CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16447/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale èrappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, conindicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l;- intimata -avverso la sentenza n.2335/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA,pubblicata il 3/4/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del5/11/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 24599/2024Numero sezionale 2632/2025Numero di raccolta generale 16447/2026Data pubblicazione 27/05/2026letta la memoria della ricorrente.Con sentenza n. 13660/2020 il Tribunale di Roma rigettò ladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’impresaappaltatrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., diretta a ottenere larisoluzione del contratto di appalto dei lavori di ristrutturazione di unimmobile di sua proprietà per grave inadempimento della convenuta;accolse, invece, la domanda riconvenzionale di risoluzione propostadalla società appaltatrice.La committente aveva esposto che, secondo le previsioni dicontratto, l’impresa avrebbe eseguito i lavori al prezzo di euro31.500,00, oltre IVA, con pagamento a stati di avanzamento dei lavori(in particolare, 10% alla firma del contratto, 20% all’inizio dei lavori,30% al termine della realizzazione e collaudo degli impianti, 30%all’inizio della pittura e il residuo 10% alla fine dei lavori), che ellaaveva corrisposto alla [OSCURATO:PERSONA] la complessiva somma di euro 26.283,57,IVA inclusa, ma aveva riscontrato il ritardo nei lavori e una serie dimodifiche unilaterali apportate dalla [OSCURATO:PERSONA] senza la suaautorizzazione; alle sue rimostranze, la [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],aveva abbandonato il cantiere, lasciando i lavori non ultimati.[OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto, invece, di aver legittimamente sospesoi lavori per il mancato pagamento della fattura n.5 del 26/1/2016,dell’importo di euro 10.279,50 e che una parte delle somme allegate(euro 2.860,00 ed euro 2.864,57) erano state in realtà corrisposte daAntinozzi per l’acquisto di materiali necessari ad opere extra capitolato,sicché per l’appalto il prezzo pagato era stato di soli euro 18.690,00IVA esclusa; aveva chiesto, pertanto, in riconvenzionale, la risoluzionedel contratto per inadempimento di Antinozzi.Con sentenza n. 2335/2024, la Corte d’appello di Roma harigettato l’appello della Antinozzi. In particolare, per quel che quiRic. 2019 n. sez. S2 - Ad. 5-11-2025 -2-Numero registro generale 24599/2024Numero sezionale 2632/2025Numero di raccolta generale 16447/2026Data pubblicazione 27/05/2026ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato che la c.t.u. espletataaveva accertato che i lavori svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] (fatta eccezione perl’avvenuto montaggio di infissi di marca difforme, seppur superiore,rispetto a quelli pattuiti; per la realizzazione di un ulteriore finestra,peraltro non contabilizzata e per una difformità emendabile del quadroelettrico) erano stati realizzati nel rispetto delle regole dell’arte e che illoro valore era superiore di un 30% rispetto all’importo corrisposto daAntinozzi nel corso dei lavori, per cui risultava corretta la decisione delgiudice di primo grado di ritenere maggiormente gravel’inadempimento contrattuale posto in essere da Antinozzi (che si erarifiutata di pagare la fattura n. 5/16) e legittima l’interruzione dei lavorida parte della [OSCURATO:PERSONA] (che, peraltro, non aveva potuto più accedere alcantiere, neanche per terminare gli impianti, perché la committenteaveva cambiato la serratura di ingresso).La Corte ha quindi aggiunto che nel caso di specie, il Giudice diprimo grado, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, avevapienamente aderito al parere del consulente tecnico d'ufficio, ma avevasottolineato che, diversamente da quanto da lui affermato nellarelazione, esprimendo sul punto una valutazione giuridica esorbitantedal suo incarico, Antinozzi non avrebbe potuto legittimamente rifiutareil pagamento della fattura n. 5 del 26.1.2016 della [OSCURATO:PERSONA] perchéproprio contrattualmente riferita all'inizio dei lavori di pittura e che, inconseguenza, la sospensione dei lavori in data 18/2/2016 eragiustificata; ha sottolineato che Antinozzi, alla data della fattura n. 5,aveva già pagato («evidentemente sulla base delle valutazionicompiute dal direttore dei lavori») la fattura n. 166 del 19/12/2015relativa al terzo acconto, previsto in contratto proprio per impiantiterminati e collaudati, senza contestare nulla al riguardo, ponendo cosìin essere un comportamento che «avrebbe potuto essere valutatocome un’accettazione tacita delle opere»; del resto, il mancatoRic. 2019 n. sez. S2 - Ad. 5-11-2025 -3-Numero registro generale 24599/2024Numero sezionale 2632/2025Numero di raccolta generale 16447/2026Data pubblicazione 27/05/2026pagamento della fattura n. 5 del 26/1/2016 era stato formalmenteaddotto a un asserito ritardo nell'esecuzione dei lavori, alla sostituzionedella marca degli infissi delle finestre Salamander con la marca Rehau,al mutamento di colore delle mattonelle rispetto all'ordine e alladiversità del colore delle finestre in PVC rispetto agli originali in legno,cioè a cause diverse dalla mancata ultimazione degli impianti odall’omesso collaudo.Avverso questa sentenza la committente Antinozzi ha propostoricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, illustrati da successivamemoria; l’impresa appaltatrice non ha svolto difese.In data 10/4/2025 il Consigliere delegato ha formulato propostadi definizione accelerata del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la decisione.La trattazione della causa è stata fissata all’odierna udienza, incamera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Preliminarmente, deve rilevarsi che il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano, autore della proposta di definizione accelerata del ricorsoin esame non si trova in condizioni di incompatibilità. Come precisatodalle S.U. di questa Corte nella sentenza n.9611/2024, infatti, nelprocedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili,improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis cod. proc. civ.(come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il Presidente della sezioneo il Consigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizionepuò far parte - ed eventualmente essere nominato relatore - delcollegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., non versando in situazione di incompatibilità aglieffetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 cod. proc. civ.: la propostanon rivela, infatti, una funzione decisoria e non è suscettibile diassumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera diRic. 2019 n. sez. S2 - Ad. 5-11-2025 -4-Numero registro generale 24599/2024Numero sezionale 2632/2025Numero di raccolta generale 16447/2026Data pubblicazione 27/05/2026consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura qualefase distinta che si sussegua nel medesimo giudizio di cassazione concarattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e dicontrollo della proposta stessa.Ciò permesso e passando all’esame del ricorso, con il primomotivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod.proc. civ., l’Antinozzi ha denunciato la violazione o falsa applicazionedell’art. 1460 cod. civ. in relazione agli artt. 1655 c.c.,1375 e 1455cod. civ., per avere la Corte di merito ritenuto che l’inadempimentocontrattuale della appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] fosse di scarsa importanzarispetto al suo, senza considerare i molteplici vizi, rilevati anche in sededi c.t.u., relativi all’impianto elettrico, all’impianto a gas, all’impiantodi condizionamento e alla mancanza di certificazioni; non avrebbeinoltre considerato come risultasse documentalmente provatol’avvenuta corresponsione del complessivo importo di euro 26.283,57e che a fronte di tali pagamenti il cantiere sia stato abbandonato e leopere (anche se pagate) siano risultate incomplete.Il motivo è infondato, perché seppure formalmente articolato inriferimento al vizio di violazione di norme di diritto di cui n. 3 dell’art.360 comma 21 cpc, esso si risolve in una richiesta di rivalutazione deifatti, preclusa in questa sede di legittimità.Nella sentenza impugnata, invero, la Corte d’appello,esaminando il primo motivo di impugnazione, con cui era statalamentata l’omessa valutazione della condotta gravementeinadempiente della impresa appaltatrice, ha innanzitutto ribadito cheera vero, come sostenuto dalla stessa committente appellante, che, indifetto di modifiche concordate al progetto, ella aveva diritto a ottenerela realizzazione dell’opera con le modalità previste nel contratto e nelcapitolato e che non è consentito all’appaltatore di adottare materiali oforme diverse, anche se di maggior pregio, non potendo egli sostituirsiRic. 2019 n. sez. S2 - Ad. 5-11-2025 -5-Numero registro generale 24599/2024Numero sezionale 2632/2025Numero di raccolta generale 16447/2026Data pubblicazione 27/05/2026al committente nello scegliere le modalità esecutive capaci dicaratterizzare l'opera, secondo le preferenze manifestate dalmedesimo al momento della conclusione del contratto.Ha, però, pure sottolineato che, nel caso di specie, il giudice diprimo grado aveva applicato questo principio perché non avevaritenuto legittime le modifiche operate dall’appaltatrice (relative ainfissi e colore delle mattonelle e delle finestre), ma le aveva giudicatedi scarsa importanza; in particolare, ha rilevato che la c.t.u. svoltaaveva accertato che i lavori svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] erano stati realizzati nelrispetto delle regole dell’arte e che il loro valore era superiore di un30% rispetto all’importo versato dalla Antinozzi nel corso dei lavori, percui la decisione del giudice di primo grado di ritenere maggiormentegrave l’inadempimento contrattuale posto in essere dalla Antinozzi (chesi era rifiutata di pagare la fattura n. 5/16) e legittima l’interruzionedei lavori da parte della [OSCURATO:PERSONA] (che, peraltro, non avevano potuto piùaccedere al cantiere, neanche per terminare gli impianti, perché laCommittente aveva cambiato la serratura), era «immune da censure».È evidente, allora, che la Corte, anche richiamando lamotivazione del primo giudice, ha correttamente compiuto lacomparazione comparativa degli inadempimenti reciproci, inconformità con i principi stabiliti da questa Corte, secondo cui, neicontratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia diinadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento diambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettiviinteressi e alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resaresponsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e abbiacausato il comportamento della controparte, nonché della conseguentealterazione del sinallagma: tale accertamento, fondatosulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice dimerito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamenteRic. 2019 n. sez. S2 - Ad. 5-11-2025 -6-Numero registro generale 24599/2024Numero sezionale 2632/2025Numero di raccolta generale 16447/2026Data pubblicazione 27/05/2026motivato (Cass. Sez. 2, n. 13627 del 30/05/2017; Sez. 2, n. 13827 del22/05/2019; Sez. 2, n. 14030 del 26/05/2025).In tal senso, la congruità degli importi corrisposti è stata,ugualmente, oggetto della valutazione comparativa e, come tale, nonè sindacabile da questa Corte se non per vizio di motivazione ex n. 5del comma I dell’art. 360 cod. proc.: questa censura, tuttavia, nonsarebbe stata comunque proponibile nella fattispecie perché preclusaex art. 348 ter IV comma cod. proc. civ., applicabile alla fattispecieperché l’appello è stato proposto nel 2021; l’appello è stato, infatti,rigettato sulla base dello stesso iter logico del primo Giudice e, perprincipio consolidato, ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensidell'art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., con conseguenteinammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.Come già rilevato nella proposta di definizione ex art. 380 biscpc, invero, la valutazione della proporzionalità tra gli inadempimentirispettivamente riconducibili alle parti (Cass. n. 18320/2015; Cass. n.13840/2010; Cass. n. 20614/2009; Cass. n. 13365/2006), non puòdipendere da una rappresentazione soggettiva delle parti stesse, madeve trovare riscontro in una situazione di natura oggettiva (Cass. n.4134/2025; Cass. n. 36295/2023; Cass. n. 14986/2021) e nellafattispecie la Corte d’appello ha confermato che, a fronte dei lavorisvolti e del computo del loro valore, l’appaltante non aveva corrispostola somma di cui alla fattura, secondo il programma definito in relazioneallo stato di avanzamento di detti lavori.A queste considerazioni deve ancora aggiungersi che, come sivedrà a breve, la Corte d’appello ha riportato – e condiviso – quantoevidenziato dal primo Giudice e, cioè, che la ricorrente, prima dirifiutare il pagamento della fattura n. 5/2016, relativa al quarto accontopattuito per l’inizio dei lavori di pittura, aveva già pagato la fattura n.Ric. 2019 n. sez. S2 - Ad. 5-11-2025 -7-Numero registro generale 24599/2024Numero sezionale 2632/2025Numero di raccolta generale 16447/2026Data pubblicazione 27/05/2026166 del 19/12/2015, relativa al terzo acconto, previsto in contratto pergli impianti terminati e collaudati, senza contestare nulla e questocomportamento «avrebbe potuto essere valutato come un’accettazionetacita delle opere» (v. pag. 17 ultimo capoverso della sentenza).Questo riscontro dell’avvenuta accettazione delle opere compiutefino al dicembre 2015 non risulta, allora, censurato se non per il profilodella mancata adesione a tutte le conclusioni del c.t.u.2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 delcomma I dell’art.360 c.p.c., la ricorrente ha lamentato la violazione efalsa applicazione dell’art.194 cod. proc. civ., in relazione all’art.196cod. proc. civ. e all’art.140 cod. civ., per avere la Corte territorialeritenuto che il giudice di primo grado avesse aderito al parere del c.t.u.,discostandosene soltanto nella parte in cui era stata compiuta unavalutazione giuridica sulla permanenza del suo obbligo di pagamentodi ulteriori importi alla [OSCURATO:PERSONA]; secondo la ricorrente, invero, il c.t.u.avrebbe invece correttamente concluso che nulla era da lei dovuto pergli impianti perché non ultimati e così avrebbe risposto al quesitopostogli di verificare lo stato di avanzamento dei lavori e i crediti el’esatta esecuzione delle obbligazioni dedotte in contratto.Anche tale motivo è infondato.La Corte territoriale ha rigettato anche il secondo motivo diimpugnazione, con cui la committente aveva lamentato che il giudicedi primo grado, senza idonea motivazione, avesse disatteso parte dellerisultanze della c.t.u. svolta in accertamento tecnico preventivo: inparticolare, la Corte territoriale ha affermato che è compito del Giudicevalutare l’inadempimento di ciascuna parte, per compararne la gravitàe stabilire quale sia giustificato; ha, quindi, sottolineato (come giàriportato) che il Tribunale si era parzialmente «dissociato» dal pareretecnico «soltanto nella misura in cui il perito aveva «sconfinato suprofili giuridici, non rimessi alla sua valutazione» e aveva fondatamenteRic. 2019 n. sez. S2 - Ad. 5-11-2025 -8-Numero registro generale 24599/2024Numero sezionale 2632/2025Numero di raccolta generale 16447/2026Data pubblicazione 27/05/2026evidenziato che, alla data del rifiuto del pagamento della fattura n. 5del 26.1.2016 della [OSCURATO:PERSONA], riferita contrattualmente all'inizio dei lavoridi pittura, la committente aveva in realtà già pagato la fattura n. 166del 19.12.2015 relativa al terzo acconto previsto in contratto proprioper impianti terminati e collaudati e che questo comportamentoequivaleva ad «accettazione delle opere»; peraltro, questa valutazionesembrava confermata dal fatto che Antinozzi non avesse giustificato ilmancato pagamento della fattura n. 5/16 con la mancata ultimazionedegli impianti o con l’omesso collaudo degli stessi, ma «con altrecausali estranee a detta situazione» quali, per esempio, la sostituzionedella marca degli infissi e il mutamento del colore delle mattonelle edelle finestre.Tutte queste ragioni, allora, secondo la Corte d’appello – esecondo il Tribunale prima ancora - risultavano in parte infondate e inparte costituivano doglianze di entità così modesta da non giustificareil rifiuto di adempimento.Così costruito, il ragionamento è pienamente coerente econforme a diritto per le ragioni già esposte, perché il primo Giudice,come risulta dalla sentenza impugnata e dalla stessa prospettazionedel motivo, non si era discostato immotivatamente dal parere tecnico,ma aveva legittimamente compiuto la sua valutazione giuridica dei fattia lui spettante.Per altro verso, il motivo non è esplicito nella sua formulazione:il mancato esame delle risultanze della c.t.u. integra, infatti, un viziodella sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione,ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., risolvendosinell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti (Sez. 3, n. 13922 del 07/07/2016;Sez. 6 - 3, n. 18598 del 07/09/2020).Ric. 2019 n. sez. S2 - Ad. 5-11-2025 -9-Numero registro generale 24599/2024Numero sezionale 2632/2025Numero di raccolta generale 16447/2026Data pubblicazione 27/05/2026Nella specie, invece, la censura non è stata così formulata e, inogni caso, seppure così articolata, sarebbe stata comunqueinammissibile, come già rilevato al precedente punto, per «doppiaconforme», ex art. 348 ter cod. proc. civ.3. Con il terzo motivo, articolato in due profili rispettivamenteriferiti al n. 3 e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrenteha infine denunziato la violazione e falsa applicazione dell’art.132 cod.proc. civ., in relazione all’omesso esame dell’istanza di consulenzatecnica d’ufficio integrativa, per avere la Corte territoriale rigettato,senza darne motivazione specifica, detta richiesta che, invece, sarebbestata dirimente per accertare lo stato in cui versa l’unità immobiliaredall’impianto allo stato ancora non completato.Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.Innanzitutto, non ricorre alcuna violazione dell’art. 132 cod. proc.civ., atteso che la Corte d’appello ha ampiamente motivato, ancherichiamando la motivazione del Tribunale, la comparazione dellagravità degli inadempimenti e sul punto questa Corte ha statuito conprincipio consolidato che la motivazione è soltanto apparente, e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benchégraficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamentodella decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamenteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per laformazione del proprio convincimento, non potendosi lasciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (in ultimo, Sez. 1, n. 1986 del 28/01/2025; v. anche SSUUordinanza n. 2767/2023 in motivazione e altre ivi richiamate): così quinon è accaduto, come dimostrano già i precedenti rilievi.D’altro canto, è inammissibile la doglianza relativa all’omessoesame dell’istanza di rinnovazione della c.t.u.: in disparte, infatti, laRic. 2019 n. sez. S2 - Ad. 5-11-2025 -10-Numero registro generale 24599/2024Numero sezionale 2632/2025Numero di raccolta generale 16447/2026Data pubblicazione 27/05/2026non sussumibilità della censura nel n. 5, è sufficiente qui richiamareche, secondo questa Corte, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, ilgiudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiestadi parte, a disporre una nuova consulenza, atteso cheil rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i suoi poteri discrezionali,sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto(Cass. Sez. 3, n. 22799 del 29/09/2017; Sez. 3, n. 17693 del19/07/2013 ; Sez. L, n. 20227 del 24/09/2010).In conclusione, il ricorso è respinto. Non vi è luogo a statuizionesulle spese perché l’intimata non ha svolto difese.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata exart. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione, secondo la previsione delcomma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., del quarto commadell’art. 96 cod. proc. civ., il ricorrente deve essere condannato alpagamento, equitativamente determinata, di una somma a favore dellaCassa delle ammende.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento,ex art. 96 comma IV cod. proc. civ., di euro 1.000,00 in favore dellaCassa delle ammende.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Ric. 2019 n. sez. S2 - Ad. 5-11-2025 -11-Numero registro generale 24599/2024Numero sezionale 2632/2025Numero di raccolta generale 16447/2026Data pubblicazione 27/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 5 novembre 2025.Il PresidenteLorenzo OriliaRic. 2019 n. sez. S2 - Ad. 5-11-2025 -12-