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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30630/2025

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sul ricorso iscritto al n. 14249/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 3655/2023 depositata il 12 dicembre 2023; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 ottobre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di promotore finanziario, presentava alla [OSCURATO:PERSONA] I di Milano dell’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2017 e 2018, assumendo di non possedere un’autonoma struttura organizzativa suscettibile di creare valore aggiunto.

Formatosi il silenzio-rifiuto, il contribuente impugnava il diniego tacito opposto dall’[OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, la quale accoglieva il suo ricorso, ordinando il rimborso dell’imposta assolta.

La pronuncia veniva, però, successivamente riformata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (CGT-2) della Lombardia, che con sentenza n. 3655/2023 del 12 dicembre 2023, in accoglimento dell’appello erariale, rigettava l’originario ricorso della parte privata.

A sostegno della decisione adottata il collegio regionale osservava che: -come risultava dalle dichiarazioni dei redditi da lui stesso presentate, negli anni 2017 e 2018 il Gordini si era avvalso di collaboratori e aveva sostenuto elevati costi; - doveva, pertanto, escludersi che il contribuente, da considerarsi attore in senso sia formale che sostanziale, avesse assolto l’onere di provare l’insussistenza del presupposto impositivo precedentemente dichiarato.

Contro questa sentenza il Gordini ha spiegato ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c., sono lamentate: (a)la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; (b)l’errata valutazione di un fatto decisivo per il giudizio. 1.1 Si rimprovera alla CGT-2 di aver erroneamente ritenuto mancantela prova dell’insussistenza del presupposto dell’IRAP. 1.2 Viene, al riguardo, obiettato che dalla documentazione acquisita al processo emergeva che negli anni 2017 e 2018 il contribuente aveva avuto alle proprie dipendenze un solo lavoratore, impiegato a tempo parziale, esplicante mansioni di segreteria.

2. Con il secondo motivo, introdotto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono prospettate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2 del D. Lgs. n. 446 del 1997. 2.1 Si critica la gravata sentenza per aver a torto reputato sussistente il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione sulla base del mero dato fattuale rappresentato dal numero di collaboratori che il Gordini aveva avuto alle sue dipendenze negli anni 2017 e 2018, senza effettuare una analisi sulla capacità di tale organizzazione di aumentare il reddito .

3. Nell’ordine logico-giuridico si appalesa prioritaria la disamina del secondo motivo, il quale è fondato per le ragioni di sèguito illustrate. 3.1 Giova anzitutto rammentare che con sentenza n. 9451/2016, risolvendo una questione di massima di particolare importanza, le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che, «con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione - previsto dall’art. 2 del D. Lgs. 15 settembre 1997, n. 446-, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a)sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive». 3.2 Si è precisato, in proposito, che l’impiego non occasionale di lavoro altrui da parte di un professionista, rilevante ai fini dell’IRAP, sussiste ove il medesimo eroghi a terzi elevati compensi per prestazioni attinenti all’esercizio della propria attività, risultando indifferente il mezzo giuridico utilizzato, e cioè il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi ovvero a un’associazione professionale (cfr. Cass. n. 14141/2025, Cass. n. 22473/2019, Cass. n. 1820/2017, Cass. n. 22674/2014).

Non è, quindi, sufficiente accertare che il contribuente abbia fruito in modo continuativo delle prestazioni di un collaboratore, ma è necessario verificare il concreto apporto da questi fornito all’attività svolta (cfr. Cass. n. 26338/2023, Cass. n. 7166/2022, Cass. n. 28346/2021, Cass. n. 30085/2019). 3.3 È stato pure ripetutamente affermato che l’attività di collaborazione di due unità lavorative ”part time“ può essere equiparata a quella di un’unità lavorativa a tempo pieno (cfr. Cass.n. 32110/2023, Cass. n. 23466/2017, Cass. n. 11060/2017, Cass.n. 383/2017). 3.4 Non si è, infine, mancato di puntualizzare, anche in analoghe fattispecie riguardanti istanze di rimborso formulate da promotori finanziari, che il valore assoluto dei compensi e dei costi e il loro reciproco rapporto percentuale non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, atteso che, da un lato, gli elevati compensi possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell’attività professionale esercitata, dall’altro, le consistenti spese possono derivare da costi strettamente afferenti all’aspetto personale (spese alberghiere o di rappresentanza, assicurazione per i rischi professionali, carburante utilizzato per il veicolo strumentale), sì da integrare un mero componente passivo dell’attività svolta, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all’implementazione dell’aspetto organizzativo (cfr. Cass. n. 31068/2023, Cass. n. 23301/2023, Cass. n. 7652/2020). 3.5 Delineato il quadro giurisprudenziale di riferimento, si rileva che, in base a quanto appurato dalla CGT-2, nel biennio 2017-2018 il Gordini si era avvalso di collaboratori: due nel primo anno, uno solo nel secondo. 3.6 I giudici regionali hanno, tuttavia, completamente omesso di valutare il tipo di apporto concretamente fornito da tali collaboratori all’attività di promotore finanziario esercitata dal contribuente, il quale, come si ricava da un passaggio della stessa pronuncia in esame (pag. 3, righi 9-10), aveva fin dall’inizio allegato che «si trattava esclusivamente di un aiuto nelle mansioni di segreteria, utile e necessari(o) al solo fine di gestire gli appuntamenti». 3.7 Essi, inoltre, nemmeno hanno dato conto di aver verificato se i due collaboratori impiegati dal Gordini nell’anno 2017 fossero stati assunti a tempo pieno o soltanto ”part time“, come anche in questa sede ribadito dal contribuente, che in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione ha indicato (pag. 4, primo periodo) l’atto processuale in cui era stata formulata una siffatta deduzione. 3.8 Infine, anche il riferimento da loro operato all’elevato importo dei componenti negativi di reddito indicati nelle dichiarazioni fiscali si rivela di per sé inidoneo, alla luce di quanto si è detto sopra, a giustificare le conclusioni raggiunte. 3.9 Appare, pertanto, ravvisabile il dedotto «error in iudicando», essendosi il collegio d’appello discostato dalle «regulae iuris» fissate in materia di IRAP da questo [OSCURATO:PERSONA].

4. Il primo motivo rimane assorbito dall’accoglimento dell’altro in precedenza scrutinato.

5. In conclusione, va disposta, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione della gravata sentenza con rinvio alla CGT-2 della Lombardia, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto dianzi espressi. 5.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit..

P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso iscritto al n. 14249/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 3655/2023 depositata il 12 dicembre 2023; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 ottobre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di promotore finanziario, presentava alla [OSCURATO:PERSONA] I di Milano dell’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2017 e 2018, assumendo di non possedere un’autonoma struttura organizzativa suscettibile di creare valore aggiunto. Formatosi il silenzio-rifiuto, il contribuente impugnava il diniego tacito opposto dall’[OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, la quale accoglieva il suo ricorso, ordinando il rimborso dell’imposta assolta. La pronuncia veniva, però, successivamente riformata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (CGT-2) della Lombardia, che con sentenza n. 3655/2023 del 12 dicembre 2023, in accoglimento dell’appello erariale, rigettava l’originario ricorso della parte privata. A sostegno della decisione adottata il collegio regionale osservava che: -come risultava dalle dichiarazioni dei redditi da lui stesso presentate, negli anni 2017 e 2018 il Gordini si era avvalso di collaboratori e aveva sostenuto elevati costi; - doveva, pertanto, escludersi che il contribuente, da considerarsi attore in senso sia formale che sostanziale, avesse assolto l’onere di provare l’insussistenza del presupposto impositivo precedentemente dichiarato. Contro questa sentenza il Gordini ha spiegato ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c., sono lamentate: (a)la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; (b)l’errata valutazione di un fatto decisivo per il giudizio. 1.1 Si rimprovera alla CGT-2 di aver erroneamente ritenuto mancantela prova dell’insussistenza del presupposto dell’IRAP. 1.2 Viene, al riguardo, obiettato che dalla documentazione acquisita al processo emergeva che negli anni 2017 e 2018 il contribuente aveva avuto alle proprie dipendenze un solo lavoratore, impiegato a tempo parziale, esplicante mansioni di segreteria. 2. Con il secondo motivo, introdotto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono prospettate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2 del D. Lgs. n. 446 del 1997. 2.1 Si critica la gravata sentenza per aver a torto reputato sussistente il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione sulla base del mero dato fattuale rappresentato dal numero di collaboratori che il Gordini aveva avuto alle sue dipendenze negli anni 2017 e 2018, senza effettuare una analisi sulla capacità di tale organizzazione di aumentare il reddito . 3. Nell’ordine logico-giuridico si appalesa prioritaria la disamina del secondo motivo, il quale è fondato per le ragioni di sèguito illustrate. 3.1 Giova anzitutto rammentare che con sentenza n. 9451/2016, risolvendo una questione di massima di particolare importanza, le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che, «con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione - previsto dall’art. 2 del D. Lgs. 15 settembre 1997, n. 446-, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a)sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive». 3.2 Si è precisato, in proposito, che l’impiego non occasionale di lavoro altrui da parte di un professionista, rilevante ai fini dell’IRAP, sussiste ove il medesimo eroghi a terzi elevati compensi per prestazioni attinenti all’esercizio della propria attività, risultando indifferente il mezzo giuridico utilizzato, e cioè il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi ovvero a un’associazione professionale (cfr. Cass. n. 14141/2025, Cass. n. 22473/2019, Cass. n. 1820/2017, Cass. n. 22674/2014). Non è, quindi, sufficiente accertare che il contribuente abbia fruito in modo continuativo delle prestazioni di un collaboratore, ma è necessario verificare il concreto apporto da questi fornito all’attività svolta (cfr. Cass. n. 26338/2023, Cass. n. 7166/2022, Cass. n. 28346/2021, Cass. n. 30085/2019). 3.3 È stato pure ripetutamente affermato che l’attività di collaborazione di due unità lavorative ”part time“ può essere equiparata a quella di un’unità lavorativa a tempo pieno (cfr. Cass.n. 32110/2023, Cass. n. 23466/2017, Cass. n. 11060/2017, Cass.n. 383/2017). 3.4 Non si è, infine, mancato di puntualizzare, anche in analoghe fattispecie riguardanti istanze di rimborso formulate da promotori finanziari, che il valore assoluto dei compensi e dei costi e il loro reciproco rapporto percentuale non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, atteso che, da un lato, gli elevati compensi possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell’attività professionale esercitata, dall’altro, le consistenti spese possono derivare da costi strettamente afferenti all’aspetto personale (spese alberghiere o di rappresentanza, assicurazione per i rischi professionali, carburante utilizzato per il veicolo strumentale), sì da integrare un mero componente passivo dell’attività svolta, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all’implementazione dell’aspetto organizzativo (cfr. Cass. n. 31068/2023, Cass. n. 23301/2023, Cass. n. 7652/2020). 3.5 Delineato il quadro giurisprudenziale di riferimento, si rileva che, in base a quanto appurato dalla CGT-2, nel biennio 2017-2018 il Gordini si era avvalso di collaboratori: due nel primo anno, uno solo nel secondo. 3.6 I giudici regionali hanno, tuttavia, completamente omesso di valutare il tipo di apporto concretamente fornito da tali collaboratori all’attività di promotore finanziario esercitata dal contribuente, il quale, come si ricava da un passaggio della stessa pronuncia in esame (pag. 3, righi 9-10), aveva fin dall’inizio allegato che «si trattava esclusivamente di un aiuto nelle mansioni di segreteria, utile e necessari(o) al solo fine di gestire gli appuntamenti». 3.7 Essi, inoltre, nemmeno hanno dato conto di aver verificato se i due collaboratori impiegati dal Gordini nell’anno 2017 fossero stati assunti a tempo pieno o soltanto ”part time“, come anche in questa sede ribadito dal contribuente, che in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione ha indicato (pag. 4, primo periodo) l’atto processuale in cui era stata formulata una siffatta deduzione. 3.8 Infine, anche il riferimento da loro operato all’elevato importo dei componenti negativi di reddito indicati nelle dichiarazioni fiscali si rivela di per sé inidoneo, alla luce di quanto si è detto sopra, a giustificare le conclusioni raggiunte. 3.9 Appare, pertanto, ravvisabile il dedotto «error in iudicando», essendosi il collegio d’appello discostato dalle «regulae iuris» fissate in materia di IRAP da questo [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il primo motivo rimane assorbito dall’accoglimento dell’altro in precedenza scrutinato. 5. In conclusione, va disposta, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione della gravata sentenza con rinvio alla CGT-2 della Lombardia, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto dianzi espressi. 5.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit.. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudi