CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 12496/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
03/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32723 R.G.anno 20 18 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentat e e difes e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Amore , presso cui sono domiciliate, e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso cui è domiciliata, e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Alba, Langhe e Roero del Cavese; intimata Sez. I–RG 32723/2018 camera di consiglio9.3.2023 avverso della sentenza n. 2233/2015 del 21 dicembre 2015 e della sentenza n. 674/2018 del 12 aprile 2018 della Corte di appello di Torino. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2023dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:SOCIETA]. ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]., nonché la Banca di [OSCURATO:PERSONA] t i vo di Alba , Langhe e Roero soc. coop. domandando che le prime due fossero condannate in solido a versare la somma di euro 801.126,15 , oltre accessori, per sopravvenienze varie e differenze sulle rimanenze di magazzino, in forza degli obblighi negoziali di cui al contratto concluso il 10 aprile 2008; l’attrice ha chiesto inoltre la pronuncia ex art. 2932 c.c. quanto al trasferimento, dalla stessa società attrice alla predetta Lanzone,dei crediti verso terzi che non erano stati incassati alla data del 10 aprile 2009; ha domandato, in via subordinata, la condanna delle predette controparti a rimborsare il valore dei crediti, pari a e ur o 529.811,40, a titolo di indennizzo; haaltresì chiestodi condannare tutte le convenute al pagamentodegli importi indicati nei limiti della somma massima garantita dalla b anca pari a complessivi euro 1.000.000,00 , oltre accessori; in via subordinata condizionata, per l’ipotesi in cui avesse avuto esito favorevole all’appellata altro giudizio in cui [OSCURATO:PERSONA] era parte ― giudizio avente ad oggetto l’opposizione al decreto ingiuntivoemesso in favore della società TCN , subentrata nei crediti facenti originariamente capo a i sottoscrittori dell’aumento di capitale ― , ha domandato la condanna della detta convenuta al pagamento della somma di euro 1.537.884,00, oltre accessori. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA] erano parte di un contratto concluso con l’appellante, mentre la banca era stata convenuta in forza Sez. I–RG 32723/2018 camera di consiglio9.3.2023 delle fideiussioni rilasciate a garanzia dell’adempimento della prima. In sintesi, hadedotto [OSCURATO:SOCIETA]. che in presenza di una situazione di profonda crisi della società, la nominata Lanzone ed [OSCURATO:SOCIETA], che ne erano soci,ebbero a concludere , in data 2 aprile 20 08, un contratto con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],avente ad oggetto lasottoscrizione di un aumento di capitale. Con il detto contratto, per quanto qui conta, [OSCURATO:PERSONA] aveva garantito la rispondenza al vero della situazione patrimoniale della società al 31 dicembre 2007, come emergente dal bilancio, e si era impegnata a ripianare le perdite a tutto il 31 marzo 2008; a indennizzare la società da eventuali sopravvenienze passive; ad acquistare i creditisociali che fossero rimasti insoluti a l 10 aprile 2009;e a indennizzare la società per eventuali minusvalenze di magazzino. In seguito, verificata l’impossibilità di addivenire a una redazione concordata della situazione patrimoniale al 31 marzo 2008, si era dato corso alla procedura convenuta contrattualmente, che prevedeva la nomina di un revisore. Quest’ultimo aveva espletato l’incarico rilevando, al la data del 31 dicembre 2007 , una situazione patrimoniale reale diversa da quella risultante dal bilancio, con sopravvenienze passive non considerate in tale documento per euro 1.537.884,00 e una perdita gestionale, nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 marzo 2008, di euro 490.873,00 ; il ritardo, ascrivibile alla controparte, con cui era stata redatta la situazione patrimoniale al 31 marzo 2008,aveva poi influito sulle minusvalenze del magazzino e si erano altresì riscontrate sopravvenienze passive ulteriori rispetto a quelle già contabilizzate nella perizia ; infine , parte dei crediti della società non erano stati incassati nel termine di un anno, onde, in base al contratto,[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto procedere all’acquisto dei medesimi:ciò che non era però avvenuto. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA] si sono costituite chiedendo il rigetto delle domande proposteinvocando, tra l’altro, la declaratoria di inefficacia o l’annullamento delle determinazioni assunte dal revisore Sez. I–RG 32723/2018 camera di consiglio9.3.2023 nell’elaborato peritaleredatto; la società [OSCURATO:SOCIETA] ha anche eccepito la compensazione di quanto eventualmente dovuto alla controparte con quanto ad essa spettante a titolo di canonidi locazione non corrisposti, con condanna, in via riconvenzionale, di [OSCURATO:SOCIETA]. a versare i corrispettivi locatizi non corrisposti, nella misura in cui gli stessi fossero risultati eccedenti rispetto alla compensazione stessa. Il Tribunale di Alba hadichiarato cessata, tra le parti, la materia del contendere in forza di un accordo transattivo che sarebbe stato raggiunto con l’apporto del consulente tecnico d’ufficio. 2. ― Gli appelli proposti avanti alla Corte di Torino da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:SOCIETA], da un lato, e da [OSCURATO:SOCIETA], dall’altro, sono stati riuniti e decisi con una sentenza non definitiva e una successiva sentenza definitiva. Con la prima è stata revocata la decl aratoria di cessazione della materia del contendere; sono state r espinte le eccezioni di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA] vertenti sulla decadenza della controparte dalla possibilità di richiedere gli indennizzi negozialmente previsti per inosservanza dei terminipattuiti a tal fine; è stata disattesa la domanda formulata da [OSCURATO:SOCIETA] in relazione alle minusvalenze delle rimanenze rilevate dopo il 31 marzo 2008 e respinta, infine, la domanda di annullamento della perizia contrattuale. Con la sentenza definitiva la Corte piemontese, per quanto qui rileva, ha: condannato [OSCURATO:PERSONA] a pagare a [OSCURATO:SOCIETA] l'importo complessivo di euro 1.096.024,65, oltre interessi nella misura legale ; accertatoche la società [OSCURATO:SOCIETA] era creditrice nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] dell'importo capitale di complessivi euro 449.373,54; accerta to che quest’ultima società eracreditrice nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] dell'importo capitale di euro 964.907,56; operato la parziale compensazione tra le ragioni didare e avere tra le due società e condanna to [OSCURATO:SOCIETA] a pagare il residuo debito nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], quantificato in euro 537.919,49, oltre interessi nella misura legale sull'importo indicatodalla data di pubblicazione della sentenza al saldo. Sez. I–RG 32723/2018 camera di consiglio9.3.2023 3. ― Entrambe le sentenze sono state impugnate da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:SOCIETA]. Il ricorso si compone di dodici motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].Sono state depositate memorie da entrambe le parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Va anzitutto escluso che sia ben posta la questione del difetto di autosufficienza sollevata dalla controricorrente con riferimento all’intero ricorso: infatti, la verifica dell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 366, n. 6) c.p.c. deve compiersi con riguardo ad ogni singolo motivo di impugnazione e la mancata,specifica indicazione (e allegazione) dei documenti sui quali ciascuno di essi, eventualmente, si fondi,può comportarne la declaratoria di inammissibilità solo quando si tratti di censure rispetto alle quali uno o più specifici atti o documenti fungano da fondamento, e cioè quando, senza l'esame di quell'atto o di quel documento, la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonché la valutazione della sua decisività, risulterebbero impossibili (Cass. Sez. U. 5 luglio 2013, n. 16887). 2. ― Il primo motivo oppone la violazione degli artt. 2907 c.c., 99, 101, 112 e 337 c.p.c.. Con esso è invocato il principio per cui l’ammissibilità delle domande del processo va valutata al momento in cui le stesse sono formulate, non per come si atteggino al momento della pronuncia di appello. Il mezzo di censura investe la domanda svolta da [OSCURATO:SOCIETA] in via subordinata rispetto al mancato accoglimento delle pretesa azionata in altro giudizio da TCN nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la somma di euro 1.537.884,00: domanda avente ad oggetto il rimborso delle passività antecedenti al 31 dicembre 2007, per le quali, nel giudizio di merito che ha preceduto quello odierno di legittimità, era stato domandato da [OSCURATO:SOCIETA] l’indennizzo previsto contrattualmente. Sul punto, la Corte dimerito (pag. 19 della pronuncia non definitiva) ha Sez. I–RG 32723/2018 camera di consiglio9.3.2023 ritenuto che dovesse farsi applicazione dell’art. 337, comma 2, c.p.c. e che la domanda di indennizzo potesse essere esaminata nel merito, reputando condivisibile la pronuncia resa nell’altro giudizio, la quale aveva escluso che la clausola 3.11 del contratto, su cui era basata la pretesa di TCN,ricomprendesse le passività, maturate al 31 dicembre 2007,non indicate nel bilancio. 2.1. ― Il motivo è inammissibile . Le ricorrenti non fanno questione dello strumento individuato dalla Corte di merito per operare, al fine di evitare il sovrapporsi di pronunce contraddittorie, il coordinamento dei due giudizi. Nella specie, come sopra accennato, il Giudice distrettuale, nella sentenza non definitiva, ha fatto applicazione della norma sulla s ospensione del processo di cui all’art. 337, comma 2, c.p.c.: sospensione che è solo facoltativa, può essere disposta in presenza di un rapporto di pregiudizialità in senso lato tra la causa pregiudicante e quella pregiudicata, senza che la statuizione assunta nella prima abbia effetto di giudicato nella seconda,e che nonrichiede che le parti dei due giudizi siano identiche(Cass. 25 agosto 2020, n. 17623). Le istanti piuttosto oppongono, nella sostanza, che la domanda di condanna al pagamento dell’importo di euro 1.537.884,00 sarebbe da considerarsi non proposta al momento dell’introduzione del giudizio ed evocano, sul punto, Cass. 30 maggio 2003, n. 8767, secondo cui il far salva la proposizione di una domanda, cioè il farne riserva, non ha alcun rilievo processuale, non potendo attribuirsi alla riserva stessa altro significato che quello di lasciare la domanda estranea al thema decidendum, così che il giudice, se prendesse in esame la domanda riservata, sovrapporrebbe la sua volontà a quella delle parti in una materia regolata dal principio dispositivo. La censura, così posta, si mostra però non concludente, dal momento chela società [OSCURATO:SOCIETA] non haformulato alcuna riserva con riguardo alla domanda giudiziale di cui si dibatte ma, come ricordato dall a Corte di appello (sentenza non Sez. I–RG 32723/2018 camera di consiglio9.3.2023 definitiva, pag. 18), ha subordinato la pretesa avente ad og ge tto l’indennizzo per le passività antecedenti al 31 dicembre 2017 al rigetto della domanda di totale rimborso delle stesse in favore della cessionaria TCN: ciò che, del resto, riconoscono le stesse ricorrenti quando ricordano che la domanda relativa all’importo di euro 1.537.884,00era stata proposta «in via subordinata (prudenzialmente), nell’ipotesi in cui nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo la relativa domanda fosse respinta dal Tribunale»(pag. 26 del ricorso). 3. ― Il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c., nonché degli artt. 2964, 2966, 2968, 1324, 1362, 1363 c.c. e 115 c.p.c.. E’ dedotto che la Corte di Torino avrebbe rilevato d’ufficio un’implicita rinuncia a una decadenza convenzionalesenza che [OSCURATO:SOCIETA] avesse sollevato la questione e senza rispettare quanto prescritto dall’art. 101, comma 2, c.p.c.. Inoltre il Giudice distrettuale avrebbe preteso di interpretare il comportamento delle ricorrenti alla stregua di un’implicita rinuncia, senza considerare che il contratto non esigeva affatto una dettagliata esposizione delleragioni della loro opposizione ai reclami della società [OSCURATO:SOCIETA]. Con il terzo mezzo, svolto in via condizionata, si propone una censura per violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, n. 4, c.p.c.. Ci si duole che la Corte di meritonon abbia preso posizione sulla deduzione svolta dagli istanti con riferimento alla clausola 6.4 del contratto. Il quarto motivo prospetta la violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, n. 4, c.p.c.. Deducono i ricorrenti che la Corte di Torino aveva motivato il proprio convincimento circa la volontà comune dei contraenti di escludere la garanzia sui crediti dal regime delle decadenze convenzionali in ragione della specifica disciplina contenuta nella clausola 4.8.3, con cui era stato convenuto l’obbligodi [OSCURATO:PERSONA] di acquistare al valore nominale, e a semplice richiesta,i crediti di [OSCURATO:SOCIETA] risultati insoluti alla data del 10 aprile 2009; obiettanogli istanti che le domande della detta società e, Sez. I–RG 32723/2018 camera di consiglio9.3.2023 conseguentemente, l’eccezione di decadenza delle stesse ricorrenti, non erano limitate all’adempimento dell’obbligo di acquisto, essendo stato preteso, da controparte, seppure in via subordinata, l’indennizzo «per l’inveridicità della garanzia sull’incasso dei crediti entro la data concordata, ai sensi dellegaranzie contrattuali costituite alla clausola 4.8.1». Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c.. Ad avviso degli istanti l’approdo cui era giunta la Cortedistrettuale con riferimento al tema relativo all’acquisto dei crediti risultava non corrispondente alle regole ermeneutiche sancite dalle norme testé richiamate. I quattromotivi, spiegano le ricorrenti, vertono sull’eccezione di decadenza da loro sollevata quanto alle garanzie invocate. Tali garanzie riguardavano le sopravvenienze passive e i crediti insoluti alla data del 10 aprile 2009. 3.1. ― Ora, con specifico riferi mento alle prime, e cioè alle sopravvenienze passive, la Corte di appello ha ricordato(pag. 25 della sentenza non definitiva) che il punto 6.1 del contr atto prevedeva la proposizionedi un reclamo, da parte dei sottoscrittori, da inviare entro 15 giorni dalla conoscenza,in capo alla società , delle relative passività, oltre che l’onere, in capo a [OSCURATO:PERSONA], di comunicare per iscritto l’intenzione di accettare o meno il reclamo, pena l’accettazione di esso (in caso di non accettazione, poi le parti avrebbero dovuto ricercare una composizione amichevole e, in difetto, procedere alla nomina di un revisoreper le divergenze in ordine a passività di natura contabile, ricorrendo alternativamente a un revisore o all’arbitratoper le questioni di natura non contabile). Le odierne ricorrenti ― ha aggiunto (pagg. 27s.) ― avevano eccepito l’intervenuta decadenza di [OSCURATO:SOCIETA] per il mancato rispetto della disciplina convenzionale quanto alla necessità di specificoe tempestivo reclamo scritto ; ha poi spiega to che [OSCURATO:SOCIETA] aveva «prodotto copiosa documentazioneattestante il puntuale Sez. I–RG 32723/2018 camera di consiglio9.3.2023 inoltro, entro il 20 aprile 2009,di reclami scritti in relazione a tutte le passività evidenziate come sopravvenute rispetto al contenuto della situazionepatrimoniale; a fronte di tali reclami ― ha proseguito la Corte di appello ― le contestazioni di [OSCURATO:PERSONA] non avevano mai riguardato la loro tempestività, in relazioneal rispetto del termine di 15 giorni dall’emergere della questione oggetto di doglianza: in tale contesto –ha quindi concluso – l’eccezione doveva ritenersi rinunciata e non poteva essere proposta per la prima volta in sede giudiziale. Tanto premesso, il collegio osserva quanto segue. Il secondo motivo è inammissibile per plurime ragioni. Anzitutto, e in via assorbente, l’affermazione della Corte territoriale circa la produzione di documentazione attestante il «puntualeinoltro» di reclami scritti lascia intendere che il Giudice del gravame abbia ritenuto non emergesse dagli atti alcun ritardo rispetto al termine convenzionalmente pattuito. In tal senso, quanto rilevato in ordine al disinteresse manifestato da [OSCURATO:PERSONA] con riguardo all’eccezione di tardività dei reclami assurge a ratio decidendi autonoma, aggiuntiva rispetto a quella di cui si è appena detto: con la conseguenza che, in assenza di censura che inve sta il tema dell’accertata tempestività dei reclami, il motivo risulta inammissibile per difetto di interesse (per tutte: Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass.14 febbraio 2012, n. 2108). La formulata doglianza è inoltre carente di autosufficienza, in quanto non fornisce alcuna indicazione atta a farne comprendere la decisività: le ricorrenti non spiegano, infatti, rispetto a quali reclami si prospettasse il problema della tempestività, né forniscono indicazioni quanto alla localizzazione processuale della documentazione rilevante a tal fine e quanto al contenuto della medesima (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34469). Da ultimo, la conclusione cui è pervenuta la Corte di appello con riferimento alla seconda ratio decidendi involge un insindacabile Sez. I–RG 32723/2018 camera di consiglio9.3.2023 apprezzamento di fatto del Giudice di merito, il quale ha ritenut o di ravvisare, sul punto, un’acquiescenza dell’odierna istante con riguardo all’inosservanza del termine prescritto contrattualmente. E se è vero che la rinuncia tacita ad eccepire la decadenza, in materia di diritti disponibili, puòessere ravvisata soltanto in un comportamento univoco, incompatibile con la volontà di av valersi dell'eccezione medesima (questo l’insegnamento di Cass. 17 ottobre 1975, n. 3374), non si vede perché non debba essere considerata tale la condotta della parte che, a fronte di altrui contestazioni che si assumono tardive, decida di non sollevare alcuna questione con riferimento alla tempestività di tali rilievi edi confutare le medesime nel merito, così aprendo le porte alla fase di composizione della materia controversa, da attuarsi secondo le prescrizioni contrattuali. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto esso risulta subordinato a una condizione nonverificatasi. 3.2. ― Con riferimento ai crediti insoluti, poi, la Corte di appello ha escluso che la disciplina delladecadenza trovasse applicazione con riguardoall’obbligo, previsto dalla clausola 4.8.3, in capo a [OSCURATO:PERSONA], di acquistare da [OSCURATO:SOCIETA] i crediti non incassati entro un determinato termine, per un corrispettivo pari al loro valore nominale, dedottii fondi di svalutazione specifica eventualmente appostati. Ha spiegato che tale diversitàdi regolamentazione, tra sopravvenienze e crediti insoluti, trovava sostanzialmente giustificazione nel fatto che i creditierano poste attive rispetto alle quali er a possibile ipotizzare il solo sopraggiungere dell’inadempienza del debitoree che, in definitiva, per essi contava il dato del mancato soddisfacimento del creditore oltre una certa data (sentenza non definitiva, pagg. 28 s.). Ilquarto e il quinto motivo sono inammissibili. La proposizione di una domanda subordinata rispetto a quella avente ad oggetto il trasferimento coattivo dei crediti insoluti (rimedio operante per il caso del mancato adempimento dell’obbligo di acquisto Sez. I–RG 32723/2018 camera di consiglio9.3.2023 dei medesimi da parte di [OSCURATO:PERSONA]) emerge dalle conclusioni riprodotte nell’epigrafe (pag. 3)e nello svolgimento del processo (pag. 5) della sentenza non definitiva; analoghe indicazioni possono ricavarsi dalla sentenza definitiva. Tale domanda aveva ad oggettoil pagamento dell’importo di euro 529.811,40 (pari al valore nominale dei crediti) a titolo di indennizzo. Nel prendere in esame la questione relativa all’operatività, nella fattispecie, della decadenza convenzionale, la Corte di appello non si preoccupa ― è vero ― della decadenza che potrebbe riguardare il diritto all’indennizzo di cui alla domanda subordinata. Tuttavia, parte ricorrente non chiarisce se e come, con riferimento alla particolare fattispecie di cui alla predetta domanda (che aveva pur sempre ad oggettoi crediti insoluti, e non già le sopravvenienze), un’eccezione di decadenza fosse stata sollevata. Per il che i due motivi devono ritenersi carenti di specificità. Sotto altro riflesso, la considerazione, formulata dalla Corte di merito, secondo cui non si sarebbe visto in cosa dovesse consistere il reclamo, visto che era stata pattuita una data (il 10 aprile 2009) a partire della quale gli insoluti acquistavano rilievo, èin sé idonea a dar ragione anche del rigetto di una eccezione di decadenza che avesse specificamente riguardato l’obbligazione indennitaria fatta valere in via gradata.Non vale invocare , in contrario, il testo di talune disposizioni negoziali, visto che l'elemento letterale, pur assumendo funzione fondamentale nella ricerca della effettiva volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., avuto riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto, e quindi della relativa «causa concreta»(Cass. 17 novembre 2021, n. 34795). Ebbene , la Corte di merito ha inteso appunto dar risalto al fatto che un’ estensione della disciplina del reclamo Sez. I–RG 32723/2018 camera di consiglio9.3.2023 contemplato per le sopravvenienze al tema dei crediti insoluti risultava non rispondente alla ratio della detta regolamentazione, rivelandosi, in sintesi, non coerente con l’assetto di interessi che le parti avevano inteso programmare contrattualmente. Le ricorrenti, perorando una interpretazione che privilegia quanto, a loro dire, sarebbe desumibile da alcuni elementitestuali del regolamento contrattuale, finiscono , del resto, per contrapporre una propria soluzione ermeneutica a quella espressa nel richiamato passaggio della motivazione della sentenza non definitiva; mostran o così di trascurare che l’interpretazione accolta dalla pronuncia impugnata non deve essere l’unica astrattamente possibile , ma solo una delle plausibili interpretazioni: sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che abbia proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. 27 giugno 2018, n. 16987; Cass. 28 novembre 2017, n. 28319). 4. ― Co n i l sesto motivo è spesa una censura di violazione degli artt.1242, 1243 c.c., 99, 101, 103 e 112 c.p.c.. La Corte di merito avrebbe trascurato di considerare che tutte le forme di compensazione propria non possono essere rilevate d’ufficio; inoltre, essendo mancata la proposizione di alcuna domanda di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], con riferimento agli errori del bilancio 2007, nessun corrispondente credito della prima società avrebbe potuto essere accertato nei confronti della seconda. Si fa questione di ciò: [OSCURATO:SOCIETA] risultava creditrice, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], per la somma di euro 964.907,51, maturata per canoni locatizi(sentenza definitiva, pagg. 37 s.); la società [OSCURATO:SOCIETA] non aveva agito nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] per lepassività accertate come esistenti alla data del 31 dicembre 2017(per euro 1.537.884,00) ( ivi , pag. 16) ; [OSCURATO:SOCIETA] aveva eccepito tardivamente, in appello, la compensazione delle Sez. I–RG 32723/2018 camera di consiglio9.3.2023 proprie ragioni di credito con il debito per canoni (ivi,pagg. 43 s.); la Corte di appello ha ritenuto, nondimeno, che essendosi dato comunque corso a un accertamento del credito di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], pur non potendo essere pronunciata condanna nei confronti della medesima,poteva disporsi la compensazione tra le contrapposte partite di debito e credito, ciò anche a mente dell’art. 1243, comma 2, c.c. (ivi, pagg. 44 s.). Ci si duole, quindi della decurtazione, dal credito di [OSCURATO:SOCIETA], della somma di euro 449.373,54. 4.1. ― Il motivo è anzitutto amm issibile: non è carente di autosufficienza e non può nemmeno considerarsi, in ragione della pluralità delle censure svolte, irritualmente articolato; il senso delle doglianze delle ricorrenti è chiaramente comprensibile e il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza(nella fattispecie che interessa,per vizi ex art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.) ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. Sez. U. 6 maggio 2015, n. 9100). Esso è anche fondato. A ben vedere, il ragionamento dellaCorte di appello è incentrato sull’accertamento del credito che [OSCURATO:SOCIETA] vanterebbe nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] in base alle clausole 5.3.i e 5.3.ii (pag. 44 della sentenza definitiva): l’ammontare di euro 449.373,54, appena indicato, corrisponde, precisamente, al valore di tali crediti con lo scomputodella rivalutazione monetaria (ivi, pag. 45). Ebbene, l’operazione posta in essere dalla Corte di merito si rivela censurabile sotto un duplice profilo. Essa trascura anzitutto di Sez. I–RG 32723/2018 camera di consiglio9.3.2023 considerare che la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori (art. 1306 c.c.); non rileva, in proposito, che [OSCURATO:SOCIETA] abbia preso parte al giudizio se, come è accaduto in concreto nel caso in esame, le domande che qui rilevano non sono state proposte nei confronti di essa: quest’ultima evenienza è equiparabile a quella che si delinea allorquando il condebitore resta estraneo al procedimento. In secondo luogo, la Corte distrettuale non poteva riconoscere l’operatività della compensazione, visto che, anche a prescindere dall’impossibilità di ritenere esistente l’accertamento, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], del credito fatto valere da [OSCURATO:SOCIETA] nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA], all’operazione posta in atto, incidente sul maggior credito vantato dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA] per canoni di locazione, si frapponeva la regola per cui il giudice non può rilevare d’ufficio la compensazione stessa (art. 1242, comma 1, c.c.). Né è concludente il rilievo, formulato dalla controricorrente, basato sulla natura impropria della compensazione, in quanto i crediti in questione inerivanoa rapporti diversi (la locazione di un immobile, da un lato, e il completo assetto regolatorio della sottoscrizione dell’aumento di capitale, dall’altro). 5. ― Il settimo motivo oppone la violazione dell’art. 112 c.p.c.. Lamentano le ricorrenti che la Corte di appello abbia ritenuto fondata la domanda principale relativa al trasferimento coattivo dei crediti rimasti insoluti senza tuttavia accoglierla, per poi ritenere preferibile la diversa soluzione che [OSCURATO:SOCIETA] aveva fatto oggetto di domanda subordinata , condannando, così, entrambe le odierne ricorrenti a l pagamento dell’indennizzo senza «trasferire alcunché»a [OSCURATO:PERSONA]. Le ricorrenti rammentano che erano state svolte due domande: una principale, avente ad oggetto il trasferimento a [OSCURATO:PERSONA] dei crediti insoluti; l’altra subordinata, con cui era stato richiesto il pagamento dell’importo corrispondente al valore nominale dei detti crediti a titolo di indennizzo. Sez. I–RG 32723/2018 camera di consiglio9.3.2023 Il motivo appare fondato. 5.1. ― La Corte di appello ha osservato: « Il tempo trascorso e la totale assenza di interesse dimostratadall'interessata al subentro nei crediti insoluti di cui si è discusso rendeinopportuna una pronuncia di trasferimento degli stessi ex art. 2932 c.c. e preferibile l'utilizzo del meccanismo indennitario disciplinato dalla clausola 5.3i, comunque azionato da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti sia di [OSCURATO:PERSONA], siadi [OSCURATO:SOCIETA].» (sentenza definitiva, pagg. 35 s.). Senonché nel processo civile, per effetto del principio dispositivo, è in facoltà delle parti stabilire l'ordine logico delle questioni proposte in giudizio, salvo che si tratti di pregiudiziali rilevabili di ufficio, con la conseguenza che, ove la sentenza trascuri tale ordine, incorre nella violazione dell'art. 112 (Cass. 29 settembre 2009, n. 20816; Cass. 19 settembre 1992, n. 10748). Nella fattispecie la Corte di appello, in base a un criterio del tutto estraneo al principio sopra indicato, ha accolto la domanda subordinata senza accertareche quella principale risultava essere inammissibile o infondata (tale, quindi, da giustificare la pronuncia su quella svolta in via gradata). 6. ― L’ottavo motivo denuncia la violazione degli artt. 1428 e 1429 c.c..Viene ricordato come le istanti avessero allegato un vizio del consenso della perizia, consistito nella falsa percezione delle consistenze di magazzino da stimare,e che quanto rilevato dalla Corte di appelloin ordine all’operato del perito non ave sse nulla a che vedere con il denunciato errore di percezione; la Corte distrettuale avrebbe inoltre omesso di esaminare il fatto storico decisivo consistente nella differenza di contenuto tra il tabulato utilizzato dal revisore per la consistenza del magazzino equello allegato da [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. ― Sul punto merita evidenziare che i l Giudice di appello, dopo aver dato atto che l’elaborato redatto in esecuzione del contratto di sottoscrizione dell’aumento di capitale (che aveva individuato le Sez. I–RG 32723/2018 camera di consiglio9.3.2023 passività non risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2017 per euro 1.537.884,00) era da considerare come perizia contrattuale, ha riconosciuto che lo stesso era suscettibile di impugnativa negoziale; ha escluso tuttavia che l’atto fosse annullabile per errore. Per quanto qui rileva, ha negato che le odierne ricorrenti avessero «allegato l’esistenza di documentazione ulteriore» che il perito non aveva potuto esaminare e che le stesse avessero «evidenziato altre situazioni specifiche idonee ad escludere l’attendibilità e la serietà, per uno dei motivi rilevanti come vizi del consenso, dell’operato del revisore»; ha precisato che l’unico documento contestato era rappresentato da un tabulato utilizzato per valutare la consistenza del magazzino e che nulla era stato dedotto quanto alla messa a disposizione di un diverso tabulato specificamente invocato da [OSCURATO:PERSONA] durante lo svolgimento dell’attività del perito, il quale aveva dato atto di aver esaminato tutta la documentazione posta a sua disposizione (sentenza non definitiva, pagg. 33 s.). A fronte di tale impianto motivazionale, ritiene il collegio che il motivo non colga la ratio decidendi posta a fondamento statuizione che qui interessa. Non è esatta infatti l’affermazione, formulata dalle ricorrenti, per cui la sentenza non definitiva, pur dando atto della presenza di due diversi tabulati, avrebbe considerato la circostanza priva di rilievo, omettendo così di esaminarla. Come si è detto, il Giudice distrettuale ha rimarcato l’assenza di allegazioni quanto al fatto che il documento fosse stato sottoposto al revisore incaricato della perizia. La ravvisata mancata aderenza della censura al decisum destina la stessa alla statuizione di inammissibilità (Cass. 3 luglio 2020, n. 13735; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 7 novembre 2005, n. 21490). 7. ― Co n i l nono mezzo si oppone la violazione degli artt. 99, 101 e 112 c.p.c.. Secondo i ricorrenti, male aveva fatto la Corte di appello ad attivarsi d’ufficio per differenziare ciò che la parte aveva reclamato Sez. I–RG 32723/2018 camera di consiglio9.3.2023 in modo unitario;si rileva che [OSCURATO:SOCIETA] aveva domandato la condanna delle controparti per l’importo complessivo di euro 1.537.884,00 identificato dal perito come frutto di errori relativi allacontabilizzazione delle poste afferenti precedenti esercizi: era su tale somma, ad avviso delle istanti, che andava applicato il massimalecontrattuale di euro 1.000.000,00. Il motivo investe la pronuncia definitiva (pagg. 21 s.) nella parte in cui ha ritenuto che l’importo complessivo di euro 1.537.884, fosse dovuto per una parte (euro 741.168,00) a norma delle clausole 4.9.1 e 4.9.2 e per altra parte (euro 796.716,00) in forza delle clausole 4.6 e 4.7, aggiungendo gli ulteriori importi oggetto di causa a quelli così differenziati: «col risultato di pervenire in entrambi i casi a valori inferiori ai massimali concordati tra le parti» (ricorso,pag. 61 ). 7.1. ― La censura è inammissibile. Il fatto che l’importo complessivo di euro 1.537.884,00 fosse stato considerato da [OSCURATO:SOCIETA] in modo unitario non escludeva il potere- dovere della Corte di Torino di individuare le clausole contrattuali cui erano riconducibili le diverse voci di indennizzo che concorrevano a determinare la somma riconosciuta dovuta. E competeva senz’altro alla detta Corte di appello, quale giudice del merito, accertare se il credito, in quanto riconducibile, come nella fattispecie, in parte a minusvalenze delle rimanenze e in parte a passività, rientrasse nell'ambito di operatività di questa o di quella clausola contrattuale. Quanto all’affermazione, formulata dalle ricorrenti, secondo cui la società [OSCURATO:SOCIETA], nel giudizio di primo grado, avrebbe individuato le rimanenze di magazzino azionate nel giudizio, essa si fonda sull’estrapolazione di un brano della memoria del 14 luglio 2010, dell’odierna controricorrente, che non fornisce al Collegio argomenti utili, o comunque determinanti, per giungere alla conclusione sopra indicata (conclusione, del resto, motivatamenteconfutata da [OSCURATO:SOCIETA] a pag. 57 del controricorso).Si tratta, quindi, di una deduzione carente Sez. I–RG 32723/2018 camera di consiglio9.3.2023 della necessariaspecificità. 8. ― Co n i l decimo motivo è lamentata la violazione degli artt.111 Cost., 112 e 132, n. 4, c.p.c.. L e ricorrenti ― si rammenta ― avevano eccepito che le sopravvenienze passive avrebbero dovuto essere quantificate deducendo le sopravvenienze attive che [OSCURATO:SOCIETA] aveva conseguito nel medesimo periodo di riferimento. Sul punto,la Corteterritoriale si era limitata ad osservare che una sopravvenienz a attiva sarebbe stata priva di rilievo in quanto afferente profili risarcitori correlati all’azione di responsabilità proposta da [OSCURATO:PERSONA] verso il suo ex amministratore. 8.1. ― Si legge a pag. 28 della sentenza definitiv a che non p oteva avere alcun rilievo, nel giudizio, il decretoingiuntivo e il conseguente atto di precetto allegati dagli odierni ricorrenti con l'ultima memoria di replica, inerendo essi a «profili risarcitori correlati all'azione di responsabilità proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. verso l’ex-amministratrice, ininfluenti sulla […]controversia». Il motivo è inammissibile per carenza di specificità. Le ricorrenti lamentano, al contempo, un vizio di carenza motivazionale e un vizio di omessa pronuncia. Esse, tuttavia, non chiariscono come la questioneda esse posta fosse stata introdotta in giudizio, al punto che non se ne riesce nemmeno a comprendere l’esatto contenuto. Ebbene, la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» (Cass. Sez. U. 25 luglio 2019, n. 20181). Infatti, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone comunque l'ammissibilità del motivo (per tutte: Cass. 8 giugno 2016, n. 11738), onde presume che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio Sez. I–RG 32723/2018 camera di consiglio9.3.2023 processuale, così da consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell'iter processuale (Cass. 25 settembre 2019, n. 23834;Cass. 30 settembre 2015, n. 19410). 9. ― L’undicesimo mezzo oppone la violazione dell’art. 1277 c.c.. Avrebbe errato la Corte di appello a ritenere che il credito per l’indennizzo dovesse essere rivalutato: nella circostanza verrebbe invece in considerazione un’obbligazione pecuniaria, soggetta, come tale, al principio nominalistico. 9.1. ― Il motivo è i nammissibile. Esso risulta declinato su di un piano di astrattezza, senza fornire indicazioni precise, desunte dal testo contrattuale, atte a sovvertire il giudizio della Corte di appello che ha nella sostanza assimilato l’indennizzo in questione a una prestazione risarcitoria (pag. 41 della sentenza definitiva). 10. ― Co n i l dodicesimo motivo la sentenza impugnata è censurata per violazione degli artt. 1243, 1283, 1284 c.c., 1, 2, 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002. Il mezzo investe la pronuncia nella parte relativa alla condanna richiesta da [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento degli interessi moratori, con capitalizzazione semestrale. Si deduce che il credito in linea capitale della predetta società aveva iniziato a produrre interessi fin dall’origine, posto che la compensazione giudiziale ha efficacia non retroattiva: in tal senso risultavano dovuti gli interessi anatocistici che erano maturati al giorno della domanda giudiziale da più di un semestre. Si rileva, inoltre, che nella nozione di «transazione commerciale» di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 rientrano anche i rapporti di locazioneo di affitto, onde per i relativi crediti di capitale sarebbero dovuti gli interessi di cui agli artt. 4 e 5 del dec reto legislativo in questione. 10.1. ― Il motivo risulta assorbito con riguardo alla decisione sulla decorrenza degli interessi, dal momento che la censura sollevata Sez. I–RG 32723/2018 camera di consiglio9.3.2023 si appunta su di una statuizione ― quella attinente alla compensazione ― che è oggetto di cassazione. Per quel che riguarda gli interessi anatocistici, ha osservato la Corte di appello che non vi erano interessi già scaduti al momento dell’introduzione del giudizio e della domanda di [OSCURATO:SOCIETA] (sentenza definitiva, pagg. 45 s.). Risulta però dalle due sentenze impugnate che la ricorrente aveva domandato gli interessi capitalizzati anche con l’appello (pag. 4 della sentenza non definitiva e di quella definitiva). Ora, la domanda giudiziale diretta ad ottenere il pagamento degli interessi sugli interessi a normadell'art. 1283 c.c. non si identifica con la sola citazione introduttiva della lite, ma comprende anche qualsiasi ulteriore istanza validamente proposta durante il giudizio di primo grado (ed eventualmente riproposta in appello, se rigettata) con la quale possono chiedersi pure gli interessi su quelli già scaduti in corso di causa (Cass. 12 febbraio 2002, n. 1964; Cass. 14 febbraio 1985, n. 1257). La censura è dunque fondata. Non vale opporre, d’altro canto, che il credito in questione sarebbe illiquido (controricorso, pag. 64), in quanto il credito per canoni locatizi doveva invece ritenersi determinato nel suo ammontare, a nulla rilevando che esso sia stato poi fatto oggetto di (non legittima) compensazione da parte della Corte di merito. Quanto, infine,alla misura degli interessi, va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui lanozione di transazione commerciale,di ispirazione comunitaria, in assenza di limitazioni, deve essere intesa in senso lato, come ricomprendente tutte le prestazioni di servizio e, pertanto, anche i contratti di utilizzazione di beni collegati o connessi a un rapporto commerciale, ivi compresi i contratti di locazione (e di affitto), onde il giudice del merito applica correttamenteil tasso di interesse al saggio previsto dall'art.5 del cit. d.lgs. n.231 del 2002 in caso di ritardo nel pagamento del canone in un contratto di locazione a uso ufficio― quindi , può qui aggiungersi, non abitativo ― stipulato tra due imprese(Cass. 28 febbraio 2019, n. 5803). Sez. I–RG 32723/2018 camera di consiglio9.3.2023 11. ― In conclusione, vanno accolti il sesto e il settimo motivo, nonché il dodicesimo, limitatamente al tema degli interessi anatocistici e a quello dell’applicabilità del d.lgs. n. 231/2002 agli interessi sui canoni locatizi. Le restanti censure vanno dichiarate inammissibili, ad eccezione di quella pure svolta col dodicesimo motivo, attinente alla decorrenza degli interessi, che va dichiarata assorbita. La sentenza è cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio della causa alla Corte di appello di Torino, che deciderà in diversa composizione e che statuirà pure