CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 marzo 2021
Cassazione n. 31453/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 17481-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] B.V., già [OSCURATO:PERSONA] N.V.), società soggetta a direzione e coordinamento di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 8, 2021 presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ENRICO 1113 CICCOTTI, che la rappresentano e difendono unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutte domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 128, presso lo studio dell' Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 8567/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/01/2017 R.G.N. 4899/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. n. 17481/2017 R.G. Fatti di causa 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 8567 del 31.1.2017, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto le domande di lavoratori come indicati in epigrafe già dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] N.V. volte ad accertare la perdurante esistenza di detto rapporto di lavoro in ragione della illegittimità e inefficacia della successione, in data 8.11.2007, di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in tali rapporti ex art. 2112 c.c. in esito alla cessione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei rami d'azienda back office consumer, back office corporate, gestione credito, cui i lavoratori era addetti; 2. La Corte distrettuale, dopo aver ricostruito il quadro normativo (all'indomani della novella apportata all'art. 2112 cod.civ. dall'art 32 del d.lgs. n. 276 del 2003) e giurisprudenziale (di livello comunitario e nazionale), ha rilevato che la società [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato l'autonomia funzionale del ramo ceduto (sprovvisto, inoltre, di particolare know how) essendo emersi intensi e continui collegamenti con la struttura cedente (sia con riguardo alla gestione di assistenza amministrativa sia con riguardo alla verifica della qualità dei servizi resi), essendo rimasti nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA] sia i contratti di locazione dei locali sia i programmi informatici necessari allo svolgimento delle attività oggetto della cessione (da distinguersi dal data base protetto dal T.U. sulla Privacy). 3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (principale) [OSCURATO:SOCIETA]. con un motivo, illustrato da memoria; i lavoratori hanno resistito con controricorso (chiedendo il rigetto del ricorso principale); la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso (che, peraltro, al suo interno contiene un motivo di ricorso incidentale, non chiaramente esplicitato nelle conclusioni dell'atto), illustrato da memoria. 4. Il procedimento è regolato dall'art. 23, comma 8-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, secondo cui "Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale". Né i difensori delle parti, né il Procuratore Generale hanno fatto richiesta di discussione orale. i n. 1748 1 /201 7 R.G. , 5. Il P.G. ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, chiedendo, il rigettb del ricorso. Ragioni della decisione i 1. Il motivo di ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., dopo una preliminare istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE, può essere come di seguito sintetizzato., Ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si denuncia violazione falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. per non avere la Core s di Appello ritenuto sussistente il requisito dell'autonomia funzionale 'del ramo ceduto, errarído , i nell'interpretare la disciplina codicistica e comunitaria e, in particolare, nell'individuare gli elementi decisivi che qualificano il requisito dell'autonomia funzionale di un ramo di azienda oggetto di éespione, ''consistenti nelb prosecuzione della medesima attività, nel mantenimento ,del nesSo di interdipendenza funzionale con il servizio svolto,, nella gestione; organizzazione del servizio esclusivamente da parte della cessionaria anche attraverso mezzi messi a disposizione, a qualsiasi titolo, dalla cedente; irrilevante è stabilire quali siano i software passati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], trattandosi in ogni Caso tutti 'di programmi che hanno la funzione di far accedere al data base, che per legge debbono essere mantenuti nella titolarità della società di' telecomunicazione. Corte distrettuale ha, inoltre, trascurato che il personale Ceduto era fornito di particolare know how che gli ha consentito di continuare il servilio senza alcuna formazione aggiuntiva. 2. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, Corndata, dopo una preliminare istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE, denuncia, e).'t art. 360, primo, comma, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'art. 2112 c.c., essendo emerso ' pacificamente che il servizio di gestione amministrativa 'delle pratiche di attivazione e di variazione nonché di gestione dei reclarni semplici (ossia il back office) è sempre stato realizzato solamente dai dipendenti ceduti; secondo la giurisprudenza comunitaria e nazionale è irrilevante fa col,locazione del segmento produttivo oggetto di cessione, essendo importante verificare che il suddetto ramo renda un servizio in autonomia, ed avendo dimostrato le risultanze istruttorie (nonché lo stesso contratto di appalto 'stipulato tra le società) che non vi era alcuna interferenza nell'agire quotidiano né alcuna ingerenza nell'autonomia organizzativa e gestionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], a fornire alla cessionaria le procedure per comunicare ton il cliente e gestire le svariate problematiche, disinteressandosi poli, 'tbtalmente del loro P/( 2 n. 17481/2017 R.G. impatto sull'organizzazione della cessionaria; riguardo ai programmi infbrmatici necessari allo svolgimento delle attività oggetto del ,cessione e rimasti in proprietà esclusiva di [OSCURATO:PERSONA], la Corte distrettuale non ha considerato adeguatamente la normativa che vieta alle società di telecorhunicazidni di cedere la titolarità di applicativi che consentono di accedere al proprio data base. 3. I motivi di entrambi i ricorsi possono essere esaminati congiuntamente in quanto il ricorso [OSCURATO:PERSONA], in parallelo con il ricorso [OSCURATO:SOCIETA], lamenta l'errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel non ritenere suS5istente l'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto nonché la sua preesistenia. 4. In premessa occorre ribadire l'oramai costante insegnamento di questa Corte secondo il quale la verifica dei presupposti fattuali che consentano l'applicazione o meno del regime previsto dall'art. 2112 cod.civ. implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (v. Cass. n. 20422 dei ,2012; Cass. n. 5117 del 2012; Cass. n. 1821 del 2013; Cass. n. 21,51 del 2013', Cass.n. 24262 del 2013; Cass. n. 10925 del 2014; Cass. n. 27238'clel 2014; Cass.' n. 22688 del 2014; Cass. n. 25382 del 2017; di recente, anCora, CaSs. n. 2315 del 2020 e Cass. n. 6649 del 2020). Ciò inevitabilmente, considerato che l'accertamento ,in concreto dell'insieme degli elementi fattuali idonei o meno a configurare la fattispecie legale tipica del trasferimento dì ramo d'azienda, delineata in ,,astratto dal comma 5 dell'ad, 2112 cod.civ., implica prima una individuazione ed una selgzione di circostanze concrete e, poi, il loro prudente apprezzamento, traducendbsi in attività di competenza del giudice di merito, cui non può sostituirsi il giudice di legittimità. in particolare non può negarsi che la valutazione, nella concretezza élella vicenda storica, dell'autonomia funzionale del ramo'd'aziénda ceduto el della sua preesistenza è di certo una quaestio facti che opera, come tale, sul piano àel giudizio di fatto, demandato al giudice del merito, per l'accertameno della ricorrenza, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che'intedrano il parametro normativo dell'art. 2112 cod.civ.. Come già ritenuto da questa Corte ' "spettano inevitabilmente al giudice di merito le connotazioni valutative de fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità - in termini positivi , o negativi' all'ipbtesi normativa" n. 17481/2017 R.G. (testualmente in motivazione Cass. n. 15661 del 2001, con la copiosa giurisprudenza ivi citata; v. pure Cass. n. 18247 del 2009 en. 7838 del 2005). Da tale pregiudiziale rilievo derivano conseguenze rilevanti dal 'punto di vista dei limiti del sindacato di legittimità di questa Corte e dei vizi che possono essere utilmente denunciati nel ricorso per cassazione in tali, controversie. Infatti, salvo i casi in cui si lamenti che la sentenza impugnat,a abbia errato nella ricognizione degli elementi legali identificativi del trasferimento, del ramo d'azienda e, quindi, errato nell'ascrizione di significato alla disposizione normativa astratta, nelle altre ipotesi l'alternativa praticabile è che: o si denuncia un errore di diritto ex art. 360, n. 3, cdcl.proc.civ., sub specie di errore di sussunzione commesso dai giudici del merito (v. in propolsito Cass. SS.1.1111. n,. 5 del 2001 e, più di recente, Cass. n. 13747 del 2018); oppure si ,denyncia l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, cod.proc.civ., ovVero, alternativamente, una motivazione che violi il cd. "minimo costituzionale". Nella prima prospettiva è indispensabile, così come in ogni altro caso ,' di dedotta falsa applicazione di legge, che si parta dalla ricostruzione della fattispecie concreta così come effettuata dai giudici di merito é cioè da quel fatto così come da costoro accertato, in quanto è solo , l'applicare ad un accadimento accertato giudizialmente una norma dettata per disciplinare ipotesi diverse a costituire una falsa applicazione della legge, usualmente definita "vizio di sussunzione" (cfr. tra le altre: Cass. n. 6035 del 2018; gass. n., 8760 del 2019); diversamente si trasmoderebbe 'nella revisione diun accertamento che appartiene al dominio dei giudici ai quali esso compete: Infatti il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di'diritto (cfr. Cass. n. 26307 dei 2014; Cass. n. 22348 del 2007) presuppone la mediazione 'di una ricostruzione del fatto incontestata (tra molte: Cass. n. 4125 del 2017; Cass. n. 23851 del 2019); al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall'ambito di operatività dell'art. 360, n. 3, cod.proc.civ., e la censura è attratta , inevitabilmente ei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360, primO comma l n. 5, cod.proc.civ., nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che .arpunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti'. In questa seconda prospettiva, inevitabilmente legata alla quaestio facti, potrà essere denunciato l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizib che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi del n., 5 dell'art. 360 n. 17481/2017 R.G. cod.proc.civ. Ma in tal caso dovranno essere rispettati gli , enunciati P /osti nell'interpretazione della novellata formulazione della disposizione dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014 (con prinCipi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite, v. sentenze i n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni seMplici). Solo ove vengano rispettati tali enunciati potrà valutarsi, in sede di legittimità, se la totale trascuratezza ad opera dei giudici del merito di un fatto stórico connesso alla vicenda traslativa del trasferimento d'azienda avrébbe condottb, per la sua sicura decisività, ad un opposto esito della lite. In entrambi i casi resta fermo quanto ancora di recente ribadito dalle Sezioni unite civili circa l'inammissibilità di censure che "sotto l'apparente deduzione dei vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione", così travalicando modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod.proc.civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione ,del merito i degli accadimenti" (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SSft)U. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020). 5. Tanto premesso dal punto di vista dei limiti del controllo di legittimità, i ricorsi di entrambe le società non possono, come si anticipava,, trovare accoglimento. Le pretese violazioni o false applicazioni di leggé in realt propongono un diverso apprezzamento del peso da attribuire alle varie' circostanze di fatto che hanno dato origine alla vicenda contenziosa, collocandosi al di fuori, per quanto innanzi chiarito, anche dal paradigma dettato dal n. 3 dell'art. 360 ' cod.proc.civ., nonostante lo sforzo defensionale di fornire loro una „sostanza coerente con la forma del vizio prospettato, che costituisce invece un mero involucro. 6. In punto di diritto il Collegio reputa che il giudice d'appello abbia'déciso ,i le questioni in modo conforme alla giurisprudenza di questa ''Corte e l'esarrie dei motivi di ricorso non offre elementi per mutare condivisi orientiménti. In proposito, giova osservare quanto segue. Una volta che l'interpretazione della regula iuhs è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice essa "ha anche vocazione di n. 17481/2017 R.G. stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 cod.proc.civ.) e 2009 (art. 360 bis cod.proc.civ., n. 1)" (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011). Si è altresì rilevato che se la formula della legge, la cui interpretaziòné è nuovamente messa in discussione, è rimasta inalterata, una sua ldiversa interpretazione non ha ragione d'essere ricercata e la precedente abbandonata, quando l'una e l'altra siano compatibili con la lettera della 'legge, essendo 'da preferire - e conforme ad un economico funzionamento del sisterria giudiziàrio - l'interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile (cfr. Cass. SS.UU. n. 10864 del 2011, nell'occasione 'con specifico riguardo alle disposizioni del rito). Il richiamo al valore del precedente di legittimità è stato successivamente ribadito non solo con riferimento all'interpretazione giurisprudenziale di norme processuali ma anche in relazione all'interpretazione di normé di, altra natura (Cass. SS.UU. n. n. 23675 del 2014). In tale significativo arresto si rileva che la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniforrnità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione, espressione di una linea evolutiva sempre più tesa a preservare' "la salvagpardia dell'unità e della stabilità dell'interpretazione giurisprudenziale"; valdriil che vengono assunti come "ormai da considerare - specie dopo l'intervento dei d.lgs. n. 40 del 2006 e della I. n. 69 del 2009, in particOlare con riguard ° alla i modifica dell'art. 374 cod.proc.civ. ed all'introduzione dell'art. 360 bis - alla stregua dì un criterio legale di interpretazione delle norme giuridiche", con il conclusivo richiamo al rispetto dei precedenti, fondato sul convindmento che l'affidabilità, prevedibilità e uniformità dell'interpretazione delle norme "costituisca imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i ,cittadini". Tali principi sono stati ancora di recente integralmente conferniati , dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 11747 del 2019) che, ricordato core anche la dottrina concordi sulla "esigenza dell'osservanza dei ' precedenti, e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati Solo se giustificati da gravi ragioni", hanno sottolineato inoltre chè in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il'' quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, i "l'adozione di ' una soluzione difforme dai precedenti non può essere néigratuita, né immotivata, né i n. 17481/2017 R.G. ímmeditata, ma deve essere frutto di una scelta intenpretativa consapevole e riconoscibile". 7. Ciò posto, la Corte non ravvisa ragioni sufficienti a determinare un mutamento degli orientamenti di legittimità che si sono andati consolidando in tema di autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto e di preesistenza del medesimo. 7.1. Secondo un risalente principio di legittimità la cessione di ramo 'd'àzienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamehte si presenti quale entità dotata di una propria autonomia ordanizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività voltà alla produzione di , beni o servizi (Cass. n. 17919 del 2002; Cass. n.' 13068 del 2005;, Cass. n. 22125 del 2006). Detta nozione di trasferimento di ramo d'azienda è coerente con la disciplina in materia dell'Unione Europea (direttiva '12 marzo 2001, 2001/23/CE, che ha proceduto alla codificazione della direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, come modificata dalla direttiva 29 giugno 1998, 98/50/CE) secondo cui "è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva duello , di unintità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme „di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria" (art. 1, n. 1, direttiva 2001/23). La ratio della disciplina comunitaria è intesa ad assicurare la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di un'attività económica indipendentemente dal cambiamento del proprietario e, quindi, 'è finalizkata a proteggere i lavoratori nella situazione in cui siffatto carntiiàmento abbia luogo (Corte di Giustizia, 7 febbraio 1985, C-186/83, Botzen a., punto 6; Corte 'di Giustizia, 18 marzo 1986, C-24/85, Spijkers, punto 11); essa, infatti, riguarda il "ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ,a1 mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasférimenti di impi-ese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti", per cui nOn è direttamente incidente nelle Ipotesi in cui non si controverta del "mantehiMento dei diritti dei 'lavoratori trasferiti" presso la cessionaria, in difetto dei presupposti previsti dal liritto dell'Unione (cfr. Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C 458/12, Ar.h atori ed a., punti 35 e 37). La Corte di Giustizia, cui compete il monopolio interpretativo del ditto , comunitario vivente (ex plurimis: Cass. n. 19740 del 2008), ha ripetutamenite n. 17481/2017 R.G. individuato la nozione di entità economica come complesso organizzatd di , persone e di elementi che consenta l'esercizio di un'attività econolta finalizzata al perseguimento di, un determinato obbiettivo (ci'r. Corte di GiUStizia, r 11 marzo 1997, C- 13/95, Seizen, punto 13; Corte di Giustizia,' 20 novembre 2003, C- 340/2001, Abler, punto 30; Corte di Giustizia,,'' 15 'dicemb:re 2005, 1C- 232/04 e C-233/04, Guney-Gorres e Demir, punto ' 32) e sia ,surficientem'ente strutturata ed autonoma (cfr. Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998,1 iHernandez Vidal e a., C-127/96, C-229/96, C-74/97, punti 26 e 27; Corte di, Giustizia, 13 settembre 2007, Jouini, C-458/05, punto 31; Corte di Giustizia, 6 settembre 2011, C-108/ 10, Scattolon, punto 60; Corte di Giustizia, 20 'luglio 2017, C 416/16, [OSCURATO:PERSONA], punto 43; Corte di' Giustizia,' 13 giugno 2919, CI. 664/2017, [OSCURATO:PERSONA] AE, punto 60). Anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, questa Corte ha ribadito che, ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 cod.civ., rappresenta elemento costitutivo della , cessione "l'autondMia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivb 'con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomarnente „ dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cesiónario - il serviiio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione" (sul tema v. diffusamente Cass. n. 11247 del 2016;, 'di analogo tenore, assunte in decisione nella medesima udienza pubblica del 25 , febbraio 2016, Cass. nn. 9682, 10243, 10352, 10540, 10541, 10542, 10730, 11248 ,del , 2016, tutte sentenze adottate nei confronti delle , stesse soeietà di cui al presente procedimento ed aventi ad oggetto !i medesimo tipo di cessione di azienda concernente servizi di back office; tra le sentenze 'succeSsive conformi v.: Cass. n. 19034 del 2017; Cass. n. 28593 del 2018). Tali pronunce, che hanno riguardato - come evidenziato - la cessione dei medesimi servizi di back office di cui alla presente causa, hanno confermato le sentenze di appello che avevano escluso l'operatività dell'art. 2112 cod.ci ., nella sua formulazione successiva al 2003, tra l'altro, per "la mancata cessione dei programmi e dei sistemi informatici che venivano utilizzati dai dipendenti prima dello scorporo", sancendo poi, nel principio di i diritto enunciatb , in funzione nomofilattica, l'indipendenza "dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti" (analogamente Cass. n.n. 1748 1 /2017 R.G. I 1316 del 2017 e Cass. n. 19034 del 2017, in ipotesi di cessione d'ì un cali center in cui i programmi informatici erano rimasti nella proprietà esclusiva della cedente). Si è inoltre sottolineato che il "fatto che la nuova disposizione abbia rimesso al cedente e al cessionario di identificare l'articolazione che ne costituisce l'oggetto non significa che sia consentito di rimettere ai contraenti la qualificazione !della porzione dell'azienda ceduta come ramo, così facendo dipendere dalraútonbmia privata l'applicazione della speciale disciplina in questione, ma che all'esito della possibile frammentazione di un processo produttivo prima unitario, , debbano essere definiti i contenuti e l'insieme dei mezzi oggetto del negozio traslati nlfo, che realizzino nel loro insieme un complesso dotato di autonomia organizzativa , e funzionale apprezzabile da un punto di vista oggettivo"; tanto in continuità con una tradizionale impostazione secondo cui non è ceinSentita la creazione di una struttura produttiva ad hoc in occasione del trasferimentó o come' tale identificata dalle parti del negozio traslativo, essehdo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione' di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non (autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore ' e non dall'inerenza dei rapporto ad un ramo di azienda già costituito (tra altre, Cass. n. 2429 del 2008; Cass. n. 21711 del 2012; Cass. n. 8757 del 2014; Cass. n. 19141 del 2015). o Negli arresti in discorso non si è poi disconosciuta la legittimità di' cessio lní (di rami aziendali "dematerializzati" o "leggeri" dell'impresa, nei, quali il faqpre personale sia preponderante rispetto ai beni, in conforrnità con principi,( anche comunitari (Corte di Giustizia 11 marzo 1997, Súzen, C-13/95, punto 18; Co -te di Giustizia, 10 dicembre 1998, C-127/96, C-229/96, C-74/97,1 -lernandez Vidal e a., punto 31; Corte di Giustizia, 20 gennaio 2011, C-463/09, CLECE,' punto , 36), che si sono affermati essenzialmente nel campo' della' successione negli appalti laddove sono i lavoratori ad invocare l'applíCizione 'dell'art. 112 cod.civ. per transitare nell'impresa subentrante, per i quali prinipi oggetto del trasferimento del ramo può essere anche un gruppO grgahizìato di dipendenti specificamente e stabilmente assegnati ad un compito comune, senZa elementi materiali significativi (in precedenza, tra molte, v. t ass. , n. 17207 del 2002; Cass. n. 206 del 2004; Cass. n. 20422 del 2012; Cass. n. 578 del 20d; Cass.n. 21917 del 2013; Cass. n. 9957 del 2014); ma si è tutta4/ia confermato il compito del giudice del merito di verificare quando il gruppo di lavoratóri 9 t n. 17481/2017R.G. i trasferiti sia dotato "di un comune bagaglio di conoscenze, esperienze e capacità tecniche, tale che proprio in virtù di esso sia possibile fqrnire 'lo steso servizio", così "scongiurando operazioni di trasferiméntq che sii' traducano in 'una , mera espulsione di personale, in quanto il ramo ceduto dev'essere dotato di effettive potenzialità commerciali che prescind,ano dalla 'struttura cedente dal quale viene estrapolato ed essere in grado di offrire sul mercato ad una platea ' indistinta di potenziali clienti quello specifico servizio per il quale è organizzato" (in termini Cass. n. 11247/2016 cit.; di recente anche Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017, [OSCURATO:PERSONA] AE, punto 69, ha sóttolineato eqme l'autonomia del ramo ceduto, dopo il trasferimento, non debba dipendere da scelte economiche effettuate "unilateralmente" da terzi, )senza che vi isiano garanzie sufficienti che le assicurino l'accesso ai fattori di produ2ione). 7.2. Nel complesso di pronunce assunte in decisione 'nel febbraib del j 2016, l'elemento costitutivo rappresentato dall'autonomia funzionale del ramo ' f n I I d'azienda ceduto viene letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza di esso, "nel senso che il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere autonomamente dal cedente e senza integràzipni di rilievo da parte' del cessionario il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato ,già 'nell'ambito dell'impresa cedente anteriormente alla cessione", perché l'indagine non deve "basarsi sull'organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto, ma all'organizzazione consentita' già dalla frazione del preesistente complesso produttivo costituita dal raro ceduto". r A conforto si richiama anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6, par. 1, (commi 1 e 4I» della direttiva, "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve; 4n ogni caso, preesistere al trasferimento", (Corte di Giustizia, 6 MarzO 2014; C-458/12, Amatori ed a., punto 34). Anche dopo le modifiche introdotte dall'art. 32 del d.' Igs. n. 276 del 2003, con l'insieme delle decisioni citate si conferma, dunque, la necessità della preesistenza del ramo al fine di sussumere la vic'enda circólatoria nell'alveo dell'art. 2112 cod.civ.; principio già presente nella giurisprudenza' di questa Corte (Cass. n. 19842 del 2003; Cass. n. 8017 del 2006; Cass., n. 2489 del 2008; Cass. n. 8757 del 2014) - pure sul rilievo che la conservazione dell'identità dell'entità ceduta di matrice comunitaria (da ultimd v. „Corte di n. 17481/2017 R.G. Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017, Ellinika NafdigAE, punti 61, 62 e 63) postula che possa conservarsi solo qualcosa che già 'esista - e costantemente ribadito sino ai giorni nostri con innumerevoli sentenze (tra le più recenti v. Cass. n. 30667 del 2019; Cass. n. 6649 del 2020 ; Cass. n.' 18954 del 2020; . Cass. n. 20240 del 2020), tanto da assurgere oramai a'principio consi olidato del diritto vivente, dal quale, per evidenti ragioni dettate anche' dall'esigenza di non recare vulnus all'eguaglianza dei cittadini innanzi alla legge, non si ravvisa ragione per discostarsi. , 8. Le società ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata avrebbe giudicato dell'insussistenza di una cessione di ramo d'azienda ex art. 2112 cod.civ, sulla scorta di elementi non rilevanti, quali il mancato trasferimentdi al cessionario del contratto di locazione delle sedi di lavoro e della proprietà delle infrastrutture tecnologiche, la continua interazione con i dipendenti [OSCURATO:PERSONA], l'assenza di specifica professionalità dei lavoratori ceduti. , Appare chiaro l'errore di metodo sotteso alle censure. La Corte di Giustizia europea ha costantemente ribadito che, per determinare se siano soddisfatte o meno le condizioni per l'applicabilità della direttiva in Li materia di trasferimento d'impresa, bccorre "prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tiPo d'impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, quali gli edifici ed i beni mobili, il valore degli elementi materiali al momento del trasferimentò, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analógia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività", ma "questi elementi, tuttavia, sono soltanto'aspetti parziali di una valutazione complessiva cui si deve procedere e non posono, perciò, essere valutati isolatamente" (v. Corte di Giustizia, '9 settembre 2015, C-160/14, [OSCURATO:PERSONA] da Silva e Brito e altri, punto, 26; Corte di Giustizia, 18 marzo 1986, C-24/85, Spijkers, punto 13; Corte di Giustizia, 19 maggio 2002, C-29/91, [OSCURATO:PERSONA], punto i 24; Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C 13/95, Súzen, punto 14 Corte di Giustizia, 20 novembre 2003, C 340/01, Abler e a., punto 33); si è altresì evidenziato che "l'importanza da attribuire rispettivamente ai singoli criteri varia necessariamente in funzione dell'attività esercitata, o addirittura in funzione dei metodi di, produzione, o di n. 17481/2017 R.G. I I I gestione utilizzati nell'impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento di cui trattasi" (v. Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C .3/95, ùzen, 'punto '18; Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, C 127/96, 'C 229/96 e C 74/97, [OSCURATO:PERSONA] e a., punto 31; Corte di Giustizia', 10 'dicembre 1998„ C ' 173/96 e C 247/96, Hidalgo e a., punto 31). E' quanto in questa sede intende ribadirsi avuto riguardo al 'presente giudizio di legittimità ed ai suoi limiti - al cospetto di doglíanze di Parte che invocano una rivalutazione atomistica degli eventi storici - alla luce del mai superato insegnamento (Cass. SS.UU. n. 379 del 1999) secondo cui; allorquando ai fini idi una certa qualificazione giuridica di un rapporto controversd occorre avvalersi di una serie di elementi fattuali sintomatici ai quali i giudici del merito \ panno affidato la propria valutazione, ciò che deve negarsi 'è ,soltanto' l'autonoma idoneità di ciascuno di questi elementi, considerato Singolarmente, a fondare la ( riconduzione ad una certa qualificazione, non anche 'la possibilità che, in una valutazione globale dei medesimi, essi vengano assunti, come concordanii, gravi e precisi indici rivelatori di ciò che si intende dirinostrare. Sicché, quando gli elementi fattuali da valutare sonb, in via ,sintómatica ed indiziaria, molteplici al fine di verificare l'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto, trattandosi di una decisione che è il frutto di selezione 9 valutazione di una pluralità di circostanze, che - per dirla cori la Corte di Giustizia - "sono soltanto aspetti parziali di una valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere valutati isblatamente", ifchi ricorre, per ottenere la cassazione della sentenza iMpugnata, non può irivocare una diversa combinazione di tali elementi oppure un diverso apprezzarhento l rispetto a ciascuno di essi, sollecitando questa Corte ad un conirdllo estr agno al sindacato di legittimità (sui limiti di tale sindacato in materia di ragionarhento i i presuntivo, per tutte, v. Cass. n. 29781 del 2017, e la giurisprudenza ivi n richiamata). 9. Non sfugge al Collegio l'eventualità che l'arrestarsi sulla, soglie del giudizio di merito possa consentire che analoghe vicende fatitpali vengano diversamente valutate dai giudicanti cui compete il relativo giudizio. Tuttavia é noto che l'oggetto del sindacato di questa Corte non ''è (o non' immediatamente) rapporto sostanziale intorno al quale le parti litigano, bensì unicamente la sentenza di merito che su quel rapporto ha deciso, di cui occorre verificare la legittimità negli stretti limiti delle critiche vincolate dall'art. 360 cod.proc.civ., n. 17481/2017 R.G. così come prospettate dalla parte ricorrente: ne deriva che contigue vicende possono dare luogo a diversi esiti processuali, ma si tratta di esiti non altrimenti ' evitabili, determinati dalla peculiare natura del controllo di legittimità (ach ex., proprio in tema di trasferimento d'azienda, v. Cass. n. 10868, n. 10925 é' n. , 22688 del 2014, in motivazione), ancor più da quando il legisiatóre ha inequivocabilmente orientato il giudizio di cassazione nel senso, della preminenza della funzione nomofilattica, anche riducendo progressivamente gli n spazi di ingerenza sulla ricostruzione dei fatti e sul loro aporOzamento. ,I s f 10. Possono essere esaminate, da ultimo, le riChieste di sospensione, del presente procedimento e di rimessione alla Corte di GiustiO dell'Unione Europea, ex art. 267 comma 3 del Trattato per il funzionamento, deìla Unione Europea, proposte dalla difesa delle ricorrenti societa in ordine a questioni interpretative aventi ad oggetto la norma comunitaria in materia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di parti di Prnpresa: , la Corte reputa che le stesse non siano pregiudiziali ai fini del decidere, in parte per Ile ragioni gia esposte, stante la ritenuta conformità del diritto interno al diritto dell'Unione, ed in parte per le ragioni che si andranno ad illustrare. 10.1. Le richieste sono state così sintetizzate dallei socieà. I La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha formulato le seguentListanze: A) "se l'ai-t. 1, paragrafo 1, lett. a) e b) in riferimento all'art. 3, paragrafo 1, ed alra irt. 6( paragrafo 1, quarto comma, nonché all'art. 4, paragrafo 1, prìmo comma, della Direttiva 2001/23/CE, osti ad una norma come l'art. ,21.Ú comma 5, la Fui formulazione - intesa secondo l'interpretazione prevalente del diritto itOano vivente come mantenimento di una preesistente "entità produttiva autonoma" esclude l'applicazione degli effetti della direttiva previsti dall'art. 3 alle ipotesi di cessione di una porzione dell'impresa o dello stabilimento destinata allo svolgimento di un'attività economica - intesa come l'offerta di beni o servizi su un determinato mercato (sentenza CGUE C-i:08/10, 'punto 43) - cle - in ragione del perseguimento del proprio obiettivo è sufficientemente strutturata a tal fine (sentenze CGUE C-475/99, punto 19 e C-108/10, ,punto ' 42)g - venga successivamente alla cessione integrata del nuovo imprenditore attraverso l'impiego di mezzi propri per continuare a rendere la medesima attività , economica precedentemente resa dalla parte di impresa o di stabilimeto ceduta; ovvero, in contrario, se in tali ipotesi sussista una Situazione iche, in relazione al variare dell'organizzazione seguente alla cessione, ai sensi ll'art. I , i i I n. 17481 /2017 R.G. 4 della Direttiva giustifica, da parte del datore cli lavoro cedente l'attiVità economica, il licenziamento dei dipendenti addetti in, ragione della cessidne dell'attività medesima al nuovo imprenditore risultino esuberanti perché privi dell'attività alla quale erano addetti. B) Se la direttiva 2001/23, e in particolare il suo articolo 1, paragrafo 1, lett. a) e b) in riferimento all'art. 6,, paragrafo 1, i comma quarto, debba essere interpretata nel sensb che la hozìone 'di "trasferimento di parti di imprese o di stabilimenti" comprenda la situazione in cui un'impresa esercente un servizio telefonico '- seguendo le esigenze di , efficienza e modernizzazione imposte dal mercato e ,,attuate dai probri competitors del settore della telefonia nazionale ed internazionale, - trasfrisca , terzi imprenditori dei servizi in outsourcing parti di impresa o di stabilimento destinate allo svolgimento delle attività di back office qualora: (i) le risorse ' I trasferite siano organizzate in capo a un soggetto giuridico autonomo costiiuito in impresa societaria al fine dello svolgimento dell'attività economica trasferita verso il mercato, seppure sia preponderante l'attività svolta rlier l'imprenditore cedente; (ii) impresa così costituita continui a svolgere senza sbluzione di continuità l'attività precedentemente svolta , dalla I parte di impresa o di stabilimento allo svolgimento dell'attività presso l'imprenditore cedente, compreso il personale con funzioni direttive; (iii) l'impresa cesSionaría írnpléghi, almeno per un rilevante periodo di tempo immediatamente 'dopo la'cessione, i suddetti lavoratori in funzioni identìche a quelle precedentemente svolte presso il cedente; (iv) l'impresa cessionaria impieghi Mezzi propri, nonché Sistemi informativi in parte propri e in parte concessi in uso mediante contratti di appalto onerosi da parte dell'impresa cedente, in mbdo da essere sufficientemente strutturata per il perseguimento 'del n proprio oliiettivo , , consistente nell'offerta di servizi sul mercato dell'outsourcing di back office. 'C) , I I se la disciplina dell'unione europea in tema di "trasferimento di parti di impresa o di stabilimento" in relazione alla interpretazione vincolante di, essa fornita dalla sentenza della Corte di Giustizia nella causa q245B/12 (4matori ed altri) - secondo cui essa deve essere interpretata nel senso che non °Sta ad una normativa nazionale, come l'art. 2112 cod.civ.,,,5 comrna,' la quale in, presenza di un trasferimento di una parte di impresa, consenta la su,ccessione del ' cessionario al cedente nei rapporti di lavoro nell'ipotesi in cui la parte di impresa in questione non costituisca un'entità economica funzionalmente autonoma preesistente al suo trasferimento - comporti che in presenza di cessione I I n. 17481/2017 R.G. i 3 contrattuale di parti di impresa o di parti di stabilimento, una 'volta identificate , dalle parti a norma della disciplina nazionale, gli effetti di' cui all'art. 3 ,della direttiva si intendono applicabili a favore dei dipendenti trasferiti con la parte di ' impresa o di stabilimento per effetto del contratto a prescindere daJla preesistenza di una "entità produttiva", ma in presenza 'di ,una preesiStente t attività economica cioè di un'organizzazione volta alla fornituraHdil servizi , svolta dalle parti di impresa o di stabilimento cedute, e si sià, consentita o meno ai lavoratori la prova contraria volta all'esclusione dell'applicazione degli effetti l previsti dall'art. 3 della direttiva. D) se la direttiva 2001/23, art. 1, paragrafo 1, nonché art. 3, paragrafo 1, primo comma, ostano ad una norma, come quelia dell'art. 29, comma 3, del d.lgs. n 276/2003,; come interpretata dalla giurisprudenza italiana prevalente, laddove esclude in 'via generale anehe in relazione all'art. 2112, comma 6, cod.civ. l'applicaZione della direttiva 2001/23 all'acquisizione da parte del nuovo appaltatore di un gruppo ' organizzato di lavoratori e/o della parte rilevante di lavoratori precedentemente già impiegato nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto o al subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto di app' alto". , La società [OSCURATO:SOCIETA] ha richiamato (ed esposto) i medesirrii quesiti illustrati da ,, [OSCURATO:SOCIETA]. , 10.2. A tal proposito, giova premettere che l'obbligo per li! Oiudice nazionaile di ultima istanza di rimettere la causa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 citato (già art. 234 del Trattato che istituisce la Comunità Europea), viene meno quando non sussista la necessità , di (una (pronuncia pregiudiziale sulla normativa comunitaria, in quanto la questione sollevata Sia materialmente identica ad altra, già sottoposta alla Corte in analbga 'fattispecie, ovvero quando sul problema giuridico esaminató si sia fdrMata una consolidata giurisprudenza di detta Corte (cfr., tra molte, Cass. n'. 4776 del 2012); similmente, il rinvio pregiudiziale, quantunque obbligatorio per i giddici „di uOma istanza, presuppone che la questione interpretativa controversa abbia rilevanza in relazione al thema decidendum sottoposto all'esame del giudice nazionale e , alle norme interne che lo disciplinano (cfr. Cass. SS.UU. n. ?095 del 2007). Invero è noto (v. Cass. SS.UU. n. 20701 del 2013) che i rinvio pregitieliziale alla Corte di Giustizia non costituisce un rimedio giuridico esperibile automaticamente a semplice richiesta delle parti, spettando solo al giudice 15 n. 17481/2017 R.G. stabilirne la necessità: infatti, esso ha la funzione di verificare la legiiti'mità di una legge nazionale rispetto al diritto dell'Unione Europea e se la normativa interna sia pienamente rispettosa dei diritti fondamentali della persona, quali risultanti dall'evoluzione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo e recepiti dal Trattato sull'Unione Europea; sicché il giudice, effettuato tale riscdntro, non è obbligato a disporre il rinvio solo perché proveniente da 'istanza di parte (ira le altre, v. Cass. n. 6862 del 2014; Cass. n. 13603 del 2011). D'altro canto è incontrastato l'enunciato, più volte ribadita da quèsta dotte a , Sezioni unite, secondo cui la Corte di Giustizia Europea, nell'esercizio del pótére I di interpretazione di cui all'art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, non opera come giudice del caso concreto, bensì corTie interprete di disposizioni ritenute rilevanti ai fini ,óel decire da parte ' del giudice nazionale, in capo al quale permane in via esclusiva l'a funziOne giurisdizionale (v. Cass. SS.UU. n. 30301 del 2017; in precedenza: Casst SS.UU. nn. 16886/2013, 2403/14, 2242/15, 23460/15, 23461/15, 105Q1/16 e ' 14043/16). Pertanto, il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere alla Corte di giustizia delle Comunità europee la question el , di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevahté ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenta di uh "acte clair" che, in ragione dell'esistenza di precedenti pronunce della Corte ovveró dell'evi idenza dell'interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale (orte di giustizia, 6 ottobre 1982, causa C-283/81, Cilfit;' e,, per la giurisprudenza di n questa Corte, tra le altre: Cass. SS.UU. n. 12067 del '2007; Cass. n., 22103 del , 2007; Cass. n. 4776 del 2012; Cass. n. 26924 del 2013). 10.3. Ciò premesso, non reputa questo Collegio ch e le articolate difese delle istanti introducano nuovi elementi di valutazione, pertinenti alla Materia 'del , contendere, tali da giustificare un rinvio alla 'Corte di diustizia ,che già si è espressa, più volte, sulle problematiche di diritto sottese allè enunciate richieste ex art. 267 TFUE. Ebbene, le istanze di cui al punto A), B) e C) attengono, sostanzialmente' , al concetto di preesistenza di una attività economica organizzata (e in specie, nel settore dei servizi telefonici) in occasione del trasferimento:' in,particolaré; se la preesistenza debba essere rapportata ad un profilo strutturale o'funzionale; se 27(7 16 n. 17481/2017 R.G. essa possa essere individuata come tale dai contraenti, al momento della cessione e se sia suscettibile di essere integrata dal nuovo imprenditor; se ai lavoratori sia consentito fornire la prova contraria volta all'esciiUsione dell'applicazione degli effetti previsti dall'art. 3 della DirettiVa. L'istanza dijial i punto D) si riferisce alla stipulazione di un contratto idi „appalto tra cedente e cessionario. 10.4. Orbene, deve osservarsi che in passato la giurisprudenza della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia, 18 marzo í986, C-24/85, 'Spijkers, punti 11 e 12) ha adottato un concetto di entità economica per delineare la cd.' "unità minima ) di impresa" funzionale alla nozione di trasferimento d'azienda, giudicanclò come criterio decisivo il "mantenimento dell'identità economica trasferita", al fine di ' non determinare una mera cessione di elementi patrimoniali icon l'esclusione del passaggio dei rapporti di lavoro, ma successivamente (v. Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C 13/95, Seizen, punto 14) ha iniziato a valorizzare - come si è ) detto - una valutazione sistematico-complessiva di indici da cui desumere l'esistenza di una entità economica organizzata (rnez2i di gesitone, l organizzazione del lavoro, personale). , ) r, Tale scelta giurisprudenziale fu adottata dal legislatore comunitario, in r9db sistematico ed organico, appunto nella direttiva 2001/23/CE, e va qui ribadi6 che per l'ordinamento comunitario il trasferimento deve riguardare 'uha entità economica organizzata in modo stabile (la cui attivig non si l'irriti all'esercizio di un'opera determinata) la quale sia costituita da quafsii complesso 9rganizzato di persone e di elementi, che consenta l'esercizio di una attività 'economica che sia finalizzata al perseguimento di uno specificò obiettivò e sia sufficientemente strutturata ed autonoma, di talché l'entità economica deve, in partíccplare, godere, anteriormente al trasferimento, dì una autonomia funzionale sufficiente (v., per tutte, Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12, Amatori ed a., punto 34). I Il requisito della preesistenza (secondo la CGUE) sta, quindi, ad indicare che il complesso organizzativo deve essere già concretamente preórdinato presso il , cedente all'esercizio dell'attività economica, in una sintesi tra eleHento strutturale e profilo funzionale. n Per la Corte di Giustizia è escluso che il legame tra àùtkonornia funzionale del ramo di azienda ceduto e la materialità dello stesso possa derivare (soggettivamente) solo dalla qualificazione fattane dal cedente e dal cessionario n. 17481/2017 R.G. al momento del trasferimento, consentendo ai soggetti stipúlanti il negozio traslativo la libera definizione della fattispecie cui la norma inderogabile si applica, perché ciò sarebbe in contrasto con la disciplina comunitaria sulla I inderogabilità deì diritti dei lavoratori in caso di trasferimento ditazienda. L'atto di identificazione da parte del cedente •Lt cderente'mentie con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di qúesta Cortet, , deve, quindi, t avere un contenuto accertatívo e non costitutivo, nel senso che la , cessione t presuppone l'individuazione del ramo nel contesto aziendale, ma non la sa creazione. 10.5. Con riguardo, poi, alla possibilità per i lavoratori di, fornire prova contraria volta all'esclusione dell'applicazione degli effetti'drevisti dall'art. 3 ella Direttiva 2001/23/CE, va ribadito l'assunto secondo cui l'attività dei giudici interni nell'applicazione del diritto dell'Unione si informa 'al ,principio dell'autonomia procedurale, in virtù del quale in assenza dì provvedimenti 'di armonizzazione, i diritti attribuiti dalle norme comunitarie devono esere esercitati, innanzi ai giudici nazionali, secondo le modalitkstabilite daile' norme interne, nel rispetto dei principi di effettività e di equivalenza. , In tema di trasferimento di azienda, secondo l'ordinamehtb processuale italiano, il lavoratore ben può fare accertare in giudizio lanbn ravvisabilità , un , ramo di azienda in un complesso di beni oggetto del, trasferimento e, qúindi, l'inefficacia di questo nei suoi confronti in difetto del suo consenso, per l'inapplicabilità dell'art. 2112 cod. civ. e l'operatività della regola generale di cui all'art. 1406 cod. civ. (cfr. Cass. n. 11832 del 2014)A 10.6. Relativamente, poi, alla tematica dell'identità dell'azienda, dopo il trasferimento (oggetto anche essa delle altre richieste di 'rinvio pregiudiziale), é opportuno evidenziare che la questione, così come prospettata, non risulta direttamente pertinente rispetto alla ragione fondante il decisurn della porte territoriale, che è radicata sull'assenza di autonomia funzionale del ramo ceduto piuttosto che sulle modalità di utilizzazione del compendio' da parte 'del , cessionario in modo diverso, anche mediante ,integrazioni, nell'ambito della propria struttura organizzativa. I In ogni caso, con la sentenza del 12 febbraio 2009 (Corte di diustizia, causa C-466/07, Klarenberg, punti da 45 a 48) è stato precisato 'che l'art. 1 n. i (lett. b) della direttiva 2001/23/CE definisce esso stesso, l'identità ,di una 9ptità economica facendo riferimento a un "insieme di mezZi organizzati, al fine di I n. 17481/2017 R.G. ) svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o, atcessoria" ponendo, così l'accento non solo sull'elemento organizzativo dell'entità trasferita, ma anche su , quello del proseguimento della sua attività econdmica. E' stato affermato che la condizione relativa al mantenirriento dell'identi,tà ci ) una entità economica ai sensi della Direttiva 2001/23 va interpretata pr;endendo ) in considerazione i due elementi, quali previsti dall'art. 1 n. 1 lett. b), lella ) direttiva 2001/23 che, considerati nel loro insieme, costituiscono tale iderkità ) nonché l'obiettivo della protezione dei lavoratori contemplato da tale direttiva' Il mantenimento di un siffatto nesso funzionale tra i vari fattori trasferiti cynsente al cessionario di utilizzare questi ultimi, anche se essi sono integrati; dopo il ) trasferimento, in una nuova diversa struttura organizzatiVa' fine di continuare un'attività economica identica o analoga. ' o I i Parimenti, in altra sentenza (Corte di Giustizia, 27 febbraio 2,020, causa C- , 298/18, Grafe, punto 26) è stato ribadito che il fatto( per una entità economica, di rilevare l'attività economica di un'altra entità econ'omica, non consente di concludere nel senso che sia stata conservata l'ideptità di quést'ultima, non potendo l'identità di siffatta entità essere ridotta all'attività che le è ,affidata L'identità emerge, secondo la CGUE, da una pluralità di elernenti 'inscindibli tra loro, quali il personale che la compone, i suoi quadri direttiyii la sua organizzazione del lavoro, i suoi metodi dì gestione ed anche, eventualmente, i mezzi di gestione a sua disposizione (cfr. anche ,Corte di Giustizia, 20 lui' lio 2017, causa C-416/16, [OSCURATO:PERSONA], punto 43), nonché il trasferimentO o meno della clientela, il grado di somiglianza delle attività eSercitate prima e dopo il trasferimento e la durata di una eventuale sospensione di queste ltime. t, Il tutto in un'ottica secondo la quale tali elementi costituiscono soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva cui si deve procedere 'e i non possono, perciò, essere considerati isolatamente (Corte dì Giustizia, 26 noverhbre 2015, causa C-509/14, Administrador de [OSCURATO:PERSONA], punto '32). , La Corte di Giustizia ha, quindi, sottolineato che Spetta sempre al ,giudice ,del rinvio valutare se, all'esito dell'accertamento del , procedimento principale, ) l'identità dell'entità trasferita sia stata conservata (per tutte Corte di Giustizia, 20 luglio 2017, causa C-416/16, [OSCURATO:PERSONA], punto '45; Corte di Giustizia, 27 febbraio 2020, causa C-298/18, Grafe, punto 36), in yirtù, come dinanzi più volte evidenziato, di un giudizio globale del complesso 'delle circostanze che caratterizzano l'operazione. ) n. 17481/2017 R.G. 10.7. Dato atto degli orientamenti della Corte di Giustizia, in ,materia (che devono ritenersi idonei - per la loro chiarezza ' - a risolvere quesiti, di compatibilità avanzati dalle società ricorrenti) e non essendo ravvisabili ulteriori elementi che impongano l'attivazione di un nuovo rinvio pregiudiziale, perché le problematiche di diritto prospettate non si pongono in contrasto cqn la normativa comunitaria ma richiedono unicamente una valutazione di, fatto degli elementi da parte del giudice nazionale, vanno disattese tutte le richiese di rinvio alla Corte di Giustizia, "non esistendo, alcun, diritto della , parte all'automatico rinvio pregiudiziale ogni qualvolta la Corte 'di cassazione non ine condivida le tesi difensive, bastando che le ragioni del diniego siano epresse (Corte EDU, caso Ullens de Schooten & Rezabek c. Belgio) ovvero iriiplicite laddove la questione pregiudiziale sia manifestamente inammissibil,e b manifestamente infondata (Corte EDU, caso Wind TeléComunicazioni vs. Italià, §36)" (in termini: Cass. Sez. Un. n. 14042 del 2016; conf. CasS. n.' 14828 del 2018). 10.8. Pertanto, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte, deve essere ribadito il rigetto dei motivi di ricorso in scrutinio. 11. Conclusivamente entrambi i ricorsi delle società vanno respinti; nulla per le spese di lite tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], avendo, le due soCietà, analoga posizione processuale; le spese di lite tra [OSCURATO:SOCIETA] e L l'avor 4atori controrícorrenti sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc.civ. 12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 11$ del 2002, nel teSto f introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, 'occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell i'ultéribre importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per i riCorti, a n'orrna del cdrnma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; condanna la società [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento alla controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità in euro 200,00 per