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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 30622/2025

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del legalerappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocatoPANERI GIANFRANCO, già elettivamente domiciliata presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed attualmente domiciliata per legge pressol’indirizzo di posta elettronica certificata del menzionato difensore difiducia;-controricorrente-Oscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025REALE [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, nella persona del legalerappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocatoDEL [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo diposta elettronica certificata è domiciliato per legge;-controricorrente-H.Y. rappresentata e difesa dall’avvocatoTORTORELLI AUGUSTO, presso il cui indirizzo di posta elettronicacertificata è domiciliata per legge;-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA] 5 SPEZZINO, nella persona dellegale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronicacertificata è domiciliata per legge;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (RAS), X.O. , ISIINSURANCE, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., Z.F.[...] , ACMI - [OSCURATO:PERSONA] D’ITALIA-intimati-avverso l’ORDINANZA n. 24659/2018 di questa CORTE SUPREMA DICASSAZIONE, depositata il 05/10/2018;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA].

MAUROVITIELLO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità delricorso;udito l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale Difensore delle partiricorrenti, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso e comunquenella richiesta di incidente di costituzionalità;uditi gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali Difensori delle parti resistenti [OSCURATO:PERSONA] e RealeOscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025Mutua Assicurazioni, nonché, per delega, di H.Y. , chehanno insistito nella richiesta di declaratoria di inammissibilità ecomunque di infondatezza delle richieste dei ricorrenti.1.

C.B. e N.D.

C.Y.

I.I.[...] nonché N.H. e M.E. tutti in proprio ed inqualità di eredi di H.L. nonché per quanto di ragione e dititolo, di D.C. e R.T. ricorrevano a questaCorte (articolando tre motivi) avverso la sentenza n. 1026/2016, conla quale la Corte d’appello di Genova, riformando parzialmente lapronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], aveva riconosciuto un concorso dicolpa della defunta H.L. nella causazione del propriodecesso in ragione dell’omesso ritiro del referto relativo all’esamebioptico, dal quale era risultata la presenza di un carcinoma invasivodell’utero, e del ritardato inizio delle cure, con conseguente riduzionedella quantificazione del danno iure proprio e iure hereditatis deiricorrenti, che in primo grado aveva formato oggetto di condanna dellaAusl n. 5 di [OSCURATO:PERSONA] e del medico primario D.S.

Lacorte territoriale, invece, aveva mantenuto ferma la condanna dellerispettive compagnie a tenere indenne i predetti dalle avverse pretese,nei limiti del massimale.Al ricorso resistevano gli intimati K.V. , in qualità dierede di D.S. la Ausl n. 5 “Spezzino”, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA],quale compagnia di assicurazioni del D.S. proponeva ricorsoincidentale (articolando due motivi).2.

Questa Corte, con ordinanza n. 24569/2018, dichiaraval’improcedibilità di entrambi i ricorsi, poiché nessuna delle parti avevaallegato la relata di notifica della sentenza impugnata.I ricorrenti adivano alla Corte europea dei diritti dell’uomo (diseguito, per brevità, Corte EDU) con il ricorso n. 20437/19, lamentandoOscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025l’eccessivo formalismo, la mancata concessione di un adeguatorisarcimento in qualità di parenti di una vittima di negligenza medica ela durata eccessiva del procedimento.

In sintesi, denunciavano laviolazione degli artt. 2 CEDU volet procédural e 6 § 1 CEDU, nonchédegli artt. 1, Prot. n. 1 alla CEDU e 13 CEDU.In data 1° giugno 2022, la Corte EDU comunicava il ricorso algoverno italiano e poneva alle parti le seguenti due questioni: i) se ilrigetto del ricorso da parte della Corte di cassazione in quantoimprocedibile ai sensi dell’art. 369, co. 2, n. 2, c.p.c., avesse o menoimposto una restrizione sproporzionata al diritto dei ricorrenti diaccesso a un giudice e fosse o meno compatibile con i principi di“eccessivo formalismo” stabiliti dalla Corte europea; ii) se, inconsiderazione della tutela procedurale del diritto alla vita, ilprocedimento condotto dalle autorità nazionali nel caso in questionesoddisfacesse i requisiti di cui all’art. 2 CEDU, tra cui l’obbligo diriconoscere un “risarcimento adeguato” e l’obbligo di concludere ilprocedimento entro un termine ragionevole.In data 3 ottobre 2022, il governo italiano proponeva uncomponimento amichevole, offrendo la somma di euro 20.000, perciascuno dei fratelli della defunta H.L. e la somma congiunta dieuro 20.000 per il padre e i figli della stessa, oltre una parziale rifusionedelle spese di lite.

Tale proposta veniva accettata dai fratelli N.H.e M.E. ma veniva rifiutata dagli odierni ricorrenti, cheritenevano inadeguate le somme proposte.In data 14 dicembre 2022, il governo italiano presentava unadichiarazione unilaterale, nella quale riconosceva la violazione degliartt. 2 CEDU (per il mancato riconoscimento di un risarcimentoadeguato ai ricorrenti in un lasso di tempo ragionevole) e dell’art. 6 §1 CEDU (per l’eccessivo formalismo con cui questa Corte avevadichiarato l’improcedibilità del ricorso presentato nel 2017); e offrivaper ciascuno dei ricorrenti la somma di 5.000 euro, oltre una parzialeOscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025rifusione delle spese di lite.

Anche questa proposta veniva respintadagli odierni ricorrenti.La Corte EDU, con la decisione C.Y. e altri c.Italia del 25 maggio 2023, radiava dal ruolo il ricorso, da un lato,prendendo atto dell’intervenuto componimento amichevole traK.D. e M.E. e il governo convenuto;dall’altro, ai sensi dell’articolo 37 § 1 (c) della Convenzione, a seguitodella dichiarazione unilaterale del Governo italiano, che avevariconosciuto le violazioni degli artt. 2 e 6 CEDU.3.

In conseguenza della decisione della Corte europea, I.I.[...] C.B. e N.D.

I.I. eC.Y. in qualità di eredi di H.L. hannoproposto ricorso ai sensi dell’art. 391-quater c.p.c. chiedendo larevocazione dell’ordinanza n. 24569/2018 di questa Corte; e, quindi,in accoglimento dell’originario ricorso:- in via principale, la cassazione senza rinvio della sentenza n.1026/2016 della corte territoriale,- in subordine, la cassazione con rinvio a diversa sezione dellacorte territoriale medesima e,- in estremo subordine, la remissione alla Corte costituzionaledella questione di legittimità costituzionale dell’art. 391 quater c.p.c.,per contrasto: a) con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cuigarantiscono il principio dell’uguaglianza e il diritto di difesa; b) conl’art. 76 Cost. e con la norma della legge-delega (L. 26 novembre 2021,n. 206, articolo 1, comma 10, lettera a), nella parte in cui questaprescrive l’introduzione di una forma di revocazione straordinaria delledecisioni interne; c) con l’art. 117 Cost., in relazione agli artt. 6 e 14CEDU, nonché all’art. 46 CEDU.Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali.Hanno resistito con distinti controricorsi: l’Azienda SociosanitariaLigure 5; la [OSCURATO:PERSONA]; H.Y. ,Oscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025quale erede di D.S. nonché la [OSCURATO:PERSONA].ni S.p.A.(già nuova [OSCURATO:SOCIETA]. di assicurazioni e capitalizzazioni).Tutte le altre parti intimate non hanno svolto difese.Per l’odierna udienza pubblica il Procuratore Generale harassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso.I Difensori di tutte le parti hanno presentato memoria a sostegnodelle rispettive conclusioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Le eccezioni preliminari, sollevate dalle parti resistenti, sonoinfondate.1.1.

Infondata è l’eccezione di nullità e/o inesistenza della notificadel ricorso per revocazione, per essere stata effettuata (non alla partepersonalmente, ma) al procuratore costituito.

Invero - premesso chenella specie si tratta di un ricorso per revocazione di una ordinanza diquesta Corte - il relativo procedimento è stato correttamente introdottomediante ricorso notificato, ai sensi dell’articolo 330 c.p.c., presso ilprocuratore costituito o comunque al domicilio eletto per il giudizio dicassazione, sia pure oltre il termine previsto dalla norma di riferimento.D’altronde, ogni eventuale nullità della notifica è stata sanatadalla costituzione dei controricorrenti, alla luce del generale principiodella sanatoria dell’atto che ha comunque raggiunto il suo scopo (di cuiall’art. 156, comma secondo, c.p.c.), mentre la prospettata inesistenzadella notifica del ricorso è esclusa in virtù del principio espresso già davari anni dalle Sezioni Unite con sentenza n. 14916/2016 (sicuramenteapplicabile anche al ricorso per revocazione, come chiarito da Cass. n.25349/2021), in base al quale il luogo in cui la notificazione del ricorsoper cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutiviessenziali dell’atto.Oscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/20251.2.

Infondata è l’eccezione di inapplicabilità ratione temporis delrimedio di cui all’art. 391 quater c.p.c. al presente giudizio, sulpresupposto che quest’ultimo è stato introdotto in data 12 luglio 1999.La tesi, che opera un interessante richiamo alla necessità diidentificare i giudizi in corso con quelli intrapresi in primo grado,generalmente applicata nei casi di novella processuale (e che, per laverità, nella specie potrebbe avere una sua giustificazione razionale,straordinario, non previsto né al momento dell’instaurazione della lite,né al tempo in cui il giudizio è stato definito coi mezzi di impugnazioneordinaria e con sentenza, quindi, passata in giudicato), non può trovareseguito, in ragione della lettera della specifica norma transitoria sulpunto emanata.Infatti, a norma dell’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dall’art. 1, comma 380,lettera a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, salvo quanto previsto dalcomma 6 del medesimo articolo, le norme di cui al capo III del TitoloIII del [OSCURATO:PERSONA] del codice di procedura civile, come modificatedal suddetto decreto legislativo n. 149/2022, si applicano ai giudiziintrodotti - evidentemente, anche a quelli introdotti innanzi a questaCorte - con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Ed ilpresente procedimento è stato introdotto con ricorso notificato in data24 luglio 2023.Ne consegue che la nuova revocazione si applica a tutti i relativiricorsi proposti a far tempo dal 1° gennaio 2023, salvo il terminedecadenziale generale per la sua introduzione, decorrente dalla notificao dalla definitività della sentenza della Corte europea.1.3.

Infondata, infine, è l’eccezione sulla mancata asseverazionee traduzione della pronuncia della Corte EDU, che è stata depositata daparte ricorrente nella sua versione originale.Oscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025In primo luogo, l’onere di produzione in forma autentica siriferisce, in base alla norma processuale nazionale, al soloprovvedimento impugnato e, quindi, al provvedimento di questa Cortegravato di revocazione straordinaria.

La sentenza della Corte diStrasburgo ne costituisce il presupposto; ed essa è rinvenibile sul sitodi quella stessa corte, dove, come è noto, vengono pubblicati tutti isuoi provvedimenti.A prescindere dalla questione se la pubblicazione su HUDOC sial’unica forma di comunicazione della sentenza della Corte EDU e se ildocumento, scaricabile da detto sito, faccia fede e costituisca o menola sola copia autentica della pronuncia, va osservato, poi, che l’art. 122c.p.c., per costante giurisprudenza, si applica ai soli atti processuali insenso stretto e non alla documentazione ad essi allegata (per la qualel’art. 123 c.p.c. dispone che, quando occorre procedere all’esame didocumenti non in lingua italiana, il giudice - ove lo ritenga necessario- può nominare un traduttore).Ciò posto, in via dirimente giova ricordare che questa Corte ha,proprio di recente e a Sezioni Unite (Cass., Sez.

U., 02/07/2025, n.17876, Rv. 675632 - 01), significativamente statuito che “la linguaitaliana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e nonanche per quelli prodromici al processo, avendo il giudice la facoltà (manon l’obbligo) di procedere alla nomina di un traduttore, del quale puòfare a meno ove sia in grado di comprendere il significato di talidocumenti oppure non vi siano contestazioni sul loro contenuto”.Ne consegue che la produzione del provvedimento della Corteeuropea, con le forme e nei modi per cui oggi è causa, si sottrae allecritiche mosse dai controricorrenti.2.

I.I.

C.B. e N.D.I.I. e C.Y. in qualità di eredi di [...]H.L. articolano due motivi.Oscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/20252.1.

Con il primo motivo gli odierni ricorrenti chiedono larevocazione della ordinanza impugnata ex art. 391 quater c.p.c.Premettono che la Corte EDU, con la decisione C.Y.[...] e altri c.

Italia, pubblicata lo scorso 25 maggio 2023, haaccertato la contrarietà del contenuto dell’ordinanza di questa Corte n.24569/2018 con gli articoli 2 e 6, § 1 CEDU.Osservano, in particolare, che nella suddetta pronuncia dellaCorte EDU, si è riscontrato - sulla base della stessa ammissione delgoverno convenuto - la violazione dell’art. 2 CEDU, per il mancatoriconoscimento di un risarcimento adeguato ai ricorrenti in un lasso ditempo ragionevole, nonché dell’art. 6, § 1 CEDU, per l’eccessivoformalismo con cui questa Corte aveva dichiarato l’improcedibilità delricorso presentato nel 2017.Sostengono che, nel caso di specie, ricorrono tutte le condizionirichieste dal nuovo art. 391 quater c.p.c. (che ha introdotto una nuovaipotesi di revocazione delle decisioni interne per contrasto con la CEDUdichiarato da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo), poiché: i)la violazione accertata dalla Corte EDU ha pregiudicato un diritto distato della persona, consistente nel diritto dei ricorrenti nelle rispettivequalità di eredi, di ottenere il risarcimento del danno adeguato per lamorte della de cuius, H.L. ii) l’equa soddisfazioneaccordata dalla Corte europea, nella misura di 5.000 Euro, appare pertutta evidenza inidonea a compensare le conseguenze delle violazioniaccertate.2.2.

Con il secondo motivo, che articolano in via subordinata, glieredi della H.L. hiedono che questa Corte, nel caso in cui ritenganon sussistenti nel caso di specie i presupposti applicativi dell’art. 391quater c.p.c., sollevi questione di legittimità costituzionale dell’art. 391quater c.p.c., per contrasto:- con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui garantiscono ilprincipio dell’uguaglianza e il diritto di difesa;Oscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025- con l’art. 76 Cost. e con la norma della legge-delega (L. 26novembre 2021, n. 206, articolo 1, comma 10, lettera a), nella partein cui questa prescrive l’introduzione di una forma di revocazionestraordinaria delle decisioni interne nel caso in cui, una voltaformatosi il giudicato, il contenuto della sentenza sia successivamentedichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario, in tutto oin parte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo edelle libertà fondamentali ovvero a uno dei suoi Protocolli e non siapossibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente ,nonché- con l’art. 117 Cost., in relazione agli artt. 6 e 14 CEDU, nonchéall’art. 46 CEDU, nella parte in cui sancisce che le [OSCURATO:PERSONA] si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive dellaCorte sulle controversie di cui sono parti , alla lucedell’interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo.3.

Poiché il ricorso in esame implica una delle prime applicazionidi un istituto giuridico nuovo nel nostro sistema processuale civile, sononecessari e comunque opportuni alcuni preliminari rilievi di caratterestorico e sistematico, che costituiscono ineludibile premessa allacorretta interpretazione dell’art. 391 quater c.p.c. (e, quindi) alladecisione del ricorso medesimo.3.1.

Come è noto, l’Italia ratificò la Convenzione EDU con la legge4 agosto 1955, n. 848, che entrò in vigore il 26 ottobre 1955.L’art. 41 CEDU prevedeva (e prevede) che la Corte EDU se …dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocollie se il diritto interno dell’[OSCURATO:PERSONA] contraente non permette se non inmodo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, …accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa , mentrel’art.46 par. 1 obbligava (e obbliga) le [OSCURATO:PERSONA] contraenti aconformarsi alle sentenze definitive della Corte EDU sulle controversienelle quali sono parti .Oscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025Nell’architettura del sistema disegnato dalla Convenzione EDU lesentenze della Corte EDU sono vincolanti per gli Stati e, tuttavia, nonspetta alla Corte europea indicare le misure per dare loro esecuzione,restando riservata agli Stati la scelta dei mezzi e dei modi per dareesecuzione alla decisione di quella Corte, fermo l’obbligo di porre finealla violazione e, ove possibile, di porre il ricorrente nella situazione incui si sarebbe trovato se la violazione non si fosse verificata.Sull’esecuzione delle sentenze della Corte vigila il Comitato dei Ministridel Consiglio d’Europa (composto, com’è noto, dai Ministri degli Esterio dai loro Rappresentanti permanenti a Strasburgo dei Paesi membri,allo stato, dopo la cessazione della appartenenza della FederazioneRussa all’organizzazione, in numero di 46), col supporto delDepartment for the Execution of Judgments of the [OSCURATO:PERSONA] ofHuman Rights (DEJ), il quale pubblica un suo rapporto annuale.Negli anni successivi all’entrata in vigore della Convenzione EDUl’Italia fu ripetutamente condannata dalla Corte EDU in ragionedell’eccessiva durata dei processi, civili e penali.

Per far fronte a talinumerose condanne, la legge n. 89 del 24 marzo 2001 (legge “Pinto”)introdusse un rimedio interno per ottenere un’equa riparazione in casodi violazione del termine ragionevole di durata del processo.

Tuttavia,la legge Pinto aveva limiti significativi, in quanto: si limitava allaviolazione dell’art. 6 CEDU sulla durata ragionevole del processo; nonpermetteva di riaprire il giudicato: offriva solo un risarcimentomonetario; e non risolveva le violazioni di altri diritti CEDU.

Pertanto,anche dopo la legge Pinto, l’Italia continuava a non avere un rimedioprocessuale generale per dare esecuzione alle sentenze della CorteEDU che accertavano violazioni in giudicati nazionali.La dottrina ripetutamente sottolineò la limitatezza del giudicatoEDU rispetto a quello nazionale contrario alla Convenzione EDU.[OSCURATO:PERSONA] dei Ministri del Consiglio d’Europa, conRaccomandazione R(2000)2 del 19 gennaio 2000, sollecitò gli Stati,Oscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025anche nelle giurisdizioni diverse da quella penale, a prevedere lariapertura dei processi, qualora la Corte EDU abbia riconosciuto lasentenza interna quale fonte di una violazione degli obblighiconvenzionali per ragioni sostanziali o procedurali e la parte lesacontinui a soffrire conseguenze negative molto serie a causa delladecisione interna, che non possono essere adeguatamente rimosseLa Corte costituzionale con sentenza 7 aprile 2011, n. 113,riconobbe l’esistenza dell’obbligo convenzionale di riapertura delprocesso penale allorquando ciò fosse necessario per conformarsi a unasentenza della Corte EDU e, conseguentemente, dichiarò l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 630 c.p.p., nella parte in cui non prevedeva unaspecifica ipotesi di revisione della sentenza o del decreto penale dicondanna.Tuttavia, la Consulta, con sentenza n. 123/2017, emessa aseguito di rimessione operata dall’Adunanza plenaria del Consiglio diStato, pur ponendo all’attenzione del Legislatore l’invito della CorteEDU a introdurre strumenti processuali interni che consentissero lariapertura del processo non penale, affermò il principio per cui ilsopravvenuto accertamento della contrarietà del giudicato civile oamministrativo al diritto CEDU non rientrava tra le ipotesitassativamente previste di revocazione della sentenza passata ingiudicato e, d’altra parte, dalla lettura della giurisprudenza della CorteEDU, per gli Stati che non prevedevano tale meccanismo, nonemergeva alcun obbligo di riaprire i processi civili o amministrativi,essendo rimessa alla loro discrezionalità la scelta del miglior rimedioper conformarsi alle pronunce della Corte di Strasburgo.Conseguentemente, la Consulta escluse che fosse costituzionalmentenecessitato l’ampliamento dei casi di revocazione civile eamministrativa, evidenziando le differenze con il proprio precedente delOscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/20252011, che aveva giustificato una riapertura del processo in materiapenalistica.Qualche mese dopo, la Corte EDU, Grande camera, con sentenza11 luglio 2017, pronunciata nel caso [OSCURATO:PERSONA] c.

Portogallo, nonsolo sottolineò nuovamente la differenza tra processi penali e civili e lanecessità, con riferimento a questi ultimi, di tutelare i terzi, la cuiposizione processuale non è assimilabile a quella delle vittime dei reatinei procedimenti penali (paragrafi 66 e 67), ma anzi affermò che lariapertura dei processi interni, finanche penali, a seguito disopravvenute sue sentenze di accertamento della violazione di diritticonvenzionali, non era un diritto assicurato dalla Convenzione(paragrafo 60, lettera a).Successivamente, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 93del 2018 (relativa a un caso di affidamento minorile - caso Zhou c.Italia), ritenne non fondata la questione di legittimità costituzionaledegli artt. 395 e 396 del codice di procedura civile, nella parte in cuinon prevedevano tra i casi di revocazione quello in cui essa si rendanecessaria per consentire il riesame del merito della sentenzaimpugnata per la necessità di uniformarsi alle statuizioni vincolanti resedalla Corte europea dei diritti dell’uomo rimarcando, peraltro sullascia della stessa giurisprudenza della Corte EDU, che la riapertura deiprocessi interni a seguito di sopravvenute sentenze di accertamentodella violazione di diritti convenzionali, non era un diritto assicuratodalla Convenzione, ferma restando la vincolatività delle decisioni EDUai sensi dell’art. 46 (paragrafo 60, lett. a); ed inoltre che in tema diprocessi civili si poneva la questione della tutela dei diritti dei terzi (iquali partecipano al giudizio interno, ma generalmente non partecipanoal giudizio innanzi alla Corte EDU, che si svolge, di regola, solo neiconfronti dello Stato).La Corte EDU, con sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. c.

Italia del 20 maggio2021 (ricorso n. 5312/11), richiamò esplicitamente le sentenze nn. 123Oscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025del 2017 e 93 del 2018 della Corte costituzionale.

Il caso riguardaval’asserita iniquità di un procedimento arbitrale per difetto di imparzialitàdi uno degli arbitri.

Nell’occasione la Corte EDU condannò l’Italia perviolazione dell’art. 6 CEDU, rilevando il difetto di imparzialità“oggettiva” del collegio arbitrale, attesi i trascorsi professionalidell’arbitro legati a una delle parti in contesa.

Questa sentenzarappresentò un ulteriore richiamo all’Italia sull’assenza di rimedieffettivi per dare esecuzione alle sentenze EDU nei giudicati civili.Tuttavia, anche dopo le sentenze nn. 123/2017 e 93/2018 dellaCorte costituzionale e la sentenza del 20 maggio 2021 della Corte EDU,l’Italia continuava a non avere un rimedio processuale generale perintervenire direttamente sulle pronunce giurisdizionali, passate ingiudicato, che si ponevano in contrasto con il diritto CEDU: con laconseguenza che, anche se la sentenza definitiva del giudice nazionaleveniva portata al vaglio della Corte EDU e questa riconosceva lacontrarietà con il diritto convenzionale, il giudicato interno formatosirestava comunque tendenzialmente fermo.3.2.

Plausibilmente, alla base della difficoltà ad adeguarel’ordinamento nazionale alle pronunce della Corte EDU, vi è statal’esigenza di tutela, oltre che dei terzi coinvolti dalla decisione dellacorte europea, anche del generale principio dell’intangibilità delgiudicato, tradizionalmente considerato la manifestazione più eclatantedel valore della certezza del diritto (Corte cost. n. 55/1971): taleistituto, se non poneva particolari problemi nei confronti di unastatuizione del giudice europeo (il cui intervento è sempre anteriorealla formazione del giudicato nazionale), poneva invece problema intutti quei casi in cui il suo contenuto integrava una violazione dei dirittigarantiti dalla Convenzione EDU (e, in particolare, del diritto al giustoprocesso, affermato dall’art. 6), accertata dalla Corte EDU.D’altronde non va dimenticato che: a) fino alla riforma del titoloV della Costituzione (disposta con legge costituzionale n. 1/2001 edOscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025Convenzione EDU aveva semplice valore di legge ordinaria; b)l’interpretazione del nuovo art. 117 comma primo Cost. (in base alquale, per quanto qui rileva, la potestà legislativa è esercitata … nelrispetto degli obblighi internazionali ) è stata agli inizi controversa eproblematica; c) la Corte costituzionale ha preso posizione sull’impattodella nuova disposizione nel nostro ordinamento soltanto con le cc.dd.sentenze gemelle del 2007 (la n. 348 e la n. 349 del 24 ottobre 2007)e con le sentenze nn. 311 e 317 del 2009, pur escludendo (consentenza n. 80 dell’11 marzo 2011) che, a seguito del Trattato diLisbona (nelle more entrato in vigore), la Convenzione avesse assuntoefficacia diretta nel nostro ordinamento.3.3.

La svolta si è verificata nel luglio 2020, allorquando ilConsiglio europeo ha approvato, per risollevare le economie degli Statimembri dell’Unione europea, appena colpiti dalla pandemia di COVID-19, un fondo europeo per la ripresa.

L’erogazione dei fondi europei èstata condizionata dall’attuazione di una serie di riforme da parte degliStati membri che variano da Paese a Paese.Nel 2021 l’Italia ha approvato il Piano nazionale di ripresa eresilienza (PNRR), che stabiliva la destinazione di utilizzo della porzionedel fondo per la ripresa spettante all’Italia e che identificava, tra lecause che limitano il potenziale di crescita dell’Italia, i ritardi eccessivinella giustizia, fissando quale obiettivo fondamentale dei progetti edelle riforme nell’ambito del settore giustizia la riduzione del tempo delgiudizio, da realizzare non soltanto con interventi di carattereprocessuale, ma anche con riforme strutturali.La riforma del processo civile è stata per l’appunto una condizionenecessaria per accedere ai fondi europei del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (PNRR).

Si trattava di obiettivi essenziali, concordati conla Commissione Europea, che prevedevano la riduzione dei tempi delprocesso del 40% nel settore civile entro cinque anni.Oscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025L’art 1, comma 10, della legge delega ha previsto l’introduzionedi una nuova ipotesi di revocazione dei provvedimenti resi dai giudici,compresa la Corte di cassazione, qualora il contenuto del giudicatointegri una violazione dei diritti garantiti dalla CEDU, accertata dallaCorte europea di Strasburgo.In proposito, la delega stabiliva i seguenti criteri direttivi: a) larevocazione ex art. 395 c.p.c. avrebbe dovuto essere esperibile, unavolta formatosi il giudicato, quando il contenuto della sentenza fossesuccessivamente dichiarato dalla Corte EDU contrario, in tutto o inparte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e dellelibertà fondamentali, ovvero a uno dei suoi Protocolli e non fossepossibile rimuovere la violazione «tramite tutela per equivalente»; b)dovevano sempre essere fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buonafede, che non avevano partecipato al processo svoltosi innanzi allaCorte; c) la legittimazione attiva a promuovere l’azione di revocazionespettava alle parti del processo svoltosi innanzi alla Corte EDU, ai loroeredi o aventi causa, nonché al pubblico ministero; d) l’azione direvocazione avrebbe potuto essere esperita entro il termine di novantagiorni, che sarebbe dovuto decorrere dalla comunicazione o, inmancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte; e) l’[OSCURATO:PERSONA] presso la Corte EDU avrebbe avuto l’onere di comunicarea tutte le parti del processo che aveva dato luogo alla sentenzasottoposta all’esame della Corte, nonché al pubblico ministero, lapendenza del procedimento davanti alla Corte stessa, al fine diconsentire loro di fornire elementi informativi o, nei limiti consentiti dalregolamento della Corte, di richiedere di essere autorizzatiall’intervento.Il legislatore delegante con i suddetti principi di delega si eraposto in linea con la Corte costituzionale, che, come sopra rilevato,aveva indicato la necessità di assicurare una effettiva restitutio inintegrum, in caso di violazione dei diritti garantiti dalla ConvenzioneOscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertàfondamentali.3.4.

In attuazione di tali principi di delega, il D.lgs. 10 ottobre2022, n. 149, all’art. 3, comma 28, ha introdotto nell’ordinamentoprocessuale civile italiano l’art. 391-quater c.p.c., che introduce uncaso specifico di revocazione della sentenza, il quale così dispone: Le decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiaratodalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario alla Convenzione perla salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali ovveroad uno dei suoi Protocolli, possono essere impugnate per revocazionese concorrono le seguenti condizioni: 1) la violazione accertata dallaCorte europea ha pregiudicato un diritto di stato della persona; 2)l’equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensidell’articolo 41 della Convenzione non è idonea a compensare leconseguenze della violazione.

Il ricorso si propone nel termine disessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva della Corteeuropea ai sensi del regolamento della Corte stessa.

L’accoglimentodella revocazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di buona fedeche non hanno partecipato al giudizio svoltosi innanzi alla Corteeuropea .Quanto precede con la precisazione che il secondo comma è statocosì modificato dall’art. 3 del D.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, in vigoredal 26 novembre 2024, mentre la norma, nel testo originario,disponeva che Il ricorso si propone nel termine di sessanta giornidalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenzadella Corte europea ai sensi del regolamento della Corte stessa .Si deve notare che il legislatore nazionale, nell’esercizio delladelega, si è avvalso della stessa soltanto in parte.Invero, la legge delega, al comma 10 del suo art. 1, consentivaal governo di introdurre una nuova fattispecie di revocazione (fermarestando l’esigenza di evitare duplicità di ristori) in tutti i casi in cui,Oscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025una volta formatosi il giudicato, il contenuto della sentenza siasuccessivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomocontrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la salvaguardia deidiritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ovvero a uno dei suoiProtocolli e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela perequivalente.

In sintesi, non era prevista alcuna limitazione dell’oggettodella sentenza revocabile.Il legislatore delegato, invece, ha optato per un sensibilecontenimento, circoscrivendo l’istituto alle ipotesi di lesioni di un“diritto di stato della persona” e finendo con il conformarlo, quasitestualmente (ma con impropria traduzione), al suo omologo francese.3.5.

Contrariamente a quanto si verifica nell’ordinamentofrancese, dove la revocazione è sempre e soltanto un mezzo diimpugnazione straordinario, nel processo italiano essa è sia ordinariache straordinaria, a seconda che i motivi per cui è ammessa siano«palesi», cioè conoscibili dalla parte sin dal momento dellapubblicazione della sentenza non ancora passata in giudicato(revocazione ordinaria o contingente), oppure «occulti», ossiaconoscibili dalla parte solo a seguito della scoperta - o della definitivitàdell’accertamento - di fatti che, in precedenza, erano stati ignoratiincolpevolmente (revocazione straordinaria della parte).Corrisponde ad una scelta discrezionale del legislatore lacommistione - in un istituto formalmente unitario - tra le due tipologiedi motivi, distinte tra loro in base al grado di utile percepibilità e nonalla loro natura intrinseca.È pertanto coerente con il sistema la riconduzione di un rimedioeccezionale, idoneo a superare il giudicato formale e sostanziale perfatti indipendenti dalla decisione legittimamente esaminabile nellosviluppo ordinario del giudizio civile, all’istituto della revocazione(straordinaria) della sentenza.Oscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025In estrema sintesi, la sentenza (o altra decisione giudiziale)nazionale definitiva in tanto può definirsi viziata per contrarietà alledisposizioni della Convenzione in quanto è dalla Corte di Strasburgoaccertata la violazione di dette disposizioni e la violazione, per mezzodella sentenza nazionale, è divenuta definitiva per la conseguitadefinitività di quest’ultima e la conseguente sua immodificabilità: ilfatto nuovo e sopravvenuto della pronuncia della Corte europeacostituisce - quindi - riconoscimento di un vizio intrinseco delladecisione giudiziale nazionale, cioè la sua contrarietà alla disciplinaconvenzionale per avere implicato in concreto una violazione di undiritto fondamentale da questa tutelato; e, in quanto tale, riconoscibilein modo palese non appena depositata o comunicata la sentenza dellaCorte di Strasburgo in base alla sua lettura, idoneo a giustificare larevocazione della pronuncia nazionale con un termine decorrenteappunto da quel deposito o dalla sua comunicazione.4.

Tanto premesso, il ricorso è inammissibile.5.

Inammissibile è il primo motivo.5.1.

Occorre qui precisare che, in base al tenore testuale dellenorme sull’istituto di nuovo conio, ai fini dell’ammissibilità dellarevocazione per contrarietà alla Convenzione europea, devonoricorrere in via concorrente i seguenti tre requisiti:a) una decisione di un giudice nazionale, passata in giudicato,che abbia un «contenuto», dichiarato dalla Corte europea dei dirittidell’uomo contrario alla Convenzione o ad uno dei suoi Protocolli;b) la lesione di un «diritto di stato della persona»,c) l’astratta non idoneità dell’equa indennità, accordata dallaCorte europea ai sensi dell’art. 41 della Convenzione, a compensare leconseguenze della violazione.Orbene, nel caso di specie, non ricorre nessuno dei suddettipresupposti.Oscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/20255.2.

Nel caso di specie la Corte EDU non ha dichiarato lasussistenza delle violazioni, ma ha soltanto preso atto che lo Statoitaliano aveva riconosciuto le violazioni contestate.

Difetta quindi quelladichiarazione, resa direttamente dalla Corte EDU, di contrarietà deicontenuti della decisione revocanda alla Convenzione, che l’art.391-quater pone come secondo ed essenziale requisito.Vero è che la giurisprudenza penale (Cass. pen. n. 16226/2022)ha ritenuto la rilevanza anche del provvedimento di cancellazione dalruolo del ricorso ai sensi dell’art. 37 della Convenzione, in quantoavente natura ricognitiva della avvenuta violazione, ai fini dellarevisione ex art. 630 c.p.p.Tuttavia, in armonia con quanto già statuito da questa Corte(Cass. n. 34315/2024), deve qui rimarcarsi la differenza dei rimediprevisti dal sistema processuale civilistico rispetto a quello penale, sianel quadro normativo previgente, che in quello attuale.Il quadro normativo previgente si connotava per la totale assenzadi rimedio revocatorio avverso le sentenze civili, penali oamministrative, ai fini di conformarsi a decisioni della Corte EDU e -come sopra ricordato - la Corte Costituzionale solo nel 2011 con lasentenza n. 113 aveva riconosciuto l’esistenza dell’obbligoconvenzionale di riapertura del processo penale, allorquando ciò fossenecessario per conformarsi a una sentenza della Corte EDU, econseguentemente ha manipolato il testo dell’art. 630 del codice diprocedura penale, introducendo l’ipotesi di cd. revisione (nonrevocazione) europea della sentenza passata in giudicato, la cui portataè stata successivamente precisata dalla citata sentenza dellaCassazione penale n. 16226/2022.In tema di processi civili e amministrativi, invece, la CorteCostituzionale si era orientata in senso diverso: con la sentenza n. 123del 2017, aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 106 c.p.a. e degli artt. 395 e 396 c.p.c., sollevataOscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025dal giudice amministrativo; con la sentenza n. 93 del 2018, avevadichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degliartt. 395 e 396 c.p.c., sollevata, in riferimento all’art. 117, primocomma, della Costituzione, dalla Corte d’appello di Venezia.In ragione di questi interventi, restava netta la distinzione tra irimedi in ambito civile (essenzialmente il risarcimento) ed i rimedi inambito penale, ben più ampi.Nell’attuale quadro normativo, che è quello rilevante nellapresente controversia, la scelta del legislatore è altrettanto netta neldifferenziare il rimedio introdotto nel processo penale da quellointrodotto nel processo civile, posto che è differente la formulazionedell’art. 391-quater c.p.c. (inserito dal D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149),rispetto all’art. 628-bis c.p.p. (inserito dall’art. 36, comma primo, delD.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), ove è espressamente prevista lapossibilità di revocare la sentenza penale anche in caso di cancellazionedella causa dal ruolo, previsione assente nella norma civile.La differente formulazione della norma civile rispetto alla normapenale orienta, in applicazione del principio ermeneutico “ubi voluitdixit”, nel senso di concludere che il legislatore del 2022 abbiavolontariamente limitato la revocabilità delle sentenze civili soltanto aicasi di decisioni che sono state espressamente dichiarate contrarie allaConvenzione.La diversità degli interessi sottesi a ciascuna tipologia diprocesso, civile, penale o amministrativo, può legittimamente condurread un diverso risultato nel giudizio di bilanciamento.Nel giudizio penale è in gioco, in contrapposizione al potere-dovere dello Stato di punire il reato, il bene primario della libertàpersonale, la cui privazione, se ingiusta, determina un pregiudiziorimediabile da un lato con la rimozione della condanna e la cessazionedel regime restrittivo, dall’altro, per il tempo già trascorso in vinculis,con il risarcimento.

Si tratta di interessi che fanno capo agli stessiOscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025soggetti parti del giudizio innanzi alla Corte di Strasburgo.

Larevocazione della sentenza penale per adeguamento alla decisionedella Corte EDU incide solo sulla persona del richiedente e il rimedio èdi esecuzione relativamente semplice (liberazione e risarcimento).Nel processo civile invece, ove possono venire in rilievo non solodiritti patrimoniali, ma pure diritti personali di significativa importanza,vi è una pluralità di interessi da considerare e la rimozione - per il futuro- degli effetti pregiudizievoli causati da una decisione contraria allaConvenzione può richiedere la adozione di misure positive complesse earticolate, che incidono non solo sul richiedente, ma anche su soggettiterzi, che non hanno partecipato al giudizio innanzi alla Corte diStrasburgo.Significative sono, quindi, le differenze tra i processi penali e iprocessi civili e, nell’ambito di questi ultimi, tra i processi cheriguardano solo un rapporto patrimoniale e i processi relativi a relazionipersonali che coinvolgono più persone.Per le ragioni che precedono: le sentenze della Corte europea deidiritti dell’uomo sono vincolanti per lo Stato italiano, che ai sensidell’art. 46 della Convenzione è obbligato a conformarvisi.

Tuttavia, viè un margine di discrezionalità in ordine al rimedio da approntare, chedeve essere compatibile con la struttura degli strumenti processualiinterni, in particolare per quanto attiene all’obbligo di cancellarne leconseguenze (CEDU, 13/7/2000, Scozzari e Giunta, § 249).È quindi legittimo che il legislatore, nell’ambito della suadiscrezionalità, limiti il rimedio revocatorio in ambito civile soltanto adeterminati casi e alla ricorrenza di determinati presupposti,impregiudicato ogni altro rimedio, eventualmente anche risarcitorio,per adeguarsi alle decisioni della Corte di Strasburgo.D’altronde, anche la giurisprudenza penale, sopra richiamata,afferma che il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, inquanto ricognitivo, è vincolante per lo Stato italiano, ma con laOscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025precisazione che lo Stato deve rimediare secondo gli strumentiprocessuali interni; ed infine lo stesso art. 628-bis c.p.p. non indica larevocazione come l’unico rimedio possibile.In definitiva, nel solco di quanto statuito da Cass. n. 34315/2024,da quanto fin qui rilevato deve trarsi la conclusione che lo strumentoprocessuale civile interno, così come disegnato dall’art. 391-quaterc.p.c., non consente la revocazione di una decisione nazionale a seguitodi cancellazione dal ruolo della causa promossa innanzi alla Corte EDUai sensi dell’art. 37 della Convenzione in relazione all’art. 62A delregolamento, essendo presupposto necessario per la applicazione dellanorma in esame che la decisione nazionale sia stata dichiarata contrariaalla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo da una sentenzadefinitiva di accertamento della violazione.

La decisione assunta aisensi degli artt. art 37 della Convenzione e 62A del regolamento è,invece, meramente ricognitiva della presentazione di una dichiarazionedi ammissione della avvenuta violazione ed è decisoria solo sul puntoche non occorre proseguire l’esame del ricorso, poiché l’offerta dispontanea riparazione è ritenuta congrua.Resta impregiudicata la questione della individuazione delleconseguenze dell’ammissione, da parte dello Stato, della sussistenzadi una violazione dei principi della Convenzione, con conseguenteprovvedimento di cancellazione della causa dal ruolo.

D’altronde, leindicazioni rese dalla Corte EDU, anche tramite una decisione dicancellazione della causa dal ruolo, costituiscono sempre e comunqueun punto di riferimento per il giudice nazionale, onde evitare analogheviolazioni per il futuro.5.3.

Inoltre, nel caso di specie, anche a voler prescindere dallamancanza del requisito di base (e cioè la sussistenza di una sentenzadichiarativa dell’avvenuta violazione della Convenzione), non sussistela lesione di alcun «diritto di stato della persona», in piena sintonia conquanto già argomentato da questa Corte (Cass. n 7128/2025).Oscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025Occorre osservare che l’art. 391-quater c.p.c. prevede che unadecisione nazionale, anche in caso di sentenza definitiva della CorteEDU che ne dichiari la contrarietà alla Convenzione (presupposto chenella specie, come sopra rilevato, non ricorre), possa revocarsi solo oveconcorrano due specifici requisiti e, cioè, che il pregiudizio riguardi un“diritto di stato della persona” e che l’indennità non sia idonea acompensare le conseguenze della violazione, requisiti che devonoessere presenti entrambi, dal momento che, nel testo della norma, essinon sono indicati come alternativi, ma concorrenti.L’espressione legislativa, contenuta nel numero 1 del primocomma dell’art. 391-quater c.p.c., pur nella sua non nitidaformulazione, indica chiaramente quale sia stata la volontà dellegislatore nazionale: l’oggetto del giudicato nazionale, ritenutocontrario alla Convenzione, deve essere uno stato della persona (difamiglia, quale il matrimonio, la filiazione, l’unione civile, ovvero dicittadinanza).

Si tratta, all’evidenza, delle cause indicate dall’art. 70,comma 1, n. 3, c.p.c., laddove è previsto l’intervento obbligatorio delpubblico ministero nelle “cause riguardanti lo stato della persona”.

Lascelta legislativa è stata nel senso di mantenere, quale rimedio diportata generale, l’equa soddisfazione e di considerare la riapertura delprocesso come una tutela speciale, riservata ad una materiasostanziale del tutto particolare: quale per l’appunto è il diritto di statodella persona (che, di per sé, non ha un contenuto patrimoniale).Tale presupposto non ricorre nel caso di specie, nel quale iricorrenti per revocazione hanno allegato la violazione di un semplicediritto patrimoniale, impropriamente collegato ad un preteso “status”di erede.

Senonché l’erede è il soggetto che, alla morte di un altrosoggetto, gli succede a titolo universale, in quanto subentra in tutti, oin una quota di tutti, i rapporti giuridici attivi e passivi che facevanocapo al defunto.

In altri termini, la qualità di erede non intercetta insenso stretto il concetto di stato della persona.Oscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025Per stato della persona s’intende la posizione spettante allapersona come membro di determinate collettività umane,principalmente della famiglia e dello Stato.

Si ha, innanzitutto, unostato di famiglia e uno stato di cittadinanza.

Considerando poi l’uomocome membro della comunità giuridica, si perviene al concetto piùampio dello stato personale, che è il presupposto di tutte le altrecondizioni e di tutti gli altri rapporti giuridici della persona.

Il complessodelle singole posizioni giuridiche spettanti alla persona nella famiglia,nello Stato e nella comunità giuridica, ne costituisce lo stato civile.Nel solco di quanto affermato da Cass. n. 7128/2025, occorre quiribadire che è errato interpretare l’art. 391-quater c.p.c. nel senso chela nuova ipotesi di revocazione possa invocarsi in tutti i casi in cui laviolazione commessa dallo Stato mediante la sentenza passata ingiudicato, il cui contenuto sia stato dichiarato contrario allaConvenzione, abbia leso, genericamente, diritti personali o, addirittura,in tutti i casi in cui la lesione abbia, in generale, avuto ad oggetto dirittifondamentali non patrimoniali, quand’anche gli stessi presupponesseroo derivassero da un determinato status personale.

Invero, se illegislatore avesse inteso riconoscere la possibilità della revocazioneanche in caso di sentenze costituenti violazione della Convenzione EDUcon riguardo a posizioni soggettive diverse da quelle aventi ad oggettodirettamente il riconoscimento di status personali, non avrebbe cosìchiaramente indicato la limitazione del rimedio all’ipotesi di violazioneche abbia «pregiudicato un diritto di stato della persona»(probabilmente ispirandosi all’analogo istituto introdotto nel dirittofrancese, limitato appunto alle azioni di stato, come è stato fatto notareda più parti, sia pure traducendone i termini non del tutto fedelmentee ingenerando non lievi aporie ermeneutiche).L’espressione utilizzata dal legislatore delegato, riferendosi ad«un diritto di stato della persona», allude chiaramente ad un diritto chedello stato della persona deve rappresentare, sul pianoOscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025dell’ordinamento, la diretta implicazione, esprimendo, cioè, in viadiretta il contenuto normativo dello stato della persona.Essa, pertanto, deve certamente intendersi volta ad indicare,come oggetto della tutela revocatoria, esclusivamente a) le violazioniche abbiano pregiudicato il diritto al riconoscimento di un determinatostatus personale, cioè si siano risolte nella negazione totale o parzialedi esso, o anche nel tardivo riconoscimento dello status alla persona,con una compromissione insuscettibile di riparazione solo per equi-valente, ovvero b) i casi in cui vi sia stata erronea attribuzione di unostatus personale oggettivamente pregiudizievole secondol’ordinamento o tardivo disconoscimento di esso e la compromissionederivatane per la persona non sia rimediabile con la sola riparazioneper equivalente.Al contrario, essa non può ragionevolmente essere intesa, né sulpiano letterale, né su quello sistematico, come volta ad indicare: a) ilpregiudizio ad un qualunque diritto fondamentale o non patrimoniale,anche se personalissimo, ed anche se presupponente certamente o,comunque, derivante da un determinato status soggettivo del suotitolare, ma leso senza che questo status sia stato direttamente negatoo riconosciuto come limitato o riconosciuto tardivamente; b) ilpregiudizio derivante ad un qualunque diritto fondamentale o nonpatrimoniale, anche se personalissimo, la cui lesione non sia stataconseguenza della attribuzione errata di uno status o del tardivodisconoscimento di esso.Una cosa è, infatti, il pregiudizio incidente direttamente sul dirittoal riconoscimento di uno status soggettivo personale, il pregiudizio,cioè, che si risolve nella negazione o nel tardivo riconoscimento di unostatus personale al quale si abbia diritto (ad es. lo status di figlio di undeterminato soggetto), ovvero nell’illegittima attribuzione di uno statusche si sia negato di possedere (es. lo status di genitore di undeterminato soggetto), pregiudizio che può essere rimosso solo con ilOscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025riconoscimento effettivo dello status illegittimamente negato o con laeliminazione dell’attribuzione dello status illegittimamente operata.Altra cosa è il pregiudizio arrecato ad uno “stato soggettivo per-sonale”, inteso - in senso generico ed atecnico - come la mera titolaritàdi un qualsiasi altro diritto, anche se si tratti di diritti fondamentali,inviolabili, di natura personale e non patrimoniale ed anche seeventualmente si tratti di un diritto che presupponga la titolarità di undeterminato status personale: diritti la cui natura non implicanecessariamente l’insuscettibilità di una tutela per equivalente e che,anzi, in taluni casi, sono tutelabili solo per equivalente, in formarisarcitoria.

In questi ultimi casi, la titolarità o la non titolarità dellostatus non sono l’oggetto diretto della lesione, che avviene senza chela spettanza dello status sia stata posta in dubbio o senza che si siaallora, pregiudicato il diritto di stato della persona.In definitiva, nel caso di specie, la domanda originaria (avente adoggetto il risarcimento danni per responsabilità medica a seguito didecesso) aveva già ad oggetto una tutela meramente risarcitoria (o perequivalente che dir si voglia): tale fatto esclude in radice l’operativitàdel rimedio straordinario.

D’altra parte, l’espressione “diritto di statodella persona” va interpretata in senso stretto, riferendosiesclusivamente a status non patrimoniali.

La qualità di erede in unadomanda risarcitoria non è uno status personale ai fini dell’art. 391-quater c.p.c., ma una mera posizione giuridica soggettiva.

Vero che iricorrenti hanno agito come eredi, ma la posizione di erede viene inrilievo nella specie non come status personale, ma come meraposizione giuridica soggettiva, proprio perché, si ribadisce, la domandaoriginaria aveva ad oggetto una tutela meramente risarcitoria o perequivalente.

Né, d’altra parte, sarebbe leso un ipotetico status di eredein caso di mancato riconoscimento di un qualunque diritto allo stessospettante in dipendenza della successione, tanto integrandoOscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025un’interpretazione della definizione normativa contraria alla stessalettera, oltre che allo spirito, della disposizione che la contiene.5.4.

Infine, nel caso di specie, non ricorre neppure il terzopresupposto, sopra indicato, in quanto la somma riconosciuta dalgoverno italiano a titolo di risarcimento del danno è stata ritenutacongrua in quanto pari a quella che in altri casi la Corte EDU haaccordato.

E l’obiettivo della revocazione non può essere quello diottenere una tutela aggiuntiva o, perfino, un sindacato sulla congruitàdell’indennità CEDU.Si è già rilevato: la legge delega (legge 26 novembre 2021 n.206), sulla base della quale è stato introdotto il nuovo art. 391-quaterc.p.c., all’art. 1, comma 10, ha previsto l’introduzione del rimedio dellarevocazione esclusivamente nei casi in cui una volta formatosi ilgiudicato, il contenuto della sentenza sia successivamente dichiaratodalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario, in tutto o in parte,alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertàfonda-mentali ovvero a uno dei suoi Protocolli e non sia possibilerimuovere la violazione tramite tutela per equivalente .Occorre qui aggiungere che la stessa Relazione illustrativa aldecreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, ha chiarito che … i casiin cui il rimedio risarcitorio è tendenzialmente inidoneo a rimuovere leconseguenze della violazione convenzionale sono stati individuatipersona.

Per questi diritti, infatti, il rimedio risarcitorio, in quantofinalizzato ad attribuire un’utilità economica alternativa, spesso si rivelanon del tutto satisfattivo .Orbene, la stessa legge delega, benché effettivamenteconsentisse, in teoria, di introdurre la nuova fattispecie di revocazionestraordinaria in caso di violazione di diritti di qualunque natura e nonsolo di «diritti di stato della persona», aveva, comunque, chiaramenteinteso limitare l’operatività del nuovo istituto a quelle ipotesi in cui ilOscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025giudicato nazionale contrario ai principi della Convenzione EDUcomporta un pregiudizio a diritti di natura tale per cui non siaconfigurabile una tutela “per equivalente”, cioè non sia configurabile unrisarcimento di tipo esclusivamente economico, in quanto talerisarcimento non sarebbe idoneo a rimuovere il pregiudizio, essendo altal fine necessario rimuovere la decisione stessa passata in giudicato eadottare le statuizioni, diverse dalla condanna al pagamento di sommedi denaro, conseguenti alla rimozione.Ciò è da ritenersi già, di per sé, sufficiente a concludere che ilnuovo istituto non possa operare in caso di decisioni nazionali cheabbiano accolto o rigettato una domanda volta essa stessa aconseguire una condanna al pagamento di una somma di danaro (siapure a titolo risarcitorio per la lesione di un diritto fondamentale, anchenon patrimoniale), in quanto in tal caso viene richiesta proprio - esoltanto - una tutela per equivalente (che, dunque, nella specie, nonsolo è oggettivamente possibile, ma è ritenuta tale dalla stessa parteinteressata), ciò che esclude in radice l’operatività della nuova ipotesidi revocazione straordinaria.Sotto altro aspetto occorre rilevare che l’art. 41 dellaConvenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, prevede che Se la Cortedichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocollie se il diritto interno dell’[OSCURATO:PERSONA] contraente non permette se non inmodo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, laCorte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa .In base a detto articolo, la Corte EDU riconosce essa stessa allaparte che si assume lesa da una violazione dello Stato membro,«un’equa soddisfazione», cioè il risarcimento dei danni, patrimoniali enon patrimoniali, conseguiti alla violazione accertata, liquidandoli in viaequitativa (ma comunque satisfattiva sul piano economico).

La tutelaper equivalente che si vorrebbe ottenere mediante la revocazione dellapronuncia che l’ha negata sarebbe, allora, solo aggiuntiva a quellaOscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025riconosciuta dalla CEDU e non volta a sopperire a ciò che la pronunciadella stessa non ha potuto indennizzare.In definitiva, la previsione della legge delega e i limiti dioperatività del nuovo art. 391-quater c.p.c. trovano la seguentecoerenza logica e giuridica: il legislatore ha inteso introdurre unrimedio, nel diritto nazionale, idoneo a dare attuazione all’obbligo delloStato italiano di conformarsi alle decisioni della Corte EDU cheaccertano una violazione della Convenzione da parte di una decisionedi diritto interno, anche con una eccezionale deroga ai limiti derivantidal giudicato, ma limitandola ai casi (come per l’appunto quelli disentenze che abbiano mancato di riconoscere o abbianoillegittimamente attribuito status personali) in cui la tutela perequivalente, offerta in primo luogo dall’art. 41 della stessa ConvenzioneEDU, in base a misure riparatorie (l’indennizzo), non sia di per séidonea a rimuovere, da sola, le conseguenze del pregiudizio derivantedalla violazione, trattandosi di un pregiudizio non suscettibile di tutelaper equivalente.Né è possibile ipotizzare che questa Corte, adìta ex art. 391-quater c.p.c., possa sindacare, sotto il profilo della sua idoneità econgruità in concreto, la correttezza della determinazione dell’equasoddisfazione liquidata dalla Corte EDU, sostanzialmente svolgendo ilruolo di una sorta di giudice di ulteriore grado rispetto a quest’ultima,in ordine alla corretta determinazione dell’importo dell’adeguata tutelaper equivalente (cioè, del risarcimento) del danno riconosciuto.

Invero,ammettendo un ulteriore sindacato del giudice nazionale sullavalutazione operata dalla Corte EDU in ordine alla entità dellariparazione per equivalente della violazione, si finirebbe per alterare eaddirittura stravolgere la gerarchia stessa e l’ambito delle competenzespettanti ai giudici nazionali e a quelli sovranazionali.Il ricorso per revocazione è un’extrema ratio riservata ai casi incui le misure conformative, inclusa la tutela per equivalente, non sonoOscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025idonee a rimuovere integralmente i pregiudizi.

Se la domanda mira aottenere una condanna al pagamento di somme di denaro (tutelarisarcitoria), la tutela per equivalente è oggettivamente possibile, conla conseguenza che il rimedio straordinario è escluso in radice.

Tanto siverifica nel caso di specie, nel quale l’indennità concessa dalla CorteEDU (5.000 euro per ciascun ricorrente) rappresenta essa stessa - siaben inteso, “in astratto” (e, quindi, sul piano sistematico, che è l’unicosul quale a questa Corte è consentito di intervenire) - una forma ditutela per equivalente.

Poiché nel giudizio di merito nazionale ladomanda attorea mirava al risarcimento, la riparazione eraoggettivamente possibile ed è stata riconosciuta come tale dalla CorteEDU, ragion per cui, anche sotto questo profilo, non può trovareoperatività il rimedio straordinario, di recente introdotto dal legislatore.5.4.

Per tutte le ragioni che precedono - risultando insussistenti ipresupposti applicativi dell’art. 391-quater c.p.c. ed esulando daicompiti istituzionali di questa Corte farsi carico di istanze di equitàanziché di quelle di stretto diritto positivo e - con le prime - degli effetticoncreti delle non illegittime scelte legislative di cautelanell’introduzione di rimedi processuali comunque straordinari - ilmotivo è inammissibile.6.

Inammissibile è anche il motivo secondo, che concerne lainvocata non manifesta infondatezza della questione di legittimitàcostituzionale, sopra ripercorsa.6.1.

Al riguardo, dando continuità al principio affermato da Cass.n. 14666/2020 e da Cass. n. 8033/2023, occorre preliminarmenteribadire che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione, qualequello in esame, diretto unicamente a prospettare una questione dilegittimità costituzionale di una norma, non potendo essere configuratoal riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo adeterminarne l’annullamento da parte della Corte: è infatti riservata alpotere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questioneOscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025dinanzi alla Corte costituzionale, ben potendo la stessa essere sempreproposta, o riproposta, dall’interessato, oltre che prospettata d’ufficio,in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre chenon manifestamente infondata, in connessione con la decisione diquestioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo.6.2.

Ciò posto - volendo esaminare il motivo come sollecitazioneal giudice (e, dunque, anche a questa Corte) a sollevare una questionedi legittimità costituzionale (peraltro già affrontata e respinta conmotivazione organica da Cass. n. 7128/2025 in un contesto analogo,al quale erano sottesi diritti risarcitori derivanti da violazione di dirittifondamentali) - occorre concludere che la prospettata questione dilegittimità costituzionale è manifestamente infondata.A) Manifestamente infondata è la questione della violazione degliartt. 3 e 24 Cost. (principio di eguaglianza e diritto di difesa), in quantonella specie non ricorre alcuna irragionevole disparità di trattamentoper i soggetti che subiscono violazioni convenzionali su diritti diversidagli status personali.Come già di recente rilevato da questa Corte (il riferimento èsempre a Cass. n. 7128/2025), la limitazione è giustificata dal fattoche l’istituto della revocazione è riservato ai casi in cui non è possibilela restitutio in integrum tramite tutela per equivalente.

Poiché i dirittifatti valere dai ricorrenti (risarcimento per perdita del congiunto) sonosuscettibili solo di tutela per equivalente, non sussiste la condizionenecessaria per la riapertura del processo.

Il legislatore puòragionevolmente limitare un rimedio straordinario che incide sulla resjudicata, appunto a tutela dell’intangibilità del giudicato, principio evalore immediatamente rilevanti pure per la Carta fondamentale ai finidell’effettività del diritto di difesa di tutte le parti.In definitiva, la limitazione è ragionevole e giustificata dalbilanciamento tra l’efficacia del rimedio CEDU e la necessità di tutelareOscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025la stabilità del giudicato (res judicata) in ambito civile, specialmente inmaterie che ammettono la riparazione economica.B) Manifestamente infondata è anche la questione dellaviolazione dell’art. 76 Cost. (eccesso/difetto di delega), in quanto,contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, l’interpretazionerestrittiva non tradisce affatto la voluntas del legislatore delegante (L.206/2021).Vero è che quest’ultimo non aveva posto alcuna limitazione allanatura della situazione giuridica violata, ma solo all’inidoneità dellatutela per equivalente.Senonché, ancora una volta richiamando Cass. n. 7128/2025 (cfr.pp. 16-17), va osservato che:- da un lato il mancato pieno esercizio della delega e,precisamente, l’esercizio della delega in modo limitato rispetto aquanto con la stessa autorizzato, non determina alcuna violazione dellaCostituzione, dando luogo solo, eventualmente, ad una potenzialeresponsabilità di tipo politico del governo verso il Parlamento.

Diconseguenza, il fatto che nella legge delega non fosse prevista lalimitazione dell’ammissibilità della nuova ipotesi di revocazione ai solicasi in cui fosse stata accertata una violazione incidente sui diritti distato della persona non può di per sé comportare né, direttamente, undubbio non manifestamente infondato di legittimità costituzionale dellanorma introdotta in base alla delega, né, indirettamente, imporre unasua interpretazione in termini più ampi di quanto previsto dal suoeffettivo contenuto letterale e sistematico ;- e, dall’altro, la limitazione ai “diritti di stato della persona” èl’interpretazione scelta dal legislatore delegato per dare correttanon è possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente.Se il rimedio fosse esteso a diritti risarcitori, si porrebbe esso stesso incontrasto con i limiti della delega, violando indirettamente l’art. 76Oscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025Cost.

In definitiva, la corretta interpretazione della ratio della leggedelega impone l’adeguamento alle pronunce CEDU nel processo civilenelle sole ipotesi in cui non sia possibile la rimozione tramite tutela perequivalente.L’interpretazione restrittiva è l’unica coerente con la ratio dellalegge delega n. 206/2021, la quale ha inteso introdurre il rimediosoltanto nei casi in cui non fosse possibile rimuovere la violazionetramite tutela per equivalente.

Estendere il rimedio ai diritti risarcitoriviolerebbe i limiti stessi della delega.C) Manifestamente infondata è, infine, la questione dellaviolazione dell’Art. 117 Cost. (obbligo di conformazione alle sentenzedella Corte EDU), in quanto, contrariamente a quanto sostengono iricorrenti, l’interpretazione, qui accolta, non si pone affatto in contrastocon l’art. 117 Cost. in relazione agli obblighi derivanti dall’art. 46 CEDU,che impone agli Stati di conformarsi alle sentenze della Corte EDU.Invero, l’obbligo di conformazione (previsto dall’art. 46 CEDU)impone normalmente la restitutio in integrum, ma la Cortecostituzionale (cfr. sent. n. 93/2018 e n. 123/2017) e la Corte EDU (nelcaso Bochan c.

Ucraina, oggetto della sentenza 5 febbraio 2015,nonché nel caso [OSCURATO:PERSONA] c.

Portogallo, di cui alla sentenza 11luglio 2017) hanno stabilito che, nel contenzioso civile, la riapertura delprocesso non è un obbligo generale, ma è rimessa alla valutazionediscrezionale dello Stato e pur sempre a condizione che si tutelinoprincipi fondamentali come la res judicata e i diritti dei terzi.

Lalimitazione al “diritto di stato” non impedisce l’adempimento, in quantol’indennizzo (tutela secondaria) è la misura standard, mentre lariapertura del processo (revocazione) è la misura eccezionale.

Larevocazione è, in ogni caso, esclusa quando la stessa domandaproposta nel giudizio definito con la sentenza passata in giudicato dicui si invoca la revocazione abbia avuto ad oggetto già essa stessa unatutela meramente risarcitoria o, comunque, per equivalente, e ciòOscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025anche se il diritto oggetto della sentenza sia un diritto fondamentaledella persona, ma non di stato”Per tutte le ragioni che precedono, si ribadisce, la questione dilegittimità costituzionale, è da ritenersi manifestamente infondata.7.

In definitiva, il ricorso viene deciso sulla base dei seguentiprincipi di diritto: ln tema di revocazione straordinaria per violazione dellaConvenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e dellelibertà fondamentali, introdotta con D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,l’art. 391-quater c.p.c. si applica ratione temporis nei giudizi introdottiinnanzi alla Corte di cassazione con ricorso notificato successivamenteal 1° gennaio 2023.

Ciò in quanto l’articolo 35, comma 5, del suddettoDecreto (come modificato dall’art. 1, comma 380, lettera a), della L.29 dicembre 2022, n. 197) stabilisce che le disposizioni relative al CapoIII del codice di procedura civile (che include per l’appunto l’Art. 391quater c.p.c.) si applicano ai giudizi introdotti dinanzi alla Corte dicassazione con ricorso notificato a decorrere dalla predetta data . ln tema di revocazione straordinaria per violazione dellaConvenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e dellelibertà fondamentali, introdotta con D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,l’art. 391-quater c.p.c. prevede tre concorrenti presupposti diammissibilità: a) una decisione di un giudice nazionale, passata ingiudicato, che abbia un «contenuto», che sia stato “dichiarato” dallaCorte europea dei diritti dell’uomo contrario alla Convenzione o ad unodei suoi Protocolli; b) la lesione di un «diritto di stato della persona »,c) l’astratta non idoneità dell’equa indennità, accordata dalla Corteeuropea ai sensi dell’art. 41 della Convenzione, a compensare leconseguenze della violazione .

La revocazione ex art. 391-quater c.p.c. costituisce unrimedio straordinario, riservato ai soli casi in cui la violazione del dirittoaccertata dalla CEDU abbia pregiudicato un “diritto di stato dellaOscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025persona”, da intendersi in senso stretto, cioè come diritto nonsuscettibile di tutela risarcitoria (come per l’appunto i diritti concernentilo status personale).

Ne consegue che restano escluse dall’ambito dioperatività della norma le domande meramente risarcitorie, compresaquella per danni da colpa medica, che, anche se correlata allaviolazione del diritto alla vita (art. 2 Convenzione EDU), è comunquediretta ad una tutela per equivalente e, cioè, mediante il pagamento disomme di denaro . ln tema di revocazione straordinaria per violazione dellaConvenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e dellelibertà fondamentali, introdotta con D. Lgs. 10 ottobre 2022, ilsindacato del giudice di legittimità, adito ex art. 391-quater c.p.c., nonpuò spingersi a valutare l’idoneità o la congruità dell’equa soddisfazioneliquidata dalla Corte EDU, poiché ciò equivarrebbe a configurare laCorte di cassazione come giudice di ulteriore grado rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] .

È manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 391-quater c.p.c., nella parte in cui limital’esperibilità della revocazione ivi prevista ai soli casi in cui sia statopregiudicato un “diritto di stato della persona”, poiché tale limitazionenon soltanto è coerente con la ratio della legge delega (in relazioneall’art. 76 Cost.), che prevedeva la revocazione solo se la violazionenon potesse essere rimossa tramite tutela per equivalente, ma è ancheragionevole (in relazione agli artt. 3, 24 Cost.), bilanciando l’efficaciadel rimedio CEDU con la necessità di tutelare la stabilità del giudicato,specialmente in materie che ammettono pienamente la riparazioneeconomica .8.

In ragione della novità delle questioni, sottese ai motivi diricorso, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensareinteramente tra le pari le spese del giudizio di revocazione.Oscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, tuttavia,la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per ilpagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo,se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio dispostal’omissione, in caso di diffusione, delle generalità e degli altri datiidentificativi dei ricorrenti e della vittima primaria, ai sensi dell’art. 52d.lgs. 196 del 2003.

P.Q.MLa Corte:- dichiara inammissibile il ricorso;- dichiara interamente compensate tra le parti le speseprocessuali relative al presente giudizio di revocazione;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera della ricorrente al competente ufficio di merito, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis delcitato art. 13, se dovuto;- dispone che, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso didiffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altridati identificativi dei ricorrenti e della vittima primaria.Così deciso in Roma, l’11 novembre 2025, nella camera diconsiglio della Terza Sezione Civile.Il Consigliere estensore Il PresidentePasquale [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del legalerappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocatoPANERI GIANFRANCO, già elettivamente domiciliata presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed attualmente domiciliata per legge pressol’indirizzo di posta elettronica certificata del menzionato difensore difiducia;-controricorrente-Oscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025REALE [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, nella persona del legalerappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocatoDEL [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo diposta elettronica certificata è domiciliato per legge;-controricorrente-H.Y. rappresentata e difesa dall’avvocatoTORTORELLI AUGUSTO, presso il cui indirizzo di posta elettronicacertificata è domiciliata per legge;-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA] 5 SPEZZINO, nella persona dellegale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronicacertificata è domiciliata per legge;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (RAS), X.O. , ISIINSURANCE, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., Z.F.[...] , ACMI - [OSCURATO:PERSONA] D’ITALIA-intimati-avverso l’ORDINANZA n. 24659/2018 di questa CORTE SUPREMA DICASSAZIONE, depositata il 05/10/2018;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA]. MAUROVITIELLO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità delricorso;udito l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale Difensore delle partiricorrenti, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso e comunquenella richiesta di incidente di costituzionalità;uditi gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali Difensori delle parti resistenti [OSCURATO:PERSONA] e RealeOscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025Mutua Assicurazioni, nonché, per delega, di H.Y. , chehanno insistito nella richiesta di declaratoria di inammissibilità ecomunque di infondatezza delle richieste dei ricorrenti.1. C.B. e N.D. C.Y. I.I.[...] nonché N.H. e M.E. tutti in proprio ed inqualità di eredi di H.L. nonché per quanto di ragione e dititolo, di D.C. e R.T. ricorrevano a questaCorte (articolando tre motivi) avverso la sentenza n. 1026/2016, conla quale la Corte d’appello di Genova, riformando parzialmente lapronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], aveva riconosciuto un concorso dicolpa della defunta H.L. nella causazione del propriodecesso in ragione dell’omesso ritiro del referto relativo all’esamebioptico, dal quale era risultata la presenza di un carcinoma invasivodell’utero, e del ritardato inizio delle cure, con conseguente riduzionedella quantificazione del danno iure proprio e iure hereditatis deiricorrenti, che in primo grado aveva formato oggetto di condanna dellaAusl n. 5 di [OSCURATO:PERSONA] e del medico primario D.S. Lacorte territoriale, invece, aveva mantenuto ferma la condanna dellerispettive compagnie a tenere indenne i predetti dalle avverse pretese,nei limiti del massimale.Al ricorso resistevano gli intimati K.V. , in qualità dierede di D.S. la Ausl n. 5 “Spezzino”, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA],quale compagnia di assicurazioni del D.S. proponeva ricorsoincidentale (articolando due motivi).2. Questa Corte, con ordinanza n. 24569/2018, dichiaraval’improcedibilità di entrambi i ricorsi, poiché nessuna delle parti avevaallegato la relata di notifica della sentenza impugnata.I ricorrenti adivano alla Corte europea dei diritti dell’uomo (diseguito, per brevità, Corte EDU) con il ricorso n. 20437/19, lamentandoOscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025l’eccessivo formalismo, la mancata concessione di un adeguatorisarcimento in qualità di parenti di una vittima di negligenza medica ela durata eccessiva del procedimento. In sintesi, denunciavano laviolazione degli artt. 2 CEDU volet procédural e 6 § 1 CEDU, nonchédegli artt. 1, Prot. n. 1 alla CEDU e 13 CEDU.In data 1° giugno 2022, la Corte EDU comunicava il ricorso algoverno italiano e poneva alle parti le seguenti due questioni: i) se ilrigetto del ricorso da parte della Corte di cassazione in quantoimprocedibile ai sensi dell’art. 369, co. 2, n. 2, c.p.c., avesse o menoimposto una restrizione sproporzionata al diritto dei ricorrenti diaccesso a un giudice e fosse o meno compatibile con i principi di“eccessivo formalismo” stabiliti dalla Corte europea; ii) se, inconsiderazione della tutela procedurale del diritto alla vita, ilprocedimento condotto dalle autorità nazionali nel caso in questionesoddisfacesse i requisiti di cui all’art. 2 CEDU, tra cui l’obbligo diriconoscere un “risarcimento adeguato” e l’obbligo di concludere ilprocedimento entro un termine ragionevole.In data 3 ottobre 2022, il governo italiano proponeva uncomponimento amichevole, offrendo la somma di euro 20.000, perciascuno dei fratelli della defunta H.L. e la somma congiunta dieuro 20.000 per il padre e i figli della stessa, oltre una parziale rifusionedelle spese di lite. Tale proposta veniva accettata dai fratelli N.H.e M.E. ma veniva rifiutata dagli odierni ricorrenti, cheritenevano inadeguate le somme proposte.In data 14 dicembre 2022, il governo italiano presentava unadichiarazione unilaterale, nella quale riconosceva la violazione degliartt. 2 CEDU (per il mancato riconoscimento di un risarcimentoadeguato ai ricorrenti in un lasso di tempo ragionevole) e dell’art. 6 §1 CEDU (per l’eccessivo formalismo con cui questa Corte avevadichiarato l’improcedibilità del ricorso presentato nel 2017); e offrivaper ciascuno dei ricorrenti la somma di 5.000 euro, oltre una parzialeOscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025rifusione delle spese di lite. Anche questa proposta veniva respintadagli odierni ricorrenti.La Corte EDU, con la decisione C.Y. e altri c.Italia del 25 maggio 2023, radiava dal ruolo il ricorso, da un lato,prendendo atto dell’intervenuto componimento amichevole traK.D. e M.E. e il governo convenuto;dall’altro, ai sensi dell’articolo 37 § 1 (c) della Convenzione, a seguitodella dichiarazione unilaterale del Governo italiano, che avevariconosciuto le violazioni degli artt. 2 e 6 CEDU.3. In conseguenza della decisione della Corte europea, I.I.[...] C.B. e N.D. I.I. eC.Y. in qualità di eredi di H.L. hannoproposto ricorso ai sensi dell’art. 391-quater c.p.c. chiedendo larevocazione dell’ordinanza n. 24569/2018 di questa Corte; e, quindi,in accoglimento dell’originario ricorso:- in via principale, la cassazione senza rinvio della sentenza n.1026/2016 della corte territoriale,- in subordine, la cassazione con rinvio a diversa sezione dellacorte territoriale medesima e,- in estremo subordine, la remissione alla Corte costituzionaledella questione di legittimità costituzionale dell’art. 391 quater c.p.c.,per contrasto: a) con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cuigarantiscono il principio dell’uguaglianza e il diritto di difesa; b) conl’art. 76 Cost. e con la norma della legge-delega (L. 26 novembre 2021,n. 206, articolo 1, comma 10, lettera a), nella parte in cui questaprescrive l’introduzione di una forma di revocazione straordinaria delledecisioni interne; c) con l’art. 117 Cost., in relazione agli artt. 6 e 14CEDU, nonché all’art. 46 CEDU.Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali.Hanno resistito con distinti controricorsi: l’Azienda SociosanitariaLigure 5; la [OSCURATO:PERSONA]; H.Y. ,Oscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025quale erede di D.S. nonché la [OSCURATO:PERSONA].ni S.p.A.(già nuova [OSCURATO:SOCIETA]. di assicurazioni e capitalizzazioni).Tutte le altre parti intimate non hanno svolto difese.Per l’odierna udienza pubblica il Procuratore Generale harassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso.I Difensori di tutte le parti hanno presentato memoria a sostegnodelle rispettive conclusioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Le eccezioni preliminari, sollevate dalle parti resistenti, sonoinfondate.1.1. Infondata è l’eccezione di nullità e/o inesistenza della notificadel ricorso per revocazione, per essere stata effettuata (non alla partepersonalmente, ma) al procuratore costituito. Invero - premesso chenella specie si tratta di un ricorso per revocazione di una ordinanza diquesta Corte - il relativo procedimento è stato correttamente introdottomediante ricorso notificato, ai sensi dell’articolo 330 c.p.c., presso ilprocuratore costituito o comunque al domicilio eletto per il giudizio dicassazione, sia pure oltre il termine previsto dalla norma di riferimento.D’altronde, ogni eventuale nullità della notifica è stata sanatadalla costituzione dei controricorrenti, alla luce del generale principiodella sanatoria dell’atto che ha comunque raggiunto il suo scopo (di cuiall’art. 156, comma secondo, c.p.c.), mentre la prospettata inesistenzadella notifica del ricorso è esclusa in virtù del principio espresso già davari anni dalle Sezioni Unite con sentenza n. 14916/2016 (sicuramenteapplicabile anche al ricorso per revocazione, come chiarito da Cass. n.25349/2021), in base al quale il luogo in cui la notificazione del ricorsoper cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutiviessenziali dell’atto.Oscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/20251.2. Infondata è l’eccezione di inapplicabilità ratione temporis delrimedio di cui all’art. 391 quater c.p.c. al presente giudizio, sulpresupposto che quest’ultimo è stato introdotto in data 12 luglio 1999.La tesi, che opera un interessante richiamo alla necessità diidentificare i giudizi in corso con quelli intrapresi in primo grado,generalmente applicata nei casi di novella processuale (e che, per laverità, nella specie potrebbe avere una sua giustificazione razionale,straordinario, non previsto né al momento dell’instaurazione della lite,né al tempo in cui il giudizio è stato definito coi mezzi di impugnazioneordinaria e con sentenza, quindi, passata in giudicato), non può trovareseguito, in ragione della lettera della specifica norma transitoria sulpunto emanata.Infatti, a norma dell’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dall’art. 1, comma 380,lettera a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, salvo quanto previsto dalcomma 6 del medesimo articolo, le norme di cui al capo III del TitoloIII del [OSCURATO:PERSONA] del codice di procedura civile, come modificatedal suddetto decreto legislativo n. 149/2022, si applicano ai giudiziintrodotti - evidentemente, anche a quelli introdotti innanzi a questaCorte - con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023. Ed ilpresente procedimento è stato introdotto con ricorso notificato in data24 luglio 2023.Ne consegue che la nuova revocazione si applica a tutti i relativiricorsi proposti a far tempo dal 1° gennaio 2023, salvo il terminedecadenziale generale per la sua introduzione, decorrente dalla notificao dalla definitività della sentenza della Corte europea.1.3. Infondata, infine, è l’eccezione sulla mancata asseverazionee traduzione della pronuncia della Corte EDU, che è stata depositata daparte ricorrente nella sua versione originale.Oscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025In primo luogo, l’onere di produzione in forma autentica siriferisce, in base alla norma processuale nazionale, al soloprovvedimento impugnato e, quindi, al provvedimento di questa Cortegravato di revocazione straordinaria. La sentenza della Corte diStrasburgo ne costituisce il presupposto; ed essa è rinvenibile sul sitodi quella stessa corte, dove, come è noto, vengono pubblicati tutti isuoi provvedimenti.A prescindere dalla questione se la pubblicazione su HUDOC sial’unica forma di comunicazione della sentenza della Corte EDU e se ildocumento, scaricabile da detto sito, faccia fede e costituisca o menola sola copia autentica della pronuncia, va osservato, poi, che l’art. 122c.p.c., per costante giurisprudenza, si applica ai soli atti processuali insenso stretto e non alla documentazione ad essi allegata (per la qualel’art. 123 c.p.c. dispone che, quando occorre procedere all’esame didocumenti non in lingua italiana, il giudice - ove lo ritenga necessario- può nominare un traduttore).Ciò posto, in via dirimente giova ricordare che questa Corte ha,proprio di recente e a Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 02/07/2025, n.17876, Rv. 675632 - 01), significativamente statuito che “la linguaitaliana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e nonanche per quelli prodromici al processo, avendo il giudice la facoltà (manon l’obbligo) di procedere alla nomina di un traduttore, del quale puòfare a meno ove sia in grado di comprendere il significato di talidocumenti oppure non vi siano contestazioni sul loro contenuto”.Ne consegue che la produzione del provvedimento della Corteeuropea, con le forme e nei modi per cui oggi è causa, si sottrae allecritiche mosse dai controricorrenti.2. I.I. C.B. e N.D.I.I. e C.Y. in qualità di eredi di [...]H.L. articolano due motivi.Oscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/20252.1. Con il primo motivo gli odierni ricorrenti chiedono larevocazione della ordinanza impugnata ex art. 391 quater c.p.c.Premettono che la Corte EDU, con la decisione C.Y.[...] e altri c. Italia, pubblicata lo scorso 25 maggio 2023, haaccertato la contrarietà del contenuto dell’ordinanza di questa Corte n.24569/2018 con gli articoli 2 e 6, § 1 CEDU.Osservano, in particolare, che nella suddetta pronuncia dellaCorte EDU, si è riscontrato - sulla base della stessa ammissione delgoverno convenuto - la violazione dell’art. 2 CEDU, per il mancatoriconoscimento di un risarcimento adeguato ai ricorrenti in un lasso ditempo ragionevole, nonché dell’art. 6, § 1 CEDU, per l’eccessivoformalismo con cui questa Corte aveva dichiarato l’improcedibilità delricorso presentato nel 2017.Sostengono che, nel caso di specie, ricorrono tutte le condizionirichieste dal nuovo art. 391 quater c.p.c. (che ha introdotto una nuovaipotesi di revocazione delle decisioni interne per contrasto con la CEDUdichiarato da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo), poiché: i)la violazione accertata dalla Corte EDU ha pregiudicato un diritto distato della persona, consistente nel diritto dei ricorrenti nelle rispettivequalità di eredi, di ottenere il risarcimento del danno adeguato per lamorte della de cuius, H.L. ii) l’equa soddisfazioneaccordata dalla Corte europea, nella misura di 5.000 Euro, appare pertutta evidenza inidonea a compensare le conseguenze delle violazioniaccertate.2.2. Con il secondo motivo, che articolano in via subordinata, glieredi della H.L. hiedono che questa Corte, nel caso in cui ritenganon sussistenti nel caso di specie i presupposti applicativi dell’art. 391quater c.p.c., sollevi questione di legittimità costituzionale dell’art. 391quater c.p.c., per contrasto:- con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui garantiscono ilprincipio dell’uguaglianza e il diritto di difesa;Oscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025- con l’art. 76 Cost. e con la norma della legge-delega (L. 26novembre 2021, n. 206, articolo 1, comma 10, lettera a), nella partein cui questa prescrive l’introduzione di una forma di revocazionestraordinaria delle decisioni interne nel caso in cui, una voltaformatosi il giudicato, il contenuto della sentenza sia successivamentedichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario, in tutto oin parte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo edelle libertà fondamentali ovvero a uno dei suoi Protocolli e non siapossibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente ,nonché- con l’art. 117 Cost., in relazione agli artt. 6 e 14 CEDU, nonchéall’art. 46 CEDU, nella parte in cui sancisce che le [OSCURATO:PERSONA] si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive dellaCorte sulle controversie di cui sono parti , alla lucedell’interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo.3. Poiché il ricorso in esame implica una delle prime applicazionidi un istituto giuridico nuovo nel nostro sistema processuale civile, sononecessari e comunque opportuni alcuni preliminari rilievi di caratterestorico e sistematico, che costituiscono ineludibile premessa allacorretta interpretazione dell’art. 391 quater c.p.c. (e, quindi) alladecisione del ricorso medesimo.3.1. Come è noto, l’Italia ratificò la Convenzione EDU con la legge4 agosto 1955, n. 848, che entrò in vigore il 26 ottobre 1955.L’art. 41 CEDU prevedeva (e prevede) che la Corte EDU se …dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocollie se il diritto interno dell’[OSCURATO:PERSONA] contraente non permette se non inmodo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, …accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa , mentrel’art.46 par. 1 obbligava (e obbliga) le [OSCURATO:PERSONA] contraenti aconformarsi alle sentenze definitive della Corte EDU sulle controversienelle quali sono parti .Oscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025Nell’architettura del sistema disegnato dalla Convenzione EDU lesentenze della Corte EDU sono vincolanti per gli Stati e, tuttavia, nonspetta alla Corte europea indicare le misure per dare loro esecuzione,restando riservata agli Stati la scelta dei mezzi e dei modi per dareesecuzione alla decisione di quella Corte, fermo l’obbligo di porre finealla violazione e, ove possibile, di porre il ricorrente nella situazione incui si sarebbe trovato se la violazione non si fosse verificata.Sull’esecuzione delle sentenze della Corte vigila il Comitato dei Ministridel Consiglio d’Europa (composto, com’è noto, dai Ministri degli Esterio dai loro Rappresentanti permanenti a Strasburgo dei Paesi membri,allo stato, dopo la cessazione della appartenenza della FederazioneRussa all’organizzazione, in numero di 46), col supporto delDepartment for the Execution of Judgments of the [OSCURATO:PERSONA] ofHuman Rights (DEJ), il quale pubblica un suo rapporto annuale.Negli anni successivi all’entrata in vigore della Convenzione EDUl’Italia fu ripetutamente condannata dalla Corte EDU in ragionedell’eccessiva durata dei processi, civili e penali. Per far fronte a talinumerose condanne, la legge n. 89 del 24 marzo 2001 (legge “Pinto”)introdusse un rimedio interno per ottenere un’equa riparazione in casodi violazione del termine ragionevole di durata del processo. Tuttavia,la legge Pinto aveva limiti significativi, in quanto: si limitava allaviolazione dell’art. 6 CEDU sulla durata ragionevole del processo; nonpermetteva di riaprire il giudicato: offriva solo un risarcimentomonetario; e non risolveva le violazioni di altri diritti CEDU. Pertanto,anche dopo la legge Pinto, l’Italia continuava a non avere un rimedioprocessuale generale per dare esecuzione alle sentenze della CorteEDU che accertavano violazioni in giudicati nazionali.La dottrina ripetutamente sottolineò la limitatezza del giudicatoEDU rispetto a quello nazionale contrario alla Convenzione EDU.[OSCURATO:PERSONA] dei Ministri del Consiglio d’Europa, conRaccomandazione R(2000)2 del 19 gennaio 2000, sollecitò gli Stati,Oscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025anche nelle giurisdizioni diverse da quella penale, a prevedere lariapertura dei processi, qualora la Corte EDU abbia riconosciuto lasentenza interna quale fonte di una violazione degli obblighiconvenzionali per ragioni sostanziali o procedurali e la parte lesacontinui a soffrire conseguenze negative molto serie a causa delladecisione interna, che non possono essere adeguatamente rimosseLa Corte costituzionale con sentenza 7 aprile 2011, n. 113,riconobbe l’esistenza dell’obbligo convenzionale di riapertura delprocesso penale allorquando ciò fosse necessario per conformarsi a unasentenza della Corte EDU e, conseguentemente, dichiarò l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 630 c.p.p., nella parte in cui non prevedeva unaspecifica ipotesi di revisione della sentenza o del decreto penale dicondanna.Tuttavia, la Consulta, con sentenza n. 123/2017, emessa aseguito di rimessione operata dall’Adunanza plenaria del Consiglio diStato, pur ponendo all’attenzione del Legislatore l’invito della CorteEDU a introdurre strumenti processuali interni che consentissero lariapertura del processo non penale, affermò il principio per cui ilsopravvenuto accertamento della contrarietà del giudicato civile oamministrativo al diritto CEDU non rientrava tra le ipotesitassativamente previste di revocazione della sentenza passata ingiudicato e, d’altra parte, dalla lettura della giurisprudenza della CorteEDU, per gli Stati che non prevedevano tale meccanismo, nonemergeva alcun obbligo di riaprire i processi civili o amministrativi,essendo rimessa alla loro discrezionalità la scelta del miglior rimedioper conformarsi alle pronunce della Corte di Strasburgo.Conseguentemente, la Consulta escluse che fosse costituzionalmentenecessitato l’ampliamento dei casi di revocazione civile eamministrativa, evidenziando le differenze con il proprio precedente delOscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/20252011, che aveva giustificato una riapertura del processo in materiapenalistica.Qualche mese dopo, la Corte EDU, Grande camera, con sentenza11 luglio 2017, pronunciata nel caso [OSCURATO:PERSONA] c. Portogallo, nonsolo sottolineò nuovamente la differenza tra processi penali e civili e lanecessità, con riferimento a questi ultimi, di tutelare i terzi, la cuiposizione processuale non è assimilabile a quella delle vittime dei reatinei procedimenti penali (paragrafi 66 e 67), ma anzi affermò che lariapertura dei processi interni, finanche penali, a seguito disopravvenute sue sentenze di accertamento della violazione di diritticonvenzionali, non era un diritto assicurato dalla Convenzione(paragrafo 60, lettera a).Successivamente, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 93del 2018 (relativa a un caso di affidamento minorile - caso Zhou c.Italia), ritenne non fondata la questione di legittimità costituzionaledegli artt. 395 e 396 del codice di procedura civile, nella parte in cuinon prevedevano tra i casi di revocazione quello in cui essa si rendanecessaria per consentire il riesame del merito della sentenzaimpugnata per la necessità di uniformarsi alle statuizioni vincolanti resedalla Corte europea dei diritti dell’uomo rimarcando, peraltro sullascia della stessa giurisprudenza della Corte EDU, che la riapertura deiprocessi interni a seguito di sopravvenute sentenze di accertamentodella violazione di diritti convenzionali, non era un diritto assicuratodalla Convenzione, ferma restando la vincolatività delle decisioni EDUai sensi dell’art. 46 (paragrafo 60, lett. a); ed inoltre che in tema diprocessi civili si poneva la questione della tutela dei diritti dei terzi (iquali partecipano al giudizio interno, ma generalmente non partecipanoal giudizio innanzi alla Corte EDU, che si svolge, di regola, solo neiconfronti dello Stato).La Corte EDU, con sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. c. Italia del 20 maggio2021 (ricorso n. 5312/11), richiamò esplicitamente le sentenze nn. 123Oscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025del 2017 e 93 del 2018 della Corte costituzionale. Il caso riguardaval’asserita iniquità di un procedimento arbitrale per difetto di imparzialitàdi uno degli arbitri. Nell’occasione la Corte EDU condannò l’Italia perviolazione dell’art. 6 CEDU, rilevando il difetto di imparzialità“oggettiva” del collegio arbitrale, attesi i trascorsi professionalidell’arbitro legati a una delle parti in contesa. Questa sentenzarappresentò un ulteriore richiamo all’Italia sull’assenza di rimedieffettivi per dare esecuzione alle sentenze EDU nei giudicati civili.Tuttavia, anche dopo le sentenze nn. 123/2017 e 93/2018 dellaCorte costituzionale e la sentenza del 20 maggio 2021 della Corte EDU,l’Italia continuava a non avere un rimedio processuale generale perintervenire direttamente sulle pronunce giurisdizionali, passate ingiudicato, che si ponevano in contrasto con il diritto CEDU: con laconseguenza che, anche se la sentenza definitiva del giudice nazionaleveniva portata al vaglio della Corte EDU e questa riconosceva lacontrarietà con il diritto convenzionale, il giudicato interno formatosirestava comunque tendenzialmente fermo.3.2. Plausibilmente, alla base della difficoltà ad adeguarel’ordinamento nazionale alle pronunce della Corte EDU, vi è statal’esigenza di tutela, oltre che dei terzi coinvolti dalla decisione dellacorte europea, anche del generale principio dell’intangibilità delgiudicato, tradizionalmente considerato la manifestazione più eclatantedel valore della certezza del diritto (Corte cost. n. 55/1971): taleistituto, se non poneva particolari problemi nei confronti di unastatuizione del giudice europeo (il cui intervento è sempre anteriorealla formazione del giudicato nazionale), poneva invece problema intutti quei casi in cui il suo contenuto integrava una violazione dei dirittigarantiti dalla Convenzione EDU (e, in particolare, del diritto al giustoprocesso, affermato dall’art. 6), accertata dalla Corte EDU.D’altronde non va dimenticato che: a) fino alla riforma del titoloV della Costituzione (disposta con legge costituzionale n. 1/2001 edOscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025Convenzione EDU aveva semplice valore di legge ordinaria; b)l’interpretazione del nuovo art. 117 comma primo Cost. (in base alquale, per quanto qui rileva, la potestà legislativa è esercitata … nelrispetto degli obblighi internazionali ) è stata agli inizi controversa eproblematica; c) la Corte costituzionale ha preso posizione sull’impattodella nuova disposizione nel nostro ordinamento soltanto con le cc.dd.sentenze gemelle del 2007 (la n. 348 e la n. 349 del 24 ottobre 2007)e con le sentenze nn. 311 e 317 del 2009, pur escludendo (consentenza n. 80 dell’11 marzo 2011) che, a seguito del Trattato diLisbona (nelle more entrato in vigore), la Convenzione avesse assuntoefficacia diretta nel nostro ordinamento.3.3. La svolta si è verificata nel luglio 2020, allorquando ilConsiglio europeo ha approvato, per risollevare le economie degli Statimembri dell’Unione europea, appena colpiti dalla pandemia di COVID-19, un fondo europeo per la ripresa. L’erogazione dei fondi europei èstata condizionata dall’attuazione di una serie di riforme da parte degliStati membri che variano da Paese a Paese.Nel 2021 l’Italia ha approvato il Piano nazionale di ripresa eresilienza (PNRR), che stabiliva la destinazione di utilizzo della porzionedel fondo per la ripresa spettante all’Italia e che identificava, tra lecause che limitano il potenziale di crescita dell’Italia, i ritardi eccessivinella giustizia, fissando quale obiettivo fondamentale dei progetti edelle riforme nell’ambito del settore giustizia la riduzione del tempo delgiudizio, da realizzare non soltanto con interventi di carattereprocessuale, ma anche con riforme strutturali.La riforma del processo civile è stata per l’appunto una condizionenecessaria per accedere ai fondi europei del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (PNRR). Si trattava di obiettivi essenziali, concordati conla Commissione Europea, che prevedevano la riduzione dei tempi delprocesso del 40% nel settore civile entro cinque anni.Oscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025L’art 1, comma 10, della legge delega ha previsto l’introduzionedi una nuova ipotesi di revocazione dei provvedimenti resi dai giudici,compresa la Corte di cassazione, qualora il contenuto del giudicatointegri una violazione dei diritti garantiti dalla CEDU, accertata dallaCorte europea di Strasburgo.In proposito, la delega stabiliva i seguenti criteri direttivi: a) larevocazione ex art. 395 c.p.c. avrebbe dovuto essere esperibile, unavolta formatosi il giudicato, quando il contenuto della sentenza fossesuccessivamente dichiarato dalla Corte EDU contrario, in tutto o inparte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e dellelibertà fondamentali, ovvero a uno dei suoi Protocolli e non fossepossibile rimuovere la violazione «tramite tutela per equivalente»; b)dovevano sempre essere fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buonafede, che non avevano partecipato al processo svoltosi innanzi allaCorte; c) la legittimazione attiva a promuovere l’azione di revocazionespettava alle parti del processo svoltosi innanzi alla Corte EDU, ai loroeredi o aventi causa, nonché al pubblico ministero; d) l’azione direvocazione avrebbe potuto essere esperita entro il termine di novantagiorni, che sarebbe dovuto decorrere dalla comunicazione o, inmancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte; e) l’[OSCURATO:PERSONA] presso la Corte EDU avrebbe avuto l’onere di comunicarea tutte le parti del processo che aveva dato luogo alla sentenzasottoposta all’esame della Corte, nonché al pubblico ministero, lapendenza del procedimento davanti alla Corte stessa, al fine diconsentire loro di fornire elementi informativi o, nei limiti consentiti dalregolamento della Corte, di richiedere di essere autorizzatiall’intervento.Il legislatore delegante con i suddetti principi di delega si eraposto in linea con la Corte costituzionale, che, come sopra rilevato,aveva indicato la necessità di assicurare una effettiva restitutio inintegrum, in caso di violazione dei diritti garantiti dalla ConvenzioneOscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertàfondamentali.3.4. In attuazione di tali principi di delega, il D.lgs. 10 ottobre2022, n. 149, all’art. 3, comma 28, ha introdotto nell’ordinamentoprocessuale civile italiano l’art. 391-quater c.p.c., che introduce uncaso specifico di revocazione della sentenza, il quale così dispone: Le decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiaratodalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario alla Convenzione perla salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali ovveroad uno dei suoi Protocolli, possono essere impugnate per revocazionese concorrono le seguenti condizioni: 1) la violazione accertata dallaCorte europea ha pregiudicato un diritto di stato della persona; 2)l’equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensidell’articolo 41 della Convenzione non è idonea a compensare leconseguenze della violazione. Il ricorso si propone nel termine disessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva della Corteeuropea ai sensi del regolamento della Corte stessa. L’accoglimentodella revocazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di buona fedeche non hanno partecipato al giudizio svoltosi innanzi alla Corteeuropea .Quanto precede con la precisazione che il secondo comma è statocosì modificato dall’art. 3 del D.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, in vigoredal 26 novembre 2024, mentre la norma, nel testo originario,disponeva che Il ricorso si propone nel termine di sessanta giornidalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenzadella Corte europea ai sensi del regolamento della Corte stessa .Si deve notare che il legislatore nazionale, nell’esercizio delladelega, si è avvalso della stessa soltanto in parte.Invero, la legge delega, al comma 10 del suo art. 1, consentivaal governo di introdurre una nuova fattispecie di revocazione (fermarestando l’esigenza di evitare duplicità di ristori) in tutti i casi in cui,Oscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025una volta formatosi il giudicato, il contenuto della sentenza siasuccessivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomocontrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la salvaguardia deidiritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ovvero a uno dei suoiProtocolli e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela perequivalente. In sintesi, non era prevista alcuna limitazione dell’oggettodella sentenza revocabile.Il legislatore delegato, invece, ha optato per un sensibilecontenimento, circoscrivendo l’istituto alle ipotesi di lesioni di un“diritto di stato della persona” e finendo con il conformarlo, quasitestualmente (ma con impropria traduzione), al suo omologo francese.3.5. Contrariamente a quanto si verifica nell’ordinamentofrancese, dove la revocazione è sempre e soltanto un mezzo diimpugnazione straordinario, nel processo italiano essa è sia ordinariache straordinaria, a seconda che i motivi per cui è ammessa siano«palesi», cioè conoscibili dalla parte sin dal momento dellapubblicazione della sentenza non ancora passata in giudicato(revocazione ordinaria o contingente), oppure «occulti», ossiaconoscibili dalla parte solo a seguito della scoperta - o della definitivitàdell’accertamento - di fatti che, in precedenza, erano stati ignoratiincolpevolmente (revocazione straordinaria della parte).Corrisponde ad una scelta discrezionale del legislatore lacommistione - in un istituto formalmente unitario - tra le due tipologiedi motivi, distinte tra loro in base al grado di utile percepibilità e nonalla loro natura intrinseca.È pertanto coerente con il sistema la riconduzione di un rimedioeccezionale, idoneo a superare il giudicato formale e sostanziale perfatti indipendenti dalla decisione legittimamente esaminabile nellosviluppo ordinario del giudizio civile, all’istituto della revocazione(straordinaria) della sentenza.Oscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025In estrema sintesi, la sentenza (o altra decisione giudiziale)nazionale definitiva in tanto può definirsi viziata per contrarietà alledisposizioni della Convenzione in quanto è dalla Corte di Strasburgoaccertata la violazione di dette disposizioni e la violazione, per mezzodella sentenza nazionale, è divenuta definitiva per la conseguitadefinitività di quest’ultima e la conseguente sua immodificabilità: ilfatto nuovo e sopravvenuto della pronuncia della Corte europeacostituisce - quindi - riconoscimento di un vizio intrinseco delladecisione giudiziale nazionale, cioè la sua contrarietà alla disciplinaconvenzionale per avere implicato in concreto una violazione di undiritto fondamentale da questa tutelato; e, in quanto tale, riconoscibilein modo palese non appena depositata o comunicata la sentenza dellaCorte di Strasburgo in base alla sua lettura, idoneo a giustificare larevocazione della pronuncia nazionale con un termine decorrenteappunto da quel deposito o dalla sua comunicazione.4. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile.5. Inammissibile è il primo motivo.5.1. Occorre qui precisare che, in base al tenore testuale dellenorme sull’istituto di nuovo conio, ai fini dell’ammissibilità dellarevocazione per contrarietà alla Convenzione europea, devonoricorrere in via concorrente i seguenti tre requisiti:a) una decisione di un giudice nazionale, passata in giudicato,che abbia un «contenuto», dichiarato dalla Corte europea dei dirittidell’uomo contrario alla Convenzione o ad uno dei suoi Protocolli;b) la lesione di un «diritto di stato della persona»,c) l’astratta non idoneità dell’equa indennità, accordata dallaCorte europea ai sensi dell’art. 41 della Convenzione, a compensare leconseguenze della violazione.Orbene, nel caso di specie, non ricorre nessuno dei suddettipresupposti.Oscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/20255.2. Nel caso di specie la Corte EDU non ha dichiarato lasussistenza delle violazioni, ma ha soltanto preso atto che lo Statoitaliano aveva riconosciuto le violazioni contestate. Difetta quindi quelladichiarazione, resa direttamente dalla Corte EDU, di contrarietà deicontenuti della decisione revocanda alla Convenzione, che l’art.391-quater pone come secondo ed essenziale requisito.Vero è che la giurisprudenza penale (Cass. pen. n. 16226/2022)ha ritenuto la rilevanza anche del provvedimento di cancellazione dalruolo del ricorso ai sensi dell’art. 37 della Convenzione, in quantoavente natura ricognitiva della avvenuta violazione, ai fini dellarevisione ex art. 630 c.p.p.Tuttavia, in armonia con quanto già statuito da questa Corte(Cass. n. 34315/2024), deve qui rimarcarsi la differenza dei rimediprevisti dal sistema processuale civilistico rispetto a quello penale, sianel quadro normativo previgente, che in quello attuale.Il quadro normativo previgente si connotava per la totale assenzadi rimedio revocatorio avverso le sentenze civili, penali oamministrative, ai fini di conformarsi a decisioni della Corte EDU e -come sopra ricordato - la Corte Costituzionale solo nel 2011 con lasentenza n. 113 aveva riconosciuto l’esistenza dell’obbligoconvenzionale di riapertura del processo penale, allorquando ciò fossenecessario per conformarsi a una sentenza della Corte EDU, econseguentemente ha manipolato il testo dell’art. 630 del codice diprocedura penale, introducendo l’ipotesi di cd. revisione (nonrevocazione) europea della sentenza passata in giudicato, la cui portataè stata successivamente precisata dalla citata sentenza dellaCassazione penale n. 16226/2022.In tema di processi civili e amministrativi, invece, la CorteCostituzionale si era orientata in senso diverso: con la sentenza n. 123del 2017, aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 106 c.p.a. e degli artt. 395 e 396 c.p.c., sollevataOscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025dal giudice amministrativo; con la sentenza n. 93 del 2018, avevadichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degliartt. 395 e 396 c.p.c., sollevata, in riferimento all’art. 117, primocomma, della Costituzione, dalla Corte d’appello di Venezia.In ragione di questi interventi, restava netta la distinzione tra irimedi in ambito civile (essenzialmente il risarcimento) ed i rimedi inambito penale, ben più ampi.Nell’attuale quadro normativo, che è quello rilevante nellapresente controversia, la scelta del legislatore è altrettanto netta neldifferenziare il rimedio introdotto nel processo penale da quellointrodotto nel processo civile, posto che è differente la formulazionedell’art. 391-quater c.p.c. (inserito dal D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149),rispetto all’art. 628-bis c.p.p. (inserito dall’art. 36, comma primo, delD.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), ove è espressamente prevista lapossibilità di revocare la sentenza penale anche in caso di cancellazionedella causa dal ruolo, previsione assente nella norma civile.La differente formulazione della norma civile rispetto alla normapenale orienta, in applicazione del principio ermeneutico “ubi voluitdixit”, nel senso di concludere che il legislatore del 2022 abbiavolontariamente limitato la revocabilità delle sentenze civili soltanto aicasi di decisioni che sono state espressamente dichiarate contrarie allaConvenzione.La diversità degli interessi sottesi a ciascuna tipologia diprocesso, civile, penale o amministrativo, può legittimamente condurread un diverso risultato nel giudizio di bilanciamento.Nel giudizio penale è in gioco, in contrapposizione al potere-dovere dello Stato di punire il reato, il bene primario della libertàpersonale, la cui privazione, se ingiusta, determina un pregiudiziorimediabile da un lato con la rimozione della condanna e la cessazionedel regime restrittivo, dall’altro, per il tempo già trascorso in vinculis,con il risarcimento. Si tratta di interessi che fanno capo agli stessiOscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025soggetti parti del giudizio innanzi alla Corte di Strasburgo. Larevocazione della sentenza penale per adeguamento alla decisionedella Corte EDU incide solo sulla persona del richiedente e il rimedio èdi esecuzione relativamente semplice (liberazione e risarcimento).Nel processo civile invece, ove possono venire in rilievo non solodiritti patrimoniali, ma pure diritti personali di significativa importanza,vi è una pluralità di interessi da considerare e la rimozione - per il futuro- degli effetti pregiudizievoli causati da una decisione contraria allaConvenzione può richiedere la adozione di misure positive complesse earticolate, che incidono non solo sul richiedente, ma anche su soggettiterzi, che non hanno partecipato al giudizio innanzi alla Corte diStrasburgo.Significative sono, quindi, le differenze tra i processi penali e iprocessi civili e, nell’ambito di questi ultimi, tra i processi cheriguardano solo un rapporto patrimoniale e i processi relativi a relazionipersonali che coinvolgono più persone.Per le ragioni che precedono: le sentenze della Corte europea deidiritti dell’uomo sono vincolanti per lo Stato italiano, che ai sensidell’art. 46 della Convenzione è obbligato a conformarvisi. Tuttavia, viè un margine di discrezionalità in ordine al rimedio da approntare, chedeve essere compatibile con la struttura degli strumenti processualiinterni, in particolare per quanto attiene all’obbligo di cancellarne leconseguenze (CEDU, 13/7/2000, Scozzari e Giunta, § 249).È quindi legittimo che il legislatore, nell’ambito della suadiscrezionalità, limiti il rimedio revocatorio in ambito civile soltanto adeterminati casi e alla ricorrenza di determinati presupposti,impregiudicato ogni altro rimedio, eventualmente anche risarcitorio,per adeguarsi alle decisioni della Corte di Strasburgo.D’altronde, anche la giurisprudenza penale, sopra richiamata,afferma che il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, inquanto ricognitivo, è vincolante per lo Stato italiano, ma con laOscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025precisazione che lo Stato deve rimediare secondo gli strumentiprocessuali interni; ed infine lo stesso art. 628-bis c.p.p. non indica larevocazione come l’unico rimedio possibile.In definitiva, nel solco di quanto statuito da Cass. n. 34315/2024,da quanto fin qui rilevato deve trarsi la conclusione che lo strumentoprocessuale civile interno, così come disegnato dall’art. 391-quaterc.p.c., non consente la revocazione di una decisione nazionale a seguitodi cancellazione dal ruolo della causa promossa innanzi alla Corte EDUai sensi dell’art. 37 della Convenzione in relazione all’art. 62A delregolamento, essendo presupposto necessario per la applicazione dellanorma in esame che la decisione nazionale sia stata dichiarata contrariaalla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo da una sentenzadefinitiva di accertamento della violazione. La decisione assunta aisensi degli artt. art 37 della Convenzione e 62A del regolamento è,invece, meramente ricognitiva della presentazione di una dichiarazionedi ammissione della avvenuta violazione ed è decisoria solo sul puntoche non occorre proseguire l’esame del ricorso, poiché l’offerta dispontanea riparazione è ritenuta congrua.Resta impregiudicata la questione della individuazione delleconseguenze dell’ammissione, da parte dello Stato, della sussistenzadi una violazione dei principi della Convenzione, con conseguenteprovvedimento di cancellazione della causa dal ruolo. D’altronde, leindicazioni rese dalla Corte EDU, anche tramite una decisione dicancellazione della causa dal ruolo, costituiscono sempre e comunqueun punto di riferimento per il giudice nazionale, onde evitare analogheviolazioni per il futuro.5.3. Inoltre, nel caso di specie, anche a voler prescindere dallamancanza del requisito di base (e cioè la sussistenza di una sentenzadichiarativa dell’avvenuta violazione della Convenzione), non sussistela lesione di alcun «diritto di stato della persona», in piena sintonia conquanto già argomentato da questa Corte (Cass. n 7128/2025).Oscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025Occorre osservare che l’art. 391-quater c.p.c. prevede che unadecisione nazionale, anche in caso di sentenza definitiva della CorteEDU che ne dichiari la contrarietà alla Convenzione (presupposto chenella specie, come sopra rilevato, non ricorre), possa revocarsi solo oveconcorrano due specifici requisiti e, cioè, che il pregiudizio riguardi un“diritto di stato della persona” e che l’indennità non sia idonea acompensare le conseguenze della violazione, requisiti che devonoessere presenti entrambi, dal momento che, nel testo della norma, essinon sono indicati come alternativi, ma concorrenti.L’espressione legislativa, contenuta nel numero 1 del primocomma dell’art. 391-quater c.p.c., pur nella sua non nitidaformulazione, indica chiaramente quale sia stata la volontà dellegislatore nazionale: l’oggetto del giudicato nazionale, ritenutocontrario alla Convenzione, deve essere uno stato della persona (difamiglia, quale il matrimonio, la filiazione, l’unione civile, ovvero dicittadinanza). Si tratta, all’evidenza, delle cause indicate dall’art. 70,comma 1, n. 3, c.p.c., laddove è previsto l’intervento obbligatorio delpubblico ministero nelle “cause riguardanti lo stato della persona”. Lascelta legislativa è stata nel senso di mantenere, quale rimedio diportata generale, l’equa soddisfazione e di considerare la riapertura delprocesso come una tutela speciale, riservata ad una materiasostanziale del tutto particolare: quale per l’appunto è il diritto di statodella persona (che, di per sé, non ha un contenuto patrimoniale).Tale presupposto non ricorre nel caso di specie, nel quale iricorrenti per revocazione hanno allegato la violazione di un semplicediritto patrimoniale, impropriamente collegato ad un preteso “status”di erede. Senonché l’erede è il soggetto che, alla morte di un altrosoggetto, gli succede a titolo universale, in quanto subentra in tutti, oin una quota di tutti, i rapporti giuridici attivi e passivi che facevanocapo al defunto. In altri termini, la qualità di erede non intercetta insenso stretto il concetto di stato della persona.Oscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025Per stato della persona s’intende la posizione spettante allapersona come membro di determinate collettività umane,principalmente della famiglia e dello Stato. Si ha, innanzitutto, unostato di famiglia e uno stato di cittadinanza. Considerando poi l’uomocome membro della comunità giuridica, si perviene al concetto piùampio dello stato personale, che è il presupposto di tutte le altrecondizioni e di tutti gli altri rapporti giuridici della persona. Il complessodelle singole posizioni giuridiche spettanti alla persona nella famiglia,nello Stato e nella comunità giuridica, ne costituisce lo stato civile.Nel solco di quanto affermato da Cass. n. 7128/2025, occorre quiribadire che è errato interpretare l’art. 391-quater c.p.c. nel senso chela nuova ipotesi di revocazione possa invocarsi in tutti i casi in cui laviolazione commessa dallo Stato mediante la sentenza passata ingiudicato, il cui contenuto sia stato dichiarato contrario allaConvenzione, abbia leso, genericamente, diritti personali o, addirittura,in tutti i casi in cui la lesione abbia, in generale, avuto ad oggetto dirittifondamentali non patrimoniali, quand’anche gli stessi presupponesseroo derivassero da un determinato status personale. Invero, se illegislatore avesse inteso riconoscere la possibilità della revocazioneanche in caso di sentenze costituenti violazione della Convenzione EDUcon riguardo a posizioni soggettive diverse da quelle aventi ad oggettodirettamente il riconoscimento di status personali, non avrebbe cosìchiaramente indicato la limitazione del rimedio all’ipotesi di violazioneche abbia «pregiudicato un diritto di stato della persona»(probabilmente ispirandosi all’analogo istituto introdotto nel dirittofrancese, limitato appunto alle azioni di stato, come è stato fatto notareda più parti, sia pure traducendone i termini non del tutto fedelmentee ingenerando non lievi aporie ermeneutiche).L’espressione utilizzata dal legislatore delegato, riferendosi ad«un diritto di stato della persona», allude chiaramente ad un diritto chedello stato della persona deve rappresentare, sul pianoOscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025dell’ordinamento, la diretta implicazione, esprimendo, cioè, in viadiretta il contenuto normativo dello stato della persona.Essa, pertanto, deve certamente intendersi volta ad indicare,come oggetto della tutela revocatoria, esclusivamente a) le violazioniche abbiano pregiudicato il diritto al riconoscimento di un determinatostatus personale, cioè si siano risolte nella negazione totale o parzialedi esso, o anche nel tardivo riconoscimento dello status alla persona,con una compromissione insuscettibile di riparazione solo per equi-valente, ovvero b) i casi in cui vi sia stata erronea attribuzione di unostatus personale oggettivamente pregiudizievole secondol’ordinamento o tardivo disconoscimento di esso e la compromissionederivatane per la persona non sia rimediabile con la sola riparazioneper equivalente.Al contrario, essa non può ragionevolmente essere intesa, né sulpiano letterale, né su quello sistematico, come volta ad indicare: a) ilpregiudizio ad un qualunque diritto fondamentale o non patrimoniale,anche se personalissimo, ed anche se presupponente certamente o,comunque, derivante da un determinato status soggettivo del suotitolare, ma leso senza che questo status sia stato direttamente negatoo riconosciuto come limitato o riconosciuto tardivamente; b) ilpregiudizio derivante ad un qualunque diritto fondamentale o nonpatrimoniale, anche se personalissimo, la cui lesione non sia stataconseguenza della attribuzione errata di uno status o del tardivodisconoscimento di esso.Una cosa è, infatti, il pregiudizio incidente direttamente sul dirittoal riconoscimento di uno status soggettivo personale, il pregiudizio,cioè, che si risolve nella negazione o nel tardivo riconoscimento di unostatus personale al quale si abbia diritto (ad es. lo status di figlio di undeterminato soggetto), ovvero nell’illegittima attribuzione di uno statusche si sia negato di possedere (es. lo status di genitore di undeterminato soggetto), pregiudizio che può essere rimosso solo con ilOscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025riconoscimento effettivo dello status illegittimamente negato o con laeliminazione dell’attribuzione dello status illegittimamente operata.Altra cosa è il pregiudizio arrecato ad uno “stato soggettivo per-sonale”, inteso - in senso generico ed atecnico - come la mera titolaritàdi un qualsiasi altro diritto, anche se si tratti di diritti fondamentali,inviolabili, di natura personale e non patrimoniale ed anche seeventualmente si tratti di un diritto che presupponga la titolarità di undeterminato status personale: diritti la cui natura non implicanecessariamente l’insuscettibilità di una tutela per equivalente e che,anzi, in taluni casi, sono tutelabili solo per equivalente, in formarisarcitoria. In questi ultimi casi, la titolarità o la non titolarità dellostatus non sono l’oggetto diretto della lesione, che avviene senza chela spettanza dello status sia stata posta in dubbio o senza che si siaallora, pregiudicato il diritto di stato della persona.In definitiva, nel caso di specie, la domanda originaria (avente adoggetto il risarcimento danni per responsabilità medica a seguito didecesso) aveva già ad oggetto una tutela meramente risarcitoria (o perequivalente che dir si voglia): tale fatto esclude in radice l’operativitàdel rimedio straordinario. D’altra parte, l’espressione “diritto di statodella persona” va interpretata in senso stretto, riferendosiesclusivamente a status non patrimoniali. La qualità di erede in unadomanda risarcitoria non è uno status personale ai fini dell’art. 391-quater c.p.c., ma una mera posizione giuridica soggettiva. Vero che iricorrenti hanno agito come eredi, ma la posizione di erede viene inrilievo nella specie non come status personale, ma come meraposizione giuridica soggettiva, proprio perché, si ribadisce, la domandaoriginaria aveva ad oggetto una tutela meramente risarcitoria o perequivalente. Né, d’altra parte, sarebbe leso un ipotetico status di eredein caso di mancato riconoscimento di un qualunque diritto allo stessospettante in dipendenza della successione, tanto integrandoOscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025un’interpretazione della definizione normativa contraria alla stessalettera, oltre che allo spirito, della disposizione che la contiene.5.4. Infine, nel caso di specie, non ricorre neppure il terzopresupposto, sopra indicato, in quanto la somma riconosciuta dalgoverno italiano a titolo di risarcimento del danno è stata ritenutacongrua in quanto pari a quella che in altri casi la Corte EDU haaccordato. E l’obiettivo della revocazione non può essere quello diottenere una tutela aggiuntiva o, perfino, un sindacato sulla congruitàdell’indennità CEDU.Si è già rilevato: la legge delega (legge 26 novembre 2021 n.206), sulla base della quale è stato introdotto il nuovo art. 391-quaterc.p.c., all’art. 1, comma 10, ha previsto l’introduzione del rimedio dellarevocazione esclusivamente nei casi in cui una volta formatosi ilgiudicato, il contenuto della sentenza sia successivamente dichiaratodalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario, in tutto o in parte,alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertàfonda-mentali ovvero a uno dei suoi Protocolli e non sia possibilerimuovere la violazione tramite tutela per equivalente .Occorre qui aggiungere che la stessa Relazione illustrativa aldecreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, ha chiarito che … i casiin cui il rimedio risarcitorio è tendenzialmente inidoneo a rimuovere leconseguenze della violazione convenzionale sono stati individuatipersona. Per questi diritti, infatti, il rimedio risarcitorio, in quantofinalizzato ad attribuire un’utilità economica alternativa, spesso si rivelanon del tutto satisfattivo .Orbene, la stessa legge delega, benché effettivamenteconsentisse, in teoria, di introdurre la nuova fattispecie di revocazionestraordinaria in caso di violazione di diritti di qualunque natura e nonsolo di «diritti di stato della persona», aveva, comunque, chiaramenteinteso limitare l’operatività del nuovo istituto a quelle ipotesi in cui ilOscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025giudicato nazionale contrario ai principi della Convenzione EDUcomporta un pregiudizio a diritti di natura tale per cui non siaconfigurabile una tutela “per equivalente”, cioè non sia configurabile unrisarcimento di tipo esclusivamente economico, in quanto talerisarcimento non sarebbe idoneo a rimuovere il pregiudizio, essendo altal fine necessario rimuovere la decisione stessa passata in giudicato eadottare le statuizioni, diverse dalla condanna al pagamento di sommedi denaro, conseguenti alla rimozione.Ciò è da ritenersi già, di per sé, sufficiente a concludere che ilnuovo istituto non possa operare in caso di decisioni nazionali cheabbiano accolto o rigettato una domanda volta essa stessa aconseguire una condanna al pagamento di una somma di danaro (siapure a titolo risarcitorio per la lesione di un diritto fondamentale, anchenon patrimoniale), in quanto in tal caso viene richiesta proprio - esoltanto - una tutela per equivalente (che, dunque, nella specie, nonsolo è oggettivamente possibile, ma è ritenuta tale dalla stessa parteinteressata), ciò che esclude in radice l’operatività della nuova ipotesidi revocazione straordinaria.Sotto altro aspetto occorre rilevare che l’art. 41 dellaConvenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, prevede che Se la Cortedichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocollie se il diritto interno dell’[OSCURATO:PERSONA] contraente non permette se non inmodo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, laCorte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa .In base a detto articolo, la Corte EDU riconosce essa stessa allaparte che si assume lesa da una violazione dello Stato membro,«un’equa soddisfazione», cioè il risarcimento dei danni, patrimoniali enon patrimoniali, conseguiti alla violazione accertata, liquidandoli in viaequitativa (ma comunque satisfattiva sul piano economico). La tutelaper equivalente che si vorrebbe ottenere mediante la revocazione dellapronuncia che l’ha negata sarebbe, allora, solo aggiuntiva a quellaOscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025riconosciuta dalla CEDU e non volta a sopperire a ciò che la pronunciadella stessa non ha potuto indennizzare.In definitiva, la previsione della legge delega e i limiti dioperatività del nuovo art. 391-quater c.p.c. trovano la seguentecoerenza logica e giuridica: il legislatore ha inteso introdurre unrimedio, nel diritto nazionale, idoneo a dare attuazione all’obbligo delloStato italiano di conformarsi alle decisioni della Corte EDU cheaccertano una violazione della Convenzione da parte di una decisionedi diritto interno, anche con una eccezionale deroga ai limiti derivantidal giudicato, ma limitandola ai casi (come per l’appunto quelli disentenze che abbiano mancato di riconoscere o abbianoillegittimamente attribuito status personali) in cui la tutela perequivalente, offerta in primo luogo dall’art. 41 della stessa ConvenzioneEDU, in base a misure riparatorie (l’indennizzo), non sia di per séidonea a rimuovere, da sola, le conseguenze del pregiudizio derivantedalla violazione, trattandosi di un pregiudizio non suscettibile di tutelaper equivalente.Né è possibile ipotizzare che questa Corte, adìta ex art. 391-quater c.p.c., possa sindacare, sotto il profilo della sua idoneità econgruità in concreto, la correttezza della determinazione dell’equasoddisfazione liquidata dalla Corte EDU, sostanzialmente svolgendo ilruolo di una sorta di giudice di ulteriore grado rispetto a quest’ultima,in ordine alla corretta determinazione dell’importo dell’adeguata tutelaper equivalente (cioè, del risarcimento) del danno riconosciuto. Invero,ammettendo un ulteriore sindacato del giudice nazionale sullavalutazione operata dalla Corte EDU in ordine alla entità dellariparazione per equivalente della violazione, si finirebbe per alterare eaddirittura stravolgere la gerarchia stessa e l’ambito delle competenzespettanti ai giudici nazionali e a quelli sovranazionali.Il ricorso per revocazione è un’extrema ratio riservata ai casi incui le misure conformative, inclusa la tutela per equivalente, non sonoOscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025idonee a rimuovere integralmente i pregiudizi. Se la domanda mira aottenere una condanna al pagamento di somme di denaro (tutelarisarcitoria), la tutela per equivalente è oggettivamente possibile, conla conseguenza che il rimedio straordinario è escluso in radice. Tanto siverifica nel caso di specie, nel quale l’indennità concessa dalla CorteEDU (5.000 euro per ciascun ricorrente) rappresenta essa stessa - siaben inteso, “in astratto” (e, quindi, sul piano sistematico, che è l’unicosul quale a questa Corte è consentito di intervenire) - una forma ditutela per equivalente. Poiché nel giudizio di merito nazionale ladomanda attorea mirava al risarcimento, la riparazione eraoggettivamente possibile ed è stata riconosciuta come tale dalla CorteEDU, ragion per cui, anche sotto questo profilo, non può trovareoperatività il rimedio straordinario, di recente introdotto dal legislatore.5.4. Per tutte le ragioni che precedono - risultando insussistenti ipresupposti applicativi dell’art. 391-quater c.p.c. ed esulando daicompiti istituzionali di questa Corte farsi carico di istanze di equitàanziché di quelle di stretto diritto positivo e - con le prime - degli effetticoncreti delle non illegittime scelte legislative di cautelanell’introduzione di rimedi processuali comunque straordinari - ilmotivo è inammissibile.6. Inammissibile è anche il motivo secondo, che concerne lainvocata non manifesta infondatezza della questione di legittimitàcostituzionale, sopra ripercorsa.6.1. Al riguardo, dando continuità al principio affermato da Cass.n. 14666/2020 e da Cass. n. 8033/2023, occorre preliminarmenteribadire che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione, qualequello in esame, diretto unicamente a prospettare una questione dilegittimità costituzionale di una norma, non potendo essere configuratoal riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo adeterminarne l’annullamento da parte della Corte: è infatti riservata alpotere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questioneOscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025dinanzi alla Corte costituzionale, ben potendo la stessa essere sempreproposta, o riproposta, dall’interessato, oltre che prospettata d’ufficio,in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre chenon manifestamente infondata, in connessione con la decisione diquestioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo.6.2. Ciò posto - volendo esaminare il motivo come sollecitazioneal giudice (e, dunque, anche a questa Corte) a sollevare una questionedi legittimità costituzionale (peraltro già affrontata e respinta conmotivazione organica da Cass. n. 7128/2025 in un contesto analogo,al quale erano sottesi diritti risarcitori derivanti da violazione di dirittifondamentali) - occorre concludere che la prospettata questione dilegittimità costituzionale è manifestamente infondata.A) Manifestamente infondata è la questione della violazione degliartt. 3 e 24 Cost. (principio di eguaglianza e diritto di difesa), in quantonella specie non ricorre alcuna irragionevole disparità di trattamentoper i soggetti che subiscono violazioni convenzionali su diritti diversidagli status personali.Come già di recente rilevato da questa Corte (il riferimento èsempre a Cass. n. 7128/2025), la limitazione è giustificata dal fattoche l’istituto della revocazione è riservato ai casi in cui non è possibilela restitutio in integrum tramite tutela per equivalente. Poiché i dirittifatti valere dai ricorrenti (risarcimento per perdita del congiunto) sonosuscettibili solo di tutela per equivalente, non sussiste la condizionenecessaria per la riapertura del processo. Il legislatore puòragionevolmente limitare un rimedio straordinario che incide sulla resjudicata, appunto a tutela dell’intangibilità del giudicato, principio evalore immediatamente rilevanti pure per la Carta fondamentale ai finidell’effettività del diritto di difesa di tutte le parti.In definitiva, la limitazione è ragionevole e giustificata dalbilanciamento tra l’efficacia del rimedio CEDU e la necessità di tutelareOscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025la stabilità del giudicato (res judicata) in ambito civile, specialmente inmaterie che ammettono la riparazione economica.B) Manifestamente infondata è anche la questione dellaviolazione dell’art. 76 Cost. (eccesso/difetto di delega), in quanto,contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, l’interpretazionerestrittiva non tradisce affatto la voluntas del legislatore delegante (L.206/2021).Vero è che quest’ultimo non aveva posto alcuna limitazione allanatura della situazione giuridica violata, ma solo all’inidoneità dellatutela per equivalente.Senonché, ancora una volta richiamando Cass. n. 7128/2025 (cfr.pp. 16-17), va osservato che:- da un lato il mancato pieno esercizio della delega e,precisamente, l’esercizio della delega in modo limitato rispetto aquanto con la stessa autorizzato, non determina alcuna violazione dellaCostituzione, dando luogo solo, eventualmente, ad una potenzialeresponsabilità di tipo politico del governo verso il Parlamento. Diconseguenza, il fatto che nella legge delega non fosse prevista lalimitazione dell’ammissibilità della nuova ipotesi di revocazione ai solicasi in cui fosse stata accertata una violazione incidente sui diritti distato della persona non può di per sé comportare né, direttamente, undubbio non manifestamente infondato di legittimità costituzionale dellanorma introdotta in base alla delega, né, indirettamente, imporre unasua interpretazione in termini più ampi di quanto previsto dal suoeffettivo contenuto letterale e sistematico ;- e, dall’altro, la limitazione ai “diritti di stato della persona” èl’interpretazione scelta dal legislatore delegato per dare correttanon è possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente.Se il rimedio fosse esteso a diritti risarcitori, si porrebbe esso stesso incontrasto con i limiti della delega, violando indirettamente l’art. 76Oscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025Cost. In definitiva, la corretta interpretazione della ratio della leggedelega impone l’adeguamento alle pronunce CEDU nel processo civilenelle sole ipotesi in cui non sia possibile la rimozione tramite tutela perequivalente.L’interpretazione restrittiva è l’unica coerente con la ratio dellalegge delega n. 206/2021, la quale ha inteso introdurre il rimediosoltanto nei casi in cui non fosse possibile rimuovere la violazionetramite tutela per equivalente. Estendere il rimedio ai diritti risarcitoriviolerebbe i limiti stessi della delega.C) Manifestamente infondata è, infine, la questione dellaviolazione dell’Art. 117 Cost. (obbligo di conformazione alle sentenzedella Corte EDU), in quanto, contrariamente a quanto sostengono iricorrenti, l’interpretazione, qui accolta, non si pone affatto in contrastocon l’art. 117 Cost. in relazione agli obblighi derivanti dall’art. 46 CEDU,che impone agli Stati di conformarsi alle sentenze della Corte EDU.Invero, l’obbligo di conformazione (previsto dall’art. 46 CEDU)impone normalmente la restitutio in integrum, ma la Cortecostituzionale (cfr. sent. n. 93/2018 e n. 123/2017) e la Corte EDU (nelcaso Bochan c. Ucraina, oggetto della sentenza 5 febbraio 2015,nonché nel caso [OSCURATO:PERSONA] c. Portogallo, di cui alla sentenza 11luglio 2017) hanno stabilito che, nel contenzioso civile, la riapertura delprocesso non è un obbligo generale, ma è rimessa alla valutazionediscrezionale dello Stato e pur sempre a condizione che si tutelinoprincipi fondamentali come la res judicata e i diritti dei terzi. Lalimitazione al “diritto di stato” non impedisce l’adempimento, in quantol’indennizzo (tutela secondaria) è la misura standard, mentre lariapertura del processo (revocazione) è la misura eccezionale. Larevocazione è, in ogni caso, esclusa quando la stessa domandaproposta nel giudizio definito con la sentenza passata in giudicato dicui si invoca la revocazione abbia avuto ad oggetto già essa stessa unatutela meramente risarcitoria o, comunque, per equivalente, e ciòOscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025anche se il diritto oggetto della sentenza sia un diritto fondamentaledella persona, ma non di stato”Per tutte le ragioni che precedono, si ribadisce, la questione dilegittimità costituzionale, è da ritenersi manifestamente infondata.7. In definitiva, il ricorso viene deciso sulla base dei seguentiprincipi di diritto: ln tema di revocazione straordinaria per violazione dellaConvenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e dellelibertà fondamentali, introdotta con D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,l’art. 391-quater c.p.c. si applica ratione temporis nei giudizi introdottiinnanzi alla Corte di cassazione con ricorso notificato successivamenteal 1° gennaio 2023. Ciò in quanto l’articolo 35, comma 5, del suddettoDecreto (come modificato dall’art. 1, comma 380, lettera a), della L.29 dicembre 2022, n. 197) stabilisce che le disposizioni relative al CapoIII del codice di procedura civile (che include per l’appunto l’Art. 391quater c.p.c.) si applicano ai giudizi introdotti dinanzi alla Corte dicassazione con ricorso notificato a decorrere dalla predetta data . ln tema di revocazione straordinaria per violazione dellaConvenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e dellelibertà fondamentali, introdotta con D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,l’art. 391-quater c.p.c. prevede tre concorrenti presupposti diammissibilità: a) una decisione di un giudice nazionale, passata ingiudicato, che abbia un «contenuto», che sia stato “dichiarato” dallaCorte europea dei diritti dell’uomo contrario alla Convenzione o ad unodei suoi Protocolli; b) la lesione di un «diritto di stato della persona »,c) l’astratta non idoneità dell’equa indennità, accordata dalla Corteeuropea ai sensi dell’art. 41 della Convenzione, a compensare leconseguenze della violazione . La revocazione ex art. 391-quater c.p.c. costituisce unrimedio straordinario, riservato ai soli casi in cui la violazione del dirittoaccertata dalla CEDU abbia pregiudicato un “diritto di stato dellaOscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025persona”, da intendersi in senso stretto, cioè come diritto nonsuscettibile di tutela risarcitoria (come per l’appunto i diritti concernentilo status personale). Ne consegue che restano escluse dall’ambito dioperatività della norma le domande meramente risarcitorie, compresaquella per danni da colpa medica, che, anche se correlata allaviolazione del diritto alla vita (art. 2 Convenzione EDU), è comunquediretta ad una tutela per equivalente e, cioè, mediante il pagamento disomme di denaro . ln tema di revocazione straordinaria per violazione dellaConvenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e dellelibertà fondamentali, introdotta con D. Lgs. 10 ottobre 2022, ilsindacato del giudice di legittimità, adito ex art. 391-quater c.p.c., nonpuò spingersi a valutare l’idoneità o la congruità dell’equa soddisfazioneliquidata dalla Corte EDU, poiché ciò equivarrebbe a configurare laCorte di cassazione come giudice di ulteriore grado rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] . È manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 391-quater c.p.c., nella parte in cui limital’esperibilità della revocazione ivi prevista ai soli casi in cui sia statopregiudicato un “diritto di stato della persona”, poiché tale limitazionenon soltanto è coerente con la ratio della legge delega (in relazioneall’art. 76 Cost.), che prevedeva la revocazione solo se la violazionenon potesse essere rimossa tramite tutela per equivalente, ma è ancheragionevole (in relazione agli artt. 3, 24 Cost.), bilanciando l’efficaciadel rimedio CEDU con la necessità di tutelare la stabilità del giudicato,specialmente in materie che ammettono pienamente la riparazioneeconomica .8. In ragione della novità delle questioni, sottese ai motivi diricorso, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensareinteramente tra le pari le spese del giudizio di revocazione.Oscuramento disposto Numero registro generale 16157/2023Numero sezionale 4307/2025Numero di raccolta generale 30622/2025Data pubblicazione 20/11/2025Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, tuttavia,la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per ilpagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo,se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio dispostal’omissione, in caso di diffusione, delle generalità e degli altri datiidentificativi dei ricorrenti e della vittima primaria, ai sensi dell’art. 52d.lgs. 196 del 2003. P.Q.MLa Corte:- dichiara inammissibile il ricorso;- dichiara interamente compensate tra le parti le speseprocessuali relative al presente giudizio di revocazione;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera della ricorrente al competente ufficio di merito, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis delcitato art. 13, se dovuto;- dispone che, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso didiffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altridati identificativi dei ricorrenti e della vittima primaria.Così deciso in Roma, l’11 novembre 2025, nella camera diconsiglio della Terza Sezione Civile.Il Consigliere estensore Il PresidentePasquale [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30622/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris