CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 dicembre 2015
Cassazione n. 08033/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8134-2016, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (C.F. 01579840669), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1440/I/15 della [OSCURATO:PERSONA] dell’ABRUZZO, depositata il 18/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . due cartelle di pagamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A. ed I.R.E.S. relativamente all’anno di imposta 2009; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. de L’Aquila che, con sentenza n. 616/2014, dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere in relazione ad alcuni importi oggetto di sgravio da parte dell’Ufficio ovvero corrisposti nelle more del giudizio, rigettò, per la residua parte, il ricorso; che l’ [OSCURATO:PERSONA] S . R . L .propose appello innanzi alla C.T.R. dell’Abruzzo, la quale, con sentenza n. 1440/I/15, depositata il 18/12/2015 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come non rilevi che la contribuente avesse subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 2009, non potendo essa fruire dei benefici di cui all’art. 33, comma 28, della l. n. 183 del 2011 (e, dunque, della riduzione dell’ammontare delle imposte dovute), (a) per avere essa la propria sede al di fuori dell’area destinata ad avvantaggiarsi di tali agevolazioni ed individuata quale “cratere sismico”, né (b) implicando siffatta limitazione legislativa alcuna disparità di trattamento, essendo “doveroso, invero, delimitare la detta area e non si scorgono ragioni per le quali tale operazione possa ritenersi in contrasto con le indicate norme costituzionali” (cfr. sentenza impugnata, p. 3); che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S . R . L .ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione di legge – Violazione dell’art. 33, comma 28, L. 12/11/2011, n. 183 ” (cfr. ricorso, p. 4) per non avere la C.T.R. applicato, anche in favore di essa [OSCURATO:PERSONA] , la riduzione dell’ammontare dovuto per ciascun tributo prevista da tale norma, sulla base dell’assunto che, avendo la propria sede al di fuori del “cratere sismico”, come individuato dall’art. 1, comma2, del d.l. n. 39 del 2009, tale agevolazione fiscale non spettasse ad essa contribuente, nonostante “gli ingenti danni subitie puntualmente dimostrati”; che con il terzo motivo parte ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 39 del 2009 (cfr. ricorso, p. 9), per avere tale norma delimitato la zona destinata a fruire delle agevolazioni in questione (il cd. “cratere sismico”, per l’appunto), “sulla base di dati puramente strumentali relativi al solo movimento tellurico della terra e non dai danni realmente subiti dai contribuenti” (cfr. ivi, penultimo cpv.), così determinando (1) una disparità di trattamento, in violazione dell’art. 3 Cost., tra “contribuenti che hanno subito uguali danneggiamenti, ma che siano trovati al di qua o al di là di una invisibile linea di confine” (cfr. ivi, p. 10, righe 2-4), nonché (2) una violazione del principio di capacità contributiva posto dall’art. 53 Cost., per effetto “di un criterio di individuazione dei beneficiari che non [tiene] conto della reale riduzione della capacità contributiva” (cfr. ivi, p. 10, cpv.). Evidenzia, inoltre, la rilevanza della questione rispetto al caso di specie giacché, ove la norma fosse applicata anche nei propri confronti, ne deriverebbe una riduzione degli importi dovuti all’erario; che i due motivi – suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese – sono, nel loro complesso, infondati; che va anzitutto premesso che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione (quale il terzo) diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma, non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l'annullamento da parte della Corte: è infatti riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale, ben potendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall'interessato, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo (Cass., Sez. 1, 9.7.2020, n. 14666, Rv. 658387-01); che, tuttavia, un simile motivo può essere certamente esaminato come sollecitazione al giudice (e, dunque, anche a questa Corte) a sollevare una questione di legittimità costituzionale, attività, come detto, consentita alle parti; che dopo gli eventi sismici della primavera 2009, il d.m. Economia e Finanze del 9 aprile 2009 sospese i termini relativi ai versamenti tributari scadenti nel periodo fra il 6 aprile ed il 30 novembre 2009 per tutti i soggetti residenti nella provincia di L'Aquila; successivamente, l'art. 1, comma 2, del d.l. 28 aprile 2009, n. 39, nell'adottare gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, individuò il più ristretto ambito dei residenti all'interno del "cratere sismico" (area delimitata dai decreti del commissario delegato nn. 3, del 16 aprile 2009 e 11, del 17 luglio 2009), interessato da eventi calamitosi di maggiore intensità, stabilendo per questi ultimi che le misure di agevolazione sarebbero state attuate con apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri. L'O.P.C.M. 3780 del 6 giugno 2009, per prima dispose, quindi, la sospensione dei versamenti per i residenti all'interno del "cratere sismico" fino al 30 novembre 2009. Successivamente, l'art. 25, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009 dispose la ripresa dei versamenti a partire da giugno 2010, aggiungendo che le modalità per la relativa effettuazione sarebbero state “stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate”. Nel frattempo, il d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla l. n. 122 del 2010, all'art. 39, commi 3-bise 3 - ter , aveva differito al gennaio 2011, per i comuni interni al "cratere", anche la ripresa degli importi non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, sempre con 120 rate mensili senza interessi. Infine, con riferimento agli stessi residenti interni al "cratere", l'art. 33, comma 28, della l. n. 183 del 2011, ha disposto che la ripresa della riscossione avvenga a decorrere dal mese di gennaio 2012, anche qui con delega al direttore dell'Agenzia di disciplinare le modalità dei versamenti, e che “l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento”. Le concrete modalità di ripresa dei versamenti da parte dei soggetti residenti all'interno del “cratere sismico” sono state così disciplinate dal provvedimento direttoriale n. 151122 del 23 novembre 2010, ove è stabilito che il versamento avvenga mediante un numero massimo di 120 rate mensili di pari importo; che ricostruita nei termini che precedono la specifica disciplina per cui è causa e rilevato che parte ricorrente non ha comunque allegato né provato in questa sede (cfr. l’0art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.) quali sarebbero gli “ingenti danni” subiti in occasione del sisma del 2009, che ne renderebbero coerente l’applicazione nei propri confronti sul piano del rispetto della capacità contributiva (cfr. l’art.53 Cost.), appare evidente al Collegio come la prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 39 del 2009 appaia manifestamente infondata, avendo il Legislatore adottato provvedimenti mirati e graduati sulla base della vicinanza all’epicentro del sisma, della maggiore intensità degli eventi calamitosi (“una intensità MSC uguale o superiore al sesto grado”), e del prolungarsi dei danni per effetto dello sciame sismico conseguente al fenomeno principale: sicché essa appare giustificata, su entrambi i piani della ragionevolezza e del rispetto della capacità contributiva, dalla necessità di fornire maggiore sostegno, sul piano economico, alla popolazione più colpita dal sisma (arg. da Cass., Sez. 5, 15.5.2019, n. 12939, non massimata, p. 3, terzultimo cpv. della motivazione), nonché dall’esigenza di sostenere le imprese operanti nelle aree maggiormente colpite, al fine di garantire, all'interno di queste, la "tenuta" del mercato occupazionale (arg. da Cass., Sez. L. 18.10.2021, n. 28620, non massimata, pp. 3, ult. cpv. e 4 della motivazione); che deriva da quanto precede il rigetto, altresì, del primo motivo di ricorso, avendo la C.T.R. fatto corretta applicazione dell’art. 33, comma 28 della l. n. 183 del 2011, laddove ha escluso che la odierna ricorrente potesse fruire dei benefici fiscali ivi contemplati, pacificamente non risultando essa avere sede nel territorio di alcuno dei comuni inclusi nel “cratere sismico”, né potendo tale previsione, siccome contemplante un regime fiscale agevolato, essere oggetto di interpretazione estensiva o analogica (arg. da Cass., Sez. 5, 7.2.2013, n. 2925, Rv. 625274-01) – ciò che, peraltro, rende irrilevante, nella specie, il recente rinvio pregiudiziale disposto da questa Sezione (ord. int. 16.1.2023, n. 1168) in relazione alla possibile incompatibilità, con il diritto unionale, dall’art. 33, comma 28, della l. n. 183 del 2011, sulla falsariga di quanto già chiarito dalla C.G.U.E. in relazione alle analoghe previsioni contenute nell’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 – a vuto precipuo riguardo alla riduzione, nella misura del 90%, delle imposte dovute per gli anni 1990, 1991, e 1992, in favore delle persone colpite dal terremoto nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione di legge – Violazione dell’art. 112 c.p.c. –Omessa pronuncia” (cfr. ricorso, p. 5), per avere la C.T.R. omesso di pronunziarsi in relazione alla domanda, proposta in via subordinata in prime cure ed oggetto di specifico motivo di gravame, di riduzione di sanzioni ed interessi relativamente all’imposta non versata; che il motivo – in quale disvela un error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. -è fondato; che effettivamente: a) dalla lettura delle conclusioni delle parti, riportate nell’incipit della sentenza impugnata, emerge che la contribuente ebbe ad invocare la rettifica del “ruolo esattoriale di cui in oggetto, nella parte in cui si richiede alla società appellante, la corresponsione di notevoli somme di sanzioni ed interessi…”; b) emerge, altresì, dallo svolgimento del processo, contenuto alla p. 1 della motivazione della sentenza impugnata, che già in prime cure la [OSCURATO:PERSONA] ebbe a censurare le cartelle di pagamento impugnate dolendosi della “infondatezza della pretesa nella parte in cui richiede il pagamento di sanzioni ed interessi”; c) è la stessa AGENZIA ,infine, a riconoscere che la questione fu effettivamente sottoposta dalla contribuente all’esame della C.T.R. (cfr. controricorso, pp. 18 ss.), pur dando, tuttavia, una lettura della decisione impugnata nel senso di escludere la lamentata omissione di pronunzia; che, tuttavia, rileva il Collegio come, in relazione all’evidenziato profilo, effettivamente – e conformemente alle doglianze di parte ricorrente - la C.T.R. non risulta essersi pronunciata. Né, invero, può fondatamente ritenersi che si versi in presenza di un rigetto implicito, difettando, nella specie, l’accoglimento di una tesi incompatibile con quella prospettata dalla contribuente (arg. da Cass., Sez. 5, 30.1.2020, n. 2153, Rv. 656681-01), per avere i giudici di appello limitato il proprio esame solo alla debenza dell’imposta; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto limitatamente al secondo motivo, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso limitatamente al secondo motivo. Per l’effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Co