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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 23301/2023

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ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27363-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] per procura allegata al ricorso; elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipionin. 110, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1191 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 23/ 03 /20 21;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di promotore finanziario, chiese il rimborso dell’Irap versata per gli anni dal 2013 al 201 7 , sul presupposto della carenza del requisito dell’autonoma organizzazione di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446/1997; il silenzio-rifiuto dell’amministrazione venne impugnato dal professionista dinanzi alla CTP di Milano, la quale accolse il ricorso; a seguito di impugnazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, la CTR della Lombardiariformò la decisione di primo grado, osservando come, “con riferimento specifico alle imprese familiari la giurisprudenza della Corte di Cassazione con Ordinanza n. 24060/2016 ha confermato che tali imprenditori sarebbero sempre soggetti ad Irap, proprio per via del contributo lavorativo dei familiari, a prescindere dalla tipologia e dalla qualificazione, e che dall’esame delle dichiarazioni emerge chiaramente la presenza di autonoma organizzazione”(tenuto anche conto della notevole entità dei compensi erogati in favore della moglie); avverso tale sentenza il Violi ha proposto ricorso per cassazione sulla base di du e motivi; l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso;in data 06/07/2023 il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.; considerato che: preliminarmente, deve dichiararsi l’inammissibilità della memoria depositata dal ricorrente in data 06/07/2023, in quanto irrispettosa del termine di dieci giorni prima dell’adunanza, di cui alla menzionata disposizione; con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2e 3 d.lgs. n. 446/1997 ; 54 d.lgs. n. 917/1986; 2195 e 230 - bis c.c. , per avere il giudice di merito escluso il requisito dell’autonoma organizzazione per il sol fatto della sussistenza di un’impresa familiare tra il contribuente e la moglie, essendo, invece, pur sempre necessaria laverifica del l’eventuale espletamento, da parte del collaboratore, di mansioni di segreteria o meramente esecutive (come nella specie); il secondo motivo di ricorso deduce la “violazione o falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) in punto travisamento della prova”, per avere la CTR “sovrastimato” il valore probatorio dell’ammontare dei compensi corrisposti alla moglie (da ritenersi, in realtà, “la quota di partecipazione ad adiuvandum del familiare”), che invece “non attesta minimamente la presenza di una benché minima organizzazione quale valore aggiunto determinante la debenza dell’IRAP(..)” (soprattutto se tiene conto dell’esiguità dei b eni strumentali impiegati); entrambi i motivi sono infondati; occorre premettere che, da parte di Cass., Sez.

Un., 10/05/2016, n. 9451 (in continuità con Cass., Sez.

Un., 12/05/2009, n. 12108, ma specificando ulteriormente i requisiti dell'impiego del lavoro altrui) sono stati chiariti i parametri alla cui stregua la questione di fatto dell’autonoma organizzazione deve essere valutata; affermano le Sezioni Unite che, “con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”; l’onere di provare l'insussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione grava sul contribuente che abbia presentato domanda di rimborso dell'Irap già versata (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 3673; Cass., Sez.

Un., 26/05/2009, n. 12108; Cass., 13/10/2010, n. 21122; Cass., 21/03/2012, n. 4490; e, in tempi più recenti, Cass., 29/10/2018, n. 27423; Cass., 07/08/2019, n. 21068; Cass., 20/05/2022, n. 16391; Cass., 20/01/2023, n. 1799); l'impiego non occasionale di lavoro altrui, quale elemento significativo dell'esistenza di un'autonoma organizzazione - che costituisce, a sua volta, presupposto dell'imposta -può essere desunto dai compensi corrisposti a terzi, purché correlati allo svolgimento di prestazioni non occasionali, afferenti all'esercizio dell'attività del soggetto passivo (Cass., 29/10/2018, n. 27423; Cass., 07/08/2019, n. 21068); con particolare riguardo alle prestazioni di terzi collaboratori del professionista, ed ai relativi costi, la verifica del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione richiede un esame del concreto apporto di tali prestazioni all'effettivo svolgimento dell'attività del contribuente, al fine di verificare se il coinvolgimento di tali professionalità sia o meno estraneo al bagaglio professionale del contribuente (Cass., 17/04/2018, n. 9431, in motivazione; Cass. 24/01/2017, n. 1820, in motivazione); questa Corte ha altresì affermato che, “l'impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che rende configurabile un'autonoma organizzazione, sussiste se il professionista eroga elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti l'esercizio della propria attività, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un'associazione professionale” (Cass., 24/10/2014, n. 22674, e numerose successive conformi; Cass., 15/10/2021, n. 28341), e, ancora, che, “in tema d'IRAP, non sono indicativi del presupposto dell'autonoma organizzazione i compensi corrisposti da un avvocato per le domiciliazioni presso i colleghi, trattandosi di prestazioni strettamente connesse all'esercizio della professione forense, che esulano dall'assetto organizzativo della relativa attività” (Cass., 08/11/2016, n. 22695); con specifico riferimento all’attività di promotore finanziario, Cass., 02/04/2020, n. 7652, ha affermato che “il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione di un professionista (nella specie promotore finanziario monomandatario), atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell'attività esercitata, e, dall'altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all'aspetto personale (spese alberghiere o di rappresentanza, assicurazione per i rischi professionali o il carburante utilizzato per il veicolo strumentale), rappresentando, così, un mero elemento passivo dell'attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto "organizzativo"” (si veda anche Cass., 10/04/2018, n. 8728, ai termini della quale “l'elevato ammontare dei ricavi, dei compensi e delle spese, anche per beni strumentali, non integrano di per sé il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione”); con riguardo all’impresa familiare, poi, Cass., 06/09/ 2022, n. 26183, ha affermato che “secondo questa Corte «l'IRAP afferisce non al reddito o al patrimonio in sé, ma allo svolgimento di un'attività autonomamente organizzata per /a produzione di beni e servizi, sicché ne è soggetto passivo pure l'imprenditore familiare ma non anche i familiari collaboratori atteso che la collaborazione dei partecipanti integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare ed è, quindi, sintomatica del relativo presupposto impositivo»(Cass. n. 12616 del 2016).

L'impresa familiare può dunque essere assoggettata ad IRAP purché ricorra il requisito dell'autonoma organizzazione, ovvero quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività inassenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle predette condizioni (Cass., Sez.

U., n. 12108 del 2009 e successive conformi pronunce).

Le Sezioni Unite (sent. n. 9451 del 2016) hanno poi precisato che « in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'autonoma organizzazione richiesto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive. (In applicazione del principio, la S. C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva escluso l'autonomia organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi)».

Il giudice del merito deve quindi valutare in concreto la natura dell'apporto fornito dal collaboratore all'impresa familiare e segnatamente se tale apporto si connoti in termini meramente esecutivi (cfr. Cass. n. 22469 del 2019 che ha cassato la decisione di merito che -erroneamente presumendo l'apporto meramente esecutivo, quale quello di segretaria o affine, della collaborante ad impresa familiare - aveva escluso il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione in presenza dell'effettivo e continuativo apporto fornito dalla moglie del contribuente, cui era attribuito un reddito d'impresa nella misura del 49%)”; Cass., 23/12/2022, n. 37622, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso il requisito dell’autonoma organizzazione con riguardo ad un agente di commercio che si avvaleva della collaborazione del coniuge, inserito nell’impresa familiare nella misura del 40% del reddito prodotto; Cass., 14/09/2022, n. 27049, ha rigettato il ricorso di un agente di commercio che aveva dedotto di essersi avvalso della collaborazione marginale di una figlia per volta (di una, per una quota del solo 6%; dell’altra per pochi mesi) e che disponeva, per l’esercizio della propria attività, di un motociclo e tre autovetture; Cass., 09/09/2019, n. 22469, ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto esente da Irap l’attività di un promotore finanziario, il quale si avvaleva della collaborazione della moglie, cui aveva corrisposto “e quote pari ad € 93.393,00 per il 2005, € 114.617,00 per il 2006, € 121.997,00 per il 2007 ed € 40.410,00 per il 2008 ” , censurando la sentenza impugnata per essersi “fondata sulla presunzione che la collaborazione del partecipante all'impresa familiare, il cui titolare svolga l'attività di promotore finanziario, si colloc[asse]in un ambito meramente esecutivo”; Cass., 06/07/2017, n. 16742, ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che aveva escluso il requisito dell’autonoma organizzazione, relativamente ad un agente di commercio che aveva corrisposto “quote per collaboratori facenti parte dell'impresa familiare oscillanti tra un minimo di Euro 19530 ed un massimo di Euro 38432”;sulla scorta di tali precedenti, il ricorso dev’essere, pertanto, rigettato, non avendo assolto il contribuente all’onere di provare l’apporto meramente esecutivo della collaborazione della moglie, da ritenersi – anzi – prima facie escluso dall’entità dei compensi a lei corrisposti, in relazione alla quale la CTR ha, dunque, coerentemente rinvenuto il presupposto per la soggezione all’Irap; le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese processuali, che si liquidano in € 4.100,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002 (inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27363-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] per procura allegata al ricorso; elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipionin. 110, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1191 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 23/ 03 /20 21;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di promotore finanziario, chiese il rimborso dell’Irap versata per gli anni dal 2013 al 201 7 , sul presupposto della carenza del requisito dell’autonoma organizzazione di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446/1997; il silenzio-rifiuto dell’amministrazione venne impugnato dal professionista dinanzi alla CTP di Milano, la quale accolse il ricorso; a seguito di impugnazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, la CTR della Lombardiariformò la decisione di primo grado, osservando come, “con riferimento specifico alle imprese familiari la giurisprudenza della Corte di Cassazione con Ordinanza n. 24060/2016 ha confermato che tali imprenditori sarebbero sempre soggetti ad Irap, proprio per via del contributo lavorativo dei familiari, a prescindere dalla tipologia e dalla qualificazione, e che dall’esame delle dichiarazioni emerge chiaramente la presenza di autonoma organizzazione”(tenuto anche conto della notevole entità dei compensi erogati in favore della moglie); avverso tale sentenza il Violi ha proposto ricorso per cassazione sulla base di du e motivi; l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso;in data 06/07/2023 il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.; considerato che: preliminarmente, deve dichiararsi l’inammissibilità della memoria depositata dal ricorrente in data 06/07/2023, in quanto irrispettosa del termine di dieci giorni prima dell’adunanza, di cui alla menzionata disposizione; con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2e 3 d.lgs. n. 446/1997 ; 54 d.lgs. n. 917/1986; 2195 e 230 - bis c.c. , per avere il giudice di merito escluso il requisito dell’autonoma organizzazione per il sol fatto della sussistenza di un’impresa familiare tra il contribuente e la moglie, essendo, invece, pur sempre necessaria laverifica del l’eventuale espletamento, da parte del collaboratore, di mansioni di segreteria o meramente esecutive (come nella specie); il secondo motivo di ricorso deduce la “violazione o falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) in punto travisamento della prova”, per avere la CTR “sovrastimato” il valore probatorio dell’ammontare dei compensi corrisposti alla moglie (da ritenersi, in realtà, “la quota di partecipazione ad adiuvandum del familiare”), che invece “non attesta minimamente la presenza di una benché minima organizzazione quale valore aggiunto determinante la debenza dell’IRAP(..)” (soprattutto se tiene conto dell’esiguità dei b eni strumentali impiegati); entrambi i motivi sono infondati; occorre premettere che, da parte di Cass., Sez. Un., 10/05/2016, n. 9451 (in continuità con Cass., Sez. Un., 12/05/2009, n. 12108, ma specificando ulteriormente i requisiti dell'impiego del lavoro altrui) sono stati chiariti i parametri alla cui stregua la questione di fatto dell’autonoma organizzazione deve essere valutata; affermano le Sezioni Unite che, “con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”; l’onere di provare l'insussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione grava sul contribuente che abbia presentato domanda di rimborso dell'Irap già versata (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 3673; Cass., Sez. Un., 26/05/2009, n. 12108; Cass., 13/10/2010, n. 21122; Cass., 21/03/2012, n. 4490; e, in tempi più recenti, Cass., 29/10/2018, n. 27423; Cass., 07/08/2019, n. 21068; Cass., 20/05/2022, n. 16391; Cass., 20/01/2023, n. 1799); l'impiego non occasionale di lavoro altrui, quale elemento significativo dell'esistenza di un'autonoma organizzazione - che costituisce, a sua volta, presupposto dell'imposta -può essere desunto dai compensi corrisposti a terzi, purché correlati allo svolgimento di prestazioni non occasionali, afferenti all'esercizio dell'attività del soggetto passivo (Cass., 29/10/2018, n. 27423; Cass., 07/08/2019, n. 21068); con particolare riguardo alle prestazioni di terzi collaboratori del professionista, ed ai relativi costi, la verifica del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione richiede un esame del concreto apporto di tali prestazioni all'effettivo svolgimento dell'attività del contribuente, al fine di verificare se il coinvolgimento di tali professionalità sia o meno estraneo al bagaglio professionale del contribuente (Cass., 17/04/2018, n. 9431, in motivazione; Cass. 24/01/2017, n. 1820, in motivazione); questa Corte ha altresì affermato che, “l'impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che rende configurabile un'autonoma organizzazione, sussiste se il professionista eroga elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti l'esercizio della propria attività, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un'associazione professionale” (Cass., 24/10/2014, n. 22674, e numerose successive conformi; Cass., 15/10/2021, n. 28341), e, ancora, che, “in tema d'IRAP, non sono indicativi del presupposto dell'autonoma organizzazione i compensi corrisposti da un avvocato per le domiciliazioni presso i colleghi, trattandosi di prestazioni strettamente connesse all'esercizio della professione forense, che esulano dall'assetto organizzativo della relativa attività” (Cass., 08/11/2016, n. 22695); con specifico riferimento all’attività di promotore finanziario, Cass., 02/04/2020, n. 7652, ha affermato che “il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione di un professionista (nella specie promotore finanziario monomandatario), atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell'attività esercitata, e, dall'altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all'aspetto personale (spese alberghiere o di rappresentanza, assicurazione per i rischi professionali o il carburante utilizzato per il veicolo strumentale), rappresentando, così, un mero elemento passivo dell'attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto "organizzativo"” (si veda anche Cass., 10/04/2018, n. 8728, ai termini della quale “l'elevato ammontare dei ricavi, dei compensi e delle spese, anche per beni strumentali, non integrano di per sé il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione”); con riguardo all’impresa familiare, poi, Cass., 06/09/ 2022, n. 26183, ha affermato che “secondo questa Corte «l'IRAP afferisce non al reddito o al patrimonio in sé, ma allo svolgimento di un'attività autonomamente organizzata per /a produzione di beni e servizi, sicché ne è soggetto passivo pure l'imprenditore familiare ma non anche i familiari collaboratori atteso che la collaborazione dei partecipanti integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare ed è, quindi, sintomatica del relativo presupposto impositivo»(Cass. n. 12616 del 2016). L'impresa familiare può dunque essere assoggettata ad IRAP purché ricorra il requisito dell'autonoma organizzazione, ovvero quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività inassenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle predette condizioni (Cass., Sez. U., n. 12108 del 2009 e successive conformi pronunce). Le Sezioni Unite (sent. n. 9451 del 2016) hanno poi precisato che « in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'autonoma organizzazione richiesto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive. (In applicazione del principio, la S. C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva escluso l'autonomia organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi)». Il giudice del merito deve quindi valutare in concreto la natura dell'apporto fornito dal collaboratore all'impresa familiare e segnatamente se tale apporto si connoti in termini meramente esecutivi (cfr. Cass. n. 22469 del 2019 che ha cassato la decisione di merito che -erroneamente presumendo l'apporto meramente esecutivo, quale quello di segretaria o affine, della collaborante ad impresa familiare - aveva escluso il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione in presenza dell'effettivo e continuativo apporto fornito dalla moglie del contribuente, cui era attribuito un reddito d'impresa nella misura del 49%)”; Cass., 23/12/2022, n. 37622, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso il requisito dell’autonoma organizzazione con riguardo ad un agente di commercio che si avvaleva della collaborazione del coniuge, inserito nell’impresa familiare nella misura del 40% del reddito prodotto; Cass., 14/09/2022, n. 27049, ha rigettato il ricorso di un agente di commercio che aveva dedotto di essersi avvalso della collaborazione marginale di una figlia per volta (di una, per una quota del solo 6%; dell’altra per pochi mesi) e che disponeva, per l’esercizio della propria attività, di un motociclo e tre autovetture; Cass., 09/09/2019, n. 22469, ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto esente da Irap l’attività di un promotore finanziario, il quale si avvaleva della collaborazione della moglie, cui aveva corrisposto “e quote pari ad € 93.393,00 per il 2005, € 114.617,00 per il 2006, € 121.997,00 per il 2007 ed € 40.410,00 per il 2008 ” , censurando la sentenza impugnata per essersi “fondata sulla presunzione che la collaborazione del partecipante all'impresa familiare, il cui titolare svolga l'attività di promotore finanziario, si colloc[asse]in un ambito meramente esecutivo”; Cass., 06/07/2017, n. 16742, ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che aveva escluso il requisito dell’autonoma organizzazione, relativamente ad un agente di commercio che aveva corrisposto “quote per collaboratori facenti parte dell'impresa familiare oscillanti tra un minimo di Euro 19530 ed un massimo di Euro 38432”;sulla scorta di tali precedenti, il ricorso dev’essere, pertanto, rigettato, non avendo assolto il contribuente all’onere di provare l’apporto meramente esecutivo della collaborazione della moglie, da ritenersi – anzi – prima facie escluso dall’entità dei compensi a lei corrisposti, in relazione alla quale la CTR ha, dunque, coerentemente rinvenuto il presupposto per la soggezione all’Irap; le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese processuali, che si liquidano in € 4.100,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002 (inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, de
Sentenza Cassazione n. 23301/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris