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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 07279/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 4363/2018 R.G. proposto da:Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale Dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026Unicalce [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Ligurian. 1586/2017 depositata il 21/11/2017.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Procuratore Generale nella persona di Giovanni BattistaNardecchia che ha concluso nel senso dell’accoglimento del ricorsoprincipale e del rigetto di quello incidentale.1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionaledella Liguria, ha accolto, in riforma della decisione di primo grado,l’appello proposto dalla società, sul rilievo che l’art. 18 R.D. n.1572/1931 esclude le cave dalla stima fondiaria per la determinazione delreddito dominicale.

Le cave possono produrre solo redditi di naturaindustriale come sancito dalla Corte cost. n. 285/2000 .1.1.Per la cassazione della summenzionata sentenza ricorrel’amministrazione finanziaria articolando unico motivo di ricorso.Si è costituita con controricorso la società contribuente, proponendoricorso incidentale affidato ad un'unica censura, integrata da successivamemoria.1.2.

Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorsoprincipale ed il rigetto di quello incidentale.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026MOTIVI DI DIRITTO1.Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazionedegli artt. 18 del r.d. 18 ottobre 1931, n. 1572, 2 d.m. 2 gennaio 1998, n.28, 6 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, per avere la Commissione TributariaRegionale esclusa la legittimità dell'iscrizione della cava nel Catastofabbricati con attribuzione della rendita catastale, malgrado la normativain epigrafe preveda che le aree che presentano potenzialità di autonomiafunzionale e reddituale siano incluse nel procedimento di stima fondiaria.2.

Il motivo è fondato.2.1.

La questione di fondo sottesa al motivo in disamina concerne laiscrivibilità delle cave nel catasto urbano, nonché l’accezione da attribuireall'art. 18, r.d. n. 1572 del 1931.2.2.

Occorre considerare che l'art. 1 del r.d. n. 1572 del 1931, recante la«approvazione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto», dispone che«sarà provveduto, a cura dello Stato, in tutto il Regno, alla formazione diun catasto geometrico particellare uniforme fondato sulla misura e sullastima, allo scopo:1) di accertare le proprietà immobili, e tenerne inevidenza le mutazioni; 2) di perequare l'imposta fondiaria».

Ai sensidell'art. 11 «la stima dei terreni ha per oggetto di stabilire la renditaimponibile, sulla quale è fatta la ripartizione dell'imposta, mediante laformazione di tariffe di estimo, nelle quali è determinata, comune percomune, la rendita stessa per ogni qualità e classe»; l'art. 13 stabilisceche «la tariffa esprime, in moneta legale, la rendita imponibile di un ettaroper ciascuna qualità e classe.

La rendita imponibile è quella parte delprodotto totale del fondo che rimane al proprietario, netta dalle spese eperdite eventuali»; il comma 3 prevede che «agli effetti attuali del catasto,le tariffe d'estimo rappresentano la parte dominicale del reddito medio,ordinario, continuativo ritraibile dai terreni al 1° gennaio 1914».[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/20262.3.Con specifico riferimento ai terreni adibiti a cave, l'art. 18 dispone che«saranno escluse dalla stima fondiaria le miniere, le cave, le torbiere, lesaline ed i laghi e stagni da pesca, con la superficie stabilmente occupataper la relativa industria, e le tonnare».2.4.Tale disposizione non esclude che le cave siano iscritte in catasto, madispone soltanto che esse saranno escluse dalla sola operazione di stimafondiaria, pertanto, i terreni adibiti a cava devono essere iscritti nelcatasto al fine di essere identificati per rilevare l'estensione delle singoleproprietà e delle diverse particelle catastali e per essere ivi graficamenterappresentati con mappe planimetriche.2.5.I redditi derivanti dall'attività di sfruttamento di miniere, cave,torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne sono qualificatidall'ordinamento come redditi d'impresa (art. 55, lett. b, d.lgs. n. 344 del2002), la cui tassazione avviene sulla base del reddito effettivamenteprodotto, e non sull'attitudine del bene a produrre reddito, con esclusione,quindi, della rilevanza degli estimi catastali.2.6.Nel caso in esame, l'Agenzia delle entrate con l'atto impugnato haprovveduto al classamento del terreno su cui insiste la cava nonchédell’area attigua (destinata ad essere coltivata come cava), ancora iscrittanel catasto terreni, iscrivendola al catasto urbano in categoria D/1 (opificiindustriali), aree che nel Docfa – presentato per ampliamento-demolizione parziale - erano state individuate come spazi di manovra (mq.4958) ovvero come area verde (mq. 10897).2.7.

Con riferimento ai presupposti per l'inventariazione nel Catastourbano, l'art. 3 r.d.l. n. 652 del 1939, conv. in legge n. 1249 del 1939,concernente l'accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazionedel relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano,stabilisce che l'accertamento generale degli immobili urbani è fatto perNumero registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026«unità immobiliare», ed ai sensi dell'art. 4, si considerano come «immobiliurbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite,diversi dai fabbricati rurali», ivi compresi «gli edifici sospesi o galleggianti,stabilmente assicurati al suolo».

L'art. 5 prevede che costituisce «unitàimmobiliare urbana» «ogni parte di immobile che, nello stato in cui sitrova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio».2.8.

Il d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, (Regolamento recante norme in temadi costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione edadeguamento della nuova cartografia catastale), stabilisce al comma 1 che«il catasto dei fabbricati rappresenta l'inventario del patrimonio edilizionazionale» e al comma 2 che «il minimo modulo inventariale è l'unitàimmobiliare».

A mente dell'art. 2, l'unità immobiliare «è costituita da unaporzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricatiovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale,presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale».2.9.

Sulla base di tali disposizioni, questa Corte ha affermato chel'accatastamento viene dalla normativa riferito non al fabbricato in quantotale, bensì alla nozione di unità immobiliare urbana (UIU), a sua voltarapportata ad una componente immobiliare (rilevante ex art. 812 c.c.)suscettibile di autonoma funzionalità e redditività (cfr. Cass., n.12741/2018).2.10.

Tali caratteristiche sono state valorizzate dalla giurisprudenza dilegittimità proprio ai fini dell'accertamento dei presupposti diaccatastabilità anche con specifico riguardo agli immobili aventidestinazione industriale o di produzione energetica (per le discarichepubbliche cfr. Cass. n. 12741/2018 cit.; per le centrali elettriche Cass. nn.2621/2015, 3500/2015; per i parchi eolici Cass. nn. 4028/2012;24815/2014; 3354/2015; per le centrali telefoniche Cass. n. 24924/2016;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026per le piattaforme petrolifere Cass. n. 3618/2016), sicché l'accatastabilitàdi tali unità immobiliari è sempre stata riconosciuta.3.

Non vi sono pertanto ragioni per escluderla con riferimento alle cave,trattandosi di immobili suscettibili di autonoma funzionalità e redditività.3.1.

Ciò premesso, l'area classificata come D/1, ancorché concretamentedestinata unicamente a cava e ad attività estrattiva, non è perciò soloqualificabile come agricola, in quanto avente potenzialità edificatoria, siapure limitata alla sola realizzazione di fabbricati strumentali (cfr. Cass. n.31079/2019).3.2.

Problema differente è quello relativo alla quantificazione della renditacatastale a fini impositivi.3.3.Come si è detto l'art. 18 esclude le cave dalla stima fondiaria, e laCorte costituzionale, con ord. n. 285 del 2000, in materia di imposta diregistro - e, specificamente, del criterio di valutazione automatica ai finidella determinazione della base imponibile - ha affermato che «l'art. 18del r. d. n. 1572 del 1931 esclude le cave dalla stima fondiaria per ladeterminazione del reddito dominicale, sicché il reddito del terrenoformalmente risultante in catasto di natura agricola non è espressivodell'effettiva ricchezza derivante dalla sua pacifica destinazione e dallosfruttamento del medesimo a finalità estrattiva, essendo riconducibilel'utilizzazione a cava ad una attività di carattere esclusivamenteindustriale».3.4.

Ancora in materia di imposta di registro, e con riguardo al sistema divalutazione automatica fondata sulla rendita catastale (art. 52, comma 4,d.P.R. n. 131 del 1986), questa Corte ha già rilevato che, nel caso diterreni sfruttati come cave, «la valutazione di cui si tratta deve essereoperata con il metodo del valore venale di cui al citato art. 52, n. 1 avutoNumero registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026riguardo alla circostanza che il r. d. 8 ottobre 1931, n. 1572, art. 18esclude le cave dalla stima fondiaria, e che la eventuale indebita iscrizionedelle aree nel catasto terreni non può valere a ravvisare nella renditafondiaria erroneamente risultante da tale iscrizione l'idoneità ad esprimerela potenzialità reddituale derivante dallo sfruttamento dei terreni stessiper una finalità estrattiva di natura esclusivamente industriale» (Cass., 17gennaio 2001, n. 649 cui adde Cass., 5 marzo 2020, n. 6207; Cass., 6dicembre 2018, n. 31604; Cass., 18 settembre 2013, n. 21277; Cass., 29luglio 2009, n. 17571; Cass., 30 agosto 2006, n. 18755; Cass., 23novembre 2005, n. 24568; Cass., 19 ottobre 2001, n. 12774); si è inoltreprecisato con riguardo all'imposta di registro, nonché all'IMU, come «laqualificazione agricola (con relativa attribuzione di rendita), non piùpossibile la rettifica del valore dello stesso secondo il valore venale, noncoincidendo necessariamente l'attribuzione di rendita con la stimafondiaria, perché un tale errato presupposto interpretativo non tiene conto(come ha precisato la Corte costituzionale con sentenza n. 285 del 2000)del fatto che il r.d. 8 ottobre 1931, n. 1572, art. 18 esclude comunque lecave dalla stima fondiaria per la determinazione del reddito dominicale,sicché, in tali casi, le risultanze catastali non corrispondono all'effettiva egiuridica destinazione del terreno, benché non sia stata denunciata alcatasto la variazione» (Cass., sez. 5, n. 24568 del 23/11/2005; sez. 5, n.3978 del 16/02/2021, in motivazione).3.5.

Questa Corte ha, in particolare, affermato che, «ove l'area sia adibitaad attività estrattiva secondo il regolamento urbanistico e suscettibile, inconformità allo stesso, di edificazione, ancorché limitata alla realizzazionedi fabbricati strumentali, la base imponibile deve essere determinataavendo riguardo al valore venale»; si è in particolare osservato che «l'areadi cui si tratta, seppure è adibita ad attività estrattiva secondo lostrumento urbanistico, il che induce ad escludere la sua natura agricola aiNumero registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026fini della determinazione della base imponibile, è altresì suscettibile diedificazione, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali,così come indicato dalla ricorrente nel ricorso.

Ciò fa sì che il terrenodebba essere qualificato come edificabile ai tini dell'Ici e che la baseimponibile debba essere determinata sulla base del valore venale» (Cass.,n. 14409 /2017; n. 3267/2019; Cass. n. 31079/2019; Cass. sentenze n.1026 e n. 1404, rispettivamente del 14 e 18 gennaio 2022), sicché ciò cheha rilevanza non è che il bene sia stato, in concreto, destinato a cava e adpuò rilevare che la destinazione a cava sia temporanea e destinata adesaurirsi allo scadere dell'autorizzazione (v.

Cass. n. 20885/2024; Cass. n.2280/2023; Cass. n. 2145/2023; Cass. n. 31079/2019).4.

Non vi sono ragioni per discostarsi da tale indirizzo, volto ad escludereche terreni urbanisticamente destinati allo svolgimento di attivitàindustriale possano considerarsi agricoli: nella specie, tuttavia, la Corteregionale nell’escludere a monte la classificazione del terreno di proprietàdella società contribuente a destinazione estrattiva in categoria D/1, haomesso di accertare se le aree in oggetto costituiscano parte integrantedell’unità immobiliare ex art. 6, comma 2, r.d.l. n. 652/1939, cit.5.Con ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma,n.3), c.p.c., la società [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia la violazione o falsaapplicazione degli artt. 3, legge 241 del 1990 e 7, legge 212 del 2000,nonché violazione del dovere di motivazione ai sensi del citato art. 7,avendo la Corte distrettuale laconicamente ritenuto che l’avviso diaccertamento catastale contenga i dati essenziali al fine di rendereconoscibile l’iter logico-giuridico seguito dai verificatori per l’attribuzionedella rendita.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026Si afferma che, al contrario, l’avviso conterrebbe la dicitura le verificheeffettuate hanno comportato la modifica dei dati di classamento e direndita proposti con la dichiarazione , senza esplicitare le ragioni per lequali i terreni di cava siano stati quantificati in mq. 55591 ed individuare iterreni diversi da quelli denunciati con Docfa che concernevanoesclusivamente impianti con relative aree di pertinenza.6.

La censura è inammissibile, prima ancora che infondata.6.1.

La doglianza presenta insuperabili profili di inammissibilità, attesoche, sebbene l’avviso sia stato (almeno in parte) trascritto – ancorchènelle memorie illustrative, in violazione dell’art. 366 c.p.c., che imponel’obbligo di allegazione, a pena di inammissibilità, al ricorso per cassazione– non risulta allegato al ricorso, né localizzato all’interno del giudizio dimerito.6.2.

Il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa deglisenso che occorre specificare anche in quale sede processuale ildocumento risulta prodotto, poichè indicare un documento significanecessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono adindividuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso èrintracciabile, sicchè la mancata "localizzazione" dell’avviso basta per ladichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsisull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante"contenutistico" (Cass. n. 18184/2020; Cass. n. 13625/2019).6.3.Anche laddove gli atti ( in tutto o in parte ) siano stati riprodotti – nelcaso in esame, nelle memorie difensive - il vizio permane non avendo laricorrente fornito puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativaindividuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento delprocesso inerente alla documentazione, come pervenuta presso la CorteNumero registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, rendendo ilricorso inammissibile ( cfr. Cass., Sez.

Un., 19/4/2016, n. 7701; Cass.,Sez.

U., 27 dicembre 2019, n. 34469).6.4.

In altri termini, l’onere di “localizzazione” codificato dall’art. 366c.p.c. e quello di trascrizione rappresentano due condizioni nonsovrapponibili ed entrambe indispensabili ai fini dell’ammissibilità delmotivo di ricorso, in quanto anche in presenza di una puntualeriproduzione dell’atto ( mancante nel caso in esame, in quanto soloparziale), posti a fondamento della censura, la mancata individuazionetopografica del “luogo processuale” in cui gli stessi sono consultabili nonconsentono alla Corte di reperirli per verificare se il contenuto siaconforme a quanto trascritto dal ricorrente in seno al ricorso; occorredunque provvedere anche alla individuazione dell’avviso con riferimentoalla sequenza di documentazione dello svolgimento del processo nel suocomplesso, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine direnderne possibile l’esame ( Cass., sez. un., 02 dicembre 2008, n.28547; SS.UU., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 23 marzo 2010, n. 6937;Cass., 03 febbraio 2010, n. 2506; Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915Cass., 20 aprile 2010, n. 9379, concernente l’onere dell’allegazione deglidicembre 2010, n. 24418; Cass., SS.UU., 22 maggio 2012, n. 8077; Cass.13 febbraio 2013, n. 3544; Cass., Sez.

III, 9 aprile 2013, n. 8569; Cass.Sez.

VI-1, 27 luglio 2017, n. 18679; Cass., Sez.

V, 12 aprile 2017, n.9499; Cass., n.16147 del 28 giugno 2017; n.9536; Cass. n. 17399/2017;Cass. civ. , ord. n. 17215/2018; Cass. civ., Sez.

V, ord. n. 31067/2018;Cass. n. 5478/2018; Cass. civ., Sez.

V, 30 novembre 2018, n. 33640;Cass., Sez.

U., 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass. n. 1181 del 17 gennaio2019; Cass. 01/07/2021, n. 18695; Cass. 2 novembre 2021, n.31056,sulla necessaria allegazione dell’avviso, Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 7928; Cass.n. 20834/2024).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/20266.5.Con riguardo, al tema di specificità dei motivi di ricorso, questa Corte,da ultimo, ha avuto occasione di precisare che « Ai sensi dell’art. 366,comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità deimotivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi ealtri c.

Italia del 28 ottobre 2021 – non deve essere interpretato in modoeccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa deldiritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere diintegrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento delricorso, insussistente laddove nel ricorso siapuntualmente indicato il contenuto degli atti richiamatiall’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenzanegli atti del giudizio di merito » ( Cass., Sez.

U., 18 marzo 2022, n.8950).6.6.

Il principio, escludendo l’eccessivo rigore nella imposizione di oneri diintegrale trascrizione e allegazione di documenti, ha comunquesottolineato come i motivi debbano comunque indicare puntualmente, perle parti di rilievo, il contenuto degli atti richiamati, in modo da consentireal giudice l’esatta comprensione e portata della doglianza, oltre chel’esatta collocazione del documento nel fascicolo di causa.

Dunque, ilprincipio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art.366, comma primo, n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificitàdei motivi, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succie altri c.

Italia del 28 ottobre 2021, deve ritenersi rispettato ogni qualvoltal’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso sifondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, otrascrivendone i passaggi essenziali (cfr. Cass., 19 aprile 2022, n. 12481),e non può, invece, ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso facciarinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerneil contenuto al fine di soddisfare il requisito ineludibile dell’autonomia delNumero registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026ricorso per cassazione, fondato sull’idoneità del contenuto delle censure aconsentire la decisione (cfr. Cass., 1 marzo 2022, n. 6769).6.7.A tali oneri il ricorrente non ha ottemperato, come era, invece,necessario, non essendo stato riportato integralmente il contenutodell’avviso di accertamento, neppure allegato al ricorso al fine diconsentire il controllo sulla corrispondenza tra quanto trascritto ed ilcontenuto dell’avviso.6.8.

In particolare, con riferimento alla censura concernente lamotivazione di un atto impositivo, è stato chiarito che nell'ipotesi in cui ilricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria sotto il profilodel giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso diaccertamento, che non è atto processuale ma amministrativo (Cass. 3dicembre 2001, n. 15234), è necessario, a pena di inammissibilità, che ilricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso che siassumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito,al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio inproposito esclusivamente in base al ricorso medesimo (Cass. 13 febbraio2014, n. 3289; Cass. n. 16147/2017; Cass. n. 28570/2019; Cass. 11marzo 2022, n. 7928), ma anche che esso sia allegato al ricorso elocalizzato nel giudizio di merito.7.

In ogni caso, va escluso il vizio motivazionale, avendo la pronunciaimpugnata evidenziato che non solo l’avviso di accertamento catastalecontiene i dati essenziali al fine di rendere conoscibile l’iter logico -giuridico seguito dai verificatori per l’attribuzione della rendita, ma altresìha aggiunto che l’avviso è stato emesso a seguito di Docfa presentatodalla società al fine di censire alcuni manufatti strumentali all’attività diestrazione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/20267.1.L'apparenza della motivazione che, potendosi parificare allamotivazione inesistente, ne consente la censura ai sensi dell'art. 132 n. 4c.p.c. si verifica nel caso in cui essa «benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le pi. varie,ipotetiche congetture» (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232): inquesti casi si può dunque parlare di assenza di una motivazionepercepibile realmente come tale.7.2.

Venendo al caso di specie, non può dirsi sussistente la denunciataviolazione dell'art. 132 c.p.c., atteso che la motivazione rivela l'iter logicoseguito, fondato sull'assunto per cui quanto esposto nell’avviso è infattidel tutto percepibile, anche tenuto conto che esso seguiva una proceduradocfa; né le affermazioni motivazionali presentano profili dicontraddittorietà che possano far ipotizzare per tale via un difetto dimotivazione rilevante ex art. 132 n 4 c.p.c.7.3.A tal proposito giova premettere che, nell’ipotesi in cui l’avviso diclassamento consegua ad un’iniziativa del contribuente, questa Corte hapiù volte ribadito che, in tema di classamento di immobili, qualoral’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d.procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso èsoddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classedisattesi dall’ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quellaeconomico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazionedegli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita especificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio delNumero registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggettodell’eventuale contenzioso (tra le tante: Cass., Sez. 6°-5, 16 giugno 2016,n. 12497; Cass., Sez. 5°, 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., Sez. 6°-5, 7dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6°-5, 23 febbraio 2021, n. 4807;Cass., Sez. 5°, 24 febbraio 2021, n. 4955; Cass., Sez. Trib., 4 settembre2023, n. 25682; Cass., Sez. Trib., 19 settembre 2024, n. 25144).7.4.

Né risulta che l’amministrazione abbia considerato aree diverse daquelle denunciate, avendo, invece, qualificato l’intera unità immobiliarecome area estrattiva, includendo, evidentemente, anche i terreniindividuati dalla proprietà come destinati ad aree di manovra ovvero averde; quanto alla diversa stima della rendita catastale operata dall’ufficio,allorquando consegua ad un’iniziativa del contribuente, questa Corte hapiù volte ribadito che, l’obbligo di motivazione del relativo avviso èsoddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classedisattesi dall’ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quellaeconomico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazionedegli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita especificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio deldiritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggettodell’eventuale contenzioso (tra le tante: Cass., Sez. 6°-5, 16 giugno 2016,n. 12497; Cass., Sez. 5°, 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., Sez. 6°-5, 7dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6°-5, 23 febbraio 2021, n. 4807;Cass., Sez. 5°, 24 febbraio 2021, n. 4955; Cass., Sez. Trib., 4 settembre2023, n. 25682; Cass., Sez. Trib., 19 settembre 2024, n. 25144; Cass. 1marzo 2025, n. 5451).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/20268.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, respinto il ricorsoincidentale proposto dalla società; la sentenza deve essere cassata,decidendo nel merito, respinge il ricorso originario della societàLe spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza.Sussisto i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio dimerito, tenuto conso del successivo consolidarsi della giurisprudenza dilegittimità.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] *CATASTO,[OSCURATO:PERSONA] caveLiberato [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereUd.13/01/202Milena [OSCURATO:PERSONA].6 PUAlessio [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 4363/2018 R.G. proposto da:Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale Dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026Unicalce [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Ligurian. 1586/2017 depositata il 21/11/2017.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Procuratore Generale nella persona di Giovanni BattistaNardecchia che ha concluso nel senso dell’accoglimento del ricorsoprincipale e del rigetto di quello incidentale.1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionaledella Liguria, ha accolto, in riforma della decisione di primo grado,l’appello proposto dalla società, sul rilievo che l’art. 18 R.D. n.1572/1931 esclude le cave dalla stima fondiaria per la determinazione delreddito dominicale.

Le cave possono produrre solo redditi di naturaindustriale come sancito dalla Corte cost. n. 285/2000 .1.1.Per la cassazione della summenzionata sentenza ricorrel’amministrazione finanziaria articolando unico motivo di ricorso.Si è costituita con controricorso la società contribuente, proponendoricorso incidentale affidato ad un'unica censura, integrata da successivamemoria.1.2.

Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorsoprincipale ed il rigetto di quello incidentale.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026MOTIVI DI DIRITTO1.Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazionedegli artt. 18 del r.d. 18 ottobre 1931, n. 1572, 2 d.m. 2 gennaio 1998, n.28, 6 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, per avere la Commissione TributariaRegionale esclusa la legittimità dell'iscrizione della cava nel Catastofabbricati con attribuzione della rendita catastale, malgrado la normativain epigrafe preveda che le aree che presentano potenzialità di autonomiafunzionale e reddituale siano incluse nel procedimento di stima fondiaria.2.

Il motivo è fondato.2.1.

La questione di fondo sottesa al motivo in disamina concerne laiscrivibilità delle cave nel catasto urbano, nonché l’accezione da attribuireall'art. 18, r.d. n. 1572 del 1931.2.2.

Occorre considerare che l'art. 1 del r.d. n. 1572 del 1931, recante la«approvazione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto», dispone che«sarà provveduto, a cura dello Stato, in tutto il Regno, alla formazione diun catasto geometrico particellare uniforme fondato sulla misura e sullastima, allo scopo:1) di accertare le proprietà immobili, e tenerne inevidenza le mutazioni; 2) di perequare l'imposta fondiaria».

Ai sensidell'art. 11 «la stima dei terreni ha per oggetto di stabilire la renditaimponibile, sulla quale è fatta la ripartizione dell'imposta, mediante laformazione di tariffe di estimo, nelle quali è determinata, comune percomune, la rendita stessa per ogni qualità e classe»; l'art. 13 stabilisceche «la tariffa esprime, in moneta legale, la rendita imponibile di un ettaroper ciascuna qualità e classe.

La rendita imponibile è quella parte delprodotto totale del fondo che rimane al proprietario, netta dalle spese eperdite eventuali»; il comma 3 prevede che «agli effetti attuali del catasto,le tariffe d'estimo rappresentano la parte dominicale del reddito medio,ordinario, continuativo ritraibile dai terreni al 1° gennaio 1914».[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/20262.3.Con specifico riferimento ai terreni adibiti a cave, l'art. 18 dispone che«saranno escluse dalla stima fondiaria le miniere, le cave, le torbiere, lesaline ed i laghi e stagni da pesca, con la superficie stabilmente occupataper la relativa industria, e le tonnare».2.4.Tale disposizione non esclude che le cave siano iscritte in catasto, madispone soltanto che esse saranno escluse dalla sola operazione di stimafondiaria, pertanto, i terreni adibiti a cava devono essere iscritti nelcatasto al fine di essere identificati per rilevare l'estensione delle singoleproprietà e delle diverse particelle catastali e per essere ivi graficamenterappresentati con mappe planimetriche.2.5.I redditi derivanti dall'attività di sfruttamento di miniere, cave,torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne sono qualificatidall'ordinamento come redditi d'impresa (art. 55, lett. b, d.lgs. n. 344 del2002), la cui tassazione avviene sulla base del reddito effettivamenteprodotto, e non sull'attitudine del bene a produrre reddito, con esclusione,quindi, della rilevanza degli estimi catastali.2.6.Nel caso in esame, l'Agenzia delle entrate con l'atto impugnato haprovveduto al classamento del terreno su cui insiste la cava nonchédell’area attigua (destinata ad essere coltivata come cava), ancora iscrittanel catasto terreni, iscrivendola al catasto urbano in categoria D/1 (opificiindustriali), aree che nel Docfa – presentato per ampliamento-demolizione parziale - erano state individuate come spazi di manovra (mq.4958) ovvero come area verde (mq. 10897).2.7.

Con riferimento ai presupposti per l'inventariazione nel Catastourbano, l'art. 3 r.d.l. n. 652 del 1939, conv. in legge n. 1249 del 1939,concernente l'accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazionedel relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano,stabilisce che l'accertamento generale degli immobili urbani è fatto perNumero registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026«unità immobiliare», ed ai sensi dell'art. 4, si considerano come «immobiliurbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite,diversi dai fabbricati rurali», ivi compresi «gli edifici sospesi o galleggianti,stabilmente assicurati al suolo».

L'art. 5 prevede che costituisce «unitàimmobiliare urbana» «ogni parte di immobile che, nello stato in cui sitrova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio».2.8.

Il d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, (Regolamento recante norme in temadi costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione edadeguamento della nuova cartografia catastale), stabilisce al comma 1 che«il catasto dei fabbricati rappresenta l'inventario del patrimonio edilizionazionale» e al comma 2 che «il minimo modulo inventariale è l'unitàimmobiliare».

A mente dell'art. 2, l'unità immobiliare «è costituita da unaporzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricatiovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale,presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale».2.9.

Sulla base di tali disposizioni, questa Corte ha affermato chel'accatastamento viene dalla normativa riferito non al fabbricato in quantotale, bensì alla nozione di unità immobiliare urbana (UIU), a sua voltarapportata ad una componente immobiliare (rilevante ex art. 812 c.c.)suscettibile di autonoma funzionalità e redditività (cfr. Cass., n.12741/2018).2.10.

Tali caratteristiche sono state valorizzate dalla giurisprudenza dilegittimità proprio ai fini dell'accertamento dei presupposti diaccatastabilità anche con specifico riguardo agli immobili aventidestinazione industriale o di produzione energetica (per le discarichepubbliche cfr. Cass. n. 12741/2018 cit.; per le centrali elettriche Cass. nn.2621/2015, 3500/2015; per i parchi eolici Cass. nn. 4028/2012;24815/2014; 3354/2015; per le centrali telefoniche Cass. n. 24924/2016;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026per le piattaforme petrolifere Cass. n. 3618/2016), sicché l'accatastabilitàdi tali unità immobiliari è sempre stata riconosciuta.3.

Non vi sono pertanto ragioni per escluderla con riferimento alle cave,trattandosi di immobili suscettibili di autonoma funzionalità e redditività.3.1.

Ciò premesso, l'area classificata come D/1, ancorché concretamentedestinata unicamente a cava e ad attività estrattiva, non è perciò soloqualificabile come agricola, in quanto avente potenzialità edificatoria, siapure limitata alla sola realizzazione di fabbricati strumentali (cfr. Cass. n.31079/2019).3.2.

Problema differente è quello relativo alla quantificazione della renditacatastale a fini impositivi.3.3.Come si è detto l'art. 18 esclude le cave dalla stima fondiaria, e laCorte costituzionale, con ord. n. 285 del 2000, in materia di imposta diregistro - e, specificamente, del criterio di valutazione automatica ai finidella determinazione della base imponibile - ha affermato che «l'art. 18del r. d. n. 1572 del 1931 esclude le cave dalla stima fondiaria per ladeterminazione del reddito dominicale, sicché il reddito del terrenoformalmente risultante in catasto di natura agricola non è espressivodell'effettiva ricchezza derivante dalla sua pacifica destinazione e dallosfruttamento del medesimo a finalità estrattiva, essendo riconducibilel'utilizzazione a cava ad una attività di carattere esclusivamenteindustriale».3.4.

Ancora in materia di imposta di registro, e con riguardo al sistema divalutazione automatica fondata sulla rendita catastale (art. 52, comma 4,d.P.R. n. 131 del 1986), questa Corte ha già rilevato che, nel caso diterreni sfruttati come cave, «la valutazione di cui si tratta deve essereoperata con il metodo del valore venale di cui al citato art. 52, n. 1 avutoNumero registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026riguardo alla circostanza che il r. d. 8 ottobre 1931, n. 1572, art. 18esclude le cave dalla stima fondiaria, e che la eventuale indebita iscrizionedelle aree nel catasto terreni non può valere a ravvisare nella renditafondiaria erroneamente risultante da tale iscrizione l'idoneità ad esprimerela potenzialità reddituale derivante dallo sfruttamento dei terreni stessiper una finalità estrattiva di natura esclusivamente industriale» (Cass., 17gennaio 2001, n. 649 cui adde Cass., 5 marzo 2020, n. 6207; Cass., 6dicembre 2018, n. 31604; Cass., 18 settembre 2013, n. 21277; Cass., 29luglio 2009, n. 17571; Cass., 30 agosto 2006, n. 18755; Cass., 23novembre 2005, n. 24568; Cass., 19 ottobre 2001, n. 12774); si è inoltreprecisato con riguardo all'imposta di registro, nonché all'IMU, come «laqualificazione agricola (con relativa attribuzione di rendita), non piùpossibile la rettifica del valore dello stesso secondo il valore venale, noncoincidendo necessariamente l'attribuzione di rendita con la stimafondiaria, perché un tale errato presupposto interpretativo non tiene conto(come ha precisato la Corte costituzionale con sentenza n. 285 del 2000)del fatto che il r.d. 8 ottobre 1931, n. 1572, art. 18 esclude comunque lecave dalla stima fondiaria per la determinazione del reddito dominicale,sicché, in tali casi, le risultanze catastali non corrispondono all'effettiva egiuridica destinazione del terreno, benché non sia stata denunciata alcatasto la variazione» (Cass., sez. 5, n. 24568 del 23/11/2005; sez. 5, n.3978 del 16/02/2021, in motivazione).3.5.

Questa Corte ha, in particolare, affermato che, «ove l'area sia adibitaad attività estrattiva secondo il regolamento urbanistico e suscettibile, inconformità allo stesso, di edificazione, ancorché limitata alla realizzazionedi fabbricati strumentali, la base imponibile deve essere determinataavendo riguardo al valore venale»; si è in particolare osservato che «l'areadi cui si tratta, seppure è adibita ad attività estrattiva secondo lostrumento urbanistico, il che induce ad escludere la sua natura agricola aiNumero registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026fini della determinazione della base imponibile, è altresì suscettibile diedificazione, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali,così come indicato dalla ricorrente nel ricorso.

Ciò fa sì che il terrenodebba essere qualificato come edificabile ai tini dell'Ici e che la baseimponibile debba essere determinata sulla base del valore venale» (Cass.,n. 14409 /2017; n. 3267/2019; Cass. n. 31079/2019; Cass. sentenze n.1026 e n. 1404, rispettivamente del 14 e 18 gennaio 2022), sicché ciò cheha rilevanza non è che il bene sia stato, in concreto, destinato a cava e adpuò rilevare che la destinazione a cava sia temporanea e destinata adesaurirsi allo scadere dell'autorizzazione (v.

Cass. n. 20885/2024; Cass. n.2280/2023; Cass. n. 2145/2023; Cass. n. 31079/2019).4.

Non vi sono ragioni per discostarsi da tale indirizzo, volto ad escludereche terreni urbanisticamente destinati allo svolgimento di attivitàindustriale possano considerarsi agricoli: nella specie, tuttavia, la Corteregionale nell’escludere a monte la classificazione del terreno di proprietàdella società contribuente a destinazione estrattiva in categoria D/1, haomesso di accertare se le aree in oggetto costituiscano parte integrantedell’unità immobiliare ex art. 6, comma 2, r.d.l. n. 652/1939, cit.5.Con ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma,n.3), c.p.c., la società [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia la violazione o falsaapplicazione degli artt. 3, legge 241 del 1990 e 7, legge 212 del 2000,nonché violazione del dovere di motivazione ai sensi del citato art. 7,avendo la Corte distrettuale laconicamente ritenuto che l’avviso diaccertamento catastale contenga i dati essenziali al fine di rendereconoscibile l’iter logico-giuridico seguito dai verificatori per l’attribuzionedella rendita.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026Si afferma che, al contrario, l’avviso conterrebbe la dicitura le verificheeffettuate hanno comportato la modifica dei dati di classamento e direndita proposti con la dichiarazione , senza esplicitare le ragioni per lequali i terreni di cava siano stati quantificati in mq. 55591 ed individuare iterreni diversi da quelli denunciati con Docfa che concernevanoesclusivamente impianti con relative aree di pertinenza.6.

La censura è inammissibile, prima ancora che infondata.6.1.

La doglianza presenta insuperabili profili di inammissibilità, attesoche, sebbene l’avviso sia stato (almeno in parte) trascritto – ancorchènelle memorie illustrative, in violazione dell’art. 366 c.p.c., che imponel’obbligo di allegazione, a pena di inammissibilità, al ricorso per cassazione– non risulta allegato al ricorso, né localizzato all’interno del giudizio dimerito.6.2.

Il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa deglisenso che occorre specificare anche in quale sede processuale ildocumento risulta prodotto, poichè indicare un documento significanecessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono adindividuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso èrintracciabile, sicchè la mancata "localizzazione" dell’avviso basta per ladichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsisull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante"contenutistico" (Cass. n. 18184/2020; Cass. n. 13625/2019).6.3.Anche laddove gli atti ( in tutto o in parte ) siano stati riprodotti – nelcaso in esame, nelle memorie difensive - il vizio permane non avendo laricorrente fornito puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativaindividuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento delprocesso inerente alla documentazione, come pervenuta presso la CorteNumero registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, rendendo ilricorso inammissibile ( cfr. Cass., Sez.

Un., 19/4/2016, n. 7701; Cass.,Sez.

U., 27 dicembre 2019, n. 34469).6.4.

In altri termini, l’onere di “localizzazione” codificato dall’art. 366c.p.c. e quello di trascrizione rappresentano due condizioni nonsovrapponibili ed entrambe indispensabili ai fini dell’ammissibilità delmotivo di ricorso, in quanto anche in presenza di una puntualeriproduzione dell’atto ( mancante nel caso in esame, in quanto soloparziale), posti a fondamento della censura, la mancata individuazionetopografica del “luogo processuale” in cui gli stessi sono consultabili nonconsentono alla Corte di reperirli per verificare se il contenuto siaconforme a quanto trascritto dal ricorrente in seno al ricorso; occorredunque provvedere anche alla individuazione dell’avviso con riferimentoalla sequenza di documentazione dello svolgimento del processo nel suocomplesso, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine direnderne possibile l’esame ( Cass., sez. un., 02 dicembre 2008, n.28547; SS.UU., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 23 marzo 2010, n. 6937;Cass., 03 febbraio 2010, n. 2506; Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915Cass., 20 aprile 2010, n. 9379, concernente l’onere dell’allegazione deglidicembre 2010, n. 24418; Cass., SS.UU., 22 maggio 2012, n. 8077; Cass.13 febbraio 2013, n. 3544; Cass., Sez.

III, 9 aprile 2013, n. 8569; Cass.Sez.

VI-1, 27 luglio 2017, n. 18679; Cass., Sez.

V, 12 aprile 2017, n.9499; Cass., n.16147 del 28 giugno 2017; n.9536; Cass. n. 17399/2017;Cass. civ. , ord. n. 17215/2018; Cass. civ., Sez.

V, ord. n. 31067/2018;Cass. n. 5478/2018; Cass. civ., Sez.

V, 30 novembre 2018, n. 33640;Cass., Sez.

U., 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass. n. 1181 del 17 gennaio2019; Cass. 01/07/2021, n. 18695; Cass. 2 novembre 2021, n.31056,sulla necessaria allegazione dell’avviso, Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 7928; Cass.n. 20834/2024).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/20266.5.Con riguardo, al tema di specificità dei motivi di ricorso, questa Corte,da ultimo, ha avuto occasione di precisare che « Ai sensi dell’art. 366,comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità deimotivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi ealtri c.

Italia del 28 ottobre 2021 – non deve essere interpretato in modoeccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa deldiritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere diintegrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento delricorso, insussistente laddove nel ricorso siapuntualmente indicato il contenuto degli atti richiamatiall’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenzanegli atti del giudizio di merito » ( Cass., Sez.

U., 18 marzo 2022, n.8950).6.6.

Il principio, escludendo l’eccessivo rigore nella imposizione di oneri diintegrale trascrizione e allegazione di documenti, ha comunquesottolineato come i motivi debbano comunque indicare puntualmente, perle parti di rilievo, il contenuto degli atti richiamati, in modo da consentireal giudice l’esatta comprensione e portata della doglianza, oltre chel’esatta collocazione del documento nel fascicolo di causa.

Dunque, ilprincipio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art.366, comma primo, n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificitàdei motivi, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succie altri c.

Italia del 28 ottobre 2021, deve ritenersi rispettato ogni qualvoltal’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso sifondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, otrascrivendone i passaggi essenziali (cfr. Cass., 19 aprile 2022, n. 12481),e non può, invece, ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso facciarinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerneil contenuto al fine di soddisfare il requisito ineludibile dell’autonomia delNumero registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026ricorso per cassazione, fondato sull’idoneità del contenuto delle censure aconsentire la decisione (cfr. Cass., 1 marzo 2022, n. 6769).6.7.A tali oneri il ricorrente non ha ottemperato, come era, invece,necessario, non essendo stato riportato integralmente il contenutodell’avviso di accertamento, neppure allegato al ricorso al fine diconsentire il controllo sulla corrispondenza tra quanto trascritto ed ilcontenuto dell’avviso.6.8.

In particolare, con riferimento alla censura concernente lamotivazione di un atto impositivo, è stato chiarito che nell'ipotesi in cui ilricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria sotto il profilodel giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso diaccertamento, che non è atto processuale ma amministrativo (Cass. 3dicembre 2001, n. 15234), è necessario, a pena di inammissibilità, che ilricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso che siassumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito,al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio inproposito esclusivamente in base al ricorso medesimo (Cass. 13 febbraio2014, n. 3289; Cass. n. 16147/2017; Cass. n. 28570/2019; Cass. 11marzo 2022, n. 7928), ma anche che esso sia allegato al ricorso elocalizzato nel giudizio di merito.7.

In ogni caso, va escluso il vizio motivazionale, avendo la pronunciaimpugnata evidenziato che non solo l’avviso di accertamento catastalecontiene i dati essenziali al fine di rendere conoscibile l’iter logico -giuridico seguito dai verificatori per l’attribuzione della rendita, ma altresìha aggiunto che l’avviso è stato emesso a seguito di Docfa presentatodalla società al fine di censire alcuni manufatti strumentali all’attività diestrazione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/20267.1.L'apparenza della motivazione che, potendosi parificare allamotivazione inesistente, ne consente la censura ai sensi dell'art. 132 n. 4c.p.c. si verifica nel caso in cui essa «benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le pi. varie,ipotetiche congetture» (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232): inquesti casi si può dunque parlare di assenza di una motivazionepercepibile realmente come tale.7.2.

Venendo al caso di specie, non può dirsi sussistente la denunciataviolazione dell'art. 132 c.p.c., atteso che la motivazione rivela l'iter logicoseguito, fondato sull'assunto per cui quanto esposto nell’avviso è infattidel tutto percepibile, anche tenuto conto che esso seguiva una proceduradocfa; né le affermazioni motivazionali presentano profili dicontraddittorietà che possano far ipotizzare per tale via un difetto dimotivazione rilevante ex art. 132 n 4 c.p.c.7.3.A tal proposito giova premettere che, nell’ipotesi in cui l’avviso diclassamento consegua ad un’iniziativa del contribuente, questa Corte hapiù volte ribadito che, in tema di classamento di immobili, qualoral’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d.procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso èsoddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classedisattesi dall’ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quellaeconomico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazionedegli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita especificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio delNumero registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggettodell’eventuale contenzioso (tra le tante: Cass., Sez. 6°-5, 16 giugno 2016,n. 12497; Cass., Sez. 5°, 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., Sez. 6°-5, 7dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6°-5, 23 febbraio 2021, n. 4807;Cass., Sez. 5°, 24 febbraio 2021, n. 4955; Cass., Sez. Trib., 4 settembre2023, n. 25682; Cass., Sez. Trib., 19 settembre 2024, n. 25144).7.4.

Né risulta che l’amministrazione abbia considerato aree diverse daquelle denunciate, avendo, invece, qualificato l’intera unità immobiliarecome area estrattiva, includendo, evidentemente, anche i terreniindividuati dalla proprietà come destinati ad aree di manovra ovvero averde; quanto alla diversa stima della rendita catastale operata dall’ufficio,allorquando consegua ad un’iniziativa del contribuente, questa Corte hapiù volte ribadito che, l’obbligo di motivazione del relativo avviso èsoddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classedisattesi dall’ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quellaeconomico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazionedegli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita especificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio deldiritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggettodell’eventuale contenzioso (tra le tante: Cass., Sez. 6°-5, 16 giugno 2016,n. 12497; Cass., Sez. 5°, 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., Sez. 6°-5, 7dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6°-5, 23 febbraio 2021, n. 4807;Cass., Sez. 5°, 24 febbraio 2021, n. 4955; Cass., Sez. Trib., 4 settembre2023, n. 25682; Cass., Sez. Trib., 19 settembre 2024, n. 25144; Cass. 1marzo 2025, n. 5451).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/20268.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, respinto il ricorsoincidentale proposto dalla società; la sentenza deve essere cassata,decidendo nel merito, respinge il ricorso originario della societàLe spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza.Sussisto i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio dimerito, tenuto conso del successivo consolidarsi della giurisprudenza dilegittimità.

P.Q.MLa CORTEAccoglie il ricorso principale, respinto quello proposto in via incidentale;cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorsooriginario della società; condanna la società alla refusione delle spese delpresente giudizio che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito;compensa le spese del giudizio di merito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dellostesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 13.1.2026.[OSCURATO:PERSONA]. rel.Milena BalsamoNumero registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il PresidenteGiacomo Maria StallaP.Q.MLa CORTEAccoglie il ricorso principale, respinto quello proposto in via incidentale;cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorsooriginario della società; condanna la società alla refusione delle spese delpresente giudizio che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito;compensa le spese del giudizio di merito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dellostesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 13.1.2026.[OSCURATO:PERSONA]. rel.Milena BalsamoNumero registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 4363/2018 R.G. proposto da:Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale Dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026Unicalce [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Ligurian. 1586/2017 depositata il 21/11/2017.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Procuratore Generale nella persona di Giovanni BattistaNardecchia che ha concluso nel senso dell’accoglimento del ricorsoprincipale e del rigetto di quello incidentale.1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionaledella Liguria, ha accolto, in riforma della decisione di primo grado,l’appello proposto dalla società, sul rilievo che   l’art. 18 R.D. n.1572/1931 esclude le cave dalla stima fondiaria per la determinazione delreddito dominicale. Le cave possono produrre solo redditi di naturaindustriale come sancito dalla Corte cost. n. 285/2000 .1.1.Per la cassazione della summenzionata sentenza ricorrel’amministrazione finanziaria articolando unico motivo di ricorso.Si è costituita con controricorso la società contribuente, proponendoricorso incidentale affidato ad un'unica censura, integrata da successivamemoria.1.2. Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorsoprincipale ed il rigetto di quello incidentale.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026MOTIVI DI DIRITTO1.Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazionedegli artt. 18 del r.d. 18 ottobre 1931, n. 1572, 2 d.m. 2 gennaio 1998, n.28, 6 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, per avere la Commissione TributariaRegionale esclusa la legittimità dell'iscrizione della cava nel Catastofabbricati con attribuzione della rendita catastale, malgrado la normativain epigrafe preveda che le  aree che presentano potenzialità di autonomiafunzionale e reddituale siano incluse nel procedimento di stima fondiaria.2. Il motivo è fondato.2.1. La questione di fondo sottesa al motivo in disamina concerne laiscrivibilità delle cave nel catasto urbano, nonché l’accezione  da attribuireall'art. 18, r.d. n. 1572 del 1931.2.2. Occorre considerare che l'art. 1 del r.d. n. 1572 del 1931, recante la«approvazione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto», dispone che«sarà provveduto, a cura dello Stato, in tutto il Regno, alla formazione diun catasto geometrico particellare uniforme fondato sulla misura e sullastima, allo scopo:1) di accertare le proprietà immobili, e tenerne inevidenza le mutazioni; 2) di perequare l'imposta fondiaria». Ai sensidell'art. 11 «la stima dei terreni ha per oggetto di stabilire la renditaimponibile, sulla quale è fatta la ripartizione dell'imposta, mediante laformazione di tariffe di estimo, nelle quali è determinata, comune percomune, la rendita stessa per ogni qualità e classe»; l'art. 13 stabilisceche «la tariffa esprime, in moneta legale, la rendita imponibile di un ettaroper ciascuna qualità e classe. La rendita imponibile è quella parte delprodotto totale del fondo che rimane al proprietario, netta dalle spese eperdite eventuali»; il comma 3 prevede che «agli effetti attuali del catasto,le tariffe d'estimo rappresentano la parte dominicale del reddito medio,ordinario, continuativo ritraibile dai terreni al 1° gennaio 1914».[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/20262.3.Con specifico riferimento ai terreni adibiti a cave, l'art. 18 dispone che«saranno escluse dalla stima fondiaria le miniere, le cave, le torbiere, lesaline ed i laghi e stagni da pesca, con la superficie stabilmente occupataper la relativa industria, e le tonnare».2.4.Tale disposizione non esclude che le cave siano iscritte in catasto, madispone soltanto che esse saranno escluse dalla sola operazione di stimafondiaria, pertanto, i terreni adibiti a cava devono essere iscritti nelcatasto al fine di essere identificati per rilevare l'estensione delle singoleproprietà e delle diverse particelle catastali e per essere ivi graficamenterappresentati con mappe planimetriche.2.5.I redditi derivanti dall'attività di sfruttamento di miniere, cave,torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne sono qualificatidall'ordinamento come redditi d'impresa (art. 55, lett. b, d.lgs. n. 344 del2002), la cui tassazione avviene sulla base del reddito effettivamenteprodotto, e non sull'attitudine del bene a produrre reddito, con esclusione,quindi, della rilevanza degli estimi catastali.2.6.Nel caso in esame, l'Agenzia delle entrate con l'atto impugnato haprovveduto al classamento del terreno su cui insiste la cava nonchédell’area attigua (destinata ad essere coltivata come cava), ancora iscrittanel catasto terreni, iscrivendola al catasto urbano in categoria D/1 (opificiindustriali), aree che nel Docfa – presentato per ampliamento-demolizione parziale - erano state individuate come spazi di manovra (mq.4958) ovvero come area verde  (mq. 10897).2.7. Con riferimento ai presupposti per l'inventariazione nel Catastourbano, l'art. 3 r.d.l. n. 652 del 1939, conv. in legge n. 1249 del 1939,concernente l'accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazionedel relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano,stabilisce che l'accertamento generale degli immobili urbani è fatto perNumero registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026«unità immobiliare», ed ai sensi dell'art. 4, si considerano come «immobiliurbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite,diversi dai fabbricati rurali», ivi compresi «gli edifici sospesi o galleggianti,stabilmente assicurati al suolo». L'art. 5 prevede che costituisce «unitàimmobiliare urbana» «ogni parte di immobile che, nello stato in cui sitrova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio».2.8. Il d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, (Regolamento recante norme in temadi costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione edadeguamento della nuova cartografia catastale), stabilisce al comma 1 che«il catasto dei fabbricati rappresenta l'inventario del patrimonio edilizionazionale» e al comma 2 che «il minimo modulo inventariale è l'unitàimmobiliare». A mente dell'art. 2, l'unità immobiliare «è costituita da unaporzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricatiovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale,presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale».2.9. Sulla base di tali disposizioni, questa Corte ha affermato chel'accatastamento viene dalla normativa riferito non al fabbricato in quantotale, bensì alla nozione di unità immobiliare urbana (UIU), a sua voltarapportata ad una componente immobiliare (rilevante ex art. 812 c.c.)suscettibile di autonoma funzionalità e redditività (cfr. Cass., n.12741/2018).2.10. Tali caratteristiche sono state valorizzate dalla giurisprudenza dilegittimità proprio ai fini dell'accertamento dei presupposti diaccatastabilità anche con specifico riguardo agli immobili aventidestinazione industriale o di produzione energetica (per le discarichepubbliche cfr. Cass. n. 12741/2018 cit.; per le centrali elettriche Cass. nn.2621/2015, 3500/2015; per i parchi eolici Cass. nn. 4028/2012;24815/2014; 3354/2015; per le centrali telefoniche Cass. n. 24924/2016;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026per le piattaforme petrolifere Cass. n. 3618/2016), sicché l'accatastabilitàdi tali unità immobiliari è sempre stata riconosciuta.3. Non vi sono pertanto ragioni per escluderla con riferimento alle cave,trattandosi di immobili suscettibili di autonoma funzionalità e redditività.3.1. Ciò premesso, l'area classificata come D/1, ancorché concretamentedestinata unicamente a cava e ad attività estrattiva, non è perciò soloqualificabile come agricola, in quanto avente potenzialità edificatoria, siapure limitata alla sola realizzazione di fabbricati strumentali (cfr. Cass. n.31079/2019).3.2. Problema differente è quello relativo alla quantificazione della renditacatastale a fini impositivi.3.3.Come si è detto l'art. 18 esclude le cave dalla stima fondiaria, e laCorte costituzionale, con ord. n. 285 del 2000, in materia di imposta diregistro - e, specificamente, del criterio di valutazione automatica ai finidella determinazione della base imponibile - ha affermato che «l'art. 18del r. d. n. 1572 del 1931 esclude le cave dalla stima fondiaria per ladeterminazione del reddito dominicale, sicché il reddito del terrenoformalmente risultante in catasto di natura agricola non è espressivodell'effettiva ricchezza derivante dalla sua pacifica destinazione e dallosfruttamento del medesimo a finalità estrattiva, essendo riconducibilel'utilizzazione a cava ad una attività di carattere esclusivamenteindustriale».3.4. Ancora in materia di imposta di registro, e con riguardo al sistema divalutazione automatica fondata sulla rendita catastale (art. 52, comma 4,d.P.R. n. 131 del 1986), questa Corte ha già rilevato che, nel caso diterreni sfruttati come cave, «la valutazione di cui si tratta deve essereoperata con il metodo del valore venale di cui al citato art. 52, n. 1 avutoNumero registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026riguardo alla circostanza che il r. d. 8 ottobre 1931, n. 1572, art. 18esclude le cave dalla stima fondiaria, e che la eventuale indebita iscrizionedelle aree nel catasto terreni non può valere a ravvisare nella renditafondiaria erroneamente risultante da tale iscrizione l'idoneità ad esprimerela potenzialità reddituale derivante dallo sfruttamento dei terreni stessiper una finalità estrattiva di natura esclusivamente industriale» (Cass., 17gennaio 2001, n. 649 cui adde Cass., 5 marzo 2020, n. 6207; Cass., 6dicembre 2018, n. 31604; Cass., 18 settembre 2013, n. 21277; Cass., 29luglio 2009, n. 17571; Cass., 30 agosto 2006, n. 18755; Cass., 23novembre 2005, n. 24568; Cass., 19 ottobre 2001, n. 12774); si è inoltreprecisato con riguardo all'imposta di registro, nonché all'IMU, come «laqualificazione agricola (con relativa attribuzione di rendita), non piùpossibile la rettifica del valore dello stesso secondo il valore venale, noncoincidendo necessariamente l'attribuzione di rendita con la stimafondiaria, perché un tale errato presupposto interpretativo non tiene conto(come ha precisato la Corte costituzionale con sentenza n. 285 del 2000)del fatto che il r.d. 8 ottobre 1931, n. 1572, art. 18 esclude comunque lecave dalla stima fondiaria per la determinazione del reddito dominicale,sicché, in tali casi, le risultanze catastali non corrispondono all'effettiva egiuridica destinazione del terreno, benché non sia stata denunciata alcatasto la variazione» (Cass., sez. 5, n. 24568 del 23/11/2005; sez. 5, n.3978 del 16/02/2021, in motivazione).3.5. Questa Corte ha, in particolare, affermato che, «ove l'area sia adibitaad attività estrattiva secondo il regolamento urbanistico e suscettibile, inconformità allo stesso, di edificazione, ancorché limitata alla realizzazionedi fabbricati strumentali, la base imponibile deve essere determinataavendo riguardo al valore venale»; si è in particolare osservato che «l'areadi cui si tratta, seppure è adibita ad attività estrattiva secondo lostrumento urbanistico, il che induce ad escludere la sua natura agricola aiNumero registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026fini della determinazione della base imponibile, è altresì suscettibile diedificazione, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali,così come indicato dalla ricorrente nel ricorso. Ciò fa sì che il terrenodebba essere qualificato come edificabile ai tini dell'Ici e che la baseimponibile debba essere determinata sulla base del valore venale» (Cass.,n. 14409 /2017; n. 3267/2019; Cass. n. 31079/2019; Cass.  sentenze n.1026 e n. 1404, rispettivamente del 14 e 18 gennaio 2022), sicché ciò cheha rilevanza non è che il bene sia stato, in concreto, destinato a cava e adpuò rilevare che la destinazione a cava sia temporanea e destinata adesaurirsi allo scadere dell'autorizzazione (v. Cass. n. 20885/2024; Cass. n.2280/2023; Cass. n. 2145/2023; Cass. n. 31079/2019).4. Non vi sono ragioni per discostarsi da tale indirizzo, volto ad escludereche terreni urbanisticamente destinati allo svolgimento di attivitàindustriale possano considerarsi agricoli: nella specie, tuttavia, la Corteregionale nell’escludere a monte la classificazione  del terreno di proprietàdella società contribuente a destinazione estrattiva in categoria D/1,  haomesso di accertare  se le aree in oggetto costituiscano parte integrantedell’unità immobiliare ex art. 6, comma 2, r.d.l. n. 652/1939, cit.5.Con ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma,n.3), c.p.c.,  la società [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia la violazione o falsaapplicazione degli artt. 3, legge 241 del 1990 e 7, legge 212 del 2000,nonché violazione del dovere di motivazione  ai sensi del citato art. 7,avendo la Corte distrettuale laconicamente ritenuto che l’avviso diaccertamento catastale contenga i dati essenziali al fine di rendereconoscibile l’iter logico-giuridico seguito dai verificatori per l’attribuzionedella rendita.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026Si afferma che, al contrario, l’avviso conterrebbe la dicitura   le verificheeffettuate hanno comportato la modifica dei dati di classamento e direndita proposti con la dichiarazione , senza esplicitare le ragioni per lequali i terreni di cava siano stati quantificati in mq. 55591 ed individuare iterreni diversi da quelli denunciati con Docfa che concernevanoesclusivamente impianti con relative aree di pertinenza.6. La censura è inammissibile, prima ancora che infondata.6.1. La doglianza presenta insuperabili profili di inammissibilità, attesoche, sebbene l’avviso sia stato (almeno in parte) trascritto – ancorchènelle memorie illustrative, in violazione dell’art. 366 c.p.c., che imponel’obbligo di allegazione, a pena di inammissibilità, al ricorso per cassazione– non risulta allegato al ricorso, né localizzato all’interno del giudizio dimerito.6.2. Il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa deglisenso che occorre specificare anche in quale sede processuale ildocumento risulta prodotto, poichè indicare un documento significanecessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono adindividuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso èrintracciabile, sicchè la mancata "localizzazione" dell’avviso basta per ladichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsisull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante"contenutistico" (Cass. n. 18184/2020; Cass. n. 13625/2019).6.3.Anche laddove gli atti ( in tutto o in parte ) siano  stati riprodotti – nelcaso in esame, nelle memorie difensive -  il vizio permane non avendo laricorrente fornito puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativaindividuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento delprocesso inerente alla documentazione, come pervenuta presso la CorteNumero registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, rendendo ilricorso inammissibile ( cfr. Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701;  Cass.,Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34469).6.4.  In altri termini, l’onere di “localizzazione” codificato dall’art. 366c.p.c. e quello di trascrizione rappresentano  due condizioni nonsovrapponibili ed entrambe indispensabili ai fini dell’ammissibilità delmotivo di ricorso, in quanto anche in presenza di una puntualeriproduzione dell’atto ( mancante nel caso in esame, in quanto soloparziale), posti a fondamento della censura, la mancata individuazionetopografica del “luogo processuale” in cui gli stessi  sono consultabili nonconsentono alla Corte di reperirli per verificare se il contenuto siaconforme a quanto trascritto dal ricorrente in seno al ricorso; occorredunque provvedere anche alla individuazione  dell’avviso con riferimentoalla sequenza di documentazione dello svolgimento del processo nel suocomplesso, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine direnderne possibile l’esame ( Cass., sez. un., 02 dicembre 2008,  n.28547; SS.UU., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 23 marzo 2010, n. 6937;Cass., 03 febbraio 2010, n. 2506; Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915Cass., 20 aprile 2010, n. 9379, concernente l’onere dell’allegazione deglidicembre 2010, n. 24418; Cass., SS.UU., 22 maggio 2012, n. 8077; Cass.13 febbraio 2013, n. 3544; Cass., Sez. III, 9 aprile 2013, n. 8569; Cass.Sez. VI-1, 27 luglio 2017, n. 18679; Cass., Sez. V, 12 aprile 2017, n.9499; Cass., n.16147 del 28 giugno 2017; n.9536; Cass. n. 17399/2017;Cass. civ. , ord. n. 17215/2018; Cass. civ., Sez. V, ord. n. 31067/2018;Cass. n. 5478/2018; Cass. civ., Sez. V, 30 novembre 2018, n. 33640;Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass. n. 1181 del 17 gennaio2019; Cass. 01/07/2021, n. 18695; Cass. 2 novembre 2021, n.31056,sulla necessaria allegazione dell’avviso, Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 7928; Cass.n. 20834/2024).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/20266.5.Con riguardo, al tema di specificità dei motivi di ricorso, questa Corte,da ultimo, ha avuto occasione di precisare che « Ai sensi dell’art. 366,comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità deimotivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi ealtri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non deve essere interpretato in modoeccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa deldiritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere diintegrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento delricorso, insussistente laddove nel ricorso siapuntualmente indicato il contenuto degli atti richiamatiall’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenzanegli atti del giudizio di merito » ( Cass., Sez. U., 18 marzo 2022, n.8950).6.6. Il principio, escludendo l’eccessivo rigore nella imposizione di oneri diintegrale trascrizione e allegazione di documenti, ha comunquesottolineato come i motivi debbano comunque indicare puntualmente, perle parti di rilievo, il contenuto degli atti richiamati, in modo da consentireal giudice l’esatta comprensione e portata della doglianza, oltre chel’esatta collocazione del documento nel fascicolo di causa. Dunque, ilprincipio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art.366, comma primo, n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificitàdei motivi, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succie altri c. Italia del 28 ottobre 2021, deve ritenersi rispettato ogni qualvoltal’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso sifondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, otrascrivendone i passaggi essenziali (cfr. Cass., 19 aprile 2022, n. 12481),e non può, invece, ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso facciarinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerneil contenuto al fine di soddisfare il requisito ineludibile dell’autonomia delNumero registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026ricorso per cassazione, fondato sull’idoneità del contenuto delle censure aconsentire la decisione (cfr. Cass., 1 marzo 2022, n. 6769).6.7.A tali oneri il ricorrente non ha ottemperato, come era, invece,necessario, non essendo stato riportato integralmente il contenutodell’avviso di accertamento, neppure allegato al ricorso al fine diconsentire il controllo sulla corrispondenza tra quanto trascritto ed ilcontenuto dell’avviso.6.8. In particolare, con riferimento alla censura concernente lamotivazione di un atto impositivo, è stato chiarito che nell'ipotesi in cui ilricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria sotto il profilodel giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso diaccertamento, che non è atto processuale ma amministrativo (Cass. 3dicembre 2001, n. 15234), è necessario, a pena di inammissibilità, che ilricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso che siassumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito,al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio inproposito esclusivamente in base al ricorso medesimo (Cass. 13 febbraio2014, n. 3289; Cass. n. 16147/2017; Cass. n. 28570/2019; Cass. 11marzo 2022, n. 7928), ma anche che esso sia allegato al ricorso elocalizzato nel giudizio di merito.7. In ogni caso, va escluso il vizio motivazionale, avendo la pronunciaimpugnata evidenziato che non solo l’avviso di accertamento catastalecontiene i dati essenziali al fine di rendere conoscibile l’iter logico -giuridico seguito dai verificatori per l’attribuzione della rendita, ma altresìha aggiunto che l’avviso è stato emesso a seguito di Docfa presentatodalla società al fine di censire alcuni manufatti strumentali all’attività diestrazione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/20267.1.L'apparenza della motivazione che, potendosi parificare allamotivazione inesistente, ne consente la censura ai sensi dell'art. 132 n. 4c.p.c. si verifica nel caso in cui essa «benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le pi. varie,ipotetiche congetture» (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232): inquesti casi si può dunque parlare di assenza di una motivazionepercepibile realmente come tale.7.2. Venendo al caso di specie, non può dirsi sussistente la denunciataviolazione dell'art. 132 c.p.c., atteso che la motivazione rivela l'iter logicoseguito, fondato sull'assunto per cui quanto esposto nell’avviso è infattidel tutto percepibile, anche tenuto conto che esso seguiva una proceduradocfa; né le affermazioni motivazionali presentano profili dicontraddittorietà che possano far ipotizzare per tale via un difetto dimotivazione rilevante ex art. 132 n 4 c.p.c.7.3.A tal proposito giova premettere che, nell’ipotesi in cui l’avviso diclassamento consegua ad un’iniziativa del contribuente, questa Corte hapiù volte ribadito che, in tema di classamento di immobili, qualoral’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d.procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso èsoddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classedisattesi dall’ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quellaeconomico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazionedegli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita especificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio delNumero registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggettodell’eventuale contenzioso (tra le tante: Cass., Sez. 6°-5, 16 giugno 2016,n. 12497; Cass., Sez. 5°, 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., Sez. 6°-5, 7dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6°-5, 23 febbraio 2021, n. 4807;Cass., Sez. 5°, 24 febbraio 2021, n. 4955; Cass., Sez. Trib., 4 settembre2023, n. 25682; Cass., Sez. Trib., 19 settembre 2024, n. 25144).7.4. Né risulta che l’amministrazione abbia considerato aree diverse daquelle denunciate, avendo, invece, qualificato l’intera unità immobiliarecome area estrattiva, includendo, evidentemente, anche i  terreniindividuati dalla proprietà come destinati ad aree di manovra ovvero averde; quanto alla diversa stima della rendita catastale operata dall’ufficio,allorquando consegua ad un’iniziativa del contribuente, questa Corte hapiù volte ribadito che,  l’obbligo di motivazione del relativo avviso èsoddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classedisattesi dall’ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quellaeconomico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazionedegli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita especificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio deldiritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggettodell’eventuale contenzioso (tra le tante: Cass., Sez. 6°-5, 16 giugno 2016,n. 12497; Cass., Sez. 5°, 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., Sez. 6°-5, 7dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6°-5, 23 febbraio 2021, n. 4807;Cass., Sez. 5°, 24 febbraio 2021, n. 4955; Cass., Sez. Trib., 4 settembre2023, n. 25682; Cass., Sez. Trib., 19 settembre 2024, n. 25144; Cass. 1marzo 2025, n. 5451).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/20268. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, respinto il ricorsoincidentale proposto dalla società; la sentenza deve essere cassata,decidendo nel merito, respinge il ricorso originario della societàLe spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza.Sussisto i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio dimerito, tenuto conso del successivo consolidarsi della giurisprudenza dilegittimità.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] *CATASTO,[OSCURATO:PERSONA] caveLiberato [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereUd.13/01/202Milena [OSCURATO:PERSONA].6 PUAlessio [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 4363/2018 R.G. proposto da:Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale Dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026Unicalce [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Ligurian. 1586/2017 depositata il 21/11/2017.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Procuratore Generale nella persona di Giovanni BattistaNardecchia che ha concluso nel senso dell’accoglimento del ricorsoprincipale e del rigetto di quello incidentale.1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionaledella Liguria, ha accolto, in riforma della decisione di primo grado,l’appello proposto dalla società, sul rilievo che   l’art. 18 R.D. n.1572/1931 esclude le cave dalla stima fondiaria per la determinazione delreddito dominicale. Le cave possono produrre solo redditi di naturaindustriale come sancito dalla Corte cost. n. 285/2000 .1.1.Per la cassazione della summenzionata sentenza ricorrel’amministrazione finanziaria articolando unico motivo di ricorso.Si è costituita con controricorso la società contribuente, proponendoricorso incidentale affidato ad un'unica censura, integrata da successivamemoria.1.2. Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorsoprincipale ed il rigetto di quello incidentale.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026MOTIVI DI DIRITTO1.Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazionedegli artt. 18 del r.d. 18 ottobre 1931, n. 1572, 2 d.m. 2 gennaio 1998, n.28, 6 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, per avere la Commissione TributariaRegionale esclusa la legittimità dell'iscrizione della cava nel Catastofabbricati con attribuzione della rendita catastale, malgrado la normativain epigrafe preveda che le  aree che presentano potenzialità di autonomiafunzionale e reddituale siano incluse nel procedimento di stima fondiaria.2. Il motivo è fondato.2.1. La questione di fondo sottesa al motivo in disamina concerne laiscrivibilità delle cave nel catasto urbano, nonché l’accezione  da attribuireall'art. 18, r.d. n. 1572 del 1931.2.2. Occorre considerare che l'art. 1 del r.d. n. 1572 del 1931, recante la«approvazione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto», dispone che«sarà provveduto, a cura dello Stato, in tutto il Regno, alla formazione diun catasto geometrico particellare uniforme fondato sulla misura e sullastima, allo scopo:1) di accertare le proprietà immobili, e tenerne inevidenza le mutazioni; 2) di perequare l'imposta fondiaria». Ai sensidell'art. 11 «la stima dei terreni ha per oggetto di stabilire la renditaimponibile, sulla quale è fatta la ripartizione dell'imposta, mediante laformazione di tariffe di estimo, nelle quali è determinata, comune percomune, la rendita stessa per ogni qualità e classe»; l'art. 13 stabilisceche «la tariffa esprime, in moneta legale, la rendita imponibile di un ettaroper ciascuna qualità e classe. La rendita imponibile è quella parte delprodotto totale del fondo che rimane al proprietario, netta dalle spese eperdite eventuali»; il comma 3 prevede che «agli effetti attuali del catasto,le tariffe d'estimo rappresentano la parte dominicale del reddito medio,ordinario, continuativo ritraibile dai terreni al 1° gennaio 1914».[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/20262.3.Con specifico riferimento ai terreni adibiti a cave, l'art. 18 dispone che«saranno escluse dalla stima fondiaria le miniere, le cave, le torbiere, lesaline ed i laghi e stagni da pesca, con la superficie stabilmente occupataper la relativa industria, e le tonnare».2.4.Tale disposizione non esclude che le cave siano iscritte in catasto, madispone soltanto che esse saranno escluse dalla sola operazione di stimafondiaria, pertanto, i terreni adibiti a cava devono essere iscritti nelcatasto al fine di essere identificati per rilevare l'estensione delle singoleproprietà e delle diverse particelle catastali e per essere ivi graficamenterappresentati con mappe planimetriche.2.5.I redditi derivanti dall'attività di sfruttamento di miniere, cave,torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne sono qualificatidall'ordinamento come redditi d'impresa (art. 55, lett. b, d.lgs. n. 344 del2002), la cui tassazione avviene sulla base del reddito effettivamenteprodotto, e non sull'attitudine del bene a produrre reddito, con esclusione,quindi, della rilevanza degli estimi catastali.2.6.Nel caso in esame, l'Agenzia delle entrate con l'atto impugnato haprovveduto al classamento del terreno su cui insiste la cava nonchédell’area attigua (destinata ad essere coltivata come cava), ancora iscrittanel catasto terreni, iscrivendola al catasto urbano in categoria D/1 (opificiindustriali), aree che nel Docfa – presentato per ampliamento-demolizione parziale - erano state individuate come spazi di manovra (mq.4958) ovvero come area verde  (mq. 10897).2.7. Con riferimento ai presupposti per l'inventariazione nel Catastourbano, l'art. 3 r.d.l. n. 652 del 1939, conv. in legge n. 1249 del 1939,concernente l'accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazionedel relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano,stabilisce che l'accertamento generale degli immobili urbani è fatto perNumero registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026«unità immobiliare», ed ai sensi dell'art. 4, si considerano come «immobiliurbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite,diversi dai fabbricati rurali», ivi compresi «gli edifici sospesi o galleggianti,stabilmente assicurati al suolo». L'art. 5 prevede che costituisce «unitàimmobiliare urbana» «ogni parte di immobile che, nello stato in cui sitrova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio».2.8. Il d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, (Regolamento recante norme in temadi costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione edadeguamento della nuova cartografia catastale), stabilisce al comma 1 che«il catasto dei fabbricati rappresenta l'inventario del patrimonio edilizionazionale» e al comma 2 che «il minimo modulo inventariale è l'unitàimmobiliare». A mente dell'art. 2, l'unità immobiliare «è costituita da unaporzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricatiovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale,presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale».2.9. Sulla base di tali disposizioni, questa Corte ha affermato chel'accatastamento viene dalla normativa riferito non al fabbricato in quantotale, bensì alla nozione di unità immobiliare urbana (UIU), a sua voltarapportata ad una componente immobiliare (rilevante ex art. 812 c.c.)suscettibile di autonoma funzionalità e redditività (cfr. Cass., n.12741/2018).2.10. Tali caratteristiche sono state valorizzate dalla giurisprudenza dilegittimità proprio ai fini dell'accertamento dei presupposti diaccatastabilità anche con specifico riguardo agli immobili aventidestinazione industriale o di produzione energetica (per le discarichepubbliche cfr. Cass. n. 12741/2018 cit.; per le centrali elettriche Cass. nn.2621/2015, 3500/2015; per i parchi eolici Cass. nn. 4028/2012;24815/2014; 3354/2015; per le centrali telefoniche Cass. n. 24924/2016;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026per le piattaforme petrolifere Cass. n. 3618/2016), sicché l'accatastabilitàdi tali unità immobiliari è sempre stata riconosciuta.3. Non vi sono pertanto ragioni per escluderla con riferimento alle cave,trattandosi di immobili suscettibili di autonoma funzionalità e redditività.3.1. Ciò premesso, l'area classificata come D/1, ancorché concretamentedestinata unicamente a cava e ad attività estrattiva, non è perciò soloqualificabile come agricola, in quanto avente potenzialità edificatoria, siapure limitata alla sola realizzazione di fabbricati strumentali (cfr. Cass. n.31079/2019).3.2. Problema differente è quello relativo alla quantificazione della renditacatastale a fini impositivi.3.3.Come si è detto l'art. 18 esclude le cave dalla stima fondiaria, e laCorte costituzionale, con ord. n. 285 del 2000, in materia di imposta diregistro - e, specificamente, del criterio di valutazione automatica ai finidella determinazione della base imponibile - ha affermato che «l'art. 18del r. d. n. 1572 del 1931 esclude le cave dalla stima fondiaria per ladeterminazione del reddito dominicale, sicché il reddito del terrenoformalmente risultante in catasto di natura agricola non è espressivodell'effettiva ricchezza derivante dalla sua pacifica destinazione e dallosfruttamento del medesimo a finalità estrattiva, essendo riconducibilel'utilizzazione a cava ad una attività di carattere esclusivamenteindustriale».3.4. Ancora in materia di imposta di registro, e con riguardo al sistema divalutazione automatica fondata sulla rendita catastale (art. 52, comma 4,d.P.R. n. 131 del 1986), questa Corte ha già rilevato che, nel caso diterreni sfruttati come cave, «la valutazione di cui si tratta deve essereoperata con il metodo del valore venale di cui al citato art. 52, n. 1 avutoNumero registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026riguardo alla circostanza che il r. d. 8 ottobre 1931, n. 1572, art. 18esclude le cave dalla stima fondiaria, e che la eventuale indebita iscrizionedelle aree nel catasto terreni non può valere a ravvisare nella renditafondiaria erroneamente risultante da tale iscrizione l'idoneità ad esprimerela potenzialità reddituale derivante dallo sfruttamento dei terreni stessiper una finalità estrattiva di natura esclusivamente industriale» (Cass., 17gennaio 2001, n. 649 cui adde Cass., 5 marzo 2020, n. 6207; Cass., 6dicembre 2018, n. 31604; Cass., 18 settembre 2013, n. 21277; Cass., 29luglio 2009, n. 17571; Cass., 30 agosto 2006, n. 18755; Cass., 23novembre 2005, n. 24568; Cass., 19 ottobre 2001, n. 12774); si è inoltreprecisato con riguardo all'imposta di registro, nonché all'IMU, come «laqualificazione agricola (con relativa attribuzione di rendita), non piùpossibile la rettifica del valore dello stesso secondo il valore venale, noncoincidendo necessariamente l'attribuzione di rendita con la stimafondiaria, perché un tale errato presupposto interpretativo non tiene conto(come ha precisato la Corte costituzionale con sentenza n. 285 del 2000)del fatto che il r.d. 8 ottobre 1931, n. 1572, art. 18 esclude comunque lecave dalla stima fondiaria per la determinazione del reddito dominicale,sicché, in tali casi, le risultanze catastali non corrispondono all'effettiva egiuridica destinazione del terreno, benché non sia stata denunciata alcatasto la variazione» (Cass., sez. 5, n. 24568 del 23/11/2005; sez. 5, n.3978 del 16/02/2021, in motivazione).3.5. Questa Corte ha, in particolare, affermato che, «ove l'area sia adibitaad attività estrattiva secondo il regolamento urbanistico e suscettibile, inconformità allo stesso, di edificazione, ancorché limitata alla realizzazionedi fabbricati strumentali, la base imponibile deve essere determinataavendo riguardo al valore venale»; si è in particolare osservato che «l'areadi cui si tratta, seppure è adibita ad attività estrattiva secondo lostrumento urbanistico, il che induce ad escludere la sua natura agricola aiNumero registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026fini della determinazione della base imponibile, è altresì suscettibile diedificazione, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali,così come indicato dalla ricorrente nel ricorso. Ciò fa sì che il terrenodebba essere qualificato come edificabile ai tini dell'Ici e che la baseimponibile debba essere determinata sulla base del valore venale» (Cass.,n. 14409 /2017; n. 3267/2019; Cass. n. 31079/2019; Cass.  sentenze n.1026 e n. 1404, rispettivamente del 14 e 18 gennaio 2022), sicché ciò cheha rilevanza non è che il bene sia stato, in concreto, destinato a cava e adpuò rilevare che la destinazione a cava sia temporanea e destinata adesaurirsi allo scadere dell'autorizzazione (v. Cass. n. 20885/2024; Cass. n.2280/2023; Cass. n. 2145/2023; Cass. n. 31079/2019).4. Non vi sono ragioni per discostarsi da tale indirizzo, volto ad escludereche terreni urbanisticamente destinati allo svolgimento di attivitàindustriale possano considerarsi agricoli: nella specie, tuttavia, la Corteregionale nell’escludere a monte la classificazione  del terreno di proprietàdella società contribuente a destinazione estrattiva in categoria D/1,  haomesso di accertare  se le aree in oggetto costituiscano parte integrantedell’unità immobiliare ex art. 6, comma 2, r.d.l. n. 652/1939, cit.5.Con ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma,n.3), c.p.c.,  la società [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia la violazione o falsaapplicazione degli artt. 3, legge 241 del 1990 e 7, legge 212 del 2000,nonché violazione del dovere di motivazione  ai sensi del citato art. 7,avendo la Corte distrettuale laconicamente ritenuto che l’avviso diaccertamento catastale contenga i dati essenziali al fine di rendereconoscibile l’iter logico-giuridico seguito dai verificatori per l’attribuzionedella rendita.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026Si afferma che, al contrario, l’avviso conterrebbe la dicitura   le verificheeffettuate hanno comportato la modifica dei dati di classamento e direndita proposti con la dichiarazione , senza esplicitare le ragioni per lequali i terreni di cava siano stati quantificati in mq. 55591 ed individuare iterreni diversi da quelli denunciati con Docfa che concernevanoesclusivamente impianti con relative aree di pertinenza.6. La censura è inammissibile, prima ancora che infondata.6.1. La doglianza presenta insuperabili profili di inammissibilità, attesoche, sebbene l’avviso sia stato (almeno in parte) trascritto – ancorchènelle memorie illustrative, in violazione dell’art. 366 c.p.c., che imponel’obbligo di allegazione, a pena di inammissibilità, al ricorso per cassazione– non risulta allegato al ricorso, né localizzato all’interno del giudizio dimerito.6.2. Il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa deglisenso che occorre specificare anche in quale sede processuale ildocumento risulta prodotto, poichè indicare un documento significanecessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono adindividuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso èrintracciabile, sicchè la mancata "localizzazione" dell’avviso basta per ladichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsisull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante"contenutistico" (Cass. n. 18184/2020; Cass. n. 13625/2019).6.3.Anche laddove gli atti ( in tutto o in parte ) siano  stati riprodotti – nelcaso in esame, nelle memorie difensive -  il vizio permane non avendo laricorrente fornito puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativaindividuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento delprocesso inerente alla documentazione, come pervenuta presso la CorteNumero registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, rendendo ilricorso inammissibile ( cfr. Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701;  Cass.,Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34469).6.4.  In altri termini, l’onere di “localizzazione” codificato dall’art. 366c.p.c. e quello di trascrizione rappresentano  due condizioni nonsovrapponibili ed entrambe indispensabili ai fini dell’ammissibilità delmotivo di ricorso, in quanto anche in presenza di una puntualeriproduzione dell’atto ( mancante nel caso in esame, in quanto soloparziale), posti a fondamento della censura, la mancata individuazionetopografica del “luogo processuale” in cui gli stessi  sono consultabili nonconsentono alla Corte di reperirli per verificare se il contenuto siaconforme a quanto trascritto dal ricorrente in seno al ricorso; occorredunque provvedere anche alla individuazione  dell’avviso con riferimentoalla sequenza di documentazione dello svolgimento del processo nel suocomplesso, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine direnderne possibile l’esame ( Cass., sez. un., 02 dicembre 2008,  n.28547; SS.UU., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 23 marzo 2010, n. 6937;Cass., 03 febbraio 2010, n. 2506; Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915Cass., 20 aprile 2010, n. 9379, concernente l’onere dell’allegazione deglidicembre 2010, n. 24418; Cass., SS.UU., 22 maggio 2012, n. 8077; Cass.13 febbraio 2013, n. 3544; Cass., Sez. III, 9 aprile 2013, n. 8569; Cass.Sez. VI-1, 27 luglio 2017, n. 18679; Cass., Sez. V, 12 aprile 2017, n.9499; Cass., n.16147 del 28 giugno 2017; n.9536; Cass. n. 17399/2017;Cass. civ. , ord. n. 17215/2018; Cass. civ., Sez. V, ord. n. 31067/2018;Cass. n. 5478/2018; Cass. civ., Sez. V, 30 novembre 2018, n. 33640;Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass. n. 1181 del 17 gennaio2019; Cass. 01/07/2021, n. 18695; Cass. 2 novembre 2021, n.31056,sulla necessaria allegazione dell’avviso, Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 7928; Cass.n. 20834/2024).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/20266.5.Con riguardo, al tema di specificità dei motivi di ricorso, questa Corte,da ultimo, ha avuto occasione di precisare che « Ai sensi dell’art. 366,comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità deimotivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi ealtri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non deve essere interpretato in modoeccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa deldiritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere diintegrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento delricorso, insussistente laddove nel ricorso siapuntualmente indicato il contenuto degli atti richiamatiall’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenzanegli atti del giudizio di merito » ( Cass., Sez. U., 18 marzo 2022, n.8950).6.6. Il principio, escludendo l’eccessivo rigore nella imposizione di oneri diintegrale trascrizione e allegazione di documenti, ha comunquesottolineato come i motivi debbano comunque indicare puntualmente, perle parti di rilievo, il contenuto degli atti richiamati, in modo da consentireal giudice l’esatta comprensione e portata della doglianza, oltre chel’esatta collocazione del documento nel fascicolo di causa. Dunque, ilprincipio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art.366, comma primo, n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificitàdei motivi, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succie altri c. Italia del 28 ottobre 2021, deve ritenersi rispettato ogni qualvoltal’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso sifondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, otrascrivendone i passaggi essenziali (cfr. Cass., 19 aprile 2022, n. 12481),e non può, invece, ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso facciarinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerneil contenuto al fine di soddisfare il requisito ineludibile dell’autonomia delNumero registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026ricorso per cassazione, fondato sull’idoneità del contenuto delle censure aconsentire la decisione (cfr. Cass., 1 marzo 2022, n. 6769).6.7.A tali oneri il ricorrente non ha ottemperato, come era, invece,necessario, non essendo stato riportato integralmente il contenutodell’avviso di accertamento, neppure allegato al ricorso al fine diconsentire il controllo sulla corrispondenza tra quanto trascritto ed ilcontenuto dell’avviso.6.8. In particolare, con riferimento alla censura concernente lamotivazione di un atto impositivo, è stato chiarito che nell'ipotesi in cui ilricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria sotto il profilodel giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso diaccertamento, che non è atto processuale ma amministrativo (Cass. 3dicembre 2001, n. 15234), è necessario, a pena di inammissibilità, che ilricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso che siassumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito,al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio inproposito esclusivamente in base al ricorso medesimo (Cass. 13 febbraio2014, n. 3289; Cass. n. 16147/2017; Cass. n. 28570/2019; Cass. 11marzo 2022, n. 7928), ma anche che esso sia allegato al ricorso elocalizzato nel giudizio di merito.7. In ogni caso, va escluso il vizio motivazionale, avendo la pronunciaimpugnata evidenziato che non solo l’avviso di accertamento catastalecontiene i dati essenziali al fine di rendere conoscibile l’iter logico -giuridico seguito dai verificatori per l’attribuzione della rendita, ma altresìha aggiunto che l’avviso è stato emesso a seguito di Docfa presentatodalla società al fine di censire alcuni manufatti strumentali all’attività diestrazione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/20267.1.L'apparenza della motivazione che, potendosi parificare allamotivazione inesistente, ne consente la censura ai sensi dell'art. 132 n. 4c.p.c. si verifica nel caso in cui essa «benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le pi. varie,ipotetiche congetture» (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232): inquesti casi si può dunque parlare di assenza di una motivazionepercepibile realmente come tale.7.2. Venendo al caso di specie, non può dirsi sussistente la denunciataviolazione dell'art. 132 c.p.c., atteso che la motivazione rivela l'iter logicoseguito, fondato sull'assunto per cui quanto esposto nell’avviso è infattidel tutto percepibile, anche tenuto conto che esso seguiva una proceduradocfa; né le affermazioni motivazionali presentano profili dicontraddittorietà che possano far ipotizzare per tale via un difetto dimotivazione rilevante ex art. 132 n 4 c.p.c.7.3.A tal proposito giova premettere che, nell’ipotesi in cui l’avviso diclassamento consegua ad un’iniziativa del contribuente, questa Corte hapiù volte ribadito che, in tema di classamento di immobili, qualoral’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d.procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso èsoddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classedisattesi dall’ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quellaeconomico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazionedegli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita especificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio delNumero registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggettodell’eventuale contenzioso (tra le tante: Cass., Sez. 6°-5, 16 giugno 2016,n. 12497; Cass., Sez. 5°, 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., Sez. 6°-5, 7dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6°-5, 23 febbraio 2021, n. 4807;Cass., Sez. 5°, 24 febbraio 2021, n. 4955; Cass., Sez. Trib., 4 settembre2023, n. 25682; Cass., Sez. Trib., 19 settembre 2024, n. 25144).7.4. Né risulta che l’amministrazione abbia considerato aree diverse daquelle denunciate, avendo, invece, qualificato l’intera unità immobiliarecome area estrattiva, includendo, evidentemente, anche i  terreniindividuati dalla proprietà come destinati ad aree di manovra ovvero averde; quanto alla diversa stima della rendita catastale operata dall’ufficio,allorquando consegua ad un’iniziativa del contribuente, questa Corte hapiù volte ribadito che,  l’obbligo di motivazione del relativo avviso èsoddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classedisattesi dall’ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quellaeconomico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazionedegli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita especificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio deldiritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggettodell’eventuale contenzioso (tra le tante: Cass., Sez. 6°-5, 16 giugno 2016,n. 12497; Cass., Sez. 5°, 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., Sez. 6°-5, 7dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6°-5, 23 febbraio 2021, n. 4807;Cass., Sez. 5°, 24 febbraio 2021, n. 4955; Cass., Sez. Trib., 4 settembre2023, n. 25682; Cass., Sez. Trib., 19 settembre 2024, n. 25144; Cass. 1marzo 2025, n. 5451).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/20268. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, respinto il ricorsoincidentale proposto dalla società; la sentenza deve essere cassata,decidendo nel merito, respinge il ricorso originario della societàLe spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza.Sussisto i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio dimerito, tenuto conso del successivo consolidarsi della giurisprudenza dilegittimità. P.Q.MLa CORTEAccoglie il ricorso principale, respinto quello proposto in via incidentale;cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorsooriginario della società; condanna la società alla refusione delle spese delpresente giudizio che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito;compensa le spese del giudizio di merito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dellostesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 13.1.2026.[OSCURATO:PERSONA]. rel.Milena BalsamoNumero registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il PresidenteGiacomo Maria StallaP.Q.MLa CORTEAccoglie il ricorso principale, respinto quello proposto in via incidentale;cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorsooriginario della società; condanna la società alla refusione delle spese delpresente giudizio che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito;compensa le spese del giudizio di merito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dellostesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 13.1.2026.[OSCURATO:PERSONA]. rel.Milena BalsamoNumero registro generale 4363/2018Numero sezionale 36/2026Numero di raccolta generale 7279/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07279/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris