CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 gennaio 2016
Cassazione n. 13359/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16972-2016 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] L'ABRUZZO - UFFICIO V - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] PORTOGHESI456 n. 12; - ricorrenti princ ipali - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ope legis in ROMA PIAllA CAVOUR presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 90/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 28/01/2016 R.G.N. 629/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Re16972/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di L'Aquila ha riformato solo parzialmente la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva accolto la domanda, formulata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché dell'[OSCURATO:PERSONA] per l'Abruzzo e dell'Ufficio V - [OSCURATO:PERSONA] per la Provincia di Pescara, volta ad ottenere l'accertamento del diritto ad essere inserita nella graduatoria provinciale ad esaurimento per l'insegnamento nella classe di concorso A019 nel triennio 2011/2014 e la conseguente condanna dell'amministrazione al reinserimento con il punteggio in precedenza maturato; 2. la Corte territoriale, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione, ha premesso che l'appellata era stata iscritta nelle graduatorie per il biennio 2007/2008 ed era stata cancellata a seguito della mancata presentazione della domanda di conferma in occasione dell'aggiornamento relativo al biennio 2009/2011; 3. il giudice di appello ha evidenziato che l'art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143 del 2004, pur prevedendo che la permanenza nella graduatoria è subordinata alla domanda da presentarsi entro il termine fissato da apposito decreto ministeriale, esclude la definitività della cancellazione, perché consente il reinserimento, sempre a domanda, con recupero del punteggio maturato; 4. la Corte territoriale ha ritenuto la norma ancora vigente perché l'art. 1, comma 605 della legge n. 296 del 2006, nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le graduatorie permanenti previste dall'art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994, ha solo fatto divieto di nuovi inserimenti, con le eccezioni espressamente previste dal legislatore, ma non ha modificato il di. n. 97 del 2004 quanto alla possibilità del "reinserimento" dei docenti cancellati a seguito della mancata presentazione di tempestiva domanda di aggiornamento; 5. il giudice di appello ha ritenuto, pertanto, di dovere disapplicare i decreti ministeriali che hanno previsto la definitività della cancellazione, perché in contrasto con la norma primaria alla quale dovevano dare attuazione, ed ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 3658 del 2014 che ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 42/2009 nella parte in cui ricollega alla mancata presentazione della domanda la cancellazione definitiva dalla graduatoria, peraltro senza alcuna garanzia partecipativa; 6. l'appello è stato, quindi, accolto solo limitatamente al capo della pronuncia che aveva riconosciuto il diritto dell'originaria ricorrente ad essere reinserita non solo con il punteggio ma anche nella posizione in precedenza ricoperta, in relazione alla quale la Corte ha osservato che non poteva essere conservata giacché l'amministrazione era RG 16972/2016 tenuta a rinnodulare la graduatoria tenendo conto degli ulteriori punteggi maturati dai docenti rimasti iscritti; 6. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'[OSCURATO:PERSONA] per l'Abruzzo e l'Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Pescara sulla base di un unico motivo al quale ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA], che ha notificato controricorso con ricorso incidentale affidato a tre motivi di censura; 7. la Iacovelli ha anche depositato memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso principale denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. , violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, commi 1 bis e 4, del D.L. 97/2004 conv. in L. 143/04, dell'art. 1, comma 695, L. 296/2006 nonché dei DD. MM . 42/2009 e 44/2011; 1.1. il Ministero ritiene, in sintesi, che le graduatorie ad esaurimento non possano essere equiparate a quelle permanenti perché il legislatore ha fatto salvi solo gli inserimenti delle categorie espressamente previste dalla stessa legge n. 296/2006, rendendo in tal modo inapplicabile alle operazioni di aggiornamento delle graduatorie la disciplina dettata dal d.l. n. 97 del 2004; 2. il primo motivo del ricorso incidentale denuncia ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. conseguente all'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello, tempestivamente formulata nella memoria difensiva; 3. con la seconda censura la ricorrente incidentale addebita alla sentenza gravata la violazione degli artt. 329 e 100 cod. proc. civ. e rileva che l'impugnazione del Ministero doveva essere dichiarata inammissibile in quanto l'amministrazione aveva prestato acquiescenza alla pronuncia del Tribunale di Pescara e, senza formulare riserva alcuna, aveva inserito la docente nelle graduatorie ad esaurimento ed aveva successivamente stipulato contratto di assunzione a tempo indeterminato; 4. infine con il terzo motivo del ricorso incidentale è denunciata ex art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. la mancanza assoluta di motivazione, imposta dall'art. 132 cod. proc. civ. e dall'art. 111 Cost., quanto all'implicito rigetto delle eccezioni di inammissibilità o improcedibilità dell'atto di appello; 5. preliminarmente occorre rilevare che sono infondate le plurime eccezioni di inammissibilità del ricorso principale, formulate dalla difesa della controricorrente: a) non determina inesistenza della notificazione l'evidente errore materiale commesso nella relazione di notifica quanto all'individuazione dell'[OSCURATO:PERSONA] e RG 16972/2016 dell'[OSCURATO:PERSONA] (erroneamente indicati con riferimento al Molise ed alla Provincia di Campobasso) atteso che la richiesta di notificazione è chiaramente riferibile ai soggetti indicati nell'intestazione del ricorso ed inoltre è stata formulata dall'Avvocatura dello Stato nell'interesse del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il che assorbe ogni questione in ordine alla corretta individuazione delle sue articolazioni territoriali; b) l'adeguamento alle statuizioni di una sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa né determina cessazione della materia del contendere, che postula la sopravvenienza di eventi fattuali o di atti volontari delle parti idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto, volontarietà che va esclusa allorquando gli atti successivi all'ottemperanza al comando giudiziale siano strettamente connessi a quest'ultimo, come accade nella fattispecie in quanto l'inserimento nella graduatoria obbligava l'amministrazione ad individuare il destinatario della proposta di assunzione nel rispetto della posizione rivestita nella graduatoria riformulata; c) il ricorso riporta ampi stralci della motivazione della sentenza impugnata, ne individua correttamente la ratio decidendi, incentrata sull'interpretazione della legge n. 296/2006 e sulla perdurante vigenza del d.l. n. 97/2004, e svolge considerazioni che, al di là della fondatezza o meno, censurano specificamente detta ratio; 2. il ricorso principale, seppure ammissibile perché formulato nel rispetto delle forme imposte dall'art. 366 cod. proc. civ., è infondato in quanto la sentenza impugnata è conforme all'orientamento consolidato di questa Corte che, a partire da Cass. n. 28250/2017, sviluppando le considerazioni già espresse da Cass. n. 5285/2017, ha affermato che «la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 non ha determinato l'abrogazione per incompatibilità dell'art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione. Va conseguentemente disapplicato, perché in contrasto con la norma di legge, il d.m. n. 235 del 2014 nella parte in cui non consente il reinserimento dell'aspirante cancellato a causa de/l'omessa presentazione, in occasione delle precedenti operazioni di aggiornamento, della domanda di permanenza» ( negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 33640/2021, Cass. n. 33191/2021, Cass. n. 31758/2021); 3. gli argomenti sottesi al principio di diritto enunciato, che qui si richiamano ex art.118 disp. att. cod. proc. civ., valgono anche a giustificare la disapplicazione, in parte RG 16972/2016 qua, del d.m. 44/2011, che ha disciplinato le operazioni di aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2011/2013 (cfr. anche, fra le tante, C.d.S. n. 2473/2019); 4. l'infondatezza del ricorso principale comporta l'assorbimento di quello incidentale, proposto in via subordinata, e, pertanto, va pronunciata condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo, da distrarre in favore degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dichiaratisi antistatari; 5. non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e assorbe il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 200,00 per esborsi ed C 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge, da distrarre in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso nella Adunanza camerale dell'8 febbraio 2022 Il P