CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 febbraio 2026
Cassazione n. 04512/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA suiricorsi iscritt i al n. 1477/2024 R.G. propost i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: Regolamento di competenza – Società fiduciarie – Omesso controllo si atti distrattivi degli amministratori – Responsabilità – Competenza – Tribunale delle Imprese - Esclusione R.G.N. 1477/2024 Ud. 11/02/2026CC Sez. S1 - R.G. 1477/2024 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 2 di 12 –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] RESPONSABILI, in persona dei Curatori, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –resistente – avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 3186/2023 depositata il 07/12/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/02/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigettodel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con successivi ricorsi [OSCURATO:SOCIETA] – [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, per brevità, “[OSCURATO:SOCIETA].”), [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. hanno proposto regolamento facoltativo di competenza ex art. 43 c.p.c. avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 3186/2023, pubblicata il 7 dicembre 2023 e pronunciata nei loro confronti nel contraddittorio con l’originario attore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPE Sez. S1 - R.G. 1477/2024 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 3 di 12 LEMBO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] RESPONSABILI(di seguito, per brevità, “FALLIMENTO”). 2. Il FALLIMENTO ha agito nei confronti delle tre odierne ricorrenti, deducendo la responsabilità extracontrattuale delle medesime per avere agevolato – omettendo ogni controllo e segnalazione – una serie di operazioni distrattive che hanno interessato il c.d. “[OSCURATO:PERSONA]”. In particolare, il FALLIMENTO ha allegato che i soci di quella che è stata riconosciuta come società di fatto – tutti appartenenti alle famiglie fondatrici della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. – avevano posto in essere una serie di operazioni che, dietro la veste di riorganizzazione e ristrutturazione dele società del “[OSCURATO:PERSONA]” – a propria volta controllato dalla medesima società di fatto – si erano tradotte nella spoliazione del patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e nella massiccia elusione degli obblighi fiscali. Tre, in particolare, sono le operazioni poste dal FALLIMENTO a fondamento della propria domanda, e cioè: 1) la costituzione della [OSCURATO:PERSONA] ed il trasferimento vendita della partecipazione azionaria della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. a favore di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nel 2004; 2) la costituzione della [OSCURATO:PERSONA] ed il conferimento alla stessa del ramo d’azienda costituito dalla flotta navale di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; Sez. S1 - R.G. 1477/2024 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 4 di 12 3) l ’operazione di vendita, nel 2008, di tutte le partecipazioni detenute in [OSCURATO:PERSONA] alla società lussemburghese Lamain SA, per il prezzo di € 363.000.000,00. Nella prospettazione del FALLIMENTO, le operazioni in questione sarebbero state poste in essere tramite le tre società fiduciarie convenute che, quindi, non solo avrebbero attivamente contribuito alle manovre distrattive - il cui carattere anomalo le fiduciarie medesime non avrebbero potuto non rilevare – ma anche avrebbero omesso qualsivoglia segnalazione alle autorità competenti, se non immediatamente a ridosso della dichiarazione di insolvenza della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] le tre odierne ricorrenti – eccependo, tra l’altro, l’incompetenza funzionale del Tribunale per essere competenti, alternativamente, le Sezioni Specializzate d’Impresa di Napoli, Roma o Milano –il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto la domanda del FALLIMENTO, accertando la responsabilità delle tre società ed emettendo nei loro confronti sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni. Con specifico riferimento all’eccezione di incompetenza funzionale e di difetto di competenza territoriale sollevate dall’odierna ricorrente, il Tribunale ha testualmente osservato che: “L'oggetto della presente domanda non rientra nel novero delle materie devolute alla competenza del Tribunale delle Imprese. Infatti perché sia configurabile tale competenza la controversia deve essere direttamente inerente con la questione societaria, nel senso che deve trarre titolo dal rapporto societario. Nel caso di specie , come si è sopra, detto la domanda ha ad oggetto « l'accertamento della responsabilità risarcitoria dei soggetti terzi che hanno assistito e dato Sez. S1 - R.G. 1477/2024 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 5 di 12 esecuzione in maniera interessata ed inerte alle operazioni descritte nella citazione»” Il Tribunale ha ulteriormente argomentato che “ Con riferimento all’eccezione di incompetenza territoriale, assume valore assorbente la circostanza che l’azione abbia ad oggetto, in via principale, l’accertamento della responsabilità extracontrattuale con domanda di condanna generica. Ne consegue che la competenza territoriale dell’intestato Tribunale sussiste proprio perché il danno susseguente agli illeciti contestati nell’atto di citazione si è prodotto nell’ambito di questo circondario dove hanno operato i soggetti dichiarati falliti.”. 3. Ai tre ricorsi ex art. 43 c.p.c. [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. resiste con separate memorie il FALLIMENTO. 4.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte ex art. 380- ter c.p.c., concludendo per il rigetto del ricorso. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. L e ricorrent i , con un unico motivo, deducono, in relazione all’art. 360, nn. 2) e 3), c.p.c. la violazione dell’art. 3, D. Lgs n. 168/2003. Argomentano che la domanda proposta dal FALLIMENTO scaturisce da vicende inerenti alla intestazione fiduciaria delle partecipazioni e presenta quindi ragioni di connessione – ex art. 3, comma 3, D. Lgs n. 168/2003 - con le cause e procedimenti “relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio Sez. S1 - R.G. 1477/2024 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 6 di 12 avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”, di cui all’art. 3, comma 2, lett. b) D. Lgs n. 168/2003. Ulteriormente, si deduce che l’azione risarcitoria promossa dalla Curatela, in quanto riferita ad un danno che sarebbe derivato dall a dedotta compartecipazione delle tre ricorrent i ad atti di mala gestio posti in essere dall’amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., presenta ragioni di connessione – sempre ex art. 3, comma 3, D. Lgs n. 168/2003 - anche con le cause e procedimenti relativi alle “azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo….”, di cui all’art. 3, comma 2, lett. a) D. Lgs n. 168/2003. I tre ricorsi, quindi, argomentano che, poiché le condotte denunciate dal FALLIMENTO si sarebbero verificate nel circondario del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la competenza andrebbe riconosciuta alla Sezione Specializzata in materia di Imprese del Tribunale di Napoli o, in alternativa, la Sezione Specializzata in materia di Imprese del Tribunale di Roma (sede di [OSCURATO:SOCIETA]. ) oppure ancora la Sezione Specializzata in materia di Imprese del Tribunale di Milano (sede di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.). 2.I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati. 2.1. Il fulcro della tesi delle tre ricorrenti – poi rimodulato nelle memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c. - è costituito dall’affermazione della sussistenza di ragioni di connessione con controversie – quelle relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerentie quelle relative ad azioni di responsabilità contro i componenti degli organi amministrativi – che rientrano pacificamente tra quelle devolute, ex art. 3, D. Lgs. n. 168/2003, alla cognizione delle Sezioni Sez. S1 - R.G. 1477/2024 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 7 di 12 specializzate in materia di Impresa dal medesimoD. Lgs. n. 168/2003 istituite. 2.2. Osserva questa Corte che l’evidente limite di tale tesi è costituita dal fatto che, nella specie, nessuna di tali controversie risulta essere stata concretamente promossa, risultando la dedotta connessione come meramente “virtuale” e non effettiva. Questa Corte, invero, ha avuto recentemente modo di chiarire che lo spostamento della competenza a favore della Sezione specializzata in materia di Impresa non può verificarsi in qualsiasi ipotesi di connessione fra domande, ma solo nelle ipotesi di connessione c.d. “qualificata”di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., e cioè nel caso di proposizione congiunta di più domande, una delle quali facenti aventi come oggetto una delle controversie rimesse alla cognizione della Sezione specializzata. Ciò in quanto, da un lato, lo spostamento della competenza risponde all’esigenza di garantire il simultanues processus , tenuto conto dell'unitarietà del bene della vita che sia perseguito con l’insieme di domande ma, dall’altro lato, si impone l’esigenza di salvaguardare la ratio sottesa all’istituzione del Tribunale delle Imprese, voluto dal legislatore quale giudice specializzato, cui è demandata la cognizione di determinate materie che, per peculiarità degli interessi coinvolti, devono anche essere decise celermente (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 23112 del 26/08/2024 e Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 33041 del 28/11/2023). Come osservato, in modo condivisibile, dal Procuratore Generale nelle proprie conclusioni – ben lungi dall’essere fondate “su un’argomentazione formalistica ed incompleta”, come dedotto nelle memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c. delle odierne ricorrenti - l a previsione dell’art. 3 D. Lgs. n. 168/2003 richiama l'estensione della Sez. S1 - R.G. 1477/2024 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 8 di 12 competenza per "ragioni di connessione", e dunque si colloca nel solco della nozione generale evocata dall'art. 40 c.p.c. con la conseguenza che l’operatività del meccanismo di spostamento della competenza impone che le cause connesse siano effettivamente pendenti. Si deve, infatti, intendere tale "pendenza" non come mera astratta possibilità che alla causa effettivamente instaurata siano astrattamente connessi giudizi mai o ancora non instaurati, giacchéin tale ipotesi viene a mancare in radice il presupposto imprescindibile per l’affermazione della sussistenza di un rapporto di connessione, e cioè la proposizione – effettiva e non meramente ipotetica e potenziale - di più giudizi , laddove – come rammenta ancora il Procuratore Generale – “ l'istituto della connessione, quale che sia la concreta disciplina dei rapporti di subordinazione prescelta dal legislatore, serve a governare il caso specifico: vale a dire il caso che si verifica quando le parti non si siano avvalse della facoltà loro concessa di cumulare in unico processo le domande connesse, ma abbiano proposto le cause separatamente dinanzi allo stesso giudice ovvero dinanzi a giudici diversi (Cass. 2872/2023; Cass.25428/2020)”. Detti principi devono trovare applicazione anche con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 3, D. Lgs. n. 168/2003, da ciò derivando che lo spostamento della competenza in favore del Tribunale delle Imprese viene a postulare imprescindibilmente la pendenza di almeno due domande, di cui una di diretta competenza funzionale delle sezioni specializzate, ed un’altra estranea a tale competenza, ma connessa alla prima domanda sotto il profilo oggettivo o soggettivo. 2.3. La domanda proposta dall’odierno resistente, in realtà, non ha in alcun modo ad oggetto una delle fattispecie di cui all’art. 3, D. Sez. S1 - R.G. 1477/2024 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 9 di 12 Lgs. n. 168/2003, limitandosi il FALLIMENTO a prospettare una serie di condotte il cui accertamento nella presente sede non è stato in alcun modo richiesto e che sono state dedotte solo come meri presupposti di quello che è l’unico ed effettivo oggetto della domanda, e cioè l’accertamento della responsabilità delle odierne ricorrenti. Rispetto a tale ultimo profilo, quello della sussistenza di fattispecie riconducibili alla previsione di competenza speciale di cui all’art. 3, D. Lgs. n. 168/2003costituisce, semmai, mero accertamento incidentale dedotto come fatto storico costitutivo della domanda nei confronti delle odierne ricorrenti, accertamento in relazione al quale, tuttavia, questa Corte ha già avuto modo di escludere l’operatività della regola speciale di individuazione del giudice competente, dovendosi avere esclusivo riguardo alla domanda proposta contro il convenuto (Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 8043 del 22/04/2020). 2.4. Emerge, in tal modo, la infondatezza delle argomentazioni svolte anche nelle memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c. delle odierne ricorrenti, nel momento in cui, ulteriormente, si contesta la decisività del ragionamento basato sui criteri di operatività della connessione e si sostiene la diretta competenza della Sezione specializzata di Impresa in ragione dell’oggetto e della causa petendi della domanda proposta dal FALLIMENTO , invocando una lettura più ampia dell’art. 3, D. Lgs. n. 168/2003, la cui corretta interpretazione dovrebbe condurre a dare rilevanza alla “natura sostanzialmente societaria della controversia”. Osserva, questa Corte, che, ai fini della determinazione della competenza – e quindi della individuazione del giudice naturale ex art. 25, primo comma, Cost. – deve assumere rilievo esclusivamente il dato concreto (e non “formalistico”) della domanda proposta, non Sez. S1 - R.G. 1477/2024 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 10 di 12 potendosi invece individuare l’oggetto di una domanda sulla base di non meglio precisate letture “sostanzialistiche”. La competenza ex art. 3, D. Lgs. n. 168/2003 o sussiste o non sussiste, e sussiste quando è stata formulata una domanda che rientra effettivamente – e non “sostanzialmente” - tra quelle di cui all’art. 3, D. Lgs. n. 168/2003 , non essendo condivisibili letture estensive che verrebbero a cozzare con la già richiamata ratio sottesa all’istituzione del Tribunale delle Imprese, e cioè la creazione di un giudice specializzato, cui è demandata la cognizione di determinate materie che, per peculiarità degli interessi coinvolti, devono anche essere decise celermente (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 23112 del 26/08/2024 e Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 33041 del 28/11/2023). Ratioche verrebbe evidentemente e radicalmente frustrata da una lettura eccessivamente estensiva della disciplina in tema di competenza, di fatto gravando la Sezione specializzata dell’onere di definire giudizi solo indirettamente tangenti rispetto alle materie in relazione alle quali il Legislatore ha voluto individuare un giudice specializzato. Nella specie, come già evidenziato, nessuna delle domande formulate dall’odierno resistente rientra tra le materie di cui all’art. 3, D. Lgs. n. 168/2003 - non essendo richiesto l’accertamento diretto della sussistenza di alcuna delle fattispecie richiamate dalla medesima previsione –vertendo la domanda del FALLIMENTO sull’accertamento di una mera responsabilità aquiliana, rispetto alla quale i fatti sui quali le ricorrenti intendono fondare la competenza della Sezione specializzata sono oggetto di un semplice mero accertamento incidentale che investe unicamente i fatt i storic i costitutiv i della domanda. Sez. S1 - R.G. 1477/2024 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 11 di 12 3. I ricors i dev ono quindi essere respint i , con conseguente declaratoria di competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. La statuizione sulle spese è rimessa al giudice del merito davanti al quale prosegue il giudizio. 4.Stante il tenore della pronuncia – e considerata in particolare la natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13636 del 02/07/2020 ; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11331 del 22/05/2014) - va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.M La Corte; rigetta i ricorsi e per l’effetto dichiara la competenza territoriale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il rico