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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 febbraio 2022

Cassazione n. 02872/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7611/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ISERNIA n. 686/2021 depositata il05/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Isernia, con l'ordinanza n. 686/2021, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Campobasso, sezione specializzata per le imprese, attesa la pendenza, presso la medesima sezione dello stesso Tribunale, di procedimento connesso.

Il Tribunale, in particolare, rilevava come la domanda dell'attrice (Teckne s.r.l.) avesse ad oggetto l'accertamento negativo della sua responsabilità relativamente a dei fatti per cui la convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva già avviato nei suoi confronti un procedimento di sequestro, procedimento pendente innanzi al Tribunale di Campobasso, a seguito della declaratoria di incompetenza del Tribunale di Isernia, con ordinanza non reclamata del 23 aprile 2021.

Avverso la prima ordinanza n. 686/2021, l'attrice propone ricorso per regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3, 3 comma, d. lgs. 168/2003, 19 e 40 c.p.c.

A giudizio della ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il procedimento sia oggettivamente connesso a quello cautelare, attesa la diversità dell'oggetto - riguardante l'accertamento negativo di condotte di concorrenza sleale e non relativo agli organi amministrativi e di controllo della società - e attesa la mancata riassunzione del procedimento di sequestro innanzi al Tribunale di Campobasso, che è da considerarsi, per tale ragione, estinto.

2. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte in cui chiede che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso, dichiarando la competenzadel Tribunale di Campobasso.

Considerato che: 3.Il ricorso è fondato.

La connessione, ove ricorra, quale legame che intercorre tra diverse cause, incide sulla disciplina del processo al fine di favorire il cosiddetto simultaneus processus, ovvero la trattazione e decisione congiunta della cause connesse, anche con possibile deroga delle regole di competenza che disciplinano i rapporti in contesa (art. 31-36, 40, 103-107 c.p.c.).

Occorre rilevare che la connessione presuppone la pendenza del giudizio connesso presso l’altro giudice, mentre nel caso di specie la connessione è stata rilevata dal Tribunale con il giudizio per il quale è stata dichiarata l’incompetenza, ma non con riferimento ad un giudizio che sia pendente presso altro ufficio giudiziario (peraltro nel ricorso per regolamento - e ribadito nella memoria depositata - la ricorrente afferma che a seguito della dichiarazione di incompetenza il giudizio non è stato riassunto presso l’altro ufficio giudiziario).

4. L a Corte accoglie pertanto il regolamento di competenza e dichiara la competenza del Tribunale di Isernia.

In considerazione della particolarità della vicenda trattata le spese devono essere compensate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il regolamento di competenza e dichiara la competenza del Tribunale di Isernia.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Cameradi consiglio della Sezion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7611/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ISERNIA n. 686/2021 depositata il05/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Isernia, con l'ordinanza n. 686/2021, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Campobasso, sezione specializzata per le imprese, attesa la pendenza, presso la medesima sezione dello stesso Tribunale, di procedimento connesso. Il Tribunale, in particolare, rilevava come la domanda dell'attrice (Teckne s.r.l.) avesse ad oggetto l'accertamento negativo della sua responsabilità relativamente a dei fatti per cui la convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva già avviato nei suoi confronti un procedimento di sequestro, procedimento pendente innanzi al Tribunale di Campobasso, a seguito della declaratoria di incompetenza del Tribunale di Isernia, con ordinanza non reclamata del 23 aprile 2021. Avverso la prima ordinanza n. 686/2021, l'attrice propone ricorso per regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3, 3 comma, d. lgs. 168/2003, 19 e 40 c.p.c. A giudizio della ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il procedimento sia oggettivamente connesso a quello cautelare, attesa la diversità dell'oggetto - riguardante l'accertamento negativo di condotte di concorrenza sleale e non relativo agli organi amministrativi e di controllo della società - e attesa la mancata riassunzione del procedimento di sequestro innanzi al Tribunale di Campobasso, che è da considerarsi, per tale ragione, estinto. 2. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte in cui chiede che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso, dichiarando la competenzadel Tribunale di Campobasso. Considerato che: 3.Il ricorso è fondato. La connessione, ove ricorra, quale legame che intercorre tra diverse cause, incide sulla disciplina del processo al fine di favorire il cosiddetto simultaneus processus, ovvero la trattazione e decisione congiunta della cause connesse, anche con possibile deroga delle regole di competenza che disciplinano i rapporti in contesa (art. 31-36, 40, 103-107 c.p.c.). Occorre rilevare che la connessione presuppone la pendenza del giudizio connesso presso l’altro giudice, mentre nel caso di specie la connessione è stata rilevata dal Tribunale con il giudizio per il quale è stata dichiarata l’incompetenza, ma non con riferimento ad un giudizio che sia pendente presso altro ufficio giudiziario (peraltro nel ricorso per regolamento - e ribadito nella memoria depositata - la ricorrente afferma che a seguito della dichiarazione di incompetenza il giudizio non è stato riassunto presso l’altro ufficio giudiziario). 4. L a Corte accoglie pertanto il regolamento di competenza e dichiara la competenza del Tribunale di Isernia. In considerazione della particolarità della vicenda trattata le spese devono essere compensate. P.Q.M. La Corte accoglie il regolamento di competenza e dichiara la competenza del Tribunale di Isernia. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella Cameradi consiglio della Sezion
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