CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 20885/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15488/2017 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante p.t., (cod. fisc. e [OSCURATO:PARTITA_IVA] ), rappresentat a e difes a , giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.6, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], p.i. 01832290975, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Prato, via del Cittadino 87, rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso e nello studio di Roma, Via S. Pellico 24 (presso Avv. [OSCURATO:PERSONA]), come da procura speciale in calce al controricorso - controricorrente - avversoil decreto del Tribunale di Prato, depositato in data 28.04.2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/4/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione allo stato passivo nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il provvedimento con il quale il g.d. aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo, disponendo: (i) l’ammissione in via chirografaria per euro 1.128.576,96 del credito nascente da un mutuo fondiario, ritenendo revocabile l’atto di mutuo fondiario e la prelazione ipotecaria, in quanto: (a) a fronte di un credito chirografario della fallita era stato stipulato con l’istituto di credito il predetto contratto di finanziamento indicato nell’istanza di insinuazione al fine di abbattere la precedente posizione debitoria chirografaria, sostituendola con un credito ipotecario; (b) il finanziamento era stato erogato in esecuzione di un piano attestato palesemente inidoneo al risanamento dell’impresa in crisi con ogni conseguenza anche in ordine alla natura fondiaria del credito; (ii) l’esclusione per euro 397.443,72 relativaal credito per il saldo del conto corrente n. 455.159572, in ragione della mancata produzione degli estratti conto relativi all’intero periodo; (iii) l’esclusione per euro 6.028,62 per il credito relativo al saldo del conto corrente n. 455.911750, in ragione della mancata produzione degli estratti conto relativi all’intero periodo; (iv) l’esclusione per euro 25.946,35 in relazione all’importo dovuto per il mutuo chirografario n. 33.5050999, in quanto non era stato rinvenuto il contratto di finanziamento ovvero le clausole di pattuizione del medesimo. 2.Il Tribunale di Prato, con il decreto sopra indicato in epigrafe e qui oggetto di ricorso per cassazione, ha rigettato la proposta opposizione, così confermando il provvedimento emesso dal g.d. 3. Il Tribunale ha rilevato, per quanto qui ancora di interesse, che: (1) la peculiarità della disciplina del credito fondiario, con riguardo all’azione revocatoria, si caratterizzava per una duplice ipotesi di esenzione, e cioè quella prevista dall’art. 67, u.c., l. fall., in materia di revocatoria fallimentare (ma non ordinaria, stante il richiamo alla disciplina interna dell’art. 67 l. fall.) e quella prevista, sempre con specifico riferimento alla revocatoria fallimentare, nell’art. 39, 4 comma, t.u.b.,per il caso di ipoteca iscritta a garanzia del finanziamento fondiario, avvenuta nei dieci giorni anteriori alla dichiarazione di fallimento; (2) le esenzioni previste tanto dall’art. 67 l. fall. che dall’art. 39 t.u.b. sono necessariamente riferibili alla sola revocatoria fallimentare e - trattandosi di norme che fanno eccezione ad una regola generale (quella, cioè, della revocabilità degli atti pregiudizievole per i creditori) e alle diverse funzioni sottese alle due forme di azione revocatoria - le stes se non sarebbero estensibili analogicamente al di là dei casi espressamente contemplati dalla legge; (3) tuttavia, con particolare riferimento ai requisiti previsti nell’art. 2901 cod. civ., costituiti dal pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori e dalla prova della cd. scientia damni, l’atto ovvero la garanzia concessa in esecuzione del piano attestato - che risulti idoneo al risanamento – può venire in rilievo ai fini della valutazione dell’elemento oggettivo (pregiudizio ai creditori) e soggettivo(conoscenza del pregiudizio da parte del creditore convenuto) dell’azione revocatoria ordinaria; (4) erano dunque sussistenti i presupposti applicativi previsti dall’art. 2901 cod. civ. per la revocabilità della garanzia ipotecaria sopra descritta; (5) sussisteva infatti il pregiudizio per i creditori, come tale individuabile nell’impossibilità di trarre soddisfazione, in sede di riparto, dal ricavato della vendita dei beni immobili se non previa soddisfazione del creditore ipotecario, tale pregiudizio essendosi realizzato non tanto in conseguenza della dichiarazione di fallimento, ma già prima di quest’ultima, allorquando l’assoggettamento di 24 immobili intestati alla società fallita al vincolo ipotecario aveva determinato per tutti gli altri creditori l’impossibilità di soddisfarsi sul loro ricavato, se non previa soddisfazione del creditore ipotecario; (6) quanto alla scientia damni , la banca opponente era pienamente a conoscenza del fatto che il mutuo fondiario sarebbe andato a rimborsare un precedente credito chirografario vantato dalla stessa mutuante ed erogato solo undici mesi prima per l’importo di euro 336.368,63; (7) anche l’inattendibilità del piano di risanamento evidenziava la presenza di una situazione di grave crisi, tale da non consentire l’adempimento delle proprie obbligazioni; (8) infatti solo dopo un anno dalla stipulazione del mutuo ipotecario e dell’accordo quadro la stessa società poi fallita aveva rivelato l’inadeguatezza del piano e l’impossibilità di assicur are la continuità aziendale, presentando domanda di concordato; (9) lo stesso piano attestato si era subito rivelato inadeguato al superamento della crisi, sia in ragione della difficoltà di liquidare i beni immobili che in ragione dell’emissione di numerosi decreti ingiuntivi; (10) la concessione dell’ipoteca era stata dunque fatta in un contesto di crisi e in occasione di un piano di risanamento in cui tutti i beni principali dell’attivo patrimoniale erano divenuti oggetto di un vincolo ipotecario, senza prospettive circa l’effettiva possibilità di risanamento dell’attività aziendale; (11) così la concessione del finanziamento era servito in realtà, in parte, a sanare pregresse esposizioni debitorie in favore delle stesse banche erogatrici e, in parte, assicurando il pagamento di terzi creditori, aconsentire la continuità aziendale, giocata tuttavia a totale rischio dei creditori estranei a tale finanziamento, considerato che tutti gli immobili erano stati ipotecati in favore delle banche in una situazione di decozione. 2.Il decreto, pubblicato il 28.4.2017 , è stat o impugnat o da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 66 e 67 l. fall. sul rilievo che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che le esenzioni di cui all’art. 67, comma 3, l. fall. fossero riferibili alla sola revocatoria fallimentare e non anche a quella ordinaria. 1.1 Il motivo è fondato.1.1.1 Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha recentemente chiarito (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1147del 16/01/2023) che,in tema di fallimento, le esenzioni previste dall'art. 67, comma 3, l. fall. trovano applicazione non soltanto all'azione revocatoria fallimentare, ma, alle condizioni per la stessa previste, anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, nonché a quella esercitata al di fuori del fallimento, nel caso in cui il giudizio promosso dal singolo creditore sia proseguito dal curatore. Alla luce di tali principi dovrà dunque essere riletta l’intera vicenda processuale oggi in esame, posto che l’accertamento dell’inidoneità del piano attestato era stata eseguita dal Tribunale al solo fine di valutare, unitamente ad altri elementi indiziari, il ricorrere dei presupposti dell’eventus damnie del consilium fraudis dell’azione revocatoria e non già per le finalità previste dall’art. 67, comma 3, lett. d, l. fall. E’ stato infatti precisato dalla giurisprudenza di legittimità che “l'esenzione dalla revocatoria degli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento, prevista dall'art. 67, comma 3, lett. d), l.fall., postula che il giudice investito di una domanda o di un'eccezione di revocatoria valuti, secondo una prospettiva "exante", parametrata sulla condizione del terzo contraente che faccia valere l'esenzione, l'idoneità del piano in parola a perseguire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa,assicurando il riequilibrio della sua situazione finanziaria, con una valutazione che, tuttavia, deve essere condotta in negativo, nei limiti dell'assoluta ed evidente inettitudine del piano presentato dal debitore a tal fine” (Sez. 1, Ordinanza n. 6508 del 03/03/2023). Occorre anche evidenziare, a complemento di quanto già sopra rilevato, che, in effetti, la valutazione dell’inidoneità del piano è stata eseguita dal Tribunale in una prospettiva ex post (“le entrate derivanti dall’esecuzione dei contratti di appalto si rivelarono non solo aleatorie, ma in larga parte meramente ipotizzate”: cfr. pag. 21 decreto impugnato) e dunque il giudizio già fornito dal Tribunale non assorbe l’esame dei presupposti applicativi dell’esenzione 67, c. 3, lett d), l. fall.L’accoglimento del primo motivo determina anche l’assorbimento del secondo motivo, col quale si denunciava la falsa applicazione degli artt. 2901 cod. civ., nonché 66 e 67 l. fall., in ordine alla ritenuta ricorrenza nel caso di specie dei requisiti di applicabilità della revocatoria ordinaria. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo e cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale d