CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 04134/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2110/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege a gli indirizz i Pec d e gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dai quali è rappresentato e difeso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Barberini, n. 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2554/2020 depositata il 13/10/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza n. 2554/2020 del 13 ottobre 2020 con cui la Corte d'Appello di Milano ha rigetta to la sua impugnazione avverso la sentenza n. 2643/2019, con cui il Tribunale di Milano aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:SOCIETA] per l’importo di euro 474.844,14, in accoglimento dell’eccezione di inadempimento proposta dall’opponente DHL [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - che av ev a addotto di aver sostenuto esborsi per rimediare all’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento degli stipendi ai sub-vettori - ed operando quindi compensazione tra tali esborsi e quanto dovuto a Logistica.Resiste con controricorso DHL. Laricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Nullità ex art. 360, co.1, n. 3) per difetto di legittimazione passiva e violazione o falsa applicazione di legge (artt. 81 c.p.c., art. 1372 c. 2, 1262 e 1264 c.c.) rispetto alle domande riconvenzionali nel procedimento monitorio e alle domande di cui al procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c.”. Sostieneche il T ribunale prima e la C orte d’appello poi hanno errato nell’affermare che essa [OSCURATO:SOCIETA] era inadempiente - e tenuta alla manleva di DHL- nei confronti dei sub - vettori di cui si era avvalsa; agli atti non vi sarebbe stata prova alcuna che i sub-vettori si fossero lamentati di un suo reale ed effettivo grave inadempimento ed avessero chiesto a DHL di provvedere in sua vece ai pagamenti. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Nullità ex art. 360, co.1, n. 3) per violazione o falsa applicazione della norma di cui all’art. 1460 c.c. (anche in relazione agli artt. 4.4. lett. e) in punto di manleva per pretese di dipendenti e/o terzi, 4.4. lett. f) in punto di rifusione danni per eventuali pretese/azioni dei predetti soggetti, 4.7.4 in punto di manleva per pretese di personale, collaboratori o ausiliari e/o istituti terzi, 7.6 in tema di sospensione dei pagamenti dovuti a Logistica e 7.4 in punto di compensazione del contratto di trasporto sottoscritto da Logistica e DHL in data 1.04.2011)”. Censura la ricorrente l’impugnata sentenza l ad dove ha affermato l’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA] nei seguenti termini: “la prova delle pretese di pagamento avanzate dai dipendenti dei subvettori risulta[va] documentalmente acquisita, atteso che il 24.07.2014 UIL Trasporti, dopo che in data 3.6.2014 era stata manifestata da [OSCURATO:PERSONA] 29 S.R.L. la propria volontà di recedere dal contratto con [OSCURATO:SOCIETA]. …, aveva espresso sia a [OSCURATO:SOCIETA]. che a [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. la forte preoccupazione delle RAS e dei lavoratori dipendenti dalle tre Cooperative sub-vettori per il pagamento dello stipendio di luglio ( entro il 7 agosto ) e aveva chiesto garanzia di tale pagamento (doc. 12 appellata). A tale comunicazione, sempre in data 24.7.2014, [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l., e [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. avevano replicato con lettera all’Organizzazione sindacale e a [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. che il pagamento degli stipendi di luglio avrebbe potuto avvenire solo se fosse intervenuto il saldo immediato, e non a 90 gg., della fattura di [OSCURATO:PERSONA] relativa al mese di luglio, così implicitamente ammettendo di non disporre nell’immediato di sufficienti mezzi finanziari per far fronte all’impegno nei confronti delle maestranze”. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “Nullità ex art. 360, co.1, n. 3 per violazione o falsa applicazione dell’art. 2532 c.c.”. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il quinto motivo del proposto appello, nonostante in entrambi i gradi di giudizio [OSCURATO:SOCIETA] avesse contestato la debenza del trattamento di fine rapporto essendo le dichiarazioni di recesso dei 97 soci lavoratori invalide e/o inefficaci poiché rassegnate fuori dai casi tassativi previsti ex lege, nonché, in ogni caso, la non esigibilità del TFR da Logistica, bensì dai sub-vettori. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia “Nullità ex art. 360, co.1, n. 3 per violazione o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 2118 e 2119 c.c.”. Lamenta che la corte di merito non ha preso in considerazione l’eccezione, formulata da [OSCURATO:SOCIETA] sin dal primo grado di giudizio, di porre in compensazione l’indennità di mancato preavviso che i sub-vettori potevano far valere a fronte del recesso dei loro 97 soci lavoratori esercitato in assenza di giusta causa. 5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia “Nullità ex art.360, co.1, n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in fase di appello”. Censura l’impugnata sentenza laddove ha omesso di esaminare il fatto, decisivo e non contestato, rappresentato dalle sommarie informazioni testimoniali, rese nel procedimento penale, relative alla circostanza che la cessazione del rapporto di lavoro tra i 97 soci lavoratori dimissionari e le rispettive cooperative fu non già un atto spontaneo e libero, bensì un atto orchestrato e imposto da DHL per spingere i soci lavoratori delle varie cooperative sub-vettrici a farsi assumere da nuovo appaltatore designato da DHL stessa. 6. Ragioni di ordine logico-giuridico impongono di scrutinare, anzitutto, il secondo motivo di ricorso. 6.1. Il motivo è fondato. Il giudice d’appello espressamente attribuisce alla odierna ricorrente un inadempimento - considerandolo rilevante ex art.1460 cod. civ. al punto da porlo in compensazione con il debito di DHL- ch e identifica nella “forte preoccupazione” “delle RAS e dei lavoratori dipendenti delle tre Cooperative sub-vettrici per il pagamento dello stipendio di luglio (“entro il 7 agosto”)”; e aggiunge che [OSCURATO:SOCIETA], nel richiedere il pagamento immediato, invece che a 90 giorni, di una propria fattura relativa al mese di luglio 2014, avrebbe implicitamente ammesso di non disporre allo stato di sufficienti mezzi finanziari per adempiere all’obbligo nei confronti delle maestranze (v. pp. 4 e 5 dell’impugnata sentenza). In tal modo la corte territoriale non applica correttamente l’art. 1460 cod. civ., non tene ndo conto degli insegnamenti di questa Suprema Corte, per cui nei contratti a prestazioni corrispettive l’esercizio della eccezione di inadempimento ex art.1460 cod. civ.: a) presuppone che vi sia l’inadempimento della controparte (anche solo in termini di inesatto adempimento: v. Cass., 8/7/2024 n. 18587; Cass.,29/1/2021 n. 2154), dato che integra un fatto impeditivo dell’altrui pretesa di pagamento in costanza di inadempimento dello stesso creditore (Cass., 17/7/2023, n. 20719; Cass., 22/11/2016 n. 23759); b) deve essere sollevata in buona fedeoggettiva, in relazione alla quale il giudice di merito dovrà verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico contrattuale, avuto riguardo all'interesse della controparte, e quindi valuta re la proporzionalità tra i rispettiviinadempimenti, non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in rapporto alla situazione oggettiva (cfr. Cass., 28/12/2023, n. 36295, Cass., 29/1/2021, n. 2154 e Cass., 3/7/2000, n. 8880). Orbene, a fronte di questi principi di diritto, nel caso di specie la corte territoriale non ha individuato, né tantomeno accertato un concreto inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA], ma si è limitata a far riferimento a un a “forte preoccupazione” che sarebbe stata espressa da rappresentanze sindacali ed al mero “rischio” per DHL di subire“una eventuale azione diretta ai sensi dell’art. 7-ter d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 286” (v. p. 6 della sentenza).Per di più, la corte addebita a [OSCURATO:SOCIETA] un ritardo del pagamento dello stipendio di luglio 2014 ai dipendenti dei sub-vettori, ma, al contempo, per un verso espressamente individua la scadenza stipendiale “entro il 7 agosto” successivo, per altro verso dà atto che gli accordi di DHL con i novantasette soci lavoratori dei sub - vettori sono avvenut i mediante novantasette scritture private in data 31 luglio 2014, cioè cronologicamente e giuridicamente prima del preteso inadempimento stipendiale dell’attuale ricorrente. La Corte d’appello , inoltre, a nche se si dovesse reputare - ipotesi appunto insostenibile per i dati cronologici da essa stessa rimarcati – che abbia accertato un inadempimento effettivo (per cui tuttavia non si comprende perché sia ricor sa alle nozioni di “preoccupazione” e di “rischio”, veicolanti solo la sussistenza di possibilità pregiudizievoli), per applicare l’art. 1460 cod. civ. avrebbe dovuto - e lo ha del tutto ome sso - di procedere al giudizio di comparazione tra tale inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA] e l’inadempimento di DHL al pagamento delle fatture per nolo nn. 8, 10, 11, 12, e 13 del 2014 azionate da [OSCURATO:SOCIETA] in sede monitoria. L’impugnata sentenza giunge quindi a estendere erroneamente la portata applicativa dell’art. 1460 cod. civ., da un latotrasformandola in strumento non di reazione, bensì di tutela preventiva, valevole per ipotesi di mero “rischio di inadempimento”, e dunque per inadempimento non effettivo ma solo potenziale(e – non si può non notare per inciso - potenziale è ogni inadempimento quando la prestazione non è ancora dovuta), e d’altro lat o omettendo di verificare se la parte che rivolge l’eccezione sia in buona fede, cioè rifiuti il proprio adempimento a fronte di un concreto e più rilevante inadempimento della controparte del contratto a prestazioni corrispettive. 7. Il secondo motivo di ricorso va pertanto accolto, il che comporta l’assorbimento degli altri motivi. 8. L’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in altra sezione e comunque in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame in applicazione dei seguenti principi di diritto: -“In tema di eccezione di inadempimento, il giudice di merito deve verificare se la controparte sia incorsa in un inadempimento attuale e concreto, non rilevando la mera eventualità di un inadempimento potenziale ovvero solo futuro e soggettivamente giàpaventato dalla parte che propone l’eccezione”; - “In tema di eccezione di inadempimento, per stabilire se essa sia stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte in concreto inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva”. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri , c assa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appell