CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 27301/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso n. 27403 - 2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. CCCTRS58A42E7910 - elettivamente domiciliati, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Parma, al vicolo dei Mulini, n. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende in virtù di procure speciali su fogli allegati in calce al ricorso. RICORRENTI contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA avverso il decreto del Tribunale di Parma dei 1/13.10.2015, udita la relazione nella camera di consiglio del 10 maggio 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. I coniugi - in regime di comunione legale dei beni - [OSCURATO:PERSONA], titolare di una ditta di logistica, e [OSCURATO:PERSONA], già coadiuvante nell'impresa del marito, formulavano al Tribunale di Parma, rispettivamente, in data 6.8.2014 ed in data 8.10.2014 proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti ex lege n. 3/2012. Esponevano che [OSCURATO:PERSONA] era gravato in virtù di cartelle di pagamento da un'esposizione debitoria del complessivo ammontare di euro 172.691,82 ed il 22.3.2013 aveva ricevuto da "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. avviso di iscrizione di ipoteca sugli immobili di sua proprietà. Chiedevano farsi luogo alla nomina di un professionista ai sensi dell'art. 15, 90 co., della citata legge. 2. Con decreto del 15.10.2014 il presidente del tribunale faceva luogo alla nomina del medesimo professionista per entrambe le procedure. 3. Con relazioni depositate il 27.4.2015 il professionista incaricato reputava preclusa la formulazione di qualsivoglia proposta di composizione della crisi. 4. Con decreti in data 16.5.2015 il Tribunale di Parma dichiarava inammissibili ambedue le proposte. 5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ai sensi dell'art. 10, 6° co., della legge n. 3/2012 separati reclami. 6. Con decreto dei 1/13.10.2015 il Tribunale di Parma, riuniti i reclami, li rigettava. Esponeva - il tribunale - che erano senz'altro da condividere e reiterare le ragioni addotte a fondamento degli impugnati decreti. Esponeva ulteriormente e comunque con valenza assorbente che l'esposizione debitoria dei reclamanti, quale risultante dagli atti, era tale da rendere insussistente la possibilità di un accordo con il ceto creditorio; che in pari tempo non era stato acquisito alcun riscontro della disponibilità di soggetti terzi a conferire, anche in garanzia, beni o redditi in misura sufficiente ad assicurare l'attuabilità del piano. 7. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ne hanno chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. non ha svolto difese. 8. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 24 Cost., dell'art. 6, par. 1, C.E.D.U. e della raccomandazione della Commissione europea del 12.3.2014. Deducono che la denegata ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebita mento ha comportato l'ingiustificata menomazione del loro diritto alla tutela giurisdizionale ed il significativo rischio di loro esposizione ad usura e ad estorsione. 9. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 7, 1° co. e 2° co., della legge n. 3/2012, degli artt. 1 e 182 ter I.fall., della legge n. 108/1996, dell'art. 20 della legge n. 44/1999 e della circolare 19/E dell'Agenzia delle Entrate del 6.5.2015. Deducono che, seppur non è ammessa la falcidiabilità del credito i.v.a. e delle altre ritenute non versate all'Erario, è tuttavia espressamente prevista la possibilità di dilazionarne il pagamento. Deducono quindi che il tribunale avrebbe senz'altro potuto accordare una dilazione ai fini del pagamento dell'i.v.a., delle relative sanzioni e dei relativi interessi per il complessivo ammontare di euro 99.863,50. Deducono poi che, denegando l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitannento, il tribunale ha disatteso la disciplina in materia di prevenzione dell'usura. 10. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dei principi della legge n. 3/2012. Deducono che il professionista designato dal Tribunale di Parma ha riferito che essi ricorrenti sono gravati da una esposizione debitoria superiore a quella dichiarata. Deducono nondimeno che la legge n. 3/2012 in nessun modo impone all'istante di indicare in maniera esaustiva le sue passività; che è ben possibile integrare il prospetto delle passività successivamente alla presentazione della proposta ex lege n. 3/2012. 11. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 3/2012. Deducono che il tribunale ha omesso ogni motivazione ovvero ha motivato in maniera insufficiente in ordine alla possibilità che fossero garantiti da una terza persona. Deducono che al riguardo il tribunale si è limitato a richiamare un semplice assunto non supportato da dati numerici del professionista designato. 12. Il ricorso è a vario titolo inammissibile. 13. Va ribadito, innanzitutto, l'insegnamento di questa Corte a tenor del quale, avverso il decreto del tribunale che abbia dichiarato inammissibile la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, presentata dal debitore che versi in stato di sovraindebitamento, non è proponibile ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., perché il provvedimento è privo dei caratteri della decisorietà Alk 4 e definitività, e pertanto non è suscettibile di passaggio in giudicato; e secondo cui siffatta conclusione non determina alcun vulnus al diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., dal momento che il decreto, in relazione al quale non è prevista alcuna forma di impugnazione, non preclude la riproposizione della medesima domanda, anche prima del decorso dei cinque anni di cui all'art. 7, 2° co., lett. b), della legge n. 3 del 2012, operando tale termine preclusivo nella sola ipotesi che il debitore abbia concretamente beneficiato - il che senza dubbio non è nel caso di specie - degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura. (cfr. Cass. (ord.) 26.11.2018, n. 30534; Cass. (ord.) 23.2.2018, n. 4500; Cass.(ord.) 23.2.2018 n. 4499; Cass. 1.2.2016, n. 1869). 14. In verità l'elaborazione di questa Corte registra indicazioni di segno antitetico (cfr. Cass. 23.2.2018, n. 4451, secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di rigetto del reclamo proposto nei confronti del provvedimento con cui il tribunale, in composizione monocratica, abbia respinto l'istanza di omologazione del piano proposto dal consumatore nell'ambito della procedura di sovraindebitamento disciplinata dalla legge n. 3 del 2012, come integrata dalla legge n. 221 del 2012, in quanto provvedimento dotato del requisito della definitività - non essendo revocabile in dubbio che lo stesso sia <non altrimenti impugnabile> - e di quello della decisorietà). E tuttavia, pur a fronte dell'indirizzo esegetico di segno contrario, va ribadita l'inammissibilità, specificamente, dei singoli motivi di ricorso. 15. Segnatamente, il primo mezzo di impugnazione veicola una censura del tutto generica, siccome si risolve nella prospettazione della doglianza, assolutamente aspecifica, della esposizione a rischio di usura e di estorsione dei ricorrenti in ipotesi di mancata ammissione alla procedura ex lege n. 3/2012 (la medesima doglianza è ribadita con il secondo mezzo, allorché si adduce che il tribunale ha disatteso "la normativa in materia di usura": così ricorso, pag. 14). Parimenti generica è la prefigurata violazione del diritto costituzionale di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti in dipendenza della mancata ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. 16. Segnatamente, il secondo mezzo di impugnazione è avulso dalla "ratio decidendi". La valutazione del tribunale - "la situazione debitoria dei reclamanti è comunque tale, per come risultante in atti, da rendere allo stato non percorribili la via conciliativa proposta" (così decreto impugnato) - è stata di ampio spettro. Cosicché a nulla vale addurre che "il Giudicante ha totalmente ignorato la possibilità di accordare al Sig. [OSCURATO:PERSONA] una dilazione dei debiti derivanti da i.v.a. e altre ritenute non versate all'Erario" (così ricorso, pag. 10). 17. Segnatamente, il terzo mezzo di impugnazione - "nessuna norma della legge 3/2012 impone all'istante di indicare in maniera esaustiva tutte le sue passività" - è immeritevole di qualsivoglia seguito, siccome rinviene recisa smentita alla stregua del chiaro dettato legislativo. Invero, ai sensi dell'art. 9, 2° co., della legge n. 3/2012 unitamente alla proposta deve essere depositato, tra gli altri, l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute. In pari tempo, la possibilità che il giudice accordi (art. 9, 3° co. ter, legge n. 3/2012) un termine non superiore a quindici giorni "per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti", non importa che lo spettro delle passività esistenti alla data del deposito della proposta di accordo possa essere integrato - siccome assumono tout court i ricorrenti - nel prosieguo del procedimento. 18. Segnatamente, il quarto mezzo di impugnazione del pari è immeritevole di qualsivoglia seguito. Del tutto ingiustificata è la deduzione di omessa motivazione circa l'apporto economico del soggetto terzo. Invero, il tribunale ha senz'altro motivato, allorché ha specificato che non era stato acquisito alcun elemento idoneo a dimostrare la capacità reddituale e patrimoniale del nipote convivente di [OSCURATO:PERSONA]. Di certo, poi, nel paradigma delle "anomalie motivazionali" rilevanti - in rapporto alla previsione del (novello) n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. - alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte non è annoverabile il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. 19. "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. non ha svolto difese. Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso nessuna statuizione in tema di spese va pertanto nei suoi confronti assunta. 20. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso;ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R