dettaglio, la pretesa mancata considerazione della descrizione analitica dei beni vendutiespressa in fattura si scontra irrimediabilmente con il contrario accertamento della Corte d’appello, che, come s’è visto , ha ritenuto che tutti i documenti versati in atti neppure consentissero di individuare con certezza i beni oggetto dell’acquisto da parte di [OSCURATO:SOCIETA]; pertanto, risolvendosi il vizio in un chiaro errore di percezione, per come prospettato, esso avrebbe dovuto denunciarsi con la revocazione, ex art. 395, n. 4, c.p.c., e non già col ricorso per cassazione. Per quanto concerne poi le parziali ammissioni dello [OSCURATO:PERSONA] e della stessa società controricorrente, la Corte ha spiegato che le prime non potevano utilizzarsi contro la pretesa condebitrice in solido, giacché la confessione nuoce solo a chi l’ha resa. Detta statuizione non solo non è stata censurata, ma a ben vedere si N. 18305/20R.G. aggiunge a quanto già supra osservato (par. 3 .1) circa la formazione del giudicato a carico dello [OSCURATO:PERSONA] , in forza del generale principio per cui gli eventi lato sensu pregiudizievoli che colpiscono un condebitore solidale non si estendono, di regola, agli altri. La relativa censura, dunque, si rivela del pari inammissibile. Lo stesso può dirsi riguardo alle dichiarazionidella [OSCURATO:SOCIETA]: la Corte d’appello ha al riguardo sostenuto che, comunque,non era possibile definire il valore dei cespiti erroneamente asportati dall’acquirente, donde la non accoglibilità della domanda attorea, anche su tale limitato profilo. La ricorrente non solo non ha - anche in tal caso - censurato detta statuizione, ma neppure ha contestato ulteriori profili astrattamente agitabili rispetto al decisum (quale, a mero titolo di esempio, una possibile violazione dell’art. 1226 c.c., circa la mancata valutazione - almeno - equitativa del danno ; e di certo in tal senso non ufficiosamente riqualificabili), limitandosi ad invocare, inammissibilmente, un diverso apprezzamentodi natura indiscutibilmente meritale. 5.1 –Il terzo motivo, infine, è inammissibile per difetto di decisività. La censura, infatti, percorre una dirett rice del tutto irrilevante ai fini della decisione, giacché la Corte d’appello non ha negato l’applicabilità dell’art.2049 c.c.(né l’ha falsamente applicato), ma ha negato tout court l’ascrivibilità della responsabilità al prepostoZorzi. Quindi, non ha alcun senso discutere del nesso di causalità, neppure con riguardo alla contestata negligenza della curatela. 6.1– Il ricorso è dunque inammissibile . Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. N. 18305/20R.G. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Cortedichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 7.500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino ed alla Procura Generale della Repubblica, per quanto di eventuale competenza. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contr
Sentenza Cassazione n. 08960/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris