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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 gennaio 2024

Cassazione n. 29915/2025

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23413/2024 r.g. propostoda: RUGGIO Sara, elettivamente domiciliata in Lecce alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 19, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:TELEFONO]; pec [OSCURATO:EMAIL]), chela rappresenta e difende per procura speciale in atti. - ricorrente - contro Comune di Lecce - intimat o - avverso il decreto reso dalla Corte d’Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, reso in data 5.09.2024 nel procedimento iscritto al n. 157/2024 di R.G.V.G.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso depositato in data 8.01.2024 [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Lecce di essere riconosciuta meritevole del beneficio dell’esdebitazione del sovraindebitato incapiente previsto dall’art. 283 C.C.I.I.

2. Con decreto del 6.03.2024 il Tribunale, considerato che la ricorrente chiedeva l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente ed il gestore della crisi proponeva un piano del consumatore, riteneva necessario che l’OCC depositasse nuova corretta relazione particolareggiata in relazione al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e fissava al gestore termine sino al 31.03.2024.

L’OCC dichiarava tuttavia di non poter redigere la relazione richiesta dal Tribunale essendo vincolata all’incarico ricevuto dall’Organismo di appartenenza, che era quello di redigere una relazione in funzione di un piano del consumatore. 3.Con decreto del 18.3.2024 il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda di esdebitazione per assenza dei presupposti necessari per la sua valutazione, nonchè per il comportamento della debitrice, colpevole di non aver chiesto da subito la nomina del gestore della crisi per la procedura di esdebitazione. 4.Avverso il predetto decreto la Ruggio ha proposto reclamo ex art. 283, 8 comma, CCII, alla Corte d’Appello, lamentando che la decisione era stata assunta sulla base di circostanze di fatto- e , cio è, la richiesta all’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] di nominare un OCC per la presentazione di un piano del consumatore - smentite dalla documentazione depositata dalla stessa professionista ( rispetto alle quali non aveva avuto , peraltro, possibilità di replica e prive di qualsiasi rilevanza giuridica) e comunque giuridicamente non rilevanti, dato che non esisteva una norma che vincolasse debitrice e gestore alla procedura all’istanza per la nomina dell’OCC e che era stata erroneamente supposta l’immodificabilità dell’istanza con cui il sovraindebitato chiede la nomina dell’OCC. 5.Con il decreto qui impugnatola Corte di Appello diLecce dichiarava tuttavia l’inammissibilità del reclamo ex art. 283, 8 comma, CCII, presentato dalla RUGGIO Sara avverso il predetto provvedimento del Tribunale dichiarativo di inammissibilità della domanda di ammissione della debitrice al beneficio dell’esdebitazione dell’incapiente incolpevole.

La Corte territoriale ha rilevato ed osservato che: (i) il reclamo proposto dalla Ruggio era inammissibile perché l’art. 283, 8 comma, CCII, mediante il richiamo all’art. 50 dello stesso codice, prevede tale mezzo di impugnazione solo avverso il decreto pronunciato all’esito dell’opposizione proposta contro il precedente decreto che aveva deciso sulla domanda di esdebitazione , opposizione invece non proposta nella fattispecie; (ii)in ogni caso il Tribunale avevaritenuto inammissibile la domanda proposta dalla Ruggio in mancanza della relazione dell’OCC e della documentazione espressamente richieste dall’art. 283 C.C.I.I., posto che, più in particolare, la relazione dell’OCC prodotta era stata redatta ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 3/2012, con riferimento alla possibilità di proporre un piano del consumatore, mentre la relazione dell’OCC richiesta dal citato art. 283 presuppone che il debitore non sia in grado di offrire ai creditorialcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. 2.Il decreto, pubblicatoil 5.09.2024, è stat o impugnat o da RUGGIO Sara con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La parte intimata non ha svolto difesa.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3e n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 283, co. 8, C.C.I.I., per aver affermato il Tribunale che lo strumento del reclamo di cui al comma 8 dell’art. 283 C.C.I.I. sarebbe utilizzabile esclusivamente per impugnare i provvedimenti di revoca o di conferma del decreto di esdebitazione resi all’esito dell’opposizione di cui allo stesso comma 8 dell’art. 283 C.C.I.I., non anche per impugnare i provvedimenti resi, inaudita altera parte, nel procedimento di esdebitazione dell’incapiente.

2. Con il secondo mezzo si denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 283, commi 1, 2, 3, 4 e 7, C.C.I.I., in relazione all’art. 360 n. 3) e 4) c.p.c., per aver ritenuto necessaria, ai fini dell’esame della domanda di esdebitazione dell’incapiente, la corrispondenza tra la domanda rivolta al giudice dal debitore e la soluzione proposta dall’OCC per risolvere la crisi da sovraindebitamento, a prescindere dalle ragioni della discordanza, per aver ritenuto vincolato il giudice alla proposta e al giudizio dell’OCC, per aver privato il giudice del potere di critica rispetto all’operato del gestore e del potere, normativamente riconosciuto, di chiedere chiarimenti ed informazioni; nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazioneall’art. 360 nn. 3) e 4) del c.p.c., per avere pregiudicato gli interessi della ricorrente omettendo, in caso di mancato reperimento dei documenti, di invitarla a depositarli”.

3. Il ricorso straordinario per cassazione è inammissibile.

Ai soli fini ricostruttivi va ricordato, in premessa, che al momento della proposizione dell’odierno ricorsoper cassazione, era vigente ratione temporis l’art. 283,comma ottavo, C.C.I., prima della modifica intervenuta con l’art. 43 del d.lgs. n. 136/2024, norma che prevedeva espressamente un decreto positivo di esdebitazione, poi confermato o revocato a seguito di opposizione ex art.50C.C.I.

Nel caso di specie, non si era verificata in realtà la situazione processuale da ultimo descritta, posto che il primo giudiceaveva dichiarato inammissibilede plano la domanda per difetto assoluto di ognuno dei su o i presuppostiapplicativi, ad iniziare dalla relazione particolareggiata dell’OCC e di ogni altra documentazione. 3.1 In ordine a questo regime normativo “intermedio”, soccorre in realtà la giurisprudenza, sviluppatasi in senso alla Corte di cassazione,in ordine alla declaratoria di non ricorribilità per cassazione dei provvedimenti di inammissibilità del sovraindebitamentoex lege n. 3 del 2012, ricorrendone le medesime ragioni.

È stato infatti affermato da questa Corte che , n ei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, il provvedimento reso in sede di reclamo che si arresta alla fase dell'inammissibilità della domanda - ad esempio per carenza di uno dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 2, della l. n.3 del 2012 o dall'art. 14 ter, commi 1 e 5 della stessa legge - non determina una decisione sui diritti contrapposti delle parti e, pertanto, non avendo i connotati della decisorietà e definitività, non è ricorribile per cassazione(cfr., da ultimo, anche:Cass.

Sez. 1, Ordinanza n. 11451/2025).

In realtà, con specifico riguardo alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dalla legge n. 3 del 2012 (e successive modificazioni), questa Corte, alla luce deisopra richiamati principi, ha più volte affermato l’ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. tutte le volte in cui il provvedimento impugnato rivesta però i caratteri della decisorietà e definitività, in quanto idoneo ad incidere su diritti soggettivi, regolamentando in modo incontrovertibile lo stato di sovraindebitamento.

Più in particolare, i caratteri della decisorietà e definitività sono stati rinvenuti, non solo nelle ipotesi di ricorso avverso i provvedimenti di contenuto latamente omologatorio – come nel caso di accoglimento del reclamo contro il rigetto della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (Cass. n. 35976/ 2022), nonché di rigetto del reclamo contro l’omologazione dell’accordo di composizione o del piano del consumatore (Cass. n. 30948 / 2021),ma anche nell’ipotesi di accoglimento del reclamo contro l’omologazione del piano del consumatore (Cass. n. 10095/2019, a superamento di Cass. n. 19117/ 2017).

Al contrario, i caratteri della decisorietà e definitività non sono stati riscontrati -come già sopra osservato -nel provvedimento di rigetto del reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (Cass. n. 27301/2022; 4500/2018; 20917/2017; 1869 /2016; 6516/2017), ovvero nel decreto del tribunale che abbia dichiarato inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (Cass. n. 30534 del 2018),trattandosi di casi in cui la domanda può essere riproposta (cfr. anche Sez. 1, Ordinanza n. 34195/2024).

Ne consegue, anche in questo caso, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, non rivestendo il provvedimento impugnato i caratteri della definitività e della decisorietà.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio, stante la mancata di fesa della parte intimata.

Sussistono invece i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23413/2024 r.g. propostoda: RUGGIO Sara, elettivamente domiciliata in Lecce alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 19, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:TELEFONO]; pec [OSCURATO:EMAIL]), chela rappresenta e difende per procura speciale in atti. - ricorrente - contro Comune di Lecce - intimat o - avverso il decreto reso dalla Corte d’Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, reso in data 5.09.2024 nel procedimento iscritto al n. 157/2024 di R.G.V.G.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso depositato in data 8.01.2024 [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Lecce di essere riconosciuta meritevole del beneficio dell’esdebitazione del sovraindebitato incapiente previsto dall’art. 283 C.C.I.I. 2. Con decreto del 6.03.2024 il Tribunale, considerato che la ricorrente chiedeva l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente ed il gestore della crisi proponeva un piano del consumatore, riteneva necessario che l’OCC depositasse nuova corretta relazione particolareggiata in relazione al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e fissava al gestore termine sino al 31.03.2024. L’OCC dichiarava tuttavia di non poter redigere la relazione richiesta dal Tribunale essendo vincolata all’incarico ricevuto dall’Organismo di appartenenza, che era quello di redigere una relazione in funzione di un piano del consumatore. 3.Con decreto del 18.3.2024 il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda di esdebitazione per assenza dei presupposti necessari per la sua valutazione, nonchè per il comportamento della debitrice, colpevole di non aver chiesto da subito la nomina del gestore della crisi per la procedura di esdebitazione. 4.Avverso il predetto decreto la Ruggio ha proposto reclamo ex art. 283, 8 comma, CCII, alla Corte d’Appello, lamentando che la decisione era stata assunta sulla base di circostanze di fatto- e , cio è, la richiesta all’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] di nominare un OCC per la presentazione di un piano del consumatore - smentite dalla documentazione depositata dalla stessa professionista ( rispetto alle quali non aveva avuto , peraltro, possibilità di replica e prive di qualsiasi rilevanza giuridica) e comunque giuridicamente non rilevanti, dato che non esisteva una norma che vincolasse debitrice e gestore alla procedura all’istanza per la nomina dell’OCC e che era stata erroneamente supposta l’immodificabilità dell’istanza con cui il sovraindebitato chiede la nomina dell’OCC. 5.Con il decreto qui impugnatola Corte di Appello diLecce dichiarava tuttavia l’inammissibilità del reclamo ex art. 283, 8 comma, CCII, presentato dalla RUGGIO Sara avverso il predetto provvedimento del Tribunale dichiarativo di inammissibilità della domanda di ammissione della debitrice al beneficio dell’esdebitazione dell’incapiente incolpevole. La Corte territoriale ha rilevato ed osservato che: (i) il reclamo proposto dalla Ruggio era inammissibile perché l’art. 283, 8 comma, CCII, mediante il richiamo all’art. 50 dello stesso codice, prevede tale mezzo di impugnazione solo avverso il decreto pronunciato all’esito dell’opposizione proposta contro il precedente decreto che aveva deciso sulla domanda di esdebitazione , opposizione invece non proposta nella fattispecie; (ii)in ogni caso il Tribunale avevaritenuto inammissibile la domanda proposta dalla Ruggio in mancanza della relazione dell’OCC e della documentazione espressamente richieste dall’art. 283 C.C.I.I., posto che, più in particolare, la relazione dell’OCC prodotta era stata redatta ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 3/2012, con riferimento alla possibilità di proporre un piano del consumatore, mentre la relazione dell’OCC richiesta dal citato art. 283 presuppone che il debitore non sia in grado di offrire ai creditorialcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. 2.Il decreto, pubblicatoil 5.09.2024, è stat o impugnat o da RUGGIO Sara con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La parte intimata non ha svolto difesa. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3e n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 283, co. 8, C.C.I.I., per aver affermato il Tribunale che lo strumento del reclamo di cui al comma 8 dell’art. 283 C.C.I.I. sarebbe utilizzabile esclusivamente per impugnare i provvedimenti di revoca o di conferma del decreto di esdebitazione resi all’esito dell’opposizione di cui allo stesso comma 8 dell’art. 283 C.C.I.I., non anche per impugnare i provvedimenti resi, inaudita altera parte, nel procedimento di esdebitazione dell’incapiente. 2. Con il secondo mezzo si denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 283, commi 1, 2, 3, 4 e 7, C.C.I.I., in relazione all’art. 360 n. 3) e 4) c.p.c., per aver ritenuto necessaria, ai fini dell’esame della domanda di esdebitazione dell’incapiente, la corrispondenza tra la domanda rivolta al giudice dal debitore e la soluzione proposta dall’OCC per risolvere la crisi da sovraindebitamento, a prescindere dalle ragioni della discordanza, per aver ritenuto vincolato il giudice alla proposta e al giudizio dell’OCC, per aver privato il giudice del potere di critica rispetto all’operato del gestore e del potere, normativamente riconosciuto, di chiedere chiarimenti ed informazioni; nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazioneall’art. 360 nn. 3) e 4) del c.p.c., per avere pregiudicato gli interessi della ricorrente omettendo, in caso di mancato reperimento dei documenti, di invitarla a depositarli”. 3. Il ricorso straordinario per cassazione è inammissibile. Ai soli fini ricostruttivi va ricordato, in premessa, che al momento della proposizione dell’odierno ricorsoper cassazione, era vigente ratione temporis l’art. 283,comma ottavo, C.C.I., prima della modifica intervenuta con l’art. 43 del d.lgs. n. 136/2024, norma che prevedeva espressamente un decreto positivo di esdebitazione, poi confermato o revocato a seguito di opposizione ex art.50C.C.I. Nel caso di specie, non si era verificata in realtà la situazione processuale da ultimo descritta, posto che il primo giudiceaveva dichiarato inammissibilede plano la domanda per difetto assoluto di ognuno dei su o i presuppostiapplicativi, ad iniziare dalla relazione particolareggiata dell’OCC e di ogni altra documentazione. 3.1 In ordine a questo regime normativo “intermedio”, soccorre in realtà la giurisprudenza, sviluppatasi in senso alla Corte di cassazione,in ordine alla declaratoria di non ricorribilità per cassazione dei provvedimenti di inammissibilità del sovraindebitamentoex lege n. 3 del 2012, ricorrendone le medesime ragioni. È stato infatti affermato da questa Corte che , n ei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, il provvedimento reso in sede di reclamo che si arresta alla fase dell'inammissibilità della domanda - ad esempio per carenza di uno dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 2, della l. n.3 del 2012 o dall'art. 14 ter, commi 1 e 5 della stessa legge - non determina una decisione sui diritti contrapposti delle parti e, pertanto, non avendo i connotati della decisorietà e definitività, non è ricorribile per cassazione(cfr., da ultimo, anche:Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11451/2025). In realtà, con specifico riguardo alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dalla legge n. 3 del 2012 (e successive modificazioni), questa Corte, alla luce deisopra richiamati principi, ha più volte affermato l’ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. tutte le volte in cui il provvedimento impugnato rivesta però i caratteri della decisorietà e definitività, in quanto idoneo ad incidere su diritti soggettivi, regolamentando in modo incontrovertibile lo stato di sovraindebitamento. Più in particolare, i caratteri della decisorietà e definitività sono stati rinvenuti, non solo nelle ipotesi di ricorso avverso i provvedimenti di contenuto latamente omologatorio – come nel caso di accoglimento del reclamo contro il rigetto della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (Cass. n. 35976/ 2022), nonché di rigetto del reclamo contro l’omologazione dell’accordo di composizione o del piano del consumatore (Cass. n. 30948 / 2021),ma anche nell’ipotesi di accoglimento del reclamo contro l’omologazione del piano del consumatore (Cass. n. 10095/2019, a superamento di Cass. n. 19117/ 2017). Al contrario, i caratteri della decisorietà e definitività non sono stati riscontrati -come già sopra osservato -nel provvedimento di rigetto del reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (Cass. n. 27301/2022; 4500/2018; 20917/2017; 1869 /2016; 6516/2017), ovvero nel decreto del tribunale che abbia dichiarato inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (Cass. n. 30534 del 2018),trattandosi di casi in cui la domanda può essere riproposta (cfr. anche Sez. 1, Ordinanza n. 34195/2024). Ne consegue, anche in questo caso, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, non rivestendo il provvedimento impugnato i caratteri della definitività e della decisorietà. Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio, stante la mancata di fesa della parte intimata. Sussistono invece i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un