CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 07491/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21554/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro tempore , domiciliat o ope legis in [OSCURATO:PERSONA] N . 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale èrappresentato e difes o -controricorrente - avverso la sentenza n. 193/2017 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n. 218/2016; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 0 2 / 0 2 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] docente Graduatorie ad esaurimento Reinserimento cancellati R.G.N.21554/2017 Cron. Rep. Ud.02/02/2023 - [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Salerno , adita dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed aveva dichiarato il diritto delle ricorrenti ad essere nuovamente inserite nelle graduatorie ad esaurimento , in occasione delle operazioni di aggiornamento disposte per il triennio 2014/2017; 2. la Corte territoriale, respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione e ricostruito il quadro normativo, ha osservato, in sintesi , che con la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, disposta dalla legge n. 296/2006, art. 1, comma 605, la possibilità di nuovi inserimenti era stata limitata ai casi tassativamente indicati dal legislatore, sicché non poteva trovare applicazione la precedente disciplina, dettata dall’art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97/2004,che si riferiva alle graduatorie permanenti e consentiva il reinserimento degli aspiranti cancellati a seguito della mancata presentazione della domanda di permanenza in graduatoria; 3. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di ci nque motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo le ricorrenti denunciano «violazione e falsa applicazione dell’art. 434 cod. proc. civ. e dell’art. 112 per omessa integrale pronuncia sull’invocata inammissibilità dell’appello» e addebitano alla Corte distrettuale di non avere esamina to l’eccezione, che andava, invece, accolta, in quanto l’appellante si era limitato a riprodurre le difese sviluppate nella memoria difensiva di primo grado, senza individuare le singole parti della sentenza impugnata e senza confrontarsi con il percorso logico ed argomentativo seguito dal primo giudice; 2. con la seconda critica, formulata ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., si addebita alla Corte distrettuale laviolazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1 bis, della legge n. 143 del 2004, dell’art. 1, comma 605, della legge n. 269 del 2006; le ricorrenti richiamano il principio di diritto enunciato da Cass. n. 5285/2017 nonché giurisprudenza amministrativa e di merito e rilevano che la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento non ha comportato l’abrogazione tacita dell’art. 1 bis della legge n. 143/2004,atteso che quest’ultima è configurabile solo allorquando la nuova regolamentazione della materia sia del tutto inconciliabile, dal punto di vista sia logico che formale, con la precedente disciplina; 3. con il terzo motivo, ricondotto al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 20, del d.l. n. 70 del 2011con il quale il legislatore, pur modificando il comma 4 dell’art. 1 del d.l. n. 97/2004, ha lasciato inalterata la previsione del comma 1 bis, confermandone la perdurante vigenza; 4. con la quarta censura le ricorrenti addebitano alla sentenza impugnata la «violazione del principio di vincolatività degli effetti espuntivi degli atti ministeriali preclusivi al reinserimento» e, sulla premessa della natura regolamentare dei [OSCURATO:PERSONA], sostengono che occorreva tener conto della pronuncia del Consiglio di Stato che aveva annullato il decreto nella parte in cui non consentiva il reinserimento; 5. infine il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., così come recepiti dall’art. 2 della legge n. 124/1999 e dall’art. 401 del T.U. n. 297/1994, dell’art. 1, comma 605, della legge n. 296/2006, dell’art. 9, comma 20, della legge n. 106/2011, dell’art. 14, comma 2 ter, della legge n. 14/2012, dell’art. 1 bis della legge n. 143/2004; le ricorrenti sostengono, in sintesi, che anche dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento sono stati consentiti dal legislatore nuovi inserimenti e ciò mina alla radice la tesi, fatta propria dalla Corte territoriale, della cristallizzazione delle graduatorie stesse, asseritamente incompatibile con la riammissione dei docenti cancellati; 6. il primo motivo è inammissibile perché formulato senza il necessario rispetto degli oneri imposti dall’art. 366 n. 6 e dall’art. 369 cod. proc. civ., quanto alla specifica indicazione ed alla produzione degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda; 6.1. le ricorrenti argomentano sulla fondatezza dell’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dal MIUR, non esaminata dalla Corte territoriale, senza precisare quale fosse il contenuto della sentenza di prime cure e senza indicare gli argomenti sulla base dei quali la pronuncia era stata censurata; 6.2. il requisito imposto dal richiamato art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte è giudice del «fatto processuale», perché l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077/2012); 6.3. la parte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di riportare nel ricorso, nelle parti essenziali, gli atti rilevanti, non essendo consentito il mero rinvio per relationem, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (cfr. fra le più recenti Cass. S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019); 6.4. gli oneri sopra richiamati sono, altresì, funzionali a permettere il pronto reperimento degli atti e dei documenti il cui esame risulti indispensabile ai fini della decisione sicché, se da un lato può essere sufficiente per escludere la sanzione della improcedibilità il deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio nonché dei fascicoli di parte di entrambi i gradi del giudizio di merito, dall’altro non si può mai prescindere dalla specificazione dell’esatta sede in cui il documento o l’atto sia rinvenibile ( Cass. S.U. n. 25038/2013); 6.5. la recente decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 28 ottobre 2021, Succi ed altri contro Italia , ha escluso che l’orientamento sopra richiamato sia in sé lesivo del diritto di accesso alla giurisdizione superiore ed ha rilevato che la cosiddetta autosufficienza del ricorso, se applicata senza cadere in eccessivo formalismo, serve a semplificare l'attività dell'organo giurisdizionale nazionale e ad assicurare nello stesso tempo la certezza del diritto nonché la corretta amministrazione della giustizia (punto 75) in quanto, consentendo alla Corte di Cassazione di comprendere il contenuto delle doglianze sulla base della solalettura del ricorso, garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili (punti 78, 104 e 105); 6.6. le Sezioni Unite di questa Corte, nel recepire detta sollecitazione, con la sentenza n. 8950 del 18 marzo 2022 hanno affermato che l’onere di «specifica indicazione» imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. non si può «tradurre in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso», ma hanno anche ritenuto necessaria l’individuazione chiara del contenuto dell’atto, che, invece, difetta nella fattispecie; 7. il secondo motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell’art. 1 bis della legge n. 143/2004, è fondato in quanto la sentenza impugnata contrasta con l’orientamento, ormai consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte che, a partire da Cass. n. 28250/2017, sviluppando le considerazioni già espresse da Cass. n. 5285/2017, ha affermato che «la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 non ha determinato l'abrogazione per incompatibilità dell'art. 1, comma 1 bis, deld.l. n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione. Va conseguentemente disapplicato, perché in contrasto con la norma di legge, il d.m. n. 235 del 2014 nella parte in cui non consente il reinserimento dell'aspirante cancellato a causa dell'omessa presentazione, in occasione delle precedenti operazioni di aggiornamento, della domanda di permanenza» (Cass. n. 28250/2017, punto 3.3.; negli stessi termini fra le tante Cass. n. 34881/2022; Cass. n. 34652/2022; Cass. n. 33640/2021; Cass. n. 33191/2021; Cass. n. 31758/2021);8. la sentenza impugnata ed il controricorso sviluppano argomenti non idonei a giustificare un ripensamento del principio di diritto enunciato, perché gli stessi sono già stati esaminati e disattesi dalle pronunce citate, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; 9. la fondatezza del motivo è assorbente rispetto alle ulteriori censure, sicché la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo, che procederà ad un nuovo esame attenendosi al principio di diritto enunciato e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione; 10. non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo ed assorbe le ulteriori censure. Cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolt