CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31924/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; iithétr/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di c--12.1 -`rriA-M [OSCURATO:PERSONA]:Ci che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di riesame proposta, ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 20 dicembre 2022, con la quale era stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato del delitto di detenzione e porto di pistola in concorso con altre cinque persone, oltre che di quello di minaccia aggravata (non oggetto della misura coercitiva) in danno di tali Othman, Nefzi ed Elwakil all'interno del bar 'Sicilia in' sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.2, avvenute tra le ore 00:35 e le ore 00:50 circa del 23 ottobre 2022. 1.1.In particolare, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per i fatti oggetto della contestazione a carico del ricorrente, sulla base delle immagini estratte dall'impianto di videosorveglianza interna del sopra indicato locale pubblico e di quanto riferito da alcune persone che avevano assistito ai fatti; sulla base di tali elementi era stato possibile, anzitutto, identificare tutti i soggetti indagati presenti sul luogo dei fatti (circostanza, peraltro, non contestata dal Rosati) e dal rinvenimento di un 'ogiva presso il balcone di un edificio posto nelle vicinanze del luogo dei fatti. Lt 1.2. La vicenda è stata ricostruita nei seguenti termini, I sei indagati erano arrivati presso il bar 'Sicilia in' a bordo di tre differenti autovetturt allo scopo di tutelare l'onore della figlia di [OSCURATO:PERSONA], la quale - a dire del padre - aveva subito dei pesanti apprezzamenti da parte delle persone offese. Il Tribunale ha osservato che il Moccia era arrivato con la pistola sostanzialmente già in vista, tenuta da apposite cinghie ben evidenti sulla cintola, incutendo così il gruppo degli indagati timore a tutti gli avventori, i quali infatti si erano subito allontanati dai tavolini siti all'esterno del locale pubblico. [OSCURATO:PERSONA] aveva poi impugnato la pistola all'interno del bar all'indirizzo delle persone offese, accompagnando tale gesto con segni della croce ed avvicinando l'arma alla propria tempia per sottolineare la gravità della minaccia in quando diretta verso il cervello delle potenziali vittime. Una volta uscito il gruppo dal bar il predetto aveva poi esploso tre colpi di cui uno si era conficcato nel balcone di un edificio sito nelle vicinanze. 1.3. Con riferimento alle esigenze cautelari, il Tribunale - quanto al pericolo di inquinamento delle prove - ha osservato che vi era stato il tentativo di ritrattare da parte di uno dei testimoni ([OSCURATO:PERSONA] il quale, nell'immediatezza, aveva allertato le forze di polizia in modo anonimo) ed in genere (, i e .1(' S t-4.; -.A.~ (11fatteggiamento omertoso delle tre persone offese; il pericolo di recidiva è stato desunto dalle modalità dell'azione e, in particolare, dal fatto che si era trattato del radunarsi di sei soggetti che non avevano avuto remore ad agire in un locale pubblico ed esplodere più colpi di pistola e che, in particolare, il ricorrente aveva fatto ingresso nel locale assieme al Moccia ed era poi rimasto nelle sue vicinanze all'esterno mentre impugnava l'arma. Sulla base di tali elementi ed in considerazione dei precedenti e delle pendenze risultanti a carico del ricorrente, il Tribunale ha considerato come misura idonea unicamente quella della custodia cautelare in carcere. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il concorso nella detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo. Egli evidenzia la totale assenza di elementi indiziari a suo carico per il sopra indicato reato considerato che, come risulta dallo stesso provvedimento impugnato e dalle immagini dell'impianto di videosorveglianza, il Moccia aveva estratto l'arma solo una volta che egli aveva fatto ingresso nel bar e che il Rosati era giunto sul posto a bordo di una differente auto. In sostanza, quindi, mancherebbero i gravi indizi di colpevolezza circa la consapevolezza del ricorrente che il Moccia detenesse la pistola oggetto della imputazione e, comunque, dei tipici elementi del concorso del reato. Con il secondo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla ritenuta adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. 3. Alla udienza in camera di consiglio ex art.127 cod. proc. pen., le parti hanno concluso nei termini sopra indicati. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Deve, anzitutto, ribadirsi che il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti e le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice e le statuizioni sono assistite da motivazione non manifestamente illogica (Sez. 5, sent. n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, sent. n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). 2.1. Va, inoltre, rammentato che, in tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, talché assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo.,, integrate in un unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. 2, n. 18745 del 15/1/2013, Annbrosanio e altri, Rv. 255260 - 01). 2.2. In sostanza, per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (Sez. 5 - , Sentenza n. 43569 del 21/06/2019, Rv. 276990 - 01). 3. Il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati, valorizzando coerentemente, nell'ambito di un "fatto collettivo" indubbiamente unitario (per la contestualità di tempo e di luogo, la simultanea presenza dei sei indagati, l'unicità del movente sotteso alla irruzione armata nel bar e nella esplosione dei tre colpi di pistola in strada), il contributo apportato da [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione dell'arma (materialmente impugnata da [OSCURATO:PERSONA]) oggetto della imputazione provvisoria, osservando che egli aveva fatto ingresso (assieme agli altri indagati) nel bar con la pistola del Moccia visibile, rafforzando con la sua semplice presenza l'intento delittuoso del concorrente. 3.1. Inoltre, l'ordinanza impugnata - con motivazione non manifestamente illogica - ha osservato che la tesi difensiva secondo cui il Moccia avrebbe in realtà impugnato una scacciacani era stata smentita dal ritrovamento di una ogiva e del correlato foro sul balcone di [OSCURATO:PERSONA] che si affaccia proprio su via [OSCURATO:PERSONA] dove si trova il citato bar.Dalle dichiarazioni dei sommari informatori e dalle immagini tratte dall'impianto di videosorveglianza dello stesso locale pubblico si era poi avuta la conferma che i colpi erano stati sparati dal Moccia, dopo che egli era uscito dal bar e mentre era a bordo dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Deve aggiungersi che il Giudice del riesame ha dato coerente rilievo - per confermare il grave quadro indiziario a carico dell'odierno ricorrente - alla circostanza che tutti e sei gli indagati avevano fatto ingresso nel bar e che l'arma in possesso del Moccia era visibile in quanto infilata nella cintola e retta da alcune apposite cinghie, tanto che - come già detto - gli avventori che si trovavano presso i tavolini esterni del bar, alla vista del gruppo, si erano subito allontanati consapevoli del pericolo imminente (come evidenziato nelle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza). 3.3. La conclusione del Tribunale del riesame, la cui logicità è contenuta nei limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento ed è pienamente compatibile con il senso comune (Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003, dep. 2004, Elia ed altri, 229369 - 01), non è stata efficacemente contraddetta da alcuna ipotesi alternativa altrettanto plausibile sul piano logico, come, ad esempio, quella fornita dalla difesa formulata in termini meramente congetturali e sganciati da evidenze probatorie circa il fatto che la pistola fosse in realtà una scacciacani. Le censure appaiono, quindi, dirette a contestare in modo genericamente confutativo il convincente impianto motivazionale del provvedimento impugnato, con un non consentito tentativo di rilettura dei plurimi elementi di fatto sostenenti il quadro indiziario. 4. Generici sono poi i motivi tesi a contestare la sussistenza delle esigenze cautelari, a fronte di una congrua motivazione adottata dal Tribunale capitolino anche rispetto alla adeguatezza della sola misura applicata, ancorata alla situazione di pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato desunto, in modo non manifestamente illogico, dall'atteggiamento onnertoso delle tre vittime che avevano pure cercato di impedire l'acquisizione della memoria delle telecamere di sicurezza, dal tentativi di ritrattazione del Carofiglio (persona informata sui fatti), nonché dalle modalità esecutive del fatto posto in essere da sei persone riunite con l'entrata in modo plateale ed il possesso di un arma in un locale pubblico proprio al fine di incutere timore in tutti i presenti, dai rapporti familiari ed associativi tra gli indagati e dai precedenti penali (anche gravi) risultanti a carico del Rosati, tra cui una condanna (confermata in grado di appello) per violazione dell'art. 74 d.P.R. 309/90 per fatti commessi nella stessa zona ([OSCURATO:PERSONA]) dove si è verificato l'episodio oggetto del presente procedimento.5. Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P. Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cance