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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 agosto 2018

Cassazione n. 17001/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5428/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 20, pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente-ricorrente incidentale nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N . 18, presso lo studio degli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che l i rappresentanoe difendono; -controricorrenti-ricorrenti incidentali- contro [OSCURATO:SOCIETA].; -controricorrenteincidentale - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA].; -controricorrenteincidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2456/2018R.G.N. 3305/2013 depositata i l 06/08/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. Con sentenza n. 2456/2018, la Corte d’appello di Napoli accertava l’inefficacia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della cessione del rapporto di lavoro conseguente alla cessione del ramo d’azienda, cui essi erano addetti, dalla datrice [OSCURATO:PERSONA] N.V, ora Italia, s.p.a. a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con il contratto 5 novembre 2007, ordinando alla prima il ripristino del relativo rapporto: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece rigettato la domanda dei lavoratori.

2. In applicazione dei principi enunciati in materia dalla Corte di legittimità e in esito ad argomentato scrutinio della fattispecie alla luce delle risultanze istruttorie, sull’essenziale rilievo della mancata cessione degli indispensabili supporti informatici utilizzati per le attività di gestione delle pratiche (elemento diverso dalla banca dati della clientela e dei programmi di accesso ad essa, obbligatoriamente nella proprietà della società di telecomunicazione cedente), invece oggetto di una particolareggiata regolazione nell’utilizzazione dalla cessionaria, per la somministrazione dei servizi oggetto di un separato e contestuale contratto di appalto (così da mantenere i dipendenti trasferiti “in continuo collegamento direttivo, funzionale e di controllo da parte della [OSCURATO:SOCIETA]”), la Corte territoriale negava la ricorrenza dell'autonomia funzionale del ramo ceduto: prevista dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall’art. 32 d.lg. 276/2003, per l’implicito presupposto logico-giuridico, pur non più menzionato, di preesistenza (mantenuta nel trasferimento) nella configurazione di un’articolazione funzionalmente autonoma dell’impresa, indipendente dalla coeva stipulazione di contratti di fornitura di servizi tra le parti.

3. Con atto notificato in data 5.2.2019, la società cedente ricorreva per cassazione, previa istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell’art. 267 TFUE, con unico motivo, cui i lavoratori e la società cessionaria resistevano con distinti controricorsi; quello della società [OSCURATO:SOCIETA] non limitato ad aderire alla richiesta dellaricorrente principale senza formulare una propria domanda di annullamento, totale o parziale della decisione sfavorevole, ma da qualificare ricorso incidentale(Cass. 30 marzo 2006, n. 7564; Cass. 19 maggio 2016, n. 10329; Cass. 1° luglio 2020, n. 13408): ciò in quanto non semplicemente integralmente adesivo al ricorso di [OSCURATO:SOCIETA], ma contenente autonomi quesiti di rinvio pregiudiziale alla CGUE; i lavoratori proponevano anche essi ricorso incidentale, sulla base di due motivi, cui resistevano le societàcon controricorso.

4. Venivano comunicate memorie.

Considerato che

1. Con unico motivo, le ricorrenti società, principale e incidentale, deducono violazione o falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., per erronea esclusione, alla luce della richiamata giurisprudenza eurounitaria della consistenza di ramo d’azienda (nel caso di specie consistente negli interi reparti di gestione amministrativa delle pratiche di attivazione e variazione e di gestione del credito –cd. back office, con tutti i dipendenti; con messa a disposizione degli strumenti operativi e dei contratti di locazione, ad eccezione dei data base e i softwares abilitanti all’accesso a questi contenenti i dati dei clienti) ceduto da [OSCURATO:SOCIETA] (già Omnitel N.V, ora) Italia, s.p.a. a [OSCURATO:SOCIETA] (già Care) s.p.a. con contratto del 5 novembre 2007 (e stipulazione in pari data di un contratto di appalto di servizi, mediante il quale [OSCURATO:SOCIETA] si impegnava a svolgere, senza soluzione di continuità e per mezzo del ramo ceduto, il servizio di back office per [OSCURATO:SOCIETA], con piena gestione ed organizzazione del personale), alla stregua della sua definizione dall’art. 2112 c.c. come modificato dall’art. 32 d.lgs. 276/2003 (di adeguamento alla Direttiva 2001/23/CE), avendo la cessionaria proseguito lo svolgimento del servizio attraverso di esso ed i mezzi ed il personale (erroneamente ritenuto non dotato di un particolare know how ocomunque di specifica né elevata professionalità, nonostante la prosecuzione dell’attività senza necessità di alcuna formazione) mantenuto pienamente intatto il nesso di interdipendenza funzionale con il servizio svolto, gestito, organizzato e diretto dalla predetta, anche attraverso mezzi (non ceduti) messi a disposizione dalla cedente.

2. Essi sono infondati e si richiamano le argomentazioni dei numerosi precedenti di questa Corte (ex plurimis Cass. n. 31158/2021; Cass. n. 31453/2021; Cass. n. 39414/2021).

3. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, la verifica dei presupposti fattuali, che consentano l'applicazione o meno del regime previsto dall'art. 2112 c.c., implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. n. 20422 del 2012; Cass. n. 5117 del 2012; Cass. n. 1821 del 2013; Cass. n. 2151 del 2013; Cass. n. 24262 del 2013; Cass. n. 10925 del 2014; Cass. n. 27238 del 2014; Cass. n. 22688 del 2014; Cass. n. 25382 del 2017; Cass. n. 2315 del 2020 e Cass. n. 6649 del 2020).

3.1. Inoltre, l’accertamento in concreto dell’insieme degli elementi fattuali idonei o meno a configurare la fattispecie legale tipica del trasferimento di ramo d’azienda, delineata in astratto dall’art. 2112, quinto comma c.c., implica prima una individuazione ed una selezione di circostanze concrete e poi il loro prudente apprezzamento, traducendosi in attività di competenza del giudice di merito, cui non può sostituirsi il giudice di legittimità; non potendosi, in particolare, negare che la valutazione, nella concretezza della vicenda storica, dell’autonomia funzionale del ramo d’azienda ceduto e della sua preesistenza sia una quaestio factiche opera, come tale, sul piano del giudizio di fatto, demandato al giudice del merito, per l’accertamento della ricorrenza, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo dell’art. 2112 c.c.: sicché, come già ritenuto da questa Corte, “spettano inevitabilmente al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità, in termini positivi o negativi, all’ipotesi normativa” (testualmente in motivazione Cass. n. 15661 del 2001, con la copiosa giurisprudenza ivi citata; v. pure Cass. n. 18247 del 2009 e n. 7838 del 2005; con ripresa da ultimo da Cass. 12 novembre 2021, n. 34075).3.2.

In linea di diritto, questa Corte ha ribadito che, anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., rappresenta elemento costitutivo della cessione “l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario -il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione” (sul tema diffusamente: Cass. n. 11247 del 2016; di analogo tenore, assunte in decisione nella medesima udienza pubblica del 26 febbraio 2016: Cass. nn. 9682, 10243, 10352, 10540, 10541, 10542, 10730, 11248 del 2016; tra le successive conformi: Cass. n. 19034 del 2017; Cass. n. 28593 del 2018).

Negli arresti richiamati non si è poi disconosciuta la legittimità di cessioni di rami aziendali "dematerializzati" o "leggeri" dell'impresa, nei quali il fattore personale sia preponderante rispetto ai beni, in conformità con principi, anche comunitari (Corte di Giustizia 11 marzo 1997, Súzen, C-13/95, punto 18; Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, C127/96, C-229/96, C-74/97, [OSCURATO:PERSONA] e a., punto 31; Corte di Giustizia, 20 gennaio 2011, C-463/09, CLECE, punto 36), che si sono affermati essenzialmente nel campo della successione negli appalti laddove siano i lavoratori ad invocare l'applicazione dell'art. 2112 c.c. per transitare nell'impresa subentrante, per i quali principi oggetto del trasferimento del ramo può essere anche un gruppo organizzato di dipendenti specificamente e stabilmente assegnati ad un compito comune, senza elementi materiali significativi (in precedenza, tra molte: Cass. n. 17207 del 2002; Cass. n. 206 del 2004; Cass. n. 20422 del 2012; Cass. n. 5678 del 2013; Cass. n. 21917 del 2013; Cass. n. 9957 del 2014); ma si è tuttavia confermato il compito del giudice del merito di verificare quando il gruppo di lavoratori trasferiti sia dotato “di un comune bagaglio di conoscenze, esperienze e capacità tecniche, tale che proprio in virtù di esso sia possibile fornire lo stesso servizio”, così “scongiurando operazioni di trasferimento che si traducano in una mera espulsione di personale, in quanto il ramo ceduto dev'essere dotato di effettive potenzialità commerciali che prescindano dalla struttura cedente dal quale viene estrapolato ed essere in grado di offrire sul mercato ad una platea indistinta di potenziali clienti quello specifico servizio per il quale è organizzato" (in termini Cass. n. 11247/2016 cit.; di recente anche Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017, [OSCURATO:PERSONA] AE, punto 69, ha sottolineato come l'autonomia del ramo ceduto, dopo il trasferimento, non debba dipendere da scelte economiche effettuate “unilateralmente” da terzi, senza che vi siano garanzie sufficienti che le assicurino l'accesso ai fattori di produzione).

Sicché, l'elemento costitutivo rappresentato dall'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto viene letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza di esso, “nel senso che il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizioo la funzione cui esso risultava finalizzato già nell'ambito dell'impresa cedente anteriormente alla cessione”, perché l'indagine non deve “basarsi sull'organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto, ma all'organizzazione consentita già dalla frazione del preesistente complesso produttivo costituita dal ramo ceduto” (Cass. 25 ottobre 2021, n. 2917, in motivazione sub 5.3).

3.3. In esatta applicazione dei suenunciati principi di diritto, la Corte territoriale ha compiuto un accertamento in fatto, congruamente argomentato.

4. Quanto alle richieste di rinvio in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E., richiesto dalle ricorrent i sulla base dei quesiti (di compatibilità dell'interpretazione di questa Corte in materia con la disciplina dell'Unione Europea relativi all'essenziale rilevanza, piuttosto che del mantenimento di una preesistente “entità autonoma produttiva”, dello svolgimento di una medesima attività economica, variamente declinato, con particolare riguardo allo svolgimento di attività di back office e all'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2001/23/CE dell'interpretazione di questa Corte dell'art. 29, terzo comma del d.lgs. n. 276 del 2003, anche in relazione all'art. 2112, sesto comma c.c. in riferimento ad un gruppo organizzato di lavoratori) come specificamente formulati ed illustrati, essi dev ono essere disattes i per le ragioni già ampiamente argomentate in un caso, del tutto analogo all’odierno, riguardante il medesimo trasferimento di ramo d’azienda, con rinvio all’articolata ed approfondita motivazione di queta Corte (Cass. 25 ottobre 2021, n. 2917e degli altri precedenti sopra richiamati , in particolare Cass.39414/2021).

5. Dalle superiori argomentazioni discende allora il rigetto dei ricorsi delle società.

6. Venendo all’esame del ricorso incidentale dei lavoratori, essi, con il primo motivo eccepiscono l’omesso esame di un fatto controverso decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc, per non avere la Corte di appello riconosciuto il loro diritto alle differenze retributive dedotte e non contestate, da quantificarsi in separato giudizio.

6.1. Con il secondo motivo del ricorso incidentale i lavoratori denunciano la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, degli artt. 91 e 92 cpc, avendo la Corte di appello di Napoli integralmente compensato le spese del doppio grado di giudizio.

7. Il primo motivo è infondato.

7.1. Invero, all’ultimo capoverso della penultima pagina della gravata sentenza è espressamente statuito che alla [OSCURATO:SOCIETA] andava ordinato di ripristinare la concreta funzionalità dei rapporti con mansioni equivalenti al livello di inquadramento dei dipendenti rivestiti prima del trasferimento e con il relativo trattamento economico, da quantificare in separata sede.

La questione del diritto al riconoscimento delle differenze retributive, vantate dai lavoratori, è stata, pertanto, presa in considerazione dai giudici di seconde cure e rinviata, per la quantificazione del dovuto, in separato giudizio.

7.2. Alcun vizio di omesso esame (rectiusomessa pronuncia) è, quindi, ravvisabile.

8. Anche il secondo motivo è infondato.

8.1. Va evidenziato che, in tema di compensazione delle spese processuali ex art. 92 cod. proc. civ., poiché il sindacato della S.C. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altre giusteragioni (Cass. n. 20457/2011).

In particolare, il suddetto sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti.

Inoltre, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis (ricorso introduttivo del giudizio di primo grado del settembre 2010) la compensazione delle spese legali può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di nozione elastica, rientra la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (Cass. n. 21157/2019).

8.2. La Corte territoriale, nella fattispecie in esame, con una valutazione di merito, non soggetta a sindacato di legittimità perché adeguatamente motivata, ha ritenuto che erano ravvisabili divergenti orientamenti di merito sulla specifica questione e ciò integra, senza dubbio, la obiettiva incertezza sul diritto controverso.

Ne consegue, pertanto, anche su tale censura, l’infondatezza della doglianza.

9. Alla stregua di quanto esposto, tanto il ricorso principale che quelli incidentali devono essere rigettati.

10. La soccombenza reciproca induce a compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso principale e quelli incidentali.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5428/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 20, pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente-ricorrente incidentale nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N . 18, presso lo studio degli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che l i rappresentanoe difendono; -controricorrenti-ricorrenti incidentali- contro [OSCURATO:SOCIETA].; -controricorrenteincidentale - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA].; -controricorrenteincidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2456/2018R.G.N. 3305/2013 depositata i l 06/08/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. Con sentenza n. 2456/2018, la Corte d’appello di Napoli accertava l’inefficacia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della cessione del rapporto di lavoro conseguente alla cessione del ramo d’azienda, cui essi erano addetti, dalla datrice [OSCURATO:PERSONA] N.V, ora Italia, s.p.a. a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con il contratto 5 novembre 2007, ordinando alla prima il ripristino del relativo rapporto: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece rigettato la domanda dei lavoratori. 2. In applicazione dei principi enunciati in materia dalla Corte di legittimità e in esito ad argomentato scrutinio della fattispecie alla luce delle risultanze istruttorie, sull’essenziale rilievo della mancata cessione degli indispensabili supporti informatici utilizzati per le attività di gestione delle pratiche (elemento diverso dalla banca dati della clientela e dei programmi di accesso ad essa, obbligatoriamente nella proprietà della società di telecomunicazione cedente), invece oggetto di una particolareggiata regolazione nell’utilizzazione dalla cessionaria, per la somministrazione dei servizi oggetto di un separato e contestuale contratto di appalto (così da mantenere i dipendenti trasferiti “in continuo collegamento direttivo, funzionale e di controllo da parte della [OSCURATO:SOCIETA]”), la Corte territoriale negava la ricorrenza dell'autonomia funzionale del ramo ceduto: prevista dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall’art. 32 d.lg. 276/2003, per l’implicito presupposto logico-giuridico, pur non più menzionato, di preesistenza (mantenuta nel trasferimento) nella configurazione di un’articolazione funzionalmente autonoma dell’impresa, indipendente dalla coeva stipulazione di contratti di fornitura di servizi tra le parti. 3. Con atto notificato in data 5.2.2019, la società cedente ricorreva per cassazione, previa istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell’art. 267 TFUE, con unico motivo, cui i lavoratori e la società cessionaria resistevano con distinti controricorsi; quello della società [OSCURATO:SOCIETA] non limitato ad aderire alla richiesta dellaricorrente principale senza formulare una propria domanda di annullamento, totale o parziale della decisione sfavorevole, ma da qualificare ricorso incidentale(Cass. 30 marzo 2006, n. 7564; Cass. 19 maggio 2016, n. 10329; Cass. 1° luglio 2020, n. 13408): ciò in quanto non semplicemente integralmente adesivo al ricorso di [OSCURATO:SOCIETA], ma contenente autonomi quesiti di rinvio pregiudiziale alla CGUE; i lavoratori proponevano anche essi ricorso incidentale, sulla base di due motivi, cui resistevano le societàcon controricorso. 4. Venivano comunicate memorie. Considerato che 1. Con unico motivo, le ricorrenti società, principale e incidentale, deducono violazione o falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., per erronea esclusione, alla luce della richiamata giurisprudenza eurounitaria della consistenza di ramo d’azienda (nel caso di specie consistente negli interi reparti di gestione amministrativa delle pratiche di attivazione e variazione e di gestione del credito –cd. back office, con tutti i dipendenti; con messa a disposizione degli strumenti operativi e dei contratti di locazione, ad eccezione dei data base e i softwares abilitanti all’accesso a questi contenenti i dati dei clienti) ceduto da [OSCURATO:SOCIETA] (già Omnitel N.V, ora) Italia, s.p.a. a [OSCURATO:SOCIETA] (già Care) s.p.a. con contratto del 5 novembre 2007 (e stipulazione in pari data di un contratto di appalto di servizi, mediante il quale [OSCURATO:SOCIETA] si impegnava a svolgere, senza soluzione di continuità e per mezzo del ramo ceduto, il servizio di back office per [OSCURATO:SOCIETA], con piena gestione ed organizzazione del personale), alla stregua della sua definizione dall’art. 2112 c.c. come modificato dall’art. 32 d.lgs. 276/2003 (di adeguamento alla Direttiva 2001/23/CE), avendo la cessionaria proseguito lo svolgimento del servizio attraverso di esso ed i mezzi ed il personale (erroneamente ritenuto non dotato di un particolare know how ocomunque di specifica né elevata professionalità, nonostante la prosecuzione dell’attività senza necessità di alcuna formazione) mantenuto pienamente intatto il nesso di interdipendenza funzionale con il servizio svolto, gestito, organizzato e diretto dalla predetta, anche attraverso mezzi (non ceduti) messi a disposizione dalla cedente. 2. Essi sono infondati e si richiamano le argomentazioni dei numerosi precedenti di questa Corte (ex plurimis Cass. n. 31158/2021; Cass. n. 31453/2021; Cass. n. 39414/2021). 3. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, la verifica dei presupposti fattuali, che consentano l'applicazione o meno del regime previsto dall'art. 2112 c.c., implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. n. 20422 del 2012; Cass. n. 5117 del 2012; Cass. n. 1821 del 2013; Cass. n. 2151 del 2013; Cass. n. 24262 del 2013; Cass. n. 10925 del 2014; Cass. n. 27238 del 2014; Cass. n. 22688 del 2014; Cass. n. 25382 del 2017; Cass. n. 2315 del 2020 e Cass. n. 6649 del 2020). 3.1. Inoltre, l’accertamento in concreto dell’insieme degli elementi fattuali idonei o meno a configurare la fattispecie legale tipica del trasferimento di ramo d’azienda, delineata in astratto dall’art. 2112, quinto comma c.c., implica prima una individuazione ed una selezione di circostanze concrete e poi il loro prudente apprezzamento, traducendosi in attività di competenza del giudice di merito, cui non può sostituirsi il giudice di legittimità; non potendosi, in particolare, negare che la valutazione, nella concretezza della vicenda storica, dell’autonomia funzionale del ramo d’azienda ceduto e della sua preesistenza sia una quaestio factiche opera, come tale, sul piano del giudizio di fatto, demandato al giudice del merito, per l’accertamento della ricorrenza, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo dell’art. 2112 c.c.: sicché, come già ritenuto da questa Corte, “spettano inevitabilmente al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità, in termini positivi o negativi, all’ipotesi normativa” (testualmente in motivazione Cass. n. 15661 del 2001, con la copiosa giurisprudenza ivi citata; v. pure Cass. n. 18247 del 2009 e n. 7838 del 2005; con ripresa da ultimo da Cass. 12 novembre 2021, n. 34075).3.2. In linea di diritto, questa Corte ha ribadito che, anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., rappresenta elemento costitutivo della cessione “l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario -il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione” (sul tema diffusamente: Cass. n. 11247 del 2016; di analogo tenore, assunte in decisione nella medesima udienza pubblica del 26 febbraio 2016: Cass. nn. 9682, 10243, 10352, 10540, 10541, 10542, 10730, 11248 del 2016; tra le successive conformi: Cass. n. 19034 del 2017; Cass. n. 28593 del 2018). Negli arresti richiamati non si è poi disconosciuta la legittimità di cessioni di rami aziendali "dematerializzati" o "leggeri" dell'impresa, nei quali il fattore personale sia preponderante rispetto ai beni, in conformità con principi, anche comunitari (Corte di Giustizia 11 marzo 1997, Súzen, C-13/95, punto 18; Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, C127/96, C-229/96, C-74/97, [OSCURATO:PERSONA] e a., punto 31; Corte di Giustizia, 20 gennaio 2011, C-463/09, CLECE, punto 36), che si sono affermati essenzialmente nel campo della successione negli appalti laddove siano i lavoratori ad invocare l'applicazione dell'art. 2112 c.c. per transitare nell'impresa subentrante, per i quali principi oggetto del trasferimento del ramo può essere anche un gruppo organizzato di dipendenti specificamente e stabilmente assegnati ad un compito comune, senza elementi materiali significativi (in precedenza, tra molte: Cass. n. 17207 del 2002; Cass. n. 206 del 2004; Cass. n. 20422 del 2012; Cass. n. 5678 del 2013; Cass. n. 21917 del 2013; Cass. n. 9957 del 2014); ma si è tuttavia confermato il compito del giudice del merito di verificare quando il gruppo di lavoratori trasferiti sia dotato “di un comune bagaglio di conoscenze, esperienze e capacità tecniche, tale che proprio in virtù di esso sia possibile fornire lo stesso servizio”, così “scongiurando operazioni di trasferimento che si traducano in una mera espulsione di personale, in quanto il ramo ceduto dev'essere dotato di effettive potenzialità commerciali che prescindano dalla struttura cedente dal quale viene estrapolato ed essere in grado di offrire sul mercato ad una platea indistinta di potenziali clienti quello specifico servizio per il quale è organizzato" (in termini Cass. n. 11247/2016 cit.; di recente anche Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017, [OSCURATO:PERSONA] AE, punto 69, ha sottolineato come l'autonomia del ramo ceduto, dopo il trasferimento, non debba dipendere da scelte economiche effettuate “unilateralmente” da terzi, senza che vi siano garanzie sufficienti che le assicurino l'accesso ai fattori di produzione). Sicché, l'elemento costitutivo rappresentato dall'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto viene letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza di esso, “nel senso che il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizioo la funzione cui esso risultava finalizzato già nell'ambito dell'impresa cedente anteriormente alla cessione”, perché l'indagine non deve “basarsi sull'organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto, ma all'organizzazione consentita già dalla frazione del preesistente complesso produttivo costituita dal ramo ceduto” (Cass. 25 ottobre 2021, n. 2917, in motivazione sub 5.3). 3.3. In esatta applicazione dei suenunciati principi di diritto, la Corte territoriale ha compiuto un accertamento in fatto, congruamente argomentato. 4. Quanto alle richieste di rinvio in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E., richiesto dalle ricorrent i sulla base dei quesiti (di compatibilità dell'interpretazione di questa Corte in materia con la disciplina dell'Unione Europea relativi all'essenziale rilevanza, piuttosto che del mantenimento di una preesistente “entità autonoma produttiva”, dello svolgimento di una medesima attività economica, variamente declinato, con particolare riguardo allo svolgimento di attività di back office e all'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2001/23/CE dell'interpretazione di questa Corte dell'art. 29, terzo comma del d.lgs. n. 276 del 2003, anche in relazione all'art. 2112, sesto comma c.c. in riferimento ad un gruppo organizzato di lavoratori) come specificamente formulati ed illustrati, essi dev ono essere disattes i per le ragioni già ampiamente argomentate in un caso, del tutto analogo all’odierno, riguardante il medesimo trasferimento di ramo d’azienda, con rinvio all’articolata ed approfondita motivazione di queta Corte (Cass. 25 ottobre 2021, n. 2917e degli altri precedenti sopra richiamati , in particolare Cass.39414/2021). 5. Dalle superiori argomentazioni discende allora il rigetto dei ricorsi delle società. 6. Venendo all’esame del ricorso incidentale dei lavoratori, essi, con il primo motivo eccepiscono l’omesso esame di un fatto controverso decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc, per non avere la Corte di appello riconosciuto il loro diritto alle differenze retributive dedotte e non contestate, da quantificarsi in separato giudizio. 6.1. Con il secondo motivo del ricorso incidentale i lavoratori denunciano la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, degli artt. 91 e 92 cpc, avendo la Corte di appello di Napoli integralmente compensato le spese del doppio grado di giudizio. 7. Il primo motivo è infondato. 7.1. Invero, all’ultimo capoverso della penultima pagina della gravata sentenza è espressamente statuito che alla [OSCURATO:SOCIETA] andava ordinato di ripristinare la concreta funzionalità dei rapporti con mansioni equivalenti al livello di inquadramento dei dipendenti rivestiti prima del trasferimento e con il relativo trattamento economico, da quantificare in separata sede. La questione del diritto al riconoscimento delle differenze retributive, vantate dai lavoratori, è stata, pertanto, presa in considerazione dai giudici di seconde cure e rinviata, per la quantificazione del dovuto, in separato giudizio. 7.2. Alcun vizio di omesso esame (rectiusomessa pronuncia) è, quindi, ravvisabile. 8. Anche il secondo motivo è infondato. 8.1. Va evidenziato che, in tema di compensazione delle spese processuali ex art. 92 cod. proc. civ., poiché il sindacato della S.C. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altre giusteragioni (Cass. n. 20457/2011). In particolare, il suddetto sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti. Inoltre, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis (ricorso introduttivo del giudizio di primo grado del settembre 2010) la compensazione delle spese legali può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di nozione elastica, rientra la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (Cass. n. 21157/2019). 8.2. La Corte territoriale, nella fattispecie in esame, con una valutazione di merito, non soggetta a sindacato di legittimità perché adeguatamente motivata, ha ritenuto che erano ravvisabili divergenti orientamenti di merito sulla specifica questione e ciò integra, senza dubbio, la obiettiva incertezza sul diritto controverso. Ne consegue, pertanto, anche su tale censura, l’infondatezza della doglianza. 9. Alla stregua di quanto esposto, tanto il ricorso principale che quelli incidentali devono essere rigettati. 10. La soccombenza reciproca induce a compensare tra le parti le spese del presente giudizio. 11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso principale e quelli incidentali. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa