CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 marzo 2024
Cassazione n. 19542/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.26747/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e dife so dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 322/2021,depositata il 22/03/2021 . Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14/03/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Udite le conclusioni del pubblico ministero –il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] – che ha chiesto alla Corte di respingere l’istanza di sospensione del giudizio di cassazione e di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza-ingiunzione datata 30 marzo 2016 l’Ufficio per i monopoli della Sicilia dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in forza di verbale di accertamento del 21 ottobre 2014, intimò a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento di euro 16.000, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 110, comma 9, lett. c e f-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), per avere installato presso un esercizio, in Castellamare del Golfo, via [OSCURATO:PERSONA] n. 11/b, nel quale si svolgeva la raccolta di scommesse in assenza della licenza prescritta dall’art. 88 TULPS e senza la relativa concessione per le scommesse, e consentito l’uso pubblico di cinque apparecchi da intrattenimento. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., propose opposizione, che il Tribunale di Trapani rigettò con sentenza n. 29/2017. 2. La sentenza è stata impugnata da Vincenzo di Natale, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società, e il gravame è stato rigettato dalla Corte d’appello di Palermo con la sentenza n. 322, depositata il 22 marzo 2021. La sentenza ha respinto la tesi degli appellanti secondo la quale non era integrato l’illecito di cui all’art. 110, comma 9, lett. f)-bis TULPS per il fatto che il locale fosse munito della licenza prevista dall’art. 86 TULPS, in quanto qualora si installino apparecchi da intrattenimento e divertimento in un locale ove già funzionano apparecchi per la raccolta di scommesse è richiesto il possesso della licenza di cui all’art. 88 TULPS; ha rilevato che nella fattispecie era pacifico che il locale nel quale erano installate e rese disponibili al pubblico le apparecchiature di gioco era privo dell’autorizzazione ex art. 88 TULPS, sebbene nello stesso locale si esercitasse la raccolta di scommesse. La sentenza ha altresì escluso la buona fede del trasgressore, sostenuta dagli appellanti sulla base della convinzione di essere in possesso della licenza necessaria all’installazione degli apparecchi, in quanto non sussistevano elementi positivi idonei a ingenerare nel trasgressore la convinzione della liceità della condotta, e risultava che lo stesso fosse ben consapevole della necessità della licenza ex art. 88, tanto da averne fatto richiesta. Infine, la sentenza ha dato atto che in sede di discussione gli appellanti avevano svolto ulteriori considerazioni sulla base di un precedente della Corte d’appello di Lecce, ma le questioni non potevano essere esaminate in quanto non era stato riproposto in appello il motivo relativo alla violazione degli artt. 49 e 56 TFUE con riguardo ai principi di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi per effetto del diniego della licenza ex art. 88 TULPS; ha aggiunto che i richiami alla giurisprudenza della Corte di giustizia non erano risolutivi perché la sanzione era stata irrogata non con riferimento all’attività di raccolta di scommesse senza autorizzazione, ma al diverso illecito di installazione di apparecchi da intrattenimento appartenenti alla tipologia di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) TULPS in locale aperto al pubblico privo delle necessarie autorizzazioni; inoltre i precedenti citati si riferivano a operatore straniero diverso da quello che esercitava le scommesse nel locale degli appellanti e non vi era prova che la posizione dei due operatori fosse sovrapponibile e gli appellanti non avevano fornito alcun elemento utile per affermare che il diniego dell’autorizzazione alla raccolta di scommesse mediante quell’operatore fosse contrario ai principi posti dalla giurisprudenza comunitaria così da disapplicare la disciplina italiana. 3. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza sulla base di tre motivi. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’intimato Ministero dell’economia e delle finanze non ha proposto difese. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, ilricorrente ha depositato memoria, chiedendo che il procedimento sia sospeso ai sensi dell’art. 1, comma 236 della legge n. 197/2022, a seguito dell’adesione alla procedura di “definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione” e ha prodotto comunicazione dalla quale risulta che il ricorrente è stato ammesso alla procedura rateale e la ricevuta del pagamento della prima rata. All’esito della camera di consiglio del 29 novembre 2023 la Corte ha rinviato la causa alla pubblica udienza della sezione. Memoria è stata depositata dal ricorrente prima della pubblica udienza, insieme alle ricevute di pagamento delle rate di novembre 2023 e febbraio 2024. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata di cui alla legge n. 197/2022 (cd. “rottamazione quater ”), producendo la dichiarazione di adesione e la comunicazione dell’importo dovuto e della ammissione alla procedura di rateizzazione del medesimo. Ai sensi del comma 236 dell’art. 1 della legge, nella dichiarazione di adesione “il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice; l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”. Il legislatore ha quindi previsto un meccanismo per il quale il processo avente ad oggetto i carichi “rottamati” è sospeso sino al deposito della documentazione attestante il perfezionamento del pagamento dell’intera somma dovuta. Ci si trova di fronte a una ipotesi di sospensione ex lege del processo, che il legislatore ha disposto per i “giudizi”, tra i quali rientra pertanto anche il giudizio di cassazione. Non rileva al riguardo l’orientamento di questa Corte, richiamato dal pubblico ministero, per cui “l'istanza disospensione del giudizio, in attesa della definizione di altra controversia, è inammissibile se proposta per la prima volta in cassazione, in quanto il provvedimento richiesto esula dalla funzione istituzionale della Corte Suprema, cui è demandato soltanto il sindacato di legittimità delle anteriori decisioni di merito” (in tal senso, ex multis, Cass., sez. un., n. 29172/2020), in quanto nel caso in esame non si tratta di sospensione disposta dal giudice per pregiudizialità-dipendenza ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ma appunto di una sospensione prevista dal legislatore, di per sé non estranea al giudizio di cassazione (si pensi alla sospensione contemplata dall’art. 398, comma 4 c.p.c., in origine automatica e oggi subordinata al vaglio del giudice della revocazione). [OSCURATO:PERSONA] ritiene quindi di non seguire l’orientamento, pur presente in decisioni di questa Corte, che facendo leva su una supposta incompatibilità del giudizio di cassazione con il disposto di cui al richiamato comma 236, non sospende il giudizio e dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. in tal senso Cass. n. 15722/2023 e Cass. n. 34822/2023) e di seguire invece l’orientamento che appunto dispone la sospensione del giudizio (v. per tutte Cass. n. 8028/2024, Cass. n. 7639/2024, Cass. n. 5114/2024 e Cass. n. 4859/2024). Il presente giudizio di cassazione va pertanto sospeso sino alla produzione in giudizio della documentazione attestante il pagamento della totalità della somma dovuta dal ricorrente in base alla procedura di definizione agevolata, ovvero il suo mancato pagamento. P.Q.M. La Corte sospende il presente giudizio sino alla produzione in giudizio della documentazione attestante il pagamento della totalità della somma dovuta dal ricorrente, ovvero il