CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2021
Cassazione n. 31758/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5170-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutte elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro 2021 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E 2196 DELLA RICERCA; - intimato - avverso la sentenza n. 1437/2014 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 19/12/2014 R.G.N. 1075/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.g. n. 5170 del 2015 RITENUTO 1. La Corte d'Appello di Bologna, con la sentenza n. 1437 del 2014, in riforma della sentenza n. 247/12 del Tribunale di Modena, ha accolto l'appello del MIUR e ha rigettato le domande proposte dalle docenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Le lavoratrici avevano convenuto in giudizio il MIUR perché fosse accertato il proprio diritto al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento per l'insegnamento, nonché al mantenimento delle relative posizioni. 3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono le lavoratrici prospettando due motivi di ricorso. 4. Il MIUR è rimasto intimato. 5. In prossimità dell'adunanza camerate le lavoratrici hanno depositato memoria. CONSIDERATO 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro, nella fattispecie dell'art. 1- bis del d.l. n. 97 del 2004, conv. dalla legge n. 143 del 2004, degli artt. 2, 3, 4 e 97 Cost., nonché dei principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n. 241 del 1990. Assumono le ricorrenti che l'art.1, comma 1-bis, del d.l. n. 97 del 2004, sanziona l'omessa domanda per la permanenza nelle graduatorie con l'esclusione dalle stesse, ma non in via definitiva, atteso che gli interessati possono, nel termine stabilito dai successivi decreti ministeriali per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare, con conseguente recupero del punteggio dagli stessi maturato al momento dell'atto di cancellazione. Pertanto il D.M. 42/2009, nell'interpretazione della Corte d'Appello, avrebbe introdotto una sanzione non prevista dalla norma primaria, di cui avrebbe dovuto costituire mera applicazione, così violando le disposizioni sopra richiamate. La sentenza di appello, nell'accogliere l'impugnazione del MIUR facendo riferimento unicamente al D.M. n. 42 del 2009 e non, invece, all'art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 97 del 2004, e alle norme costituzionali, nonché all'ordinamento giuridico, è affetta dal denunciato vizio.R.g. n. 5170 del 2015 A sostegno delle proprie argomentazioni le ricorrenti richiamano la giurisprudenza amministrativa. 2. Il motivo è fondato. 2.1. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, con orientamento consolidato al quale condividendolo si intende dare continuità (si v., Cass., n. 5285 del 2017, n. 28250 del 2017, n. 10221 del 2020, le cui argomentazioni si richiamano ai sensi dell'art. 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., decisioni, inoltre richiamate, ponendone in evidenza il decisum, da Cass., n. 12346 del 2021, paragrafo 21), nel settore scolastico, la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della I. n. 296 del 2006, non ha determinato l'abrogazione per incompatibilità dell'art. 1, comma 1 -bis, del d.l. n. 97 del 2004, conv. nella I. n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione. 2.2. Erroneamente, quindi, la Corte d'Appello ha fatto discendere dalle previsioni del D.M. n. 42 del 2009, che in parte qua non può trovare applicazione nella fattispecie in esame, l'esclusione definitiva delle ricorrenti dalle graduatorie, atteso che, in ragione della persistente vigenza della disciplina primaria sopra richiamata, a domanda, il docente cancellato può essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione. 3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nella specie dell'affidamento delle ricorrenti già inserite nelle graduatorie provinciali ad esaurimento e, quindi, dell'obbligo dell'amministrazione scolastica di informare queste ultime degli effetti della legge n. 143 del 2004, avvertendole dell'onere di presentare la domanda di aggiornamento e/o conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione dalle predette graduatorie. 4. All'accoglimento del primo motivo di ricorso segue l'assorbimento del secondo motivo di impugnazione. 5. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso. Assorbito il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, R.g. n. 5170 del 2015 anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, che nel decidere la controversia si atterrà ai suddetti principi. PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso. Assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consig