CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 15722/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23424/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’ avv.to [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO di BARI n. 1890/2017 depositata il26/07/2017, R.G.N. 566/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. il Tribunale di Bari accoglieva la domanda della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, in base alla ragione più liquida, dichiarava non dovute le somme iscritte a ruolo poiché l’Inps non aveva provato i fatti costitutivi della pretesa contributiva; 2. la Corte di appello di Bari, con la sentenza qui impugnata, in parziale accoglimento del gravame dell’INPS, ha dichiarato prescritti i contributi maturati e dovuti sino al 18.5.1996; ha, per il resto, rigettato l’opposizione della parte privata; 3. per quanto qui rileva, in estrema sintesi, la Corte di merito, richiamata la giurisprudenza di legittimità in punto di valore probatorio dei verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro, ha osservato che l e dichiarazioni rilasciate dai lavoratori, in sede ispettiva, po tevano utilizzarsi quali elementi di prova, in quanto u nivoche e tanto rendeva superflua l'escussione dei dipendenti in giudizio ; a tale riguardo, richiamava, in particolare, Cass. nr. 10427 del 2014. Sulla base di tali considerazioni, la Corte di merito ha,poi, osservato come l’originaria ricorrente si fosselimitata a negare la natura subordinata dei rapporti di lavoro per i quali era stata richiesta la contribuzione ed emessa la cartella, senza fornire e lementi di pro va idonei a smentire quanto accertato dagli ispettori; 4. ha propo sto ricorso per cassazione la società Bari S ervizi SRL,con quattro motivi; 5. ha resistito, con controricorso, l’INPS . È rimasta intimata la parte in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA]: 6. nelle more del presente giudizio , la società ricorrente ha presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d.«rottamazione quater » ) , relativamente alla cartell a esattoriale oggetto della presente controversia; 7. la dichiarazione reca anche l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima; 8. in fattispecie analoghe, questa Corte ha ritenuto che p ossa dichiararsil'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse qualorarisult i che « il privato intenda avvalersi, senza riserve, della procedura di condono»(v. Cass. nr. 27846 del 2020 in motiv, § f); 9. nel caso di specie, stima il Collegio che l a documentazione depositata e le circostanze ivi rappresentate siano idonee a dimostrare una tale situazione e, dunque, la sopravvenutacarenza di interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso; 10.per quanto riguarda le spese del giudizio di cassazione, nei rapporti con la parte controricorrente, le stesse ben possono essere compensate: la condanna della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe, infatti, con la ratio di questa ( v. ex plurimis, Cass. nr.1950 del 2023). Nulla deve, invece, provvedersi nei confronti della parte che è rimasta intimata; 11.infine, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per ilricorso; 12.secondo il prevalente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, invero, la finalità del l’art . 13, co mma 1 - quater, DPR nr. 115 del 2002, va individuata nella es igenza di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame enon -come nella specie- per quella sopravvenuta ( tra le tantepiù recenti, Cass. nr. 1 950 del 2023 cit.) . P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa, nei rapporti con l’INPS, le spese del giudiziodi legittimità. Così d